Tipologia: Accordo sullo Smart Working
Data firma: 28 maggio 2025
Validità: 01.09.2025 - 31.12.2017
Parti: Allianz Technology e Fisac-Cgil, First-Cisl, Uilca, Fna, Snfia
Settori: Credito Assicurazione, Allianz Technology
Fonte: fisac-cgil.it
Sommario:
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Premessa |
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Art. 8 - Durata e superamento precedenti accordi |
Accordo sullo Smart Working di Allianz Technology spa
Il giorno 28/05/2025 presso la sede della Società si è tenuto un incontro tra Allianz Technology spa, e le Organizzazioni Sindacali (Fisac/Cgil, First/Cisl, Uilca, Fna, Snfia):
Premesso che:
• Allianz Technology spa, e le Organizzazioni Sindacali (Fisac/Cgil, First/Cisl, Uilca, Fna, Snfia (di seguito Le Parti), sono consapevoli del ruolo strategico dello Smart Working (lavoro agile) nel campo dei servizi IT dedicati al settore assicurativo e della sua capacità di favorire efficienza, produttività, innovazione e un migliore equilibrio tra vita professionale e personale nel rispetto dei principi di volontarietà, parità di trattamento e tutela della salute e sicurezza del personale dipendente;
• lo Smart Working (lavoro agile) si è dimostrato uno strumento efficace per garantire continuità operativa e la collaborazione tra i team, contribuendo al miglioramento della produttività e del benessere delle lavoratrici e dei lavoratori, si riconosce tuttavia il valore della presenza fisica in azienda per attività che richiedono interazione diretta, collaborazione intensiva e formazione;
• le Parti intendono regolamentare l’adozione dello Smart Working attraverso il presente accordo.
Le premesse di cui sopra sono parte integrante del presente accordo.
In considerazione delle esperienze maturate in azienda nell’utilizzo dello Smart Working (lavoro agile) e della normativa vigente (legge 22/05/2017 n. 81 - legge 4/8/2022 n. 122 - "Protocollo Nazionale sul Lavoro in modalità agile" - Linee Guida per il lavato agile nel settore assicurativo e di assicurazione/assistenza - 24 febbraio 2021), le Parti intendono disciplinare l’adozione dello smart working nei confronti di tutto il personale di Allianz Technology spa (fatto salvo il requisito di volontarietà) in modo da garantire sia le esigenze aziendali che quelle delle lavoratrici e dei lavoratori, promuovendo un modello di lavoro fondato su fiducia, responsabilità e obbiettivi condivisi.
Il presente accordo disciplina, inoltre, i criteri di accesso, le responsabilità delle parti, le misure di sicurezza informatica e protezione dei dati, nonché gli strumenti di monitoraggio per valutare l’efficacia del lavoro agile, nel rispetto degli accordi collettivi e delle policy aziendali.
L’obiettivo comune è promuovere un modello di lavoro basato su fiducia, autonomia e obbiettivi condivisi garantendo al contempo la qualità del servizio offerto e la sicurezza dei sistemi IT aziendali. Tale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, previa scelta volontaria da parte delle interessate e degli interessati, si aggiunge alla modalità tradizionale senza modificarne:
• il profilo giuridico e contrattuale delle lavoratrici e dei lavoratori;
• la sede di lavoro che resta la medesima ad ogni effetto di legge e di contratto;
• l’orario di lavoro previsto dall’art.95 del CCNL e degli accordi aziendali.
Art. 1 - Ambito di applicazione
Il presente accordo, ferma la volontarietà, si applica a tutto il personale di Allianz Technology spa, senza alcun vincolo di coppia, nei limiti e con le modalità stabilite dal presente documento. È possibile, pertanto, anche la contemporanea presenza in azienda delle colleghe e dei colleghi che condividono la medesima postazione di lavoro, salvo "prenotazione” della postazione addizionale, come precisato oltre.
Art. 2 - Modalità di adesione e presenza in azienda
a) L’accesso allo Smart Working avviene su base volontaria e previa sottoscrizione di un Accordo Individuale tra la lavoratrice, il lavoratore e l’azienda (Allegato 1) che è parte integrante del presente accordo. La richiesta può essere presentata dalla lavoratrice, dal lavoratore al proprio Responsabile o proposta dall'azienda. L’Accordo Individuale potrà essere risolto da una delle due parti con un preavviso di almeno 30 giorni, riducibili a 15 giorni in caso di giustificato motivo. Per lavoratrici/lavoratori disabili, il termine di preavviso del recesso da parte dell’azienda non potrà essere inferiore a 90 giorni. Il recesso da parte del personale dipendente dovrà avvenire attraverso una e-mail da inviare al proprio Responsabile ed a HR.
b) nel rispetto delle esigenze organizzative e della normativa vigente, le lavoratrici e i lavoratori in Smart Working dovranno garantire una presenza in sede pari (e tendenzialmente non superiore) a 8 giorni al mese, calcolati, come media, su base trimestrale; in ogni caso deve essere rispettata una presenza di almeno 4 gg (a giornate intere) per ciascun mese. Ai fini del raggiungimento di tali soglie, verranno considerate come giornate di presenza anche due giorni (interi) di ferie e/o ex festività al mese e le giornate di trasferta, laddove previste. (A titolo esemplificativo non soddisfano la condizione minima: 4h di presenza effettiva+1/2 giornata di ferie in ciascuna settimana per 4 settimane, i 4 gg minimi devono essere ‘‘interi” e di effettiva presenza, inclusi come tale anche i gg di trasferta e pertanto 4 gg di trasferta in un mese soddisfano invece la condizione minima di presenza nel mese). È comunque fatto salvo il riproporzionamento della distribuzione giornate in presenza/giornate in SW in base alle eventuali assenze; a questo riguardo si confronti la tabella allegato 1 a.
