Regione Sicilia
Deliberazione Giunta Regionale 10 giugno 2025, n. 183
Approvazione disegno di legge: “Recepimento del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, 'Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36'. Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n.12 e successive modifiche e integrazioni”


La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;
VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modificazioni;
VISTO il D.P. Reg. 5 aprile 2022, n. 9 concernente: “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3”, come modificato dal D.P.Reg. 28 agosto 2024, n. 29;
VISTO il proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della Giunta regionale 10 marzo 2020, n. 82;
VISTA la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, e successive modifiche e integrazioni: “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni ...” con riguardo all’articolo 1 rubricato “Applicazione della normativa nazionale”;
VISTA la legge 21 giugno 2022, n. 78 “Delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, delega al governo in materia di contratti pubblici” e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la legge regionale 12 ottobre 2023, n. 12 “Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni varie” e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3 “Disposizioni varie e finanziarie” e, in particolare, l'articolo 122, rubricato 'Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e alla legge regionale 12 ottobre 2023, n. 12';
VISTO il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”;
VISTO il disegno di legge: “Recepimento del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 'Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36'. Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n.12 e successive modifiche e integrazioni”, proposto dall'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, giusta nota 20 maggio 205, n. 5647, predisposto dal Dipartimento regionale tecnico, corredato della relazione illustrativa, della relazione tecnico-finanziaria, della Analisi Tecnico Normativa (ATN) e della relazione AIR, nonché dei prescritti pareri resi dalla Ragioneria generale della Regione e dall'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione;
RITENUTO di approvare il predetto disegno di legge;
SU proposta dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità,
 

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo, di approvare il disegno di legge: “Recepimento del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, 'Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36'. Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n.12 e successive modifiche e integrazioni” che, unitamente alle prescritte relazioni, è allegato alla presente deliberazione.
 

Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
RELAZIONE ILLUSTRATIVA

 

Disegno di Legge: Recepimento del Decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n.209 “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”. Modifiche alla Legge Regionale 12 luglio 2011, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni.

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Amministrazione competente: Regione Siciliana - Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento Regionale Tecnico

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Referente dell’Amministrazione competente: Dirigente Generale, Ing. Duilio Alongi


La Regione Siciliana con la Legge Regionale 12 ottobre 2023, n.12 (modificata dall’art.122 della Legge Regionale 31 gennaio 2024, n.3) ha recepito il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36 (di seguito denominato anche Codice) e, contestualmente, ha introdotto alcune modifiche alla Legge Regionale 12 luglio 2011, n.12 avente ad oggetto la disciplina dei contratti pubblici nel territorio della Regione.
In particolare, il comma 1 dell’art.1 della suddetta Legge Regionale 12/2011 (nel testo modificato dall’art.1, comma 2, lettera a) della Legge Regionale 12/2023) dispone che “Nel territorio della Regione si applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni nonché i relativi provvedimenti di attuazione, gli istituti, le nomenclature e le qualificazioni in esso richiamate, fatte comunque salve le diverse disposizioni introdotte dalla presente legge”.
Le disposizioni del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come noto, sono state oggetto di significative modifiche in conseguenza dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n.209 “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36” (di seguito denominato anche Correttivo).
Sulla base delle disposizioni sopra richiamate e all’esito di un’interpretazione letterale, logica e sistematica delle suddette norme ne deriva che, nell’ordinamento regionale, sono recepite non solo le disposizioni del Codice dei contratti di cui al D.Lgs. 36/2023 ma anche le successive modifiche (allo stesso D.Lgs. 36/2023) che, pertanto, entrano in vigore direttamente nel territorio della Regione, fatte salve “le diverse disposizioni” introdotte dalla Legge Regionale n.12/2011 (come da ultimo modificata dalle suddette leggi regionali n.12/2023 e n.3/2024) che continuano ad applicarsi in forza di quanto disposto - come sopra precisato - nell’ultimo periodo del comma 1 dell’art.1 della Legge Regionale n.12/2011 e ss.mm.ii..
Tale interpretazione, peraltro, è in linea con le disposizioni statutarie che attribuiscono alla Regione competenza legislativa esclusiva in materia di appalti pubblici nonché con l’ultimo comma dell’art. 224 del Codice dei contratti in base al quale “Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni contenute nei rispettivi statuti e nelle relative norme di attuazione”.
Ciò premesso, tenuto conto del susseguirsi delle suddette significative modifiche legislative (nazionali e regionali) in punto “disciplina dei contratti pubblici”, si è reputato opportuno formulare una proposta di semplificazione normativa relativa:
- alle disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici nel territorio della Regione;
- al recepimento nell’ordinamento regionale di eventuali successive modifiche e integrazioni alle disposizioni nazionali oggi in vigore nel territorio della Regione (fatte salve le diverse disposizioni di cui alla L.R. 12/2011 e ss.mm.ii.).

