Cassazione Civile, Sez. Lav., 03 giugno 2025, n. 14903 - Infortunio a causa dello smottamento del terreno. Qualificazione del contratto come appalto



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia - Presidente

Dott. RIVERSO Roberto - Consigliere

Dott. PANARIELLO Francescopaolo - Consigliere

Dott. AMENDOLA Fabrizio - Consigliere

Dott. BUFFA Francesco - Relatore

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA
 


sul ricorso iscritto al n. 9656/2023 R.G. proposto da:

A.A., elettivamente domiciliato in P (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato LONGO ITALO (Omissis) che lo rappresenta e difende

-ricorrente-

Contro

B.B., elettivamente domiciliato in P (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato CIPRIETTI SABATINO (Omissis) che lo rappresenta e difende

-controricorrente-

nonchè contro

C.C., elettivamente domiciliato in R (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato COSTA FABIO (Omissis) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato TESORO FRANCESCO ANGELO (Omissis)

-controricorrente-

nonchè contro

GROUPAMA ASSICURAZIONI Spa, INAIL

-intimati-

avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n. 65/2023 depositata il 24/02/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/03/2025 dal Consigliere FRANCESCO BUFFA.
 

Fatto


Con sentenza del 24.2.23 la Corte d'Appello di L'Aquila ha confermato la sentenza 12.10.20 del Tribunale di Pescara, che aveva condannato i signori B.B. e A.A. al pagamento in favore del lavoratore C.C. di Euro 175.994 oltre interessi a titolo di risarcimento danno biologico e morale per infortunio sul lavoro occorso il 5.11.14 nonché il pagamento verso l'Inail a titolo di regresso di Euro 572.953 oltre interessi legali.

In particolare, la corte territoriale ha qualificato il rapporto tra B.B. e A.A. come un rapporto di appalto ritenendo che, anche a qualificare il rapporto come nolo a caldo di macchinari, il noleggiatore era comunque responsabile dell'infortunio.

Secondo la corte la presenza del C.C., dipendente del committente B.B., all'interno dello scavo - realizzato con pareti verticali senza armature laterali di sostegno, sicché per smottamento era avvenuto l'infortunio - non era un fatto imprevedibile, e ciò data la natura dei lavori che avevano previsto in via supplementare il posizionamento di un tubo di drenaggio; la corte ha quindi affermato la posizione di garanzia sia del committente che dell'appaltatore per omesso controllo sull'esecuzione dei lavori; ha quindi escluso che la clausola di assicurazione che esclude la copertura per i danni da smottamento del terreno forse clausola vessatoria ai sensi dell'articolo 1341 c.c., essendo invece clausola che specificava il rischio garantito e quindi l'oggetto del contratto.

Avverso tale sentenza ricorrono sia il B.B. che il A.A. con distinti ricorsi. A.A. ha presentato memorie.

Il Collegio, all'esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.

 

Diritto


I ricorsi vanno riuniti in quanto proposti avverso la stessa sentenza.

Con ricorso R.G. 9656 del 23 ricorre A.A. per sette motivi; resistono C.C. e B.B. con controricorso; INAIL e Groupama sono rimasti intimati.

Il primo motivo deduce violazione degli articoli 115, 116 e 132 comma 2 e 4 c.p.c., ai sensi dell'articolo 360 numero 3 e 5 c.p.c., per avere la corte territoriale basato la qualificazione del rapporto sull'interrogatorio formale del A.A. e non aver ammesso le altre prove richieste.

Il secondo motivo deduce violazione dell'articolo 132 comma due numero quattro c.p.c., ai sensi dell'articolo 360 numero 4 c.p.c., per avere la corte territoriale travisato il ruolo delle parti nell'acquisto dei materiali.

Con il terzo motivo si deduce violazione degli articoli 1655 e 1362 c.c., e 113, 115 e 116 c.p.c., per avere la corte territoriale qualificato la fattispecie quale appalto, sebbene le direttive nell'esecuzione dei lavori fossero date solo dal B.B..

Con il quarto motivo si deduce violazione degli articoli 1655 c.c., 26 comma 5 legge 81 del 2008, per avere la sentenza impugnata trascurato che l'assenza della previsione dei costi della sicurezza causasse nullità dell'appalto.

