Tipologia: Accordo interconfederale
Data firma: 21 marzo 2025
Validità: quinquennale
Parti: Unsic e Confial
Fonte: cnel.it
Accordo interconfederale tra Unsic e Confial
Premesso che L'Unione Nazionale Sindacale Coltivatori Imprenditori (d'ora innanzi Unsic), è un'Associazione dei datori di lavoro a carattere confederale e diffusa su tutto il territorio italiano e con rappresentanze all'estero, comparativamente più rappresentativa, presente con un proprio membro al Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL).
La Confederazione Italiana Autonoma Lavoratori (d'ora innanzi Confial), è organizzazione dei lavoratori rappresentativa, diffusa su tutto il territorio italiano in tutte le regioni, le provincie e le categorie dei prestatori di lavoro.
Premesso altresì,
- che Unsic e Confial hanno posto in essere da anni una sistematica attività di sottoscrizione di contratti collettivi nazionali di lavoro, anche per categorie non disciplinate da regole pattizie di altri soggetti sindacali, sulla base della previsione del comma 1 dell'art. 39 della Costituzione del principio della libertà sindacale e della giurisprudenza, con l'esistenza di una pluralità di sistemi contrattuali fungibili sotto il profilo dell'efficacia soggettiva;
- che Unsic e Confial, in attesa di un eventuale intervento legislativo in materia di rappresentanza, rappresentatività ed efficacia dei contratti collettivi, ritengono necessario disciplinare la loro attività in materia di autonomia collettiva, per mezzo di un ordinamento intersindacale, che esplichi validità tra le parti.
Rilevato che
Unsic e Confial hanno:
- l'interesse comune a definire pattiziamente le regole in materia di efficacia dei CCNL;
- l'obiettivo di realizzare un sistema di relazioni industriali che crei condizioni di competitività e produttività tali da rafforzare il sistema produttivo, l'occupazione e le retribuzioni, quest'ultime nel rispetto delle previsioni del comma 1 dell'art. 36 della Costituzione;
- la volontà di promuovere il nuovo associazionismo datoriale e lo sviluppo del sindacalismo autonomo di tipo confederale, per valorizzare il pluralismo nelle relazioni sindacali italiane, in coerenza con l'art. 39, comma 1, della Costituzione;
- l'impegno condiviso a valorizzare il ruolo e la funzione della contrattazione collettiva, per promuovere la centralità del valore del lavoro, favorendo la conoscenza, patrimonio del lavoratore soprattutto nell'Economia 4.0 e, quindi, anche il know-how produttivo e la competitività delle imprese;
- l'esigenza di un sistema di relazioni sindacali e contrattuali regolato, per dare certezze ai soggetti, ai livelli, ai tempi e ai contenuti della contrattazione collettiva; '
- la volontà di affermare la funzione insostituibile del contratto collettivo nazionale di lavoro, ma anche di favorire lo sviluppo e la diffusione della contrattazione collettiva di secondo livello, non solo di tipo aziendale ma anche territoriale in una prospettiva di contratto di prossimità, che esalti la partecipazione e lo spirito di comunità.
Per quanto sopra, si conviene e stipula quanto segue
- il presente Accordo Interconfederale ha la durata di anni 5 e, alla scadenza, le parti convengono espressamente la sua ultrattività.
- Sei mesi prima della scadenza, su richiesta congiunta o di una delle parti contraenti il presente Accordo Interconfederale, verranno aperte le trattative per il rinnovo.
- Il presente Accordo disciplina la sfera dei rapporti, relazioni e servizi da utilizzare.
- La contrattazione collettiva aziendale viene esercitata per le materie delegate, in tutto o in parte, dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria o dalla legge.
- I contratti collettivi aziendali per le parti economiche e normative sono efficaci per tutto il personale in forza e vincolano tutte le associazioni sindacali firmatarie del presente accordo interconfederale operanti all'interno dell'azienda, se approvati dalla maggioranza dei componenti delle rappresentanze sindacali aziendali ex art. 19 della legge n. 300/70 ovvero, se costituite a seguito di specifico Accordo Interconfederale, dalla maggioranza delle rappresentanze sindacali unitarie.