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Occorre in primis rilevare che il presente intervento legislativo si inserisce nell’ambito del seguente contesto normativo:
a) art. 14 lettera g) dello Statuto della Regione Siciliana che attribuisce alla Regione competenza legislativa esclusiva in materia di appalti pubblici;
b) ultimo comma dell’art. 224 del Codice in base al quale “Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni contenute nei rispettivi statuti e nelle relative norme di attuazione”;
c) art. 1 comma 1 della Legge Regionale 12/2011 (nel testo modificato dall’art.1, comma 2, lettera a) della Legge Regionale 12/2023) in forza del quale “Nel territorio della Regione si applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni nonché i relativi provvedimenti di attuazione, gli istituti, le nomenclature e le qualificazioni in esso richiamate, fatte comunque salve le diverse disposizioni introdotte dalla presente legge”.
L’intervento è in linea, tra l’altro, con il principio del risultato di cui all’art. 1 del Codice nonché con il principio dell’accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità, previsto dall’art.3 del Codice medesimo.
Si tratta di principi fondamentali nell’impostazione del “nuovo” Codice che, peraltro, sono rimasti immutati anche dopo le significative modifiche introdotte dal Correttivo di cui al D.Lgs. 209/2023.
La proposta di semplificazione normativa garantisce, altresì, il principio di legalità, trasparenza, la certezza delle norme applicabili in Sicilia in materia di appalti pubblici, con evidenti refluenze a favore dell’efficacia ed efficienza della relativa azione amministrativa di competenza.

***

Con riferimento all’obiettivo di semplificazione normativa delle disposizioni in materia di contratti pubblici nel territorio della Regione, si precisa quanto segue:
1) l’art.1 intende, in forza di quanto disposto dal comma 1 dell’art.1 della Legge Regionale n.12/2011 (e ss.mm.ii.), esclusivamente esplicitare:
a) il recepimento nel territorio della Regione Siciliana del D.Lgs. 209/2024 recante disposizioni integrative e correttive al Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 36/2023;
b) che “sono fatte salve” e, dunque, continuano ad applicarsi le diverse disposizioni introdotte dalla Legge Regionale 12/2011 e successive modificazioni e integrazioni, ivi comprese quelle (modificazioni e integrazioni) di cui alla Legge regionale 12 ottobre 2023, n.12 e all’articolo 122 della Legge Regionale 31 gennaio 2024, n.3.
2) L’art.2, in linea con il contenuto dell’art.1, intende proporre un unico emendamento alla Legge Regionale 12/2011 (che viene ripetuto nel Titolo dell’atto legislativo, al Titolo I, al Capo I e all'articolo 1, comma 1) finalizzato ad affermare, espressamente, che l’adeguamento dell’ordinamento regionale ad eventuali ulteriori modifiche al Codice dei contratti di cui al D.Lgs. 36/2023 è da intendersi riferito sia alle disposizioni modificative sia a quelle integrative del medesimo Codice.
Tale affermazione - come sopra visto - trova un unico correttivo nell’ipotesi in cui vi sia una diversa regolamentazione della stessa materia ad opera della L.R. 12/2011 e ss.mm.ii..
L’opportunità di procedere al presente schema di disegno di legge è stata valutata dall’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento Regionale Tecnico anche a seguito di segnalazioni delle stazioni appaltanti e degli operatori economici relative alla necessità di una disposizione ricognitiva della normativa applicabile nell’ordinamento regionale in conseguenza dei rilevanti interventi correttivi succedutisi in ambito nazionale e regionale.
Pertanto, la mancata approvazione del disegno di legge comporterebbe - sia per le stazioni appaltanti sia per gli operatori economici - un possibile rallentamento delle procedure relative agli appalti pubblici, in conseguenza della necessità di una attività tecnico/giuridica di ricognizione della normativa da applicare alla fattispecie concreta nell’ambito delle diverse fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici.
Il disegno di legge, peraltro, non determina alcun onere a carico delle stazioni appaltanti e degli operatori economici.
Le disposizioni introdotte dal presente disegno di legge, comprese le modifiche alla L.R.12/2011 (e ss.mm.ii.), come in appresso riportate, non comportano alcun nuovo onere in uscita a carico del bilancio regionale.
 

LEGENDA:
in grassetto rosso, le parole introdotte dal presente disegno di legge 


Recepimento del Decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n.209 “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”.
Modifiche alla Legge Regionale 12 luglio 2011, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni.
 

Art. 1

L’art.1 del Disegno di legge intende, in forza di quanto disposto dal comma 1 dell’art.1 della Legge Regionale n.12/2011 (e ss.mm.ii.), esclusivamente esplicitare il recepimento nel territorio della Regione Siciliana del D.Lgs. 209/2024 recante disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 36/2023, fatte salve le diverse disposizioni introdotte dalla Legge Regionale 12 luglio 2011, n.12 e successive modificazioni e integrazioni, ivi comprese quelle di cui alla Legge Regionale 12 ottobre 2023, n.12 e all’articolo 122 della Legge Regionale 31 gennaio 2024, n.3.

 

Art. 1

 

Nel territorio della Regione, ai sensi dell’articolo 1, comma 1 della Legge Regionale 12 luglio 2011, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni, sono recepite le disposizioni del Decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n.209 integrative e correttive al codice dei contratti pubblici di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 nonché i relativi provvedimenti di attuazione, gli istituti, le nomenclature e le qualificazioni in esso richiamate, fatte salve le diverse disposizioni introdotte dalla Legge Regionale 12 luglio 2011, n.12 e successive modificazioni e integrazioni, ivi comprese quelle di cui alla Legge Regionale 12 ottobre 2023, n.12 e all’articolo 122 della Legge Regionale 31 gennaio 2024, n.3.

 

Art.2 comma 1 lett.a)
MODIFICHE AL TITOLO DELLA L.R. 12/2011
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI

La modifica proposta è finalizzata a evidenziare espressamente che il recepimento nell’ordinamento regionale di eventuali successive modifiche al Codice dei contratti di cui al D.Lgs. 36/2023 è da intendersi riferito alle disposizioni sia modificative sia integrative del medesimo D.Lgs. 36/2023.

