Tipologia: Accordo di rinnovo
Data firma: 19 ottobre 2010
Validità: 2010-2013
Parti: Assomineraria e Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uilcem-Uil
Settori: Chimici, Miniere, Industria
Fonte: FILCTEM-CGIL

Sommario:

6) Appalti
7) Previdenza complementare
8) Assistenza sanitaria complementare
Articolo 9 Contrattazione Aziendale
Articolo 17 Minimi di retribuzione
• Aumento dei minimi
• Nuovi Minimi di retribuzione dal 1 novembre 2010
Una Tantum
• Una Tantum- Aziende eroganti XIII mensilità
• Una Tantum Aziende eroganti XIV mensilità
Articolo 22 Orario di lavoro
• Conto Ore
Articolo 25 Mercato del lavoro
A) Contratto di lavoro a tempo determinato
B) Prestazioni di lavoro temporaneo
• Massimali per il ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato e contratti di somministrazione
• Stabilizzazione del posto di lavoro
Articolo 26 Festività
Articolo 33 Diritto allo studio
A. Diritto allo stadio per i lavoratori studenti
B) Diritto allo studio per la scuola media dell'obbligo e per altri corsi di formazione.
Proposta rinnovo contratto di lavoro Roma 18 ottobre 2010

Verbale di accordo

Il giorno 19 ottobre 2010, in Roma, alla Via delle Tre Madonne, 20, presso la Sede di Assomineraria, tra l'Assomineraria […] e la Filctem Cgil […] unitamente a strutture territoriali ed aziendali, la Femca Cisl […] unitamente a strutture territoriali ed aziendali, e la Uilcem Uil […], unitamente a strutture territoriali ed aziendali, è stato siglato il seguente verbale di accordo di rinnovo triennale del CCNL Attività Minerarie scaduto il 31 marzo 2010.

6) Appalti
Le specifiche e dirette attività di coltivazione in sottosuolo non possono essere oggetto di appalto, salvo esigenze straordinarie e previo confronto con la RSU, né possono esservi adibiti lavoratori con contratto di somministrazione.
Le sub-articolazioni locali potranno analizzare gli aspetti legati alla materia di sicurezza e di igiene, previsti dalle vigenti norme di polizia delle miniere e cave (D.P.R. 9-4-1959, n. 128 e D.Lgs. 624/96).
Le Aziende informeranno periodicamente le RSU sulla natura delle attività conferite in appalto, nonché su eventuali casi di scorporo di attività del proprio ciclo produttivo che abbiano riflessi sull'occupazione complessiva; ciò allo scopo di consentire alle stesse la conoscenza delle conseguenze sui livelli occupazionali nel territorio. Gli eventuali problemi occupazionali derivanti dalla contrazione del ricorso all'appalto saranno oggetto di esame a livello sindacale aziendale. Allo scopo di consentire una più efficace tutela dei lavoratori per quanto concerne il rispetto degli obblighi previsti in materia di prestazione di lavoro, le Aziende inseriranno nei contratti di appalto apposite clausole che vincolino le imprese appaltatrici all'osservanza degli obblighi derivanti dalle norme di legge: assicurative, previdenziali, d'igiene e sicurezza del lavoro nonché dai rispettivi contratti di lavoro, e nel conferire lavori all'esterno non prenderanno in considerazione le Aziende appaltatrici presso le quali si sono verificati gravi e ripetuti incidenti nei tre anni precedenti.
Le Aziende appaltanti si dichiarano disponibili a facilitare, per quanto possibile, la realizzazione delle condizioni di agibilità previste dalla legge 20 maggio 1970 n. 300, a carico delle Aziende appaltatrici.
In linea eccezionale, per le attività manutentive ordinarie e straordinarie degli impianti di produzione, che presentino una sostanziale omogeneità e affinità tecnologica con le attività dello stabilimento, le Aziende concorderanno con la RSU possibili soluzioni sostitutive degli appalti da realizzare gradualmente con l'impiego di personale dipendente dalle Aziende stesse, anche se del caso proponendo soluzioni innovative in materia di flessibilità e sfruttamento delle macchine. Fermo restando che la manutenzione è finalizzata alla sicurezza, all'efficienza e alla migliore utilizzazione degli impianti, per la ricerca delle soluzioni sostitutive degli appalti si dovrà tenere conto delle caratteristiche di programmabilità delle attività stesse, della piena utilizzazione delle attrezzature, del carattere di continuità del lavoro, anche in impianti diversi, nonché delle esigenze che le attività di manutenzione oggettivamente richiedono di impegnare la forza-lavoro in orari e luoghi di intervento opportunamente diversificati nel corso dell'anno, secondo specifici accordi.

