Tribunale di Cosenza, Sez. Lav., 02 giugno 2025, n. 974 - Tumore alla prostata del medico anestetista: riconosciuto il nesso causale con l'esposizione a radiazioni ionizzanti, gas anestetizzanti e prodotti sanificanti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cosenza Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Silvana Ferrentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6428/2022 R.G.
TRA
D.S. rappresentato e difeso dall’avv. TENUTA GIOVANNI CARLO;
Ricorrente
E
INAIL DI COSENZA, rappresentato e difeso dall’avv. ARCIDIACONO GIOVANNI FRANCESCO VINCENZO;
Resistente
OGGETTO: rendita vitalizia INAIL
FattoDiritto
Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente esponeva:
che dal 1998 fino al settembre 2020, aveva svolto le mansioni di medico-anestesista presso l’Ospedale Civile di Cosenza ed in particolare dall’anno 1998 all’anno 2010, aveva prestato servizio nelle sale operatorie mentre successivamente nel reparto di rianimazione; che, dal 1998 fino al 2010, ininterrottamente, per 6 (sei) giorni alla settimana, con turnazione, di giorno, di pomeriggio e di notte, dalle 6 (sei) alle 10 (dieci) ore, era stato presente nelle sale operatorie di Ortopedia e Traumatologia, di Otorino-Laringoiatra, di Ginecologia ed Ostetricia, di Chirurgia Vascolare, di Chirurgia Generale ed anche nei reparti di Neurologia e di Radiologia Interventistica;
di essere stato esposto nei primi 12 (dodici) anni di attività ai gas anestetizzanti, quali Entrane, Isofluorano e Sevorane, a quelli utilizzati per sanificare e disinfettare gli ambienti ed i ferri chirurgici ed alle Radiazioni Ionizzanti sprigionate dai macchinari a Raggi X presenti nelle sale operatorie, mentre nei successivi 10 anni alle Radiazioni ionizzanti sprigionate dai macchinari presenti nel reparto rianimazione;
che nel periodo ricompreso tra il 1998 ed il 2010 nelle sale ove prestava attività lavorativa per come sopra specificato , venivano effettuate le radiografie, utilizzando un macchinario obsoleto amovibile, trasportato su un carrello, malfunzionanti,
che il grembiule protettivo indossato non copriva, né il collo, né il capo, né la parte inferiore delle gambe, che il sistema di aerazione e di aspirazione dei gas anestetizzanti era insufficiente ed i guasti e le avarie si verificavano con frequenza bimestrale;
che l’A.O. di Cosenza aveva omesso di fornire, a lui e agli altri addetti, collari, copricapi, guanti, ginocchiere ed altri presidi anti raggi X, aveva omesso di fornire il dosimetro (essendo stato fornito solo nel 2007), aveva omesso di effettuare la manutenzione dei macchinari radiogeni e degli impianti di aspirazione e smaltimento dei gas anestetizzanti;
che con frequenza settimanale venivano eseguiti interventi chirurgici in urgenza su persone politraumatizzate o in pericolo di vita, e venivano effettuate le radiografie senza concedere a lui il tempo di indossare i grembiuli anti raggiX, di essere stato esposto mensilmente alle radiazioni ionizzanti prodotte dalle radiografie fatte in sala operatoria ad un numero di pazienti variabili tra i 30 ed i 120;
di essere stato nell’ottobre 2020 ricoverato presso l’U.O.C. di Urologia dell’A.O. di Cosenza per ipertrofia prostatica ed il referto istologico del 16.10.2020 aveva evidenziato “frustoli di parenchima prostatico, a tratti con artefatti da prelievo, con diffusi aspetti di iperplasia miodenomatosa associata a sparsi fenomeni di prostatite cronica talvolta anche acuta”
che, successivamente, ricoverato presso l’Ospedale Universitario di Torino “San Luigi Gonzaga”, veniva sottoposto ad intervento chirurgico “e, all’esito dell’esame istologico, veniva refertato “Adenocarcinoma prostatico acinare - che detta malattia , considerata “tumore solido”, è tabellata dal D.P.R. 1124/1965 nell’allegato IV al n. 81 lett. c) ed è associata alla esposizione alle radiazioni ionizzanti, di aver inoltrato domanda amministrativa datata 31.3.2022 all’Inail il 12.4.2022 ma che l’Istituto aveva omesso di provvedere.