Con il quinto motivo si deduce violazione della legge 81 del 2008, senza indicazione di articoli, nonché 113, 115 e 116 c.p.c. , in ragione della imprevedibilità dell'infortunio.

Con il sesto motivo si deduce violazione delle medesime disposizioni ora dette nonché dell'articolo 132 del codice di rito, per avere trascurato la corte territoriale che lo scavo era avvenuto solo quel giorno e che il A.A. non sapeva di quell'attività.

Con il settimo motivo si deduce violazione dell'articolo 2049 c.c. per l'affermazione di responsabilità in relazione a operato di proprio dipendente, sebbene le disposizioni erano state date dal committente a quest'ultimo.

I motivi da uno e quattro riguardano la qualificazione del rapporto intercorso tra le parti quale appalto.

Tale qualificazione è stata fatta correttamente dalla corte territoriale sulla base della considerazione dell'oggetto della prestazione dedotta in contratto (commissione di lavori di livellamento e scasso e poi anche scavo), che ha riguardato un facere e non la mera messa a disposizione del macchinario.

Quanto alla mancata previsione dei costi per la sicurezza, la corte l'ha riscontrata, ma l'ha ritenuta irrilevante ai fini del regime di responsabilità.

I motivi quinto e sesto riguardano la prevedibilità della presenza del lavoratore nello scavo, anche qui valutata correttamente dalla corte, che ha escluso ogni fattore di imprevedibilità.

Il settimo motivo -che riguarda la connessa responsabilità del committente- è infondato, posto che la detta responsabilità non esclude la responsabilità dell'appaltatore, nel caso ancorata correttamente all'assunzione del rischio connesso all'esecuzione dell'appalto.

Ne discende il rigetto del ricorso, con condanna alle spese nei confronti delle sole parti costituite.

Con l'altro ricorso, registrato al numero R.G. 99 52 del 2023, ricorre il B.B.per otto motivi; si sono costituiti C.C., A.A. e Groupama ed INAIL con controricorso.

Con atto del 27.2.25 B.B. ha rinunciato alla domanda nei confronti del solo A.A., con il quale ha conciliato la disputa.

Il primo motivo di ricorso deduce violazione dell'articolo 132 c.p.c.. e 111 comma 6 Costituzione, ai sensi del numero 4 dell'art. 360 c.p.c., per assenza di motivazione sull'utilizzo degli atti del processo penale e, in particolare,, della testimonianza dell'altro lavoratore presente al lavoro di scavo (che sarebbe invece incapace a testimoniare nel processo civile) e tutto ciò comunque in violazione del contraddittorio.

Il motivo è infondato.

Intanto, il lavoratore in questione è del tutto capace di testimoniare in sede penale, al pari del lavoratore che ha subito l'infortunio in questione; peraltro, la parte ha avuto modo di controdedurre alle acquisizioni, sicché il contraddittorio risulta del tutto rispettato.

Va evidenziata, in ogni caso, l'irrilevanza del motivo di ricorso, atteso che la deposizione del lavoratore che la parte contesta non è stata ritenuta decisiva dalla corte territoriale.

Il secondo motivo di ricorso deduce violazione degli articoli 24 e 111 comma 2 e 5 Costituzione nonché 2967 e 2729 c.c., e 115 e 116 c.p.c., per avere la corte territoriale basato la decisione sugli atti del processo penale, sebbene fossero meri argomenti di prova.

Il motivo è infondato: invero i dati acquisiti dalla corte si corroborano a vicenda, quali prove acquisite in un diverso processo (si veda in proposito la sentenza di primo grado, che riporta diffusamente tali elementi probatori).

Il terzo motivo di ricorso deduce violazione dell'articoli 421 e 437 c.p.c., per non aver accolto le richieste istruttorie su cui nulla dice la sentenza nonostante specifico motivo di appello.

La valutazione delle richieste di prove, specie officiose, è una valutazione discrezionale di merito, come tale insindacabile in sede di legittimità.

Il quarto motivo deduce violazione dell'articolo 119 decreto legislativo 81 del 2008 nonché 113 codice penale e 2043, 2049 2050, 2051 c.c., nonché vizio motivazionale della sentenza impugnata ex articolo 360 numero 5 c.p.c. , per avere la corte territoriale trascurato che lo scavo commissionato era di un metro e che invece era stato scavato in maggior misura per decisione del solo A.A.