Articolo 22 Orario di lavoro
Conto Ore

Le Parti hanno istituito il conto ore. La quota del 30% degli straordinari prestati dal lavoratore sarà accantonata nel conto ore individuale. In considerazione della diminuzione dello scostamento tra gli orari di fatto e quelli contrattuali, le quote orarie accantonate potranno essere, sulla base di intese con le RSU - retribuite individualmente o collettivamente entro il mese successivo a quello di maturazione.

Articolo 25 Mercato del lavoro
Le Parti, nell'ambito dell'Osservatorio Nazionale, istituiscono una Commissione Paritetica, che con riferimento all'Articolo 25 "Mercato del Lavoro", definisca gli accordi applicativi relativamente alle deleghe concesse dalle Leggi alla contrattazione tra le Parti. Tale Commissione inizierà i lavori nel mese di settembre 2004 e dovrà ultimarli entro il 31 dicembre 2004.

A) Contratto di lavoro a tempo determinato
1. Oltre ai casi previsti dalle leggi e dagli accordi interconfederali vigenti in materia, l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro è consentita, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'Articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nelle seguenti ipotesi:
a) per sostituzione di lavoratori in aspettativa, in permesso, in congedo o temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate, per sostituzione di lavoratori assenti per ferie anche non programmate, per sostituzione di lavoratori temporaneamente a tempo parziale o di lavoratori che partecipino a corsi di formazione;
b) per lavorazioni connesse a vincolanti termini di consegna o indotte dall'attività di altri settori;
c) per l'esecuzione di un'opera, di un'attività o di un servizio definiti o predeterminati nel tempo non aventi carattere straordinario o occasionale;
d) punte di più intensa attività anche derivanti da commesse, da maggiori richieste di mercato o da ordinativi eccezionali cui non sia possibile sopperire con il normale organico;
e) per l'esecuzione di particolari commesse che, per la specificità del prodotto ovvero delle lavorazioni, richiedano l'impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate;
f) per coprire posizioni di lavoro non ancora stabilizzate ovvero posizioni di lavoro stabilizzate ma temporaneamente scoperte, per il periodo necessario al reperimento sul mercato delle risorse necessarie.
3. Ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato può essere richiesto un periodo di prova secondo quanto stabilito dagli articoli del presente CCNL che disciplinano il periodo di prova.
4. Nel caso di sostituzione di lavoratori in astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro, il periodo previsto dall'Articolo 10, primo comma, della legge 8 marzo 2000 n. 53 per l'assunzione anticipata di lavoratori a tempo determinato, può essere elevato sino a due mesi prima dell'inizio dell'astensione.