c) dovranno essere invece escluse e non conteggiate ai finì dei requisiti dei giorni minimi di “presenza” - le giornate di assenza per:
- malattia;
- ferie ed ex festività godute (in eccesso alle due giornate al mese di cui al punto precedente);
- congedi parentali;
- permessi personali (TG8, art. 39 CCNL, Banca Ore, etc.), permessi o aspettative non retribuiti;
- permessi legge 104;
Resta inteso che le giornate intere di formazione, team building o altri eventi aziendali, svolte fuori sede (non in smart working) sono considerate come lavorate in presenza.
d) al fine del monitoraggio dei giorni lavorati in “presenza" ed in Smart Working rispetto al numero di giornate lavorative complessive, il cruscotto misurerà con aggiornamenti quotidiani:
- il numero di giorni lavorati in Smart Working;
- il numero di giorni lavorati presso la Sede di lavoro o comunque "in presenza”;
- il numero di giornate lavorative complessive;
e) nel caso in cui la/il dipendente abbia lavorato un numero di giorni in eccesso rispetto ai vincoli di cui al precedente punto b), nel trimestre successivo dovrà rimanere in Smart Working per il numero di giorni necessario a ritornare in equilibrio;
f) viceversa, nel caso in cui la/il dipendente abbia lavorato in Smart Working un numero di giorni eccessivi e non abbia quindi rispettato i vincoli di presenza minima nel trimestre, e non abbia recuperato nel trimestre successivo, potrà essere temporaneamente sospesa la possibilità di lavorare in Smart Working per un periodo massimo di 10 (ma comunque non superiore ai giorni lavorati in SW in eccesso) giorni lavorativi consecutivi (ed effettivi) comunicati a cura dell'azienda. L'eventuale ulteriore reiterazione delle violazioni dell’equilibrio “lavoro in presenza/smart working" potrà costituire motivo di revoca dello Smart Working.
Art. 3 - “Prenotazione” delle postazioni di lavoro e dell’attività in SW
L’applicazione del presente accordo richiede impegno da parte dei singoli in termine di leale collaborazione per la buona riuscita del periodo di sperimentazione. In questa prospettiva e per consentire una corretta gestione dello Smart Working, il personale dovrà utilizzare uno strumento di “prenotazione" della postazione lavorativa/lavoro in Smart Working, le cui caratteristiche e funzionalità sono state illustrate alle OO.SS. Una presentazione è comunque allegata (Allegato 4) al presente accordo.
Art. 4 - Orario di lavoro e diritto alla disconnessione
Il personale dipendente mantiene l'orario di lavoro previsto (vedi Allegato 2). Il diritto alla disconnessione è garantito in conformità con le normative vigenti ed a quanto previsto nell' Allegato 2.
Art. 5 - Strumenti di lavoro
L’azienda fornirà alle lavoratrici e ai lavoratori in smart working gli strumenti tecnologici necessari per lo svolgimento delle attività, garantendo il supporto tecnico adeguato. La Lavoratrice, il lavoratore, si impegnano a utilizzare tali strumenti esclusivamente per finalità lavorative (vedi Allegato 2).
Art. 6 - Sicurezza e protezione dei dati
Il personale dipendente si impegna a rispettare le normative aziendali in materia di sicurezza informatica e protezione dei dati. L’azienda fornirà le indicazioni necessarie per garantire la sicurezza degli strumenti e delle informazioni trattate.
Art. 7 - Diritti sindacali
Alle lavoratrici e ai lavoratori in Smart Working è garantito il pieno esercizio dei diritti sindacali, incluse la partecipazione alle assemblee e l’accesso alle comunicazioni sindacali anche attraverso strumenti digitali come la bacheca sindacale elettronica. Trovano applicazione in ogni caso le Linee guida per il lavoro agile nel settore assicurativo e di assicurazione/assistenza del 24 febbraio 2021 e il Protocollo Nazionale sul Lavoro in Modalità Agile sottoscritto il 07/12/2021.
Art. 8 - Durata e superamento precedenti accordi
Il presente accordo sostituisce ed annulla ogni precedente intesa sullo Smart Working (segnatamente gli accordi del 27 luglio 2017, verbale di incontro del 07 settembre 2017 e verbale di accordo del 14 febbraio 2024). Esso, tuttavia, richiede un periodo di sperimentazione fino a fine marzo 2026. Azienda e organizzazioni sindacali, una volta terminata la prima fase sperimentale, valuteranno congiuntamente le eventuali modifiche da apportare al presente accordo sullo Smart Working.
In caso di sperimentazione positiva e fatti salvi gli eventuali adattamenti che verranno concordati il presente accordo avrà validità fino al 31/12/2027 e sarà rinnovato tacitamente salvo disdetta di una delle parti con preavviso di 60 gg.
Art. 9 - Clausola finale e periodo transitorio
Il presente accordo richiede, per la sua applicazione, alcuni interventi sui sistemi aziendali e la sottoscrizione da parte del personale di un nuovo accordo individuale sullo Smart Working (Allegato 1 che è parte integrante del presente accordo), esso pertanto entrerà in vigore il 1° settembre 2025.
Fino a quella data continuano a trovare applicazione le intese in atto. Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo, si fa riferimento alla normativa vigente, al CCNL Ania, alle Linee Guida per il lavoro agile nel settore assicurativo e di assicurazione/assistenza - 24 febbraio 2021).
Letto, confermato e sottoscritto.
Luogo, Milano/Trieste data 28/05/2025
