Tipologia: CPL
Data firma: 28 maggio 2025
Validità: dal 01.01.2025
Parti: Anaepa Confartigianato, Confartigianato Imprese e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Artigianato, Rieti
Fonte: cassaedilerieti.it
Sommario:
Accordo provinciale integrativo del CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini
Il giorno 28/05/2025, presso la sede di Confartigianato Imprese Rieti sita in Rieti, Via F.lli Sebastiani n. 121, tra Anaepa Confartigianato Edilizia Rieti […], Confartigianato Imprese Rieti […], Feneal-Uil Viterbo-Rieti […], la Filca-Cisl Lazio Nord […], la Fillea-Cgil Rieti-Roma e Valle dell’Aniene […], si è definito il Contratto Collettivo Provinciale Lavoro (o anche CCPL) per il settore delle costruzioni a valere sulle annualità 2024 - 2025.
Premesso che:
Anaepa Confartigianato Edilizia Rieti e le Organizzazioni Sindacali Feneal-Uil Viterbo-Rieti, Filca-Cisl Lazio Nord e Fillea-Cgil Rieti-Roma e Valle dell’Aniene (di seguito le Parti Sociali) con la sottoscrizione del presente Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro di 2° livello intendono fare propri lo spirito, le finalità e gli indirizzi in tema di relazioni industriali attribuendo all’autonomia collettiva delle Parti una funzione primaria per la gestione delle relazioni di lavoro mediante lo sviluppo del metodo partecipativo al quale le Parti Sociali riconoscono ruolo essenziale.
La stipula del CCPL Artigianato e PMI costituisce una base di confronto tra le Parti Sociali ed ha l’intento di definire regolamenti e sistemi di controllo anche per quanto concerne il monitoraggio sulla corretta attuazione di norme afferenti legalità/regolarità nel settore.
Il presente CCPL Artigianato e PMI viene sottoscritto in una fase che può essere definita di recupero della produttività del settore delle costruzioni e l’analisi sull’andamento del settore non può prescindere in alcun modo da questa constatazione.
Infatti, la crescita del settore delle costruzioni, determinata dagli incentivi governativi, erogati a vario titolo, si è scontrata con le continue modifiche normative, con gli aumenti del costo dell’energia, dei prezzi dei materiali e con un’enorme carenza di questi ultimi e di manodopera, soprattutto qualificata.
A ciò si aggiunga che negli ultimi anni si è assistito ad una brusca accelerazione della tecnologia che ha reso prioritari alti livelli di formazione per la sicurezza nei cantieri. Pertanto, particolare attenzione dovrà essere rivolta all’aggiornamento professionale dei lavoratori ed al supporto alle imprese virtuose in termini di formazione e legalità etc.
Il presente CCPL Artigianato e PMI, rinnova l’impegno selle Parti Sociali firmatarie:
o ad implementare un modello di relazioni industriali basato sul continuo confronto con lo specifico intento di favorire e sostenere le esigenze del settore;
o ad intensificare i rapporti, anche con la sottoscrizione di appositi protocolli, con Enti ed Istituzioni Pubbliche volti sia alla ricerca della massima trasparenza delle regole sia a contrastare il lavoro irregolare;
o a potenziare i sistemi di informazione-formazione nell’ottica di migliorare la prevenzione, la sicurezza sul lavoro e le relative condizioni ambientali attraverso azioni che valorizzino le potenzialità degli Enti Bilaterali garantendo al sistema delle costruzioni la possibilità di cogliere, partendo dalle medesime condizioni di legge c contratto, le opportunità che il mercato saprà offrire;
o a porre in essere le necessarie misure di contrasto al fenomeno del c.d. "dumping contrattuale" al fine di garantire di professionalità, di sicurezza e di formazione per i lavoratori e, conseguentemente in una garanzia di qualità del lavoro per le imprese.
Le Parti Sociali, inoltre, ribadiscono la volontà ed il mandato agli Enti Bilaterali per la più rigorosa c uniforme osservanza di tutte le normative contrattuali e di legge in materia di corretta e puntuale applicazione del CCNL Edile Artigianato e PMI nella sfera di interesse dello stesso; in tal senso confermano tutte le strumentazioni utili, anche di natura informatica, per un monitoraggio da parte del Sistema Bilaterale di tali fenomeni, autorizzando l’incrocio di tutti i dati rilasciati da lavoratori, imprese, committenti pubblici e privati, banche dati accessibili.
