Tipologia: CCNL
Data firma: 28 maggio 2025
Validità: 01.01.2024 - 31.12.2027
Parti: Fism e Flc-Cgil, Cisl Scuola, Snals-Confsal
Settori: Istruzione privata, Fism
Fonte: cnel.it
Sommario:
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Titolo I - La sfera di applicazione del Contratto. La durata |
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Art. 49 Tredicesima mensilità |
CCNL Fism 2024.2027
Il giorno 28/05/2025, presso la sede nazionale della Fism a Roma in Via della Pigna 13/a, si sono incontrate le delegazioni trattanti della Fism - Federazione Italiana Scuole Materne […] e delle Organizzazioni sindacali Flc - Cgil […], Cisl Scuola […], Snals - Confsal […]
Al termine dell'incontro hanno siglato il presente CCNL per il quadriennio 2024-2027 che disciplina il trattamento normativo ed economico per il personale occupato nei servizi dell'infanzia e della prima infanzia delle scuole e degli enti aderenti e/o rappresentati dalla Fism.
Titolo I - La sfera di applicazione del Contratto. La durata
Art. 1 Sfera di applicazione del Contratto
Il presente Contratto si applica al personale dei servizi educativi della infanzia e socio-educativi della prima infanzia gestiti da enti morali e non profit, enti religiosi, enti del Terzo Settore, associazioni, persone giuridiche private, cooperative, le IPAB e le ex IPAB, di seguito definiti anche "enti” "gestori", "istituti", "scuole" aderenti o rappresentati dalla Fism.
Il CCNL si applica anche al personale dipendente occupato in altri servizi a valenza socio-educativa quali: centri estivi, colonie e soggiorni, ludoteche, "sezioni primavera", ecc.
Il CCNL si applica anche ai rapporti di lavoro svolti presso le sedi della Federazione Italiana Scuole Materne nonché ai Centri di Servizio e/o Enti partecipati, costituiti e promossi da Fism salvo che non sia già in atto l'applicazione di altro Contratto Nazionale di Lavoro più favorevole ai lavoratori.
Il presente CCNL tutela anche il personale dipendente da altre istituzioni socio-educative qualora l'Ente Gestore dichiari di accettarne integralmente la disciplina prevedendo ciò nel contratto individuale di lavoro.
La normativa del presente Contratto, da applicare integralmente al personale a tempo indeterminato, va estesa, per quanto compatibile, al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato.
Titolo II - Le relazioni e i diritti sindacali
Premessa
Il presente CCNL viene stipulato in coerenza con i principi e le norme contenuti negli Accordi Interconfederali stipulati tra le confederazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro su temi di carattere generale e/o settoriale.
In particolare, le parti:
- si danno atto, in nome proprio e per conto rispettivamente degli enti e delle scuole da esse rappresentati e delle rappresentanze dei lavoratori che operano nelle medesime, che la condizione necessaria per il consolidamento delle relazioni sindacali è la puntuale osservanza del presente CCNL ai diversi livelli;
- si impegnano a rispettare e a far rispettare i principi e le norme del CCNL presso i propri associati;
- confermano la validità del metodo del confronto che, attraverso il costante scambio di reciproche informazioni sull'organizzazione del lavoro e sul funzionamento dei servizi, consenta intese e azioni convergenti sulle materie oggetto di informazione e consenta di concludere accordi per l'ottimale attuazione degli istituti contrattuali presso gli enti ai fini del miglioramento della qualità dei servizi del sistema integrato nazionale dei servizi socio educativi; concordano sulla opportunità di realizzare momenti di incontro per procedere congiuntamente ad esami e valutazioni in ordine alle problematiche del settore, alle sue prospettive di sviluppo e ai processi di ristrutturazione, di adeguamento e di aggiornamento del medesimo.
La Fism conferma come proprio impegno prioritario la salvaguardia dell'occupazione, considerandolo correlativo al mantenimento delle strutture operative dei servizi socio-educativi.
Le OO.SS. ribadiscono, da parte loro, la disponibilità dei lavoratori, nella salvaguardia dei diritti acquisiti, a fornire un contributo al rilancio delle scuole del sistema paritario nazionale nella convinzione che solamente gestioni economicamente sane e qualitativamente competitive consentano ai lavoratori di avere le garanzie per la continuità dell'impiego e la salvaguardia dei livelli occupazionali.
Fermo restando che il rapporto di lavoro tra l'ente gestore e il personale dipendente è a tempo indeterminato, le parti concordano sull'uso di alcuni istituti contrattuali e su modalità di lavoro più flessibili, espressamente previsti dal presente contratto.
Capitolo I - Relazioni sindacali
Le relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle responsabilità in capo agli enti gestori e alle OO.SS., sono ordinate in modo coerente con l'obiettivo di migliorare le condizioni di lavoro e di favorire la crescita professionale del personale al fine di incrementare e mantenere una elevata efficacia ed efficienza dei servizi erogati alla collettività. Il predetto obiettivo comporta la necessità di assicurare stabili relazioni sindacali, che si articolano nei seguenti modelli relazionali: concertazione, informazione, bilateralità.
La concertazione mira a definire un'architettura di relazioni che, nel rispetto dei reciproci ruoli e responsabilità, consenta alla Fism in rappresentanza degli enti gestori e alle Organizzazioni Sindacali di categoria in rappresentanza dei lavoratori, di affrontare i complessi aspetti del sistema nazionale dei servizi socio-educativi dell'infanzia e di condividere eventuali ipotesi di soluzione. Obiettivi dei suddetti modelli relazionali sono la innovazione e lo sviluppo qualitativo dei servizi socio educativi anche a livello territoriale mediante anche l'istituzione di apposite strutture operative come di seguito convenuto.
Le parti ribadiscono la rilevanza della materia dell'igiene e della sicurezza sui luoghi di lavoro, il cui perseguimento si realizza mediante la puntuale applicazione delle specifiche norme unitamente a quanto previsto dal CCNL.
Ciò premesso la Fism e le OO.SS. concordano sulla necessità di istituire:
- l'Ente Bilaterale Nazionale;
- l'Osservatorio Nazionale;
- la Commissione Paritetica Nazionale e le Commissioni Paritetiche Regionali.
Art. 4 Ente Bilaterale Nazionale
Le parti firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro ritengono opportuno costituire, nell'arco di vigenza del presente CCNL, l'Ente Bilaterale Nazionale.
L'Ente Bilaterale Nazionale ha i seguenti scopi:
- incentivare e promuovere studi e ricerche sul settore;
- promuovere e progettare iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale dei dipendenti, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché con altri organismi orientati ai medesimi scopi;
- istituire e gestire l'Osservatorio Nazionale, di cui al successivo paragrafo, nonché coordinare l'attività degli osservatori regionali;
- seguire lo sviluppo dei rapporti di lavoro nel settore nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e delle intese tra le parti sociali;
- promuovere studi e ricerche relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva nonché assumere funzioni operative in materia, previe specifiche intese tra le parti sociali;
- attuare gli altri compiti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale e regionale, decideranno congiuntamente di attribuire all'Ente Bilaterale Nazionale e Regionale;
- promuovere forme di previdenza complementare.
