PROTOCOLLO D’INTESA
tra
Inail
Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro,
con sede legale in Roma, via IV Novembre, 144
rappresentato dal Presidente Prof. Fabrizio D’Ascenzo
e
Associazione Italiana Calciatori
con sede legale in Vicenza, Contrà della Grazie, 10
***, rappresentata dal Presidente Avv. Umberto Calcagno
PREMESSO CHE
- l’Inail è un ente pubblico non economico la cui attività amministrativa è svolta secondo i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza e dalle altre disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti, nonché dai principi dell’ordinamento comunitario, ai sensi dell’art. 1, co. 1, della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i.
- il d.lgs. 38/2000 ha rimodulato ed ampliato i compiti dell’Inail contribuendo alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione sociale, orientato alla tutela globale delle lavoratrici e dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie, estendendo la tutela anche ad interventi prevenzionali
- il d.lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha collocato l’Inail nel sistema prevenzionale con compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura della prevenzione, in particolare nei confronti delle medie, piccole e microimprese
- l’Inail persegue le finalità prevenzionali privilegiando le sinergie con i diversi soggetti del sistema prevenzionale, Istituzioni pubbliche e con le principali Associazioni rappresentative delle Parti sociali, datoriali e sindacali
- il d.l. 78/2010, convertito nella legge n.122 del 30 luglio 2010, al fine di integrare le funzioni connesse alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed il coordinamento stabile delle attività previste dall’articolo 9 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. ha conferito all’Inail le funzioni di unico ente pubblico del sistema istituzionale con compiti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
- all’Inail è attribuito, altresì, ai sensi del citato art.9 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., il compito di svolgere e promuovere programmi di interesse nazionale nel campo della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, anche attraverso attività di informazione, formazione, assistenza e consulenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
- per la realizzazione delle attività di sviluppo della funzione prevenzionale, l’Istituto adotta iniziative in coerenza con gli indirizzi espressi nella Relazione programmatica 2025-2027 del Consiglio di indirizzo e vigilanza (Delibera Inail CIV n. 6 del 29 luglio 2024), declinati negli obiettivi di programmazione strategica e gestionale e nel Piano triennale della prevenzione 2025-2027 (predisposto, per l’approvazione del CIV, con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 66 del 26 marzo 2025)
- l’Inail agisce, altresì, tenuto conto degli obiettivi trasversali come declinati nella Strategia europea in salute e sicurezza sul lavoro 2021-2027 ed in particolare per quanto relativo alla capacità di anticipare e gestire la trasformazione del mondo del lavoro determinato dalle transizioni verde, digitale e demografica
- per il miglior perseguimento delle finalità istituzionali, l’Inail esercita le proprie competenze in materia di informazione, formazione, prevenzione e ricerca anche attraverso la stipula di convenzioni, contratti, protocolli e accordi di collaborazione con partner di comprovata competenza e qualificazione
- l’Associazione Italiana Calciatori (di seguito AIC) è l’unico sindacato di categoria, operante dal 1968 in Italia in rappresentanza di tutti i calciatori, italiani e stranieri, professionisti e dilettanti, maschi e femmine
- AIC è impegnata a tutelare gli interessi morali, professionali ed economici di tutti i propri associati/e per ottenere il completo riconoscimento dei loro diritti costituzionalmente garantiti anche attraverso la collaborazione e il raccordo diretto con gli Enti del sistema di protezione sociale dei cittadini
- AIC pone al centro della propria attività la sicurezza nei luoghi di lavoro in un quadro di garanzie che rafforzi la formazione e l’informazione sui rischi connessi all’attività svolta dai soggetti ad essa associati.
CONSIDERATO CHE
- sono obiettivi comuni delle parti lo sviluppo della cultura della sicurezza sul lavoro e la realizzazione di attività e progetti volti alla riduzione sistematica degli eventi infortunistici e dei fenomeni tecnopatici anche attraverso specifiche attività di prevenzione
- il miglioramento continuo della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro non può prescindere dallo sviluppo e applicazione di buone pratiche di carattere tecnico, organizzativo e informativo, attraverso approcci metodologici innovativi che tengano conto delle evoluzioni tecniche, normative e dell'organizzazione del lavoro
- le parti sono intenzionate a promuovere la diffusione della cultura della sicurezza dei calciatori rappresentati dall’AIC mediante iniziative formative e informative volte alla salvaguardia dell’integrità psico-fisica dei propri associati/e
- è obiettivo condiviso dalle parti la trasferibilità dei prodotti/progetti realizzati nell’ambito del presente Protocollo al fine di renderli applicabili e disponibili nei settori a cui gli stessi fanno riferimento
- le sinergie tra l’Inail e l’AIC costituiscono una modalità funzionale per fornire risposte integrate e di qualità ai bisogni di salute e sicurezza sul lavoro negli ambienti del settore calcistico.