Per il perseguimento di tali obiettivi le parti convengono:
o sul potenziamento dell’Osservatorio Cantieri quale strumento di monitoraggio sistematico dell’andamento produttivo del settore strettamente collegato alla banca dati derivante dall’accesso e gestione delle informazioni del sistema di notifica preliminare regionale informatizzato;
o sull’impegno per le opportune sollecitazioni ed iniziative verso tutte le committenze per la più estesa e puntuale applicazione del DL 25-2-22 n. 13 e segnatamente dell’art. 4 che prevede l’applicazione del CCNL Edile Artigianato e PMI: ''l’Agenzia delle Entrate per la verifica della indicazione del CCNL negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture può avvalersi del INL, dell’INPS e delle Casse Edili
o sull’impegno a promuovere opportune sollecitazioni ed iniziative verso tutte le committenze per la più estesa e puntuale applicazione della normativa relativa alla congruità;
Le Parti Sociali, quindi, sosterranno in ogni sede la volontà di porre in essere ogni concreta iniziativa e sollecitazione perché trovino corretta, diffusa e conforme applicazione tutte le più recenti norme emanate in materia di trasparenza, regolarità e legalità nel mercato del lavoro edile e nel rapporto di leale concorrenza tra imprese, quali, a titolo esemplificativo:
1. il “Protocollo di Legalità”, sottoscritto tra la Prefettura di Rieti, Regione Lazio-U.S.R., ITL Terni- Rieti, INAIL, INPS, Enti Bilaterali e Parti Sociali in ordine alla corretta applicazione dell’art. 35 della L. 229/16;
2. il Protocollo “Per un lavoro di qualità in edilizia” sottoscritto tra Regione Lazio e Parti Sociali in ordine alla regolarità e qualità del lavoro in edilizia in ambito regionale;
3. il Protocollo sulle “Notifiche preliminari” sottoscritto tra Regione Lazio e Parti Sociali in ordine alla regolarità del lavoro in edilizia;
4. il Protocollo di intesa per la regolarità c sicurezza del lavoro nel “Super Cantiere” del centro storico di Amatrice” con la Regione Lazio-USR, Prefettura di Rieti, Struttura Commissariale Sisma, INAIL, INPS, Comune di Rieti, ITL di Terni-Rieti, Vigili del Fuoco (Comando provinciale di Rieti), CCIAA, Enti Bilaterali e Parti Sociali;
Tutto ciò premesso le Parti hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 - Informazioni
Le Parti Sociali convengono:
o sulla necessità che gli Enti Bilaterali (di seguito EE.BB.) -Cassa Edile di Rieti ed Edilformazione Rieti-, laddove necessario in ragione di esigenze normative c/o organizzative e/o operative, per quanto di competenza, garantiscano le necessarie informazioni, per l’esercizio delle rispettive funzioni, su imprese e lavoratori;
o sulla necessità di utilizzare in modo sistematico tutte le informazioni e i dati di cui gli EE.BB. dispongono, allo scopo di monitorare costantemente l'andamento del settore sul territorio provinciale per far emergere eventuali situazioni di irregolarità, spesso presenti in materia di appalto e subappalto, nonché tutte le anomalie nelle denunce delle ore che, inevitabilmente, si ripercuotono sul comparto, danneggiando tanto i lavoratori quanto le imprese che agiscono nella legalità e nel rispetto delle regole. In tale ottica le Parti Sociali ritengono indispensabile che i due Enti impegnino le rispettive strutture nell’adozione di un comune gestionale.
Art. 2 - Edilformazione Rieti - Ente Unico - Sicurezza
Le Parti Sociali ritengono fondamentale il tema della sicurezza nel settore edile.
L'attività e la mission dell'Ente Unico (anche Edilformazione Rieti), in materia di salute c sicurezza, necessita di un vigoroso rilancio che attui fino in fondo il ruolo che, l'art. 51 del D.Lgs. 81/2008. L’Edilformazione, quindi, dovrà diventare un referente efficiente ed autorevole nelle politiche settoriali e territoriali aventi ad oggetto la prevenzione e la diffusione della cultura della sicurezza, e ciò sia nei confronti delle imprese e dei lavoratori del comparto sia nei rapporti con le Istituzioni e con gli Enti pubblici ai quali la legislazione affida un compito di prevenzione e/o di controllo.
Non è pertanto più rinviabile la conclusione del progetto in cui gli EE.BB. possano scambiarsi dati tra loro, mettendo in rete informazioni che permettano di elaborare strategie comuni, pur mantenendo le proprie specificità e i propri ambiti di competenza.
In questo auspicabile contesto è pensabile inserire anche l'attività e il ruolo degli RLST dell'Associazione Prevenzione e Sicurezza dei Lavoratori delle Costruzioni Regionale (in breve PSLC) che oggi vede al suo interno la compresenza delle Federazioni Regionali della Fillea, Filca e Feneal e delle rispettive Federazioni Provinciali di Rieti.
Le Parti sociali, pertanto, individuano alcuni asset di azione/sviluppo e di implementazione dell'attività dell'Edilformazione Rieti:
o incremento dell'attività di sopralluogo nei cantieri da effettuarsi, anche in sinergia con gli RLST operanti all'interno della Associazione P.S.L.C. Regionale, che deve tendere al raggiungimento dell'obiettivo individuato dall'accordo di rinnovo del CCNL dell'1/7/2014;
o promozione e incremento dello strumento dell’"asseverazione";
o realizzazione di un'azione "sistematica" di controllo in tutti i casi di attività formative sulla sicurezza svolte da altri Enti "in collaborazione" con gli Organismi Paritetici ai sensi di quanto previsto dall’art. 37, comma 12, del D.Lgs. 81/2008;
o realizzazione di una efficace campagna divulgativa dei servizi offerti alle imprese e ai lavoratori in materia di salute e sicurezza, avvalendosi anche dello strumento delle notifiche preliminari;
o attraverso una più partecipata collaborazione con il CROP Lazio (Coordinamento Regionale Organismi Paritetici) per rendere accessibile lo strumento dell’Asseverazione dei modelli organizzativi e gestionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro (MOGSSL);
o verificare possibili progetti di collaborazione con INAIL, anche d’intesa con il CROP Lazio (Coordinamento Regionale Organismi Paritetici) ed a confermare la partecipazione dell’Ente al/i progetto/i elaborato/i con Formedil in seguito a specifico avviso interregionale INAIL;
o avviare un’azione di sviluppo di quanto già previsto in catalogo per una formazione svolta direttamente, anche sul posto di lavoro.