- Nota a verbale -
Le parti convengono di definire entro il 31/12/2027 le finalità, la composizione e lo statuto per la costituzione dell'Ente Bilaterale Nazionale. Detta Commissione sarà composta da rappresentanti della Fism e da rappresentanti delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL. Qualora l'Ente non venga costituito, le parti valuteranno la possibilità di aderire ad un altro Ente Bilaterale Nazionale di settore.
4.1 - Osservatorio Nazionale
Le parti convengono di costituire, nell'ambito dell'Ente Bilaterale Nazionale, l'Osservatorio Nazionale permanente, allo scopo di individuare scelte atte alla soluzione dei problemi economici, sociali e occupazionali del settore e ad orientare l'azione dei propri rappresentanti nella consapevolezza dell'importanza dello sviluppo di relazioni di tipo partecipativo finalizzate alla prevenzione del conflitto.
Le iniziative di studio, ricerche ed indagini promosse congiuntamente possono essere avviate dopo intese fra le parti, valutando anche la possibilità di utilizzare i finanziamenti nazionali e comunitari disponibili.
Nell'ambito degli osservatori sono costituite le seguenti sezioni:
4.2 - Sezione ambiente e sicurezza
Le parti, riconfermando il comune impegno per la massima sicurezza sul lavoro convengono, anche alla luce dell'esperienza realizzata, di sviluppare ulteriormente l'attività della presente Sezione dell'Osservatorio nazionale e regionale.
A tal fine, la Sezione ambiente e sicurezza persegue i seguenti obiettivi:
- migliorare ed intensificare l'azione di orientamento delle Scuole, delle Commissioni ambiente/RLS, delle RSA e dei lavoratori verso criteri di gestione delle problematiche ambientali e della sicurezza sul lavoro improntati alla partecipazione;
- predisporre linee guida e moduli formativi adeguati alle peculiarità settoriali valutando anche l'esigenza di collegamento con l'Organismo bilaterale interconfederale;
- confrontare i reciproci orientamenti a fronte dell'evoluzione della normativa nazionale comunitaria sull'ambiente e la sicurezza;
- attuare azioni di prevenzione del mobbing anche attraverso momenti di monitoraggio e di analisi.
4.3 - Sezione formazione
La Sezione formazione si pone i seguenti obiettivi:
- valorizzazione professionale delle risorse umane;
- aggiornamento professionale dei lavoratori;
- monitoraggio e incentivazione delle iniziative formative;
- realizzazione di sinergie con l'Organismo bilaterale nazionale e con gli Organismi bilaterali Regionali.
4.4 - Sezione Mercato del Lavoro
Si propone in particolare di monitorare, al fine di valutarne il grado e le modalità di applicazione, il ricorso ai contratti a termine, ai contratti di fornitura di lavoro temporaneo, all'apprendistato, ai contratti di inserimento lavorativo, ai contratti a tempo parziale.
4.5 - Norma transitoria
Le parti convengono di demandare le materie e le competenze proprie dell'Ente Bilaterale, fino alla costituzione dello stesso, alla Commissione Paritetica Nazionale di cui al successivo art. 5/A.
Art. 5 Commissioni Paritetiche Nazionale e Regionali
A - Commissione Paritetica Nazionale.
La Commissione Paritetica è l'organo preposto a garantire il rispetto delle intese intercorse e l'aggiornamento del Contratto in materia di classificazione del personale, contrattazione decentrata, composizione delle controversie.
Tale Commissione è costituita dalle parti firmatarie del presente CCNL per:
- esaminare l'andamento dell'occupazione nel settore dei servizi socio educativi per l'infanzia, con particolare riferimento a quella giovanile, anche in rapporto all'utilizzo dei Contratti di apprendistato professionalizzante;
- esaminare tutte le controversie di interpretazione e di applicazione degli istituti contrattuali e /o delle singole clausole;
- individuare, se necessarie, figure professionali non previste dall'attuale classificazione;
- discutere qualsiasi altro argomento congiuntamente accettato;
- concordare eventuali modifiche delle norme del CCNL qualora intervenissero modifiche strutturali dell'Ente e/o disposte dalle autorità scolastiche e dalla legislazione del lavoro;
- approvare il protocollo dei servizi minimi essenziali in attuazione di quanto previsto dalle leggi 12/6/1990 n. 146 e 11/4/2000 n. 83. A tal fine le Parti, entro 180 giorni dalla firma del presente contratto, si incontreranno per definire il relativo protocollo di intesa.
La Segreteria della Commissione Paritetica ha sede presso la Fism Nazionale.
La Fism provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione stessa.
La Commissione Paritetica Nazionale si riunisce su istanza, anche separata, delle parti firmatarie del presente CCNL.
La data della convocazione è fissata, d'accordo fra le parti, entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza e l'intera procedura deve esaurirsi entro i 30 giorni successivi.
La Commissione, prima di deliberare, può convocare le parti in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all'esame della controversia dell'argomento.
Le deliberazioni della Commissione Paritetica sono trasmesse in copia alle parti interessate, alle quali incombe l'obbligo di uniformarvisi.
In pendenza di procedure presso la Commissione, le parti interessate non potranno prendere alcun'altea iniziativa sindacale né legale.
B - Commissione Paritetica Regionale.
La Commissione Paritetica Regionale costituisce l'organo preposto a garantire:
- il rispetto delle intese intercorse e degli accordi sottoscritti a livello nazionale;
- l'attuazione delle norme sancite dalla contrattazione decentrata;
- la composizione delle controversie;
- non può deliberare su materie che sono oggetto della contrattazione di livello nazionale e delle eventuali delibere della Commissione Paritetica Nazionale.
In relazione alla definizione delle norme di costituzione e dì funzionamento della Commissione Paritetica Regionale, le parti convengono quanto segue:
- l'Organismo sarà formato da un rappresentante di ogni Organizzazione Sindacale firmataria del presente accordo e dalla Fism Regionale;
- l'Organismo è convocato su richiesta di una delle parti ed è presieduto, a turno, da un membro delle OO.SS. e della Fism.
Compiti della Commissione Paritetica Regionale:
- verificare l'applicazione del CCNL nelle parti di interesse e di pertinenza del livello decentri di contrattazione;
- esaminare le controversie inerenti all'applicazione contrattuale ed in particolare l'applicazione delle leggi n. 428/1990 e n. 223/1991 e delle relative procedure.
La Commissione Paritetica Nazionale e le Commissioni Paritetiche Regionali devono essere costituite entro tre mesi dalla firma del presente CCNL. In mancanza del tempestivo adempimento le rappresentanze nazionali della Fism e delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL si attiveranno nelle forme che riterranno necessarie.