 

Titolo della L.R. 12/2011,

(testo coordinato con L.R. 12/23 e 3/2024)

Titolo della L.R. 12/2011

(testo coordinato con L.R. 12/2023 e 3/2024)

con l’emendamento proposto

Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 31 marzo 2023 e successive modificazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali.

Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 31 marzo 2023 e successive modificazioni e integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali.

 

Art.2 comma 1 lett.b)
MODIFICHE AL TITOLO I DELLA L.R. 12/2011
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI

La modifica proposta è finalizzata a evidenziare espressamente che il recepimento nell’ordinamento regionale di eventuali successive modifiche al Codice dei contratti di cui al D.Lgs. 36/2023 è da intendersi riferito alle disposizioni sia modificative sia integrative del medesimo D.Lgs. 36/2023.

Titolo I della L.R. 12/2011,

 (testo coordinato con L.R. 12/23 e 3/2024)

Titolo I della L.R. 12/2011,

(testo coordinato con L.R. 12/23 e 3/2024)

con l’emendamento proposto

Recepimento del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni. Norme in materia di finanza di progetto e di lavori pubblici.

Recepimento del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni e integrazioni. Norme in materia di finanza di progetto e di lavori pubblici.

 

Art.2 comma 1 lett.c)
MODIFICHE AL CAPO I DELLA L.R. 12/2011
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI

La modifica proposta è finalizzata a evidenziare espressamente che il recepimento nell’ordinamento regionale di eventuali successive modifiche al Codice dei contratti di cui al D.Lgs. 36/2023 è da intendersi riferito alle disposizioni sia modificative sia integrative del medesimo D.Lgs. 36/2023.

Capo I della L.R. 12/2011,

(testo coordinato con L.R. 12/23 e 3/2024)

Capo I della L.R. 12/2011,

(testo coordinato con L.R. 12/23 e 3/2024)

con l’emendamento proposto

Recepimento del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni

Recepimento del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni e integrazioni

 

Art.2 comma 2
MODIFICHE ALL’ARTICOLO 1, COMMA 1 DELLA L.R. 12/2011
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI

La modifica proposta è finalizzata a evidenziare espressamente che il recepimento nell’ordinamento regionale di eventuali successive modifiche al Codice dei contratti di cui al D.Lgs. 36/2023 è da intendersi riferito alle disposizioni sia modificative sia integrative del medesimo D.Lgs. 36/2023.

Art. 1 della L.R. 12/2011,

 (testo coordinato con LR 12/2023)

Art. 1 della L.R. 12/2011

(testo coordinato con LR 12/2023) con l’emendamento proposto

Articolo 1
Applicazione della normativa nazionale

1. Nel territorio della Regione si applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni nonché i relativi provvedimenti di attuazione, gli istituti, le nomenclature e le qualificazioni in esso richiamate, fatte comunque salve le diverse disposizioni introdotte dalla presente legge.
2. I riferimenti alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana contenuti nel decreto legislativo n.36/2023 devono intendersi riferiti alla “Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana”; nel caso di riferimenti ad organi ed istituzioni statali deve farsi riferimento ai corrispondenti organi ed istituzioni regionali.
3. Sono fatti salvi l’articolo 3 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20, e l’articolo 7 della legge regionale 3 agosto 2010, n. 16.

Articolo 1
Applicazione della normativa nazionale

1. Nel territorio della Regione si applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni e integrazioni nonché i relativi provvedimenti di attuazione, gli istituti, le nomenclature e le qualificazioni in esso richiamate, fatte comunque salve le diverse disposizioni introdotte dalla presente legge.
2. I riferimenti alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana contenuti nel decreto legislativo n.36/2023 devono intendersi riferiti alla “Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana”; nel caso di riferimenti ad organi ed istituzioni statali deve farsi riferimento ai corrispondenti organi ed istituzioni regionali.
3. Sono fatti salvi l’articolo 3 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20, e l’articolo 7 della legge regionale 3 agosto 2010, n. 16.

 

Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTUREE DELLA MOBILITÀ
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO


RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA

DISEGNO DI LEGGE: Recepimento del Decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n.209 “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”. Modifiche alla Legge Regionale 12 luglio 2011, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni.

***

AMMINISTRAZIONE COMPETENTE: Regione Siciliana - Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento Regionale Tecnico

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REFERENTE DELL’AMMINISTRAZIONE COMPETENTE: Dirigente Generale, ing. Duilio Alongi

***
 

La Regione Siciliana con la Legge Regionale 12 ottobre 2023, n.12 (modificata dall’art.122 della Legge Regionale 31 gennaio 2024, n.3) ha recepito il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36 (di seguito denominato anche Codice) e, contestualmente, ha introdotto alcune modifiche alla Legge Regionale 12 luglio 2011, n.12 avente ad oggetto la disciplina dei contratti pubblici nel territorio della Regione.
In particolare, il comma 1 dell’art.1 della suddetta Legge Regionale 12/2011 (nel testo modificato dall’art.1, comma 2, lettera a) della Legge Regionale 12/2023) dispone che “Nel territorio della Regione si applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni nonché i relativi provvedimenti di attuazione, gli istituti, le nomenclature e le qualificazioni in esso richiamate, fatte comunque salve le diverse disposizioni introdotte dalla presente legge”.
Le disposizioni del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come noto, sono state oggetto di significative modifiche in conseguenza dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n.209 “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36” (di seguito denominato anche Correttivo).
In considerazione del susseguirsi delle suddette significative modifiche legislative (nazionali e regionali) in punto “disciplina dei contratti pubblici”, si è reputato necessario ricondurre ad un unico articolo il concreto regime giuridico applicabile nell’ordinamento regionale in materia di contratti pubblici (cfr. art.1 del DDL in esame).
Inoltre, il disegno di legge, con la modifica alla L.R. 12/2011 (e ss.mm.ii.) proposta dall’art.2, intende semplificare il recepimento nell’ordinamento regionale di eventuali successive modificazioni e (anche) integrazioni al Codice dei contratti di cui al D.Lgs. 36/2023.
Tale affermazione - come sopra visto - trova un unico correttivo nell’ipotesi in cui vi sia una diversa regolamentazione della stessa materia ad opera della L.R. 12/2011 e ss.mm.ii..
*** 
Ciò premesso, con la presente si attesta che dalle disposizioni di cui al disegno di legge in oggetto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 

Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTUREE DELLA MOBILITÀ
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO


RELAZIONE AIR

DISEGNO DI LEGGE: Recepimento del Decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n.209 “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”. Modifiche alla Legge Regionale 12 luglio 2011, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni.

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AMMINISTRAZIONE COMPETENTE: Regione Siciliana - Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento Regionale Tecnico

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REFERENTE DELL’AMMINISTRAZIONE COMPETENTE: Dirigente Generale, ing. Duilio Alongi

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SINTESI DELL’AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

La Regione Siciliana con la Legge Regionale 12 ottobre 2023, n.12 (modificata dall’art.122 della Legge Regionale 31 gennaio 2024, n.3) ha recepito il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36 (di seguito denominato anche Codice) e, contestualmente, ha introdotto alcune modifiche alla Legge Regionale 12 luglio 2011, n.12 avente ad oggetto la disciplina dei contratti pubblici nel territorio della Regione.
In particolare, il comma 1 dell’art.1 della suddetta Legge Regionale 12/2011 (nel testo modificato dall’art.1, comma 2, lettera a) della Legge Regionale 12/2023) dispone che “Nel territorio della Regione si applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni nonché i relativi provvedimenti di attuazione, gli istituti, le nomenclature e le qualificazioni in esso richiamate, fatte comunque salve le diverse disposizioni introdotte dalla presente legge”.
Le disposizioni del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come noto, sono state oggetto di significative modifiche in conseguenza dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n.209 “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36” (di seguito denominato anche Correttivo).
Sulla base delle disposizioni sopra richiamate e all’esito di un’interpretazione letterale, logica e sistematica delle suddette norme ne deriva che, nell’ordinamento regionale, sono recepite non solo le disposizioni del Codice dei contratti di cui al D.Lgs. 36/2023 ma anche le successive modifiche (a detto D.Lgs. 36/2023) che, pertanto, entrano in vigore direttamente nel territorio della Regione, fatte salve “le diverse disposizioni” già introdotte dalla Legge Regionale n.12/2011 (come da ultimo modificata dalle suddette leggi regionali n.12/2023 e n.3/2024) che continuano ad applicarsi in forza di quanto disposto - come sopra precisato - nell’ultimo periodo del comma 1 dell’art.1 della Legge Regionale n.12/2011 e ss.mm.ii..
Tale interpretazione, peraltro, è in linea con le disposizioni statutarie che attribuiscono alla Regione competenza legislativa esclusiva in materia di appalti pubblici nonché con l’ultimo comma dell’art. 224 del Codice dei contratti in base al quale “Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
e di Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni contenute nei rispettivi statuti e nelle relative norme di attuazione”.
Ciò premesso, tenuto conto del susseguirsi delle suddette significative modifiche legislative (nazionali e regionali) in punto “disciplina dei contratti pubblici”, si è reputato opportuno formulare una proposta di semplificazione normativa relativa:
- alle disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici nel territorio della Regione;
- al recepimento nell’ordinamento regionale di eventuali successive modifiche e integrazioni alle disposizioni nazionali oggi in vigore nel territorio della Regione (fatte salve le diverse disposizioni di cui alla L.R. 12/2011 e ss.mm.ii.).
 

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1) CONTESTO IN CUI SI INSERISCE L’INTERVENTO NORMATIVO
Il presente intervento legislativo si inserisce nell’ambito del seguente contesto normativo:
a) art. 14 lettera g) dello Statuto della Regione Siciliana che attribuisce alla Regione competenza legislativa esclusiva in materia di appalti pubblici;
b) ultimo comma dell’art. 224 del Codice in base al quale “Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni contenute nei rispettivi statuti e nelle relative norme di attuazione”;
c) art. 1 comma 1 della Legge Regionale 12/2011 (nel testo modificato dall’art.1, comma 2, lettera a) della Legge Regionale 12/2023) in forza del quale “Nel territorio della Regione si applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni nonché i relativi provvedimenti di attuazione, gli istituti, le nomenclature e le qualificazioni in esso richiamate, fatte comunque salve le diverse disposizioni introdotte dalla presente legge”.

