Tipologia: CCNL
Data firma: 7 dicembre 1999
Validità: 01.04.2000 - 31.03.2004
Parti: Unione Nazionale Produttori Film-Anica, Unione Nazionale Industrie Cinetelevisive Specializzate-Anica, Apt, Apc, Api e Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilsic-Uil
Settori: Poligrafici e spettacolo, Troupes cinematografiche
Fonte: CNEL

Sommario:

Premessa
Parte comune
Art. 1 - Assunzione.
Art. 2 - Documenti.
Art. 3 - Visita medica.
Art. 4 - Natura dei contratti individuali.
Art. 5 - Proroga contratti a termine fisso.
Art. 6 - Contratti individuali.
Art. 7 - Classificazione.
• Declaratorie ed esemplificazioni
Art. 8 - Periodo di prova.
Art. 9 - Festività.
Art. 10 - Ferie.
Art. 11 - Premio annuo.
Art. 12 - Interruzione di lavoro.
Art. 13 - Visita d'inventario.
Art. 14 - Lavorazioni in esterno in sede e/o fuori stabilimento.
Art. 15 - Trasferta.
Art. 16 - Assegni familiari.
Art. 17 - Modalità di pagamento.
Art. 18 - Permessi.
Art. 19 - Assenze.
Art. 20 - Infortuni sul lavoro.
Art. 21 - Previdenze sociali.
Art. 22 - Custodia indumenti.
Art. 23 - Provvedimenti disciplinari.
Art. 24 - Multe e sospensioni.
Art. 25 - Licenziamento per mancanze.
Art. 26 - Preavviso.
Art. 27 - Trattamento di fine rapporto (TFR).
• Nota a verbale per la parte specifica "A".
Art. 28 - Gratifica natalizia.
Art. 29 - Cessazione, trapasso e trasformazione di azienda.
Art. 30 - Reclami.
Art. 31 - Accordi interconfederali.
Art. 32 - Inscindibilità delle disposizioni contrattuali - Inderogabilità del contratto collettivo con i contratti individuali - Condizioni di miglior favore.
Art. 33 - Decorrenza e durata.
Parte specifica "A"
Art. 1 - Orario di lavoro.
• Orario continuato.
• Orario di lavoro in trasferta con pernottamento.
• Lavorazione in esterni in sede e zone limitrofe con rientro serale.
• Lavorazioni consentite nella giornata di sabato.
• Rilevazione dell'orario di lavoro.
Art. 2 - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 3 - Riposo settimanale.
Art. 4 - Trattamento economico delle festività.
Art. 5 - Forfettizzazione istituti (trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e premio annuo).
Art. 6 - Capisquadra nel caso di film con più squadre.
Art. 7 - Copertura assicurativa.
Art. 8 - Rinforzi e giornalieri.
Art. 9 - Minimi di paga base.
Art. 10 - Relazioni sindacali.
A) Delegato di troupe - Rappresentanza sindacale aziendale.
B) Versamento dei contributi sindacali.
C) Assemblea.
D) Permessi sindacali.
Art. 11 - Igiene e sicurezza del lavoro.
Minimi salariali settimanali per filmati regolamentati dalla parte specifica "A"
Costo di sabato lavorato in trasferta (7 ore lavorate per 8) (100+90%) e in sede con riposo compensativo
Rinforzi e giornalieri
Sabato lavorato in sede senza riposo compensativo (100+90+100)
Accordi aggiuntivi
Accordo per il trattamento del direttore della fotografia, dello scenografo e del costumista
Condizioni particolari per il reparto montaggio
Accordo aggiuntivo per il reparto sonoro
Sicurezza del lavoro
A) Elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
B) Osservatorio-sezione per la sicurezza.
• Nota aggiuntiva.
C) Regolamento per la composizione delle controversie.
Consultazioni sindacali - Sistema informativo aziendale
1) Accordo aggiuntivo per garantire i livelli di occupazione
• Formazione e mercato del lavoro
2) Accordo aggiuntivo per la costituzione della commissione paritetica
3) Fondo integrativo settoriale
Contratto tipo individuale (bozza)

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 7 dicembre 1999 per gli addetti alle troupes (tecnici e maestranze) per la produzione di filmati dipendenti da case di produzione cineaudiovisiva

Addì 7 dicembre 1999, in Roma, tra Unione Nazionale Produttori Film di Anica […], Unione Nazionale Industrie Cinetelevisive Specializzate di Anica […], Associazione Produttori Televisivi (Apt) […], Associazione Produttori Cinematografici (Apc) […], Autori e Produttori Indipendenti (Api) […] con la partecipazione di una delegazione […] con l'assistenza dell’Anica […] da un lato e Sindacato Lavoratori Comunicazione (Slc-Cgil) […], Federazione Informazione Spettacolo Telecomunicazioni (Fistel-Cisl) […], Unione Italiana Lavoratori Spettacolo Informazione Cultura (Uilsic-Uil) […]