Capitolo II - Diritti sindacali
Art. 6 Informazione
Al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento ed alla efficienza dei servizi, la Fism e i soggetti che applicano il presente CCNL garantiscono una costante informazione preventiva alle OO.SS. firmatarie del presente CCNL e alle RSA/RSU sugli atti che riguardano l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi stessi e la gestione del personale ivi compreso quanto previsto dall'art. 31.
Art. 7 Rappresentanza sindacale
Possono essere costituite negli enti, su iniziativa dei dipendenti, Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA) aderenti alle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e firmatarie del presente CCNL così composte:
• in Istituti con oltre 15 dipendenti: una RSA per ogni Organizzazione sindacale.
• in Istituti fino a 15 dipendenti, le RSA costituite si dividono il monte ore previsto per anno
scolastico.
I lavoratori con contratto a tempo determinato sono computabili ai fini di cui all'art. 35 della Legge 20/5/1970, n. 300.
[…]
- Nota a verbale -
Le Parti si incontreranno entro 180 giorni dalla firma del presente contratto per definire l'accordo sulla costituzione della Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU).
Art. 8 Assemblea
I dipendenti degli enti che applicano il presente CCNL potranno riunirsi all'interno dell'ente di appartenenza, in locali idonei indicati dalla Direzione.
L'assemblea viene convocata dalle RSA/RSU e/o dalle OO.SS. territoriali firmatarie del presente CCNL in orario di lavoro, per un massimo di dieci ore nell'anno scolastico, garantendo comunque i servizi minimi di funzionamento.
Le assemblee in orario di lavoro, indette singolarmente o congiuntamente dalle OO.SS. firmatane del CCNL, hanno luogo nello stesso giorno e nella stessa ora in locali dell'ente.
Eventuali assemblee convocate in orario di lavoro effettuate in luoghi diversi da quelli di cui sopra sono preventivamente concordate di volta in volta dalle OO.SS. territoriali e gli Organi provinciali della Fism.
Le richieste di assemblea devono pervenire alla Direzione dell'Ente cinque giorni prima della data fissata; saranno esposte nello stesso giorno negli appositi spazi a cura della medesima Direzione.
Le altre OO.SS. possono presentare richiesta di assemblea per la stessa data e ora entro le successive 48 ore.
All'assemblea potranno partecipare dirigenti esterni delle OO.SS. firmatarie del CCNL previa preventiva informazione alla Direzione dell'ente.
La richiesta presentata dalle RSA/RSU o dalle OO.SS. dovrà contenere:
- il luogo, la data, l'ora e la durata dell'assemblea;
- l'ordine del giorno;
- gli eventuali nominativi di dirigenti esterni delle OO.SS. solo nel caso di assemblee nel luogo di lavoro.
Il diritto di partecipazione è di 10 ore per ciascun lavoratore, per anno scolastico, in orario di lavoro, con corresponsione della normale retribuzione.
Con le stesse modalità di convocazione sono previste assemblee fuori orario di lavoro, previo accordo con il Gestore in caso di utilizzo dei locali dell'Istituto.
L'obbligo della comunicazione alle famiglie della possibile sospensione del servizio scolastico e educativo, in concomitanza con lo svolgimento dell'assemblea, è a carico del datore di lavoro.
Art. 10 Affissioni
Le RSA/RSU o, in mancanza, le OO.SS. firmatarie del presente CCNL, potranno affiggere comunicati e documenti di interesse sindacale in appositi spazi accessibili ai lavoratori presso le sedi di lavoro messi a disposizione dall'ente.
Capitolo III - Struttura della contrattazione
Art. 13 La contrattazione
A - I livelli di contrattazione
Le parti concordano che la contrattazione di cui al presente CCNL si svolga sui seguenti livelli:
- primo livello - Nazionale, su tutti gli argomenti e le tematiche proprie del presente CCNL ivi comprese le indicazioni relative al welfare aziendale ed alla detassazione. Sono titolari della contrattazione di primo livello le parti stipulanti il presente CCNL.
- secondo livello - Regionale, territoriale e/o di ente/istituzione, sugli argomenti e le materie espressamente rinviate dalle previsioni del presente CCNL. Sono titolari della contrattazione di secondo livello in sede regionale esclusivamente la Fism e le OO.SS. firmatarie del presente contratto; in sede di ente/ istituzione le Direzioni degli enti e le RSU o in loro assenza le RSA.
Il CCNL garantisce la certezza e l'uniformità dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori ovunque impiegati nel territorio nazionale e costituisce il complesso normativo/generale,
nonché il quadro dei principi e dei criteri cui deve fare riferimento la contrattazione di secondo livello.
Compete al livello nazionale l'individuazione con separato protocollo dei servizi minimi essenziali in attuazione di quanto previsto dalle L. 12/6/1990 n. 146 e 11/4/2000 n. 83.
B - Secondo livello di contrattazione regionale.
Tra la Fism e le OO.SS. firmatarie del presente CCNL si conviene che la contrattazione decentrata su base regionale abbia luogo sulle seguenti materie:
a. definizione dei principi e dei criteri per la distribuzione dell'orario di lavoro del personale;
b. relazioni sindacali;
c. classificazione di qualifiche non rinvenibili o non equiparabili a quelle comprese nella classificazione del presente contratto;
[…]
e. ulteriori possibilità per la stipula di contratti a tempo determinato secondo quanto previsto all'art. 21;
[…]
g. e quant'altro non specificamente demandato al livello nazionale della contrattazione.
Nel caso sussistano le condizioni, i premi legati a parametri oggettivi di risultato potranno accedere alle agevolazioni contributive e fiscali secondo quanto previsto dalla normativa in vigore.
Nel caso in cui dovessero intervenire nuove norme nazionali che modificano l'attuale assetto gestionale giuridico ed economico dei servizi socio-educativi e di istruzione prescolare, le parti firmatarie del presente contratto si incontreranno per valutare le novità introdotte e stipulare eventuali accordi integrativi del presente CCNL.
Art. 14 Livello di contrattazione territoriale e/o di ente/istituzione
Al livello territoriale e/o di ente/istituzione la contrattazione avrà luogo sulle seguenti materie:
- distribuzione dell'orario di lavoro e turnazione del personale;
[…]
Avuto riguardo alle effettive esigenze dell'utenza, tra i Gestori ed il personale e/o le RSA/RSU possono essere concordate diversificazioni dell'orario di lavoro.
[…]
Sono titolari della contrattazione prevista dal presente articolo le RSA/RSU e le OO.SS. firmatarie del presente CCNL, del livello territoriale e/o aziendale, se di competenza.
Titolo III - Disciplina del rapporto di lavoro
Capitolo I - Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 20 Durata del rapporto di lavoro
Il rapporto di lavoro del personale dipendente degli enti che applicano il presente CCNL è di natura subordinata, a tempo indeterminato.
