Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Sez. 9, 12 giugno 2025, n. 7 - C-7/24 - Lavoratori migranti. Reg. n. 883/2004. Prestazioni ai sensi della legislazione di uno Stato membro per infortuni sul lavoro verificatisi in un altro Stato membro


 


SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)

12 giugno 2025

" Rinvio pregiudiziale - Sicurezza sociale - Lavoratori migranti - Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale - Regolamento (CE) n. 883/2004 - Articolo 85, paragrafo 1 - Prestazioni dovute ai sensi della legislazione di uno Stato membro per danni verificatisi nel territorio di un altro Stato membro - Diritto di ricorso degli
enti debitori nei confronti del terzo responsabile - Diritti in capo alla vittima - Surrogazione - Limiti "

 

 

Fonte: Sito web Eur-Lex

 

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Nella causa C-7/24,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Retten i Svendborg (Tribunale di Svendborg, Danimarca), con decisione del 2 gennaio 2024, pervenuta in cancelleria il 4 gennaio 2024, nel procedimento

Deutsche Rentenversicherung Nord,

B.V.

contro

G.F., società figlia danese della G.F. ASA, Norvegia, in qualità di rappresentante della M.P. A/S,

G.F., società figlia danese della G.F. ASA, Norvegia,

LA CORTE (Nona Sezione),

composta da N. Jääskinen, presidente di sezione, A. Arabadjiev (relatore) e R. Frendo, giudici,

avvocato generale: R. Norkus

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 26 marzo 2025,

considerate le osservazioni presentate:

- per la Deutsche Rentenversicherung Nord e la B.V., da T. Birch, advokat;

- per la G.F., società figlia danese della G.F. ASA, Norvegia, in qualità di rappresentante della M.P. A/S, e la G.F., società figlia danese della G.F. ASA, Norvegia, da H. Saugmandsgaard Øe, advokat;

- per il governo ceco, da J. Benešová, M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti;

- per la Commissione europea, da M.-L. Ehlers Defontaine e B.-R. Killmann, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

 

Sentenza

 

FattoDiritto



1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 85, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1, e rettifica in GU 2004, L 200, pag. 1).

2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra la Deutsche Rentenversicherung Nord (in prosieguo: la "DRV-N") e la B.V. (in prosieguo: la "BG-V"), da un lato, e la G.F. (in prosieguo: la "GF"), società figlia danese della G.F. ASA, Norvegia, che agisce in qualità di rappresentante della M.P. A/S (in prosieguo: la "MP") e in nome proprio, dall'altro, in merito ad un'azione di regresso relativa a prestazioni versate alla vedova di un cittadino tedesco deceduto a seguito di un infortunio sul lavoro avvenuto in Danimarca.

Contesto normativo

Diritto dell'Unione


3 L'articolo 85, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004 così dispone:

"Se, in virtù della legislazione di uno Stato membro, una persona beneficia di prestazioni per un danno risultante da fatti verificatisi in un altro Stato membro, gli eventuali diritti dell'istituzione debitrice nei confronti del terzo, tenuto a risarcire il danno, sono disciplinati nel modo seguente:

a) quando l'istituzione debitrice è surrogata, in virtù della legislazione che essa applica, nei diritti che il beneficiario ha nei confronti del terzo, tale surrogazione è riconosciuta da ogni Stato membro;

b) quando l'istituzione debitrice vanta in linea diretta un diritto nei confronti del terzo, ogni Stato membro riconosce tale diritto".

Diritto danese

4 Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, dell'erstatningsansvarslov (legge sulla responsabilità per danni), del 24 agosto 2018:

"Il responsabile dei danni alle persone è tenuto a risarcire i danni per la perdita di reddito, le spese mediche e le altre perdite derivanti dal danno, nonché il risarcimento del dolore e della sofferenza".

5 L'articolo 13, paragrafo 1, di tale legge è così formulato:

"Il risarcimento del danno per perdita della persona fonte di sostentamento per un coniuge o un partner convivente è pari al 30% del risarcimento che si presume avrebbe ricevuto il defunto in caso di perdita completa della capacità di guadagno (...). Il risarcimento non può, tuttavia, essere inferiore a 644 000 [corone danesi (DKK) (circa EUR 83 720)], salvo circostanze particolari".

