Tribunale Trento, Sez. Lav., 01 aprile 2025, n. 47 - Tempo tuta e retribuzione. Definizione di orario di lavoro




FattoDiritto



le domande proposte dal ricorrente con le relative allegazioni di fatto Il ricorrente OMISSIS - premesso:
- di lavorare, dal 17.10.2016, alle dipendenze della società convenuta ... OMISSIS a tempo indeterminato e pieno, con inquadramento nella categoria di operaio, livello D1 CCNL per le aziende industriali che producono e trasformano articoli di vetro, lampade e display, e con mansioni di "addetto macchine - fabbricazione", presso lo stabilimento di Trento, località S. di G., precisamente nella cosiddetta "zona calda", dove avviene la vera e propria produzione delle bottiglie in vetro mediante i macchinari ivi presenti;
- di osservare turni giornalieri di otto ore (in cui sono inclusi 30 minuti di tempo mensa), che corrispondono al tempo retribuito dalla società datrice;
- di essere obbligato ad avere indosso durante lo svolgimento del lavoro una divisa che:
- è composta da giacca, pantaloni, scarpe antinfortunistiche con lamina in ferro, cappellino rinforzato, il quale fa anche da caschetto,
- è fornita dalla società datrice,
- costituisce un dispositivo di protezione individuale secondo espressa regolamentazione aziendale ("Sistema di gestione salute e sicurezza sul lavoro" sub doc. 3 fasc. ric. e "Opuscolo neo assunto - lavorare in sicurezza" approvato dalla società convenuta in data 20 gennaio 2016 sub doc. 4 fasc. ric.),
- egli deve - in ragione sia della funzione svolta dalla divisa e consistente nel tutelare l' igiene e la salute pubblica a fronte dell'adibizione dei lavoratori a produzione caratterizzata da scarti industriali quali polveri e oli, con il conseguente pericolo di contaminazione del mondo esterno all'azienda, sia della natura della divisa medesima, la quale non si può ragionevolmente ipotizzare che possa essere vestita al di fuori dello stabilimento - indossare negli spogliatoi presenti in azienda (dove dispone anche di un armadietto in cui colloca gli abiti privati una volta effettuato il cambio), prima di timbrare in entrata il proprio cartellino mediante l'orologio marcatempo posto prima dell' ingresso alla zona calda o quello posto all'interno della zona calda;
- egli deve togliersi sempre in detti spogliatoi (collocando nel suddetto armadietto la divisa), dopo essere uscito dalla zona calda e aver timbrato in uscita il proprio cartellino sempre mediante l'orologio marcatempo posto all'interno della zona calda o quello posto prima dell'ingresso alla zona calda;
- di essere obbligato ad avere indosso durante lo svolgimento del lavoro ulteriori dispositivi di protezione individuale, costituiti da guanti, occhialini e tappi otoprotettori, pure menzionati come tali nei doc. 3 e 4 fasc. ric., che:
- egli, prima di iniziare il turno di lavoro, deve prelevare giornalmente dagli appositi dispenser che si trovano a metà strada del percorso dagli spogliatoi alla zona calda (doc. 5 fasc. ric.), e indossarli, impiegando un tempo che, sommato a quello necessario per indossare la divisa, ammonta a dieci minuti,
- egli, al termine del turno, deve gettare i guanti negli appositi cestini presenti nella zona calda, nonché gli occhialini e i tappi otoprotettori negli appositi cestini situati lungo il percorso dalla zona calda agli spogliatoi, impiegando un tempo che, sommato a quello necessario per togliersi la divisa, ammonta a dieci minuti;
- di essere obbligato ad entrare nella zona calda dieci minuti prima dell'orario di inizio del turno di lavoro retribuito (e quindi a timbrare dieci minuti prima dell'orario di inizio del turno di lavoro retribuito quando si avvale dell'orologio marcatempo posto prima dell' ingresso alla zona calda) al fine di effettuare il cosiddetto "passaggio di consegne", vale a dire parlare con il collega, che esce dal turno, allo scopo di ottenere tutte le informazioni necessarie per dare seguito al lavoro;
- di essere, al termine del turno di lavoro retribuito, una volta dismessa la divisa e prima di indossare i propri abiti privati, "costretto", a causa dello sporco (polveri, olio ecc.) presente su di sé una volta uscito dalla zona di lavorazione, ad effettuare, impiegando circa cinque minuti, una doccia, nei pressi gli spogliatoi,
propone domanda volta ad accertare, a far data dal 17.10.2016, il suo diritto alla retribuzione:

1) del tempo, pari a venti minuti per ogni giornata di lavoro, impiegato nella vestizione e svestizione della divisa e nell'indossare e dismettere guanti, occhialini e tappi otoprotettori,
2) del tempo, pari a dieci minuti per ogni giornata di lavoro, impiegato nell'effettuazione del passaggio di consegne,
3) del tempo, pari a cinque minuti per ogni giornata di lavoro, impiegato nell'effettuazione della doccia, con conseguente condanna della società datrice convenuta alla corresponsione dei relativi importi a titolo di retribuzione.
le difese svolte dalla società convenuta con le relative allegazioni di fatto.

La società datrice convenuta OMISSIS replica, in fatto, svolgendo le allegazioni che seguono.

a)
Parte convenuta ammette che:

- l'accesso ai reparti di produzione (ivi compresa la "zona calda", cui è addetto il ricorrente) è consentito solo indossando la divisa, i guanti, gli occhialini e i tappi otoprotettori indicati dal ricorrente;
- divisa, guanti, occhialini e tappi otoprotettori sono messi a disposizione della datrice, la prima venendo consegnata in occasione dell'assunzione e periodicamente sostituita (fino al marzo 2023 sei nuovi cambi; dall'aprile 2023 dieci cambi), gli altri essendo presenti in dispenser collocati all' interno dello stabilimento;
- i vestiti facenti parte della divisa non possono essere fatti lavare dai lavoratori con modalità diverse (ad esempio presso le proprie abitazioni) dall'avvalersi del servizio di lavanderia apprestato dalla società datrice.
 

b)
Parte convenuta contesta che:

- la divisa debba essere indossata e dismessa dai lavoratori obbligatoriamente negli spogliatoi dell'azienda (la cui disponibilità, da parte dei lavoratori, non comporta, di per sé sola, che le condotte di svestizione/vestizione siano eterodirette) e non anche presso le proprie abitazioni, nonché debba essere da loro conservata obbligatoriamente nell'armadietto, di cui essi dispongono negli stessi spogliatoi, e non anche presso le proprie abitazioni, tant’ è vero che alcuni di loro sono soliti recarsi a casa indossando la divisa a fine lavoro in pausa pranzo oppure incontrarsi al locale bar ristorante "A.C." o comunque in altri pubblici esercizi o al supermercato ubicati nelle vicinanze dello stabilimento aziendale, non sussistendo:
- né prescrizioni aziendali,