È consentito il contratto di lavoro a tempo determinato alle condizioni di seguito stabilite.
Capitolo II - Contratto di lavoro a tempo determinato
Art. 21 II contratto di lavoro a tempo determinato
La stipula dei contratti di lavoro a tempo determinato è fatta in osservanza delle norme di legge vigenti, in particolare del D.Lgs. 81/2015, e delle norme del presente CCNL.
In difetto il contratto a tempo determinato si intende nullo e si trasforma in contratto a tempo indeterminato.
21.1 - Apposizione del termine
Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i trentasei mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
a) assistenza agli alunni diversamente abili e/o che necessitino di particolari cure e attenzioni (lavoratori inquadrati nell'Area seconda, livello IV, lettera b) dell'art. 34 del presente CCNL)
b) sostegno agli alunni con disabilità certificata,
c) svolgimento di mansioni educative e/o didattiche, nel caso in cui il personale assunto sia privo di abilitazione o dei titoli di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 65/2017, nei termini di cui al successivo art. 21.2
d) per sostituzione di lavoratori assenti
e) per le progettazioni innovative, non prevedibili e che abbiano carattere di straordinarietà Oltre tale termine un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, nella stessa qualifica e livello, della durata massima di dodici mesi, può essere stipulato presso l'Ispettorato territoriale del Lavoro.
[…]
21.2 - Contratto a tempo determinato nei casi di carenza di docenti non abilitati e educatori privi di titolo
È consentito il ricorso al contratto a tempo determinato nei casi di carenza di personale docente abilitato o in carenza di personale educativo in possesso dei titoli di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 65/2017.
[…]
21.3 - Percentuale massima dei contratti a tempo determinato.
Nel rispetto di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 23 D.Lgs. n.81/2015, il numero massimo di lavoratori che possono essere assunti con contratto di lavoro a termine è pari al 30% del numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato e con contratto di apprendistato, arrotondato all'unità superiore, in forza al momento dell'assunzione del lavoratore a tempo determinato.
Nel computo dei lavoratori assunti a tempo indeterminato non devono essere compresi i contratti di collaborazione anche a progetto, i lavoratori intermittenti a tempo indeterminato. I lavoratori, assunti con contratto part-time andranno conteggiati secondo la disciplina generale di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 81/2015, ovvero conteggiati in organico in proporzione all'orario svolto rapportato al tempo pieno.
È sempre possibile l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato fino a tre unità.
Sono esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi:
a. nella fase di avvio di nuove attività per un periodo di 12 mesi;
b. per ragioni di carattere sostitutivo (sostituzione di personale con diritto alla conservazione del posto di lavoro);
c. per lo svolgimento di attività stagionali di cui al successivo art. 21.12 del presente contratto;
d. con i lavoratori di età superiore a 50 anni;
e. con il personale docente privo di abilitazione.
f. per una durata non superiore a sette mesi
g. con assistenti di bambini diversamente abili e/o che necessitino di particolari cure e attenzioni (lavoratori inquadrati nell'Area seconda, livello IV, lettera b) dell'art. 34 del presente CCNL)
h. con insegnanti di sostegno privi della specializzazione
Il Datore di lavoro che abbia in corso rapporti di lavoro a termine che comportino il superamento nell'Istituto del limite percentuale del 30%, con esclusione di quelli di cui al comma precedente, è tenuto a rientrare nel predetto limite entro il 31/08/2027.
21.4 - Divieti
Non è ammessa l'assunzione di personale a tempo determinato:
[…]
- da parte delle scuole che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm. e ii.
21.5 - Disciplina della proroga […]
21.6 - Continuazione del rapporto di lavoro oltre la scadenza del termine […]
21.7 - Successione dei contratti […]
21.8 Criteri di computo […]
21.9 - Formazione
Il lavoratore assunto con contratto a tempo determinato deve ricevere una formazione sufficiente e adeguata alle caratteristiche delle mansioni oggetto del contratto, al fine di prevenire rischi specifici connessi all'esecuzione del lavoro, anche con riferimento del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.
21.10 - Principio di non discriminazione
Al lavoratore assunto con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la 13.ma mensilità, il T.F.R. e ogni altro trattamento in atto per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato.
21.11 - Esclusioni
Sono esclusi dal campo di applicazione del presente accordo sui contratti a termine, in quanto già disciplinati da specifiche normative ed intese tra le parti:
- i contratti di lavoro di somministrazione;
- i contratti di apprendistato;
- le attività di stage e tirocinio;
- i contratti di lavoro intermittente di cui all'art. 28 del presente contratto ed all'accordo allegato n. 4.
21.12 - Contratti a tempo determinato per attività stagionali
[…]
I lavoratori assunti per detti servizi sono ad ogni effetto di legge impiegati in attività stagionali.
Ai medesimi lavoratori si applica il trattamento giuridico ed economico del presente contratto e gli eventuali accordi territoriali e aziendali.
[…]
Le Parti concordano altresì che:
[…]
3. Le istituzioni, ove sono previste le attività dei centri estivi, devono garantire il rispetto delle norme sulla salute e sicurezza nonché la presenza di personale formato per il primo soccorso.
[…]
Capitolo III - Contratto a tempo parziale - Reimpiego
Art. 23 Contratto di lavoro a tempo parziale (part-time)
[…]
Su accordo delle parti risultante da atto scritto, è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa.
[…]
Il trattamento economico e normativo del personale con rapporto di lavoro part-time, fatto salvo il rapporto proporzionale, è identico a quello previsto per il personale dipendente a tempo pieno di pari livello ed anzianità, ivi comprese le competenze fisse e periodiche.
[…]
Il lavoratore il cui rapporto di lavoro, su sua richiesta, sia trasformato da tempo pieno in tempo parziale, ha diritto di precedenza come strumento utile al completamento del proprio orario, anche al reimpiego su nuove assunzioni, fatti salvi oggettivi e motivati impedimenti organizzativi.
Per quanto sopra non previsto, si applicano le specifiche norme del D.Lgs. n. 81 del 15/6/2015 e le successive modifiche ed integrazioni.
Capitolo V - Apprendistato
Art. 26 Definizione
L'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani.
La Fism e le OO.SS. riconoscono nell’istituto dell'apprendistato uno strumento utile per l'acquisizione delle competenze necessarie allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro, teso a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile.
Si applica la normativa di cui al D.Lgs. 81/2015 e successive modifiche e integrazioni, nonché quanto stabilito nel presente CCNL.
Le Parti concordano che gli Enti che applicano il presente CCNL possano accedere alla tipologia dell'apprendistato professionalizzante secondo la regolamentazione di cui infra.
Art. 27 Apprendistato professionalizzante
Il contratto di apprendistato è stipulato in forma scritta e deve contenere, in forma sintetica, il piano formativo individuale.
