Tipologia: Protocollo d'Intesa per la costituzione delle RSU
Data firma: 5 giugno 2025
Parti: FederPartiteIva e Confintesa
Fonte: cnel.it


Sommario:

 

Premessa
Art. 1 - Ambito ed iniziativa per la costituzione
Art. 2 - Composizione della RSU
Art. 3 - Ripartizione dei seggi
Art. 4 - Numero dei componenti
Art. 5 - Diritti, permessi, libertà sindacali, tutele e modalità di esercizio
Art. 6 - Compiti e funzioni
Art. 7 - Durata e sostituzione nell'incarico
Art. 8 - Funzionamento della RSU
Art. 9 - Elettorato attivo e passivo
Art. 10 - Delegati Sindacali
Clausola finale
Parte seconda Disciplina della elezione della RSU
Art. 1 - Modalità per indire le elezioni
Art. 2 - Quorum per la validità delle elezioni
Art. 3 - Presentazione delle Liste
Art. 4 - Commissione Elettorale

 

Art. 5 - Compiti della Commissione
Art. 6 - Affissioni
Art. 7 - Scrutatori
Art. 8 - Segretezza del voto
Art. 9 - Schede elettorali
Art. 10 - Preferenze
Art. 11 - Modalità della votazione
Art. 12 - Composizione del seggio elettorale
Art. 13 - Attrezzatura del seggio elettorale
Art. 14 - Riconoscimento degli Elettori
Art. 15 - Compiti del Presidente
Art. 16 - Operazioni di scrutinio
Art. 17 - Ricorsi alla Commissione Elettorale
Art. 18 - Comitato dei Garanti
Art. 19 - Comunicazione della nomina dei Componenti della RSU
Art. 20 - Adempimenti dell'impresa
Art. 21 - Clausola finale


Protocollo d'Intesa per la costituzione delle RSU

Il giorno 5 giugno 2025, in Roma tra i sottoscritti sindacati: FederPartiteIva con sede legale e operativa in Roma alla via Savoia n° 78 (scala A int. 3), […] e Confintesa con sede legale in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, 326 […], è stato stipulato il seguente Protocollo d’Intesa.

Premessa
Le Parti convengono sulla necessità di realizzare un sistema di Relazioni Industriali che persegua condizioni di competitività e di produttività tali da consentire il rafforzamento del sistema produttivo, lo sviluppo dei fattori per l'occupabilità e il miglioramento delle retribuzioni reali di tutti i Lavoratori.
Le Parti, nel confermare un modello di assetti contrattuali su due livelli, esprimono l'essenziale esigenza di avere un sistema di relazioni sindacali e contrattuali regolato e, quindi, in grado di dare certezze riguardo ai soggetti, ai tempi e ai contenuti della Contrattazione Collettiva attraverso l'attuazione ed il rispetto delle regole.
Le Parti ritengono che la Contrattazione Collettiva rappresenti un valore nelle Relazioni Sindacali, le quali hanno il compito di determinare condizioni confacenti agli obiettivi generali dell'economia, perseguendo l'incremento dei redditi di impresa e di lavoro attraverso la spinta alla competitività, all'innovazione, alla flessibilità produttiva, alla definizione dei contenuti collettivi nel rapporto di lavoro e alla promozione di servizi a favore dei lavoratori.
Per la verifica del corretto funzionamento delle regole qui definite, le Parti costituiscono, a livello interconfederale, un Comitato Paritetico quale specifica sede di monitoraggio, analisi e raccordo costante, anche con l'obiettivo di fornire, in una logica di diffusione delle best practices, linee di orientamento per i comportamenti dei rispettivi organismi e dei loro rappresentati ai vari livelli, secondo quanto stabilito con apposito regolamento che forma parte integrante del presente Accordo.
Tutto ciò premesso le Parti concordano di stipulare il seguente Protocollo d'Intesa per la costituzione delle RSU dei dipendenti.