- né ragioni scaturenti

- dal tipo di lavorazioni svolte dalla società datrice (in particolare il ricorrente, per la maggior parte del suo tempo di lavoro, supervisiona l'andamento della macchina formatrice o in prossimità della stessa o stando in cabina, verifica la corretta formatura del prodotto presso i banchi di controllo e compie operazioni di messa a punto delle macchina, di talché può accadere che gli indumenti facenti parte della sua divisa si sporchino principalmente soltanto per contatti accidentali con superfici sporche di olio, mentre la presenza di polveri è pressoché insussistente e paragonabile a quella presente in qualsiasi zona sterile, come è comprovato dal fatto che a fine turno la condizione di tali indumenti è tale da consentire ai lavoratori di indossarla per più di una giornata; inoltre non risulta stipulato un accordo provinciale o aziendale riconducibile a quello ex art. 63 CCNL cit., il quale prevede che "la necessità di speciali indumenti di lavoro in rapporto al lavoro… è stabilita mediante accordi provinciali o aziendali")
- o dalla tipologia della divisa messa a disposizione dei lavoratori (considerato che la giacca e i pantaloni, entrambi in cotone, assomigliano, fatta eccezione per il piccolo logo "vetri speciali", a capi di abbigliamento firmati dai principali marchi casual),
che impongano a costoro di indossare e dismettere la divisa negli spogliatoi ubicati all' interno dello stabilimento;
- i guanti, gli occhialini e i tappi otoprotettori vengano indossati dai lavoratori a metà della sala dove si trova la zona fredda, dato che ciò avviene qualche secondo prima di accedere ai reparti di produzione (ivi compresa la "zona calda", cui è addetto il ricorrente);

- le operazioni di cambio abito (togliersi i vestiti privati e indossare la divisa o togliersi la divisa e indossare i vestiti privati) richiedano dieci minuti di tempo, essendo sufficienti a tal fine due minuti, per complessivi quattro minuti ogni giornata di lavoro effettivo;
- l'effettuazione del cosiddetto "passaggio di consegne", sostanziandosi nella condivisione di brevi informazioni (del tipo: "non ho riscontrato anomalie"; "ho riscontrato quella determinata anomalia"; "attento al dosaggio dell'olio"), richiede pochi secondi o, al massimo, circa un minuto e non già i dieci minuti indicati dal ricorrente; per di più, nel periodo dal marzo 2020 fino alla fine dell'emergenza COVID, l'unica forma di "passaggio di consegne" consentita dalla società datrice era quella in forma scritta, che consisteva nella consegna, da parte del lavoratore uscente, al lavoratore entrante di appunti redatti dal primo per iscritto;
- i lavoratori al termine del turno di lavoro si trovino "costretti" ad effettuare la doccia, tant'è vero che diversi di loro non ne usufruiscono, soprattutto nei mesi invernali;
c)

Parte convenuta afferma che:

- i guanti, gli occhialini e i tappi otoprotettori vengono indossati dai lavoratori solo qualche secondo prima di accedere ai reparti di produzione (ivi compresa la "zona calda", cui è addetto il ricorrente); questa operazione esige un tempo irrisorio, più precisamente, al massimo cinque secondi;
- i lavoratori addetti alla "zona calda" usufruiscono di almeno una pausa caffè retribuita al giorno della durata di circa 15 minuti;
- i lavoratori addetti alla "zona calda" e fumatori (tra cui viene annoverato anche il ricorrente) beneficiano di ulteriori pause retribuite discontinue, della durata complessiva di circa 15 minuti retribuiti;
- nei mesi estivi i lavoratori addetti alla "zona calda" beneficiano di un'ulteriore pausa aggiuntiva di 15 minuti;
- in ogni caso, se il tempo necessario ai fini del compimento, da parte del ricorrente, delle condotte di svestizione/vestizione fosse meritevole di retribuzione, dovrebbe essere ridotto delle pause di cui egli gode per volontà della società datrice.
le ragioni della decisione

1. il quadro normativo

Il disposto ex art. 1 co.2 D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 (che ha dato attuazione alle direttive 93/104/CE e 2000/344/CE) definisce "orario di lavoro" "qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni".
In proposito la Corte di giustizia (sentenza 9 settembre 2003, causa C-151/02, L.K., E.: EU: C2003: 437, punto 58; del 10 settembre 2015, causa C-266/14, F. de Servicios Privados del sindicato Comisiones obreras (CC.OO.), E.: EU: C2015: 578, punto 25;) ha ritenuto che per valutare se un certo tempo rientri nella nozione di orario di lavoro, occorra stabilire se il lavoratore subordinato sia obbligato a essere fisicamente presente sul luogo di lavoro e a essere a disposizione di quest'ultimo per poter fornire immediatamente la propria opera, con la precisazione per cui un prestatore, affinché possa essere considerato a disposizione del proprio datore di lavoro, deve trovarsi in una situazione nella quale è obbligato giuridicamente ad eseguire le istruzioni del proprio datore di lavoro e ad esercitare la propria attività in favore del medesimo.
In armonia con questa indicazione precettiva, la Suprema Corte, secondo un orientamento ormai consolidato (Cass. 16.5.2024, n. 13639; Cass. 25.7.2024, n. 20784; Cass. 8.7.2024, n. 18612 ; Cass. 31.8.2023, n. 25478; Cass. 20.10.2022, n. 30958 ; Cass. 22.3.2022, n. 9306; Cass. 8.11.2021, n. 32477 ; Cass. 7.5.2020, n. 8622 ; Cass. 17.6.2019, n. 16179 ; Cass. 28.3.2018, n. 7738; Cass. 13.2.2017, n. 3705 ; Cass. 26.1.2016, n. 1352 ; Cass. 15.1.2014, n. 692 ; Cass. 7.6.2012, n. 9215;), ritiene che il tempo impiegato dal lavoratore subordinato per la vestizione e/o svestizione della divisa aziendale (il cd. "tempo tuta"), costituisca tempo di lavoro (e, quindi, debba essere retribuito) qualora iltempo e il luogo di esecuzione di quelle operazioni siano imposti dal datore di lavoro (di talché le condotte di vestizione e/o svestizione vengono assoggettate al potere di conformazione del datore mediante l'esercizio del potere direttivo e organizzativo, trovandosi così il prestatore in uno stato di eterodirezione in cui si traduce la messa a disposizione atta a generare il corrispettivo obbligo di remunerazione, e, quindi, non consistono in meri atti di diligenza preparatoria all'esecuzione della prestazione, come tali non retribuiti):
A) o esplicitamente, alla luce della disciplina o convenzionale (collettiva o individuale) o unilaterale (mediante norme o disposizioni imposte dal datore) vigente nell'ambito lavorativo, la quale prescriva di indossare e/o dismettere la divisa esclusivamente all'interno dell'azienda;
B) o implicitamente, alla luce