Il contratto di apprendistato può essere anche a part time purché in una percentuale non inferiore al 50% dell'orario di lavoro a tempo pieno della rispettiva qualifica.
27.1 - Assunzione
Gli enti che applicano il presente CCNL possono assumere con contratto di apprendistato professionalizzante i giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni non compiuti, nonché, ai sensi del D.Lgs. 81/2015, art. 47 c. 4, i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione, indipendentemente dal limite di età.
27.2 - Qualifiche e Mansioni
Gli enti che applicano il presente CCNL possono assumere con contratto di apprendistato professionalizzante personale di tutte le aree.
27.3 - Il Tutore
La funzione potrà essere svolta da un lavoratore dipendente dell'ente in possesso dei requisiti richiesti per la qualifica da conseguire.
27.4 - Durata del rapporto
Il rapporto di apprendistato professionalizzante ha la seguente durata:
- 24 mesi per il personale inquadrato nei livelli I, II e III;
- 36 mesi per il personale inquadrato oltre il III livello.
Per i lavoratori apprendisti in possesso di un titolo di studio (diploma di istruzione secondaria superiore o di laurea) inerente alla professionalità da conseguire, tale durata è ridotta rispettivamente a 18 e 30 mesi.
27.5 - Periodo di prova […]
27.6 - La formazione dell'apprendista
Le attività di formazione degli apprendisti, la loro struttura e articolazione, sono regolamentate dalle normative ministeriali in attuazione del D.Lgs. 15/6/2015 n. 81 capo V e sue ss.mm.ii.
Le parti stipulanti definiranno i contenuti e le modalità della formazione di tipo professionalizzante sulla base dei profili e/o qualificazioni professionali previsti dal sistema di inquadramento del personale, entro 90 giorni dalla sottoscrizione del CCNL.
La formazione di tipo professionalizzante, svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro, è integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dalla offerta formativa pubblica, interna o esterna all'Ente, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo stabilito dalla Legge.
27.7 - Durata della formazione
La formazione di tipo professionalizzante - pari a 80 ore annue per il personale inquadrato fino al III livello e a 120 ore annue per il personale inquadrato oltre il III livello, proporzionalmente ridotte per i lavoratori di cui all'ultimo paragrafo del punto 27.4 - dovrà essere svolta all'interno della Scuola/Ente e/o in strutture formative accreditate secondo normativa di riferimento.
27.8 - Trattamento economico
L'apprendista ha diritto, per l'intera durata dell'apprendistato, compresi i periodi di formazione esterna all'azienda, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio ed allo stesso trattamento retributivo così parametrato: [...]
27.9 - Assunzione definitiva […]
Capo VI - Altre tipologie di lavoro
Art. 29 Somministrazione di lavoro
[…]
La Fism e le OO.SS. convengono che per gli enti che applicano il presente CCNL il contratto di somministrazione di lavoro possa essere utilizzato solo per il rapporto di lavoro a tempo determinato, nei seguenti casi:
a. per particolari punte di attività;
b. per lo svolgimento di servizi e lavori che, per le loro caratteristiche, richiedono l'impiego di professionalità e di specializzazioni di cui l'ente non dispone;
c. per lo svolgimento di attività e di lavori definiti e predeterminati nel tempo.
I lavoratori assunti con contratto di somministrazione di lavoro non potranno superare per ciascun trimestre il 20% (venti per cento) dei lavoratori dipendenti comunque occupati nell'ente al momento dell'inizio della fornitura.
Alle lavoratrici ed ai lavoratori con contratti di somministrazione di lavoro si applicano tutte le condizioni normative ed economiche previste dal presente contratto e dai diversi livelli di contrattazione.
Annualmente, entro il 28/02 dell'anno successivo, l'istituto che utilizza il contratto somministrazione è tenuto a fornire alla Fism territoriale e alle OO.SS. territoriali, firmatari del presente CCNL, il numero ed i motivi dei contratti di lavoro di somministrazione conclusi, la durata di ciascuno degli stessi, il numero e la qualifica delle lavoratrici e dei lavoratori interessati.
È vietata l'utilizzazione dei lavoratori con contratto di somministrazione lavoro negli istituti:
[…]
d. da parte delle scuole che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
Per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le norme del Capo IV del D.lgs. 81/2015 e il CCNL sul lavoro somministrato sottoscritto da Cgil/Cisl/Uil del 15/10/2019 e successivi rinnovi ed integrazioni
Dichiarazione a Verbale
Per la vigenza di questo contratto, le parti concordano sull'utilizzo della somministrazione di lavoro anche per il personale educativo e docente come strumento per fronteggiare la crisi dovuta alia strutturale carenza di queste figure professionali.
Nel caso in cui interventi normativi futuri ripristinassero percorsi abilitativi utili a soddisfare le esigenze di personale degli Enti, le parti si impegnano a rivedere la struttura del presente articolo.
Le Parti, al fine di verificare l'efficacia della formulazione del presente articolo, si impegnano a riunirsi in sede di Commissione Paritetica nazionale per l'analisi dei dati delle comunicazioni obbligatorie.
Art. 30 Contratti di Collaborazione
In ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del settore, nel rispetto di quanto previsto dalla lettera a), comma 2°, art. 2 del D.Lgs. 81/2015 e in coerenza con quanto stabilito dalla Legge 62/2000, gli enti che applicano il presente CCNL possono stipulare, nell'ambito della propria offerta formativa, contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto delle norme fissate nell'allegato 3, parte integrante del presente CCNL.
Art. 31 Accordo di rete di più enti
[...]
La titolarità del rapporto di lavoro rimane comunque in capo all'ente che ha assunto il lavoratore.
Il lavoratore dovrà essere informato e formato, in particolare, sulle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.
I rapporti giuridici ed economici del distacco sono regolati nell'accordo di rete stipulato tra le parti e secondo legge. L'accordo di rete deve essere notificato alla competente Commissione Paritetica Regionale di cui all'art. 5 lett. B) del presente CCNL alle OO.SS. regionali ed alle RSA.
Capo VII - Altri rapporti
Art. 32 Contratto di tirocinio e stage
Presso gli Enti gestori che applicano il presente CCNL è ammesso il tirocinio e lo stage in osservanza di quanto previsto dalla normativa in vigore; è promosso dai centri per l'impiego e dagli altri soggetti in possesso di specifici requisiti determinati dalle normative regionali. Gli Enti gestori di tirocini sono tenuti ad assicurare gli stagisti per eventuali infortuni sul lavoro e per responsabilità civile verso terzi
presso un'idonea compagnia assicuratrice. L'obbligo di tutela assicurativa non è derogabile, né eliminabile o sostituibile dalle normative regionali.