***
 

2) OBIETTIVI DELL’INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI
Il disegno di legge ha finalità di semplificazione normativa delle disposizioni in materia di contratti pubblici nel territorio della Regione, ed in particolare:
1) l’art.1 intende, in forza di quanto disposto dal comma 1 dell’art.1 della Legge Regionale n.12/2011 (e ss.mm.ii.), esclusivamente esplicitare:
a) il recepimento nel territorio della Regione Siciliana del D.Lgs. 209/2024 recante disposizioni integrative e correttive al Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 36/2023;
b) che “sono fatte salve” e, dunque, continuano ad applicarsi le diverse disposizioni introdotte dalla Legge Regionale 12/2011 e successive modificazioni e integrazioni, ivi comprese quelle (modificazioni e integrazioni) di cui alla Legge Regionale 12 ottobre 2023, n.12 e all’articolo 122 della Legge Regionale 31 gennaio 2024, n.3.
2) L’art.2, in linea con il contenuto dell’art.1, intende proporre un unico emendamento alla Legge Regionale 12/2011 (che viene ripetuto nel Titolo dell’atto legislativo, al Titolo I, al Capo I e all'articolo 1, comma 1) finalizzato ad affermare, espressamente, che l’adeguamento dell’ordinamento regionale ad eventuali ulteriori modifiche al Codice dei contratti di cui al D.Lgs. 36/2023 è da intendersi riferito sia alle disposizioni modificative sia a quelle integrative del medesimo Codice.
L’opportunità di procedere al presente schema di disegno di legge è stata valutata dall’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento Regionale Tecnico anche a seguito di segnalazioni delle stazioni appaltanti e degli operatori economici relative alla necessità di una disposizione ricognitiva
della normativa applicabile nell’ordinamento regionale in conseguenza dei rilevanti interventi correttivi succedutisi in ambito nazionale e regionale.

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3) OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE
La ratio del disegno di legge è, dunque, quella di ricondurre ad un unico articolo, il concreto regime giuridico applicabile nell’ordinamento regionale in materia di contratti pubblici dopo i rilevanti interventi legislativi nazionali e regionali sopra richiamati.
Inoltre, il disegno di legge intende esplicitare (e conseguentemente semplificare) l’adeguamento dell’ordinamento regionale a eventuali ulteriori e successive modificazioni e (anche) integrazioni al D.Lgs. 36/2023 che, pertanto, continueranno ad essere immediatamente applicabili nel territorio della Regione.
Tale affermazione - come sopra visto - trova un unico correttivo nell’ipotesi in cui vi sia una diversa regolamentazione della stessa materia ad opera della L.R. 12/2011 e ss.mm.ii..
Pertanto, la mancata approvazione del disegno di legge comporterebbe - sia per le stazioni appaltanti sia per gli operatori economici - un possibile rallentamento delle procedure relative agli appalti pubblici, in conseguenza della necessità di una attività tecnico/giuridica di ricognizione della normativa da applicare alla fattispecie concreta nell’ambito delle diverse fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici. Il disegno di legge, peraltro, non determina alcun onere a carico delle stazioni appaltanti e degli operatori economici.

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4) COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL’OPZIONE PREFERITA
La scelta dell’opzione prospettata risiede negli obiettivi già menzionati ed è in linea, tra l’altro, con il principio del risultato di cui all’art. 1 del Codice nonché con il principio dell’accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità, previsto dall’art.3 del Codice medesimo.
Si tratta di principi fondamentali nell’impostazione del “nuovo” Codice che, peraltro, sono rimasti immutati anche dopo le significative modifiche introdotte dal Correttivo di cui al D.Lgs. 209/2023.
La proposta di semplificazione normativa garantisce, altresì, il principio di legalità, trasparenza, la certezza delle norme applicabili in Sicilia in materia di appalti pubblici, con evidenti refluenze a favore dell’efficacia ed efficienza della relativa azione amministrativa di competenza.

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5) MODALITÀ DI ATTUAZIONE E DI MONITORAGGIO
L’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità - nell’ambito delle prerogative previste dallo Statuto della Regione Siciliana in materia di lavori pubblici nonché in adempimento a quanto previsto dagli articoli 4 e 7 della citata Legge Regionale n.12/2011 (e ss.mm.ii.) in punto competenza del Dipartimento Regionale Tecnico - svolge, tra l’altro, un’attività di indirizzo e regolamentazione in favore sia delle stazioni appaltanti sia degli operatori economici.
Pertanto, il monitoraggio sulla corretta applicazione e sugli obiettivi della norma proposta è demandato al Dipartimento Regionale Tecnico dell’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità.
Sono state svolte consultazioni durante tutta la fase preparatoria del testo di disegno di legge, attraverso il confronto con l’intera struttura centrale del Dipartimento regionale tecnico, con il partenariato, tra cui associazioni di categoria, tra le quali ANCE, nonchè rappresentanti di Ordini professionali. 
Si fa riserva di future consultazioni in sede di esame del presente testo in Commissione ARS, attesa la peculiarità dello Statuto siciliano.
La stesura del testo è stata curata dagli Uffici regionali del Dipartimento Regionale Tecnico e dall’Ufficio di diretta collaborazione Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità.
 

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

DISEGNO DI LEGGE: Recepimento del Decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n.209 “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”. Modifiche alla Legge Regionale 12 luglio 2011, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni.

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AMMINISTRAZIONE COMPETENTE: Regione Siciliana - Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento Regionale Tecnico

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REFERENTE DELL’AMMINISTRAZIONE COMPETENTE: Dirigente Generale, Ing. Duilio Alongi