a) o della funzione

b) o della natura

caratterizzanti la divisa, le quali impongano che sia indossata e/o dismessa tassativamente all'interno dell'azienda perché, rispettivamente:
a) o tale circostanza rappresenta la condizione cui è subordinato il raggiungimento del risultato sotteso all'obbligo di indossare la divisa, b) o, secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento, si tratta di indumenti che non è ragionevolmente ipotizzabile siano utilizzati al di fuori dell'ambiente di lavoro.
Si è già statuito che non rappresentano circostanze idonee a configurare un'eterodirezione, da parte del datore e nei confronti del prestatore, in ordine al tempo e al luogo di esecuzione delle operazioni di vestizione e/o svestizione della divisa aziendale, vale a dire la sussistenza dell'obbligo in capo al lavoratore di indossare e/o dismettere la divisa esclusivamente all'interno dell'azienda:
- la vigenza nell'ambiente di lavoro di prescrizioni che impongano al prestatore soltanto di indossare la divisa durante lo svolgimento delle prestazioni e di farlo osservando specifiche modalità (Cass. 25478/2023 cit.);
- il solo divieto di indossare la divisa per finalità diverse da quelle proprie del lavoro (Cass. 25478/2023 cit.);
- la messa a disposizione, da parte del datore, in favore del prestatore, di spogliatoi in cui effettuare la vestizione e/o la svestizione della divisa (Cass. 25478/2023 cit.);
- il solo divieto di trattenersi all' interno dell'azienda prima e dopo la marcatura del cartellino (Cass. 9215/2012 cit.).
Di contro costituiscono circostanze che concorrono ai fini del positivo accertamento della suddetta eterodirezione:
- il divieto di indossare per qualsiasi finalità la divisa al di fuori dell'ambiente di lavoro (Cass. 5437/2019 cit.), anche se determinato da esigenze di igiene pubblica previste dalla legge e non già da pattuizioni o normative aziendali (Cass. 20784/2024; Cass. 18612/2024 ; Cass. 7738/2018 cit., secondo cui "non è revocabile in dubbio l' interesse datoriale a che la prestazione lavorativa si svolga con modalità conformi alle prescrizioni di legge, diversamente risultando impedita la stessa giuridica possibilità di corretto svolgimento dell'attività");
- l'obbligo di conservare la divisa all' interno dell'armadietto personale assegnato a ciascun lavoratore all'interno dello spogliatoio (Cass. 5437/2019 cit.);
- l'obbligo di indossare la divisa prima di effettuare la timbratura in entrata e l'obbligo di dismettere la divisa prima di effettuare la timbratura in uscita (Cass. 5437/2019 cit.);
- la consistenza della divisa - che il lavoratore è obbligato a indossare durante lo svolgimento della sua prestazione - in "casacca a maniche corte, pantaloni, zoccoli, cuffia per chi somministra gli alimenti", che ne determina l' impossibilità di essere indossata in un luogo diverso da quello del lavoro, secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento (Cass. 1352/2016 cit.).
2. la vicenda concreta: il cd. "tempo tuta"

a)
Il ricorrente OMISSIS non allega l'assoggettamento del suo rapporto di lavoro subordinato a una disciplina o convenzionale (collettiva o individuale) o unilaterale (mediante norme o disposizioni imposte dal datore) che gli imponga il tempo e il luogo di esecuzione delle operazioni di vestizione e svestizione della divisa che egli è tenuto - circostanza questa incontestata tra le parti - a indossare durante lo svolgimento delle sue prestazioni lavorative.
Dal canto suo la società convenuta OMISSIS - richiamando l'art. 63 CCNL cit., il quale dispone: "… la necessità di speciali indumenti di lavoro in rapporto al lavoro stesso, è stabilita mediante accordi provinciali o aziendali" - evidenzia che nessun accordo provinciale o aziendale risulta stipulato in merito.
Quindi nel caso in esame il tempo e il luogo di vestizione e svestizione della divisa non sono imposti dalla società datrice esplicitamente, non vigendo in azienda una disciplina (né di origine convenzionale, né di fonte unilaterale), la quale prescriva di indossare e/o dismettere la divisa esclusivamente all'interno dell'azienda.
b)
Il ricorrente allega e documenta che la società datrice ha previsto, mediante disposizioni di fonte unilaterale, l'obbligo, in capo ai lavoratori che svolgono le proprie prestazioni nei reparti produttivi, di indossare la divisa fornita dalla stessa datrice e composta da giacca, pantaloni, scarpe antinfortunistiche con lamina in ferro, cappellino rinforzato, il quale fa anche da caschetto.
A comprova produce:

- un estratto del "Sistema di gestione salute e sicurezza sul lavoro" (doc. 3), nel quale il "vestiario di protezione del corpo", le "calzature di sicurezza" e il "cappellino rinforzato" vengono definiti dispositivi di protezione individuale "obbligatori";
- l’ "Opuscolo neo assunto - lavorare in sicurezza" approvato dalla società convenuta in data 20.1.2016 (doc. 4), dove, a pag. 16, viene precisato che: "Dal 01/01/2012 per tutti i dipendenti dello stabilimento è in vigore l'obbligo di indossare solo indumenti a manica lunga a protezione del busto e braccia/polsi…. Per chiarire meglio, sotto sono riportati esempi di come indossare e come non indossare questo tipo di indumenti. Si raccomanda ai preposti di vigilare affinché tali regole siano rispettate. Verranno presi provvedimenti disciplinari a norma di CCNL verso chi non le rispetterà"; di seguito sono rappresentate alcune immagini e descrizioni di come deve essere indossata la divisa, con le seguenti indicazioni: "maniche abbottonate e polsi coperti: SI!"; "utilizzo non corretto di indumenti a maniche lunghe: maniche arrotolate e polsi scoperti: NO! …"; "utilizzo di indumenti personali a manica lunga: NO!".
Si tratta di circostanze che non giovano all'accoglimento delle domande proposte dal ricorrente. È vero che la divisa de qua costituisce un dispositivo di protezione individuale.
In primo luogo è la stessa società datrice a definirla tale sia nell’ "Opuscolo neo assunto - lavorare in sicurezza" sub doc. 4 fasc. ric., sia nella memoria di costituzione (pag. 4, 5, 12 e 13).
Inoltre, anche per quanto concerne gli indumenti (giacca e pantaloni), è riconducibile alla nozione legale di dispositivo di protezione individuale dettata dall'art. 74 co. 1 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ("Ai fini del presente decreto si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato "DPI", qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché' ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo…") e a contrario dal successivo co.2 2, lett. a) ("2. Ai fini del presente decreto non costituiscono DPI: a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore").
Infatti, come hanno chiarito i testi OMISSIS, responsabile del reparto macchine dal 2018-2019 al 2023, e OMISSIS, coordinatore della produzione dal 2015, "la tuta è costituita da un tessuto "flame retard", ossia è volta a proteggere dal rischio di scintille, cui sono esposti gli addetti alla zona calda".
Quindi evidentemente è per questa ragione che la società datrice considera la tuta un dispositivo di protezione individuale (come peraltro affermato dai testi OMISSIS e OMISSIS).
Il teste OMISSIS, macchinista addetto alla zona calda, ha riferito che "le tute consentono di evitare che gli indumenti dell'operatore vengano a contatto con sostanze
che solitamente non interessano i vestiti ordinari", ma, se fosse questa la funzione della divisa, la sua natura di dispositivo di protezione individuale secondo la nozione legale sarebbe assai incerta, atteso che le uniformi aziendali volte a preservare gli ordinari abiti civili dallo sporco, senza alcun riguardo a fattori nocivi o patogeni, non sono "specificamente destinate a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore" (così Cass. 5.3.2014, n. 5176).
Tuttavia la natura di dispositivo di protezione individuale, che presenta la divisa de qua, non comporta, di per sé sola, che il tempo occorrente per la sua vestizione e svestizione sia da considerarsi rientrante nell'orario di lavoro e come tale fonte del diritto alla retribuzione.
Infatti, come si è già rilevato, a tal fine non è sufficiente la vigenza nell'ambiente di lavoro di prescrizioni che impongano al prestatore di indossare la divisa durante lo svolgimento delle prestazioni e di farlo osservando specifiche modalità, ma è necessario che il tempo e il luogo di effettuazione della vestizione e svestizione siano imposti dal datore di lavoro (o esplicitamente, ossia alla luce di una disciplina vigente nell'ambito lavorativo, il che si è già escluso sussista nella vicenda de qua, o implicitamente, ossia alla luce o della funzione o della natura caratterizzanti la divisa, su cui infra).
Parte ricorrente richiama la pronuncia Cass. 31.1.2011, n. 2135 , evidenziando la statuizione per cui "se il datore di lavoro ha l'obbligo, in relazione alle caratteristiche pericolose della prestazione lavorativa dei suoi dipendenti, di fornire agli stessi dei mezzi di protezione individuali e di osservare che i medesimi siano indossati al momento dell' inizio dell'attività lavorativa, è evidente che il tempo necessario affinché i dipendenti, all' interno dell'azienda, provvedano a indossare i mezzi di protezione, è un tempo messo a disposizione del datore di lavoro".
Tuttavia la precisazione che debba trattarsi del tempo in cui i lavoratori "provvedano a indossare" i dispositivi di protezione individuale "all' interno dell'azienda" vale a ribadire che il tempo della vestizione/svestizione è "tempo messo a disposizione del datore di lavoro" solo qualora il tempo e il luogo di esecuzione di quelle operazioni siano eterodiretti dal datore.
 