Art. 1 - Ambito ed iniziativa per la costituzione
Le RSU possono essere costituite nelle unità produttive nelle quali l'impresa occupi più di 15 dipendenti e che abbia dichiarato almeno 4.050 giornate di occupazione con riferimento alle giornate dell'anno precedente, nonché nell'impresa che nel medesimo ambito comunale abbia le stesse caratteristiche occupazionali, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'Accordo InterConfederale sulle Relazioni Sindacali del 5 giugno 2025 e che siano firmatarie del CCNL. In ogni caso le OO.SS. firmatarie del presente Accordo, o che comunque aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione della RSU, nelle imprese che occupino più di 15 dipendenti e con 4.050 giornate dichiarate nell'anno precedente, rinunciano formalmente ed espressamente a costituire le RSA.
Nelle imprese che occupano fino a 15 dipendenti e con meno di 4.050 giornate rilevate come sopra, continueranno ad applicarsi le normative previste dai CCNL in materia di RSA.
Il numero di 15 dipendenti, più volte richiamato, va inteso come rapporto tra le giornate di occupazione dell'impresa e l'unità equivalente che è pari a 270 giornate.
Per i successivi rinnovi della Rappresentanza con più di 15 dipendenti e con più di 4.050 giornate rilevate come sopra, l'iniziativa potrà essere assunta anche dalla RSU.

Art. 2 - Composizione della RSU
La RSU è composta per 2/3 da Rappresentanti eletti tra le liste presentate da tutte le Organizzazioni Sindacali richiamate al punto precedente, mentre il residuo terzo è assegnato alle liste presentate dalle sole Organizzazioni firmatarie del CCNL applicato, e la relativa copertura avviene mediante elezione o designazione.
La ripartizione dei posti nella RSU avverrà proporzionalmente ai voti ottenuti, sia per la quota alla cui divisione tutte le liste concorrono e sia per quella riservata ai sindacati che abbiano stipulato il CCNL applicato.
Il 67% dei seggi (2/3) sarà assegnato con criterio proporzionale in base al quoziente ottenuto da ciascuna lista, e per gli eventuali seggi residui, in base ai resti inutilizzati alti. In ogni lista saranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti di preferenza e, in caso di parità di voti di preferenza, sarà eletto il candidato che viene prima nell'ordine di presentazione della lista.
Il restante 33% (1/3) dei componenti sarà designato o eletto dalle Organizzazioni Sindacali che abbiano stipulato il CCNL applicato nell'impresa, in proporzione ai voti ottenuti. Le OO.SS. s'impegnano a rispettare gli Accordi Confederali sulla distribuzione paritetica di questa quota.
Qualora il collegio sia unico, non ricorrendo i requisiti di cui all'art. 3, ma siano presenti impiegati e quadri, la quota del 33% sarà designata da FederPartiteIva. In entrambi i casi, qualora un'organizzazione non superi il 10% dei consensi espressi dagli elettori non avrà diritto alla designazione o elezione del proprio componente. Nella composizione delle liste si perseguirà una rappresentanza di genere, attraverso una coerente applicazione delle norme antidiscriminatorie.

Art. 3 - Ripartizione dei seggi
Si costituirà una specifica area elettorale per gli impiegati e quadri e, comunque, a partire dalla presenza in azienda di più di 5 impiegati e quadri. L'elettorato attivo e passivo è riferito alle due predette categorie. Qualora, per gli operai o per gli impiegati e quadri, non ci siano candidati disponibili a presentarsi, i seggi loro spettanti saranno assegnati all'altra categoria giuridica. La ripartizione dei seggi fra gli operai, impiegati e quadri verrà effettuata con riferimento al rispettivo peso percentuale sul totale degli addetti.

Art. 4 - Numero dei componenti
Salvo clausole più favorevoli dei contratti o accordi collettivi di lavoro, regionali, territoriali o aziendali, si procederà all'elezione delle RSU nelle seguenti quantità:
• impresa da 16 a 75 dipendenti - 3 RSU più un ulteriore rappresentante in presenza d'impiegati;
• impresa da 76 a 100 dipendenti - 4 RSU più un ulteriore rappresentante in presenza di impiegati;
• RSU aggiuntiva ogni 25 dipendenti oltre i 100 addetti;
• al momento delle elezioni, la forza lavoro presente in azienda deve essere superiore alle 15 unita.

Art. 5 - Diritti, permessi, libertà sindacali, tutele e modalità di esercizio
I componenti delle RSU subentrano ai dirigenti delle RSA nella titolarità dei diritti, permessi e libertà sindacali e tutele già loro spettanti per effetto delle disposizioni legislative e contrattuali. Sono fatti salvi, in favore delle organizzazioni aderenti ai Sindacati stipulanti il CCNL applicato nell'unità produttiva, i seguenti diritti:
• diritto di indire singolarmente o congiuntamente l'Assemblea dei Lavoratori durante l'orario di lavoro, per il 30% delle ore annue di assemblea retribuite, spettanti a ciascun lavoratore in virtù delle disposizioni legislative e contrattuali;
• diritto di affissione di cui alle norme legislative e contrattuali.
Sono comunque fatti salvi, per le Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL, i diritti previsti dagli artt. 20 e 24 della Legge n. 300/1970 (diritto di assemblea, permessi non retribuiti). Sono altresì fatte salve le condizioni di miglior favore già previste dai contratti e da accordi collettivi di lavoro di diverso livello.