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PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO
1) OBIETTIVI E NECESSITÀ DELL'INTERVENTO NORMATIVO. COERENZA CON IL PROGRAMMA DI GOVERNO.
La Regione Siciliana con la Legge Regionale 12 ottobre 2023, n.12 (modificata dall’art.122 della Legge Regionale 31 gennaio 2024, n.3) ha recepito il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36 (di seguito denominato anche Codice) e, contestualmente, ha introdotto alcune modifiche alla Legge Regionale 12 luglio 2011, n.12 avente ad oggetto la disciplina dei contratti pubblici nel territorio della Regione.
In particolare, il comma 1 dell’art.1 della suddetta Legge Regionale 12/2011 (nel testo modificato dall’art.1, comma 2, lettera a) della Legge Regionale 12/2023) dispone che “Nel territorio della Regione si applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni nonché i relativi provvedimenti di attuazione, gli istituti, le nomenclature e le qualificazioni in esso richiamate, fatte comunque salve le diverse disposizioni introdotte dalla presente legge”.
Le disposizioni del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come noto, sono state oggetto di significative modifiche in conseguenza dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n.209 “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36” (di seguito denominato anche Correttivo).
Sulla base delle disposizioni sopra richiamate e all’esito di un’interpretazione letterale, logica e sistematica delle suddette norme ne deriva che, nell’ordinamento regionale, sono recepite non solo le disposizioni del Codice dei contratti di cui al D.Lgs. 36/2023 ma anche le successive modifiche (a detto D.Lgs. 36/2023) che, pertanto, entrano in vigore direttamente nel territorio della Regione, fatte salve “le diverse disposizioni” già introdotte dalla Legge Regionale n.12/2011 (come da ultimo modificata dalle suddette leggi regionali n.12/2023 e n.3/2024) che continuano ad applicarsi in forza di quanto disposto - come sopra precisato - nell’ultimo periodo del comma 1 dell’art.1 della Legge Regionale n.12/2011 e ss.mm.ii..
Tale interpretazione, peraltro, è in linea con le disposizioni statutarie che attribuiscono alla Regione competenza legislativa esclusiva in materia di appalti pubblici nonché con l’ultimo comma dell’art.
224 del Codice dei contratti in base al quale “Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni contenute nei rispettivi statuti e nelle relative norme di attuazione”.
Ciò premesso, tenuto conto del susseguirsi delle suddette significative modifiche legislative (nazionali e regionali) in punto “disciplina dei contratti pubblici”, si è reputato opportuno formulare una proposta di semplificazione normativa relativa:
- alle disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici nel territorio della Regione;
- al recepimento nell’ordinamento regionale di eventuali successive modifiche e integrazioni alle disposizioni nazionali oggi in vigore nel territorio della Regione (fatte salve le diverse disposizioni di cui alla L.R. 12/2011 e ss.mm.ii.).
L’opportunità di procedere al presente schema di disegno di legge è stata valutata dall’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento Regionale Tecnico anche a seguito di segnalazioni delle stazioni appaltanti e degli operatori economici relative alla necessità di una disposizione ricognitiva della normativa applicabile nell’ordinamento regionale in conseguenza dei rilevanti interventi correttivi succedutisi in ambito nazionale e regionale.

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2) ANALISI DEL QUADRO NORMATIVO NAZIONALE.
Il presente intervento legislativo si inserisce nell’ambito del seguente contesto normativo:
- art. 14 lettera g) dello Statuto della Regione Siciliana che attribuisce alla Regione competenza legislativa esclusiva in materia di appalti pubblici;
- ultimo comma dell’art. 224 del Codice in base al quale “Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni contenute nei rispettivi statuti e nelle relative norme di attuazione”;
- art. 1 comma 1 della Legge Regionale 12/2011 (nel testo modificato dall’art.1, comma 2, lettera a) della Legge Regionale 12/2023) in forza del quale “Nel territorio della Regione si applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni nonché i relativi provvedimenti di attuazione, gli istituti, le nomenclature e le qualificazioni in esso richiamate, fatte comunque salve le diverse disposizioni introdotte dalla presente legge”.
L’intervento è in linea, tra l’altro, con il principio del risultato di cui all’art. 1 del Codice nonché con il principio dell’accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità, previsto dall’art.3 del Codice medesimo.
Si tratta di principi fondamentali nell’impostazione del “nuovo” Codice che, peraltro, sono rimasti immutati anche dopo le significative modifiche introdotte dal Correttivo di cui al D.Lgs. 209/2023. La proposta di semplificazione normativa garantisce, altresì, il principio di legalità, trasparenza, la certezza delle norme applicabili in Sicilia in materia di appalti pubblici, con evidenti refluenze a favore dell’efficacia ed efficienza della relativa azione amministrativa di competenza.

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3) INCIDENZA DELLE NORME PROPOSTE SULLE LEGGI E SUI REGOLAMENTI VIGENTI.
L’intervento incide in termini di ricognizione e semplificazione normativa sulle disposizioni in materia di contratti pubblici vigenti nel territorio della Regione, ed in particolare:
1) l’art.1 intende, in forza di quanto disposto dal comma 1 dell’art.1 della Legge Regionale n.12/2011 (e ss.mm.ii.), esclusivamente esplicitare:
a) il recepimento nel territorio della Regione Siciliana del D.Lgs. 209/2024 recante disposizioni integrative e correttive al Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 36/2023;
b) che “sono fatte salve” e, dunque, continuano ad applicarsi le diverse disposizioni introdotte dalla Legge Regionale 12/2011 e successive modificazioni e integrazioni, ivi comprese quelle (modificazioni e integrazioni) di cui alla Legge regionale 12 ottobre 2023, n.12 e all’articolo 122 della Legge Regionale 31 gennaio 2024, n.3.
2) L’art.2, in linea con il contenuto dell’art.1, intende proporre un unico emendamento alla Legge Regionale 12/2011 (che viene ripetuto nel Titolo dell’atto legislativo, al Titolo I, al Capo I e all'articolo 1, comma 1) finalizzato ad affermare, espressamente, che l’adeguamento dell’ordinamento regionale ad eventuali ulteriori modifiche al Codice dei contratti di cui al D.Lgs. 36/2023 è da intendersi riferito sia alle disposizioni modificative sia a quelle integrative del medesimo Codice.