Premesso
- che le Organizzazioni stipulanti il presente CCNL, nel convenire che il contratto assorbe ed esaurisce tutte le richieste di modifiche agli istituti economici e normativi proposti in sede di trattative, concordano sulla inderogabile esigenza delle Aziende di poter programmare la propria attività sulla base di elementi predeterminati per tutta la durata del contratto;
- che il presente CCNL, nel cui ambito i lavoratori comunitari sono assimilati a tutti gli effetti a quelli italiani, ha valenza nel territorio nazionale e quindi per quanto riguarda i filmati realizzati all'estero prevarrà il principio della territorialità con il rispetto delle leggi, delle normative vigenti, dei contratti e accordi collettivi vigenti nelle località dove avverranno le riprese, fatto salvo per i lavoratori italiani l'assoluto rispetto di tutte le norme previste dal presente CCNL per quel che attiene alle retribuzioni e alla copertura assicurativa. Per la previdenza varrà quanto stabilito dalle leggi italiane vigenti;
- che in relazione a ciò le parti assumono l'impegno di rispettare e di far rispettare ai propri iscritti, a tutti i livelli, compreso quello di Azienda, il presente contratto per il periodo di relativa validità; nel quadro di quanto sopra convenuto è stato raggiunto il seguente Accordo per la stipulazione di un CCNL che rinnova il CCNL 31.3.87 da valere:
- la parte specifica "A", per gli addetti alle troupes a tempo determinato dipendenti da case di produzione cinematografica per la produzione di film a lungometraggio destinati alla proiezione nelle sale cinematografiche e per la produzione di fiction televisiva;
- e la parte specifica "B", per tutti i rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati per le troupes per tutti i tipi di produzione esclusi quelli per tutte le altre tipologie di produzione cineaudiovisiva regolamentate dalla Parte Specifica "A". Le Parti prendono formale impegno ad incontrarsi per l'apertura di un tavolo di trattativa per il rinnovo di questa Parte del CCNL in un prossimo futuro.
Il presente contratto si articola in:
- parte comune;
- parte specifica "A", la quale si suddivide nelle seguenti tipologie produttive:
- I) film a prioritaria destinazione sala e fiction (supporto: pellicola, elettronico, digitale, ecc.) fino ad una durata di 300 minuti;
- II) fiction TV (supporto: pellicola, elettronico, digitale, ecc.) 4-8 puntate per 100 minuti ciascuna;
- III) fiction TV "seriale": (supporto: pellicola, elettronico, digitale, ecc.): oltre 8 puntate da 100 minuti; 13 puntate e multipli da 50 minuti.
Varrà sostanzialmente la regola applicata al cinema con un assestamento, in base alle esigenze delle produzioni, del personale di troupe da spostare in favore di un reparto anziché di un altro o eventualmente si potrà prevedere la mobilità di alcune figure professionali a seconda del prodotto che si vorrà realizzare, da concordare con le OO.SS.LL., nel rispetto del cosiddetto minimo di troupe raccomandato allegato al presente contratto.

Parte comune
Art. 3 - Visita medica.

Il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia dell'impresa nel rispetto della legge n. 675/96.
Per i mutilati e invalidi di guerra restano ferme le disposizioni di legge in vigore.

Art. 6 - Contratti individuali.
Le pattuizioni dei contratti individuali non possono derogare, in senso sfavorevole al lavoratore, alle condizioni del presente contratto.
[…]

Art. 12 - Interruzione di lavoro.
[…]
Le ore di lavoro perdute a causa di interruzioni dovute a cause tecniche o a cause di forza maggiore potranno dal datore di lavoro essere recuperate nella stessa giornata, prolungando l'orario di lavoro al massimo di 1 ora senza retribuzione e senza maggiorazione di straordinario, anche nei giorni seguenti e fino al totale recupero delle ore perdute (2 ore senza retribuzione).

Art. 20 - Infortuni sul lavoro.
In caso di infortunio sul lavoro, il lavoratore dovrà darne immediata comunicazione all'impresa.

Art. 23 - Provvedimenti disciplinari.
Il lavoratore è tenuto a mantenere sul luogo di lavoro un contegno rispondente ai doveri inerenti alla mansione affidatagli.
La infrazioni disciplinari potranno essere punite, a seconda della qualità delle mancanze, con i seguenti provvedimenti:
a) richiamo verbale;
b) multa fino all'importo di 3 ore lavorative;
c) sospensione dal lavoro fino a 3 giorni.
Le norme disciplinari relative alle sanzioni e alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata, debbono essere portate a conoscenza, a cura della Produzione, dei lavoratori.
[…]

Art. 24 - Multe e sospensioni.
L'impresa ha la facoltà di applicare le multe previste dall'art. 23 nei seguenti casi:
a) abbandono del posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) mancata esecuzione del lavoro in contrasto con le istruzioni ricevute;
c) abusivo ritardato inizio e sospensione del lavoro o anticipo della cessazione;
d) introduzione di bevande alcoliche sul luogo di lavoro senza averne avuta preventiva autorizzazione;
e) trasgressione di qualsiasi altro genere alle disposizioni del presente contratto e mancanze che pregiudichino la disciplina della lavorazione.
In caso di maggiori gravità o recidività nelle mancanze di cui sopra l'impresa potrà procedere all'applicazione della sospensione.

Art. 25 - Licenziamento per mancanze.
L'impresa potrà procedere al licenziamento senza preavviso, ma con indennità di licenziamento, nei seguenti casi:
[…]
b) rissa sul luogo di lavoro e gravi offese verso i compagni di lavoro;
c) recidiva in una qualunque delle mancanze che abbia dato luogo a ripetute multe e/o a una sospensione nel corso della lavorazione dello stesso film;
d) insubordinazione verso i superiori;
e) furti, frodi e danneggiamenti volontari;
f) fatti colposi che possano compromettere la stabilità delle opere anche provvisionali, la sicurezza del lavoro, l'incolumità del personale o del pubblico o costituiscano danneggiamenti alle opere, agli impianti, alle attrezzature o al materiale;
[…]
h) abbandono ingiustificato del posto da parte del guardiano o del custode del magazzino o dei materiali o da parte di chiunque sia preposto a funzioni di sorveglianza o custodia il cui abbandono possa portare grave danno al materiale o pregiudicare gravemente la sicurezza del lavoro;
i) riconosciuta violazione sul luogo di lavoro delle leggi sull'uso delle sostanze stupefacenti.
Indipendentemente dal licenziamento il lavoratore sarà tenuto al risarcimento di danni a norma di legge.
[…]
Le mancanze per cui è previsto il licenziamento senza preavviso sono considerate giusta causa di risoluzione del rapporto a termine, con la conseguente perdita per il lavoratore del diritto ai compensi fino allo scadere del termine o fino al termine della lavorazione del film.