Il raggiungimento degli obiettivi individuati può essere facilitato da alcune azioni:
o attraverso la conferma, nello spirito di unitarietà operativa ed indirizzo, della scelta di far convergere in un unico soggetto le funzioni di Coordinamento e Direzione dei due Enti (rispettivamente Cassa Edile ed Edilformazione Rieti). Rafforzare, rilanciare l’attività e la missione degli Enti Bilaterali nella loro piena attuazione del ruolo deve passare attraverso l’individuazione di un soggetto che con competenza, efficienza ed autorevolezza sappia ben districarsi tra le politiche settoriali e territoriali in materia di prevenzione e sicurezza sia verso le imprese e i lavoratori sia nei rapporti con le istituzioni e con gli Enti Pubblici competenti;
o con l'introduzione di meccanismi premiali (si veda di seguito paragrafo sulle "premialità”);
o la realizzazione di progetti in collaborazione con l’INAIL con la possibilità, tra l'altro, di accedere anche a forme di finanziamento da parte dell'INAIL stessa;
dell’azione formativa, sulla previsione di incontri con le aziende e con i lavoratori coinvolti nell'attività formativa, sulle verifiche in itinere della formazione oggetto del progetto. (A tutela della bilateralità del settore particolare attenzione va posta ovviamente al tema della regolarità contributiva dell'impresa a prescindere dai termini di validità del DURC on line);
o di confermare la realizzazione del libretto formativo informatico dei lavoratori che abbiano frequentato corsi di formazione all'Ente ovvero in altri Enti di formazione aderenti al Sistema Bilaterale previsto dalle contrattazioni nazionali sottoscritte dal Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil;
o avviare una forte c decisa campagna di informazione, utilizzando anche le informazioni tratte dalle notifiche preliminari, rivolta alle imprese edili del territorio per promuovere il ruolo, previsto anche dal legislatore, dell'Edilformazione Rieti in quanto organismo paritetico di settore ed evitare che permangano pericolose ambiguità su quelli che sono da considerarsi legittimamente organismi bilaterali.
Inoltre, le Parti Sociali ritengono necessario:
o nei progetti formativi realizzati con le risorse accantonate dalle imprese nei conti formazione e in quelli finanziati dai fondi interprofessionali deve essere preferibilmente individuato l'Edilformazione Rieti quale soggetto che somministra la formazione;
o i datori di lavoro sono obbligati, ai sensi di quanto previsto dall'alt. 37 comma 12 del D.lgs. 81/2008, a realizzare la formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza in collaborazione con dell'Edilformazione Rieti e/o soggetti individuati dall’art. 37 del D.lgs n. 81/2008.
o in un contesto, come quello attuale, caratterizzato da profondi mutamenti, la formazione non si configura solo come un dovere che grava sulle responsabilità di un’azienda ma piuttosto come uno strumento che aiuta a riesaminare e migliorare la cultura aziendale e ad individuare abitudini ed azioni;
o una incisiva politica di formazione e riqualificazione professionale diventa una priorità non più eludibile. Per questo le Parti Sociali si impegnano a:
o recepire quanto disciplinato dall’allegato 2 al CCNL 3 marzo 2022, adeguando, per il tramite dell’Ente Unificato Territoriale, l’offerta formativa istituzionale in raccordo con quanto previsto nel Catalogo Formativo Nazionale (CFN);
o promuovere una cultura della formazione come investimento e sviluppo d’impresa in particolare aumentando le azioni già condotte nei seguenti ambiti: efficientamento energetico, digitalizzazione del cantiere, antisismica, bonifica amianto, nuovi materiali;
o sviluppare la politica già orientata ad intercettare finanziamenti pubblici (comunitari, nazionali, regionali) ed a rafforzare la funzione di progettazione già prevista nel sistema di accreditamento conseguita;
o raccordare la prassi del libretto formativo del lavoratore e del Registro formativo di impresa già adottata dall’Edilformazione Rieti in adesione alla Banca Dati Formativa Formedil ed integrata col gestionale Scuola con le previsioni introdotte dall’ultimo rinnovo CCNL
o la realizzazione di progetti ed azioni congiunte in collaborazione con le Parti Sociali per il tramite della suddetta associazione PSLC Regionale, con particolare riferimento alla sopra citata attività di sopralluogo nei cantieri a scopi preventivi;
o realizzazione e/o partecipazione ad accordi e protocolli con le Istituzioni e gli Enti pubblici preposti.
