Tipologia: CCNL
Data firma: 20 maggio 2025
Validità: 01.01.2025 - 31.12.2028
Parti: Ucei e Cinfintesa
Settori: Agroindustriale, Alimentaristi
Fonte: cnel.it


Sommario:

 

Premessa
Titolo I - Parte introduttiva
Art. 1 - Oggetto del contratto
Art. 2 - Struttura ed assetto del contratto
Art. 3 - Decorrenza, durata del contratto nazionale e procedure di rinnovo
Art. 4 - Efficacia del contratto
Art. 5 - Sviluppo economico ed occupazionale del territorio e/o situazioni di crisi
Titolo II - Relazioni sindacali
Art. 6 - Sistema della bilateralità
Art. 7 - Ente bilaterale (ENBIUC)
Art. 8 - ENBIUC: iscrizione dell’Azienda e dei Lavoratori
Art. 9 - ENBIUC: adempimenti obbligatori
Art. 10 - ENBIUC: responsabilità per mancata contribuzione
Art. 11 - Commissione Bilaterale di Garanzia, Interpretazione, Certificazione e Conciliazione
Art. 12 - Certificazione degli Appalti e Asseverazione del Modello di Organizzazione e di gestione
Art. 13 - Contributo Assistenza Contrattuale Co.As.Co. con cod. INPS W448
Art. 14 - Organismo paritetico regionale
Art. 15 - Osservatori
Art. 16 - Fondo interprofessionale, sistema di formazione professionale e continua
Art. 17 - Commissione paritetica per le pari opportunità
Art. 18 - Mercato del lavoro, azioni bilaterali
Titolo III - Rappresentati dei lavoratori per la sicurezza
Art. 19 - RLS
Art. 20 - RLST
Titolo IV - Costituzione del rapporto di lavoro collocamento e mercato del lavoro
Art. 21 - Assunzione
Art. 22 - Contratto individuale
Art. 23 - Periodo di prova
Art. 24 - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei minori
Art. 25 - Rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 26 - Apprendistato
Art. 27 - Contratto a tempo determinato
Art. 28 - Lavoro ripartito
Art. 29 - Lavoro stagionale
Art. 30 - Lavoro in somministrazione
Art. 31 - Contratti di inserimento
Art. 32 - Flessibilità orario di lavoro Alimentare
Art. 33 - Flessibilità orario di lavoro Panificazione
Art. 34 - Lavoratori migranti
Art. 35 - Trasporti e asili nido
Art. 36 - Pari opportunità
Titolo V - Classificazione del personale
Art. 37 - Classificazione settore Alimentare
Art. 38 - Classificazione settore Panificazione
Art. 39 - Lavoro a squadre
Art. 40 - Turnisti panettieri

 

Titolo VI - Norme di organizzazione aziendale del lavoro
Art. 41 - Orario di lavoro
Art. 42 - Riposo settimanale
Art. 43 - Ferie
Art. 44 - Permessi per formazione continua
Art. 45 - Permessi straordinari e congedi parentali
Art. 46 - Permessi per corsi di recupero scolastici
Art. 47 - Giorni festivi
Art. 48 - Lavoro straordinario, festivo notturno settore Alimentare
Art. 49 - Lavoro straordinario, festivo notturno settore Panificazione
Art. 50 - Banca ore
Art. 51 - Attrezzi ed utensili
Art. 52 - Organizzazione del lavoro
Titolo VII - Norme di trattamento economico
Art. 53 - Retribuzione
Art. 54 - Tredicesima mensilità
Art. 55 - Scatti di anzianità
Art. 56 - Obblighi particolari tra le parti
Art. 57 - rimborso spese
Art. 58 - Indennità di cassa
Art. 59 - Trattamento di fine rapporto
Titolo VIII - Previdenza assistenza e tutela della salute
Art. 60 - Previdenza ed assistenza
Art. 61 - Malattia e infortunio
Art. 62 - Welfare integrativo nazionale
Art. 63 - Lavori pesanti o usuranti
Art. 64 - Mobbing
Art. 65 - Contrasto e prevenzione alle molestie e alle violenze
Art. 66 - Libretto sindacale e sanitario
Art. 67 - Lavoratori tossicodipendenti
Titolo IX - Sospensione, risoluzione del rapporto, provvedimenti disciplinari
Art. 68 - Trapasso di azienda
Art. 69 - Disciplina dei licenziamenti individuali per gli operai a tempo indeterminato
Art. 70 - Dimissioni per giusta causa
Art. 71 - Preavviso di risoluzione del rapporto
Art. 72 - Norme disciplinari
Art. 73 - Notifica provvedimenti disciplinari e ricorsi operai florovivaisti
Titolo X - Diritti sindacali
Art. 74 - Delegato d’azienda
Art. 75 - Tutela del delegato d’azienda
Art. 76 - Riunioni in azienda
Art. 77 - Trattenute sindacali
Titolo XI - Norme finali
Art. 78 - Conciliazione delle controversie individuali di lavoro
Art. 79 - Condizioni di miglior favore
Art. 80 - Contrattazione provinciale
Impegno a verbale - Diffusione contratti e tabelle


Contratto collettivo nazionale di lavoro Alimentaristi

Il giorno 20, nel mese di maggio dell’anno 2025, in Roma, tra La parte datoriale: Ucei - Unione delle Costruzioni, dell’Edilizia e dell’Industria […] e La parte sindacale: Confintesa - Confederazione per l'Autonomia Sindacale […]
Le sopra descritte organizzazioni stipulano il presente contratto e riconoscono in esso un valido strumento che regola i rapporti tra le aziende ed i loro dipendenti, che operano nei settori di seguito riportati, da far valere su tutto il territorio Nazionale.
Le parti stipulanti il presente CCNL intendono salvaguardare la piena e completa proprietà del testo contrattuale.
Gli Enti Istituzionali quali Ministero del Lavoro, CNEL, INPS, INAIL e le Banche Dati, oltre ai Lavoratori e Datori di lavoro iscritti all’Associazione Datoriali stipulante il presente CCNL e all’Ente Bilaterale ENBIUC, potranno liberamente utilizzarne il testo, anche memorizzandolo su supporti cartacei o informatici.

Premesso che
- Le parti sociali di cui sopra concordano ed accettano di adottare per il presente CCNL l’Ente Bilaterale ENBIUC; 
- Le parti sociali di cui sopra concordano ed accettano di adottare per il presente CCNL i Fondi Interprofessionali presenti sul mercato a scelta dell’azienda e per tutto quello che prevede la normativa vigente;
- Le parti sociali di cui sopra concordano ed accettano di adottare per il presente CCNL il Fondo di Integrazione Sanitario Seraphis
- Le parti sociali di cui sopra concordano ed accettano di adottare per il presente CCNL ENBIUC per i percorsi formativi ed il conseguente rilascio degli attestati.
Le Parti, firmatarie del presente CCNL, convengono di recepire quanto indicato dal D.lgs. 81/15 in materia di riordino dei CCNL prevedendo le funzionalità dell'Organismo Paritetico Nazionale denominato O.P.N. - ENBIUC - dando attuazione a quanto indicato nel Regolamento interno dell'OPN stesso in accordo con quanto stabilito dalla Conferenza Stato/Regioni in merito alla Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro. (D.lgs. 81 /08)
Le Parti, firmatarie del presente CCNL, confermano di essere in possesso dei requisiti per lo svolgimento della formazione e aggiornamento della figura dell'RLS anche in modalità E- Learning.
Letto, approvato e sottoscritto
Roma, 20/05/2025

Titolo I Parte introduttiva
Art. 1 (Oggetto del contratto)

Il presente contratto collettivo regola, su tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro tra le imprese condotte in forma singola, societaria o, comunque, associata che svolgono attività inquadrate nel settore alimentare e panificazione Iscritte all’Albo delle imprese Artigiane, nonché attività affini e connesse, quali:
Settore Alimentare
• acque minerali e bibite in acqua minerale;
• alcolici in generale ed acqueviti;
• alcool;
• alimentari vari;
• alimenti dietetici e della prima infanzia;
• alimenti precotti (surgelati, in scatola, ecc.)
• alimenti zootecnici;
• apicoltura;
• birra e malto;
• biscotti e fette biscottate;
• involucri naturali per salumi;
• cacao, cioccolato, caramelle e confetteria;
• condimenti e spezie;
• conserve animali;
• dolciaria;
• frantoi;
• gelateria;
• lattiero-casearia;
• lavorazioni e conserve ittiche;
• liquori, acque e bevande gassate e non;
• lievito;
• macellazione e lavorazione di carni;
• molitura dei cereali ed altre lavorazioni di semi e granaglie;
• oli e grassi vegetali, animali, e da semi e frutti oleosi;
• paste alimentari, cous cous e prodotti farinacei simili;
• pasticceria fresca e conservata;
• pastificazione;
• piadina e similari;
• pizza;
• preparazioni alimentari varie;
• prodotti alimentari vegetali e di frutta conservati;
• prodotti amidacei;
• prodotti di panetteria;
• produzioni e sottoproduzioni affini e derivate dalla produzione di spiriti;
• riserie;
• rosticceria, gastronomia, friggitoria, panineria e similari che svolgono prevalentemente attività di produzione;
• torrefazione del caffè, succedanei del caffè e the;
• yogurterie;
• vini;
• zucchero e dolcificanti;
• produzione di alimenti con vendita al minuto, anche in forma ambulante o di posteggio;
• produzione di ghiaccio.
Settore Panificazione
Il presente CCNL si applica ai lavoratori dipendenti da imprese di panificazione, anche per attività collaterali e complementari, nonché da negozi di vendita del pane, generi alimentari vari, annessi o comunque collegati al laboratorio di panificazione, con il quale debbono, tuttavia, avere titolarità comune o ristretta nell’ambito dei gradi di parentela e di affinità previsti per l’impresa familiare.