Tutto ciò premesso e considerato le parti convengono quanto segue
Articolo 1
Finalità
Le parti intendono sviluppare la più ampia collaborazione, in attuazione degli obiettivi generali sopra indicati, per lo sviluppo delle attività congiunte, con particolare riferimento agli ambiti di cui al successivo articolo 2.
Articolo 2
Ambiti di collaborazione
Le parti intendono realizzare congiuntamente le azioni di seguito elencate:
a) azioni di informazione e sensibilizzazione sui rischi per la salute specifici del settore calcistico, sotto il profilo infortunistico/tecnopatico;
b) diffusione della cultura della prevenzione attraverso l’organizzazione di iniziative seminariali e di momenti informativi, formativi e culturali sui temi della promozione della salute e della prevenzione sanitaria, nonché l’estensione di progetti innovativi finalizzati al miglioramento delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori;
c) studio delle patologie professionali delle calciatrici e dei calciatori per l’emersione delle malattie professionali e della loro tutela;
d) azioni di informazione sulle modalità di accesso alle prestazioni Inail nel caso di infortuni sul lavoro e/o di malattie professionali in ambito sportivo, anche al fine di ottimizzare la presentazione delle domande finalizzate ad ottenere la tutela indennitaria;
e) promozione di iniziative a carattere formativo e di informazione finalizzate alla promozione dei valori della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Articolo 3
Comitato tecnico-scientifico
Le parti costituiscono un Comitato tecnico-scientifico a cui vengono affidati i compiti di studio, ricerca e approfondimento dei temi specifici del settore.
Il Comitato è composto da sei referenti permanenti, di cui tre indicati da Inail e tre indicati dall’AIC, che vengono nominati entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente Protocollo.
Articolo 4
Obblighi delle parti
Per la realizzazione degli obiettivi previsti all’articolo 2, le parti, in funzione delle specifiche competenze e disponibilità, si impegnano a rendere disponibile il proprio patrimonio di conoscenze e a mettere in campo le risorse professionali, tecniche e strumentali destinate alle finalità d’interesse, individuate in logica di paritaria compartecipazione.
Tali ambiti di collaborazione saranno regolati attraverso la stipula di specifici Accordi attuativi, secondo quanto indicato al successivo articolo 5.
Articolo 5
Accordi attuativi
Ciascun Accordo attuativo di cui all’articolo 4 dovrà indicare:
- gli obiettivi da conseguire, le specifiche attività da espletare, gli impegni da assumere e la relativa tempificazione;
- gli aspetti riguardanti la proprietà intellettuale dei prodotti realizzati, nonché il diritto alla riproduzione ed alla diffusione dei prodotti stessi;
- gli aspetti riguardanti il trattamento dei dati personali, con particolare riferimento alle responsabilità tra le parti, alle finalità perseguite, ai dati trattati, alle eventuali modalità di scambio dati, alle misure di sicurezza previste e al periodo di conservazione dei dati;
- la durata dell’Accordo attuativo, che non può eccedere la durata del presente Protocollo d’intesa.
Articolo 6
Rapporti a livello centrale
L’Inail e l’AIC si impegnano a tenere a livello centrale degli incontri periodici e sistematici per gli opportuni approfondimenti, nonché per lo studio e la disamina delle circolari riguardanti interpretazioni normative, sulle materie di carattere generale di interesse comune, anche al fine di assicurare l’omogeneità dei comportamenti sul territorio nazionale.
In tale sede potranno essere esaminate e definite ipotesi di lavoro o soluzioni operative che consentano di superare le difficoltà riscontrate.
Articolo 7
Referenti del Protocollo
I referenti del Protocollo d’intesa sono, per l’Inail, il Direttore centrale pro tempore della Direzione Centrale Rapporto Assicurativo, per gli aspetti prevenzionali il Direttore centrale pro tempore della Direzione Centrale Prevenzione e, per gli aspetti sanitari, il Sovrintendente Sanitario Centrale pro tempore.
I referenti per l’AIC sono Raffaele Gragnaniello (Responsabile dell’Area Assicurativa AIC), l’avv. Luca Miranda (componente dell’Ufficio legale AIC), nonché l’avv. Fabio Giuseppe Poli (Direttore Organizzativo AIC).