Art. 30 - Reclami.
In considerazione delle particolari caratteristiche della produzione cineaudiovisiva e della possibilità che al termine della lavorazione l'organizzazione dell'impresa produttrice venga a smobilitarsi completamente, qualsiasi reclamo sulla retribuzione diverso da quelli previsti dall'art. 17 e qualunque richiesta inerente al rapporto di lavoro debbono essere presentati dal lavoratore, sotto pena di decadenza, entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro del lavoratore stesso.
Resta fermo comunque il disposto dell'art. 2113 C.C.
Si conviene inoltre che qualora insorgano controversie e non riesca il tentativo di conciliazione diretto fra le parti, il lavoratore ha facoltà, prima di attivare le procedure di legge, di esperire un tentativo di conciliazione in sede sindacale attraverso le Organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, così come previsto dall'art. 23 che precede.
La richiesta per il tentativo di conciliazione sindacale dovrà essere avanzata dal lavoratore, a pena di decadenza di tale diritto, attraverso la O.S. cui aderisce, entro 20 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Chiarimento a verbale.
Si conviene tra le parti che, nello spirito della premessa di cui al presente contratto, qualora sorgano contestazioni sull'applicazione del presente CCNL, con particolare riferimento agli articoli relativi all'orario di lavoro e al riposo settimanale di cui agli artt. 1 e 3 della parte specifica "A" del presente contratto, i rappresentanti delle Organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro s'incontreranno tempestivamente senza formalità di procedura, per la ricerca, in uno spirito di collaborazione, della soluzione delle contestazioni stesse.

Art. 31 - Accordi interconfederali.

Gli Accordi interconfederali vigenti, anche se non esplicitamente richiamati si considerano parte integrante del presente contratto.

Parte specifica "A"
Art. 1 - Orario di lavoro.

Fermo restando quanto previsto dalle vigenti norme di legge in materia, l'orario di lavoro contrattuale viene fissato in 38 ore settimanali, di regola distribuite su cinque giorni.
Il 6° giorno, anche in caso di prestazione settimanale su cinque giorni, viene considerato a tutti gli effetti contrattuali e di legge giornata lavorativa.
Nel corso della giornata lavorativa sarà concessa al lavoratore una pausa intermedia di 1 ora che non sarà retribuita. Tale pausa dovrà di regola, e salvo casi eccezionali, cadere con margini di elasticità tollerabile in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa e avrà inizio nel periodo compreso tra le ore 12 e le 14.
La giornata lavorativa non potrà protrarsi per oltre 6 ore continuative né prima né dopo la pausa.
In caso di convocazione pomeridiana la pausa di 1 ora dovrà essere concessa fra le 21 e le 23.
Nella giornata lavorativa, e salvo il caso delle lavorazioni notturne, l'orario sarà compreso tra le 7 e le 21 in inverno e fra le 7 e le 22 in estate (inverno: 1° ottobre - 31 marzo; estate: 1° aprile - 30 settembre).
Nelle riprese in interni l'orario di lavoro avrà inizio fra le 7 e le 10 del mattino. Ove l'inizio dell'orario di lavoro sia successivo alle ore 10 del mattino verrà applicato l'orario continuato previsto appresso, salvo i casi seguenti:
- inizio della lavorazione determinata da esigenze di lavorazione legate alla luce naturale (sia in interni dal vero che in esterni, anche in esterni in stabilimento);
- lavorazione con inizio nel pomeriggio in interni dopo una lavorazione in notturno (avendo la troupe regolarmente fruito delle 11 ore di riposo) e in tal caso dovranno essere effettuate tutte le ore contrattualmente previste per un massimo di due volte nel corso del film e nelle giornate di venerdì; nel caso di riprese di programmi televisivi il numero di queste giornate potrà essere determinato ai sensi dell'accordo aggiuntivo relativo al sistema informativo prima dell'inizio delle riprese;
- necessità di abbinamento nella stessa giornata di riprese in ambienti interni ed esterni (anche in stabilimento) per esigenze nascenti dagli ambienti stessi, per un massimo di due volte nel corso delle riprese del film; nel caso di riprese di programmi televisivi il numero di queste giornate potrà essere determinato con i lavoratori prima dell'inizio delle riprese.
Nelle riprese per le qual sia previsto l'impiego di un elevato numero di attori e/o figurazioni, generici, comparse, acrobati, corpi di ballo, ecc. in un numero non inferiore a 55, o in relazione a particolari necessità di trucco, vestizione e/o preparazione, la parte della troupe non direttamente interessata a tali attività potrà essere convocata fino a 2 ore dopo l'inizio dell'orario normale.
La Produzione dovrà comunicare l'ora d'inizio del lavoro, di regola, almeno 12 ore prima.
Tra la fine di una giornata lavorativa e l'inizio di quella seguente dovranno intercorrere almeno 11 ore.

Orario continuato.
Nel caso di adozione dell'orario continuato cioè senza pausa l'orario giornaliero sarà di 7 ore retribuite per 8.
Peraltro nel caso in cui il datore di lavoro, che abbia adottato l'orario continuato, debba prolungare il lavoro, nel limite massimo di 2 ore, dovrà concedere al lavoratore 1 ora di pausa non retribuita al termine dell'orario continuato, che dovranno essere retribuite, come previsto dal comma 5, art. 2, con il 400% di maggiorazione dell'ora straordinaria.