6 L'articolo 17, paragrafo 1, di detta legge prevede quanto segue:

"Le prestazioni previste dalla legislazione sociale, comprese le indennità di disoccupazione, l'assistenza medica, le pensioni ai sensi della legislazione in materia di pensioni sociali e le prestazioni ai sensi della legge sull'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, alle quali ha diritto una persona lesa o un superstite, non possono essere oggetto di un'azione di regresso nei confronti del responsabile del danno (...)".

7 L'articolo 26a, paragrafo 1, della medesima legge così dispone:

"Chiunque, intenzionalmente o per negligenza grave, ha causato la morte di un'altra persona può essere condannato a risarcire i superstiti che avevano un legame particolarmente stretto con il defunto".

8 Ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, dell'arbejdsskadesikringslov (legge sull'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), del 19 agosto 2022:

"Quando un infortunio sul lavoro provoca il decesso, il coniuge superstite ha diritto a un importo transitorio di [DKK] 191 000 [(circa EUR 28 830)] (valore 2024) se il matrimonio è stato contratto prima che si verificasse l'infortunio sul lavoro e se la convivenza era in corso al momento del decesso della persona lesa. L'importo è regolarizzato a norma dell'articolo 25".

9 L'articolo 20, paragrafo 1, di tale legge è così formulato:

"Una persona che ha diritto a un importo transitorio ai sensi dell'articolo 19, paragrafi da 1 a 3, e che ha perso una persona fonte di sostentamento a causa del decesso della persona danneggiata, o che ha subito in altro modo una riduzione delle condizioni di sostentamento a seguito del decesso, ha diritto al risarcimento dei relativi danni. I danni sono determinati tenendo conto dell'entità della dipendenza e della capacità del superstite di provvedere al proprio sostentamento, tenuto conto dell'età, dello stato di salute, dell'istruzione, dell'occupazione, della dipendenza e delle condizioni finanziarie".

10 L'articolo 77, paragrafo 1, di detta legge enuncia quanto segue:

"Le prestazioni previste dalla legge non possono essere la base di un diritto di regresso nei confronti della parte responsabile del danno che è tenuta ai risarcimenti a favore delle persone lese o dei loro superstiti (...). I diritti delle persone lese o dei loro superstiti nei confronti della parte responsabile del danno sono ridotti nella misura in cui le prestazioni sono state pagate o sono dovute alle persone interessate ai sensi della presente legge. (...)".

Diritto tedesco

11 L'articolo 46 del Sozialgesetzbuch, Sechstes Buch (VI) - Gesetzliche Rentenversicherung (libro VI del codice della sicurezza sociale - Regime legale di assicurazione pensionistica; in prosieguo: il "SGB VI") prevede l'attribuzione alle vedove o ai vedovi di una pensione di vedovanza nel caso in cui il coniuge deceduto sia stato assicurato per il periodo minimo generalmente richiesto.

12 L'articolo 116 del Sozialgesetzbuch, Zehntes Buch (X) - Sozialverwaltungsverfahren und Sozialdatenschutz (libro X del codice della sicurezza sociale - Procedimento amministrativo in materia di sicurezza sociale e protezione dei dati personali relativi alla sicurezza sociale; in prosieguo: il "SGB X") conferisce agli enti previdenziali un diritto di surrogazione nei diritti di cui i beneficiari sono eventualmente titolari nei confronti dei terzi responsabili per le prestazioni che gli enti erano tenuti a concedere a seguito del danno patito.

Procedimento principale e questione pregiudiziale

13 Il 15 luglio 2015 un cittadino tedesco, che lavorava come autista per attività di esportazione per una società tedesca, è rimasto ferito durante un incidente avvenuto mentre stava aiutando a caricare merci sul suo autocarro presso uno degli indirizzi commerciali della MP in Danimarca. Tali ferite hanno causato il suo decesso poco tempo dopo.

14 La MP ha riconosciuto la propria responsabilità civile per tale decesso. La GF, assicuratore di tale società per la responsabilità civile, ha versato alla vedova del lavoratore defunto, su richiesta dell'avvocato di quest'ultima, un risarcimento per perdita di un familiare fonte di sostentamento, calcolato conformemente al diritto danese.

15 Inoltre, la DRV-N e la BG-V, presso le quali il defunto era assicurato in qualità di lavoratore tedesco, hanno versato alla vedova una pensione di vedovanza, conformemente all'articolo 46 del SGB VI.