Art. 2 (Struttura ed assetto del contratto)
La struttura della contrattazione è articolata su due livelli: nazionale e provinciale.
Contratto nazionale
Il CCNL ha durata quadriennale e definisce il sistema di relazioni tra le parti, le condizioni normative ed economiche relative alle diverse prestazioni di lavoro, nonché il ruolo e le competenze del livello provinciale di contrattazione.
[…]
Contratto provinciale
Il contratto provinciale si stipula, nel rispetto dei cicli negoziali, in un tempo intermedio nell’arco di vigenza del CCNL ed ha durata quadriennale.
La contrattazione provinciale definisce i salari contrattuali e può trattare le materie specificatamente rinviate dal CCNL, secondo le modalità e gli ambiti appositamente definiti e dovrà riguardare istituti e materie diversi e non ripetitivi a quelli stabiliti dal livello nazionale.
[…]
Al fine di concretizzare gli obiettivi in premessa vengono altresì individuati a livello territoriale, momenti di confronto sistematico tra le parti.
Tali momenti, di natura ricorrente, in rapporto con le risultanze del lavoro degli Osservatori e del sistema di relazioni articolato sul territorio, verificheranno la possibile attivazione di iniziative congiunte anche nei confronti della pubblica amministrazione, nonché le possibili soluzioni ai problemi che vengono via via posti allo sviluppo del settore e delle relazioni sindacali.
Saranno in particolare oggetto di confronto:
• l'attivazione di iniziative congiunte nei confronti di Enti pubblici su materie afferenti alle politiche di sviluppo del settore (forme di sostegno, incentivi all'occupazione, sviluppo
• iniziative di carattere politico nei confronti di terzi atte a correggere situazioni distorsive
• penalizzanti nei confronti del settore e dell’occupazione;
• l'attivazione di iniziative congiunte sulla politica del mercato del lavoro;
• esame dei regolamenti comunali attuativi delle leggi che disciplinano le attività di acconciatura ed estetica;
• possibile esame preventivo di situazioni temporanee di crisi correlate alla presenza nelle aree urbane e nei centri storici, in rapporto con le Amministrazioni comunali;
• il calendario degli incontri sarà stabilito di comune accordo. In alcune regioni, al fine di avviare positivamente il confronto, potrà essere utile la presenza delle strutture nazionali
[…]
Le Parti a livello nazionale possono individuare specifici settori e/o comparti produttivi che presentano particolari esigenze di regolamentazione di materie demandate alla contrattazione di secondo livello per i quali; ferma restando l’applicazione del presente CCNL; definire un accordo collettivo. Le materie così disciplinate sono sostitutive della disciplina prevista nei contratti provinciali.

Titolo II Relazioni sindacali
Art. 6 (Sistema della bilateralità)

In attuazione di quanto previsto dal Protocollo d’Intesa tra le parti sugli assetti contrattuali, le Parti; al fine di riordinare e razionalizzare gli enti e gli organismi bilaterali esistenti; concordano di articolare il sistema delle relazioni sindacali nei seguenti organismi:
• Ente bilaterale nazionale di cui art.7 del presente CCNL
• Organismi Paritetici Regionali di cui art.14 del presente CCNL

Art. 7 (Ente bilaterale ENBIUC)
L’Ente Bilaterale Nazionale (ENBIUC) è stato costituito dalle Parti datoriali e sindacali firmatarie del presente Contratto Collettivo di Lavoro e opera ai sensi dell’art. 2 del D.lgs. 276/2003.
Pertanto, lo Statuto dell’Ente regolamenta il sistema di prestazioni e servizi derivanti dal presente CCNL, in conformità con le previsioni legislative e contrattuali, fatte salve diverse successive norme di Legge o intese tra le Parti.
Le Parti delegano le competenze relative agli aspetti tecnici della Sicurezza e della Salute nell'ambito dei luoghi di lavoro all’Organismo Paritetico Nazionale, OPN - ENBIUC Sicurezza di cui all'Accordo Interconfederale, e al sistema degli Organismi Paritetici Regionali (OPR) e Territoriali (OPT).
Ciò premesso, l'Ente persegue le seguenti finalità:
a) formative, in conformità con l’art. 37 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. e con tutte le norme collegate, in riferimento alla sicurezza sul lavoro e alla qualificazione e ai contratti di apprendistato, finalizzando tutto ciò anche al rilascio della certificazione di qualità. Nell’ottica della tutela del lavoratore, si tiene conto della sua formazione in ambito professionalizzante, del livello di conoscenza della lingua italiana, anche con percorsi formativi sulla lingua italiana;
b) a sostegno del reddito e dell’occupazione, mediante riqualificazione professionale dei dipendenti;
c) sociali/sanitarie, a vantaggio dei lavoratori iscritti all’Ente, con particolare riguardo all’erogazione di prestazioni sanitarie integrative al S.S.N.;
d) di sussidi in caso di decesso del Lavoratore o per infortunio professionale o extraprofessionale, come previsto dal Regolamento e dalle Convenzioni;
e) d’integrazione nazionale delle prestazioni di cui ai punti c) e d) nei trattamenti di Welfare Contrattuale;
f) di certificazione, secondo quanto disposto dal D.lgs. 276/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;
g) di costituzione della banca dati delle RSA per l’esercizio dei diritti di informazione e di rappresentanza.

Art. 12 (Certificazione degli Appalti e Asseverazione del Modello di organizzazione e di gestione)
Ai sensi degli articoli 76, comma 1, lettera a) e 84 del D. Lgs. 276/2003, nonché dell’art. 30 del D.Lgs. 81/2008, dello Statuto dell’Ente Bilaterale e dell’Organismo Paritetico Nazionale - OPN ENBIUC Sicurezza - sono costituite, la Commissione Nazionale di Certificazione degli Appalti (in seno alla Commissione Bilaterale Nazionale di Garanzia, Interpretazione, Certificazione e Conciliazione di cui all’articolo che precede) e, quale Organo Tecnico Paritetico di OPN ENBIUC Sicurezza, la Commissione di Asseverazione del Modello di organizzazione e di gestione.
Tali Commissioni saranno composte ai sensi degli Statuti dell'ENBIUC e dell’OPN sicurezza.
A. Sintesi sulla Certificazione degli Appalti
A domanda delle Parti interessate, la Commissione procederà alla Certificazione dell’Appalto, sia in sede di stipulazione che d’attuazione, anche ai fini della distinzione tra somministrazione e appalto, individuando le concrete condizioni d’esclusione d’interposizione illecita e di configurazione di appalto genuino.
B. Sintesi sulla Asseverazione del Modello di organizzazione e di gestione
A domanda delle Parti interessate, la Commissione procederà all’Asseverazione del Modello di organizzazione e gestione, idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa dell’Azienda.

Art. 14 (Organismo paritetico regionale)
Gli Organismi Paritetici Reginali possono:
- svolgere le funzioni demandate all’Osservatorio regionale e provinciale dall’art.9 del vigente CCNL e al comitato paritetico regionale per la salute e la sicurezza sul lavoro;
- organizzare e gestire servizi bilaterali in tema di welfare e di integrazione al reddito individuati da appositi accordi stipulati dalle medesime parti.

