Tipologia: CCNL
Data firma: 31 marzo 1987
Validità: 01.05.1987 - 31.12.1989
Parti: Unione nazionale produttori film-Anica, Unione nazionale industrie cinetelevisive specializzate-Anica, Intersind e Filis-Cgil, Fis-Cisl, Filsic-Uil
Settori: Poligrafici e spettacolo, Troupes cinematografiche
Fonte: CNEL

Sommario:

Premessa
Parte comune
Art. 1 - Assunzione.
Art. 2 - Documenti.
Art. 3 - Visita medica.
Art. 4 - Natura dei contratti individuali.
Art. 5 - Proroga contratti a termine fisso.
Art. 6 - Contratti individuali.
Art. 7 - Classificazione.
• Declaratorie ed esemplificazioni
Art. 8 - Periodo di prova.
Art. 9 - Festività.
Art. 10 - Ferie.
Art. 11 - Premio annuo.
Art. 12 - Interruzione di lavoro.
Art. 13 - Visita d'inventario.
Art. 14 - Lavori fuori stabilimento.
Art. 15 - Diarie.
Art. 16 - Assegni familiari.
Art. 17 - Modalità di pagamento.
Art. 18 - Permessi.
Art. 19 - Assenze.
Art. 20 - Infortuni sul lavoro.
Art. 21 - Previdenze sociali.
Art. 22 - Custodia indumenti.
Art. 23 - Provvedimenti disciplinari.
Art. 24 - Multe e sospensioni.
Art. 25 - Licenziamento per mancanze.
Art. 26 - Preavviso.
Art. 27 - Trattamento di fine rapporto.
• Nota a verbale per la parte specifica « A ».
Art. 28 - Gratifica natalizia.
Art. 29 - Cessazione, trapasso e trasformazione di azienda.
Art. 30 - Reclami.
Art. 31 - Accordi interconfederali
Art. 32 - Inscindibilità delle disposizioni contrattuali - Inderogabilità del contratto collettivo con i contratti individuali - Condizioni di miglior favore.
Art. 33 - Decorrenza e durata.
Parte specifica « A »
Art. 1 - Orario di lavoro.
• Orario continuato.
• Orario di lavoro in trasferta con pernottamento.
• Lavorazione fuori della cinta urbana.
• Lavorazioni nella giornata di sabato.
• Rilevazione dell'orario di lavoro
Art. 2 - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 3 - Riposo settimanale.
Art. 4 - Trattamento economico delle festività.
Art. 5 - Forfettizzazione istituti normativi (trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e premio annuo).
Art. 6 - Capisquadra nel caso di film con più squadre
Art. 7 - Copertura assicurativa.
Art. 8 - Rinforzi e giornalieri.
Art. 9 - Minimi di paga base.
Art. 10 - Relazioni sindacali.
A) Delegato di troupe - Rappresentanza sindacale aziendale.
B) Versamento dei contributi sindacali.
C) Assemblea.
D) Permessi sindacali.
Art. 11 - Igiene e sicurezza del lavoro.
Minimi salariali per filmati regolamentati dalla parte specifica « A »
Accordo per il trattamento del direttore della fotografia, dello scenografo e del costumista
Condizioni particolari per il reparto montaggio
Consultazioni sindacali
Accordi aggiuntivi tra l'Unione nazionale produttori film e le organizzazioni dei lavoratori (Filis-Cgil, Fis-Cisl, Filsic-Uil)
1) Accordo aggiuntivo per garantire i livelli di occupazione.
• Formazione e mercato del lavoro

• Dichiarazioni delle parti stipulanti sul mercato del lavoro
2) Accordo aggiuntivo per la costituzione della Commissione Paritetica
Parte specifica « B»
Art. 1 - Orario di lavoro.
Art. 2 - Lavoro aggiuntivo, straordinario, notturno e festivo
Art. 3 - Riposo settimanale.
Art. 4 - Trattamento economico delle festività.
Art. 5 - Forfettizzazione istituti normativi (trattamento economico per ferie, gratifica natalizia, premio annuo festività e indennità di anzianità e modalità di attuazione).
Art. 6 - Minimi salariali per film documentari, specializzati, di attualità, didattici, scientifici per cinema e televisione, e cortometraggi previsti dalla legge 1213 del 1965.
Allegato al contratto
Contratto tipo individuale (bozza)