16 Poiché l'articolo 116 del SGB X prevede un diritto di surrogazione nei diritti della vedova del lavoratore defunto nei confronti del terzo responsabile per quanto riguarda la pensione così versata, la DRV-N e la BG-V hanno chiesto il rimborso di tale pensione alla MP e alla GF.

17 La MP e la GF hanno respinto tale richiesta, con la motivazione che essa non era fondata alla luce del diritto danese. Infatti, da un lato, il diritto a una pensione di vedovanza ai sensi della legislazione tedesca, la quale è versata indipendentemente dalla causa del decesso, non corrisponderebbe al diritto al risarcimento per perdita di un familiare fonte di sostentamento previsto dalla legislazione danese. Dall'altro lato, dato che la GF aveva già versato tale risarcimento alla vedova del lavoratore defunto, quest'ultima non potrebbe pretendere nessun'altra prestazione pecuniaria in forza del diritto danese.

18 Il 6 e il 12 luglio 2018 la DRV-N e la BG-V hanno rispettivamente proposto dinanzi al Retten i Svendborg (Tribunale di Svenborg, Danimarca), giudice del rinvio, un'azione di regresso contro la MP e la GF, chiedendo che tali società fossero dichiarate debitrici delle prestazioni versate alla vedova del lavoratore defunto.

19 Pur ammettendo che il risarcimento per perdita di un familiare fonte di sostentamento versato alla vedova del lavoratore defunto sia stato calcolato conformemente al diritto danese e che tale vedova non abbia diritto a nessun'altra prestazione pecuniaria in base a tale diritto, la DRV-N e la BG-V ritengono che tale risarcimento non sia stato versato con effetto liberatorio, in quanto la MP e la GF non erano in buona fede per quanto riguarda l'azione di regresso della DRV-N e della BG-V.

20 Peraltro, esse sostengono che le condizioni e la portata dei diritti nei quali sono surrogate devono essere determinate conformemente al diritto tedesco. Anche se l'importo del loro credito nei confronti della MP e della GF dovesse essere determinato conformemente al diritto danese, l'articolo 85, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004 dovrebbe essere interpretato nel senso che le prestazioni sociali da esse versate alla vedova del lavoratore defunto, per poter essere rimborsate, non devono essere identiche o comparabili, quanto alla loro natura, alle prestazioni previste dal diritto danese. Infatti, tale disposizione non sarebbe intesa a escludere l'azione dell'ente previdenziale debitore nei confronti dell'autore del danno in ragione della mancanza di identità tra le prestazioni che possono essere richieste in base, rispettivamente, alla legislazione dello Stato membro in cui ha sede l'ente previdenziale debitore e alla legislazione dello Stato membro in cui si è verificato il danno.

21 Il giudice del rinvio rileva che, nel procedimento principale, si pone anzitutto la questione di quale delle legislazioni nazionali di cui trattasi determini la portata dei diritti nei quali è surrogato l'ente previdenziale debitore. Tale giudice si chiede, poi, se un'azione di regresso presupponga che le prestazioni sociali di cui si chiede il rimborso presentino, per natura, un carattere comparabile a quello delle prestazioni alle quali la vittima del danno potrebbe aver diritto in forza del diritto dello Stato membro in cui si è verificato il danno. Infine, esso si interroga sul significato da attribuire al termine "per natura", utilizzato dalla Højesteret (Corte suprema, Danimarca) nella sua giurisprudenza relativa al settore di cui trattasi.

22 Il diritto danese avrebbe precisato in modo esaustivo la natura delle diverse prestazioni pecuniarie alle quali la vittima di un danno biologico o i suoi congiunti superstiti possono aver diritto, quali il risarcimento per perdita di redditi da lavoro, sofferenza, danno permanente alla salute, dolore e danno morale, lesioni permanenti, incapacità lavorativa e perdita del familiare fonte di sostentamento, l'importo transitorio in caso di morte e il risarcimento per illecito civile. La maggior parte di tali prestazioni pecuniarie sarebbe soggetta a limiti massimi.