Art. 6 - Compiti e funzioni
Le RSU subentrano alle RSA e ai loro dirigenti nella titolarità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto delle disposizioni di legge e contrattuali.

Art. 7 - Durata e sostituzione nell'incarico
La RSU resta in carica 3 anni. Trascorso tale termine i loro poteri sono prorogabili per non più di 3 mesi e i singoli componenti uscenti possono essere rieletti.
In caso di mancato rinnovo alla scadenza prevista, le Organizzazioni Sindacali intervengono per promuovere il rinnovo stesso, sulla base delle modalità stabilite dalla presente intesa unitaria.
La RSU decade automaticamente dal mandato ricevuto:
• alla scadenza prevista;
• in presenza di richiesta formale di decadenza anticipata da parte dei lavoratori aventi diritto al voto, pari o superiore al 50%.
Le firme dovranno essere opportunamente certificate. In caso di dimissioni o di interruzione del rapporto di lavoro di un componente elettivo, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.
Il componente dimissionario o decaduto per interruzione del rapporto di lavoro che sia stato nominato, per elezione o designazione, dalle Organizzazioni stipulanti il CCNL applicato nell'unità produttiva, sarà sostituito mediante nuova designazione da parte degli stessi Sindacati.
Le dimissioni e sostituzioni non possono concernere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza della RSU e l'obbligo a procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal presente patto unitario.

Art. 8 - Funzionamento della RSU
La RSU, oltre che dalla stessa, può essere convocata su richiesta di una o più Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL o qualora lo richieda il 20% dei delegati, con avviso affisso e l'ordine del giorno, fatti salvi i casi di eccezionale urgenza.
La riunione è valida se presente il 50% + 1 dei suoi componenti.
La RSU, di norma, delibera a maggioranza semplice, salvo richiesta di un terzo dei delegati presenti, tale richiesta deve essere avanzata all'inizio della riunione.
In caso di grave e inconciliabile dissenso, la questione viene demandata alle strutture territoriali delle OO.SS. stipulanti il presente Accordo.

Art. 9 - Elettorato attivo e passivo
Sono elettori tutti i lavoratori, operai, impiegati e quadri che al momento della convocazione delle elezioni lavorano nell'unità produttiva.
Sono eleggibili tutti i lavoratori con rapporto di lavoro in essere di durata non inferiore a 90 giornate.

Art. 10 - Delegati Sindacali
I Delegati Sindacali eletti, nelle aziende a norma dei vigenti CCNL per le imprese che occupino sino a 15 dipendenti, continuano ad esercitare i diritti e i doveri previsti dalle norme contrattuali e dalle leggi vigenti.

Clausola finale
L'applicazione del presente patto è vincolante per tutte le Parti che lo sottoscrivono.
Esso comporta per le OO.SS. a non richiedere l'applicazione degli articoli di legge attinenti le RSA, in tutte le imprese dove tale patto è applicabile. Per le imprese al di sotto dei 16 dipendenti, restano in vigore le norme contrattuali o di legge.
In caso di inadempienza le Organizzazioni Sindacali firmatarie svolgeranno i necessari interventi per garantire l'applicazione del presente Accordo unitario.

Parte seconda Disciplina della elezione della RSU
Art. 1 - Modalità per indire le elezioni

Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato della RSU, le Organizzazioni Sindacali di cui al punto 1 dell'Accordo per la costituzione della RSU, congiuntamente o disgiuntamente, o la RSU uscente, provvederanno a indire le elezioni mediante comunicazione da affiggere nell'apposito albo che l'impresa metterà a disposizione della RSU e da inviare alla Direzione Aziendale.
Il termine per la presentazione delle liste è di 15 giorni dalla data di pubblicazione dell’annuncio di cui sopra e l'ora di scadenza si intende fissata alla mezzanotte del quindicesimo giorno.

Art. 2 - Quorum per la validità delle elezioni
Le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori stipulanti il presente Accordo favoriranno la più ampia partecipazione dei Lavoratori alle operazioni elettorali.
Le elezioni sono valide ove alle stesse abbia preso parte più della metà lavoratori aventi diritto al voto.
Nei casi in cui detto quorum non sia stato raggiunto, la Commissione Elettorale e le Organizzazioni Sindacali prenderanno ogni determinazione in ordine alla validità della consultazione in relazione alla situazione venutasi a determinare nell'unità produttiva.