Lo svolgimento avviene sulla base di una convenzione stipulata tra il soggetto promotore e quello ospitante, nella quale sono riportati: obiettivi, modalità di svolgimento del tirocinio (affinché venga assicurato allo studente il raccordo con i percorsi formativi svolti presso la struttura di provenienza), il nominativo del tutor e del responsabile dell'azienda, gli estremi identificativi dell'assicurazione INAIL, la durata di svolgimento del tirocinio, il settore aziendale di inserimento.
Titolo VI - Svolgimento del rapporto di lavoro
Capitolo I - Orario di lavoro
Art. 56 Orario di lavoro
L'orario normale di lavoro del personale è di 37 ore settimanali salvo quanto previsto successivamente per il personale docente ed educativo.
a. L'orario di lavoro del personale docente della scuola dell'infanzia è di 32 ore settimanali fatto salvo quanto previsto al successivo art. 57.
b. L'orario di lavoro del personale educativo dei servizi della prima infanzia è di 35 ore settimanali (art. 34, Area Seconda, livello V, lettera a)
L'orario di lavoro del personale educativo/docente delle sezioni primavera, comunque inquadrato, è di 35 ore settimanali.
L'orario di lavoro delle docenti della scuola dell'infanzia e del personale educativo è comprensivo di tutte le attività connesse dì cui all'art. 35.
Il personale educativo non è tenuto alla presenza nell'Istituto nei periodi di interruzione e/o sospensione del servizio, non è tenuto al recupero delle ore non prestate mantenendo il diritto alla retribuzione.
c. L'orario di lavoro dei docenti di altre discipline è di 35 ore settimanali.
L’attività didattica della scuola dell'Infanzia si svolge dal 1° settembre al 30 giugno per ogni anno scolastico, salvo quanto previsto dai rispettivi calendari scolastici regionali, e comunque per non oltre 44 settimane nell'anno scolastico. Durante i periodi di sospensione dell'attività didattica, ovvero anche al di fuori delle settimane di cui sopra e al di fuori delle ferie ordinarie e degli eventuali permessi di cui all'art. 57 il personale docente della scuola dell'Infanzia, conservando la normale
retribuzione, potrà essere impiegato solamente in attività connesse con l'attività di docenza nel rispetto della professionalità e qualifica a cui è adibito.
La contrattazione decentrata a livello regionale potrà definire, su base volontaria, condizioni di utilizzo diverso del personale docente durante il periodo di sospensione dell'attività didattica.
Art. 57 Orario del personale docente
Per il solo personale docente della scuola dell'Infanzia inquadrato nel livello retributivo VI, fermo restando l'orario di 32 ore settimanali, al fine di garantire l'estensione temporale del servizio scolastico, può essere richiesto, da parte della Scuola, di svolgere fino a 100 ore aggiuntive per ogni anno scolastico, con il limite massimo di 4 ore aggiuntive la settimana. Il docente, nel rispetto della programmazione dell'attività della Scuola, è tenuto a prestarle.
Le ore aggiuntive di cui al precedente comma sono recuperate durante i periodi di sospensione dell'attività didattica, come permessi giornalieri retribuiti, anche conglobati, secondo quanto riportato dalla seguente tabella:
Casistica Giorni di permesso aggiuntivi
Orario settimanale su cinque giorni 22 giorni
Orario settimanale su sei giorni 26 giorni
I giorni di permesso aggiuntivi di cui al comma precedente saranno riproporzionati in base alle ore aggiuntive effettivamente svolte.
Nel caso in cui la settimana lavorativa sia organizzata su cinque giorni, la giornata nella quale non è prevista la prestazione lavorativa, non può essere imputata a permessi giornalieri retribuiti e non è recuperabile ed è compresa nella retribuzione mensile.
Al personale docente part time, con orario di lavoro non inferiore al 20% dell'orario contrattuale di cui al primo comma del presente articolo, può essere richiesto un prolungamento dell'orario settimanale, fatti salvi gli impedimenti in essere derivanti da altri rapporti di lavoro, con le stesse modalità di cui sopra e con quantità riproporzionata alla sua percentuale di part time.
Art. 58 Recupero delle ore per i corsi di aggiornamento
L'Ente gestore si impegna a promuovere almeno 10 ore, per anno scolastico, di formazione professionale per il personale di coordinamento, educativo e docente.
Il recupero delle ore di formazione e/o aggiornamento promossi dall'ente gestore ed effettuati fuori dal normale orario di lavoro per un massimo di 40 ore annuali avverrà di comune intesa tra il lavoratore e la scuola come permessi retribuiti anche conglobati o in aggiunta alle ferie.
Art. 60 La settimana lavorativa
La settimana lavorativa, quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, va comunque considerata di 6 giorni, anche se il servizio scolastico è distribuito su 5 giorni.
Art. 61 Lavoro notturno, festivo, straordinario
a) Lavoro notturno.
È considerato lavoro notturno quello effettuato dopo le ore 22 e sino alle ore 6 antimeridiane.
Per il lavoro notturno si fa riferimento al D.lgs. n. 66 dell'8/4/2003, integrato e modificato dal D.lgs. n. 213 del 19/7/2004 disciplinato dalla Circ. n. 8 del 3/3/2005 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
A partire dall'accertamento dello stato di gravidanza e fino al compimento di un anno di età del bambino è vietato adibire le donne al lavoro notturno dalle ore 24 alle ore 6. Hanno facoltà di rifiutarsi di prestare lavoro notturno:
- la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, qualora la stessa non abbia esercitato la facoltà di rifiutare l'esecuzione di prestazione di lavoro notturno, il lavoratore padre convivente che sia anch'esso lavoratore subordinato;
- la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario e convivente di un minore di età inferiore a dodici anni;
- la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile.
b) Lavoro festivo. […]
c) Lavoro straordinario.
È considerato lavoro straordinario quello prestato oltre il limite contrattuale di lavoro e oltre le ore giornaliere individualmente prefissate.
Per il personale docente ed educativo il lavoro straordinario richiesto non deve suturare le 80 ore annue.
Al personale direttivo, amministrativo ed ausiliario può essere richiesto lavoro straordinario fino ad un massimo di 120 ore annue.
Il lavoro straordinario può essere richiesto solo a fronte di ragioni di carattere eccezionale, legate a particolari, non ricorrenti e non programmabili esigenze di servizio.
Il personale è tenuto, salvo comprovati motivi di impedimento, al lavoro straordinario, quando richiesto, nei limiti stabiliti dal presente Contratto, fatte salve le norme sul part-time.
Il lavoro straordinario, nei limiti previsti dal presente Contratto, deve essere autorizzato dal Gestore, d) Maggiorazione oraria
[…]
Per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario e per il personale con funzioni di coordinamento, su richiesta del lavoratore, le ore di lavoro straordinario prestate possono essere trasformate, con le maggiorazioni sopra previste, in permessi retribuiti, anche cumulati.
Le ore di cui sopra, se non fruite come permessi entro il 31 agosto, vengono monetizzate secondo quanto previsto al precedente comma 12 e corrisposte con le competenze del mese di agosto.