Art. 5 - RLST - Rappresentante Lavoratori Sicurezza Territoriale
Le Parti Sociali ritengono necessario che:
o venga rafforzata la presenza ed il ruolo dei RLST, in un settore fortemente esposto a rischio come quello delle costruzioni;
o il costante monitoraggio e verifica del rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza nei cantieri, per l'efficace realizzazione di attività di prevenzione dei rischi, per la diffusione della cultura della salute c sicurezza nei luoghi di lavoro;
o venga garantita un'adeguata copertura economica ai RLST, in linea con il sistema regionale dei RLST attraverso l’Associazione Prevenzione e Sicurezza dei Lavoratori delle Costruzioni Regionale (in breve PLSC), si realizza attraverso un contributo pari allo 0,30% a carico di tutte le aziende (con l'eccezione prevista nel paragrafo sulle "Fondo Premialità"). Le imprese, nel cui ambito sia stato eletto o designato un RLS -formato da Ente accreditato altrimenti ciò pregiudica l’art.7 Fondo Premialità- devono comunicare alla Cassa Edile di Rieti il nominativo dell’RLS aziendale. Tale informativa dovrà essere resa al momento della nomina o della sostituzione dell’RLS, attraverso l’invio della copia della comunicazione inviata all’INAIL ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. La Cassa Edile trasmetterà all’Edilformazione Rieti l’elenco delle imprese nel cui ambito sia stato eletto o designato l’RLS aziendale con il relativo nominativo. L’impresa dovrà comunicare alla Cassa Edile, all’atto dell’iscrizione o di riattivazione, qualora sospesa, la presenza o meno del RLS aziendale attraverso l’invio della copia della comunicazione inoltrata all’INAIL ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. nonché gli attestati di avvenuta formazione ai sensi dell’art.37 del TU.
Al fine di individuare i datori di lavoro soggetti all’obbligo contributivo di cui sopra, le imprese, in occasione della denuncia contributiva mensile alla Cassa Edile di Rieti, dovranno indicare l’eventuale presenza dell’RLS aziendale.
Analoga comunicazione sarà inoltrata anche all’Ente Unico affinché provveda da un lato a comunicare alle imprese interessate i riferimenti utili all’utilizzo dell’RLST e dall’altro ad aggiornare l’anagrafe degli RLST ai fini di quanto previsto dalle vigenti norme contrattuali e di legge.
Art. 5.1 - Scopi ed attribuzioni
Le Parti Sociali sottolineano che:
o le attribuzioni dell’RLST sono quelle previste dall’art. 50 del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.;
o non è possibile, in alcun modo, svolgere altre attività che non siano quelle disposte dalla legge o dal CCNL, di proselitismo, di propaganda, così come non possono promuovere assemblee o proporre rivendicazioni.
Possono invece partecipare, su richiesta dei lavoratori, ad assemblee riguardanti argomenti inerenti la salute, la sicurezza e l’ambiente di lavoro.
Art. 5.2 -Ambito di attività
Le Parti Sociali si danno atto che l’RLST esercita le proprie attribuzioni nel territorio della Provincia di Rieti con riferimento alle sole imprese o unità produttive nelle quali non sia stato eletto o designato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza aziendale (RLS).
Art. 5.3 - Numero, requisiti, gomma e decadenza
Per il territorio di Rieti e Provincia sono operativi n° 3 RLST.
Gli RLST saranno nominati rispettivamente dalle segreterie provinciali di Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil di Rieti.
Gli RLST decadono dall’incarico in caso di iniziativa ed attività non connesse alla loro funzione o per violazione del segreto industriale di notizia o documenti che abbiano ricevuto, nello svolgimento del proprio incarico, ovvero, abusi della propria posizione per ottenere vantaggi per sé o per gli altri soprattutto in ordine al proselitismo volto a favore dell’Organizzazione sindacale che la ha designato (vedi anche art. 5.1).
Art. 5.4 - Formazione
Gli RLST devono ricevere una prima formazione sufficiente e adeguata, in materia di sicurezza e salute, con riferimento alle funzioni per essi previste da realizzarsi presso l’Ente di formazione di Rieti (Edilformazione Rieti).
Art. 5.5 - Svolgimento dell'attività dell’RLST
Le visite nei cantieri verranno espressamente gestite e coordinate dall’Associazione Regionale PSLC (Associazione Prevenzione e Sicurezza dei Lavoratori delle Costruzioni).
Le richieste avanzate dalle imprese all’Edilformazione Rieti, pertanto, saranno inoltrate alla suddetta Associazione.
L’impresa, informata dalla PSLC della visita, dovrà garantire la presenza del RSPP (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione) che affiancherà gli RLST nell’esame dell’ambiente di lavoro.
Gli RLST saranno forniti di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dalla PSLC da esibire all’accesso nei cantieri e dotati di tutti i sistemi di protezione individuali previsti per legge.
Della visita ai luoghi di lavoro e degli interventi a fini di consultazione preventiva è redatto verbale, copia del quale contestualmente rilasciato all’impresa. I verbali delle visite tecniche saranno conservati presso la PSLC ed inoltrati dalla stessa Associazione all’ Edilformazione Rieti.