Contratto collettivo nazionale di lavoro 31 marzo 1987 per gli addetti alle troupes (Tecnici e maestranze) per la produzione di film dipendenti da case di produzione cinematografica

Addì 31 marzo 1987, in Roma, tra l'Unione nazionale produttori film dell'Anica […], l'Unione nazionale industrie cinetelevisive specializzate dell'Anica […] con la partecipazione di una delegazione […] con l'assistenza […] dell'Anica e della Confederazione Generale dell'Industria Italiana […], l'Associazione Sindacale Intersind […], la Filis - Cgil, Federazione italiana lavoratori informazione spettacolo […], la Fis - Cisl, Federazione informazione spettacolo […], la Filsic - Uil Federazione italiana lavoratori stampa e spettacolo Informazione cultura […]

Premesso
- che le Organizzazioni stipulanti il presente contratto nazionale, nel convenire che il contratto assorbe ed esaurisce tutte le richieste di modifiche agli istituti economici e normativi proposti in sede di trattative, concordano sulla inderogabile esigenza delle Aziende di poter programmare la propria attività sulla base di elementi predeterminati per tutta la durata del contratto;
- che in relazione a ciò le parti assumono l'impegno di rispettare e di far rispettare ai propri iscritti, a tutti i livelli, compreso quello di Azienda, il presente contratto per il periodo di relativa validità;
- nel quadro di quanto sopra convenuto è stato raggiunto il seguente accordo per la stipulazione di un contratto collettivo nazionale di lavoro che rinnova il CCNL 4 agosto 1983 da valere: la parte specifica « A », per gli addetti alle troupes dipendenti da case di produzione cinematografica per la produzione di film a lungometraggio destinati alla proiezione nelle sale cinematografiche; e la parte specifica « B », per tutti i rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati per le troupes per tutti i tipi di produzione esclusi i lungometraggi spettacolari ed i telefilms spettacolari a soggetto.
Il presente contratto si articola in:
- Parte comune;
- Parte specifca « A » da valere per il personale addetto alla produzione di tutti i tipi di filmati per cinema, televisione, ecc. esclusi quelli previsti dalla Parte Specifica « B »;
- Parte Specifca « B » da valere per il personale addetto alla produzione di film documentari, specializzati, di attualità, didattici, scientifici, per cinema e televisione e cortometraggi previsti dalla legge 4 novembre 1965, n. 1213.

Parte comune
Art. 3 - Visita medica.

Il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica da parte dei medici di fiducia dell'impresa.
Per i mutilati ed invalidi di guerra restano ferme le disposizioni di legge in vigore.

Art. 6 - Contratti individuali.
Le pattuizioni dei contratti individuali non possono derogare, in senso sfavorevole al lavoratore, alle condizioni del presente contratto.
Resta inteso che nelle lavorazioni regolamentate nel presente contratto prodotte direttamente dalle società di produzione e da queste realizzate in appalto o in regime di compartecipazione con le emittenti televisive, sono vietati compensi forfettari che modifichino in senso sfavorevole al lavoratore il trattamento economico e normativo previsto dal contratto, il lavoro a cottimo o quello rapportato al minutaggio nell'attività di montaggio.
[…]

Art. 12 - Interruzione di lavoro.
[…]
Le ore di lavoro perdute a causa di interruzioni dovute a cause tecniche o a cause di forza maggiore potranno dal datore di lavoro essere recuperate nella stessa giornata, prolungando l'orario di lavoro al massimo di 1 ora senza retribuzione e senza maggiorazione di straordinario, anche nei giorni seguenti.

Art. 20 - Infortuni sul lavoro.
In caso di infortunio sul lavoro, il lavoratore, sia esso soggetto o meno all'assicurazione obbligatoria, dovrà darne immediata comunicazione all'impresa.