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4) ANALISI DELLA COMPATIBILITÀ DELL'INTERVENTO CON I PRINCIPI COSTITUZIONALI.
Il provvedimento è stato proposto nel rispetto delle norme costituzionali.

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5) ANALISI DELLA COMPATIBILITÀ DELL'INTERVENTO CON LE COMPETENZE E LE FUNZIONI DELLE REGIONI ORDINARIE E A STATUTO SPECIALE NONCHÉ DEGLI ENTI LOCALI.
L’intervento è in linea sia con l’attuale ripartizione costituzionale di competenze Stato-Regioni sia con le disposizioni statutarie che attribuiscono alla Regione competenza legislativa esclusiva in materia di appalti pubblici nonché con l’ultimo comma dell’art. 224 del Codice dei contratti in base al quale “Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni contenute nei rispettivi statuti e nelle relative norme di attuazione”.

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6) VERIFICA DELLA COMPATIBILITÀ CON I PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ, DIFFERENZIAZIONE E ADEGUATEZZA SANCITI DALL'ARTICOLO 118, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE.
Le disposizioni rispettano i principi sanciti dall’articolo 118, primo comma, della Costituzione.

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7) VERIFICA DELL'ASSENZA DI RILEGIFICAZIONI E DELLA PIENA UTILIZZAZIONE DELLE POSSIBILITÀ DI DELEGIFICAZIONE E DEGLI STRUMENTI DI SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA.
L’intervento normativo ha la funzione di prevenire e ridurre al minimo la possibilità di incertezza giuridica conseguente al susseguirsi delle suddette significative modifiche legislative (nazionali e regionali) in punto “disciplina dei contratti pubblici”.
Inoltre, il disegno di legge, con l’unico emendamento alla Legge Regionale 12/2011 (che viene ripetuto nel Titolo dell’atto legislativo, al Titolo I, al Capo I e all'articolo 1, comma 1) intende evitare
ulteriori interventi legislativi di adeguamento dell’ordinamento regionale nell’ipotesi di eventuali successive integrazioni (e non solo modificazioni) al Codice dei contratti, oltre quelle di cui di cui al D.Lgs. 209/2024 (fatta salva - come sopra visto - l’ipotesi in cui vi sia una diversa regolamentazione della stessa materia ad opera della L.R. 12/2011 e ss.mm.ii.).

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8) VERIFICA DELL'ESISTENZA DI PROGETTI DI LEGGE VERTENTI SU MATERIA ANALOGA ALL'ESAME DELL’ ARS E RELATIVO STATO DELL’ITER.
Non risultano attualmente all’esame dell’ARS progetti di legge vertenti su materia analoga.

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9) INDICAZIONE DELLE LINEE PREVALENTI DELLA GIURISPRUDENZA OVVERO DELLA PENDENZA DI GIUDIZI DI COSTITUZIONALITÀ SUL MEDESIMO O ANALOGO OGGETTO.
Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo oggetto né contrasti giurisprudenziali. Tuttavia, la mancata approvazione del disegno di legge comporterebbe - sia per le stazioni appaltanti sia per gli operatori economici - un possibile rallentamento delle procedure relative agli appalti pubblici, in conseguenza della necessità di una attività tecnico/giuridica di ricognizione della normativa da applicare alla fattispecie concreta nell’ambito delle diverse fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici.
Il disegno di legge, peraltro, non determina alcun onere a carico delle stazioni appaltanti e degli operatori economici.

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PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

10) ANALISI DELLA COMPATIBILITÀ DELL'INTERVENTO CON L'ORDINAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA.
L’intervento è compatibile con l’ordinamento comunitario.

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11) VERIFICA DELL'ESISTENZA DI PROCEDURE DI INFRAZIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA SUL MEDESIMO O ANALOGO OGGETTO.
Sulla materia non risultano le procedure di infrazione.

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12) ANALISI DELLA COMPATIBILITÀ DELL'INTERVENTO CON GLI OBBLIGHI INTERNAZIONALI.
Non risultano incompatibilità con obblighi internazionali.

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13) INDICAZIONE DELLE LINEE PREVALENTI DELLA GIURISPRUDENZA OVVERO DELLA PENDENZA DI GIUDIZI INNANZI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA SUL MEDESIMO O ANALOGO OGGETTO.
Non risultano orientamenti della giurisprudenza e giudizi pendenti innanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

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14) INDICAZIONE DELLE LINEE PREVALENTI DELLA GIURISPRUDENZA OVVERO DELLA PENDENZA DI GIUDIZI INNANZI ALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO SUL MEDESIMO O ANALOGO OGGETTO.
Non risultano orientamenti della giurisprudenza e giudizi pendenti innanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo sul medesimo o analogo oggetto

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15) EVENTUALI INDICAZIONI SULLE LINEE PREVALENTI DELLA REGOLAMENTAZIONE SUL MEDESIMO OGGETTO DA PARTE DI ALTRI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA.
Non risultano esistenti linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri della Unione europea.

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PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) INDIVIDUAZIONE DELLE NUOVE DEFINIZIONI NORMATIVE INTRODOTTE DAL TESTO, DELLE LORO NECESSITÀ, DELLA COERENZA CON QUELLE GIÀ IN USO.
Non sono state introdotte nel testo nuove definizioni normative.