Qualsiasi divergenza con l’impresa deve essere annotata sul verbale.
I lavoratori e/o le aziende possono richiedere l’intervento degli RLST sulle materie di sicurezza c salute.
Art. 6 - Mastro formatore artigiano
Le parti concordano di elevare le competenze di settore con il riconoscimento della figura del Maastro Formatore Artigiano, recependo l’accordo del 04/05/2022 e dando attuazione al riconoscimento del titolo volontario di Mastro Formatore Artigiano. Le relative modalità saranno emanate da C.N.C.E. e sarà Cassa Edile ad effettuare le istruttorie, in coerenza con i requisiti previsti dal CCNL del 4 maggio 2022.
Il titolare artigiano e/o i soci di aziende artigiane e collaboratori familiari possono volontariamente accedere alla qualifica di MFA se in possesso dei seguenti requisiti:
• Iscrizione all’Albo delle imprese artigiane come imprenditore edile, in qualunque delle diverse forme giuridiche consentite, per un periodo di almeno 15 anni continuativi, riducibili alla metà nel caso di possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o diploma di laurea in materie di indirizzo tecnico pertinente;
• Essere in possesso degli attestati di frequenza di corsi obbligatori sulla sicurezza svolti presso il sistema bilaterale edile e/o enti di formazione accreditati sulle materie oggetto dell’eventuale formazione aziendale (es: ponteggi, gru, movimenti terra, ecc.) aggiornati secondo quanto definito dalla normativa vigente dedicata;
• Essere datore di lavoro da almeno 3 anni con in forza, al momento della richiesta, almeno 1 dipendente con qualifica non inferiore al 03 e applicare il edilizia;
• Essere in regola con hi normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro nonché in possesso del Durc di regolarità contributiva (Dol) e dei requisiti previsti per l’accesso ai benefici ex art. 29 L. n. 34195;
• Essere in regola con l’ultimo certificato sulla congruità, qualora sia stato richiesto ai sensi di legge;
• Di avere adeguata capacità tecnico-finanziaria-organizzativa.
La formazione erogata dal MfA è formalmente riconosciuta nel processo di formazione pratica erogata ai propri dipendenti, anche apprendisti; in merito all'addestramento pratico dei corsi obbligatori erogati dagli enti bilaterali di settore, il MfA potrà apportare il proprio contributo formativo pratico in coordinamento con gli stessi.
L'istruttoria per la qualifica di MfA sarà in capo alla Cassa Edile presso la quale l'impresa è iscritta attraverso la verifica della certificazione per il riconoscimento dei requisiti definiti contrattualmente; la Cassa edile trasmetterà, laddove positiva, l'istruttoria al Formedil, che redigerà e aggiornerà un elenco dei MfA, al fine di costituire una banca dati nazionale dei Mastri formatori Artigiani edili; tale elenco sarà trasmesso semestralmente alle Scuole-Cpt territoriali di riferimento.
Con cadenza triennale, l'Ente paritetico territoriale, organizzerà, per i MfA, un corso di 4 ore per l'aggiornamento normativo in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro la cui frequenza sarà requisito indispensabile per il mantenimento dell'iscrizione in aggiunta ai corsi già previsti per legge. Il corso concorrerà all'aggiornamento obbligatorio nel caso il MfA ricopra il ruolo di RSPP.
Nel caso il MfA abbia partecipato alla formazione pratica dei propri dipendenti all'interno del corso stesso e la scuola edile/ente unificato territoriale certifichi la capacità di eseguire in autonomia le opere riferibili alle materie del corso effettuato, attraverso la verifica finale per l'attestazione, il passaggio al livello superiore sarà riconosciuto entro 90 giorni dal termine del corso.
Al verificarsi di tale situazione è riconosciuto, per il periodo intercorrente l’assegnazione della qualifica e un massimo di 18 mesi dal termine del corso, una riduzione del contributo alla formazione che l'impresa è tenuta a versare alla Cassa Edile a cui è iscritta. Le parti sociali sottoscrittrici della presente intesa stabiliranno entro 12 mesi la riduzione di tale contribuzione.
L'attestazione della formazione pratica del MfA, nel caso sia stata eseguita nel percorso formativo dei propri dipendenti, sarà evidenziata nella Carta di Identità Professionale del lavoratore Edile (CIPE).
Le parti condividono altresì che, a seguito del processo di aggiornamento dei profili professionali e dei fabbisogni formativi si dovrà aver cura, nella conseguente programmazione e realizzazione delle attività formative sul territorio, che venga individuato ruolo e spazio anche per la figura del MfA.
Art. 7 - Immigrati
Le Parti Sociali evidenziano che una consistente percentuale dei lavoratori denunciati in Cassa Edile, sono lavoratori immigrati verso i quali si vuole porre particolare attenzione anche al fine di facilitarne l’integrazione.
È compito delle Parti Sociali, in questo rinnovo contrattuale, porre la dovuta attenzione alle peculiarità che spesso hanno i rapporti di lavoro con persone immigrate e ciò nell'interesse tanto dei lavoratori quanto dei datori di lavoro.