Art. 24 - Multe e sospensioni.
L'impresa ha la facoltà di applicare le multe previste dall'art. 23 nei seguenti casi:
a) abbandono del posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) mancata esecuzione del lavoro in contrasto con le istruzioni ricevute
c) abusivo ritardato inizio e sospensione del lavoro o anticipo della cessazione;
d) introduzione di bevande alcooliche sul luogo di lavoro senza averne avuta preventiva autorizzazione;
e) trasgressione di qualsiasi altro genere alle disposizioni del presente contratto e mancanze che pregiudichino la disciplina della lavorazione.
In caso di maggiori gravità o recidività nelle mancanze di cui sopra l'impresa potrà procedere all'applicazione della sospensione.

Art. 25 - Licenziamento per mancanze.
L'impresa potrà procedere al licenziamento senza preavviso, ma con indennità di licenziamento, nei seguenti casi:
[…]
b) rissa sul luogo di lavoro e gravi offese verso i compagni di lavoro;
c) recidiva in una qualunque delle mancanze che abbia dato luogo a ripetute multe e/o a una sospensione nel corso della lavorazione dello stesso film;
d) insubordinazione verso i superiori;
e) furti, frodi e danneggiamenti volontari;
f) fatti colposi che possano compromettere la stabilità delle opere anche provvisionali, la sicurezza del lavoro, l'incolumità del personale o del pubblico o costituiscano danneggiamenti alle opere, agli impianti, alle attrezzature o al materiale;
[…]
h) abbandono ingiustificato del posto da parte del guardiano o del custode del magazzino o dei materiali o da parte di chiunque sia preposto a funzioni di sorveglianza o custodia il cui abbandono possa portare grave danno al materiale o pregiudicare gravemente la sicurezza del lavoro.
Indipendentemente dal licenziamento il lavoratore sarà tenuto al risarcimento di danni a norma di legge.
Le mancanze per cui è previsto il licenziamento senza preavviso sono considerate giusta causa di risoluzione del rapporto a termine, con la conseguente perdita per il lavoratore del diritto ai compensi fino allo scadere del termine o fino al termine della lavorazione del film.

Art. 30 - Reclami.
In considerazione delle particolari caratteristiche della produzione cinematografica e della possibilità che al termine della lavorazione l'organizzazione dell'impresa produttrice venga a smobilitarsi completamente, qualsiasi reclamo sulla retribuzione diverso da quelli previsti dall'art. 17 e qualunque richiesta inerente al rapporto di lavoro debbono essere presentati dal lavoratore, sotto pena di decadenza, entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro del lavoratore stesso.
Resta fermo comunque il disposto dell'art. 2113 C.C
Si conviene inoltre che qualora insorgano controversie e non riesca il tentativo di conciliazione diretto fra le parti, il lavoratore ha l'obbligo, prima di adire il Magistrato di esperire un tentativo di conciliazione in sede sindacale attraverso le Organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro.
La richiesta per il tentativo di conciliazione sindacale dovrà essere avanzata dal lavoratore, a pena di decadenza di tale diritto, attraverso l'Organizzazione sindacale cui aderisce, entro 20 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Chiarimento a verbale.
Si conviene tra le parti che, nello spirito della premessa di cui al presente contratto, qualora sorgano contestazioni sull'applicazione del presente contratto collettivo, con particolare riferimento agli articoli relativi all'orario di lavoro e al riposo settimanale di cui agli artt. 1 e 3 della Parte Specifica « A » e agli artt. 1 e 3 della Parte Specifica « B » del presente contratto, i rappresentanti della Organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro si incontreranno tempestivamente senza formalità di procedura, per la ricerca, in uno spirito di collaborazione, della soluzione delle contestazioni stesse.

Art. 31 - Accordi interconfederali.
Gli Accordi interconfederali vigenti, anche se non esplicitamente richiamati si considerano parte integrante del presente contratto.

Parte specifica « A »
Art. 1 - Orario di lavoro.