c)
Occorre ora stabilire se nel caso del ricorrente il tempo e il luogo di effettuazione della vestizione e svestizione della divisa siano eterodiretti dalla società datrice implicitamente, alla luce:
a) o della funzione

b) o della natura caratterizzanti la divisa, le quali impongano che sia indossata e/o dismessa tassativamente all'interno dell'azienda perché, rispettivamente:

a) o questa circostanza rappresenta la condizione cui è subordinato il raggiungimento del risultato sotteso all'obbligo di indossare la divisa,
b) o, secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento, si tratta di indumenti che non è ragionevolmente ipotizzabile siano utilizzati al di fuori dell'ambiente di lavoro.
ad a)

Si è già ritenuto che la funzione della divisa - che la società datrice mette a disposizione dei lavoratori addetti alla cosiddetta zona calda (qual è il ricorrente) e che costoro sono tenuti ad avere indosso mentre svolgono le proprie prestazioni - consiste nel proteggere i prestatori dal rischio di essere esposti a scintille, tant'è vero che giacca e pantaloni sono costituiti da un tessuto "flame retard". In questo senso, come si è già ricordato, si sono espressi i testi OMISSIS, responsabile del reparto macchine dal 2018-2019 al 2023, e OMISSIS, coordinatore della produzione dal 2015, dichiarando: "La tuta è costituita da un tessuto "flame retard", ossia è volta a proteggere dal rischio di scintille, cui sono esposti gli addetti alla zona calda. Per questa ragione è considerata un dispositivo di protezione individuale".
È vero che secondo il teste OMISSIS, macchinista addetto alla zona calda, "le tute consentono di evitare che gli indumenti dell'operatore vengano a contatto con sostanze che solitamente non interessano i vestiti ordinari".
Tuttavia, se fosse questa la peculiare funzione della divisa, la società datrice non l'avrebbe certo definita un dispositivo di protezione individuale (la cui caratteristica peculiare, come già ricordato, è costituita, alla luce del disposto ex art. 74 co. 1 D.Lgs. n. 81 del 2008, dall' idoneità di proteggere i lavoratore "contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro"). Soprattutto - in difetto dell' interesse proprio di adempiere l'obbligo di osservare una norma di prevenzione e in presenza soltanto dell' interesse dei lavoratori a che i propri vestiti privati non si sporchino - è del tutto verosimile che la società datrice non si sarebbe assunta spontaneamente i costi riguardanti le periodiche forniture e i frequenti lavaggi delle divise; inoltre non avrebbe di certo prospettato l' irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di lavoratori che, omettendo di indossare la divisa, in definitiva si sarebbero resi responsabili soltanto di aver esposto i propri vestiti al rischio di venire a contatto con della sporcizia.
Accertato che la funzione della divisa consiste nel proteggere i lavoratori addetti alla zona calda dal rischio di essere esposti a scintille, appare evidente che, ai fini del raggiungimento di questo risultato, non è necessario che la divisa sia indossata e/o dismessa tassativamente all' interno dell'azienda. Di conseguenza non può essere desunta da quella funzione un’ implicita imposizione nei confronti dei lavoratori in ordine al tempo e al luogo in cui effettuare la vestizione e la svestizione della divisa.
a b)