Tenuto conto dell’elevato numero di lavoratori edili immigrati ed operanti sul territorio provinciale, le Parti Sociali convengono sull’opportunità di attivare, attraverso l’Edilformazione Rieti, azioni mirate alla loro integrazione con particolare riguardo a corsi di alfabetizzazione ed apprendimento della lingua italiana.
Le Parti Sociali, pertanto, chiedono di promuovere e incentivare l’attività rivolta agli immigrati con particolare attenzione rivolta, prima di tutto, all’alfabetizzazione e/o a corsi di formazione di lingua italiana per lavoratori immigrati poi alla formazione specifica per l’accesso al cantiere; l’istituzione dei corsi potrà essere realizzata anche accedendo ad eventuali finanziamenti pubblici specificamente destinati a finanziare politiche di integrazione.
Art. 8 - Tutela della legalità
Le parti prendono atto che è necessario prevenire e contrastare ogni possibile forma di illegalità cui è esposto il settore edile con particolare riferimento al mondo della piccola e media impresa.
Si impegnano, pertanto, a richiedere e sostenere l’istituzione di un tavolo permanente cui siederanno autorità locali e parti sindacali con l’obiettivo di incentivare la cultura della legalità e del contrasto alle mafie rafforzando l’azione congiunta tra amministrazioni pubbliche, forze dell’ordine, questura, associazioni di categoria, sindacati e cittadini.
Il tavolo dovrà promuovere azioni mirate volte a favorire la prevenzione, il controllo e l’intervento sui più diffusi fenomeni criminali presenti sul territorio.
Elemento fondamentale dovrà essere un maggiore controllo territoriale sulle situazioni a rischio con particolare attenzione alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alla prevenzione dei fenomeni di lavoro nero e grigio, dumping contrattuale, fenomeni elusivi, concorrenza sleale, evasione contributiva.
Art. 9 - Digitalizzazione e innovazione
Le parti concordano nel l’assumere la digitalizzazione del settore edile quale priorità per l’innovazione dei processi produttivi, il miglioramento del lavoro e la soluzione di molte problematiche insite in questo settore. In questa ottica debbono essere ripensati i processi produttivi interni e la valorizzazione del capitale umano superando le problematiche della scarsa organizzazione che comporta allungamenti delle tempistiche di lavoro e scarso controllo sulla fluttuazione dei prezzi delle materie prime.
Si impegnano a collaborare nel processo di digitalizzazione, ciascuna per la propria competenza, al fine di snellire i processi amministrativi e di organizzazione del lavoro, di sicurezza e corretta gestione delle attività produttive, di monitoraggio dei dati per anticipare eventuali esigenze e criticità.
Art. 10 - Transizione green e intelligenza artificiale
La sostenibilità è diventata un imperativo categorico per il settore dell’edilizia: abbracciare una visione green è il primo (e più importante) passo per un migliore futuro.
Il settore delle costruzioni deve affrontare una trasformazione radicale delle pratiche di costruzione con il radicale ripensamento c l’adeguamento dei propri processi.
La transizione richiede l’utilizzo di materiali e tecniche costruttive innovative e profondamente diverse dalle tradizionali con l’evidente necessità di adeguamento di conoscenze sia per l’impresa che per i lavoratori.
L’adozione di tali materiali e tecniche richiede un’attenta valutazione delle loro caratteristiche prestazionali e della loro processabilità. Tali parametri sono fondamentali per sostenere e garantire efficacemente la transizione da un modello economico lineare a uno circolare, dove ogni materiale può essere reintegrato nei cicli produttivi o naturali al termine del suo utilizzo.
Nel processo di transizione uno spazio importante sarà occupato dall’intelligenza artificiale che già ora, soprattutto nel campo della sicurezza sul lavoro, sta rivoluzionando i metodi preventivi grazie all’analisi predittiva degli incidenti e delle loro cause. L’uso di robot e droni per operazioni ad alto rischio, insieme alla manutenzione predittiva delle attrezzature, sta contribuendo a creare un ambiente di lavoro più sicuro e sotto controllo.
Le parti concordano di sostenere l’approccio alle nuove tecnologie con piani di formazione rivolti sia alle imprese che ai lavoratori da attuare tramite il coinvolgimento di Edilformazione.
Art. 12 - Consegna DPI
Le parti sociali convengono, in via sperimentale, sull’erogazione del contributo “consegna DPI” per un valore complessivo pari a € 7500/00 annui per il 2024 e un valore di € 9000/00 annui per il 2025.
Art. 13 - Politiche di genere
Le parti sociali sottoscrittrici del presente accordo si impegnano a promuovere l’adozione, da parte delle aziende con presenza in organico di personale femminile, del modello di dichiarazione allegato all’accordo quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro sottoscritto.
Art. 14 - Fondo premialità
Il raggiungimento di gran parte degli obiettivi prefissati, in ordine al rilancio del settore e alla riqualificazione del sistema degli EE.BB., sia dall'accordo di rinnovo del CCNL sottoscritto il 18/07/2018 sia dal presente accordo di rinnovo del CCPL (Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro), anche in ordine alle tematiche relative alla salute e sicurezza sui posti di lavoro, può essere facilitato dall'introduzione di meccanismi premiali che prevedano agevolazioni e/o riduzioni contributive, eventualmente temporanee, a favore di imprese che soddisfano i requisiti di seguito riportati.