Art. 15 (Osservatori)
Le parti intendono dare piena ed efficace funzionalità all’Organismo Paritetico Nazionale -O.P.N. ENBIUC-
Osservatorio Nazionale
L’Osservatorio nazionale ha il compito di svolgere iniziative di analisi, di ricerca, di monitoraggio e di confronto sui temi di comune interesse, quali:
- l'andamento della produttività ed il livello di efficienza e competitività del settore;
- l'acquisizione delle informazioni relative ai progetti ed alle scelte di politica economica per l'artigianato, con dati disaggregati per comparto;
- l'acquisizione di informazioni sull'andamento del mercato del lavoro, con particolare riferimento al Mezzogiorno, sui flussi occupazionali, apprendistato, contratti di inserimento, occupazione femminile, lavoro a domicilio, ecc.;
- l'attivazione di iniziative, autonome o congiunte, per ampliare il flusso di informazioni sopra descritto, nei confronti di enti pubblici, istituti di ricerca pubblici o privati, ecc.;
- lo studio di migliori possibilità di utilizzo degli incentivi volti a qualificare il settore e sviluppare l'occupazione;
- la valutazione e lo studio di progetti volti a migliorare la qualificazione e la formazione professionale;
- l'esame delle necessità e delle prospettive del sistema di formazione professionale, finalizzato ad un diretto intervento a livello regionale delle parti in funzione delle esigenze produttive e del mercato del lavoro, dei fabbisogni formativi rilevati e delle risorse pubbliche all'uopo destinate;
- ambiente;
- struttura delle imprese e relative strutture tecnologiche;
- struttura occupazionale e fabbisogno di formazione;
- andamento della redditività delle imprese;
- pari opportunità;
- verifica relativa alle eventuali problematiche eventualmente insorte in merito alla nuova sfera d'applicazione contrattuale;
- le problematiche concernenti le "barriere architettoniche" nei luoghi di lavoro al fine di favorirne il superamento, compatibilmente con le esigenze impiantistiche e/o tecnico-organizzative, anche attivando idonee iniziative per accedere a fonti di finanziamento previste dalle leggi vigenti.
L’Osservatorio nazionale può delegare o incaricare gli analoghi livelli regionali e provinciali di occuparsi di specifiche materie attraverso l’Organismo Paritetico Regionale e l’Organismo Paritetico Provinciale
Osservatorio regionale
L’Osservatorio regionale svolge le seguenti funzioni:
- applicazione nell’ambito regionale dei provvedimenti diretti allo sviluppo del settore artigianato ed attività connesse;
- politiche attive del lavoro e della formazione professionale;
- politiche regionali di sviluppo economico, politiche territoriali e di tutela dell’ambiente;
- analisi delle classificazioni professionali degli artigiani individuati dai Contratti provinciali della regione di competenza allo scopo di verificarne la coerenza con le declaratorie di area previste dal CCNL, consentendo così le opportune valutazioni in sede di rinnovo dei contratti provinciali al fine di favorire l’armonizzazione di eventuali incoerenze;
- monitoraggio dell’andamento dei rinnovi dei contratti provinciali di lavoro della regione di competenza al fine di favorire il regolare andamento della negoziazione.
Osservatorio provinciale
L’Osservatorio provinciale svolge le seguenti funzioni:
- fornire alle OO.SS. da parte delle Organizzazioni datoriali le informazioni utili ad individuare il flusso ed il tipo di finanziamenti pubblici diretti allo sviluppo economico;
- fornire alle OO.SS. da parte delle Organizzazioni datoriali le informazioni utili
- sui programmi di sostanziale modifica delle tecnologie di produzione in atto che possono presentare rilevanti conseguenze sulla organizzazione e sulla condizione del lavoro nonché sull’occupazione e sull’ambiente di lavoro;
- individuare gli eventuali ostacoli alla piena utilizzazione delle risorse naturali e tecniche, al fine di sollecitare interventi pubblici, anche attraverso la promozione di Patti territoriali e contratti di area;
- esaminare la qualità e la quantità dei flussi occupazionali, con particolare riguardo alla condizione dei giovani e delle donne, anche allo scopo di fare proposte all’Osservatorio regionale e di impegnare le Regioni e per quanto di competenza le Province, ad inserire nel proprio bilancio finanziamenti relativi a programmi di formazione specifici per l’artigianato;
- analizzare l’andamento dell’occupazione di lavoratori stranieri in ambito provinciale, anche al fine di fornire indicazioni alle Parti costituenti circa il relativo fabbisogno occupazionale annuo;
- concordare per l’occupazione femminile azioni positive idonee a superare le eventuali disparità di fatto esistenti, ad offrire pari opportunità nel lavoro e nella professionalità, a garantire l’effettiva applicazione delle leggi nazionali e delle direttive comunitarie in materia di parità;
- esaminare eventuali ricorsi concernenti le qualifiche professionali, in forza ed in applicazione dei criteri fissati dalle relative norme del contratto provinciale di lavoro, nonché le eventuali vertenze demandate dalle Organizzazioni sindacali;
- esercitare il controllo nei confronti dei datori di lavoro e dei loro dipendenti per l’esatta applicazione dei contratti collettivi di lavoro e delle leggi sociali.
In connessione con i processi di trasformazione colturale, gli imprenditori segnaleranno ai propri rappresentanti l’eventuale fabbisogno di qualificazione e/o riqualificazione professionale della manodopera, perché l’Osservatorio prospetti agli organi pubblici competenti l’attuazione dei corsi necessari.

Art. 17 (Commissione paritetica per le “pari opportunità”)
OPN-ENBIUC istituirà una commissione nazionale per le pari opportunità.
La Commissione avrà i seguenti compiti:
- analizzare l’andamento dell’occupazione femminile utilizzando anche i dati forniti dall’Osservatorio nazionale, disaggregati per sesso e inquadramento professionale;
- studiare la legislazione vigente in materia e le iniziative in tema di “azioni positive” poste in essere in Italia e all’estero in applicazione della Raccomandazione CEE 13.12.1984 n. 635, dei Programmi di azione della Comunità europea 82/85 e 86/90 e delle disposizioni di legge in materia di pari opportunità;
- individuare misure concrete finalizzate alla salvaguardia e alla valorizzazione del lavoro femminile;
- propone campagne di informazione e di sensibilizzazione per garantire il diritto della persona a salvaguardare la propria dignità nel luogo di lavoro, ai sensi delle leggi vigenti. Per lo svolgimento di tali compiti la Commissione potrà individuare forme di finanziamento a sostegno della propria attività.
I risultati degli studi e delle ricerche svolte dalla Commissione saranno trasmessi alle organizzazioni nazionali firmatarie del CCNL per le dovute valutazioni e l’individuazione di eventuali iniziative comuni.
La Commissione si riunisce, di norma semestralmente, presieduta, a turno, da un componente delle organizzazioni datoriali e sindacali ed annualmente riferirà sull’attività svolta alle parti stipulanti.
Tre mesi prima della scadenza del presente contratto, la Commissione concluderà i lavori presentando un rapporto conclusivo corredato dai materiali raccolti ed elaborati.
In questa sede verranno presentate tanto le proposte di normativa sulle quali sia stata raggiunta l’unanimità di pareri della Commissione, quanto le valutazioni differenziate di ciascuno dei componenti la Commissione stessa.

Art. 18 (Mercato del lavoro - Azioni bilaterali)
Le parti, visto il D.Lgs. 150/15 convengono: di attribuire al sistema degli Osservatori il compito di seguire, indirizzare, coordinare la riorganizzazione del collocamento e di tenere gli opportuni contatti con le istituzioni competenti.