La divisa, che i lavoratori addetti alla zona calda hanno l'obbligo di avere indosso mentre svolgono le proprie prestazioni, è incontestatamente composta da giacca, pantaloni, scarpe antinfortunistiche con lamina in ferro e cappellino rinforzato.
Alla luce della documentazione prodotta da entrambe le parti (doc. 4 fasc. ric. e doc. 6 fasc. conv.) si tratta di indumenti assai simili a quelli informali di ordinario impiego, di talché è ragionevolmente ipotizzabile, secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento, un loro utilizzo anche al di fuori dell'ambiente di lavoro, quanto meno nel tragitto abitazione-azienda e viceversa.
Quindi è inevitabile concludere che neppure dalla natura della divisa è possibile inferire una implicita imposizione nei confronti dei lavoratori in ordine al tempo e al luogo in cui effettuare la sua vestizione e svestizione.
Appare, quindi, superfluo, ai fini della decisione, stabilire se siano veritiere le deposizioni secondo cui accade che qualche addetto alla zona calda arriva al lavoro indossando la divisa e lasci il lavoro sempre indossandola (così, OMISSIS e OMISSIS) e OMISSIS quelle in cui tale circostanza è negata (così OMISSIS e OMISSIS.
E’ vero che sussistono alcune circostanze - quali la presenza all' interno dell'azienda di locali destinati a spogliatoi, nei quali, quindi, è agevole per i lavoratori effettuare la vestizione e la svestizione della divisa, la messa a disposizione, in favore di ciascun lavoratore, di un armadietto, in cui riporre la divisa, e l'organizzazione di un servizio di lavaggio dei vestiti facenti parte della divisa (giacca e pantaloni), quest'ultima peraltro dovuta (così Cass. 3.7.2023, n. 18656 ;) - che indubbiamente inducono i lavoratori a non portare la divisa all'esterno dell'azienda e, quindi, a indossarla e dismetterla al suo interno, ma che appaiono insufficienti a configurare in capo ai lavoratori un vero e proprio obbligo in tal senso imposto dalla società datrice.
In proposito è significativo che tra le disposizioni impartite dalla società datrice in ordine alle modalità di utilizzo della divisa (quali emergono dal doc. 4 prodotto dallo stesso ricorrente) non si rinviene la prescrizione di indossare e dismettere la divisa all' interno dell'azienda e, correlativamente, neppure il divieto di portare uno o più componenti della divisa all'esterno dell'azienda.
In definitiva, può considerarsi compiutamente accertato che il tempo e il luogo di esecuzione della vestizione e dalla svestizione della divisa, che i lavoratori addetti ai reparti produttivi dell'azienda sono tenuti a tenere indosso durante lo svolgimento delle proprie prestazioni, non sono imposti dalla società datrice, di talché il tempo impiegato dal ricorrente per compiere le operazioni di vestizione e svestizione della divisa non costituisce tempo di lavoro e, quindi, la società datrice non ha l'obbligo di retribuirlo.
3. la vicenda concreta: i dispositivi di protezione individuale costituiti da guanti, occhialini e tappi otoprotettori
Il ricorrente OMISSIS allega che egli è obbligato ad avere indosso durante lo svolgimento del lavoro dispositivi di protezione individuale, costituiti da guanti, occhialini e tappi otoprotettori, che, giornalmente, prima di iniziare il turno di lavoro, deve prelevare dagli appositi dispenser posti a metà strada del percorso dagli spogliatoi alla zona calda (doc. 5 fasc. ric.), e indossare prima di entrare nella zona calda, e che, al termine del turno, deve gettare, quanto ai guanti negli appositi cestini presenti nella zona calda, quanto agli occhialini e ai tappi otoprotettori negli appositi cestini situati lungo il percorso dalla zona calda agli spogliatoi.
Queste circostanze sono state ammesse dalla società convenuta nella propria memoria di costituzione.

Inoltre la natura di questi dispositivi di protezione individuale esclude, alla luce di un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento, che possano essere utilizzati al di fuori dell'azienda, in particolare che i lavoratori li indossino presso la propria abitazione o durante il percorso abitazione-azienda e li dismettano nel corso del tragitto azienda-abitazione o presso la propria abitazione.
Infatti i testi escussi hanno concordemente riferito di non aver mai notato lavoratori che arrivavano in azienda o lasciavano il lavoro a fine turno indossando guanti, occhialini e tappi otoprotettori.
Quindi in proposito è possibile inferire un' implicita imposizione nei confronti deilavoratori in ordine al tempo e al luogo in cui effettuare la vestizione e la svestizione di tali dispositivi di protezione.
Tuttavia ciò che difetta è un tempo sufficientemente apprezzabile nel quale tali operazioni vengono eseguite. Infatti appartiene al notorio ex art. 115 co.2 cod.proc.civ. (ossia costituisce circostanza conosciuta da persona di media cultura - ex multis Cass. 20.10.2022, n. 30958 ; Cass. 25.2.2019, n. 5437;) che indossare e dismettere un paio di guanti, un paio di occhialini e un paio di tappi otoprotettori non richiede più di qualche secondo.
La Suprema Corte ha già statuito (Cass. 16.6.2023, n. 17326) che non sono idonei a fondare il diritto alla retribuzione tempi di lavoro "assolutamente minimali".

Inoltre assume qui uno specifico rilievo quanto si dirà in ordine alla deducibilità in compensazione delle pause che il ricorrente gode, con il consenso della società datrice, in aggiunta a quella prevista dalla contrattazione collettiva ai fini della consumazione del pasto.
4. la vicenda concreta: il "passaggio di consegne" a)
Il ricorrente OMISSIS allega che egli è obbligato ad entrare nella zona calda dieci minuti prima dell'orario di inizio del turno di lavoro retribuito (quindi a timbrare dieci minuti prima dell'orario di inizio del turno di lavoro retribuito) al fine di effettuare il cosiddetto "passaggio di consegne", vale a dire parlare con il collega, che esce dal turno, allo scopo di ottenere tutte le informazioni necessarie per dare seguito al lavoro.
La società datrice OMISSIS contesta queste circostanze, asserendo che l'effettuazione del "passaggio di consegne", sostanziandosi nella condivisione di brevi informazioni (del tipo: "non ho riscontrato anomalie"; "ho riscontrato quella determinata anomalia"; "attento al dosaggio dell'olio"), richiede pochi secondi o, al massimo, circa un minuto e non già i dieci minuti indicati dal ricorrente; per di più, nel periodo dal marzo 2020 fino alla fine dell'emergenza COVID, l'unica forma di "passaggio di consegne" consentita dalla società datrice era quella in forma scritta, che consisteva nella consegna, da parte del lavoratore uscente, al lavoratore entrante di appunti redatti dal primo per iscritto.
b)

Ad eccezione del teste OMISSIS tutti gli altri testi hanno smentito o comunque non hanno confermato le allegazioni di parte ricorrente.
Infatti il teste OMISSIS ha dichiarato: "Ho lavorato alle dipendenze della società convenuta dal 2015 fino alla fine del 2023, con mansioni, nei primi 3 - 4 anni di avviatore, ossia di tecnico addetto al settaggio della macchina, successivamente di responsabile del reparto macchine; in tale veste ho gestito gli orari e, in generale, le presenze degli addetti, nonché vigilato sull'andamento produttivo… Al momento del cambio turno può accadere che il lavoratore uscente non abbia alcunché da comunicare al lavoratore entrante. Eventuali comunicazioni possono riguardare delle specifiche esigenze collegate alla produzione in atto; ad esempio vi sono produzioni che richiedono una particolare lubrificazione mediante aggiunta di olio. Può anche accadere che il lavoratore uscente non sia arrivato a compiere una specifica operazione come il cambio di un componente e, quindi, comunica la circostanza al lavoratore entrante affinché vi provveda. Solitamente la comunicazione avviene verbalmente. L'oggetto della comunicazione richiede, di regola, l'utilizzo di poche parole";
il teste OMISSIS ha riferito: "Lavoro alle dipendenze della società convenuta dal settembre 2015, con mansioni di coordinatore della produzione… A fine turno il lavoratore uscente comunica al lavoratore entrante se vi siano dei problemi. È possibile che si limiti a dire "tutto ok". Può accadere che il lavoratore uscente segnali a quello entrante la necessità di effettuare delle operazioni che non aveva avuto il tempo di svolgere. Solitamente la comunicazione avviene verbalmente. L'oggetto della comunicazione richiede, di regola, l'utilizzo di poche parole";
il teste OMISSIS ha riferito: "Lavoro alle dipendenze della società convenuta dal 2016; attualmente svolgo mansioni di responsabile dell'officina stampi e macchine IS, ossia le macchine formatrici che vengono utilizzate nella zona calda. In precedenza, fino al 2019, ero capo squadra nell'ambito della medesima officina. Io non ho mai lavorato nella zona calda. L'attività svolta dall'officina in cui ho sempre lavorato, è a supporto della produzione che avviene nella zona calda. Quindi gli interventi che vengono effettuati dagli addetti all'officina sono eseguiti sempre all' interno della zona calda… In riferimento al mio orario di lavoro, io sono tenuto a timbrare non oltre le ore 7.
Quindi non ho l'obbligo di timbrare un certo numero di minuti prima delle ore 7; ciò vale anche per gli addetti all'officina.