Articolo 8
Durata e recesso
Il presente Protocollo d’intesa entra in vigore dal momento della sua sottoscrizione e ha durata quinquennale.
Ciascuna delle parti può recedere anticipatamente dal presente Protocollo d’intesa previa comunicazione scritta e motivata, da inviarsi con un preavviso di almeno 30 giorni a mezzo posta elettronica certificata o con lettera A.R.
Articolo 9
Trattamento dei dati
Le parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Protocollo d’intesa nell’ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all’esecuzione del presente Protocollo d’intesa, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal d.lgs. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, così come novellato dal d.lgs. 101/2018 e dalla legge 205/2021.
Articolo 10
Tutela della riservatezza
Le parti reciprocamente si impegnano a garantire la massima riservatezza riguardo alle informazioni tecniche, scientifiche e finanziarie, direttamente o indirettamente collegate alle attività oggetto del presente Protocollo (“Informazioni Confidenziali”), a non divulgarle a terzi senza il preventivo consenso scritto di chi le ha rilasciate e ad utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto del presente atto.
La natura riservata delle Informazioni Confidenziali dovrà essere evidenziata mediante indicazione dell’apposita dicitura “riservato”, “confidenziale” o con simile legenda; le informazioni trasmesse verbalmente saranno considerate Informazioni Confidenziali
qualora le stesse vengano qualificate come tali dalla parte divulgante, in una comunicazione scritta inviata alla parte che le ha ricevute, entro 15 giorni dalla data di divulgazione. L’assenza di tali legende, tuttavia, non precluderà la qualificazione dell’informazione come “riservata”, se il divulgante è in grado di provare la sua natura confidenziale e/o se il ricevente conosceva o avrebbe dovuto conoscere la sua natura confidenziale, proprietaria o segreta per il divulgante.
Resta inteso tra le parti che in nessun caso possono essere considerate Informazioni Confidenziali quelle che siano già di pubblico dominio al momento della loro divulgazione alla Parte ricevente. Inoltre, ogni informazione che può essere considerata “confidenziale” secondo le previsioni del presente atto può cessare di essere tale dal momento in cui l’informazione:
i. diventa pubblica per cause indipendenti dalla volontà e dal contegno della Parte che l’ha ricevuta nell’ambito del presente atto;
ii. viene acquisita dal ricevente per il tramite di terzi non vincolati alla riservatezza, sempreché tale acquisizione non sia stata illecitamente conseguita è la Parte ricevente possa fornire la prova di essere venuta in possesso di tali informazioni per mezzo di terze parti;
iii. viene sviluppata dal ricevente in modo indipendente, sempreché la Parte ricevente possa fornire la prova di aver autonomamente sviluppato detta informazione.
Le parti si obbligano ad adottare tutte le misure necessarie per mantenere la massima confidenzialità e riservatezza sulle informazioni confidenziali, nonché la diligenza necessaria a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.
La Parte che riceve le informazioni confidenziali deve usare lo stesso grado di diligenza richiestogli per proteggere le proprie informazioni confidenziali a propria disposizione e di eguale natura, in ogni caso non inferiore, comunque, ad un livello di diligenza atta a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.
Articolo 11
Copertura assicurativa
Le parti garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi dei propri dipendenti e collaboratori impegnati nelle attività oggetto del presente Protocollo d’intesa.
Articolo 12
Sicurezza sul lavoro
In relazione a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., le parti concordano che, quando il personale di una delle due parti si reca presso la sede dell'altra per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui al suddetto d.lgs. n. 81/2008 da lui realizzata, assicura al sopra citato personale, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi di sua competenza, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro.
I lavoratori dipendenti o equiparati di entrambe le parti devono attenersi, in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, alle norme e regolamenti della sede presso la quale svolgono le attività oggetto del presente Protocollo.
Articolo 13
Controversie
Le parti accettano di definire bonariamente qualsiasi controversia che possa nascere dall'attuazione del presente Protocollo d’intesa. Nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo il foro competente è quello di Roma.
Articolo 14
Registrazione e spese
L’imposta di bollo connessa alla sottoscrizione del presente Protocollo, in base al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 – Allegato A – Tariffa parte I – articolo 2, è a carico di entrambe le parti in egual misura.
Il presente Protocollo sarà registrato in caso d’uso ai sensi dell’art. 4 della Tariffa, Parte II, del D.P.R. n. 131/1986.
Le spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.
Articolo 15
Assenza oneri finanziari
Dalla stipula del presente Protocollo d'intesa non derivano maggiori oneri finanziari a carico delle parti.
Roma, lì 3 giugno 2025
