PROTOCOLLO D’INTESA
tra
Inail
Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro,
con sede legale in Roma, via IV Novembre, 144
nella persona del Presidente Fabrizio D’Ascenzo
Sistema Impresa
Confederazione delle imprese e dei professionisti
con sede legale in Roma, via Valadier, 36
nella persona del Presidente Bellino Elio Panza

Di seguito dette anche “parti”
 

PREMESSO CHE

- l’Inail è un ente pubblico non economico la cui attività amministrativa è svolta secondo i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza e dalle altre disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti, nonché dai principi dell’ordinamento comunitario, ai sensi dell’art. 1, co. 1, della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i.;
- il d.lgs. 38/2000 ha rimodulato ed ampliato i compiti dell’Inail contribuendo alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione sociale, orientato alla tutela globale delle lavoratrici e dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie, estendendo la tutela anche ad interventi prevenzionali;
- il d.lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha collocato l’Inail nel sistema prevenzionale con compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura della prevenzione, in particolare nei confronti delle medie, piccole e micro imprese;
- l’Inail persegue le finalità prevenzionali privilegiando le sinergie con i diversi soggetti del sistema prevenzionale nazionale, Istituzioni pubbliche e con le principali Associazioni rappresentative del mondo del lavoro;
- il d.l. 78/2010, convertito nella legge n.122 del 30 luglio 2010, al fine di integrare le funzioni connesse alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed il coordinamento stabile delle attività previste dall’articolo 9 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. ha conferito all’Inail le funzioni di unico ente pubblico del sistema istituzionale con compiti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- all’Inail è attribuito, altresì, ai sensi del citato art. 9 del d.lgs.81/2008 e s.m.i., il compito di svolgere e promuovere programmi di studio e ricerca scientifica e programmi di interesse nazionale nel campo della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
- per la realizzazione delle attività di sviluppo della funzione prevenzionale l’Istituto adotta iniziative in coerenza con gli indirizzi espressi nella Relazione programmatica 2025-2027 del Consiglio di indirizzo e vigilanza (Delibera Inail CIV n. 6 del 29 luglio 2024), declinati negli obiettivi di programmazione strategica e gestionale e nel Piano triennale per la prevenzione 2025-2027 (delibera Inail CIV n. 7 del 13 maggio 2025);
- l’Inail agisce, altresì, in linea di coerenza con il Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025 del Ministero della Salute (approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni il 6 agosto 2020) che definisce aree d’intervento ritenute particolarmente critiche;
- Sistema Impresa è una Confederazione che riunisce Federazioni e Organismi imprenditoriali che operano in diversi ambiti territoriali italiani ed in diversi settori dell'economia - commercio, turismo, servizi - per tutelare le imprese associate e offrire loro assistenza sindacale e servizi reali;
- la Confederazione rappresenta oltre 160.000 micro, piccole e medie imprese operanti in vari settori produttivi, con un indotto di circa 960.000 lavoratori. Questa ampia e articolata platea costituisce un punto di osservazione privilegiato sulle dinamiche del mercato del lavoro e sulla diffusione della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Sistema Impresa è stata riconosciuta a livello ministeriale come Associazione di rappresentanza a carattere nazionale e si pone l'obiettivo di stipulare Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) nei settori rappresentati, promuovendo altresì l’attività di assistenza per la contrattazione decentrata. In tale contesto, ha avviato una collaborazione strutturata con Confsal (Confederazione Generale dei Sindacati autonomi dei lavoratori) con la quale ha promosso la costituzione di E.B.I.TE.N. (Ente Bilaterale Intersettoriale a livello nazionale) ed EBITOP (Organismo Paritetico ed Ente Bilaterale del Territorio Italiano, e di Formazienda, Fondo per la formazione continua;
- il sistema di rappresentanza di Sistema Impresa - sia diretto sia riferibile al sistema della bilateralità condiviso con Confsal - assume particolare rilievo rispetto ai temi oggetto del Protocollo. La vasta platea di imprese e lavoratori rappresentati può, infatti, costituire un importante bacino di riferimento per le iniziative che verranno
sviluppate nell’ambito della collaborazione con INAIL. Oltre a offrire un campo di applicazione ampio e diversificato per la sperimentazione e la diffusione di buone pratiche, questo sistema consente anche di raccogliere dati statistici significativi, utili per comprendere le esigenze specifiche delle imprese e per affinare le strategie di prevenzione e formazione;
- Sistema Impresa ha inoltre sottoscritto con la Confsal accordi interconfederali in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e di ottimizzazione dei processi aziendali, nell’ambito dei quali le parti si sono impegnate a fornire - direttamente e tramite gli organismi bilaterali dalle stesse istituiti - supporto operativo alle imprese attraverso attività di formazione e consulenza.
 