- Le parti possono costituire Enti Bilaterali anche intersettoriali a latere della contrattazione collettiva in essere, nonché specifiche casse o fondi previsti dalla normativa vigente quali servizi integrativi previsti dalla contrattazione collettiva, sia di natura assistenziale, sanitarie, previdenziali.
- Unsic, come previsto dal CCNL, conferma di riconoscere le rappresentanze sindacali aziendali costituite dalla Confial di cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, quando presenti, che durano in carica tre anni.
- Unsic e Confial potranno, a seguito di specifico Accordo, prevedere nelle realtà con più di 15 dipendenti, la possibilità per i lavoratori di eleggere le rappresentanze sindacali unitarie.
- I contratti collettivi aziendali, che definiscono eventuali clausole di tregua sindacale, finalizzate a garantire l'esigibilità degli impegni assunti con la contrattazione collettiva, hanno effetto vincolante esclusivamente per tutte le rappresentanze sindacali dei lavoratori ed associazioni sindacali firmatarie del presente accordo interconfederale, operanti all'interno dell'azienda e non per i singoli lavoratori, che rispondono personalmente del rispetto dei limiti interni allo sciopero.
- I contratti collettivi aziendali conclusi dalle aziende, con l'assistenza dell'Unsic, con le rappresentanze sindacali operanti in azienda e la Confial, allo scopo di gestire eventuali situazioni di crisi o in presenza di investimenti importanti volti a sostenere i livelli di crescita economici ed occupazionali dell'impresa, possono definire intese modificative con riferimento agli istituti del contratto collettivo nazionale che disciplinano la prestazione lavorativa, gli orari e l'organizzazione del lavoro. Le intese modificative così definite, esplicano l'efficacia generale come disciplinata nel presente accordo.
- L'Unsic, attraverso apposite convenzioni sottoscritte direttamente con i suoi Enti e società di Servizi, quali il CAF Unsic e il Patronato ENASC, nonché l'Ente di Formazione ENUIP, concederà a Confial, nel rispetto delle norme e degli accordi con INPS, Agenzia delle Entrate ed altri soggetti preposti, i servizi di CAF, Patronato Formazione e altri servizi utili a richiesta di Confial, intervenendo direttamente dalla Presidenza nazionale in eventuali casi di conflitti a livello locali. All'uopo viene costituita una cabina di regia costituita dal Presidente Nazionale Unsic e dal Segretario generale della Confial .
- Le parti firmatarie, atteso che l'Unsic essendo presente nel CNEL è in possesso dei relativi codici di esazione delle relative quote attraverso Enti previdenziali e fiscali e altri, convengono di utilizzare i codici Unsic anche per l'esazione delle trattenute afferenti alla base associativa di Confial sia per quanto riguarda i pensionati che le NASPI, DS Agricola, trattenute su sussidi e Cassa integrazione guadagni di associati Confial. Sarà cura dell'Unsic erogare alla Confial le quote stabilite relative a tali esazioni avvenute tramite le piattaforme che accedono attraverso detti codici.
- Le parti convengono che stante l'attività di sottoscrizione di CCNL ormai consolidata, potranno dare luogo alla costituzione di Enti Bilaterali, Fondi sanitari e non, Fondazioni, società di scopo.
- Le parti firmatarie si impegnano a promuovere presso il Governo e il Parlamento le necessarie azioni volte ad incentivare, in termini di riduzione di imposizione fiscale, soprattutto per i pensionati, e contribuzione previdenziale e assistenziale, la contrattazione di secondo livello, in materia di Welfare aziendale, incrementi contrattuali, defiscalizzazione di tredicesime e straordinari per maggiore produttività, collegamento tra aumenti di retribuzione e produttività, redditività, qualità, efficienza, efficacia ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività d'impresa, sottoscritti in sede aziendale.
Il presente accordo verrà depositato presso l'archivio dei contratti del CNEL e comunicato al Ministero del Lavoro e agli Enti previdenziali e assistenziali, nonché all'INL.
Letto, confermato e sottoscritto
Roma, 21/03/2025