Fermo restando quanto previsto dalle vigenti norme di legge in materia, l'orario di lavoro contrattuale viene fissato in 40 ore settimanali, di regola distribuite su cinque giorni.
Il sesto giorno, anche in caso di prestazione settimanale su cinque giorni, viene considerato a tutti gli effetti contrattuali e di legge giornata lavorativa.
Nel corso della giornata lavorativa sarà concessa al lavoratore una pausa intermedia di un'ora che non sarà retribuita. Tale pausa dovrà di regola, e salvo casi eccezionali, cadere con margini di elasticità tollerabile in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa, nel periodo compreso tra la fine della 4a ora e la fine della 6a ora dall'inizio del lavoro giornaliero.
Nella giornata lavorativa, e salvo il caso delle lavorazioni notturne, l'orario sarà compreso tra le 7 e le 21 in inverno e fra le 7 e le 22 nell'estate (inverno: 1° ottobre - 31 marzo; estate: 1° aprile - 30 settembre).
Nelle riprese in interni l'orario di lavoro avrà inizio fra le 7 e le 9 del mattino. Ove l'inizio dell'orario di lavoro sia successivo alle ore 9 del mattino verrà applicato l'orario continuato previsto dal 1° comma del presente articolo.
Quanto previsto dal comma precedente non si applica nei seguenti casi:
- inizio della lavorazione determinata da esigenze di lavorazione legate alla luce naturale (sia in interni dal vero che in esterni, anche in esterni in stabilimento);
- lavorazione con inizio nel pomeriggio in interni dopo una lavorazione in notturno (avendo la troupe regolarmente fruito delle 11 ore di riposo e in tal caso dovranno essere effettuate tutte le ore contrattualmente previste per un massimo di due volte nel corso del film e nelle giornate di venerdì;
- necessità di abbinamento nella stessa giornata di riprese in ambienti interni ed esterni (anche in teatro) per esigenze nascenti dagli ambienti stessi, per un massimo di due volte nel corso delle riprese.
Nelle riprese per la quale sia previsto l'impiego di un elevato numero di attori e/o figurazioni, generici, comparse, acrobati, corpi di ballo, ecc. in un numero non inferiore a 55, o in relazione a particolari necessità di trucco, vestizione e/o preparazione, la parte della troupe non direttamente interessata a tali attività potrà essere convocata fino a due ore dopo l'inizio dell'orario normale.
La produzione dovrà comunicare l'ora d'inizio del lavoro, di regola, almeno 12 ore prima.
Tra la fine di una giornata lavorativa e l'inizio di quella seguente dovranno intercorrere almeno 11 ore.

Orario continuato.
Nel caso di adozione dell'orario continuato - cioè senza pausa - l'orario normale giornaliero sarà ridotto di un'ora che sarà retribuita.
Peraltro nel caso in cui il datore di lavoro, che abbia adottato l'orario continuato, debba prolungare il lavoro, dovrà concedere al lavoratore un'ora di pausa non retribuita al termine del normale orario giornaliero di cui al precedente comma.

Orario di lavoro in trasferta con pernottamento.
Qualora la lavorazione si svolga in trasferta con pernottamento, la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale avverrà su sei giorni, con l'utilizzazione a tal fine delle ore aggiuntive di cui al quarto comma dell'art. 2.

Lavorazione fuori della cinta urbana.
Per le lavorazioni fuori della cinta urbana, intendendosi per territorio interno alla cinta urbana quello per il quale si applicano le normali tariffe del servizio taxi (per la zona di Roma il G.R.A.), la durata massima della prestazione giornaliera è di 9 ore e l'orario di lavoro si conteggia al momento dell'arrivo del lavoratore sul set.
Qualora l'orario complessivo (viaggio più prestazione di lavoro) non superi l'orario normale giornaliero, non sarà dovuto alcun compenso particolare: in caso contrario le ore di viaggio (andata e ritorno), purché non superino le due ore, saranno retribuite, ma non verranno computate nell'orario effettivo di lavoro.