B) Prestazioni di lavoro temporaneo
1. Le aziende si potranno avvalere di prestazioni di lavoro temporaneo in conformità alla vigente legislazione in materia, in particolare alle disposizioni dell'Articolo 1, comma 2, lettere b) e c) della legge 24 giugno 1997, n. 196.
2. Inoltre, in attuazione delle previsioni di cui all'Articolo 1, comma 2, letto a) della citata legge n. 196/1997, si definiscono le ulteriori seguenti causali, di ricorso alle prestazioni di lavoro temporaneo;
a) necessità di espletamento di attività lavorativa in concomitanza di assenze per ferie anche non programmate, aspettativa, permesso, congedo, temporanea inidoneità a svolgere le mansioni assegnate, partecipazione a corsi di formazione;
b) lavorazioni connesse a vincolanti termini di consegna o indotte dall'attività di altri settori;
c) esecuzione di un'opera, di un'attività o di un servizio definiti o predeterminati nel tempo non aventi caratteristiche straordinarie o occasionali;
d) punte di più intensa attività anche derivanti da commesse, da maggiori richieste di mercato e da ordinativi eccezionali cui non sia possibile sopperire con il normale organico;
e) esecuzione di particolari commesse che, per la specificità del prodotto ovvero delle lavorazioni, richiedano l'impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate;
f) per coprire posizioni di lavoro non ancora stabilizzate ovvero posizioni di lavoro stabilizzate ma temporaneamente scoperte, per il periodo necessario al reperimento Sul mercato delle risorse necessarie.

Massimali per il ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato e contratti di somministrazione
Il numero di lavoratori che possono essere occupati con contratto a tempo determinato e contratto di somministrazione, in attuazione delle ipotesi di cui ai commi A) e B) precedenti, non può superare il 30% in media annua dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nell'azienda alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. Nei casi in cui tale rapporto percentuale dia luogo a un numero inferiore a 10, resta ferma la possibilità dell'azienda di stipulare sino a 10 contratti di lavoro di cui alle precedenti fattispecie A) e B). I lavoratori con contratto a tempo parziale, ricadenti nelle fattispecie di cui sopra, sono computati in proporzione al relativo orario di lavoro.

Articolo 33 Diritto allo studio
B) Diritto allo studio per la scuola media dell'obbligo e per altri corsi di formazione.
- I lavoratori che intendono frequentare corsi di studio presso istituti di istruzione pubblici riconosciuti o parificati, al fine di conseguire il titolo di scuola media dell'obbligo o di migliorare ed ampliare la propria preparazione, ivi incluso l'apprendimento della lingua italiana per i lavoratori stranieri, potranno usufruire, a richiesta, di permessi retribuiti nella misura massima di 150 ore triennali pro-capite e nei limiti di un monte ore globale distribuiti tra tutti i dipendenti dell'unità produttiva.
[…]

Proposta rinnovo contratto di lavoro Roma 18 ottobre 2010
6° livello operaio
Lavoratore che, in possesso di idonea esperienza pratica, effettua, in condizione di autonomia esecutiva, in aree industriali sottoposte a caratterizzazione, campionature di suoli, stream sediments, biomassa, fitomassa ed eco tossicologiche con l'ausilio di strumenti meccanici (cobra-sonda edelman etc.).

[…]

3° livello impiegato
Lavoratore addetto al servizio di prevenzione e protezione, in possesso del titolo di studio e dell'attestato di frequenza e apprendimento dei corsi previsti dalla normativa vigente, con esperienza pluriennale nella mansione che, in condizioni di ampia autonoma esecutiva e decisionale:
- provvede alla individuazione e valutazione dei fattori di rischio nei luoghi di lavoro, individuando le misure di sicurezza e salubrità necessarie negli stessi è gli eventuali interventi necessari di cui supporta la realizzazione in conformità della normativa vigente.
- Supporta il responsabile del servizio nella elaborazione delle procedure di sicurezza, nelle riunioni periodiche con datore di lavoro, RLS e medico competente, propone programmi di informazione formazione dei lavoratori, trasmette agli stessi le opportune conoscenze sulla natura dei rischi e sulle misure di prevenzione sensibilizzandoli all'osservanza delle stesse.

[…]

5° livello impiegato
Lavoratore che, in possesso di adeguato titolo di studio ed idonea e pluriennale esperienza pratica, in subordine, di norma, ad un lavoratore di livello superiore, coordina, con iniziativa ed autonomia operativa altri lavoratori che svolgono analisi di notevole delicatezza e difficoltà, per le quali è necessaria una conoscenza approfondita delle tecniche strumentali occorrenti per l'uso di apparecchiature complesse e diversificate.