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2) VERIFICA DELLA CORRETTEZZA DEI RIFERIMENTI NORMATIVI CONTENUTI NEL PROGETTO, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI SUBITE DAI MEDESIMI.
La verifica della correttezza dei riferimenti normativi è stata effettuata con esito positivo.

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3) RICORSO ALLA TECNICA DELLA NOVELLA LEGISLATIVA PER INTRODURRE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI A DISPOSIZIONI VIGENTI.
L’intervento fa ricorso alla tecnica della novella legislativa per proporre un unico emendamento alla Legge Regionale 12/2011 (che viene ripetuto nel Titolo dell’atto legislativo, al Titolo I, al Capo I e all'articolo 1, comma 1) finalizzato ad affermare, espressamente, che l’adeguamento dell’ordinamento regionale ad eventuali successive e ulteriori modifiche al Codice dei contratti di cui al D.Lgs. 36/2023 è da intendersi riferito sia alle disposizioni modificative sia a quelle integrative del medesimo Codice (fatta salva - come sopra detto - l’ipotesi in cui vi sia una diversa regolamentazione della stessa materia ad opera della L.R. 12/2011 e ss.mm.ii.).

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4) INDIVIDUAZIONE DI EFFETTI ABROGATIVI IMPLICITI DI DISPOSIZIONI DELL'ATTO NORMATIVO E LORO TRADUZIONE IN NORME ABROGATIVE ESPRESSE NEL TESTO NORMATIVO.
L’intervento normativo non comporta effetti abrogativi impliciti.

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5) INDIVIDUAZIONE DI DISPOSIZIONI DELL'ATTO NORMATIVO AVENTI EFFETTO RETROATTIVO O DI REVIVISCENZA DI NORME PRECEDENTEMENTE ABROGATE O DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA O DEROGATORIE RISPETTO ALLA NORMATIVA VIGENTE.
Nell’intervento normativo non sono presenti disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica. 

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6) VERIFICA DELLA PRESENZA DI DISEGNI DI LEGGE APERTI SUL MEDESIMO OGGETTO, ANCHE A CARATTERE INTEGRATIVO O CORRETTIVO.
Attualmente non vi sono disegni di legge aperti sul medesimo oggetto.

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7) INDICAZIONE DEGLI EVENTUALI ATTI SUCCESSIVI ATTUATIVI E DEI MOTIVI PER I QUALI NON È POSSIBILE ESAURIRE LA DISCIPLINA CON LA NORMATIVA PROPOSTA E SI RENDE NECESSARIO IL RINVIO A SUCCESSIVI PROVVEDIMENTI ATTUATIVI; VERIFICA DELLA CONGRUITÀ DEI TERMINI PREVISTI PER LA LORO ADOZIONE.
L’intervento non prevede atti successivi attuativi.

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8) VERIFICA DELLA PIENA UTILIZZAZIONE E DELL'AGGIORNAMENTO DI DATI E DI RIFERIMENTI STATISTICI ATTINENTI ALLA MATERIA OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO, OVVERO INDICAZIONE DELLA NECESSITÀ DI COMMISSIONARE ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA APPOSITE ELABORAZIONI STATISTICHE CON CORRELATA INDICAZIONE NELLA RELAZIONE TECNICA DELLA SOSTENIBILITÀ DEI RELATIVI COSTI.
Non si è ravvisata la necessità di commissionare l’elaborazione di dati statistici in quanto sono stati ritenuti sufficienti i dati in possesso dell’Amministrazione ottenuti anche a seguito di consultazioni con le stazioni appaltanti, con gli operatori economici e con il partenariato.
 

DISEGNO DI LEGGE

Recepimento del Decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n.209 “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”. Modifiche alla Legge Regionale 12 luglio 2011, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni.
 

Art. 1

Recepimento del Decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n.209 “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”

1. Nel territorio della Regione, ai sensi dell’articolo 1, comma 1 della Legge Regionale 12 luglio 2011, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni, sono recepite le disposizioni del Decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n.209 integrative e correttive al codice dei contratti pubblici di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 nonché i relativi provvedimenti di attuazione, gli istituti, le nomenclature e le qualificazioni in esso richiamate, fatte salve le diverse disposizioni introdotte dalla Legge Regionale 12 luglio 2011, n.12 e succes-sive modificazioni e integrazioni, ivi comprese quelle di cui alla Legge Regionale 12 ottobre 2023, n.12 e all’articolo 122 della Legge Regionale 31 gennaio 2024, n.3.
 

Art. 2

Modifiche alla Legge Regionale 12 luglio 2011, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni

1. Alla Legge Regionale 12 luglio 2011, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel Titolo della legge, al secondo periodo, dopo le parole “Recepimento del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni" sono inserite le seguenti: "ed integrazioni";
b) al Titolo I, primo periodo, dopo le parole "Recepimento del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni" sono inserite le seguenti: "ed integrazioni";
c) al Capo I dopo le parole "Recepimento del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modifica¬zioni" sono inserite le seguenti: "ed integrazioni".
2. All'articolo 1, comma 1, della Legge Regionale 12 luglio 2011, n. 12 e successive modificazioni e integra-zioni, dopo le parole “Nel territorio della Regione si applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni” e prima delle parole “nonché i relativi provvedimenti di attuazione, gli istituti, le nomenclature e le qualificazioni in esso richiamate, fatte comunque salve le diverse disposizioni introdotte dalla presente legge", sono inserite le seguenti: "ed integrazioni".
 

Art. 3
Clausola di invarianza finanziaria

1. Dalle disposizioni di cui alla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. 
 

Art. 4
Disposizioni finali

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.