Titolo III Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

Art. 19 (RLS)
1) Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Considerato che in base al 2° comma dell’art. 47 del D.lgs. n. 81/2008 “in tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”, le parti convengono:
- che in tutte le aziende con, il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori dipendenti nell’ambito delle RSA, (o delle RSU) ove esistenti, ovvero tra i lavoratori medesimi;
- in sede provinciale, le organizzazioni firmatarie del presente accordo, potranno definire le forme di individuazione del rappresentante alla sicurezza per le aziende con caratteristiche occupazionali inferiori e/o diverse di quelle di cui al punto precedente.
2) Modalità di elezione
La riunione dei dipendenti per l’elezione dei rappresentanti per la sicurezza deve essere esclusivamente dedicata alla funzione elettiva.
La riunione può essere convocata dalle RSA (o dalle RSU), ove esistenti. In tal caso alla riunione possono partecipare i dirigenti delle Organizzazioni sindacali sopra richiamate, previo avviso al datore di lavoro.
Possono essere eletti tutti i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e/o quelli a tempo determinato il cui rapporto di lavoro con l’azienda ha una durata non inferiore a 6 mesi.
La preferenza alla nomina del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza dovrà essere riservata ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a coloro che hanno un rapporto di lavoro con l’azienda di maggiore durata.
L’elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto. Risulterà eletto colui che avrà ottenuto il maggior numero di voti.
La durata dell’incarico è di 3 anni o pari al periodo di permanenza nell’azienda per i rapporti di lavoro a tempo determinato.
L’incarico in ogni caso cessa con la risoluzione del rapporto di lavoro.
Hanno diritto di voto tutti i lavoratori dipendenti, sia a tempo determinato che indeterminato, in servizio al momento della elezione.
Prima di procedere alla elezione i lavoratori nominano il segretario, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale dell’elezione. Tale verbale dovrà essere trasmesso al datore di lavoro e al comitato paritetico provinciale a cura del segretario.
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza eletto o designato potrà svolgere il suo compito non appena notificato al datore di lavoro il relativo verbale.
3) Permessi retribuiti
Ai rappresentanti per la sicurezza spettano, per l’espletamento dei compiti previsti dall’art. 50 del D.lgs. n. 81/2008, permessi retribuiti annui che le parti convengono siano pari a:
- 12 ore annue per le imprese fino a 6 dipendenti;
- 30 ore annua per le imprese da 7 a 15 dipendenti.
Per i rappresentanti per la sicurezza che hanno un rapporto di lavoro a tempo determinato il numero di ore dei permessi sopra indicati sarà proporzionato al periodo di permanenza nell’azienda.
4) Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza
Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante per la sicurezza, la cui disciplina è contenuta all’art. 50 del D.lgs. n. 81/2008, si concordano le seguenti procedure ed indicazioni:
- il diritto di accesso ai luoghi di lavoro sarà esercitato nel rispetto delle esigenze produttive e considerate le eventuali limitazioni previste dalla legge.
- Il rappresentante per la sicurezza segnala preventivamente al datore di lavoro le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro.
- Tali visite si possono preferibilmente svolgere congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione o protezione o ad un addetto da questi incaricato.
- nei casi in cui il D.lgs. n. 81/2008 preveda, a carico del datore di lavoro, la consultazione del rappresentante alla sicurezza, questa si deve svolgere nel modo più sollecito possibile. Il datore di lavoro, pertanto, consulta il rappresentante per la sicurezza su quelle circostanze su cui la disciplina legislativa preveda un intervento consultivo dello stesso. Il rappresentante
per la sicurezza in occasione della consultazione ha facoltà di formulare proprie proposte e opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione, secondo le previsioni di legge.
- Il rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione aziendale di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell’art. 50 del D.lgs. n. 81/2008. Lo stesso rappresentante ha diritto di consultare ove previsto il documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del D.lgs. n. 81/2008 custodito presso l’azienda nei casi previsti dal D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche. Il datore di lavoro deve fornire, anche su istanza del rappresentante per la sicurezza, le informazioni e la documentazione richiesta, secondo quanto previsto dalla legge.
Il rappresentante, ricevute le notizie e la documentazione, è tenuto a farne uso strettamente connesso alla sua funzione nel rispetto del segreto aziendale.
5) Formazione dei rappresentanti per la sicurezza
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista all’art. 50 comma 1 lettera g) del D.lgs. n. 81/2008.
La formazione dei rappresentanti per la sicurezza, i cui oneri sono a carico delle aziende, si svolgerà mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli previsti per la loro normale attività.
Tale formazione dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dall’art. 37 del D.lgs. 81/2008 e dovrà comunque prevedere un programma base di 20 ore che dovrà comprendere: conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e di sicurezza del lavoro; conoscenze generali sui rischi dell’attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione; metodologie sulla valutazione del rischio.
Per i rappresentanti per la sicurezza che hanno un rapporto di lavoro a tempo determinato, il numero di ore sopra indicate sarà proporzionato al periodo di permanenza nell’azienda con un massimo di 20 ore in un triennio.
Qualora vengano introdotte importanti innovazioni che abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, va prevista una integrazione della formazione.
6) Riunioni periodiche
In applicazione dell’art. 35 comma 1 del D.lgs. n. 81/2008 le riunioni periodiche previste sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e con un ordine del giorno scritto.
Il rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione della riunione periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione.
Della riunione viene redatto verbale.
7) Comitato paritetico nazionale
Il Comitato paritetico nazionale per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro è espressione di tutte le organizzazioni datoriali e sindacali firmatarie del presente CCNL.
Tale Comitato svolge compiti di coordinamento delle attività di gestione del D.lgs. n. 81/2008, in particolare:
- promuovendo ricerche di fabbisogni formativi e progettazione di linee guida per la formazione;
- elaborando dati ed analizzando le problematiche rilevanti nelle imprese in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e di gestione delle normative di cui al D.lgs. n. 81/2008;
- elaborando e proponendo alle parti sociali linee guida, valutazioni e pareri sulle normative anche al fine di raggiungere posizioni comuni da proporre nelle sedi parlamentari ed amministrative;
- proponendo iniziative di sostegno nei confronti delle piccole imprese ai fini della salute nei luoghi di lavoro, favorendo la diffusione di apposito materiale informativo e divulgativo destinato a lavoratori dipendenti ed imprenditori dei settori relativi al presente contratto;
8) Comitato paritetico provinciale
Il Comitato paritetico provinciale per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro è espressione di tutte le organizzazioni datoriali e sindacali firmatarie del presente CCNL.
Orientativamente tale Comitato ha i seguenti compiti:
- raccolta e tenuta degli elenchi dei rappresentanti alla sicurezza;
- raccolta e tenuta degli elenchi dei rappresentanti alla sicurezza con la formazione prevista;
- promozione di indagini conoscitive sui fabbisogni formativi in materia di sicurezza sia per i rappresentanti alla sicurezza che per gli altri lavoratori dipendenti.
9) Formazione ed informazione dei lavoratori
Le parti convengono che, per i dipendenti assunti per lavori di breve durata, la formazione ed informazione di cui agli articoli 36 e 37 del D.lgs. n. 81/2008, possa essere svolta attraverso la diffusione a cura del datore di lavoro di adeguato materiale informativo.
10) Norma di rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente accordo si fa diretto riferimento a quanto previsto dal D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 20 (RLST)
Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nel Territorio svolgerà le medesime attribuzioni di Legge del RLS per un insieme di aziende ricomprese in uno specifico territorio. Il RLST è espressione dell’Organismo Paritetico per l’applicazione del D.Lgs. 81/2008. Accedono all’OP le OO.SS. stipulanti il presente CCNL.

Titolo IV Costituzione del rapporto di lavoro collocamento e mercato del lavoro
Art. 21 (Assunzione)

[…]
L'ammissione ed il lavoro delle donne e dei giovani sono regolati dalle disposizioni di legge. Fermo restando quanto previsto dall’art.20 in materia di Apprendistato, all’atto di assunzione il lavoratore apprendista dovrà produrre il titolo di studio e dichiarare gli eventuali corsi professionali frequentati, nonché i periodi di lavoro già svolti.
Ferme restando le disposizioni di legge circa l'obbligo della visita medica preventiva e delle visite periodiche obbligatorie per i lavoratori per i quali ciò è prescritto, il lavoratore prima dell'assunzione potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia dell'impresa.

Art. 24 (Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei minori)
Per l’ammissione al lavoro e per la tutela dei bambini e degli adolescenti si applicano le norme della legge 17.10.1967, n. 977, come modificata dal d.lgs. 4.8.1999, n. 345 e dal d.lgs. 18.8.2000, n. 262.
Non è ammessa l’assunzione al lavoro dei minori che non abbiano concluso il periodo di istruzione obbligatoria.
Per l’ammissione al lavoro e per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si applicano le disposizioni delle vigenti leggi (“Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”, d.lgs. 26.3.2001, n. 151).

Art. 25 (Rapporto di lavoro a tempo parziale)
[…]
4. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve avvenire con il consenso delle parti per iscritto.
5. L’Azienda, tra le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale dà precedenza a quelle fondate su gravi motivi familiari e/o personali. Nell’ambito del Sistema di Informazione del presente CCNL verranno forniti i dati sui contratti part-time stipulati, sulle professionalità interessate, sull’eventuale ricorso al lavoro supplementare.
6. I lavoratori affetti da malattie di rilevante gravità, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti delle terapie salvavita, accertata da una Commissione medica istituita presso il servizio sanitario pubblico competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale o orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto a tempo pieno a richiesta del lavoratore.
È fatto salvo, in caso di gravi motivi familiari e/o personali, la facoltà del lavoratore di chiedere il ripristino della prestazione originariamente concordata previo preavviso di almeno 5 giorni lavorativi.