23 L'articolo 77 della legge sull'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro prevedrebbe, inoltre, che le prestazioni calcolate conformemente alla legge sulla responsabilità per danni siano sussidiarie rispetto alle prestazioni a cui la vittima o i congiunti superstiti possono aver diritto in forza della legge sull'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e che le prestazioni previste in caso di infortuni sul lavoro non possano costituire la base di un'azione di regresso nei confronti dell'autore del danno tenuto al risarcimento.

24 Né la legge sulla responsabilità per danni né la legge sull'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro prevedrebbero, per i superstiti, un diritto a una pensione di vedovanza avente la stessa natura del diritto disciplinato nel SGB VI e che segua le modalità da esso risultanti. Non sarebbe pertanto possibile stabilire, a priori, un'identità tra le domande di prestazioni pecuniarie della DRV-N e della BG-V e le prestazioni pecuniarie previste dalla legge sulla responsabilità per danni e dalla legge sull'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

25 Il giudice del rinvio ritiene, quindi, che dalla giurisprudenza della Corte non risulti in modo chiaro se le norme sostanziali del diritto dello Stato membro in cui si è verificato il danno possano limitare il diritto di regresso dell'ente previdenziale debitore, qualora le prestazioni previdenziali di cui si chiede il rimborso non siano identiche o, quanto meno, non siano comparabili per natura al credito di cui la persona lesa potrebbe chiedere il pagamento in forza di tali norme sostanziali.

26 In tali circostanze, il Retten i Svendborg (Tribunale di Svenborg) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

"Se l'articolo 85, paragrafo 1, del regolamento [n. 883/2004] debba essere interpretato nel senso che, affinché l'istituzione debitrice possa beneficiare di un diritto di regresso ai sensi di tale disposizione, è necessario che nello Stato membro in cui si è verificato il danno sussista una base giuridica per il tipo di risarcimento o di compensazione per il quale è invocato il diritto di regresso, o una prestazione equivalente, in conseguenza dell'evento per il quale la parte responsabile del danno è tenuta al risarcimento ai sensi della legge del luogo in cui si è verificato il danno".

Sulla questione pregiudiziale

27 Con la sua questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 85, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004 debba essere interpretato nel senso che, qualora una persona benefici, in forza della legislazione dello Stato membro in cui risiede, di una pensione di vedovanza a seguito del decesso del coniuge conseguente a un infortunio sul lavoro verificatosi in un altro Stato membro, e la legislazione del primo Stato membro preveda, a favore dell'ente debitore di tale pensione, un diritto di surrogazione nei confronti del terzo tenuto al risarcimento del danno derivante da tale infortunio sul lavoro, l'azione di regresso di tale ente debitore è subordinata all'esistenza, nel secondo Stato membro, di una base giuridica che consenta di ottenere una simile pensione o una prestazione equivalente.

28 L'articolo 85, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004 è volto a consentire ad un ente previdenziale di uno Stato membro, che ha erogato prestazioni previdenziali per un danno verificatosi nel territorio di un altro Stato membro, di promuovere nei confronti del terzo responsabile del danno le azioni predisposte dal diritto che esso applica, vuoi mediante surrogazione, vuoi mediante azione diretta. Il diritto così attribuito agli enti previdenziali nazionali costituisce la logica ed equa contropartita dell'estensione degli obblighi di detti enti all'intero territorio dell'Unione, estensione disposta da tale regolamento (v., in tal senso, sentenza del 2 giugno 1994, DAK, C-428/92, EU:C:1994:222, punto 16).

29 Tale disposizione costituisce quindi una norma di conflitto che impone al giudice nazionale adito con un'azione per risarcimento danni promossa nei confronti del responsabile del danno di applicare il diritto dello Stato membro dell'ente debitore non soltanto per accertare se quest'ultimo sia subentrato legalmente nei diritti della vittima o dei suoi aventi causa, ma anche per determinare la natura e l'entità dei crediti in cui l'ente debitore è subentrato (v., in tal senso, sentenza del 21 settembre 1999, K. e a., C-397/96, EU:C:1999:432, punto 22).

30 Infatti, qualora il giudice nazionale applicasse il diritto dello Stato membro nel cui territorio si è verificato il danno per determinare la portata del diritto di azione dell'ente debitore, esso potrebbe essere portato a privare l'articolo 85, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004, completamente o in parte, del suo effetto utile. Ciò si verificherebbe in particolare qualora la normativa dello Stato membro nel cui territorio si è verificato il danno prevedesse che non ci si può avvalere della surrogazione legale o dell'azione diretta per taluni tipi di crediti che l'ente debitore può far valere, tramite surroga o azione diretta, nello Stato membro di tale ente (v., in tal senso, sentenza del 2 giugno 1994, DAK, C-428/92, EU:C:1994:222, punto 19).