Per quanto a me consta, gli operai addetti alla zona calda sono anch'essi tenuti a timbrare non oltre l'ora di inizio del turno (6 o 14 o 22), ma non hanno l'obbligo di timbrare alcuni minuti prima di detta ora";
il teste OMISSIS, macchinista addetto alla zona calda, ha sì dichiarato: "Il lavoratore uscente riferisce all'entrante se la macchina ha avuto dei problemi durante la produzione. Ciò al fine di preavvisarlo che potrebbe esservi l'eventualità che quel problema si ripeta"; tuttavia non ha confermato che questa interlocuzione possa avere una durata fino a dieci minuti;
similmente il teste OMISSIS, capo turno della zona calda, ha sì riferito: "Il lavoratore uscente comunica al lavoratore entrante le circostanze riguardanti il funzionamento della macchina che sono emerse durante il suo turno e che perdurano ancora a fine turno o che potrebbero ripresentarsi nel turno successivo"; tuttavia non ha confermato che questa interlocuzione possa avere una durata fino a dieci minuti.
Venendo al teste OMISSIS egli ha dichiarato: "Lavoro alle dipendenze della società convenuta dal 1.2.2022, con mansioni di operaio macchinista nella zona calda; attualmente lavoro presso lo stabilimento di Ciré di Pergine; tuttavia dal febbraio 2022 all'ottobre 2023 ho lavorato presso lo stabilimento di G.. Non ho mai lavorato nei turni in cui era addetto il OMISSIS Rispetto all'ora predeterminata di inizio del turno (ossia, le 6, le 14 e le 22), su disposizione aziendale, sono tenuto a presentarmi dieci minuti prima all' interno della zona calda e a prendere contatto con il collega che termina il turno precedente, ossia, quindi, pochi attimi dopo avere timbrato.
In concreto, se il mio turno inizia alle 6, non posso timbrare dopo le ore 5.50, se inizia alle 14 non dopo le 13.50, se inizia alle 22, non dopo le 21.50.
Mi è stato precisato che la necessità di presentarsi dieci minuti prima deriva dal fatto che chi inizia il turno deve essere al corrente se vi siano stati dei problemi irrisolti alle macchine nel turno precedente.
Tutti i giorni le macchine presentano dei problemi nel loro funzionamento che non sono stati risolti al momento del cambio del turno…
Al fine di rendere edotto l'operaio che inizia il turno dei problemi insorti al funzionamento delle macchine durante il turno precedente, l'azienda ha messo a disposizione un computer, a seguito della pandemia, dove l'operaio addetto al turno precedente, prima del termine del suo turno, riporta e descrive detti problemi".
Queste dichiarazioni appaiono decisamente meno persuasive di quelle rese dagli altri testi.

A prescindere che si tratta di un teste che ha lavorato presso lo stabilimento di Trento soltanto dal febbraio 2022 all'ottobre 2023 - in primo luogo scarsamente realistica appare la necessità di un’ interlocuzione tra lavoratore uscente e lavoratore entrante della durata fino a dieci minuti, quando il primo ha già riportato e descritto eventuali problemi in un computer consultabile dal secondo all' inizio del proprio turno.
Inoltre desta perplessità la spiegazione data dal teste Tes 6 in ordine alla necessità di presentarsi dieci minuti prima dell' inizio del turno: vi sarebbe l'esigenza per cui "chi inizia il turno deve essere al corrente se vi siano stati dei problemi irrisolti alle macchine nel turno precedente"; egli ha aggiunto che "tutti i giorni le macchine presentano dei problemi nel loro funzionamento che non sono stati risolti al momento del cambio del turno".
Si tratta di circostanze non verosimili alla luce delle modalità con cui è organizzato il servizio di assistenza e manutenzione delle macchine utilizzate in azienda ai fini della produzione, quale emerge dalla deposizione del teste OMISSIS come si è già evidenziato dal 2019 responsabile dell'officina stampi e macchine IS, ossia le macchine formatrici che vengono utilizzate nella zona calda, e in precedenza capo squadra nella medesima officina, il quale ha dichiarato: "Gli addetti all'officina osservano il turno dalle 7 alle 16, con una pausa mensa di un'ora e una pausa al mattino di un quarto d'ora. Vi è poi un reperibile per gli interventi sulle macchine IS dalle 16 fino alle 7 del giorno successivo.

Vi è anche un reperibile per gli interventi sugli stampi dalle 22 alle 7, dato che vi è un addetto agli stampi che inizia ordinariamente alle 14 e lavora fino alle 22…
Gli interventi dell'officina sulle macchine formatrici IS si rendono necessari in caso di loro malfunzionamento o necessità di effettuare delle regolazioni.
Si tratta di interventi che vengono effettuati dall'officina su chiamata, con una frequenza di una o due volte al giorno.
Se il malfunzionamento o la necessità di regolazioni avvengono durante il turno notturno, l'addetto alla macchina cerca di risolvere il problema autonomamente, al fine di evitare di fare interrompere il riposo notturno al reperibile. Se non vi riesce, chiama il reperibile.
Se invece avvengono negli altri due turni, chiedono l'intervento dell'officina.

Gli addetti all'officina effettuano anche attività, di propria iniziativa, sulle macchine pressoché tutti i giorni, eseguendo operazioni di manutenzione preventiva e quelle necessarie nel caso di cambio produzione, ossia quando, completato un lotto di prodotti, occorre procedere ad altra produzione.
Gli interventi dell'officina sugli stampi riguardano anche in proposito i casi in cui si procede al cambio della produzione.
In proposito sono rare le richieste di intervento, dato che l'addetto alla macchina è in grado di sostituire lo stampo difettoso con un ricambio di cui dispone".
Anche il teste OMISSIS macchinista addetto alla zona calda, ha dichiarato: "Preciso che, sela macchina manifesta un problema, l'addetto verifica se può risolverlo autonomamente; altrimenti vi sono dei manutentori presenti o reperibili di notte e nelle festività.
In considerazione che, in caso di necessità, l'operaio addetto alle macchine della zona calda può chiedere l' intervento nei turni diurni degli addetti all'officina presenti in azienda e nel turno notturno dell'addetto all'officina reperibile, risulta assai remota l' ipotesi che, al momento del cambio turno, vi sia la costante necessità che l'operaio entrante e quello uscente interloquiscano per un periodo di tempo fino a dieci minuti.
 