Art. 26 (Apprendistato)
Le parti contraenti con il presente Accordo danno concreta attuazione all’apprendistato professionalizzante al fine di rendere immediatamente applicabile tale istituto in tutte le regioni e province italiane, sia in quelle che hanno legiferato in merito sia nelle altre prive di specifica regolamentazione.
1) Norme generali
Per quanto non contemplato dalle disposizioni di legge e dalle specifiche regolamentazioni contrattuali valgono per gli apprendisti le norme del vigente CCNL.
2) Età di assunzione
Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato con soggetti di età compresa tra i diciotto anni ed i ventinove anni.
Ai sensi dell’art. 49, c. 2, del D.lgs. 276/2003 per soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.
3) Forma e contenuto del contratto
Per instaurare un contratto di apprendistato professionalizzante è necessario un contratto in forma scritta tra azienda e lavoratore nel quale devono essere indicati: la qualificazione che potrà essere acquisita al termine del periodo di formazione, la durata del periodo di apprendistato, la retribuzione e ogni altra indicazione contrattuale utile. Al contratto dovrà essere allegato come parte integrante dello stesso il piano formativo. Il contratto di apprendistato può essere instaurato per i profili dei lavoratori operai, intermedi ed impiegati dei livelli dal 1°S al 5° livello e per le relative mansioni relativamente al settore Alimentari e per i profili dei lavoratori operai, intermedi ed impiegati dei livelli dal A1s al A3 e dal livello B1 al B3 per il settore Panificazione.
4) Periodo di prova […]
5) Apprendistato presso altri datori di lavoro
Il periodo di apprendistato professionalizzante iniziato presso altri datori di lavoro deve essere computato per intero nella nuova azienda, sempre che riguardi le stesse mansioni e l’interruzione dei due periodi non sia superiore ai 12 mesi.
Per ottenere il riconoscimento di detti cumuli di apprendistato, l’apprendista deve documentare all’atto dell’assunzione i periodi già compiuti.
Le ore di formazione saranno proporzionate in relazione al restante periodo di apprendistato da svolgere.
La retribuzione iniziale dell’apprendista che abbia già prestato altri periodi apprendistato presso altre imprese è quella relativa al semestre nel quale il precedente periodo è stato interrotto.
È possibile l’assunzione di apprendisti con contratto a tempo parziale, purché l’orario di lavoro non sia inferiore al 50% dell’orario contrattuale.
6) Durata dell’apprendistato professionalizzante
La durata normale del periodo di apprendistato viene determinata in base percorso ed obiettivo formativo come di seguito indicato:
Settore Alimentare
- 1° Gruppo (livelli 1°, 1°s) - durata: 5 anni e 6 mesi
- 2° Gruppo (livelli 2°,3°a, 3°, 4°) - durata: 5 anni
- 3° Gruppo (livello 5°) - durata: 3 anni
Panificazione Gruppo A
- 1° Gruppo (livelli A1, A1s) - durata: 5 anni
- 2° Gruppo (livello A2) - durata: 4 anni e 6 mesi
- 3° Gruppo (livello A3) - durata: 3 anni
Panificazione Gruppo B
- 1° Gruppo (livelli B1) - durata: 5 anni
- 2° Gruppo (livello B2) - durata: 4 anni e 6 mesi
- 3° Gruppo (livello B3) - durata: 3 anni
7) Computo dei periodi di sospensione nell’ambito del rapporto di apprendistato
Per i contratti di apprendistato professionalizzante in tutti i casi di sospensione del rapporto di lavoro per il verificarsi di eventi per i quali il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto ai sensi della vigente normativa (es. malattia, infortunio, congedo di maternità, congedo parentale, richiamo alle armi, ecc.) ovvero nei casi di sospensione del rapporto di lavoro per crisi aziendali od occupazionali, la durata del rapporto di apprendistato è prorogata oltre la scadenza iniziale per un periodo pari a quello di sospensione, a condizione che questo abbia avuto una durata di almeno 60 giorni di calendario.
Ai fini del calcolo di tale periodo devono essere presi in considerazione anche più periodi sospensivi di breve durata di almeno 10 giorni consecutivi di calendario.
Prima della scadenza del rapporto contrattualmente stabilita, il datore di lavoro deve comunicare al lavoratore la nuova scadenza del contratto di apprendistato e le ragioni della proroga.
Resta inteso che la sospensione del rapporto di lavoro per crisi aziendali od occupazionali deve essere stabilita da un apposito accordo sindacale o, in alternativa, da specifica procedura concordata tra le associazioni artigiane e le organizzazioni sindacali.
8) Retribuzione […]
9) Piano formativo individuale
Il piano formativo individuale definisce il percorso formativo del lavoratore in coerenza con il profilo formativo relativo alla qualificazione da raggiungere e con le conoscenze ed abilità già possedute dallo stesso.
Esso inoltre indica i contenuti e le modalità di erogazione della formazione nonché il nome del tutor nell’ambito del contratto di apprendistato.
Il piano formativo individuale potrà essere modificato a seguito di concordi valutazioni dell’apprendista e dell’impresa anche su istanza del tutor, ferma restando la durata di formazione formale pari a 120 ore annuali.
10) Formazione dell’apprendista
Per formazione formale si intende il processo formativo, strutturato e certificabile, secondo la normativa vigente volto all’acquisizione di conoscenze/competenze di base e tecnico professionali.
Le parti, in via esemplificativa, individuano la seguente articolazione della formazione formale:
- tematiche di base di tipo trasversale articolate in quattro aree di contenuto competenze relazionali; organizzazione ed economia, disciplina del rapporto di lavoro, sicurezza del lavoro (almeno 8 ore di formazione dedicate alla sicurezza devono essere erogate nella fase iniziale della formazione);
- tematiche collegate alla realtà aziendale/professionale in relazione alla qualificazione da raggiungere: conoscenza dell’organizzazione del lavoro in impresa; conoscenza ed applicazione delle basi tecniche e scientifiche della professionalità; conoscenza ed utilizzo delle tematiche e dei metodi di lavoro; conoscenza ed utilizzo delle misure di sicurezza individuale e di tutela ambientale; conoscenza delle innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.
Le ore di formazione formale sono 120 l’anno, non riproporzionabili per i lavoratori assunti con contratto a tempo parziale di cui una parte relativa alle tematiche di base di tipo trasversale e la restante per tematiche collegate alla realtà aziendale/professionale.
La formazione formale potrà essere erogata in tutto od in parte all’interno dell’azienda, ove questa disponga di capacità formativa come più avanti specificato. Detta formazione potrà essere altresì erogata utilizzando modalità quali: affiancamento sul posto di lavoro, aula, formazione a distanza, seminari, esercitazioni di gruppo eccetera.
L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne e/o interne all’azienda.
Le competenze acquisite durante il periodo di apprendistato saranno registrate sul libretto formativo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Nota verbale
In presenza di profili formativi particolari, legati ad esigenze delle imprese e del territorio, di particolari applicazioni tecnologiche o di lavorazioni tradizionali, le Parti si potranno incontrare a livello regionale allo scopo di determinarne le modalità formative.
Ai fini dell’erogazione della formazione formale, la capacità formativa interna è la capacità dell’azienda stessa di erogare interventi formativi e deriva dalla:
- disponibilità di locali idonei attrezzati in funzione della formazione da erogare;
- presenza di tutor, come da D.M. 28 marzo 2000, con esperienza o titolo di studio adeguati, in grado di trasferire competenze.
Ha altresì capacità formativa l’impresa che svolga interventi formativi avvalendosi anche di strutture formative esterne.
Sono fatti salvi accordi e regolamentazioni regionali.
11) Tutor
Per l’attivazione del contratto di apprendistato è necessaria la presenza di un tutor. Le competenze e le funzioni del tutor aziendale sono quelle previste dal D.M. 28 febbraio 2000 e dalle regolamentazioni regionali. Il tutor potrà essere anche il titolare dell’impresa, un socio od un familiare coadiuvante nelle imprese che occupano meno di 15 dipendenti e nelle imprese artigiane.
12) Attribuzione della qualifica […]

Art. 27 (Contratto a tempo determinato)
Le parti stipulanti, riconoscono che i contratti di lavoro a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro; è tuttavia consentita l’assunzione del personale con previsione dei termini in tutti i casi per contratti fino a 12 mesi, oltre ai 12 mesi e non oltre i 24, In considerazione di quanto sopra possono essere assunti lavoratori a tempo determinato quando si verificano casi di esigenze con carattere di contingenza o temporaneo e nelle seguenti ipotesi:
A. per la sostituzione di personale assente per malattia, congedo di maternità, congedi parentali di cui alla L. 53/00, aspettativa, ferie, per attività di formazione e/o aggiornamento e per effetto della trasformazione di contratti a tempo pieno in part-time, fatti salvi i divieti previsti dall’art. 3, D.lgs. 368/01;
B. punte di più intensa attività derivanti da richieste della clientela che non sia possibile evadere col normale organico aziendale per la quantità e/o specificità dei servizi richiesti;
C. esigenze di offerta di diverse tipologie di servizi, non presenti nella normale attività.
Nell’ipotesi di assunzione a termine per sostituzione, è consentito un periodo di affiancamento fino a 90 giorni tra sostituto e lavoratore sostituito, sia prima che inizi l’assenza sia successivamente al rientro di quest’ultimo al fine di consentire il passaggio delle consegne.
Qualora l’assenza delle lavoratrici/tori, ovvero di titolari, familiari collaboratori e soci, sia stata programmata per più congedi ai sensi del D. Lgs. n. 151/2001 (Testo Unico in materia di tutela e sostegno alla maternità e alla paternità), il contratto a tempo determinato stipulato per ragioni di carattere sostitutivo, oltre all’affiancamento di cui al comma precedente, potrà essere prorogato fino alla scadenza del diritto di usufruire di permessi giornalieri/orari previsti per l’allattamento.
Come stabilito dall'articolo 19 del d.lgs. n. 81/2015 a seguito del Decreto Lavoro 48 del 04/05/2023 convertito in Legge 85/2023 del 04.07.2023, fatte salve le specifiche disposizioni previste per le attività di carattere stagionale, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare. 24 mesi
[…]
Tempo Determinato: divieti
Non è ammesso stipulare contratti di lavoro a tempo determinato nei seguenti casi:
[…]
2. Nelle imprese da 0 a 5 dipendenti, comprendendo tra questi sia i lavoratori a tempo indeterminato, che gli apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di inserimento, è consentita l’assunzione di 3 lavoratori a tempo determinato.
Per le imprese con più di 5 dipendenti e fino a 10, è consentita l’assunzione di un lavoratore con rapporto a tempo determinato ogni due o frazione, con arrotondamento all’unità superiore.
Per le imprese con più di 10 dipendenti, così come sopra calcolati, è consentita l’assunzione di un lavoratore con rapporto a tempo determinato nella percentuale del 25% dei lavoratori con arrotondamento all’unità superiore.
Resta inteso che non concorrono ai suddetti limiti i contratti a tempo determinato di cui n.1 punto A del presente articolo.
Ai sensi del comma 7 lett. A dell’art.10 D.lgs. 368/2001, sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi nei primi nove (9) mesi dalla fase di avvio di nuove attività imprenditoriali, che possono essere elevati sino a 24 mesi dalla contrattazione regionale.
3. Nella contrattazione collettiva regionale potranno essere individuate tra le parti ulteriori casistiche di ricorso al contratto a tempo determinato.