Concludeva chiedendo in via principale e nel merito, accogliere il ricorso e, quindi, accertare che le patologie “frustoli di parenchima prostatico, a tratti con artefatti da prelievo, con diffusi aspetti di iperplasia miodenomatosa associata a sparsi fenomeni di prostatite cronica talvolta anche acuta” e, comunque, che tutte le malattie descritte nella domanda amministrativa e nella narrativa che precede e di cui trattasi, ancorchè indicate o individuate con differente terminologia, sono tabellate quali tumori solidi ed associate alla esposizione a radiazioni ionizzanti e, quindi, sono di natura professionale, ossia sono patologie tutte derivanti dalle mansioni svolte, ovvero accertare che, tutte le malattie descritte in narrativa, sono da ricollegare, anche a livello di concausa, alle mansioni svolte dal ricorrente, al lavoro svolto ed all’ambiente lavorativo nocivo ed insalubre ed alla esposizione a fonti radiogene; dichiarare, per l’effetto, il diritto del dott. D.S. ad ottenere l’indennizzo, ovvero la rendita Inail nella misura legalmente prevista e commisurata al grado del 30% per invalidità lavorativa e per danno biologico o commisurata a quell’altra maggiore o minore percentuale che sarà determinata in corso di causa; condannare, inoltre, l’Inail, a liquidare ed a corrispondere, in favore del ricorrente, la relativa rendita, ovvero il relativo indennizzo, come per legge, nella misura del 30% o in quell’altra maggiore o minore misura che sarà ritenuta di giustizia o accertata in corso di causa;
Si costituiva in giudizio l’INAIL nel merito rilevando come il carcinoma prostatico è patologia diffusa in tutta la popolazione maschile, indipendentemente dall’attività lavorativa espletata, quindi con genesi multifattoriale quindi non inquadrabile come malattia professionale Eccepiva l’improcedibilità della domanda , chiedeva la chiamata in causa dell’Azienda Ospedaliera e concludeva chiedendo
“ACCERTARE E DICHIARARE, in caso di denegato accoglimento dell’avversa domanda all’esito dell’istruttoria, in danno dell’ A.O. di Cosenza in persona del Direttore generale in carica l.r.p.t. il diritto dell’Inail al diritto di manleva e garanzia o, comunque, il diritto al rimborso in via di regresso ex art. 10 e 11 del T.U. n. 1124/65 di quanto possa in denegata ipotesi esser condannato nel presente giudizio ad erogare al ricorrente dott D.S. in dipendenza della pretesa tecnopatia;
CONDANNARE, in conseguenza, l’Azienda Ospedaliera di Cosenza , in persona del Direttore Generale in carica quale l.r.p.t. alla manleva e garanzia in favore dell’Inail o, comunque, al rimborso ex artt. 10 e 11 del T.U. n. 1124/65 di quanto eventualmente da erogarsi da parte dell’Inail alla ricorrente, oltre miglioramenti intervenuti ed intervenienti per effetto delle periodiche rivalutazioni disposte per decreto ministeriale.
Rigettata la richiesta di chiamata in causa dell’Azienda Ospedaliera,istruita a mezzo prova testimoniale e di CTU medica, all’esito del deposito della CTU e delle note ex art. 127 ter cpc la causa veniva decisa.
Va preliminarmente rigettata l’eccezione di improcedibilità.
Ed invero ai sensi dell’art. 102 del DPR n. 1124 del 1965 “Ricevuto il certificato medico costatante l'esito definitivo della lesione, l'Istituto assicuratore comunica immediatamente all'infortunato data della cessazione dell'indennità per inabilità temporanea e se siano o no prevedibili conseguenze di carattere permanente indennizzabili ai sensi del presente titolo. Qualora siano prevedibili dette conseguenze, l'istituto assicuratore procede agli accertamenti per determinare la specie ed il grado dell'inabilità permanente al lavoro e, nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento del certificato medico di cui al comma precedente, comunica all'infortunato la liquidazione della rendita di inabilità, indicando gli elementi che sono serviti di base a tale liquidazione.
Quando per le condizioni della lesione non sia ancora accertabile il grado di inabilità permanente, lo Istituto assicuratore liquida una rendita in misura provvisoria, dandone comunicazione nel termine suddetto all'interessato, con riserva di procedere a liquidazione definitiva.