Art. 62 Riposo settimanale
Tutto il personale gode di un giorno di riposo settimanale normalmente coincidente con la domenica, salvo esigenze di servizio. In questo caso il riposo verrà fruito in altro giorno concordato tra il dipendente e il datore di lavoro.
Art. 63 Fruizione dei pasti. Vitto e alloggio
Il tempo della fruizione del pasto per il personale che, consumandolo con gli alunni, effettua assistenza e vigilanza durante il momento della refezione è considerato orario di lavoro, in tale caso la fruizione del pasto deve essere gratuita. Il Gestore può concedere, con facoltà di revoca, salvo preavviso di 2 mesi, vitto e/o alloggio al personale che lo richieda per iscritto. Detto servizio verrà pagato a parte dagli interessati.
Capitolo II - Ferie e permessi
Art. 64 Ferie
I dipendenti hanno diritto ad un periodo annuale di ferie, con corresponsione della normale […]
Le ferie sono irrinunciabili.
[…]
Capitolo III - Sospensione del rapporto di lavoro
Art. 70 Infortunio sul lavoro
[…]
L'infortunio sul lavoro deve essere denunciato immediatamente al proprio superiore diretto affinché l'ente possa prestare immediato soccorso ed effettuare le denunce di legge.
[…]
Art. 71 Lavoratori affetti da patologie oncologiche
I lavoratori affetti da malattie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, ai quali rimanga una ridotta capacità lavorativa anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da apposita commissione medica dell'Azienda Sanitaria Locale, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
L'organizzazione del tempo di lavoro deve essere pianificata tenendo prioritariamente conto delle esigenze del dipendente.
Su richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno ricorrendone le condizioni personali.
Restano in ogni caso fatte salve le disposizioni più favorevoli per il lavoratore.
Art. 72 Permessi per i lavoratori con invalidità
Ai lavoratori cui sia stata riconosciuta una invalidità civile superiore al cinquanta per cento sono riconosciuti fino a 30 giorni ad anno scolastico (anche non continuativi) di congedo retribuito per cure mediche connesse con lo stato di invalidità debitamente documentate (art. 26 L. 118/1971 e art. 10 D.lgs. 509/1988). Tali permessi sono aggiuntivi al periodo di malattia di cui all'art. 69.
Art. 74 Tutela della maternità e della paternità
Congedo di maternità / paternità e congedo parentale
Alle lavoratrici e ai lavoratori si applicano le disposizioni in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità previste dal D.lgs. n. 151/01 e successive modifiche e integrazioni, a cui si fa riferimento per quanto non è previsto dal presente CCNL e dal successivo comma 2.
[…]
Permessi per esami prenatali
Ai sensi del D.lgs. 25/11/1996, n. 645, le lavoratrici gestanti hanno la possibilità di assentarsi dal lavoro per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici, ovvero visite specialistiche, senza perdita di retribuzione qualora questi debbano essere svolti durante l’orario di lavoro e dietro presentazione della idonea documentazione giustificativa.
Titolo VII - Regolamento di istituto. Norme disciplinari
Capitolo I - Regolamento interno. Doveri del personale
Art. 80 Regolamento interno
Il Regolamento interno predisposto dall'ente gestore, ove venga adottato, deve essere portato conoscenza dei dipendenti all'atto dell'assunzione o al momento della successiva compilazione affisso in luogo accessibile per la consultazione.
Nel Regolamento interno l'ente gestore può richiamare i principi che connotano la sua natura, la sua missione e le sue finalità, nonché i principi di riferimento del progetto educativo della scuola e le direttive per la sua attuazione, i principi e le modalità dell'organizzazione scolastica e delle relazioni interne, eccetera.
Esso non può contenere norme in contrasto con il presente CCNL e con la vigente legislazione,
Art. 81 Doveri del lavoratore
I dipendenti hanno l'obbligo di osservare i doveri del rapporto di lavoro subordinato. In particolare, data la peculiarità del servizio educativo rivolto a bambini, è fatto obbligo ai lavoratori:
- di esplicare le proprie mansioni in conformità del livello e della qualifica conferita;
- di osservare scrupolosamente l'orario di servizio;
[…]
- di rispettare e fare rispettare agli alunni il regolamento interno dell'istituto;
[…]
- di usare e conservare con cura strumenti e materiali affidatigli;
- di tenere con i colleghi rapporti improntati a rispetto e collaborazione;
- di segnalare ai responsabili dell'ente situazioni e fatti che potrebbero arrecare danno all'ente, a chi vi lavora e a chi lo frequenta.
[…]
Capo II - Disciplina
Art. 82 Provvedimenti disciplinari
Le infrazioni alle norme del contratto possono essere punite, in maniera graduale a seconda della gravità dei fatti, con i seguenti provvedimenti disciplinari:
a. richiamo verbale;
b. richiamo scritto;
c. multa non superiore all'importo di 4 ore di paga base;
d. sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni di effettivo lavoro (3/26).
[…]
Art. 83 Richiamo scritto, multa e sospensione
Incorre nei provvedimenti di richiamo scritto, multa e sospensione il lavoratore che, in via esemplificativa:
- non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo, oppure non giustifichi l'assenza entro il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza stessa, salvo il caso di impedimento giustificato;
- senza giustificato motivo ritardi l'inizio del lavoro, o lo sospenda, o ne anticipi la cessazione;
- esegua negligentemente o con voluta lentezza il lavoro affidatogli;
- per disattenzione o negligenza danneggi i materiali della scuola;
[…]
- commetta altre infrazioni dei doveri indicati all'art. 81;
- insubordinazione al superiore gerarchico;
- trasgredisca l'osservanza del presente contratto in qualsiasi modo.
Il richiamo scritto verrà applicato per le mancanze di minor rilievo; la multa e la sospensione per quelle di maggior rilievo.
Art. 84 Licenziamento con preavviso
In tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina e alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nell’articolo precedente, non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione del licenziamento senza preavviso.
A titolo esemplificativo rientrano nelle infrazioni:
- gravi negligenze nell'espletamento delle proprie mansioni;
- abbandono ingiustificato del posto di lavoro;
- recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. 83, quando siano stati comminati almeno due provvedimenti dì sospensione di cui al precedente art. 82.
Art. 85 Licenziamento senza preavviso
In tale provvedimento incorre il lavoratore che provochi all'ente grave nocumento morale o materiale, o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termine di legge.
A titolo esemplificativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
- assenze ingiustificate prolungate oltre 3 giorni consecutivi o assenze ingiustificate ripetute per tre volte in un anno nel giorno seguente alle festività o alle ferie;
- grave insubordinazione ai superiori;
[…]
- danneggiamento doloso del materiale della scuola;
- abbandono ingiustificato del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone, o grave danno alle cose, o comunque compia azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
- rissa all'interno dell'ente;
[…]
Titolo VIII - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 89 Risoluzione per sopravvenuta inidoneità permanente
Il rapporto di lavoro può essere risolto per sopravvenuta inidoneità permanente, accertata dalle competenti autorità, che impedisca lo svolgimento di qualunque attività prevista nell'ente scolastico.