Art. 30 (Lavoro in somministrazione)
Il ricorso al lavoro in somministrazione è consentito nei casi di temporanea utilizzazione in qualifiche non previste dai normali assetti produttivi aziendali, nei casi di sostituzione dei lavoratori assenti, nonché nelle seguenti ulteriori ipotesi:
- punte di più intensa attività di natura temporanea derivanti da richieste della clientela cui non possa farsi fronte con il normale organico aziendale per la quantità e/o specificità dei servizi richiesti;
- quando l'assunzione abbia luogo per l'esecuzione di un servizio predeterminato nel tempo e che non possa essere attuato ricorrendo unicamente al normale organico aziendale;
- per l'impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente occupate o che presentino carattere eccezionale o che siano carenti sul mercato del lavoro locale.
I prestatori di lavoro in somministrazione impiegati per le fattispecie di cui sopra non potranno superare, per ciascun trimestre, la media dell'10% dei lavoratori occupati dall'impresa utilizzatrice con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
In alternativa, è consentita la stipulazione di contratti di fornitura di lavoro in somministrazione sino a 5 prestatori di lavoro, purché non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell'impresa.

Art. 31 (Contratti di inserimento)
[…]
Il contratto di inserimento di cui al presente CCNL, può essere applicato, alle seguenti condizioni:
- forma scritta con specifica del progetto individuale; in mancanza di forma scritta il contratto è nullo ed il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato;
- durata non inferiore a nove mesi e non superiore ai diciotto mesi; eventuali proroghe sono ammesse entro il limite massimo di durata stabilito dalla legge;
[…]
- definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo. Nel progetto vanno indicati la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto, la durata e le modalità della formazione;
- il progetto deve prevedere una formazione teorica di 24 ore, da erogare durante l’orario di lavoro, ripartita tra prevenzione antinfortunistica, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale ed accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite eventualmente anche con modalità di e-learning in funzione dell’adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La formazione concernente la prevenzione antinfortunistica, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro dovrà necessariamente essere impartita nella fase iniziale del rapporto;
- la formazione effettuata durante l’esecuzione del rapporto di lavoro deve essere registrata, a cura del datore di lavoro o di un suo delegato, nel libretto formativo.
[…]
L’applicazione dello specifico trattamento economico e normativo stabilito per i contratti di inserimento, non può comportare l’esclusione dei lavoratori dall’utilizzazione dei servizi aziendali, quali mensa e trasporti, ovvero dal godimento delle relative indennità sostitutive eventualmente corrisposte al personale con rapporto di lavoro subordinato, nonché di tutte le maggiorazioni connesse alle specifiche caratteristiche dell’effettiva prestazione lavorativa previste dal presente contratto collettivo (lavoro a turni, notturno, festivo, ecc.). […]

Art. 32 (Flessibilità orario di lavoro Settore Alimentare)
Considerate le particolari caratteristiche del settore ed anche allo scopo di contenere l’entità dei ricorsi allo straordinario ed a sospensioni del lavoro connessi a tale caratteristica, viene introdotta la flessibilità dell’orario contrattuale di lavoro.
Per far fronte alle variazioni di intensità dell’attività lavorativa dell’azienda o di parti di essa, l’azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi, con il superamento dell’orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 80 ore.
A fronte del superamento dell’orario contrattuale corrisponderà, di norma nei sei mesi successivi ed in periodi di minore intensità produttiva, una pari entità di riposi compensativi. Tale recupero può avvenire anche prima del- l’effettuazione delle ore eccedenti l’orario normale previsto.
[…]
Le modalità attuative di quanto previsto al secondo comma del presente articolo, relativamente alla distribuzione delle ore di superamento dell’orario contrattuale, alle forme, ai tempi di recupero delle riduzioni di orario compensative, saranno definite congiuntamente, e per iscritto, in tempo utile tra l’azienda ed i lavoratori.
L’attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati salvo deroghe individuali motivate.
La presente normativa esclude le prestazioni domenicali e, in presenza di regime straordinario, le prestazioni orarie di lavoro individuali.
Diversi regimi di flessibilità e relative condizioni potranno essere oggetto di negoziato a livello regionale.

Art. 33 (Flessibilità orario di lavoro Settore Panificazione)
Nelle aree soggette a consistenti variazioni dei consumi collegate ai flussi turistici, sono ammesse prestazioni domenicali in regime di flessibilità. In tale caso, le ore prestate nel corso della giornata domenicale, oltre l’orario contrattuale, verranno retribuite con la maggiorazione del 30%.
Nelle stesse aree è ammesso il superamento del monte ore annuo di flessibilità fino ad un massimo di 112 ore.
Qualora venga attuato dal singolo lavoratore un regime di flessibilità superiore alle 56 ore, allo stesso lavoratore, per l’anno in cui viene effettuata la flessibilità, vengono riconosciute ulteriori 8 ore di permessi retribuiti.

Art. 34 (Lavoratori migranti)
Le parti, in considerazione della crescente presenza dei lavoratori stranieri, convengono sull’opportunità di favorire un proficuo clima aziendale orientato al rispetto delle specificità culturali e alla reciproca correttezza.
[…]

Art. 36 (Pari opportunità)
In armonia con quanto previsto dalle disposizioni del d.lgs. 11.4.2006, n. 198, le Parti riconoscono l’esigenza di dare concreta applicazione alle previsioni legislative in materia di pari opportunità
uomo donna, con particolare riguardo all’attribuzione delle qualifiche e delle mansioni e di rimuovere gli ostacoli che non consentono un’effettiva parità di opportunità nel lavoro.
Le Parti concordano sull’esigenza primaria di favorire la ricerca di un clima di lavoro improntato al rispetto ed alla reciproca correttezza e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale.
Al fine di monitorare il fenomeno e fermo restando il diritto alla privacy, la Commissione nazionale per le pari opportunità di cui all’art. 11 del vigente CCNL, viene investita del compito di recepire i dati quantitativi e qualitativi delle procedure informali e/o denunce formali inviati dalle sedi territoriali, al fine di monitorare le condotte attuate e promuovere la necessità di ricercare soluzioni alle problematiche emerse.

Titolo V Classificazione del personale
Art. 38 (Classificazione Settore Panificazione)

Il personale al quale si applica il seguente accordo viene classificato come segue:
Gruppo A
Personale operaio addetto alla panificazione e ad altra attività comunque produttiva e/o manifatturiera:
- A1 Super;
- A1 operaio specializzato;
- A2 operaio qualificato di 1ª categoria;

- A3- operaio qualificato di 2ª categoria;
- A4 operaio generico e/o comune.
Gli operai di cui sopra, pur restando ciascuno di essi adibito alle specifiche mansioni per cui è stato assunto, hanno l’obbligo di coadiuvarsi reciproca- mente per il buon andamento delle produzioni.
Detti operai devono essere adibiti esclusivamente alla produzione e non potranno essere impiegati in lavori di facchinaggio od in altri lavori esterni, salvo quanto previsto per le mansioni dell’operaio generico e/o comune.
Essi sono tenuti solo al trasporto delle materie prime ed eventualmente del combustibile dal magazzino al laboratorio, purché il magazzino sia posto nello stesso caseggiato in cui risiede il panificio.
Ove il magazzino si trovasse in altro caseggiato, il compenso da corrispondere per i trasporti di cui sopra sarà determinato nei contratti integrativi.
L’operaio è pure tenuto al trasporto dei prodotti dal laboratorio all’annesso negozio di vendita.
È vietato al datore di lavoro adibire normalmente ad operazioni inerenti le produzioni il personale incaricato della distribuzione.
[…]

Art. 39 (Squadre nella Panificazione)
Le squadre di lavorazione devono essere organicamente composte - per qualità e numero di lavoratori - in base alle esigenze tecniche della produzione del pane. Comunque, in ogni panificio, qualunque sia l’entità della produzione, deve esistere un operaio specializzato.
Qualora la produzione non sia tale da richiedere la presenza di un secondo operaio specializzato, l’informatore o l’impastatore può essere coadiuvato da un operaio qualificato.
È implicito che per operaio specializzato o qualificato deve intendersi anche il datore o suo familiare, quando questi partecipi, in via normale e continuativa, alla produzione con le mansioni proprie della qualifica che ha assunto. La squadra di lavorazione deve intendersi un tutto organico per cui ogni componente deve essere capace di svolgere le operazioni di produzione inerenti alla sua qualifica, e in virtù del fatto che le varie operazioni di produzione del pane sono strettamente connesse fra di loro e coinvolgono quindi unitariamente il lavoro di tutti i componenti la squadra, questi hanno l’obbligo di dispiegare una vicendevole collaborazione agli effetti della continuità del lavoro e della migliore qualità del pane.