Lavorazioni nella giornata di sabato.
A) Le parti convengono che qualora, nella lavorazione di un film in sede, si presenti la necessità di effettuare riprese nella giornata di sabato per indisponibilità di particolari ambienti in altre giornate, la produzione dovrà darne preavviso entro il mercoledì precedente, fissando altresì la giornata di recupero nella settimana successiva.
B) Qualora la troupe rientri da una trasferta entro le ore 20 del venerdì la preparazione degli ambienti per le riprese della settimana successiva potrà essere effettuata nella giornata del sabato.
Il lavoro di sabato potrà inoltre essere effettuato, nei seguenti casi, senza riposo compensativo per i contratti di 50 ore settimanali:
1) film che abbiano esigenza di terminare le riprese per recarsi in tempo utile in luoghi con particolari caratteristiche (ambientali, climatologiche, atmosferiche, ecc.);
2) film i cui attori principali abbiano un contratto con stop date;
3) film che debbano uscire a Natale il cui inizio di lavorazione sia stabilito dal 10 settembre.
La commissione paritetica avrà il compito di ratificare i suddetti casi di lavorazione del sabato senza riposo compensativo e di controllare la veridicità dei requisiti.
C) Per le prestazioni in sede che si protraggono oltre le ore 24 del venerdì dovrà essere corrisposta per ogni ora di lavoro svolto dopo le ore 24 una maggiorazione del 50% alla normale retribuzione fino al compimento della 9a ora di lavoro.
La 10a ora verrà retribuita con la maggiorazione del 90%.
[…]

Art. 2 - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
[…]
Le imprese hanno facoltà di chiedere, e i lavoratori sono tenuti a dare una prestazione straordinaria nella misura massima di 5 ore settimanali non forfettizzabili, salvo quanto stabilito appresso per le lavorazioni in trasferta. Detta prestazione potrà essere elevata di ulteriori 5 ore settimanali e in tal caso dovrà essere concordato preventivamente con i lavoratori il numero delle settimane per le quali sarà richiesta tale prestazione, e quindi esplicitamente annotata nel contratto individuale al momento della sua definizione, garantendone comunque il relativo compenso.
La produzione dovrà comunicare entro la giornata del venerdì, ai lavoratori della troupe l'effettuazione nella settimana successiva di tale prestazione.
Per le lavorazioni che si svolgono in trasferta con pernottamento potrà essere richiesta una ulteriore prestazione continuativa fino a 7 ore, da effettuare nella giornata del sabato, che saranno retribuite per otto.
[…]
Dichiarazione a verbale.
[…]
Si conviene inoltre che le categorie dei: Truccatori e aiuti; Parrucchieri e aiuti; Sarte; Segretari di produzione; Ispettori di produzione; Assistenti e aiuti arredatori; Assistenti e aiuti costumisti; Assistenti e aiuti scenografi dovranno prestare - ove richiesta - un'ulteriore ora giornaliera di lavoro oltre quelle effettuate dal resto della troupe.

Art. 3 - Riposo settimanale.
Al lavoratore spetta una giornata di riposo settimanale che dovrà cadere normalmente di domenica.
Ove comprovate esigenze collegate direttamente alla disponibilità del luogo delle riprese lo richiedano (ad esempio: riprese di fatti ed avvenimenti cadenti di domenica; riprese in locali e ambienti pubblici disponibili soltanto di domenica; riprese collegate ad aspetti particolari e caratterizzanti della giornata festiva, come ad esempio week-end, spiagge, autostrade, campi sportivi, ecc., le parti possono accordarsi per effettuare il lavoro in detto giorno di riposo.
In tal caso l'azienda deve provvedere ad informare il rappresentante della troupe almeno 48 ore prima della domenica, e fissare contemporaneamente il riposo nei primi tre giorni della settimana successiva, senza possibilità di rinuncia, escludendo che lo stesso vada a cadere nelle festività infrasettimanali o in giornate in cui venga corrisposta la paga.

Art. 7 - Copertura assicurativa.
Le produzioni garantiranno una copertura assicurativa per gli infortuni sul lavoro e in itinere nel limite massimo di un'ora prima dell'inizio e un'ora dopo la fine del lavoro. Tale copertura dovrà garantire al lavoratore l'80% dalla retribuzione per tutto il periodo di durata del contratto. Qualora la produzione non avesse ottemperato a tale obbligo risponderà direttamente nei confronti del lavoratore.
Nel contratto individuale saranno indicati i massimali di copertura, nonché la Compagnia assicurativa prescelta.