A questo scopo le Parti Sociali istituiscono il "Fondo Premialità" che, secondo le indicazioni date dalle Parti Sociali Nazionali nell'accordo di rinnovo del CCNL del 2018, sarà finanziato, al netto dei rimborsi alle imprese per malattia e infortunio, con 1’ 1,05% del relativo Fondo Malattia/Infortunio.
Pertanto, l’istituzione del Fondo Premialità sarà determinato all’interno dell’aliquota dello 1,05% al netto dei rimborsi alle imprese per malattia e infortunio; avrà un plafond max di spesa dello 0,60% della massa salari complessivamente versata nell’anno Cassa Edile 1/10 - 30/09. Consapevoli che il Fondo non dovrà generare riserve, le Parti Sociali si impegnano sin d’ora e per la vigenza del presente CCPL Artigianato e P.M.I., a verificare l’andamento del Fondo stesso e, se necessario, ad apportare le necessarie modifiche. Qualora necessario, sempre per la vigenza del presente CCPL Artigianato e P.M.I., si potrà attingere a quanto accantonato al 30 settembre 2023, nel Fondo Malattia/Infortunio sino a capienza.
L’ottenimento del benefìcio contributivo, sotto l’egida della “Commissione Premialità” -appositamente costituita tra le Parti Sociali che valuterà, a suo insindacabile giudizio, i requisiti per l’accesso al benefìcio in relazione ai parametri sin qui identificati- è previsto per quelle imprese che possono vantare un’anzianità contributiva di almeno 12/24/36 mesi da ottobre di ciascun anno; in fase di prima applicazione, da ottobre 2024.
A titolo esemplificativo e non esaustivo il valore economico della premialità sarà così determinato:
a) massa salari versata da ciascuna impresa nei 12/24/36 mesi precedenti;
b) qualora vengano soddisfatti anche i termini dei punti seguenti, l’azienda beneficerà di una premialità pari:
a. allo 0,5%, da calcolarsi sulla media della massa salari versata per 12 mesi,
b. allo 0,75%, da calcolarsi sulla media della massa salari versata per 24 mesi,
c. all’ 1%, da calcolarsi sulla media della massa salari versata per 36 mesi;
d. è previsto un tetto massimo di € 4.000#.
I benefici non si cumulano.
Le aziende che faranno richiesta del beneficio dovranno, inoltre, vantare la presenza contestuale di altri elementi, come di seguito riportati, riferiti ai 12/24/36 mesi dell’esercizio gestionale della Cassa Edile (1/10 -30/09);
1. regolarità (che non prevede i piani di rientro) delle denunce e dei versamenti, contrattualmente previsti, almeno 160h -ivi compresa la richiesta di ‘DURC per CONGRUITÀ’-, in Cassa Edile;
2. comprovare a mezzo di autodichiarazione, redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante dell’azienda, di aver effettuato nuove assunzioni e, nel caso di soli operai al primo ingresso nel settore, aver fornito agli stessi il corso di formazione e informazione primo ingresso cantiere “16 ore” presso l’Edilformazione Rieti o presso un qualsiasi Ente Paritetico di Formazione presente sul territorio Nazionale;
3. essere in regola con l’erogazione dell’EVR;
4. rispettare gli obblighi di comunicazione in materia di appalti e sub-appalti di cui all’art.14 del CCNL;
5. avere svolto almeno una visita tecnica gratuita ad opera dei tecnici dell’Edilformazione Rieti;
6. la formazione obbligatoria sulla sicurezza dei dipendenti ed RLS sia stata svolta presso l’Edilformazione Rieti o altro ente riconosciuto dal D.Lgs n. 81/2008, art. 37;
Le imprese con solo impiegati sono escluse dalla premialità.
Alle imprese che sospendono la posizione contributiva nel corso dell’anno riferito alla premialità, la percentuale di calcolo sarà riconosciuta per i soli mesi della massa salari dichiarata e versata.
L’azienda farà richiesta del suddetto ristorno, allegando la documentazione necessaria sopra citata, tramite inoltro all’indirizzo PEC:
Tutti i requisiti sopra elencati debbono essere posseduti al momento dell’inoltro della domanda.
Qualora, a seguito di verifica da parte della Commissione Premialità, emergano incongruenze rispetto a quanto dichiarato, sarà precluso l’accesso dell’azienda alla norma premiale.
Le parti si danno atto che tale normativa ha carattere sperimentale con decorrenza 1° ottobre 2024 - 30 settembre 2025.
La prima verifica sarà effettuata in sede di approvazione del bilancio 24/25 (indicativamente entro marzo 2026) e saranno valutati gli effetti di tale misura per gli eventuali adeguamenti e capienza.
Art. 16 - Indennità/Indennità speciali
Le Parti Sociali convengono sulla rimodulazione/conferma delle seguenti indennità:
Art. 16.3 - Lavoro in galleria
È riconosciuta una indennità per i lavori in galleria a norma dell’art. 20 del CCNL, pari ad € 0,60 per ogni ora di lavoro prestato.