CONSIDERATO CHE

• Inail e Sistema Impresa, nel rispetto dei reciproci ruoli istituzionali e statutari, hanno manifestato la volontà di avviare una collaborazione strutturata e permanente in merito agli aspetti tecnici della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
• nei processi di evoluzione e di sviluppo tecnologico in atto, lo scambio di conoscenze tecnico-scientifiche tra l’Inail e Sistema Impresa rappresenta una modalità funzionale a fornire risposte integrate e di qualità ai bisogni di salute e sicurezza sul lavoro;
• è obiettivo condiviso dalle parti la trasferibilità dei prodotti/progetti realizzati nell’ambito del presente Protocollo al fine di renderli applicabili e disponibili nei settori a cui gli stessi fanno riferimento. A tal fine, può rendersi necessario il coinvolgimento dei competenti soggetti istituzionali che insieme ad Inail fanno parte del “sistema di promozione della salute e sicurezza”;
• le sinergie tra l’Inail e Sistema Impresa, con il coinvolgimento della Confsal e del rispettivo sistema bilaterale di riferimento, costituiscono una modalità funzionale per fornire risposte integrate e di qualità ai bisogni di salute e sicurezza sul lavoro.
 

CONVENGONO


Articolo 1
Premessa

La premessa e i “considerato” costituiscono parte integrante del presente Protocollo d’intesa.
 

Articolo 2
Finalità

Le parti intendono sviluppare la più ampia collaborazione, in attuazione degli obiettivi generali sopra indicati, per lo sviluppo delle attività congiunte, con particolare riferimento agli ambiti di cui al successivo articolo 3.
 

Articolo 3
Ambiti di collaborazione

Con il presente Protocollo d’intesa sono definiti gli ambiti e le modalità di realizzazione delle attività finalizzate alla tutela e alla diffusione della cultura sulla salute e sicurezza dei lavoratori che le parti intendono realizzare congiuntamente, quali in particolare, quelle di seguito elencate:
• definizione dei fabbisogni e raccolta dei requisiti per la semplificazione e la diffusione delle linee di indirizzo e dei modelli di adozione dei MOG-SSL ai sensi del dm. 13/02/2014 nelle PMI, anche con modalità digitali;
• analisi di efficacia degli strumenti utilizzati dall’associazione nell’ambito delle proprie iniziative formative ai fini della misurazione dell’apprendimento;
• studio e valutazione delle possibili applicazioni del rating di sinistrosità e prevenzione nell’ambito di imprese appartenenti ai settori rappresentati da Sistema Impresa al fine di migliorare l’autoconsapevolezza ai rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro e sostenere la conformità alle norme;
• analisi e studi sulle possibili applicazioni dell’intelligenza artificiale per il miglioramento dei processi di prevenzione, analisi del rischio, gestione della sicurezza e monitoraggio delle condizioni di lavoro, valutando il potenziale impatto di tali tecnologie nella riduzione degli infortuni e nell’ottimizzazione delle misure di sicurezza aziendali;
• organizzazione di workshop e seminari tematici informativi su tutto il territorio nazionale con l’obiettivo di innalzare il livello di consapevolezza dei rischi presenti sul luogo di lavoro, da parte degli imprenditori, dei lavoratori e dei rappresentanti per la sicurezza (RLS/RLST) e diffondere la condivisione di metodi e strumenti per gestire i comportamenti di Sicurezza sul Lavoro.
La realizzazione delle iniziative di cui ai punti sopra indicati potrà avvenire individuando la modalità ritenuta più adeguata rispetto sia alle finalità di ciascuna iniziativa sia alle condizioni di fattibilità che caratterizzano, di volta in volta, il contesto.
Inoltre, le parti convengono circa l’opportunità del coinvolgimento, laddove necessario, dei competenti soggetti istituzionali, che insieme ad Inail fanno parte del sistema di promozione della salute e sicurezza, sia per le fasi di progettazione che per quelle relative alla validazione dei prodotti realizzati.
 