Art. 10 - Relazioni sindacali.
Visto quanto stabilito dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, e fatto salvo quanto in essa contenuto, le parti, ai fini di una coerente applicazione di tali diritti e della loro aderenza alle caratteristiche del settore della produzione cinematografica, espressamente convengono:

A) Delegato di troupe - Rappresentanza sindacale aziendale.
In relazione alle caratteristiche del settore, della particolarità dei rapporti di lavoro disciplinati dal presente contratto, l'Azienda, prima dell'inizio delle riprese provvederà a rimettere alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti Filis-Cgil, Fis-Cisl e Filsic-Uil o all'Organismo all'uopo da esse costituito, la data prevista per l'inizio delle riprese e al massimo una settimana prima dell'inizio delle riprese l'elenco del personale componente la troupe disciplinato dal presente contratto.
Nelle troupes in cui sono impegnati più di 5 dipendenti si procederà alla elezione del delegato di troupe secondo la procedura prevista dall'accordo interconfederale 18 aprile 1966, che dovrà essere esaurita entro 5 giorni dall'inizio delle riprese.
Il numero dei delegati potrà essere di 3 nelle troupes in cui sono impegnati più di 11 dipendenti.
Ai predetti delegati è affidata, secondo quanto dichiarato dalle Organizzazioni sindacali stipulanti e di cui le aziende prendono atto, la rappresentanza sindacale aziendale di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300.
Al delegato di troupe o al rappresentante sindacale aziendale è demandato il compito di intervenire presso la direzione per l'esatta applicazione del contratto di lavoro, nonché gli altri compiti previsti dall'accordo interconfederale sopra citato ed in particolare di esaminare con la direzione medesima, al fine di una auspicabile soluzione di comune soddisfacimento, i diversi problemi che dovessero insorgere nell'ambito di applicazione delle norme contrattuali di legge, quali, ad esempio la distribuzione dell'orario di lavoro, nonché l'accertamento dell'avvenuta consegna, in doppia copia, agli interessati, del contratto individuale di assunzione previsto dall'art. 1 della Parte Comune del presente contratto.

C) Assemblea.
Tenuto conto delle particolari modalità delle prestazioni del lavoro delle troupes, il personale parteciperà all'assemblea sempre fuori dell'orario di lavoro.
Per detto personale si farà luogo, in caso di dimostrata partecipazione all'assemblea, alla corresponsione di una quota oraria per ogni mese di prestazione di lavoro con un minimo di due quote orarie per ciascun film.

D) Permessi sindacali.
Viste le particolarità del settore, non essendo possibile applicare l'istituto esistente negli altri contratti circa i permessi sindacali retribuiti ai membri dei direttivi sindacali, ai delegati di troupe saranno concessi permessi sindacali retribuiti fino a sei ore, fruibili cumulativamente, ove i rappresentanti sindacali siano più di uno, per ogni film, per l'assolvimento di incarichi sindacali.

Art. 11 - Igiene e sicurezza del lavoro.
Le Società di produzione, nel rispetto delle norme di legge in materia di igiene e sicurezza del lavoro, sia nel caso di lavorazioni in esterni che in quello di lavorazioni in interni svolti in luoghi non sufficientemente attrezzati sotto il profilo della qualità e quantità dei servizi igienici, garantiranno la presenza di attrezzature idonee e proporzionate al numero dei lavoratori impegnati.
Parimenti le Società di produzione, nei casi previsti dalla legge, metteranno a disposizione dei lavoratori i mezzi protettivi ed adotteranno tutte quelle misure atte a garantire la sicurezza del lavoro.
Inoltre sarà cura delle Società di produzione assicurare che i luoghi di lavoro siano attrezzati per garantire, sul piano della sicurezza, le misure e le norme previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Accordo per il trattamento del direttore della fotografia, dello scenografo e del costumista
Il trattamento normativo ed economico spettante al personale sopra indicato è stabilito come segue:
1) Al direttore della fotografia, allo scenografo e al costumista (questi ultimi due quando siano assunti in esclusiva e partecipino con continuità alla lavorazione del film) spetta - durante le riprese - il trattamento economico previsto dal 7° livello del contratto per le troupes e, in quanto applicabile, il trattamento normativo stabilito dal contratto stesso, oltre a quanto previsto dai seguenti artt. 2, 3 e 4.
[…]