Nel caso di liquidazione di rendita non accettata dall'infortunato, ove questi convenga in giudizio lo Istituto assicuratore, quest'ultimo, fino all'esito del giudizio, è tenuto a corrispondere la rendita liquidata.” L’art.104 ultimo comma sancisce poi “Non ricevendo risposta nel termine di giorni sessanta dalla data della ricevuta della domanda di cui al precedente comma o qualora la risposta non gli sembri soddisfacente, l'infortunato può convenire in giudizio l'Istituto assicuratore avanti l'autorità giudiziaria.
Qualora il termine di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 102 decorra senza che l'istituto assicuratore abbia fatto all'infortunato le comunicazioni in essi previste, si applica la disposizione del comma precedente.”
Nel caso in esame è incontestato che il ricorrente non ha ricevuto risposta dall’INAIL a seguito della domanda presentata il 12.4.2022.
Va poi richiamata l’ordinanza con cui è stata rigettata la richiesta di chiamata in causa dell’AO.
“La richiesta formulata dal procuratore dell’INAIL di chiamata in garanzia ex art. 106 c.p.c. nel presente giudizio del Direttore generale in carica dell’Azienda Ospedaliera non può trovare accoglimento; che invero detta domanda si fonda su un petitum e una causa petendi diversi rispetto a quelli della domanda avanzata dal ricorrente nei confronti dell’INAIL, per cui non può essere qualificata come diretta al riconoscimento dell’azienda ospedaliera quale unico soggetto obbligato nei confronti del ricorrente, né può condurre alla liberazione del convenuto dalle pretese avanzate nei suoi confronti; che la suprema Corte con la sentenza n. 16812/12 ha precisato: “Va richiamata in proposito Cass. Sez. L. n. 12317 del 07/06/2011: “Il principio dell’estensione automatica della domanda dell’attore al chiamato in causa da parte del convenuto trova applicazione allorquando la chiamata del terzo sia effettuata al fine di ottenere la liberazione dello stesso convenuto dalla pretesa dell’attore, in ragione del fatto che il terzo s’individui come unico obbligato nei confronti dell’attore ed in vece dello stesso convenuto, il che si verifica quando il convenuto evocato in causa estenda il contraddittorio nei confronti di un terzo assunto come l’effettivo titolare passivo della pretesa dedotta in giudizio dall’attore. Il suddetto principio, invece, non opera allorquando il chiamante faccia valere nei confronti del chiamato un rapporto diverso da quello dedotto dall’attore come “causa petendi” come avviene nell’ipotesi di chiamata di un terzo in garanzia, propria o impropria. “
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto per i seguenti motivi. Giova preliminarmente osservare che l’art. 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 – recante disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144 – ai commi primo e secondo, per quanto qui interessa, testualmente sancisce che “in attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l'INAIL nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico; b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. La retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti". La corrispondente quota di rendita, rapportata al grado di menomazione, è liquidata con le modalità e i criteri di cui all'articolo
74 del testo unico”.
Pare opportuno evidenziare che a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 13 del D. Lgs. n. 38/2000 risulta più articolata la disciplina della rendita erogata dall’INAIL nel caso di menomazione o affezione morbosa del lavoratore che abbia carattere permanente.
Mentre, infatti, nel precedente regime di cui al T.U. del 1965 la prestazione in questione era erogata solo in caso di inabilità permanente generica, assoluta o parziale che fosse (e cioè di una menomazione o di una esclusione definitiva delle attitudini psicofisiche dell’infortunato, genericamente riferite a qualsiasi proficuo lavoro ed in forma di rendita rapportata alla retribuzione ed al grado di inabilità), nel regime attuale, per effetto della estensione della tutela anche al cd. danno biologico (definito, ai fini dell’assicurazione obbligatoria, come “la lesione all’integrità psicofisica della persona suscettibile di valutazione medico legale”), la determinazione dell’importo di detta prestazione viene effettuata attraverso la combinazione di due voci distinte: l’una relativa appunto al danno biologico, l’altra relativa alla riduzione della capacità lavorativa.
