Cassazione Penale, Sez. 4, 23 giugno 2025, n. 23320 - Lavoratore precipita da una voragine del solaio. Mancata delimitazione dell'area di cantiere con adeguato divieto di accesso alle zone del palazzo pericolanti e mancata segnalazione del foro
Nota a cura di Ripepi Antonino, in Labor - Contratto di lavoro, 20.07.2025 "La Cassazione ripercorre principi ormai consolidati in tema di responsabilità penale del datore di lavoro e di abnormità della condotta del lavoratore"
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta da:
Dott. MONTAGNI Andrea - Presidente
Dott. VIGNALE Lucia - Consigliere
Dott. CAPPELLO Gabriella - Consigliere
Dott. MICCICHÈ Loredana - Relatore
Dott. BRANDA Francesco Luigi - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.A., nato a V il (omissis);
avverso la sentenza del 11/09/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHÈ;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO LIGNOLA che ha concluso chiedendo:
Il Procuratore Generale conclude per l'inammissibilità del ricorso;.
Fatto
1. La Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza emessa l'11 settembre 2024, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Vibo Valentia nei confronti di A.A., ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione in ordine alle contravvenzioni in materia antinfortunistica contestate ai capi b),c),d),e) della imputazione, e, confermando la condanna del A.A. per il reato di cui all'art. 589 cod. pen., ha rideterminato la pena inflitta in anni uno e mesi quattro di reclusione, con i benefici di legge. Al A.A., in qualità di datore di lavoro dell'operaio B.B., precipitato da una voragine del solaio interpiano durante i lavori di rifacimento del Palazzo C.C. in T, era stato contestato di aver cagionato la morte del lavoratore per colpa generica nonché per colpa consistita nella violazione delle norme volte alla prevenzione degli infortuni sul lavoro. In particolare, al A.A. era contestata non solo l'omessa adozione di adeguati ponteggi idonei a prevenire i pericoli di caduta, ma anche di non aver fornito al lavoratore le necessarie informazioni e gli adeguati dispositivi di sicurezza, di aver consentito al lavoratore di accedere al cantiere e, in particolare, ai piani superiori del Palazzo C.C. senza adottare tutte le misure atte a segnalare la pericolosità delle aree nonché di apporre idonea segnaletica di cantiere.
2. La sentenza è stata impugnata dal A.A.
2.1 Lamenta il ricorrente, con il primo motivo, vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 40 e 589 cod. pen., nonché travisamento della prova sul nesso causale. L'infortunio era avvenuto perché il lavoratore, di sua iniziativa, aveva abbandonato l'area di cantiere e si era recato in una stanza del Palazzo C.C. che non era oggetto dei lavori di ripristino. I giudici di merito avevano erroneamente applicato le regole che disciplinavano i lavori in quota, palesemente esulanti dal caso di specie. Inoltre, la Corte territoriale non aveva considerato e adeguatamente valutato che l'accesso alla stanza in cui era avvenuta la caduta era stato inibito da idonea segnaletica e che il lavoratore vi si era autonomamente recato, contravvenendo a specifiche disposizioni ricevute. Inoltre, aveva del tutto travisato il portato delle dichiarazioni dei testi, che invece dimostravano come il datore di lavoro avesse fornito adeguate dotazioni di sicurezza e predisposto barriere per impedire l'accesso.
3.2 Con il secondo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge in relazione all'art. 40 c.p.v. cod. pen. e mancanza di motivazione in ordine alla condotta abnorme del lavoratore. La condotta posta in essere dal B.B. era totalmente al di fuori di ogni prevedibilità del datore di lavoro: la vittima aveva deliberatamente scavalcato lo sbarramento recandosi in un'area espressamente interdetta, contravvenendo alle specifiche disposizioni ricevute. Detta condotta aveva pertanto innegabilmente determinato l'interruzione del nesso causale, essendo del tutto eccezionale ed imprevedibile.
3.3 Con il terzo motivo lamenta violazione di legge in ordine alla valutazione della colpa specifica. Le violazioni della normativa antinfortunistica non avevano avuto efficienza causale sulla verificazione del sinistro e, sul punto, la Corte non aveva fornito alcuna motivazione sulle articolate censure mosse nell'atto di appello.
4. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Diritto
1. Il ricorso è inammissibile.
2. I motivi proposti si sostanziano in una ripetizione delle doglianze già puntualmente respinte dalla Corte territoriale con motivazione del tutto coerente e adeguata, dovendosi pertanto considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568 - 01; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849 - 01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 24383801 - 01). È invero inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970 - 01). Il ricorso, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che è esaustivamente, logicamente e congruamente motivata, dal momento che i temi probatori risultano esplorati e illustrati sia dalla sentenza di primo grado, sia da quella impugnata, considerando che le due pronunzie, corrispondenti alla nozione ed aventi i requisiti della c.d. "doppia conforme", devono essere lette ed esaminate come un unicum motivazionale.