Orario di lavoro in trasferta con pernottamento.
Qualora la lavorazione si svolga in trasferta con pernottamento, la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale avverrà su 6 giorni, con l'utilizzazione a tal fine delle ore aggiuntive di cui al comma 7, art. 2, con una prestazione continuativa fino a 7 ore che saranno retribuite per 8.
L'orario di lavoro giornaliero decorrerà dalla convocazione sul set sia per la troupe in trasferta che per quella in sede.
Per la troupe in trasferta il tempo necessario per il raggiungimento del set e per il rientro nell'albergo di residenza e viceversa (nel limite massimo di 1 ora retribuita con la maggiorazione del 55%) sarà considerato al di fuori dell'orario di lavoro (9 + 1 + 1 dal lunedì al venerdì; 7 + 1 il sabato), salvo diversi casi dettati da esigenze particolari la cui soluzione sarà ricercata all'interno del Sistema informativo aziendale.

Lavorazione in esterni in sede e zone limitrofe con rientro serale.
Fermo restando quanto previsto all'art. 14, parte Comune, per le lavorazioni in esterni in sede l'orario avrà inizio e termine al momento della partenza, e rispettivamente, del ritorno al luogo di raccolta (o set) preventivamente fissato dall'impresa e da questa comunicato ai lavoratori. In tale caso la durata massima della prestazione giornaliera è di 9 ore più una di pausa e l'orario di lavoro si conteggia al momento dell'arrivo del lavoratore sul set.
Per centri di raccolta ci si richiama, così come previsto dall'art. 14 della presente parte specifica "A" a luoghi di facile accesso con gli ordinari mezzi di trasporto pubblici urbani.
Qualora l'orario complessivo (viaggio più prestazione di lavoro) non superi l'orario normale giornaliero di 9 ore più 1 di pausa, non sarà dovuto alcun compenso ulteriore; in caso contrario il tempo per il viaggio (andata e ritorno) nella misura di 60 minuti (estendibili di ulteriori 30 minuti la cui definizione sarà concordata all'interno del Sistema Informativo Aziendale), dai cosiddetti centri di raccolta o set, sarà retribuito, con la maggiorazione del 55% ma non verrà computato nell'orario effettivo di lavoro (9 + 1); salvo eventuali diversi casi dettati da esigenze particolari la cui soluzione sarà ricercata all'interno del Sistema Informativo Aziendale.

Lavorazioni consentite nella giornata di sabato.
A) Qualora, nella lavorazione di un film in sede, si presenti la necessità di effettuare riprese nella giornata di sabato per indisponibilità di particolari ambienti in altre giornate, la produzione dovrà darne preavviso alla troupe entro il mercoledì precedente, fissando altresì la giornata di riposo compensativo nella settimana successiva.
B) Qualora la troupe rientri da una trasferta entro le ore 20 del venerdì la preparazione degli ambienti per le riprese della settimana successiva potrà essere effettuata nella giornata del sabato.
Fermo restando l'obbligo di informativa alle OO.SS.LL. la Commissione Paritetica dovrà concedere il proprio parere favorevole.
C) Il lavoro di sabato potrà inoltre essere effettuato, nei seguenti casi, senza riposo compensativo per i contratti di 45 ore settimanali:
1) film che abbiano esigenza di terminare le riprese per recarsi in tempo utile in luoghi con particolari caratteristiche (ambientali, climatologiche, atmosferiche, ecc.);
2) film i cui attori principali abbiano un contratto con stop date;
3) film il cui regista abbia un contratto con stop-date, previa trasmissione alla Commissione paritetica di copia della pagina del contratto;
4) film che debbano uscire a Natale il cui inizio di lavorazione sia stabilito dal 1° settembre.
La Commissione paritetica avrà il compito di ratificare i suddetti casi di lavorazione del sabato senza riposo compensativo e di controllare la veridicità dei requisiti.
D) Per le prestazioni in sede che si protraggono oltre le ore 24 del venerdì dovrà essere corrisposta per ogni ora di lavoro svolto dopo le ore 24 una maggiorazione del 65% alla normale retribuzione fino al compimento della 9ª ora di lavoro.
E) Altri casi particolari potranno essere esaminati dalla Commissione paritetica.
F) Saranno concesse deroghe a quelle produzioni a capitale straniero o in compartecipazione - non in regime di coproduzione - che operino attraverso Aziende Nazionali qualificate che rispettino tutte le norme vigenti dei CCNL. Tali deroghe che avranno carattere di sperimentalità, saranno concesse per un biennio a partire dalla data del verificarsi della prima produzione coinvolta. Trascorso tale periodo si valuteranno gli effetti e la possibilità di stabilizzazione delle norme. Per questo tipo di produzioni l'impresa dovrà occupare non meno del 70% di figure professionali qualificate italiane e/o comunitarie rispetto alla totalità della troupe impiegata.
G) Sanzioni. Le società che non abbiano rispettato gli accordi previsti dal presente CCNL e siano state ritenute responsabili di gravi violazioni, potranno essere sospese, con apposita delibera della Commissione paritetica, dalla possibilità di poter usufruire delle deroghe sopra previste fino ad un massimo di 3 mesi.