In particolare, la nuova prestazione indennizza integralmente il danno biologico – salvo che per le menomazioni di grado inferiore 6 % – mediante la corresponsione di un indennizzo “aredittuale” che viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, ovvero sotto forma di rendita quando la menomazione stessa superi tale ultima percentuale. In tale ultimo caso detta rendita viene integrata da una quota aggiuntiva destinata a ristorare anche le conseguenze patrimoniali del danno.
Ciò detto, va precisato che l’ordinamento appresta una tutela assicurativa con riguardo alle malattie professionali basato su un sistema misto, che contempla le ipotesi previste in un’apposita lista (c.d. malattie tabellate) e quelle non incluse in detta tabella.
Il legislatore, in particolare, individua un elenco tassativo – non suscettibile di interpretazione analogica (Cass. Sez. Unite 9 marzo 1990, n. 1919) - di malattie professionali contratte nell’ambito di determinate lavorazioni elencate nella tabella di cui allegato 4 del D.P.R. n. 1124/1965, aggiornato con D.M. 9 aprile 2008.
Dette malattie professionali godono di una presunzione legale dell’origine professionale, per cui il lavoratore che agisce in giudizio per ottenerne il riconoscimento deve provare unicamente lo svolgimento di mansioni rientranti nell’ambito delle lavorazioni tabellate e l’esistenza di una malattia espressamente prevista, a differenza di quanto avviene in caso di malattie non tabellate nelle quali è onerato non soltanto della prova dell’esistenza della malattia, ma anche delle caratteristiche morbigene della lavorazione e del rapporto causale tra la stessa ed il lavoro concretamente svolto (Cass. 1 marzo 2006, n. 4519).
L’Istituto convenuto, per contro, può superare la presunzione di cui si è detto provando che il lavoratore sia stato addetto in maniera sporadica od occasionale alla mansione o alla lavorazione tabellata, oppure che il lavoratore sia stato concretamente esposto all’agente patogeno connesso alla lavorazione tabellata in misura non sufficiente a causare la patologia o che la malattia sia riconducibile ad altra causa di origine extralavorativa (Cass. 26 luglio 2004, n. 14023).
Tanto premesso, all’esito dell’espletata istruttoria le circostanze relative alle modalità di tempo e di luogo delle mansioni svolte dalla parte ricorrente, per come dedotte, hanno trovato conferma.
Ed invero, al riguardo i testi escussi hanno concordemente ed in maniera univoca confermato le mansioni svolte dal ricorrente
Si tratta di deposizioni che questo giudice ritiene pienamente attendibili – in assenza di elementi idonei a confutarne la genuinità – rese, alcune da soggetti che hanno lavorato a contatto con il ricorrente e che quindi hanno avuto modo di constatarne in modo diretto le modalità di svolgimento dell’attività lavorativa e che hanno riferito in merito in maniera chiara ed univoca. Riferisce il teste R.D. “Sono stata medico primario anestetista presso il reparto di anestesia e rianimazione dell’AO di Cosenza. Attualmente sono in pensione. Conosco il ricorrente. Ha lavorato con me come medico anestetista.
Confermo il cap. 1, lett. A). Con riferimento al cap. 1, lett. B), preciso che effettivamente succedeva che queste macchine non eseguivano bene le radiografie che dovevano essere quindi ripetute. Con riferimento al cap. 1, lett. C), preciso che indossavamo un camice piombato che però a volte non era disponibile e quindi entravamo in sala operatoria durante le radiografie senza alcuna protezione. In ogni caso, il camice non copriva il collo, né il capo, né le gambe, né le mani. Con riferimento al cap. 1, lett. D), confermo che il sistema di areazione era insufficiente e che ovviamente respiravamo i gas anestetici che venivano espirati dal paziente. Questa situazione è andata avanti per parecchi anni e comunque anche quando abbiamo avuto dei respiratori più aggiornati, lo scarico del gas non era all’esterno della struttura ma all’esterno della sala operatoria, in locali che noi frequentavamo.
Confermo il cap. 2, lett. A). Il dosimetro lo abbiamo avuto, ma ci è stato tolto, quando c’è stata tolta l’indennità di rischio anestesiologico, più o meno negli anni ’90.
Solo nel 2004 è stato ridato il dosimetro a seguito di una legge. Fu dato essenzialmente a coloro che lavoravano nelle sale operatorie di ortopedie. Il ricorrente faceva parte del gruppo che si occupava dell’anestesia nell’ortopedia.
