Tipologia: Accordo
Data firma: 22 maggio 2025
Validità: 01.01.2025 - 31.12.2026
Parti: Afi, Fimi, Pmi, Univideo e Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil
Settori: Poligrafici e Spettacolo, Videofonografici
Fonte: cnel.it
Sommario:
|
|
Premessa |
|
Art. 51 - Decorrenza e durata. |
Addì, in Milano, 22 maggio 2025 tra Afi in liquidazione - Associazione Fonografi Italiani […], Fimi - Federazione Industria Musicale Italiana […], Pmi - Produttori Musicali Indipendenti […], Univideo - Unione Italiana Editoria Audiovisiva […] e Slc-Cgil Nazionale […], Fistel-Cisl Nazionale […], Uilcom-Uil Nazionale […]
Premessa
Il presente CCNL viene stipulato riconoscendo all'autonomia contrattuale delle parti la funzione primaria nella definizione delle regole e nella gestione delle relazioni sindacali anche attraverso lo sviluppo ai vari livelli e con diversi strumenti del metodo partecipativo cui le parti stesse riconnettono un ruolo di primaria importanza nella prevenzione dei conflitti.
In coerenza con l'impostazione, le parti si danno atto in nome proprio e per conto degli Organismi territoriali collegati, delle imprese aderenti e delle RSU dei lavoratori, che la condizione necessaria per il consolidamento del sistema di relazioni industriali concordato è la sua puntuale osservanza ai diversi livelli.
Pertanto, le parti s’impegnano a rispettare e a far rispettare le norme del CCNL e le applicazioni aziendali ad esse coerenti.
Nello specifico, le Associazioni industriali sono impegnate ad adoperarsi, per l'osservanza delle condizioni pattuite da parte delle aziende associate, mentre le OOSS s'impegnano a non promuovere e ad intervenire perché siano evitate azioni o rivendicazioni o intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordi ai vari livelli e, tutto ciò, nell'ambito di una corretta e puntuale applicazione delie norme contrattuali.
In occasione del presente Accordo di rinnovo del CCNL per i dipendenti delle aziende videofonografiche le Parti nella convinzione di consolidare una nuova identità del settore hanno condiviso di confluire - pur conservando la propria specificità - a decorrere dal 1° gennaio 2027, nel settore regolato dal CCNL per i dipendenti delle aziende grafiche, editoriali, digitali ed affini.
di rinnovo del CCNL per i dipendenti delle aziende grafiche, editoriali, digitali ed affini del 19 dicembre 2023 ha confermato la disponibilità ad ampliare la sfera di applicazione del predetto CCNL anche ad altri settori fra i quali il videofonografico.
Iin data 14 aprile 2025 le Parti hanno sottoscritto un’ipotesi di accordo rimandando ad oggi la regolamentazione degli aspetti economici già evidenziati, nonché gli aspetti relativi alla parte normativa. L’ipotesi di accordo sottoscritta in data 14 aprile 2025 si intende ratificata con la sottoscrizione del presente contratto e parte integrante dello stesso.
Il presente CCNL è stato stipulato sulla base della presente premessa che ne costituisce parte integrante.
Inoltre, le Parti fanno espresso riferimento a quanto definito dall’Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, dal Protocollo d’Intesa del 31 maggio 2013, nonché dal Testo Unico sulla rappresentanza del 10 gennaio 2014.
Nota a verbale
Le Parti nella convinzione di consolidare una nuova identità del settore che persegua gli interessi comuni ai settori rappresentati dai videofonografici, grafici ed editori, convengono di costituire una Commissione Tecnica Paritetica Bilaterale per agevolare la confluenza - pur conservando la propria specificità - del settore videofonografico - nel settore attualmente regolato dal CCNL per i dipendenti delle aziende grafiche, editoriali, digitali ed affini, a decorrere dal 1° gennaio 2027.
La Commissione sarà costituita da massimo 6 componenti, 3 di parte datoriale e 3 di parte sindacale nominati dalle Associazioni stipulanti che, di comune accordo, di volta in volta, potranno essere affiancati da esperti delle materia trattate.
Alle riunioni potranno essere invitati, in qualità di osservatori i rappresentanti delle Associazioni stipulanti il CCNL Grafico Editore.
Sino alla data di effettiva confluenza il contratto del 10 luglio 2014, per le parti non sostituite e/o modificate dal presente rinnovo, continuerà a produrre i propri effetti.