Art. 2 - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
[…]
Le imprese hanno facoltà di chiedere, e i lavoratori sono tenuti a dare una prestazione straordinaria nella misura massima di 7 ore settimanali non forfettizzabili, salvo quanto stabilito per le lavorazioni in trasferta.
Le imprese in casi di eccezionalità manifeste e previa verifica tra le parti al momento dell'evento, potranno accedere ad un massimo di 4 ore straordinarie settimanali fino al 31.3.02 e di 3 ore dall'1.4.02.
Dette ore non potranno essere forfettizzate, né programmate in alcuna sede, né potranno essere posti in essere contratti individuali a 49 ore settimanali.
Resta inteso che le dette 4 ore (o 3 dall'1.4.02), valgono per l'intera troupe e saranno retribuite con la maggiorazione del 400% delle ore straordinarie.
In caso di prestazione lavorativa nella giornata del sabato il ricorso a dette ore non potrà essere superiore a n. 2.
Per le lavorazioni che si svolgono in trasferta con pernottamento sarà richiesta e dai lavoratori dovrà essere concessa, una ulteriore prestazione in orario continuato fino a 7 ore, da effettuare nella giornata del sabato, che saranno retribuite per 8 con la maggiorazione del 90%.
[…]
Dichiarazione a verbale.
[…]
Si conviene inoltre che le categorie dei: direttori di produzione, truccatori e aiuti, parrucchieri e aiuti, sarte, segretari di produzione, ispettori di produzione, assistenti e aiuti scenografi, assistenti e aiuti costumisti, assistenti e aiuti arredatori, dovranno prestare nel corso delle riprese dei filmati - ove richiesta - un'ulteriore ora giornaliera di lavoro oltre quelle effettuate dal resto della troupe, sia per le lavorazioni in sede che in trasferta, che sarà retribuita con la maggiorazione del 55%.
Si conviene che le seguenti categorie di lavoratori: autisti, roulottisti, gruppisti, se dipendenti dalla produzione, saranno tenute a prestare ulteriori ore di lavoro per il normale espletamento del lavoro inerenti le fasi di pre- e post-produzione che saranno retribuite con la maggiorazione del 55%.

Art. 3 - Riposo settimanale.
Al lavoratore spetta 1 giornata di riposo settimanale che dovrà cadere normalmente di domenica.
Ove comprovate esigenze collegate direttamente alla disponibilità del luogo delle riprese lo richiedano (ad esempio: riprese di fatti ed avvenimenti cadenti di domenica; riprese in locali e ambienti pubblici disponibili soltanto di domenica; riprese collegate ad aspetti particolari e caratterizzanti della giornata festiva, come ad esempio week-end, spiagge, autostrade, campi sportivi, ecc., le parti possono accordarsi per effettuare il lavoro in detto giorno di riposo.
In tal caso l'azienda deve provvedere ad informare il rappresentante della troupe almeno 48 ore prima della domenica, e fissare contemporaneamente il riposo nei primi 3 giorni della settimana successiva, senza possibilità di rinuncia, escludendo che lo stesso vada a cadere nelle festività infrasettimanali o in giornate in cui venga corrisposta la paga.

Art. 7 - Copertura assicurativa.
Le produzioni garantiranno una copertura assicurativa per gli infortuni sul lavoro e 'in itinere' nel limite massimo di un'ora prima dell'inizio e un'ora dopo la fine del lavoro. Tale copertura dovrà garantire al lavoratore l'80% della retribuzione per tutto il periodo di durata del contratto, valida anche con e per i veicoli personali, ove l'uso sia stato richiesto dalla Produzione con lettera d'incarico. In tal caso la Produzione dovrà inserire gli estremi di tali veicoli nell'elenco delle vetture denunziate alla Compagnia assicuratrice. Qualora la Produzione non ottemperi a tale obbligo risponderà direttamente nei confronti del lavoratore. Quanto precede avrà valore esclusivamente per:
- n. 5 giornate lavorative in sede;
- per 6 giornate lavorative in Italia;
- per 7 giornate(6 lavorative+1 di riposo) per le riprese all'estero.
Nel contratto individuale saranno indicati i massimali di copertura, nonché la Compagnia assicuratrice prescelta.

Art. 10 - Relazioni sindacali.
Visto quanto stabilito dalla legge 20.5.70 n. 300, e fatto salvo quanto in essa contenuto, le parti ai fini di una coerente applicazione di tali diritti e della loro aderenza alle caratteristiche del settore della produzione cineaudiovisiva, espressamente convengono:

A) Delegato di troupe - Rappresentanza sindacale aziendale.
In relazione alle caratteristiche del settore, della particolarità dei rapporti di lavoro disciplinati dal presente contratto, l'Azienda, prima dell'inizio delle riprese provvederà a comunicare alle OO.SS. dei lavoratori stipulanti Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilsic-Uil o all'organismo all'uopo da esse costituito, la data prevista per l'inizio delle riprese, e al massimo dieci giorni prima dell'inizio delle riprese, l'elenco del personale componente la troupe disciplinata dal presente contratto (indicando, in assenza dei nominativi, le qualifiche e la quantità del personale impiegato). Eventuali sostituzioni verranno tempestivamente comunicate successivamente.
Nelle troupe in cui sono impegnati più di 5 dipendenti si procederà alla elezione del delegato di troupe entro 5 giorni dall'inizio delle riprese.
Il numero dei delegati potrà essere di 3 nelle troupe in cui sono impegnati più di 15 dipendenti.
Ai predetti delegati è affidata, secondo quanto dichiarato dalle OO.SS. stipulanti e di cui le aziende prendono atto, la rappresentanza sindacale aziendale di cui alla legge 20.5.70 n. 300.
Al delegato di troupe o al rappresentante sindacale aziendale è demandato il compito di intervenire presso la Direzione di Produzione per l'esatta applicazione del contratto di lavoro, nonché gli altri compiti previsti dall'Accordo interconfederale 18.4.66 e in particolare di esaminare con la Direzione medesima, al fine di una auspicabile soluzione di comune soddisfacimento. I diversi problemi che dovessero insorgere nell'ambito di applicazione delle norme contrattuali o di legge, quali, ad esempio la distribuzione dell'orario di lavoro; nonché l'accertamento dell'avvenuta consegna, in doppia copia, agli interessati del contratto individuale di assunzione previsto dall'art. 1, parte Comune del presente contratto.