c)
A seguito dell'ordine di esibizione emesso all'udienza del 20.6.2024 la società datrice ha depositato, in data 25.7.2024, le timbrature effettuate dal ricorrente nei mesi di gennaio 2023, febbraio 2022, marzo 2021, aprile 2020, maggio 2019 e giugno 2018.
Emerge che il ricorrente è solito effettuare le timbrature di entrata di media oltre venti minuti prima dell'inizio del turno (fissato per le ore 6, 14 e 22), ma spesso anche una mezz'ora prima.
Attesa l'asserita durata, pari a dieci minuti, del passaggio di consegne e considerato che gli orologi marcatempo si trovano l'uno all' interno della zona calda, accanto alla porta di ingresso e uscita (come riferito dai testi OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS), l'altro nella zona fredda, a distanza di 30 metri dalla porta che immette nella zona calda (come riferito dal teste OMISSIS, appare inverosimile che questo anticipo sia dovuto alla necessità di ricevere le consegne dal collega uscente; infatti nel primo caso il ricorrente sarebbe solito trattenersi per alcuni minuti all' interno della zona calda senza far nulla, circostanza questa del tutto singolare e, quindi, irrealistica; nel secondo caso, vale la stessa considerazione qualora, una volta effettuata la timbratura, egli si diriga verso l' ingresso alla zona calda considerato che percorrere i 30 metri per raggiungere quel reparto plausibilmente sono necessarie solo alcune decine di secondi.
In definitiva non risulta sufficientemente provato che il ricorrente fosse solito entrare nella zona calda dieci minuti prima dell'orario di inizio del turno di lavoro retribuito al fine di effettuare i cosiddetti "passaggi di consegne".


5. la vicenda concreta: la doccia

Il ricorrente OMISSIS allega che egli, al termine del turno di lavoro retribuito, una volta dismessa la divisa e prima di indossare i propri abiti privati, è "costretto", a causa dello sporco (polveri, olio ecc.) presente su di sé una volta uscito dalla zona di lavorazione, ad effettuare, impiegando circa cinque minuti, una doccia, nei pressi gli spogliatoi.
Alla luce della giurisprudenza consolidatosi in ordine al regime del tempo occorrente per la vestizione/svestizione della divisa da lavoro, il tempo occorrente per effettuare la doccia rientrerebbe nell'orario di lavoro qualora fosse imposta:
A) esplicitamente, alla luce della disciplina o convenzionale (collettiva o individuale) o unilaterale (mediante norme o disposizioni imposte dal datore) vigente nell'ambito lavorativo, la quale prescriva ai prestatori di effettuare una doccia alla fine del turno di lavoro,
B) implicitamente alla luce della funzione svolta dalla doccia a fine turno. ad A)
Nessuno dei testi escussi ha riferito che la società datrice imponga ai lavoratori, in particolare a quelli addetti alla zona calda, di effettuare una doccia al termine del turno.
Anzi il teste OMISSIS capo turno addetto alla zona calda, ha dichiarato: "L'azienda non hadato disposizioni circa l'utilizzo delle docce";
il teste OMISSIS ha riferito: "Per quanto riguarda la doccia, non c'è una disposizione aziendale che imponga all'operaio di farsela";
il teste OMISSIS responsabile dell'officina stampi e macchine IS, ossia le macchine formatrici che vengono utilizzate nella zona calda, ha dichiarato: "L'azienda non ha dettato disposizioni in ordine al se e come utilizzare la doccia".
a B)
Appare arduo inferire dalla funzione svolta dalla doccia a fine turno di lavoro che il tempo e il luogo della sua effettuazione sia imposta dalla società datrice.
Infatti emerge dall' istruttoria testimoniale svolta che effettuare la doccia a fine turno costituisce una scelta rimessa alla mera volontà del singolo lavoratore.
In proposito il teste macchinista addetto alla zona calda, ha dichiarato: "I OMISSIS dipendenti della zona calda, per la maggior parte, alla fine del lavoro si fanno una doccia. C'è anche qualcuno che non la fa";
il teste , OMISSIS macchinista addetto alla zona calda, ha riferito che, in ordine alla decisione se effettuare o meno la doccia a fine turno, "ognuno valuta cosa fare";
il teste OMISSIS ha dichiarato: " in concreto accade che qualche lavoratore si fa la doccia, qualche altro no".
In definitiva, può considerarsi compiutamente accertato che il tempo e il luogo di esecuzione della doccia non sono imposti dalla società datrice, di talché il tempo impiegato dal ricorrente per effettuare la doccia non rientra nell'orario di lavoro e, quindi, la società datrice non ha l'obbligo di retribuirlo.
6. le pause ulteriori a quella prevista dalla contrattazione collettiva ai fini della consumazione del pasto
La società convenuta OMISSIS allega che, in aggiunta alla pausa prevista dalla contrattazione collettiva ai fini della consumazione del pasto:
a) i lavoratori addetti alla "zona calda" usufruiscono di almeno una pausa caffè retribuita al giorno della durata di circa 15 minuti;
b) i lavoratori addetti alla "zona calda" e fumatori (tra cui viene annoverato anche il ricorrente) beneficiano di ulteriori pause retribuite discontinue, della durata complessiva di circa 15 minuti retribuiti;
c) nei mesi estivi i lavoratori addetti alla "zona calda" beneficiano di un'ulteriore pausa aggiuntiva di 15 minuti.
Sostiene che in ogni caso, se il tempo necessario ai fini del compimento, da parte del ricorrente, delle condotte di svestizione/vestizione fosse meritevole di retribuzione, dovrebbe essere ridotto delle pause, di cui egli gode per volontà della società datrice.
in ordine alle circostanze sub a) e b)

Alla luce dell' istruttoria testimoniale queste circostanze risultano ampiamente provate. Infatti il teste OMISSIS ha dichiarato:
"Durante il turno è consentito al singolo addetto di allontanarsi dalla macchina facendosi sostituire dal vice capo turno per circa 10 minuti, al fine di potersi recare al distributore automatico di bevande. Ciò senza timbrare il cartellino";
il teste OMISSIS ha riferito:

"Durante il turno è consentito all'addetto sospendere una volta il lavoro. In proposito non vi è una disciplina specifica dettata dall'azienda; solitamente, gli addetti sospendono il lavoro per dieci- quindici minuti.
In aggiunta a questa pausa è consentito all'addetto assentarsi per il tempo sufficiente per andare in bagno e fumarsi una sigaretta.
Sia nel caso della pausa di dieci-quindici minuti, sia per il tempo dedicato alla sigaretta o al bisogno fisiologico, l'addetto che ne fruisce viene sostituito o dal capo turno o dal cosi detto girante (che è un macchinista che in quel turno non è addetto a una specifica macchina) o da un vice capoturno…
Mi è noto che il ricorrente è un fumatore"; il teste OMISSIS ha dichiarato:
È vero che durante il turno l'addetto alla zona calda può sospendere il lavoro per bersi un caffè o farsi una doccia; ciò senza timbrare il cartellino.
In proposito l'azienda non ha dato disposizione circa la durata e il momento del turno in cui fruire della pausa.
Colui che fruisce della pausa viene sostituito dal "girante" ossia dal macchinista che in quel turno non è addetto a una macchina specifica";
il teste OMISSIS ha riferito:

"Durante il turno è consentito all'addetto sospendere per una volta il lavoro.