Condizioni particolari per il reparto montaggio
[…]
Il montatore concorderà preventivamente con la produzione l'eventuale orario di lavoro straordinario che i suoi assistenti dovessero svolgere nella settimana fornendo successivamente un'informativa scritta sull'orario svolto nei limiti di quello preventivato.

Consultazioni sindacali
Le parti, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, convengono quanto segue.
Di norma annualmente, nel corso del primo quadrimestre, l'Unione Nazionale Produttori Film e l'Associazione Sindacale Internsind, per gli aspetti di specifica competenza, forniranno alle Organizzazioni sindacali nazionali di categoria, nel corso di un apposito incontro, informazioni globali riferite alle imprese associate riguardanti gli indirizzi generali dell'industria di produzione cinematografica, le prospettive produttive nonché le previsioni degli investimenti complessivi.
Saranno altresì oggetto di informazione alle Organizzazioni sindacali nazionali di categoria dati relativi allo sviluppo del settore, anche in rapporto all'evoluzione del mercato alla struttura produttiva, all'evoluzione della tecnologia, all'andamento complessivo del mercato del lavoro.
In tale quadro saranno portati a conoscenza delle predette organizzazioni nazionali dati, anche in riferimento a singole produzioni significative, resi noti in sede di Ministero del Turismo e dello Spettacolo in base alle norme di legge, nel rispetto della riservatezza e della segretezza dei diversi profili dell'attività imprenditoriale.

Accordi aggiuntivi tra l'Unione nazionale produttori film e le organizzazioni dei lavoratori (Filis-Cgil, Fis-Cisl, Filsic-Uil)
1) Accordo aggiuntivo per garantire i livelli di occupazione.
Formazione e mercato del lavoro
Le parti si danno atto che potranno essere effettuate chiamate nominative di giovani al fine di consentire l'inserimento degli stessi all'interno dell'organico di troupe, nella misura del 20%, tenuto conto delle esigenze della produzione anche in rapporto alle innovazioni tecnologiche, alle nuove professionalità da queste richieste e nel condiviso obiettivo di favorire ed incentivare nuove forze di lavoro. Ciò anche in relazione ai risultati dell'indagine sulla forza lavoro del settore diretta ad individuare le aree professionali delle quali si registrino carenze di disponibilità.
[…]

2) Accordo aggiuntivo per la costituzione della Commissione Paritetica
[…]
La Commissione avrà altresì il compito di esaminare tutti i problemi attinenti all'applicazione delle vigenti disposizioni sia in materia - di cinematografia che del lavoro, ivi compreso lo studio per la risoluzione di quanto - concerne il collocamento dei lavoratori, ed ogni altra materia che possa rivelarsi utile da sottoporre al suo esame.

Parte specifica « B»
Art. 1 - Orario di lavoro.