C) Assemblea.
Tenuto conto delle particolari modalità delle prestazioni del lavoro delle troupes, il personale parteciperà all'assemblea sempre fuori dell'orario di lavoro.
Per detto personale si farà luogo, in caso di dimostrata partecipazione all'assemblea, alla corresponsione di una quota oraria per ogni mese di prestazione di lavoro, con un minimo di due quote orarie per ciascun film.

D) Permessi sindacali.
Viste le particolarità del settore, non essendo possibile applicare l'istituto esistente negli altri contratti circa i permessi sindacali retribuiti ai membri dei direttivi sindacali, delegati di troupe saranno concessi permessi sindacali retribuiti fino a sei ore, fruibili cumulativamente ove i rappresentanti sindacali siano più di uno, per ogni film, per l'assolvimento di incarichi sindacali.

Art. 11 - Igiene e sicurezza del lavoro.
In relazione all'applicazione nel settore del D.lgs. n. 626/94 e successive modificazioni, si fa riferimento al testo dell'Accordo concordato e sottoscritto in materia tra le parti che viene allegato al presente CCNL.

Accordi aggiuntivi tra Unione Nazionale Produttori Film (Unpf), Associazione Produttori Televisivi (Apt), Associazione Produttori Cinetelevisivi (Apc), Associazione Produttori Indipendenti (Api), da un lato e le OO.SS. dei lavoratori Sindacato Lavoratori Comunicazione (Slc-Cgil), Federazione Informazione Spettacolo Telecomunicazioni (Fistel-Cisl), Unione Italiana Lavoratori Spettacolo Informazione Cultura (Uilsic-Uil).
Accordo per il trattamento del direttore della fotografia, dello scenografo e del costumista
Il trattamento normativo ed economico spettante al personale sopra indicato è stabilito come segue:
1) Al direttore della fotografia, allo scenografo e al costumista (questi ultimi due quando siano assunti in esclusiva e partecipino con continuità alla lavorazione del filmati) spetta durante le riprese il trattamento economico previsto dal 7° livello del contratto per le troupes e, in quanto applicabile, il trattamento normativo stabilito dal contratto stesso, oltre a quanto previsto dai seguenti artt. 2, 3 e 4.
[…]

Condizioni particolari per il reparto montaggio
[…]
Per quanto attiene alle norme di sicurezza, prevenzione e igiene sul lavoro nel reparto montaggio, si rinvia a quanto previsto del D.lgs n. 626/94 in special modo per quanto riguarda la possibilità di elezione le RLS con competenze specifiche sull'uso dei videoterminali all'interno del reparto, nonché all'adozione dell'orario di lavoro.
[…]

Sicurezza del lavoro
Le parti, premesso:
- che con il D.lgs. n. 626/94 sono state recepite otto direttive europee riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
- che il D.lgs. n. 626/94 rappresenta una svolta importante sul piano della cultura e organizzazione della sicurezza, stabilendo che la salute sul lavoro non è garantita solo dall'applicazione di un insieme di regole, ma è essa parte della vita dell'azienda alla cui realizzazione concorrono azioni programmate da parte del Datore di lavoro, quali la valutazione dei rischi, l'adozione di misure di tutela, la sorveglianza sanitaria e lo sviluppo di interventi di formazione e informazione;
- che il D.lgs. n. 626/94 impone obblighi di collaborazione anche a carico dei lavoratori, nonché partecipare alle iniziative di informazione e formazione;
- che il D.lgs. n. 626/94 demanda alla contrattazione collettiva la definizione di alcuni aspetti applicativi e che le parti intendono dare attivazione a questi aspetti tenendo conto degli orientamenti partecipativi previsti dalla legge;
- che, nello spirito dell'Accordo interconfederale 22.6.95, le soluzioni da individuare, nel conciliare esigenze di sicurezza delle lavorazioni con aspetti di carattere tecnico e organizzativo a carico delle produzioni, comprendenti anche eventuali profili di costo, saranno dirette a rendere applicabile e adattabile la complessa normativa in materia di salute, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro alle peculiari caratteristiche delle lavorazioni che si svolgono sui set di ripresa cinematografici e televisivi;
- che sono presenti oggettivi problemi di difficoltà di applicazione della normativa di legge, connessi con la particolare natura dell'attività svolta, che mal si concilia con i modelli di organizzazione della produzione e del lavoro ai quali si è ispirato il Legislatore, avendo a riferimento un assetto classico del luogo di lavoro, ovvero una struttura stabile (fabbrica o ufficio), all'interno della quale sono installati macchinari ed impianti, sui quali operano i lavoratori secondo procedure determinate;
tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue.

A) Elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
Il RLS è eletto, o designato, nelle produzioni dall'Assemblea dei lavoratori nell'ambito del/i Delegato/i di troupe, o in mancanza di questo/i, tra gli stessi lavoratori.
Qualora nelle produzioni sia presente un solo delegato di troupe, il RLS coincide con questo; qualora siano presenti più delegati il RLS va individuato su designazione dei lavoratori, conformemente a quanto stabilito dall'Accordo interconfederale 22.6.95. Sarà cura del/i delegato/i di troupe procedere alle convocazioni dell'assemblea per effettuare l'elezione o la designazione del RLS, nei termini e con le modalità stabilite dal CCNL.
In mancanza del/i delegato/i di troupe, l'elezione avviene tra gli stessi lavoratori che si riuniscono in apposita assemblea all'infuori dell'orario di lavoro per procedere alle operazioni di voto; in alternativa queste ultime possono svolgersi durante la pausa giornaliera. Il tempo dedicato alle operazioni di voto sarà retribuito con quote orarie della retribuzione.
In un caso come nell'altro, le procedure elettive, considerate le particolari caratteristiche delle produzioni cinematografiche e televisive, dovranno essere espletate entro 5 giorni dall'inizio delle riprese.
Le imprese si impegnano a comunicare ai lavoratori la possibilità di esercitare il loro diritto alla elezione o designazione del RLS mediante apposita informativa.
Resta inteso che qualora i lavoratori occupati stabilmente a tempo indeterminato nell'ambito dell'impresa di produzione avessero già provveduto ad eleggere il loro RLS, lo stesso potrà candidarsi tra i lavoratori della troupe ed essere eventualmente eletto o designato quale RLS per quella specifica produzione, cumulando di fatto transitoriamente le due cariche.
Per il numero dei RLS si fa riferimento al sopracitato Accordo interconfederale 22.6.95. Si conviene sin d'ora che, stanti le caratteristiche dell'attività del RLS, ed in adesione allo spirito dell'Accordo interconfederale stesso, non concorrono a determinare il numero dei dipendenti ai fini della determinazione del numero degli RLS, i lavoratori giornalieri, i generici e i rinforzi della troupe.
Per analoghe ragioni i lavoratori individuati al comma precedente sono esclusi dall'elettorato attivo, non integrando la composizione stabile della troupe.
Il RLS così eletto, resta in carica per tutta la durata della lavorazione, cessando automaticamente l'incarico al termine della stessa. Per l'esercizio delle proprie funzioni il RLS si avvale di quattro ore di permesso retribuito per ogni mese. Per le produzioni di durata superiore a sei mesi il numero delle ore di permesso è pari comunque a 40, come previsto dall'Accordo interconfederale. Tutti gli oneri del RLS derivanti dall'esercizio del mandato sono a carico dell'impresa.
Per tutto quanto non espressamente richiamato si rinvia all'Accordo 22.6.95, che si conviene costituisca parte integrante del presente Accordo.

B) Osservatorio-sezione per la sicurezza.
Le problematiche relative all'igiene e alla sicurezza nei luoghi di lavoro costituiranno oggetto di ricognizione, analisi, e verifica tra le parti nell'ambito di una specifica Sezione istituita in sede di Osservatorio nazionale, al fine di realizzare un sistema informativo e di relazioni ispirato ad obbiettivi partecipativi, e di costituire a richiesta, una sede di composizione delle controversie in materia di formazione, informazione e rappresentanza dei lavoratori. La sezione specialistica per la sicurezza opera in connessione con l'Organismo paritetico nazionale, nonché con quelli territoriali istituiti tra Confindustria e Cgil-Cisl-Uil ai sensi dell'Accordo interconfederale 22.6.95.
La sezione specialistica anche qualora costituita come Commissione di composizione delle controversie, è composta da 3 componenti effettivi per le OO.SS.LL. e da 4 componenti per le organizzazioni datoriali stipulanti il presente accordo, di cui 3 con diritto di voto. In caso di giustificato impedimento del componente effettivo, ciascuna delle parti può nominare un supplente.
Resta peraltro inteso che ulteriori funzioni di competenza della sezione, con specifico riferimento alle lavorazioni delle troupes della produzione cinematografica e televisiva, potranno essere individuate di comune intesa tra le parti.

Nota aggiuntiva.
La sezione specialistica per la sicurezza predisporrà, nella sua prima riunione, un opuscolo informativo da distribuire ad ogni lavoratore del settore in adempimento degli obblighi di cui all'art. 21, D.lgs. n. 626/94.
Nella stessa riunione saranno definite le modalità operative di un primo percorso formativo che, tenuto conto delle specificità del settore e in attuazione degli obblighi di cui all'art.18, coinvolga ottanta lavoratori in due cicli formativi ciascuno di 16 ore, con inizio non oltre l'1.6.00.

C) Regolamento per la composizione delle controversie.
La parte che ricorre alla Commissione delle controversie ne informa senza ritardo le parti interessate.
In tal caso la parte ricorrente deve inviare alla commissione il ricorso scritto con raccomandata a.r. e la controparte potrà inviare le proprie controdeduzioni entro 7 giorni dal ricevimento del ricorso.
L'esame del ricorso deve esaurirsi entro i 7 giorni successivi a tale ultimo termine, salvo eventuale proroga decisa unanimemente dalla Commissione nella prima riunione di esame.
La Commissione assume le proprie decisioni a maggioranza qualificata (2/3 dei membri partecipanti).
A cura del Presidente della Commissione viene redatto motivato verbale delle decisioni prese.
La parte minoritaria potrà far constatare nel verbale le sue motivazioni di dissenso, a cura della segreteria del Presidente; il verbale della decisione verrà inoltrato alle parti interessate.
Trascorsi tali termini, ovvero qualora risulti fallito il tentativo di conciliazione, le parti si ritengono libere di intraprendere le iniziative che ritengono opportune.
Le parti interessate (aziende, lavoratori o loro rappresentanti) si impegnano a mettere in atto la decisione della commissione.
I compiti di segreteria sono assunti dall'osservatorio - Sezione specialistica per la Sicurezza.
Nell'ambito della sezione specialistica per la sicurezza costituita in sede di Osservatorio nazionale le parti concordano di:
- elaborare una ricerca a livello tecnico-giuridico sulle diverse disposizioni legislative esistenti in materia di prevenzione infortunistica e di igiene nei luoghi di lavoro, nonché quelle inerenti alle condizioni ambientali e alla sicurezza, al fine di seguire l'evoluzione della legislazione in materia e determinare linee-guida e posizioni comuni;
- promuovere un monitoraggio sui principali problemi derivanti dalla normativa di cui si tratta, sulla base della concreta esperienza maturata nelle aziende e tra i lavoratori, al fine di formulare proposte a livello attuativo, anche mediante opportuni interessamenti nelle competenti sedi amministrative e istituzionali;
- valutare iniziative che permettano di diffondere i risultati dei predetti studi al fine, di favorire la progressiva affermazione della cultura della prevenzione nelle aziende e tra i lavoratori;
- promuovere lo scambio di informazioni e delle buone prassi a livello nazionale ed europeo, attraverso la ricerca e l'archiviazione di dati e soluzioni tecniche sperimentate;
- attivare i possibili canali pubblici istituzionali rispetto alle eventuali problematiche specifiche di settore in materia di prevenzione infortuni, igiene del lavoro e prevenzione incendi;
- definire criteri e linee-guida di progetti informativi e formativi dei lavoratori del settore, ivi compreso il RLS;
- promuovere, coordinare e realizzare gli interventi formativi sulla sicurezza, ivi compresi gli RLS nominati, onde evitare spese aggiuntive e ripetitive per le imprese;
- tenere e aggiornare un'anagrafe dei lavoratori formati sulla sicurezza, ivi compresi gli RLS nominati, onde evitare spese aggiuntive e ripetitive per le imprese;
- verifica delle attrezzature e dei locali idonei a toilette e alla consumazione dei pasti;
- svolgere funzioni consultive e di possibile composizione in caso di controversie in materia di informazione, formazione e rappresentanza dei lavoratori;
- esprimere su richiesta congiunta delle parti pareri non vincolanti circa le modalità applicative della normativa in materia.

