Tipologia: Accordo
Data firma: 19 giugno 2025
Validità: 01.07.2025 - 31.12.2026
Parti: Banca Ifis e RSA, Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca
Settori: Credito Assicurazioni, Banca Ifis
Fonte: fisac-cgil.it


Sommario:


Verbale di accordo

Oggi, 19 giugno 2025, si sono incontrati: Banca Ifis spa, anche in qualità di Capogruppo (da ora in poi anche la “Banca”) e le RSA del Gruppo Banca Ifis alla presenza delle Segreterie Provinciali competenti per territorio (da ora in poi le “Organizzazioni Sindacali” o “OO.SS.”): Fabi, First – Cisl, Fisac – Cgil, Uilca, (da ora in poi anche le “Parti”)

Premesso che
1) Le Parti riconoscono l’importanza di garantire ai lavoratori un adeguato equilibrio tra vita professionale e privata, in linea con quanto previsto dalla normativa vigente, dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali tempo per tempo vigente (di seguito anche il CCNL) applicabile e dalle migliori pratiche in materia di welfare aziendale.
2) L’Azienda e le Organizzazioni Sindacali condividono l’obiettivo di promuovere la salute e il benessere dei dipendenti, anche attraverso l’introduzione di strumenti che facilitino l’accesso a cure mediche e servizi di prevenzione.
3) Le Parti intendono rafforzare il sistema di welfare aziendale, ampliando le opportunità di utilizzo dei permessi retribuiti per motivi di salute e introducendo misure integrative rispetto a quanto previsto dal CCNL, al fine di migliorare la qualità della vita lavorativa.
4) L’accordo si propone di incrementare le soluzioni flessibili e inclusive già presenti in azienda, che tengano conto delle diverse esigenze dei lavoratori, comprese quelle legate alla cura di familiari e alla genitorialità.
Tutto ciò premesso, le Parti addivengono al presente accordo
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo

1. Permessi salute
Il Gruppo Banca Ifis riconosce a ciascun dipendente fino a un massimo di 10 ore di permessi retribuiti all’anno per la fruizione di prestazioni sanitarie da parte del dipendente medesimo oppure per prestare assistenza a un proprio familiare (risultante nel medesimo stato di famiglia), ad un proprio figlio o a un proprio genitore, che dovessero fruire di prestazioni sanitarie.
Tra le prestazioni sanitarie sono da ricomprendervi tutte le prestazioni effettuate da medici e/o personale sanitario operante in strutture sanitarie riconosciute dal Sistema Sanitario Nazionale, ricomprendendo tra le stesse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, anche le vaccinazioni o l’assistenza sanitaria ricevuta presso il pronto soccorso. Rientrano nella fattispecie delle prestazioni sanitarie anche quelle effettuate privatamente presso medico specialista.
Detti permessi potranno essere utilizzabili anche in modalità frazionata, in multipli di 30 minuti e salvo i casi eccezionali e di urgenza, dovranno essere comunicati al proprio Responsabile con un preavviso di almeno 48 ore.
Il dipendente, successivamente alla fruizione del permesso, dovrà trasmettere, secondo le modalità definite dalla Banca – sotto la propria responsabilità - l’attestazione della struttura sanitaria/medico dalla quale risultino la data e l’orario di arrivo presso la Struttura/Ambulatorio e di termine della prestazione sanitaria, oltre ai dati anagrafici della persona che ha ricevuto la prestazione medica; inoltre, se a beneficiare della prestazione è persona diversa dal dipendente, sarà necessario produrre lo stato di famiglia (secondo le modalità definite dalla Banca) e la dichiarazione sostitutiva attestate il legame familiare con il dipendente della persona indicata nel certificato.
Inoltre, al fine di consentire la gestione dei tempi di percorrenza per (e dalla) struttura sanitaria indicata nella suddetta attestazione, il Gruppo Banca Ifis mette a disposizione del dipendente ulteriori 10 ore di permesso utilizzabili esclusivamente per il suddetto tempo di viaggio, anch’esse fruibili in multipli di 30 minuti.

2. Permessi check-up
Il Gruppo Banca Ifis riconosce a ciascun dipendente un permesso retribuito pari a 8 ore per l’effettuazione del check-up biennale previsto dall’assicurazione sanitaria tempo per tempo vigente.
Detto permesso potrà essere utilizzato anche in maniera frazionata in non più di due diverse giornate (fatta comunque sempre salva la fruizione a multipli di mezz’ora) e dovrà essere comunicato al proprio Responsabile con un preavviso di almeno 5 giorni.
In ogni caso, il dipendente, successivamente alla fruizione del permesso, dovrà trasmettere, secondo le modalità definite dalla Banca, l’attestazione della struttura sanitaria dalla quale risultino la data e l’orario della prestazione sanitaria e i dati anagrafici del dipendente.
Si precisa che il tempo di viaggio per recarsi presso la struttura sanitaria e per il rientro presso la sede di destinazione è incluso nel monte ore del permesso retribuito.