31 Ne consegue che disposizioni come quelle contenute nell'articolo 17, paragrafo 1, della legge sulla responsabilità per danni, in materia di azioni esperibili dagli enti previdenziali danesi nei confronti dei terzi tenuti al risarcimento di danni che abbiano comportato l'erogazione di prestazioni previdenziali, non possono essere applicate per stabilire se ed entro quali limiti un ente debitore di uno Stato membro diverso dal Regno di Danimarca abbia il diritto di agire in giudizio nei confronti del responsabile di un danno verificatosi nel territorio danese in cui si applicano tali disposizioni. Disposizioni del genere non ostano pertanto all'esperimento di un'azione da parte di un ente debitore di uno Stato membro diverso da quello in cui esse si applicano (v., in tal senso, sentenza del 2 giugno 1994, DAK, C-428/92, EU:C:1994:222, punto 22).

32 Ciò posto, l'articolo 85, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004 è unicamente volto a garantire che il diritto di azione di cui può avvalersi l'ente debitore in forza della normativa da esso applicata sia riconosciuto dagli altri Stati membri. Esso non è inteso a modificare le norme che si applicano per stabilire se ed entro quali limiti sorga la responsabilità extracontrattuale del terzo responsabile del danno. La responsabilità del terzo resta soggetta alle norme sostanziali che vengono di solito applicate dal giudice nazionale adito dalla vittima o dai suoi aventi causa, cioè in linea di principio alla legge dello Stato membro nel cui territorio si è verificato il danno (v., in tal senso, sentenza del 21 settembre 1999, K. e a., C-397/96, EU:C:1999:432, punto 15).

33 Ne consegue che i diritti che la vittima o i suoi aventi causa vantano nei confronti dell'autore del danno nonché i presupposti dell'azione di risarcimento dinanzi ai giudici dello Stato membro nel cui territorio il danno si è verificato sono determinati conformemente al diritto di tale Stato, ivi comprese le norme di diritto internazionale privato che sono applicabili (v., in tal senso, sentenza del 21 settembre 1999, K. e a., C-397/96, EU:C:1999:432, punto 16).

34 Soltanto nei diritti così determinati si può surrogare l'ente debitore. Infatti, una tale surrogazione non può produrre l'effetto di creare, in capo al beneficiario delle prestazioni, diritti supplementari nei confronti di un terzo (v., in tal senso, sentenza del 21 settembre 1999, K. e a., C-397/96, EU:C:1999:432, punto 17).

35 Inoltre, l'azione surrogatoria può comprendere, tra gli indennizzi riconosciuti al danneggiato o ai suoi aventi causa dalla legislazione dello Stato membro in cui il danno si è prodotto, soltanto quelli che corrispondono alle prestazioni erogate dall'ente debitore, con esclusione dei risarcimenti a titolo di danni morali o di altri elementi di danno a carattere personale (sentenza del 16 febbraio 1977, T. e a., 72/76, EU:C:1977:27, punto 19).

36 Nel caso di specie, dalla giurisprudenza ricordata ai punti da 28 a 35 della presente sentenza risulta, in primo luogo, che l'esistenza e la portata della surrogazione nei diritti della vedova del lavoratore defunto, di cui beneficiano la DRV-N e la BG-V in forza dell'articolo 116 del SGB X, relativamente alle prestazioni che queste ultime le versano in applicazione dell'articolo 46 del SGB VI, sono determinate dal diritto tedesco e che, contrariamente a quanto sostengono la MP e la GF, l'articolo 17, paragrafo 1, della legge sulla responsabilità per danni non può ostare all'azione di regresso della DRV-N e della BG-V fondata su tali diritti oggetto di surrogazione.

37 In secondo luogo, tale surrogazione non può per contro creare, né per la vedova del lavoratore defunto né per la DRV-N o la BG-V, diritti aggiuntivi rispetto a quelli conferiti alla vedova dal diritto danese.