Consultazioni sindacali - Sistema informativo aziendale
Le parti, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle OO.SS. dei lavoratori, convengono quanto segue.
Di norma annualmente, nel corso del primo quadrimestre, Unpf, Apt, Apc, l'Api, per gli aspetti di specifica competenza, forniranno alle OO.SS. nazionali di categoria, nel corso di un apposito incontro, informazioni globali riferite alle imprese associate riguardanti gli indirizzi generali dell'industria di produzione cineaudiovisiva, le prospettive produttive nonché le previsioni degli investimenti complessivi.
Saranno altresì oggetto di informazione alle OO.SS. nazionali di categoria dati relativi allo sviluppo del settore, anche in rapporto all'evoluzione del mercato alla struttura produttiva, all'evoluzione della tecnologia, all'andamento complessivo del mercato del lavoro.
In tale quadro saranno portati a conoscenza delle predette organizzazioni nazionali dati, anche in riferimento a singole produzioni significative, resi noti in sede di Dipartimento dello Spettacolo in base alle norme di legge, nel rispetto della riservatezza e della segretezza dei diversi profili dell'attività imprenditoriale.
Accanto all'Osservatorio nazionale, viene istituito un sistema di informazione aziendale, che si realizza attraverso l'invio di informazioni, nonché l'attivazione, qualora se ne ravvisi la necessità in ragione di particolari esigenze della lavorazione e su richiesta di una delle parti, di un apposito incontro informativo.
Potranno formare oggetto dell'incontro, su richiesta delle parti interessate, particolari esigenze produttive.
In questo contesto, ferma restando impregiudicata l'autonomia delle scelte imprenditoriali quanto alla natura, all'entità e alla destinazione degli investimenti produttivi, nonché il rispetto delle norme di legge e del segreto industriale, l'impresa provvederà alla trasmissione, almeno 10 giorni prima dell'inizio delle riprese, informazioni su:
- piano di lavorazione;
- elenco della troupe;
- nonché in tempo utile il piano di edizione concordato con il montatore e la composizione del reparto montaggio;
- eventuale altra documentazione e comunque elementi informativi integrativi che l'impresa intenda presentare a sostegno delle proprie istanze.
Qualora richiesto l'incontro potrà prendere in esame eventuali istanze di deroga, fatte salve le competenze della Commissione Paritetica, alle norme del presente CCNL presentate dalla produzione ed emerse nel corso dei sopralluoghi e della stesura del piano di lavorazione, nonché valutare la possibilità di introdurre elementi di flessibilità nelle modalità di svolgimento della lavorazione e nell'utilizzo di professionalità particolari o specifiche, anche non previste dal CCNL.
La riunione dovrà avvenire, di norma, almeno 5 giorni prima dell'inizio delle riprese, o anticipatamente al verificarsi dell'evento straordinario che ha dato luogo alla richiesta. Essa dovrà esaurirsi nell'ambito di un solo incontro, salvo comprovate esigenze. La mancata partecipazione alla riunione dei rappresentanti dei lavoratori s'intende come manifestazione di assenso ed esime l'impresa da obblighi ulteriori a suo carico, salvo quelle derivanti dal rispetto della normativa contrattuale vigente.
Alla riunione informativa tra i rappresentanti della produzione ed il delegato di troupe, potranno fornire i loro apporti su specifiche problematiche, il direttore della fotografia, il montatore, lo scenografo e altre due figure designate tra i capi reparto.
Su richiesta di una delle parti stipulanti il presente CCNL la riunione dovrà prevedere la presenza delle OO.SS. territoriali.
Al termine dell'incontro le parti esprimeranno per iscritto, e sottoscriveranno, le valutazioni ed i pareri dati a seguito delle informazioni fornite.

2) Accordo aggiuntivo per la costituzione della commissione paritetica
[…]
La Commissione paritetica avrà altresì il compito di esaminare tutti i problemi attinenti all'applicazione delle vigenti disposizioni sia in materia di cineaudiovisiva che del lavoro, ivi compreso lo studio per la risoluzione di quanto concerne il collocamento dei lavoratori, ed ogni altra materia che possa rivelarsi utile da sottoporre al suo esame.