In proposito non vi è una disciplina specifica dettata dall'azienda; solitamente gli addetti sospendono il lavoro per quindici minuti.
In aggiunta a questa pausa è consentito all'addetto assentarsi per il tempo sufficiente per fumare una sigaretta.
Sia nel caso della pausa di quindici minuti, sia per il tempo dedicato alla sigaretta, l'addetto che ne fruisce viene sostituito o dal capo turno o dal cosi detto girante, che è un macchinista il quale in quel turno non è addetto a una specifica macchina o da un vice capoturno";
il teste OMISSIS ha dichiarato:

"Oltre alle pause per il pranzo e per la cena, nonché alla pausa notturna, durante il turno, nel corso di tutto l'anno, possiamo fruire di una pausa di 10-15 minuti, ad orarionon predeterminato, a discrezione dell'operaio considerando la situazione del ciclo produttivo…

So… che i fumatori possono sospendere il lavoro, trovando un sostituto, per fumare un numero di sigarette che spetta loro stabilire";
il teste OMISSIS

ha riferito: "Per fruire della pausa mensa è necessario timbrare inizio e fine, mentre per la pausa di un quarto d'ora i lavoratori non sono tenuti a timbrare…I lavoratori fumatori hanno facoltà di sospendere il lavoro per fumare una o più sigarette; infatti accade che costoro sospendano per tale ragione più volte il loro lavoro".
in ordine alla circostanza sub c)

Questa circostanza trova riscontro nelle deposizioni:

del teste OMISSIS , il quale ha dichiarato: "Orientativamente nel periodo estivo, in particolare quando le temperature diventano elevate, gli addetti alla zona calda fruiscono di una pausa ulteriore ossia aggiuntiva a quella fruita durante tutto l'anno.
La pausa estiva è prevista in una disposizione che l'azienda adotta annualmente, specificando l'inizio del periodo, in cui durante il turno è possibile fruire anche di questa seconda pausa, e la durata della pausa, che solitamente è di quindici minuti. Detta pausa è finalizzata a dare ristoro ai dipendenti della zona calda che già solitamente lavorano in un ambiente con temperature alte che si elevano nei periodi estivi";
dal teste OMISSIS il quale ha riferito: "E’ vero che ogni anno, orientativamente intorno all' inizio del periodo estivo, l'azienda prevede, con una specifica disposizione, la possibilità di godere di una pausa di 15 minuti. Questa disposizione viene comunicata ai lavoratori mediante affissione di un avviso in bacheca. Mi pare che la disposizione riguardi solamente i lavoratori della zona calda. In concreto, gli addetti della zona calda, nel periodo in cui è vigente tale disposizione, fruiscono di una pausa di 15 minuti";
del teste OMISSIS, il quale ha dichiarato: "Orientativamente nel periodo estivo, in particolare quando le temperature diventano elevate, gli addetti alla zona calda, fruiscono di una pausa ulteriore, ossia aggiuntiva a quella fruita durante tutto l'anno.
La pausa estiva è prevista in una disposizione che l'azienda adotta annualmente, specificando l'inizio del periodo, in cui durante il turno è possibile fruire anche di questa seconda pausa, e la durata della pausa che solitamente è di quindici minuti.
Detta pausa è finalizzata a dare ristoro ai dipendenti della zona calda che già solitamente lavorano in un ambiente con temperature alte che diventano più elevate nel periodo estivo";
del teste OMISSIS il quale ha dichiarato: "Nel periodo estivo gli addetti alla zona calda e gli addetti all'officina che dirigo hanno diritto di fruire di un'ulteriore pausa (quindi oltre alle pause di cui ho già detto), di 15 minuti senza obbligo di timbrare".
Quindi non appaiono persuasive le diverse dichiarazioni rese dai testi OMISSIS (il quale ha dichiarato che la pausa di dieci minuti riguardante il periodo estivo "è la stessa che viene goduta di fatto durante il periodo invernale, quindi la pausa prevista per l'estate non si somma alla pausa goduta anche nel resto dell'anno") e OMISSIS (il quale ha reso in proposito dichiarazioni decisamente confuse: "Non abbiamo diritto ad un'ulteriore pausa durante la stagione festiva. È vero che in bacheca vi è affisso un comunicato aziendale che consente agli operai della zona calda di fruire, durante l'estate, di una pausa di 15 minuti. Questa disposizione in realtà viene applicata in modo più esteso, dato che, come appena detto, quella pausa viene fruita nell'arco di tutto l'anno").
Ciò accertato, merita di essere condiviso l'assunto della società convenuta secondo cui, i tempi occorrenti per la vestizione/svestizione della divisa di lavoro e per il passaggio di consegne, qualora fossero ritenuti meritevoli di retribuzione, dovrebbero essere ridotti del tempo corrispondente alle pause che la datrice consente in aggiunta a quella prevista dalla contrattazione collettiva ai fini della consumazione del pasto.
Infatti, di regola, durante le pause il lavoratore non è a disposizione del datore per poter fornire immediatamente la propria opera; quindi, in linea generale, le pause non rientrano nell'orario di lavoro, fatta salva la presenza di norme speciali in senso contrario, quale quella prevista dalla contrattazione collettiva ai fini della consumazione del pasto, di cui viene prevista espressamente la retribuibilità (art. 20 co. 1 CCNL cit.).
Quindi, ai fini del computo dell'esatto orario di lavoro, il tempo occorso per lo svolgimento in condizione di eterodeterminazione di attività accessorie alla prestazione principale deve essere aggiunto, ma quello dedicato alle pause deve essere posto in diminuzione.
Tuttavia questa statuizione non rileva nella vicenda in esame atteso che nel presente giudizio sono state rigettate tutte le domande volte a accertare lo svolgimento, da parte del ricorrente, in condizione di eterodeterminazione, di attività accessorie alla prestazione principale.
7. conclusioni
In definitiva le domande proposte dal ricorrente OMISSIS nei confronti della società convenuta OMISSIS devono essere rigettate.
Le spese non possono che seguire la soccombenza, anche stante il rigore del novellato art. 92 cod.proc.civ..
 

P.Q.M.
 

Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. Giorgio Flaim, definitivamente pronunciando, così decide:
1. Rigetta le domande proposte dal ricorrente OMISSIS nei confronti della società convenuta OMISSIS
2. Condanna il ricorrente alla rifusione, in favore della società convenuta, delle spese di giudizio che liquida nella somma complessiva di Euro 3.5000,00, maggiorata del 15% per spese forfettarie ex art. 2 co.2 D.M. 10 marzo 2014, n. 55, oltre ad IVA e CNPA.
Così deciso in Trento, il 1 aprile 2025. Depositata in Cancelleria il 1 aprile 2025.