Art. 16.4 - Reperibilità
È riconosciuta per il solo periodo nel quale il lavoratore è in attesa di un’eventuale chiamata da parte dell’Azienda.
Per intervento in “reperibilità” si intende quindi, l’attività svolta dal lavoratore fuori dal proprio normale orario di lavoro. La chiamata da parte dell’azienda deve essere supportata da ragioni di urgenza ed indifferibilità. Al fine di facilitare la comunicazione, l’azienda doterà i lavoratori interessati di idonei strumenti. 11 lavoratore, pur dovendo essere rintracciabile, gode della libertà di gestire il proprio tempo libero lontano dal luogo di lavoro, nel suo ambito sociale o familiare. Quindi, il lavoratore a disposizione per sopperire ad esigenze non prevedibili, volte ad assicurare il ripristino e la continuità dei servizi, la funzionalità o sicurezza degli impianti beneficerà di un’indennità. Il personale direttivo è escluso dall’applicazione della presente indennità e in attuazione di quanto previsto dal c. 2 dell’art. 2120 del c.c., le Parti Sociali convengono che il presente trattamento economico sia escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto. Pertanto, ai lavoratori che per esigenze tecniche e di organizzazione del lavoro sia richiesta, per iscritto, la reperibilità:
- in giornate non lavorative (sabato, domenica, giorni festivi) verrà riconosciuta un’indennità giornaliera di reperibilità pari a € 40,00#;
- in giornate feriali, verrà riconosciuta un’indennità di reperibilità, settimanale pari a € 30,00#.
Restano salve le eventuali condizioni di miglior favore già presenti in azienda in virtù di prassi e/o accordi aziendali.
Art. 16.5 - Top Down
Viene riconosciuto al lavoratore, dal 1° aprile 2016, che opera 2 mt. al di sotto del piano stradale un importo pari a è 0,50 per ogni ora di lavoro prestato per lo svolgimento dello stesso.
Art. 16.6 - Alta montagna
Le Parti Sociali convengono nell’adeguamento dell’indennità di montagna nei seguenti termini:
o con decorrenza dal 1° aprile 2007, ai lavoratori che prestano la propria opera in zone situate a quote superiori a mt. 1000 s.l.m. l’indennità giornaliera è pari ad € 3,32;
con decorrenza dal 1° aprile 2007, ai lavoratori che prestano la propria opera in zone situate a quote
superiori a mt. 1200 s.l.m. l’indennità giornaliera è pari ad € 3,87;
Fermo restando quanto previsto dalla contrattazione nazionale vigente e quanto già stabilito nei precedenti accordi di rinnovo del contratto integrativo per Rieti, le Parti Sociali ritengono oramai indispensabile introdurre le seguenti indennità speciali:
Art. 16.9 - Stesura manto bituminoso
L’indennità di stesura del manto bituminoso agli addetti alle operazioni di stesura del conglomerato bituminoso quale disagio che la stessa determina- viene portata a € 5,00 su base giornaliera.
Art. 22 - Lavoratori Autonomi
L'accordo di rinnovo del CCNL del 18 luglio 2018, prevedendo l'iscrizione volontaria dei lavoratori autonomi alla Cassa edile tramite il versamento di un contributo non inferiore all'1% della retribuzione prevista dall'art. 24, comma 3 per i lavoratori inquadrati al 3° livello, consegna espressamente alle Parti Sociali territoriali il compito di realizzare delle specifiche misure all'interno della bilateralità.
Posto che la scelta operata dalle Parti Sociali nazionali va interpretata in un'ottica di contrattazione inclusiva, volta anche a raggiungere l'obiettivo di monitorare l'intera filiera dei soggetti variamente presenti in cantiere e garantire il più possibile legalità, concorrenza leale, sicurezza e tutela dei diritti e della dignità del lavoro in tutte le sue forme, si ritiene che le Parti Sociali territoriali, rispetto al lavoro autonomo, non possano e non debbano limitarsi a porre in essere le sole misure già previste dal citato CCNL del 2018, ma che debbano invece impegnarsi a ideare e realizzare, a salvaguardia degli interesse comuni, primo fra tutti quello della salvaguardia e del rilancio del settore e degli EE.BB., delle iniziative aggiuntive e ulteriori a quelle previste dalle parti sociali nazionali. E ciò anche per incentivare l'ingresso del lavoro autonomo nel sistema bilaterale edile.
Tanto premesso, per espressa previsione del CCNL del 2018, sarà necessario, sia nella programmazione dei corsi di formazione autofinanziati sia nell’assistenza su prevenzione e sicurezza, tener conto della nuova platea di fruitori e, quindi, ridefinire l'offerta formativa in modo da garantire agli stessi il necessario supporto in tal senso.
In via sperimentale e a seconda delle richieste, è auspicabile prevedere corsi di formazione tecnica e professionale specifici che rispondano alle esigenze del mondo del lavoro autonomo, con particolare attenzione al comparto del restauro e dell'archeologia.