Confermo il cap. di prova 3, lett. C).In ortopedia venivano fatti dai 4 ai 5 interventi in elezione. Il D.S. ruotava insieme ad altri 3 e quindi mediamente faceva 40-50 interventi al mese. Io ho smesso di lavorare nel 2017. Il ricorrente operava in ortopedia ed anche in altre sale operatorie. …non so se il ricorrente avesse altre patologie pregresse….. so che il ricorrente è stato ricoverato 2/3 anni fa alla vescica. “
Riferisce il teste E.V. “Ho lavorato per l’AO di Cosenza in anestesia e rianimazione dal 1987 fino al 1.8.2021. Io non ero nel gruppo dell’ortopedia come il dott. D.S.. Le radiografie venivano fatte maggiormente durante gli interventi di ortopedia perché venivano fatte sia prima che durante che dopo l’intervento. Per altri interventi, l’utilizzo era più limitato. Non c’erano dei presidi per noi anestesisti, se rimaneva alcuno di tali presidi noi lo utilizzavamo. In ogni caso tali presidi non coprivano, né il collo, né la schiena, né le mani né le gambe.
Confermo il cap. di prova 2, lett. A). Nei primi anni in cui ho lavorato il sistema di areazione nelle sale operatorie era insufficiente. Successivamente, un po’ per volta, le sale operatorie sono state messe a norma. Non ricordo se lo scarico, per quanto riguarda l’ortopedia avveniva all’esterno o all’interno nella presala. Mi pare all’interno. Il dosimetro lo abbiamo avuto fino a quando abbiamo avuto l’indennità di rischio. Poi c’è stato tolto. Poi è stato ridato solo a chi faceva sala operatoria di ortopedia.
Confermo il cap. 3, lett. C).
Ritengo che il ricorrente partecipasse a 30-40 interventi al mese in sala operatoria con l’uso delle radiografie. Ciò si riferisce agli interventi di elezione. Poi vi erano gli interventi urgenti che erano imprevedibili.
ADR avv. Tenuta: il ricorrente fondamentalmente era nel gruppo che si occupava dell’ortopedia, ma capitava che andava anche in altre sale operatorie.
ADR avv. Tenuta: ricordo che furono sequestrate le sale operatorie di chirurgia generale.
Con riferimento al lett. b/2 della memoria difensiva non so se il ricorrente avesse altre patologie pregresse.
Non mi risulta che il ricorrente sia stato ricoverato oltre al ricovero che ha avuto per problemi alla prostata. “
Lo stesso teste di parte resistente M.M. medico di base del ricorrente ha escluso che il ricorrente fosse stato in passato ricoverato “ ho visionato la cartella clinica del ricorrente e per quel che mi ricordo non è stato in passato ricoverato” e ha riferito “Il ricorrente ha un codice di esenzione 048, per i malati oncologici, per la patologia tumorale alla prostata. Nulla so su eventuali invalidità. Il ricorrente aveva già il codice 048 quando io l’ho preso in carico.”
Dalla prova testimoniale è dunque emersa la costante e giornaliera esposizione del ricorrente a radiazioni ionizzanti senza la adeguata protezione.
All’esito delle operazioni peritali, il CTU ha concluso affermando che il dott. D.S., nell’ottobre 2020 è stato riconosciuto affetto da: “Adenocarcinoma prostatico”.
Ha rilevato “Per quanto attiene alla etiopatogenesi della neoplasia (come quasi in tutte le neoplasie) non esiste quasi mai, tranne in alcune rare forme ereditarie, un'unica causa che possa spiegare l'insorgenza di un tumore. Al suo sviluppo concorrono diversi fattori, alcuni dei quali non sono modificabili, come i geni ereditati dai propri genitori o l'età, mentre su altri si può intervenire per ridurre il rischio di andare incontro alla malattia. Così come la familiarità, anche le abitudini della vita quotidiana non causano direttamente il cancro, ma aumentano le probabilità di svilupparlo: per questo sono detti fattori di rischio. Gli stili di vita che più influiscono sul rischio di sviluppare un tumore sono:
• tipo di alimentazione • sovrappeso e obesità • sedentarietà • abitudine tabagica • esposizione a sostanze nocive .