Prima di arrivare a tale risoluzione, le parti concordano di realizzare ogni tentativo di mantenere in servizio il dipendente, anche adibendolo a mansioni diverse pure se inferiori a quelle già svolte; in tal caso il lavoratore sarà retribuito per le mansioni che andrà a svolgere.
Allegati:
Allegato n. 6 Tutela della maternità e della paternità
Fermo restando quanto stabilito dal D.lgs. 26 marzo 2001 n. 151 e ss.mm.ii. e dal vigente CCNL, il presente allegato ha lo scopo di fornire un estratto della vigente normativa di legge e di contratto in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, rinviando alle fonti per quanto non trattato.
Le parti firmatarie del presente CCNL si riservano di modificare il testo del presente allegato in caso di modifiche normative in materia.
A- Norme di carattere generale
1. Divieto di licenziamento […]
2. Diritto al rientro al lavoro
In tutti i casi di fruizione di periodi di assenza per maternità e paternità, le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro e, al loro rientro in servizio, ad essere adibite/i alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti.
3. Dimissioni […]
B - Congedo di maternità e congedo di paternità alternativo (cd astensione obbligatoria dal lavoro)
1. Durata
Il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro comprende: i 2 mesi precedenti la data presunta del parto e il giorno del parto; i 3 mesi successivi al parto e, in caso di parto avvenuto dopo la data presunta, i giorni compresi tra la data presunta e la data effettiva. In caso di parto anticipato rispetto alla data presunta (parto prematuro o precoce), ai 3 mesi dopo il parto, si aggiungono i giorni non goduti prima del parto.
2. Flessibilità del congedo di maternità
Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, le lavoratrici possono fruire della flessibilità del congedo, astenendosi dal lavoro il mese precedente la data presunta del parto e i 4 mesi successivi oppure di fruire dell'intero congedo di maternità dopo il parto, a condizione che il medico specialista del SSN o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e della salute nei luoghi di lavoro - qualora previsto secondo il D.lgs. n.81/2008 - attestino che non si arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
Per avvalersi della flessibilità, la lavoratrice deve farsi rilasciare le certificazioni attestanti l'assenza di situazioni di rischio per la salute della gestante e del nascituro nel corso del settimo mese di gravidanza.
La certificazione sanitaria prodotta dal ginecologo del Servizio Sanitario Nazionale (o ginecologo convenzionato con il SSN) deve essere presentata in originale al datore di lavoro direttamente dalla gestante, insieme alla certificazione del medico aziendale, nei casi in cui sia prevista (Circ. INPS n. 106 del 29-09-2022).
3. Anticipazione e proroga del congedo di maternità
Per la lavoratrice il periodo di congedo di maternità:
a. può essere anticipato:
- con provvedimento adottato dalla ASL, per gravi complicanze della gravidanza o preesistenti forme morbose che possono essere aggravate dalla gravidanza;
- con provvedimento adottato dall'ITL, quando le condizioni di lavoro o ambientali o le mansioni della lavoratrice sono pregiudizievoli alla salute della donna o del nascituro e la lavoratrice non può essere spostata ad altre mansioni;
b. può essere prorogato con provvedimento adottato dall’'ITL fino a 7 mesi dopo il parto, quando le condizioni di lavoro o ambientali o le mansioni della lavoratrice sono pregiudizievoli alla salute della donna e la lavoratrice non può essere spostata ad altre mansioni.
4. Congedo di paternità alternativo
Il congedo di paternità alternativo è l'astensione dal lavoro del padre, per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.
5. Trattamento economico […]
6. Ferie […]
7. Eventi particolari
- Interruzione della gravidanza A
L’interruzione della gravidanza:
- avvenuta entro il 180° giorno di gestazione è considerata come malattia a tutti gli effetti;
- avvenuta in coincidenza del 180° giorno, o successivamente, è assimilata al parto e dà diritto all'astensione e alla relativa indennità di maternità per i tre mesi successivi. Tuttavia, la lavoratrice ha la possibilità di rinunciare al congedo e alla relativa indennità e di riprendere in qualsiasi momento il servizio, dando al datore di lavoro un preavviso di 10 giorni, a condizione che il ginecologo del Servizio Sanitario Nazionale o ad esso convenzionato ed il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro - ove previsto - attestino che la ripresa dell'attività non arrechi pregiudizio alla salute della lavoratrice.
- Ricovero del neonato
In caso di ricovero del neonato in una struttura pubblica o privata, la madre può chiedere la sospensione del congedo di maternità e di godere del congedo, in tutto o in parte, dalla data di dimissione del bambino. Il diritto può essere esercitato una sola volta per ogni figlio ed è subordinato alla produzione di attestazione medica che dichiari la compatibilità dello stato di salute della donna con la ripresa dell’attività lavorativa.
C - Congedo parentale (cd astensione facoltativa) […]
D - Congedo di paternità (c.d. permessi obbligatori) […]
E - Riposi giornalieri (c.d. permessi per allattamento)
1. Diritto
I riposi giornalieri sono fruibili dalla madre o dal padre - lavoratori dipendenti - in base all'orario giornaliero di lavoro.
I riposi sono riconosciuti al padre:
a. nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
b. in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
c. nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;
d. in caso di morte o di grave infermità della madre.
2. Periodo di fruizione
I riposi possono essere fruiti durante il primo anno di vita del figlio.
3. Durata
I riposi consistono in due ore al giorno di permesso retribuito, se l'orario giornaliero di lavoro è di almeno sei ore, e in un'ora al giorno, se l'orario giornaliero è inferiore a sei.
In caso di parto plurimo i periodi di riposo giornaliero sono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere utilizzate anche dal padre.
L'articolazione dei riposi giornalieri deve essere concordata con il datore di lavoro. In mancanza di accordo viene determinata dall’ITL, tenuto conto delle esigenze del bambino e dell'attività lavorativa.
4. Trattamento economico […]
5. Richiesta […]
F - Congedo per la malattia del figlio […]
G - Permessi per esami prenatali
1. Diritto
Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbono essere eseguiti durante l'orario di lavoro.
2. Trattamento economico
I permessi sono interamente retribuiti, a carico del datore di lavoro.
3. Richiesta e certificazione
Per la fruizione dei permessi le lavoratrici devono presentare al datore di lavoro apposita domanda e successivamente la relativa documentazione giustificativa attestante la data e l'orario di effettuazione degli esami, accertamenti o delle visite.
H - Adozione e affidamento
La normativa sulla tutela della maternità e della paternità si applica ai genitori adottivi o affidatari con gli stessi diritti e analoghe modalità che riguardano i genitori naturali.
[…]