38 A tal riguardo, come risulta dalla decisione di rinvio, il diritto danese non conosce un diritto alla pensione di vedovanza quale quello previsto dal diritto tedesco. Per contro, tale diritto dispone, anzitutto, all'articolo 13, paragrafo 1, della legge sulla responsabilità per danni e all'articolo 20 della legge sull'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, che è dovuto al coniuge superstite un risarcimento per perdita di un familiare fonte di sostentamento, il quale è già stato versato dalla GF alla vedova del lavoratore defunto. L'articolo 26a, paragrafo 1, della legge sulla responsabilità per danni prevede, poi, un risarcimento per il danno morale patito dai superstiti che avevano un legame particolarmente stretto con il defunto. Infine, l'articolo 19, paragrafo 1, della legge sull'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro prevede, a determinate condizioni, la concessione di un risarcimento transitorio al coniuge superstite.

39 Occorre rilevare, da un lato, che dalla decisione di rinvio non emerge chiaramente se il risarcimento per il danno morale fosse, nel caso di specie, dovuto alla vedova del lavoratore defunto, né se esso sia stato versato dalla GF. Inoltre, se è vero che il giudice del rinvio ha indicato in tale decisione che, secondo l'A.E.D. (assicurazione del mercato del lavoro in Danimarca), l'infortunio all'origine del procedimento principale non dava diritto a tale vedova a prestazioni previste dalla legge sull'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, quali il risarcimento transitorio e il risarcimento per perdita di un familiare fonte di sostentamento, previsti rispettivamente all'articolo 19, paragrafo 1, e all'articolo 20 di tale legge, da detta decisione non risulta, tuttavia, che tale valutazione abbia carattere definitivo ed escluda, pertanto, la pertinenza di tali risarcimenti nell'ambito del procedimento principale.

40 Dall'altro lato, nei limiti in cui la GF ha già versato uno o, eventualmente, più di tali risarcimenti alla vedova del lavoratore defunto, spetta unicamente al giudice del rinvio stabilire se simili versamenti abbiano avuto, ai sensi del diritto nazionale applicabile, un effetto liberatorio per la MP e la GF rispetto alle domande presentate dalla DRV-N e dalla BG-V nell'ambito della loro azione di regresso.

41 In terzo luogo, per quanto riguarda la questione se il risarcimento per perdita di un familiare fonte di sostentamento, previsto dal diritto danese e versato dalla GF alla vedova del lavoratore defunto, corrisponda, ai sensi della giurisprudenza ricordata al punto 35 della presente sentenza, alla pensione di vedovanza versata dalla DRV-N e dalla BG-V, occorre ricordare che il regolamento n. 883/2004 non istituisce un regime comune di previdenza sociale e che, in mancanza di un'armonizzazione a livello dell'Unione in questo settore, spetta a ciascuno Stato membro determinare nella propria normativa, segnatamente, le condizioni cui è subordinato il diritto a prestazioni sociali (v., in tal senso, sentenza dell'11 aprile 2024, Sozialministeriumservice, C-116/23, EU:C:2024:292, punto 61 e giurisprudenza citata).

42 Di conseguenza, come correttamente sostenuto dal governo ceco e dalla Commissione europea, le prestazioni versate a seguito di un evento generatore, come un infortunio sul lavoro, possono variare considerevolmente da uno Stato membro all'altro e requisiti troppo rigorosi quanto alla corrispondenza richiesta tra le prestazioni previste dai diritti dei diversi Stati membri in questione rischierebbero di privare l'articolo 85, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004 del suo effetto utile.

43 Si deve pertanto ritenere che il diritto di surrogazione previsto dalla legislazione di uno Stato membro per una prestazione versata in forza di questa stessa legislazione, ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004, possa estendersi ad una prestazione prevista dalla legislazione dello Stato membro nel cui territorio si sono verificati i fatti all'origine di un evento generatore, come un infortunio sul lavoro, quando entrambe tali prestazioni sono sufficientemente comparabili quanto ai loro rispettivi oggetti e alle loro rispettive finalità.

44 Nel caso di specie risulta che le prestazioni danese e tedesca sono concesse a seguito del decesso del familiare fonte di sostentamento e mirano, entrambe, a risarcire i congiunti superstiti, in particolare, per il mancato guadagno connesso al venir meno dei redditi del defunto.