3. La Corte territoriale, richiamando le argomentazioni della sentenza di primo grado, ha osservato, con ragionamento ineccepibile dal punto di vista logico nonché saldamente ancorato alle risultanze processuali, che il sinistro era riconducibile alla mancata delimitazione dell'area di cantiere con adeguato divieto di accesso alle zone del palazzo C.C. pericolanti e alla mancata segnalazione, con appositi cartelli, del foro esistente nel pavimento della stanza (parzialmente coperto da un tappeto) ove il lavoratore era precipitato. I giudici di merito hanno considerato che la stanza dalla quale era precipitato il B.B. era direttamente accessibile dalle scale e da una porta comunicante con la stanza in cui in cantiere era in fase di allestimento; né poteva costituire efficace divieto di ingresso, in mancanza di specifico avviso relativo al pericolo di crolli, la apposizione di assi di legno alte un circa metro facilmente scavalcabili. Inoltre, la idonea segnaletica di pericolo non poteva essere sopperita dalla mera comunicazione verbale al lavoratore, peraltro non estesa a tutti gli operai.
4. Dette argomentazioni ricostruiscono esaustivamente il profilo di responsabilità datoriale consistente nel dovere di segnalare situazioni di pericolo per l'incolumità dei lavoratori (Sez. 4, n. 4340 del 24/11/2015, Zelanda, Rv. 265977 - 01; Sez. 4, n. 9167 del 01/02/2018, Verity, Rv. 273258 - 01). Nel caso di specie, è pacifico che i lavori edili commissionati al A.A. riguardavano il rifacimento del tetto del palazzo C.C., devastato da un incendio; che il palazzo era insicuro e pericolante in più punti; che la stanza in cui era avvenuto il sinistro era adiacente a quella in cui il ponteggio era in fase di montaggio, e quindi adiacente al cantiere in allestimento. I giudici di merito, dunque, ben evidenziano che, data la situazione di fatto esistente, il luogo di lavoro doveva essere presidiato da segnalazioni idonee a salvaguardare la incolumità dei lavoratori; e, in proposito, le valutazioni di merito della Corte territoriale, riguardanti la insufficienza del mero sbarramento con assi di legno e della accessibilità della stanza non solo dalle scale dell'edificio ma anche da una entrata adiacente a quella ove il cantiere era in fase di allestimento - sono perfettamente in linea con le risultanze esaminate, del tutto coerenti e rispettose dei principi costantemente affermati da questa Corte di legittimità.
5. Non coglie nel segno neppure il motivo con cui si lamenta la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla affermazione del nesso causale sussistente tra l'omissione della condotta doverosa e il mortale infortunio, poiché sarebbe configurabile un comportamento abnorme del lavoratore. Come affermato dalla Corte territoriale nonché dal primo giudice (sul punto, come dianzi ricordato, le due pronunce concordano pienamente, formando pertanto un unico tessuto motivazionale), la condotta del B.B. era del tutto pertinente alle operazioni lavorative da espletare, come tale non eccentrica: è stato invero rilevato che la stanza dalla quale il B.B. era precipitato era comunicante con quella in cui il cantiere era in fase di allestimento, di talché l'accesso ad aree adiacenti da parte dei lavoratori non solo era del tutto prevedibile, ma era anche strettamente rientrante nel rischio della lavorazione da eseguirsi. I giudici di merito hanno fatto corretta applicazione dei consolidati principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il comportamento anomalo del lavoratore può acquisire valore di causa sopravvenuta da sola sufficiente a cagionare l'evento, tanto da escludere la responsabilità del datore di lavoro e, in generale, del destinatario dell'obbligo di adottare le misure di prevenzione, solo quando esso sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (Sez. 4, n. 7012 del 23/11/2022, Rv. 284237 - 01; Sez. 4, n. 5007 del 28/11/2018, Rv. 275017 - 01). Si è altresì precisato che il comportamento negligente, imprudente e imperito del lavoratore, pur tenuto in esplicazione delle mansioni allo stesso affidate, può essere considerato quale concretizzazione di un "rischio eccentrico", con esclusione della responsabilità del garante solo qualora il garante abbia posto in essere anche le cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e governo del rischio di comportamento imprudente, così che, solo in questo caso, l'evento verificatosi potrà essere ricondotto alla negligenza del lavoratore, piuttosto che al comportamento del chi riveste la posizione di garanzia (Sez. 4 , n. 27871 del 20/03/2019, Rv. 276242 - 01). Orbene, come affermato dalla Corte territoriale nonché dal primo giudice la condotta del B.B. era pienamente riconducibile al servizio prestato, come tale non eccentrica rispetto all'area di rischio governata dal datore di lavoro, il quale avrebbe ben dovuto prevedere l'eventualità che, durante l'allestimento del cantiere, i lavoratori potessero accedere alle aree pericolanti collocate all'interno del cantiere medesimo nonché adiacenti all'area di lavorazione, adottando le idonee misure per la messa in sicurezza della incolumità dei lavoratori.
3. Conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile. Segue per legge la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2025.
Depositata in Cancelleria il 23 giugno 2025.