3. Permessi inserimento asilo nido e scuola dell’infanzia
Il Gruppo Banca Ifis riconosce al dipendente un permesso retribuito, per ciascun figlio (anche adottivo o in affidamento), pari a:
• due giornate (pari a 15 ore) per l’inserimento all’asilo nido,
• una giornata (pari a 7,5 ore) per l’inserimento alla scuola dell’infanzia.
Il permesso, che potrà essere fruito anche in maniera frazionata in multipli di 30 minuti, dovrà essere comunicato al proprio Responsabile con preavviso di almeno 48 ore.
Il dipendente dovrà trasmettere, secondo le modalità definite dalla Banca, idonea dichiarazione dell’asilo o della scuola dell’infanzia dove si attestano i giorni dedicati all’inserimento del figlio.
Si precisa che, qualora i genitori siano entrambi dipendenti del Gruppo Banca Ifis, detto permesso potrà essere richiesto e utilizzato da entrambi i genitori, purché in via alternativa fra loro e rimanendo nel limite massimo di giornate fruibili per il medesimo figlio.

4. Congedo di paternità
Il Gruppo Banca Ifis riconosce un periodo di astensione dal lavoro ai padri lavoratori per la nascita del figlio/a di ulteriori 10 giorni rispetto alle 10 giornate già riconosciute dalla legge. Questo congedo obbligatorio può essere fruito da 2 mesi prima della data presunta del parto fino ai 5 mesi successivi alla nascita, anche in modo non continuativo purché a giornate intere e non frazionate secondo le previsioni di legge.

5. Permessi non retribuiti per malattia del figlio/a
Ferme restando le disposizioni in materia di Congedo parentale e per malattia del figlio/a e in aggiunta a queste, il Gruppo Banca Ifis riconosce al dipendente che abbia necessità di assistere i figli (anche adottivi o in affidamento) di età compresa tra i 3 e i 14 anni, durante la malattia, un permesso non retribuito fino a un massimo di 5 giornate lavorative.
Il dipendente dovrà trasmettere, secondo le modalità definite dalla banca, il certificato di malattia relativo al minore.

6. Disposizioni finali
Tutti i permessi previsti nel presente accordo verranno concessi secondo un contatore che parte dal 1° gennaio e che viene azzerato al 31 dicembre di ciascun anno. Pertanto, i permessi disciplinati dal presente accordo non fruiti nell’anno di spettanza, per qualunque ragione o causa, non potranno essere trasferiti all’esercizio successivo. Per l’anno 2025, i suddetti permessi verranno concessi in misura pro-quota, in base alla decorrenza del presente accordo di cui al successivo art. 7.
Si specifica, inoltre, che i permessi non retribuiti previsti nel presente accordo, potranno essere inseriti dal dipendente solo previa fruizione dell’eventuali ore accantonate dallo stesso a titolo di “Banca delle ore” e non ancora fruite.
I permessi, anche se non fruiti nell’arco dell’anno, non danno diritto ad alcuna indennità sostitutiva o compensazione.
Resta inteso che alle Lavoratrici e ai Lavoratori part-time i permessi previsti nel presente accordo vengono riproporzionati in base all’orario previsto dal contratto individuale di lavoro tempo per tempo vigente.

7. Decorrenza e durata
Il presente accordo, che si applica ai dipendenti appartenenti alle categorie dei Quadri direttivi e delle Aree Professionali, decorre dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2026 e, alla scadenza, verrà prorogato automaticamente di anno in anno salvo disdetta da comunicarsi tra le Parti con almeno due mesi di preavviso. I permessi spettanti saranno resi disponibili a sistema entro il 1° settembre 2025.
Le Parti si incontreranno indicativamente entro il mese di giugno 2026 per valutare e verificare gli impatti del presente accordo, anche al fine di un suo possibile aggiornamento.

8. Banca del tempo
Ad implementazione e completamento del presente accordo, le parti si incontreranno entro il primo semestre 2026 per la definizione di un possibile accordo in materia.

Letto, confermato e sottoscritto
Milano, 19 giugno 2025