Art. 3 - Presentazione delle Liste
All'elezione della RSU possono concorrere Liste Elettorali presentate dalle:
a) Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Patto unitario e del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato nell'unità produttiva;
b) Organizzazioni Sindacali formalmente costituite con un proprio statuto ed atto costitutivo a condizione che:
1. accettino espressamente e formalmente la presente regolamentazione;
2. la lista sia corredata da un numero di firme di lavoratori dipendenti dall'unità produttiva pari al 5% degli aventi diritto al voto.
Non possono essere candidati coloro che abbiano presentato la lista ed i componenti della Commissione Elettorale.
Ciascun Candidato può presentarsi in una sola lista. Ove, nonostante il divieto di cui al precedente comma, un candidato risulti compreso in più di una lista, la Commissione Elettorale, di cui al punto 5, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere all'affissione delle liste stesse ai sensi del punto 7 inviterà il lavoratore interessato ad optare per una delle liste.
Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre 1/3 il numero dei componenti da eleggere nella RSU del collegio.

Art. 4 - Commissione Elettorale
Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione, nelle singole unite produttive viene costituita una Commissione Elettorale.
Per la composizione della stessa ogni Organizzazione Sindacale abilitata alla presentazione di liste potrà designare un lavoratore dall'unità produttiva che non sia candidato.

Art. 5 - Compiti della Commissione
La Commissione Elettorale ha il compito di:
a) ricevere la presentazione delle liste, rimettendo a immediatamente dopo la sua completa integrazione ogni contestazione relativa alla rispondenza delle liste stesse ai requisiti previsti dal presente Accordo;
b) verificare la valida presentazione delle liste;
c) costituire i seggi elettorali, presiedendo alle operazioni di voto che dovranno svolgersi senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale;
d) assicurare la correttezza delle operazioni di scrutinio dei voti;
e) esaminare e decidere su eventuali ricorsi proposti nei termini di cui al presente Accordo;
f) proclamare i risultati delle elezioni, comunicando gli stessi a tutti i soggetti interessati, ivi comprese le Organizzazioni Sindacali presentatrici delle liste.

Art. 6 - Affissioni
Le Liste dei Candidati dovranno essere portate a conoscenza dei Lavoratori, a cura della Commissione Elettorale, mediante affissione nell'albo di cui al punto 1, almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni.

Art. 7 - Scrutatori
È facoltà dei presentatori di ciascuna lista quella di designare uno scrutatore per ciascun seggio elettorale, scelto fra i lavoratori elettori non candidati.
La designazione degli scrutatori deve essere effettuata non oltre le 24 ore che precedono l'inizio delle votazioni.

Art. 8 - Segretezza del voto
Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere espresso per lettera e né per interposta persona.

Art. 9 - Schede elettorali
La votazione ha luogo per mezzo di scheda unica comprendente tutte le liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza.
In caso di contemporaneità della presentazione l'ordine di precedenza sarà estratto a sorte.
Le schede devono essere firmate da almeno due componenti del seggio. La loro preparazione e la votazione devono avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarità del voto. La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all'atto della votazione dal Presidente del seggio.
Il voto di lista sarà espresso mediante crocetta tracciata sull'intestazione della lista.
Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.

Art. 10 - Preferenze
L'elettore può manifestare la preferenza solo per un candidato della lista da lui votata.
Il voto preferenziale sarà espresso dall'Elettore mediante una crocetta apposta a fianco del nome del Candidato preferito, ovvero segnando il nome del candidato preferito nell'apposito spazio della scheda.
L'indicazione di più preferenze date alla stessa lista vale unicamente come votazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista. Il voto apposto a più di una lista o l'indicazione di più preferenze date a liste differenti rende nulla la scheda.
Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di liste differenti, si considera valido solamente il voto di lista e nulli i voti di preferenza.

Art. 11 - Modalità della votazione
Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione Elettorale, previo accordo con la Direzione Aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze produttive dell’impresa.
Qualora l'ubicazione delle sedi di lavoro e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto.
Nelle imprese con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente.
Il luogo e il calendario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di tutti i Lavoratori mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno 8 giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

Art. 12 - Composizione del seggio elettorale
Il seggio è composto dagli scrutatori di cui al punto 5 del presente Accordo e da un Presidente nominato dalla Commissione Elettorale.