Per la durata normale dell'orario di lavoro si fa riferimento alle norme di legge (8 ore giornaliere) ed alle relative deroghe ed eccezioni.
In caso di prestazioni lavorative che vadano oltre la 5a giornata consecutiva, il 6° giorno verrà retribuito, per la parte eccedente le 40 ore settimanali, con un compenso pari a quello previsto per il lavoro straordinario.
In considerazione delle particolari condizioni in cui si svolge il lavoro della produzione cinematografica, le parti convengono nella necessità di effettuare in aggiunta all'orario normale di lavoro una prestazione lavorativa che non superi le 2 ore giornaliere o 10 settimanali, che saranno retribuite con le maggiorazioni di cui all'art. 2 della presente Parte Specifica « B », dette di preparazione e smontaggio.
Sarà concessa 1 ora di pausa che non sarà retribuita e che di regola avrà luogo a metà della giornata lavorativa.
Nel caso di adozione dell'orario continuato (cioè senza pausa) l'orario di lavoro sarà di 7 ore giornaliere con retribuzione per 8 ore.
Sia nel caso previsto dal 3° comma che nel caso previsto dal 6° comma le 2 ore oltre l'orario normale saranno forfetizzabili.
Peraltro nel caso in cui il datore di lavoro, che abbia adottato l'orario continuato, debba prolungare il lavoro per le due ore previste come forfetizzabili o far eseguire ulteriore lavoro straordinario, dovrà concedere al lavoratore 1 ora di pausa non retribuita al termine della 7a ora. Per la prima ora di prolungamento del lavoro (ottava ora) è in tal caso dovuta la quota oraria con la maggiorazione del 25% escluse le maggiorazioni di cui al successivo art. 2 della presente Parte Specifica « B ».
Nella giornata lavorativa e salvo il caso di lavorazione notturna l'orario giornaliero sarà normalmente compreso fra le 7 e le 21 in inverno e fra le 7 e le 22 in estate (inverno: 10 ottobre - 31 marzo; estate: 10 aprile - 30 settembre).
Nelle riprese in teatri di posa quando non ostino particolari esigenze l'orario di lavoro avrà di regola inizio alle ore 8.
La produzione dovrà comunicare l'ora d'inizio del lavoro di regola almeno 12 ore prima.
Tra la fine di una giornata lavorativa e l'inizio di quella seguente dovranno intercorrere almeno 10 ore. Qualora detto intervallo non venisse rispettato, al lavoratore spetterà una maggiorazione del 100% sulla retribuzione base tabellare più contingenza su tutte le ore di lavoro effettivo che cadono nel predetto intervallo di 10 ore.
Per le lavorazioni che abbiano avuto inizio nella mattinata (prima delle ore 12) qualora il lavoro si protragga oltre le ore 21, ai lavoratori sarà data una seconda ora di pausa.

Art. 3 - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale cadrà normalmente di domenica e non potrà avere una durata inferiore a 24 ore consecutive. Nel caso in cui il lavoratore sia chiamato a lavorare in giorni di domenica, esso godrà del prescritto riposo in altro giorno della settimana, che dovrà essere prefissato e si chiamerà riposo compensativo. Il riposo compensativo dovrà cadere ai sensi di legge nella settimana immediatamente seguente, escluso il giorno di paga.
Le 24 ore di durata del riposo domenicale o compensativo decorreranno di regola dalla mezzanotte.
In caso di particolari esigenze è ammesso il lavoro domenicale sempre che la produzione ne dia preavviso 48 ore prima delle ore 0 della domenica, e fissi il giorno di riposo compensativo. In tale occasione la produzione deve rendere noto alla troupe il luogo delle riprese.
[…]
La giornata di riposo compensativo non potrà essere spostata quando sia stata regolarmente prefissata prima alla domenica, a meno che la comunicazione dello spostamento non sia data 36 ore prima della domenica.
Ove il lavoro domenicale non sia stato regolarmente preavvisato, il datore di lavoro potrà fissare il riposo compensativo successivamente con un preavviso di almeno 36 ore.
Ove il riposo compensativo in fatto non sia dato, al lavoratore, sulla retribuzione normale per le ore normali, sarà attribuita, a titolo di indennizzo, una maggiorazione del 40% e le ore di lavoro straordinario eventuali saranno retribuite con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
Chiarimento a verbale.
Nell'ipotesi di lavoro domenicale non regolarmente preavvisato e di concessione del riposo compensativo con preavviso di 36 ore di cui al comma 6° dell'art. 3, al lavoratore spetta la retribuzione con le maggiorazioni previste per il lavoro festivo della presente Parte Specifica « B » del presente contratto.
Si raccomanda alle produzioni di evitare per quanto possibile il lavoro domenicale anche se con riposo compensativo.

Allegato al contratto
[…]
Le parti effettueranno altresì una indagine per verificare le condizioni degli ambienti ove normalmente si volge l'attività lavorativa, al fine di predisporne le eventuali opportune modifiche.
[…]