Articolo 4
Comitato di coordinamento

Le parti costituiscono un Comitato di coordinamento, composto da sei referenti, di cui tre individuati dall’Inail e tre individuati da Sistema Impresa. Al comitato di coordinamento vengono affidati i compiti di definizione, programmazione, coordinamento e monitoraggio delle attività finalizzate allo sviluppo della collaborazione, di cui all’articolo 3 del presente Protocollo, così come declinate nel documento programmatico redatto dallo stesso Comitato.
 

Articolo 5
Obblighi delle parti

Per la realizzazione degli obiettivi previsti all’articolo 3, le parti, in funzione delle specifiche competenze e disponibilità, in ossequio alle rispettive norme di funzionamento e dei vincoli di bilancio, si impegnano a rendere disponibile il proprio patrimonio di conoscenze e a mettere in campo le risorse professionali, tecniche, strumentali nonché le eventuali risorse economiche destinate alle finalità d’interesse, individuate in logica di paritaria partecipazione.
Tali ambiti di collaborazione saranno regolati attraverso la stipula di specifici Accordi attuativi, secondo quanto indicato al successivo articolo 6, salvo il caso in cui le attività da realizzare comportino esclusivamente apporti di natura professionale delle parti, il cui costo è considerato di natura figurativa; tali attività troveranno, in ogni caso, apposita evidenza nell’ambito di specifici report, a cura del Comitato di coordinamento.
I risultati delle iniziative realizzate nell’ambito del Protocollo d’intesa saranno considerati anche in ottica di replicabilità delle iniziative sviluppate e di ricaduta in termini di numero di destinatari raggiunti direttamente o indirettamente, nella filiera di interesse.
 

Articolo 6
Accordi attuativi

Ciascun Accordo attuativo di cui all’articolo 5 dovrà indicare:
- gli obiettivi da conseguire, le specifiche attività da espletare, gli impegni da assumere e la relativa tempificazione;
- i profili professionali/amministrativi dei componenti del relativo Comitato di gestione che si interfaccerà e condividerà i risultati raggiunti con il Comitato di coordinamento;
- gli oneri diretti ed indiretti in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali necessari per la realizzazione delle specifiche attività oggetto dell’Accordo attuativo, tendenzialmente in regime di pariteticità, nonché i tempi e le modalità di rendicontazione;
- gli aspetti riguardanti la proprietà intellettuale dei prodotti realizzati, nonché il diritto alla riproduzione ed alla diffusione dei prodotti stessi;
- la durata, che non può eccedere la durata del presente Protocollo d’intesa;
- gli aspetti riguardanti il trattamento dei dati personali, con particolare riferimento alle responsabilità tra le parti, alle finalità perseguite, ai dati trattati, alle eventuali modalità di scambio dati, alle misure di sicurezza previste e al periodo di conservazione dei dati;
- gli aspetti relativi alla tutela della riservatezza e dei dati personali.
Resta in ogni caso inteso e concordato che, con la sottoscrizione del presente Protocollo, le parti si impegnano a collaborare per individuare termini e condizioni di fattibilità delle iniziative, ma non assumono alcun obbligo in merito alla effettiva definizione e formalizzazione degli accordi attuativi. Pertanto, nessuna pretesa ad alcun titolo potrà essere imputata da una parte all’altra in caso di mancata definizione e/o formalizzazione degli Accordi attuativi.
 

Articolo 7
Durata

Il presente Protocollo d’intesa entra in vigore dal momento della sua sottoscrizione e ha durata triennale.
 

Articolo 8
Trattamento dei dati

Le parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Protocollo d’intesa nell’ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all’esecuzione del presente Protocollo d’intesa, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal d.lgs. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, così come novellato dal d.lgs. 101/2018 e dalla legge 205/2021, nonché dal GDPR – Regolamento 2016/679 e successive modificazioni e integrazioni.
 

Articolo 9
Proprietà intellettuale

Con il presente Protocollo d’intesa - pur riconoscendo la proprietà intellettuale delle opere e dei prodotti che sono stati elaborati da ciascuna delle parti e/o dalle imprese associate a Sistema Impresa, precedentemente alla sottoscrizione della presente collaborazione - le parti concordano, sin d’ora, che nulla è dovuto laddove tali opere dovessero costituire la base degli studi, delle soluzioni e dei prodotti realizzati nell’ambito di questo Protocollo d’intesa e degli Accordi attuativi di cui agli artt. 5 e 6.
Le parti, in considerazione della valenza scientifica dei prodotti elaborati nell’ambito della collaborazione di cui al presente Protocollo d’intesa e dell’interesse pubblico che i prodotti stessi rivestono, acquisiscono ogni diritto, riconosciuto dalla normativa vigente, inerente alle nuove opere realizzate e sviluppate nell’ambito del protocollo, e dei successivi Accordi attuativi, coordinandone la realizzazione e mettendo in campo, attraverso le proprie professionalità, le peculiari competenze specialistiche.
La divulgazione dei prodotti sviluppati potrà essere realizzata senza scopo di lucro, neanche indiretto, dalle parti, per finalità di studio, di ricerca e di promozione della conoscenza del patrimonio culturale e scientifico anche attraverso la pubblicazione in internet, previo rilascio della liberatoria degli autori coinvolti nell’elaborazione.
 