Anche tale motivo è privo di pregio, posto che la corte territoriale ha accertato che è stato proprio il ricorrente a dare la disposizione inerente il maggior scavo, con la conseguenza che vi è stata una chiara ingerenza nella lavorazione da parte dl committente, ciò che ha comportato l'assunzione del rischio relativo.

Il motivo quinto di ricorso deduce violazione degli articoli 10 e 11 t.u.inl.m.p., 2049 e 2697 c.c., nonché 13 codice penale e 590 c.p.c., per aver ammesso il regresso nonostante l'assenza di configurabilità di responsabilità penale del B.B.

L'assunto è infondato, in quanto ciò che rileva ai fini dell'esclusione dell'esonero datoriale da responsabilità per infortuni ai dipendenti è costituito dalla astratta configurabilità quale reato del fatto ascritto (nel caso, chiaramente configurabile in relazione al carattere colposo della condotta datoriale e alla lesione che ne è derivata), e ciò a prescindere dall'effettivo assoggettamento del datore al processo penale.

Il sesto motivo deduce violazione dell'articolo 2043 e 2967 c.c., 115 116 c.p.c., 11 e 24 Costituzione, nonché 6 CEDU, per avere la corte territoriale escluso l'istruttoria ritenendo generiche, e come tali inammissibili, le richieste istruttorie volte a dimostrare l'aggravamento delle condizioni di salute per cure mediche mal fatte in ospedale nei confronti del lavoratore; si tratta anche qui di una questione -tipicamente di merito- di valutazione della prova richiesta, prova che la corte territoriale ha, con giudizio non sindacabile in questa sede, ritenuto generica, mentre la parte reitera in questa sede doglianze pedissequamente già formulate in appello avverso le scelte istruttorie del giudice di prime cure.

Il settimo motivo deduce violazione degli articoli 1341, 1362, 1366, 1367, 1369, 1370 e 1375 per avere la corte territoriale esclusa la natura vessatoria delle clausole.

Il motivo è infondato alla luce di Cass. sentenze n. 15598/19, 17783/14, 8235/10, che hanno precisato che, nel contratto di assicurazione sono da considerare clausole limitative della responsabilità, agli effetti dell'art. 1341 cod. civ. (con conseguente necessità di specifica approvazione preventiva per iscritto), quelle che limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o che escludono il rischio garantito, mentre attengono all'oggetto del contratto - e non sono, perciò, assoggettate al regime previsto dalla suddetta norma - le clausole che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, pertanto, specificano il rischio garantito.

L'ottavo motivo deduce violazione degli articoli 112 c.p.c., 1341, 1370, 1888, 1917 c.c., e 166 decreto legislativo 309 del 2005, perché la clausola di esclusione del rischio non era evidenziata.

La corte ha correttamente ritenuto l'ultimo motivo inammissibile perché questione nuova, disattendendo peraltro la deduzione con il rilievo che vi era nel caso una distinta conoscenza della clausola (cui era funzionale l'evidenziazione invocata), tanto che ne era stata eccepita in primo grado solo la natura vessatoria.

Irrilevante è anche il profilo ulteriore sollevato, secondo il quale l'attività non rientrava tra le attività agricole escluse dalla copertura, e ciò perché si trattava comunque di un'attività svolta sul fondo, sebbene con maestranze di altra ditta.

Ne discende il rigetto anche di questo ricorso.

Le spese seguono la soccombenza in favore di tutte e quattro le parti costituite, mentre come detto vanno compensate nei confronti del A.A., in ragione della rinuncia accettata ed anche in considerazione della soccombenza reciproca.

Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, versamento, da parte dei ricorrenti.

 

P.Q.M.


Rigetta i ricorsi;

condanna entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in Euro 8mila ciascuno in favore del lavoratore C.C.; condanna il solo B.B. al pagamento delle spese di lite nei confronti altresì di Inail e Groupama, che si liquidano in Euro 8 mila in favore di ciascuno.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

La Corte dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza, siano omesse le generalità del lavoratore C.C., a norma dell'art. 52 D.Lgs. n. 196 del 2003.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'11 marzo 2025.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2025.