Titolo VI Norme di organizzazione aziendale del lavoro
Art. 41 (Orario di lavoro)

La durata dell’orario di lavoro è fissata in 40 ore settimanali distribuite su 5 o 6 giorni. Una eventuale diversa distribuzione dell'orario settimanale è possibile in attuazione di provvedimenti delle autorità competenti che prevedano differenti regimi di apertura e chiusura delle attività o in relazione alla ubicazione dell’azienda (come, ad esempio, ipermercati e centri commerciali).
Qualora vi sia un regime di lavoro a turni, l’orario per il 3° turno è di 36 ore settimanali a parità di retribuzione.
L'orario giornaliero di lavoro è di norma di 8 ore, ma considerate le particolari caratteristiche dei settori, nel caso in cui l’orario settimanale sia articolato in 6 giorni; l’orario giornaliero è di 6 ore e 40 minuti.
Resta confermato quanto previsto dall’artt.26 e 27 circa le competenze delle parti sociali.
Le prestazioni effettuate oltre l’orario di lavoro di cui al primo capoverso saranno retribuite con le maggiorazioni di cui agli artt. 26, 27, 42 e 43 del presente CCNL.
L'orario settimanale di lavoro stabilito sarà esposto e portato a conoscenza dei lavoratori.
[…]
Al fine di migliorare la competitività delle imprese e le prospettive occupazionali, per assecondare la variabilità delle richieste del mercato, nel rispetto delle regole, delle procedure e del sistema di relazioni sindacali stabiliti dagli Accordi interconfederali dell’artigianato, le Parti convengono che le modalità di attuazione dei seguenti schemi di orario o diverse distribuzioni od articolazioni dell’orario settimanale di cui ai punti 1 e 2 saranno concordate fra le parti stipulanti il presente CCNL al livello di contrattazione collettiva regionale, o su delega di quest’ultima a livello territoriale:
1. distribuire diversamente l’orario contrattuale di lavoro nell’ambito della settimana o su cicli di più settimane;
2. articolare l’orario contrattuale di lavoro su cicli plurisettimanali multi periodali, per realizzarlo in regime ordinario come media in un periodo di 6 mesi prorogabili a 12 mesi, alternando periodi di lavoro con orario diverso.

Art. 42 (Riposo settimanale)
1) Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale che coincide normalmente con la domenica o con altro giorno della settimana laddove disposizioni amministrative prevedano l'esercizio dell'attività nella giornata domenicale.
Sono fatte salve le deroghe e le disposizioni di legge.
2) Il lavoratore che nei casi consentiti dalla legge lavori nella giornata di riposo settimanale, godrà, oltre che della percentuale di maggiorazione salariale prevista dal presente contratto, anche del prescritto riposo compensativo in altro giorno da concordare nella settimana successiva.

Art. 45 (Permessi straordinari e congedi parentali)
[…]
In materia di congedi parentali, di riposi e permessi per i figli con handicap grave e di congedi per la malattia del figlio si applicano le vigenti disposizioni di legge ed i relativi regolamenti attuativi.
[…]

Art. 48 (Lavoro straordinario, festivo, notturno Settore Alimentare)
È considerato straordinario, ai soli fini contrattuali, il lavoro eseguito oltre le 8 ore giornaliere (6 ore e 40 minuti se il lavoro è svolto nell’arco di 6 giornate settimanali), o l’orario giornaliero stabilito o le 40 ore settimanali.
Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale. Esso deve trovare obiettiva giustificazione in necessità imprescindibili, indifferibili, di durata temporanea e tali da non ammettere correlativi dimensionamenti di organico. Per lavoro notturno si intende quello effettuato dalle ore 22 alle ore 6 del mattino.
Per lavoro festivo si intende quello effettuato nelle domeniche o nei giorni di riposo compensativo o nelle festività.
Non si considera festivo il lavoro prestato nei giorni di domenica dai lavoratori che godono del riposo compensativo in altro giorno della settimana, fatta salva la maggiorazione.
[…]
Per adesione volontaria del lavoratore, il recupero delle ore di lavoro straordinario svolte, compresa la traduzione in termini di quantità oraria delle relative maggiorazioni secondo le modalità di cui al presente articolo, se risultante da atto sottoscritto tra impresa e lavoratore, può avvenire per l’intero ammontare delle ore straordinarie prestate e della suddetta quantificazione oraria della corrispondente maggiorazione.
Tale recupero si realizzerà entro un periodo di 12 mesi dalla data di sottoscrizione dell’atto di cui al precedente comma, prioritariamente nei periodi di minore attività produttiva o di caduta ciclica dell’attività stessa.
Il suddetto recupero può avvenire anche sulla base delle esigenze del lavoratore interessato, compatibilmente con quelle tecnico-produttive dell’impresa. L’azienda dovrà evidenziare mensilmente, in busta paga, la quantità di ore di straordinario accantonata ai fini del presente istituto.
Trascorso il periodo dei 12 mesi, al lavoratore verrà liquidato l’importo corrispondente al monte-ore eventualmente non ancora recuperato a quella data; tale importo sarà calcolato sulla base della paga oraria in atto al momento della liquidazione.
[…]
Sono ammesse, in seguito alle relazioni degli Osservatori, diverse regolamentazioni del recupero del lavoro supplementare e straordinario di cui al presente articolo e, comunque, nel caso di costituzione di meccanismi di gestione di banca-ore, tale recupero seguirà la regolamentazione e le modalità operative previste per la stessa banca-ore.
Salvo revoca di una delle parti, alla scadenza dell’atto sottoscritto il medesimo si intende tacitamente rinnovato.

Art. 49 (Lavoro straordinario, festivo, notturno Settore Panificazione)
Ai soli fini contrattuali il lavoro straordinario è quello eseguito oltre le 8 ore giornaliere o le 40 settimanali e può essere considerato solo in caso di comprovata necessità per un massimo di due ore al giorno.
[…]

Art. 50 (Banca ore individuale)
Per adesione volontaria del lavoratore, il recupero delle ore di straordinario svolte, compresa la eventuale traduzione in termini di quantità oraria delle maggiorazioni spettanti secondo le modalità di cui al precedente articolo, può avvenire per l'intero ammontare delle ore straordinarie prestate e della suddetta quantificazione oraria della corrispondente maggiorazione, se risultante da atto sottoscritto tra l'impresa ed il lavoratore medesimo.
Tale recupero si realizzerà, entro un periodo di 12 mesi dall'inizio dell'accumulo delle ore e della relativa maggiorazione, prioritariamente nei periodi di minore attività produttiva o di caduta ciclica dell'attività stessa.
Il suddetto recupero può avvenire sulla base delle esigenze del lavoratore interessato e compatibilmente con quelle tecnico-produttive dell’impresa.
Trascorso il periodo dei 12 mesi, al lavoratore verrà liquidato l'importo corrispondente al monte-ore eventualmente non ancora recuperato a quella data: tale importo va calcolato sulla base della paga oraria in atto al momento della liquidazione.
Nella busta paga mensile verranno evidenziate le ore supplementari e straordinarie accumulate.
Le parti a livello regionale attueranno verifiche almeno annuali e definiranno specifiche modalità attuative e regolamentazioni, prevedendo anche la possibilità di trasformarle in Welfare.

Art. 51 (Attrezzi ed utensili)
Di regola, salvo diverse consuetudini locali, gli attrezzi ed utensili sono forniti dalle aziende.
Il lavoratore risponderà delle perdite eventuali e dei danni a lui imputabili, il cui ammontare gli verrà trattenuto sulla retribuzione.

Art. 52 (Organizzazione del lavoro)
I Contratti provinciali di lavoro dovranno individuare soluzioni atte ad assicurare ai lavoratori a tempo indeterminato l’effettivo godimento dei riposi, delle ferie e delle festività ed alle aziende la continuità dell’attività produttiva. A tal fine saranno considerate la realtà del mercato del lavoro, l’organizzazione di turni di lavoro, sostituti ed ogni altra possibile misura atta allo scopo, compresa quella della integrazione, ove necessario e possibile, del carico di manodopera aziendale.
Alla soluzione dei problemi suindicati contribuiranno con studi e proposte anche gli osservatori provinciali che dedicheranno ai problemi specifici esami ai sensi dell’articolo 9.