Vi sono diversi fattori che possono favorire la comparsa della malattia anche nell'ambiente che ci circonda e tra questi assumono particolare rilevanza le radiazioni ionizzanti e non ionizzanti (campi elettromagnetici) … Sulla base della documentazione presente in atti risulta come il dott. D.S., nel corso della sua vita lavorativa ha svolto una attività che può essere definita “a rischio” per esposizione a radiazioni ionizzanti e non.
Infatti tale attività comprendeva: attività terapeutica e diagnostica;
- nelle sale operatorie di reparti di pertinenza chirurgica con necessità di uso apparecchiature radiologiche a volte senza mezzi di protezione, senza dosimetro fino al 2007 e in ambiente con microclima non idoneo;
In relazione ai rischi legati alla esposizione a RADIAZIONI NON IONIZZANTI ovvero al campo magnetico statico della Risonanza Magnetica, durante esame RMN, i rischi per i pazienti “sono legati alla presenza di:
- campi magnetici statici;
- campi magnetici variabili nel tempo;
- campi elettromagnetici a radiofrequenza”.
I rischi per i lavoratori “sono invece legati nella maggior parte dei casi alla sola esposizione al campo magnetico statico, a meno di particolari (e non convenzionali) procedure operative”.
Alcune figure professionali (anestesisti e cardiologi), costrette a rimanere in sala magnete per vigilare sul paziente in gravi condizioni, sono soggette a forti cem (campi elettro magnetici) generati dalla macchina specialmente durante sequenze particolari. Deve essere misurata la loro esposizione ai cem (d.lgs. 159/2016). Non risulta in atti che ciò sia stato posto in essere dal datore di Lavoro……
In base alle risultanze in atti appare evidente che negli anni il dott. D.S. abbia espletato la sua attività lavorativa, a contatto con Radiazioni Ionizzanti con accertata alta probabilità di cancerogenicità, oltre alla esposizione a gas anestetici e sostanze chimiche disinfettanti/sterilizzanti.
Partendo da tali considerazioni, accertato che il dott. D.S. è risultato, nell’arco della sua vita lavorativa a rischio con esposizione continua a sostanze e radiazioni pericolose in mancanza di adeguata sorveglianza personale/ambientale; che tali elementi sono ritenuti dagli studi specializzati e, quindi dalle normative CEE quali sostanze con alta probabilità di cancerogenicità (per come evidenziato nel più volte citato DM); che per le caratteristiche proprie della patologia sofferta dal ricorrente (neoplasia prostatica) non è possibile accertare una etiologia certa (che escluda cause lavorative), riconoscendo la stessa infermità una genesi multifattoriale, possiamo ragionevolmente ritenere che nella insorgenza della infermità del dott. D.S. (neoplasia prostatica) l’attività lavorativa svolta con le modalità con le quali la stessa è stata esercitata abbia svolto se non un ruolo di causa diretta, quantomeno un ruolo di concausa efficiente”.
Ha quindi concluso ritenendo sussistente un grado di menomazione dell’integrità psicofisica pari al 20% con decorrenza dall’ottobre 2020.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU appaiono immuni da vizi logici, esaurienti e accurate e peraltro sono state ampiamente confermate anche a seguito delle osservazioni di parte convenuta
Sulla scorta delle conclusioni cui è pervenuto il CTU la domanda di parte ricorrente deve essere accolta.
Per quanto sopra deve essere dichiarata la natura professionale delle malattie contratte dal ricorrente , dalla quale è derivato un danno biologico nella misura pari al 20% e, per l’effetto, disporsi la condanna dell’INAIL alla costituzione della rendita nella misura pari a quella accertata, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
Le spese di lite e della consulenza tecnica seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e dichiara la natura professionale della malattia contratta da parte ricorrente; condanna l’INAIL a costituire la rendita nella misura del 20% a decorrere dall’ottobre 2020 e a corrispondere i ratei maturati e maturandi oltre interessi legali dal dovuto al saldo; condanna l’INAIL al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente che liquida in complessivi € 2500,00 oltre IVA e CPA, da distrarsi al procuratore dichiaratosi antistatario, nonché a quelle di consulenza tecnica alla cui liquidazione provvede con separato decreto.
Cosenza, 2.6.2025 Il Giudice
dott.ssa Silvana D.Ferrentino