45 Inoltre, secondo il giudice del rinvio, l'articolo 77, paragrafo 1, della legge sull'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro prevede, in particolare, che i diritti dei superstiti delle persone infortunate nei confronti del responsabile del danno siano ridotti nella misura in cui siano state loro versate o siano loro dovute prestazioni ai sensi di tale legge. Ne consegue che l'oggetto e le finalità del risarcimento per perdita di un familiare fonte di sostentamento possono essere considerati corrispondenti, in base alla legislazione danese, a quelli delle prestazioni sociali fornite in forza di tale legislazione a seguito di un infortunio sul lavoro.

46 In tali circostanze, occorre ritenere che, fatta salva la verifica da parte del giudice del rinvio, le due prestazioni di cui trattasi nel procedimento principale siano, quanto ai loro oggetti e alle loro finalità, sufficientemente comparabili affinché il diritto di surrogazione previsto all'articolo 116 del SGB X e menzionato all'articolo 85, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004 possa estendersi al risarcimento per perdita di un familiare fonte di sostentamento, nei limiti dei massimali previsti dalla normativa danese.

47 In quarto luogo, per quanto riguarda il risarcimento transitorio previsto dal diritto danese e il risarcimento del danno morale patito, che sono stati oggetto di discussione tra le parti all'udienza dinanzi alla Corte, è sufficiente osservare, da un lato, che il fascicolo sottoposto alla Corte non contiene gli elementi necessari per consentirle di fornire al giudice del rinvio indicazioni utili riguardo al carattere sufficientemente comparabile o meno dell'oggetto e della finalità del risarcimento transitorio rispetto a quelli delle prestazioni versate dalla DRV-N e dalla BG-V alla vedova del lavoratore defunto. Dall'altro lato, dalla giurisprudenza ricordata al punto 35 della presente sentenza risulta che l'oggetto e le finalità di un risarcimento del danno morale patito non possono essere considerati sufficientemente comparabili a quelli della pensione di vedovanza versata nel caso di specie dalla DRV-N e dalla BG-V.

48 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l'articolo 85, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004 deve essere interpretato nel senso che, qualora una persona benefici, in forza della legislazione dello Stato membro in cui risiede, di una pensione di vedovanza a seguito del decesso del coniuge conseguente a un infortunio sul lavoro verificatosi nel territorio di un altro Stato membro, e la legislazione del primo Stato membro preveda, a favore dell'ente debitore di tale pensione, un diritto di surrogazione nei confronti del terzo tenuto al risarcimento del danno derivante da tale infortunio sul lavoro, l'azione di regresso di tale ente debitore non è subordinata all'esistenza, nel secondo Stato membro, di una base giuridica che consenta di ottenere una simile pensione o una prestazione equivalente, in quanto è sufficiente che le prestazioni previste a seguito di un evento generatore, come un infortunio sul lavoro, dalle legislazioni degli Stati membri di cui trattasi siano sufficientemente comparabili quanto al loro rispettivo oggetto e alle loro rispettive finalità, affinché il diritto di surrogazione previsto dalla legislazione del primo Stato membro e menzionato in tale articolo 85, paragrafo 1, possa estendersi alla prestazione prevista dal secondo Stato membro.

Sulle spese

49 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

P.Q.M.


Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara:

L'articolo 85, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale,

deve essere interpretato nel senso che:

qualora una persona benefici, in forza della legislazione dello Stato membro in cui risiede, di una pensione di vedovanza a seguito del decesso del coniuge conseguente ad un infortunio sul lavoro verificatosi nel territorio di un altro Stato membro, e la legislazione del primo Stato membro preveda, a favore dell'ente debitore di tale pensione, un diritto di surrogazione nei confronti del terzo tenuto al risarcimento del danno derivante da tale infortunio sul lavoro, l'azione di regresso di tale ente debitore non è subordinata all'esistenza, nel secondo Stato membro, di una base giuridica che consenta di ottenere una simile pensione o una prestazione equivalente, in quanto è sufficiente che le prestazioni previste a seguito di un evento generatore, come un infortunio sul lavoro, dalle legislazioni degli Stati membri di cui trattasi siano sufficientemente comparabili quanto al loro rispettivo oggetto e alle loro rispettive finalità, affinché il diritto di surrogazione previsto dalla legislazione del primo Stato membro e menzionato in tale articolo 85, paragrafo 1, possa estendersi alla prestazione prevista dal secondo Stato membro.