Titolo VIII Previdenza assistenza e tutela della salute
Art. 61 (Malattia e infortunio)

[…]
Trattamento in caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale
Per quanto non previsto dal presente articolo, si richiamano le disposizioni di legge che regolano la materia.
Affinché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuare le denunce di legge, l'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore all'impresa. Quando l'infortunio accade al lavoratore nel caso di lavori fuori stabilimento, la denuncia verrà estesa al più vicino posto di soccorso.
[…]

Art. 63 (Lavori pesanti o usuranti)
I Contratti provinciali individueranno i lavori da considerarsi pesanti o usuranti, le eventuali limitazioni di orario per l’esecuzione dei lavori usuranti e le maggiorazioni salariali da corrispondersi agli operai per il periodo in cui vengono adibiti a detti lavori pesanti.

Art. 64 (Mobbing)
Le parti, riconoscendo l’importanza di un ambiente di lavoro improntato alla tutela della dignità della persona, ritengono che debba essere evitata ogni forma di violenza psicologica o morale. Il datore di lavoro si impegna a prevenire, scoraggiare e neutralizzare qualsiasi comportamento di questo tipo, posto in essere dai superiori o da lavoratori/lavoratrici nei confronti di altri, sul luogo del lavoro.
In assenza di un provvedimento legislativo in materia di mobbing, le parti convengono di affidare ad un’apposita Commissione il compito di analizzare la problematica, con particolare riferimento alla individuazione delle condizioni di lavoro o dei fattori organizzativi che possano determinare l’insorgenza di situazioni persecutorie o di violenza morale, e di formulare proposte alle parti firmatarie il presente CCNL per prevenire e reprimere tali situazioni.

Art. 65 (Contrasto e prevenzione alle molestie e alle violenze)
Le parti concordano sull’esigenza di favorire la ricerca di un clima di lavoro improntato al rispetto e alla reciproca correttezza, ritenendo inaccettabile qualsiasi comportamento indesiderato basato sul sesso e lesivo della dignità personale, anche ai sensi della legislazione vigente. Sono considerate come discriminazioni le molestie sessuali, ovvero quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale e non verbale, aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.
Il datore di lavoro è chiamato a mettere in atto tutte le misure per prevenire il verificarsi di comportamenti configurabili come molestie sessuali e di promuovere e diffondere la cultura del rispetto della persona.

Art. 66 (Libretto sindacale e sanitario)
Le Organizzazioni provinciali dei lavoratori e dei datori di lavoro dovranno adottare il libretto sindacale e sanitario conforme alle disposizioni delle parti del presente contratto collettivo nazionale di lavoro, cui si uniformeranno quelli fino ad oggi adottati a livello provinciale integrativo. Tale libretto sarà ritirato dal datore di lavoro e dall’operaio presso le rispettive Organizzazioni sindacali.

Titolo IX Sospensione risoluzione del rapporto provvedimenti disciplinari
Art. 69 (Disciplina dei licenziamenti individuali per gli operai a tempo indeterminato)

Nel rapporto individuale di lavoro a tempo indeterminato il licenziamento degli operai non può avvenire che per giusta causa o per giustificato motivo, secondo la disciplina delle leggi n. 604 del 66 e n. 300 del 70, come modificate dalla legge n. 108 del 90.
Giusta Causa
Il licenziamento per giusta causa, con risoluzione immediata del rapporto senza obbligo di preavviso, è determinato dal verificarsi di fatti che non consentono la prosecuzione, anche provvisoria del rapporto, quali:
- le assenze ingiustificate per tre giorni consecutivi, senza notificazioni;
[…]
- la recidiva nelle mancanze che abbiano già dato luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari previste dal presente CCNL o dai Contratti provinciali di lavoro;
- la grave insubordinazione verso il datore di lavoro od un suo diretto rappresentante nell’azienda;
- i danneggiamenti dolosi ai macchinari ed agli stabili;
[…]
- le assenze ingiustificate e ripetute con notevole frequenza.
[...]

Art. 72 (Norme disciplinari)
I lavoratori per quanto attiene il rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell’azienda o da chi per esso, e debbono eseguire con diligenza il lavoro loro affidato.
I rapporti tra i lavoratori nell’azienda e tra questi ed il loro datore di lavoro, o chi per esso, debbono essere ispirati a reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale.
Qualsiasi infrazione alla disciplina da parte del lavoratore potrà essere punita, a seconda della gravità della mancanza nel modo seguente:
1. con la multa fino ad un massimo di due ore di paga nei seguenti casi:
- che senza giustificato motivo si assenti o abbandoni il lavoro, ne tardi l’inizio, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
- che per negligenza arrechi danno all’azienda e ai macchinari;
2. con la multa pari all’importo di mezza giornata di lavoro, nei casi di maggior gravità nelle mancanze di cui al paragrafo 1).
[…]

Titolo X Diritti sindacali
Art. 74 (Delegato d’azienda)

1. Agli effetti di quanto stabilito nei seguenti paragrafi, sono da considerarsi dirigenti sindacali i lavoratori che fanno parte:
a. di RSA costituite ai sensi dell'art.19 della Legge n.300/1970 e appartenenti alle OO.SS. stipulanti il presente contratto, nelle imprese che nell'ambito dello stesso Comune occupano più ili 15 dipendenti. i quali risultino regolarmente eletti in base alle norme statutarie delle Organizzazioni stesse;
b. di Consiglio Comitati direttivi nazionali e periferici della Organizzazione Sindacale dei lavoratori stipulante il presente CCNL.
[…]

Art. 76 (Riunioni in azienda)
Nelle unità aziendali, i lavoratori in forza nell'unità medesima hanno diritto di riunirsi fuori dell'orario di lavoro in assemblee indette dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni Nazionali stipulanti, su materie di interesse sindacale e del lavoro. Le riunioni si terranno presso l'unità aziendale interessata, in locale messo a disposizione dal datore di lavoro.
La convocazione dovrà essere comunicata alla direzione dell'impresa con tre giorni di anticipo.
Ai lavoratori è inoltre riconosciuto il diritto a partecipare ad Assemblee sindacali, indette dalle OO.SS. stipulanti il presente CCNL, durante l'orario di lavoro fino ad un massimo di dieci ore all'anno normalmente retribuite.
Lo svolgimento delle assemblee durante l'orario di lavoro dovrà essere concordato in sede aziendale, tenendo conto dell’esigenza di garantire in ogni caso la regolare funzionalità delle aziende. Devono altresì essere assicurate la sicurezza dei presenti, la salvaguardia degli impianti e delle attrezzature e l'eventuale servizio di vendita al pubblico.
Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori ovvero gruppi di essi.
Ad esse possono prendere parte dirigenti esterni dei sindacati stipulanti il presente CCNL
Le riunioni non potranno superare, singolarmente, le due ore e trenta minuti di durata.

Titolo XI Norme finali
Art. 80 (Contrattazione provinciale)

Il presente articolo prevede e disciplina la contrattazione collettiva a livello provinciale e ne fissa l’ambito di applicazione. 
Questo livello di contrattazione ha il ruolo e le funzioni ad esso attribuiti da quanto stabilito all’art. 2 del presente CCNL. La contrattazione provinciale può inoltre trattare le materie per le quali nel presente articolo è prevista la possibilità di tale regolamentazione, nei limiti e secondo le procedure delle specifiche norme di rinvio contenute nei seguenti
articoli:
- art. 5 - Sviluppo economico ed occupazionale del territorio e/o situazioni di crisi
- art. 7 - Ente Bilaterale
- art. 15 - Osservatori
- art. 21 - Assunzione
- art. 25 - Rapporto di lavoro a tempo parziale
- art. 26 - Apprendistato
- art. 27 - Contratto a tempo determinato
- art. 28 - Lavoro ripartito
- art. 29 - Lavoro stagionale
- art. 32 - Flessibilità orario di lavoro settore Alimentare
- art. 33 - Flessibilità orario di lavoro settore Panificazione
- art. 34 - Lavoratori migranti
- art. 37 - Classificazione settore Alimentare
- art. 38 - Classificazione settore Panificazione
- art. 41 - Orario di lavoro
- art. 42 - Riposo settimanale
- art. 44 - Permessi per formazione continua
- art. 46 - Permessi per corsi di recupero scolastico
- art. 48 - Lavoro straordinario, festivo, notturno settore Alimentare
- art. 49 - lavoro straordinario, festivo, notturno settore Panificazione
- art. 52 - Organizzazione del lavoro
- art. 53 - Retribuzione
- art. 56 - Obblighi particolari tra le parti
- art. 57 - Rimborso spese
- art. 61 - Malattia e infortunio
- art. 71 - Norme disciplinari
- art. 73 - Delegato d’azienda
- art. 77 - Trattenute sindacali
Le parti sono impegnate a rispettare e a far rispettare la presente normativa.
[…]

Impegno a verbale - Diffusione contratti e tabelle
Le parti, considerata l’utilità di portare a conoscenza immediata e diretta dei propri associati il testo delle convenzioni collettive tra le stesse concordate, convengono di assicurare ogni possibile forma di diffusione agli accordi e contratti nazionali e provinciali.
[…]