Articolo 10
Copertura assicurativa

Le parti garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi dei propri dipendenti e collaboratori impegnati nelle attività oggetto del presente Protocollo d’intesa.
 

Articolo 11
Sicurezza sul lavoro

In relazione a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., le parti concordano che, quando il personale di una delle due parti si reca presso la sede dell'altra per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui al suddetto d.lgs. n. 81/2008 da lui realizzata, assicura al sopra citato personale, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi di sua competenza, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro.
I lavoratori dipendenti o equiparati di entrambe le parti devono attenersi, in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, alle norme e regolamenti della sede presso la quale svolgono le attività oggetto del presente Protocollo.
 

Articolo 12
Recesso unilaterale

Ciascuna delle parti può recedere anticipatamente dal presente Protocollo d’intesa previa comunicazione scritta e motivata, da inviarsi con un preavviso di almeno 30 giorni a mezzo posta elettronica certificata o con lettera A.R.
 

Articolo 13
Tutela della riservatezza

Le parti si impegnano, reciprocamente, a garantire la massima riservatezza riguardo alle informazioni tecniche, scientifiche e finanziarie, direttamente o indirettamente collegate alle attività oggetto del presente Protocollo (“Informazioni Confidenziali”), a non divulgarle a terzi senza il preventivo consenso scritto di chi le ha rilasciate e ad utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto del presente atto.
La natura riservata delle Informazioni Confidenziali dovrà essere evidenziata mediante indicazione dell’apposita dicitura “riservato”, “confidenziale” o con simile legenda; le informazioni trasmesse verbalmente saranno considerate Informazioni Confidenziali qualora le stesse vengano qualificate come tali dalla parte divulgante, in una comunicazione scritta inviata alla parte che le ha ricevute, entro 15 giorni dalla data di divulgazione. L’assenza di tali legende, tuttavia, non precluderà la qualificazione dell’informazione come “riservata”, se il divulgante è in grado di provare la sua natura confidenziale e/o se il ricevente conosceva o avrebbe dovuto conoscere la sua natura confidenziale, proprietaria o segreta per il divulgante.
Resta inteso tra le parti che in nessun caso possono essere considerate Informazioni Confidenziali quelle che siano già di pubblico dominio al momento della loro divulgazione alla Parte ricevente. Inoltre, ogni informazione che può essere considerata “confidenziale” secondo le previsioni del presente atto può cessare di essere tale dal momento in cui l’informazione:
i. diventa pubblica per cause indipendenti dalla volontà e dal contegno della Parte che l’ha ricevuta nell’ambito del presente atto;
ii. viene acquisita dal ricevente per il tramite di terzi non vincolati alla riservatezza, sempreché tale acquisizione non sia stata illecitamente conseguita è la Parte ricevente possa fornire la prova di essere venuta in possesso di tali informazioni per mezzo di terze parti;
iii. viene sviluppata dal ricevente in modo indipendente, sempreché la Parte ricevente possa fornire la prova di aver autonomamente sviluppato detta informazione.
Le parti si obbligano ad adottare tutte le misure necessarie per mantenere la massima confidenzialità e riservatezza sulle informazioni confidenziali, nonché la diligenza necessaria a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.
La Parte che riceve le informazioni confidenziali deve usare lo stesso grado di diligenza richiestogli per proteggere le proprie informazioni confidenziali a propria disposizione e di eguale natura, in ogni caso non inferiore, comunque, ad un livello di diligenza atta a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.
 

Articolo 14
Controversie

Le parti accettano di definire bonariamente qualsiasi controversia che possa nascere dall'attuazione del presente Protocollo d’intesa. Nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo il foro competente è quello di Roma.
 

Articolo 15
Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, in base all’articolo 4 della parte II della Tariffa allegata al d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modifiche e integrazioni a cura e spese della Parte richiedente.
Le spese di bollo e registrazione sono a carico del richiedente.
 

Roma, lì 10 giugno 2025