Art. 13 - Attrezzatura del seggio elettorale
A cura della Commissione Elettorale ogni seggio sarà munito di un'urna elettorale, idonea a una regolare votazione, chiusa e sigillata sino all'apertura ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio.
Il seggio deve inoltre essere provvisto dell’elenco completo degli Elettori aventi diritto al voto presso di esso.

Art. 14 - Riconoscimento degli Elettori
Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire al Presidente del seggio un documento di riconoscimento personale. In mancanza di un documento personale, essi dovranno essere riconosciuti da almeno due degli scrutatori del seggio e, di tale circostanza, deve essere dato atto nel verbale concernente le operazioni elettorali.

Art. 15 - Compiti del Presidente
Il Presidente farà apporre all'elettore, nell'elenco di cui all'art. 14, la firma accanto al suo nominativo.

Art. 16 - Operazioni di scrutinio
Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni elettorali di tutti i seggi dell'unità produttiva.
Al termine dello scrutinio e a cura del Presidente del seggio, il verbale dello scrutinio, su cui dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni, verrà consegnato - unitamente al materiale della votazione (schede, elenchi, etc.) - alla Commissione Elettorale che, in caso di più seggi, procederà alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto nel proprio verbale.
La Commissione Elettorale, al termine delle operazioni di cui al comma precedente, provvederà a sigillare in un unico plico tutto il materiale (esclusi i verbali) trasmesso dai seggi. Il plico sigillato, dopo la definitiva convalida della RSU, sarà conservato secondo gli accordi tra la Commissione Elettorale e la Direzione Aziendale in modo da garantirne la integrità e, ciò, almeno per tre mesi. Successivamente, sarà distrutto alla presenza di un delegato della Commissione Elettorale e di un delegato della Direzione Aziendale.

Art. 17 - Ricorsi alla Commissione Elettorale
La Commissione Elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede alla assegnazione dei seggi e alla redazione di un verbale sulle operazioni elettorali che deve essere sottoscritto da tutti i componenti della Commissione stessa.
Trascorsi 5 giorni dall'affissione dei risultati degli scrutini senza che siano stati presentati ricorsi da parte dei soggetti interessati, s'intende confermata l'assegnazione dei seggi, di cui al primo comma, e la Commissione ne dà atto nel verbale di cui sopra.
Ove, invece, siano stati presentati ricorsi nei termini suddetti, la Commissione deve provvedere al loro esame entro 48 ore, inserendo nel verbale suddetto la conclusione alla quale è pervenuta.
Copia di tale verbale e dei verbali di seggio dovrà essere notificata, a ciascun Rappresentante delle Organizzazioni Sindacali che abbiano presentato liste elettorali, entro 48 ore dal compimento delle operazioni, di cui al comma precedente, mediante comunicazione a mezzo P.E.C. nel termine stesso, sempre a cura della Commissione Elettorale al Sindacato Datoriale che, a sua volta, ne darà pronta comunicazione all'impresa.

Art. 18 - Comitato dei Garanti
Contro le decisioni della Commissione Elettorale è ammesso il ricorso entro 10 giorni da trasmettere al Comitato dei Garanti.
Tale Comitato è composto, a livello provinciale, da un componente designato da ciascuna delle Organizzazioni Sindacali presentatrici di liste interessate al ricorso, e da un componente del Sindacato Datoriale di appartenenza ed, infine, è presieduto da un rappresentante sindacale di FederPartiteIva o da un suo delegato.
Il Comitato si pronuncerà entro il termine perentorio di 10 giorni.

Art. 19 - Comunicazione della nomina dei Componenti della RSU
La nomina, a seguito di elezione o designazione, dei Componenti della RSU, una volta definiti gli eventuali ricorsi, sarà comunicata per iscritto direttamente alla Direzione Aziendale, per il tramite del Sindacato Datoriale di appartenenza, a cura delle Organizzazioni Sindacali di rispettiva appartenenza dei componenti.

Art. 20 - Adempimenti dell'impresa
L'impresa metterà a disposizione della Commissione Elettorale l'elenco dei dipendenti aventi diritto al voto nella singola unità produttiva e quanto è necessario a consentire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali.

Art. 21 - Clausola finale
Il presente Protocollo d’Intesa potrà costituire oggetto di disdetta, previo preavviso pari a 4 mesi, ad opera di qualsiasi delle Parti firmatarie mediante comunicazione a mezzo P.E.C..

Letto confermato e sottoscritto
Roma, 5 giugno 2025