Tipologia: Accordo interconfederale
Data firma: 16 giugno 2025
Validità: Quadriennale
Parti: Confartigianato Imprese, Cna, Casartigiani, Claai e Cgil, Cisl, Uil
Settori: Artigianato
Fonte: cgil.it


Sommario:

 

Premessa
1. Campo di applicazione
Parte prima - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
2. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza - Principi generali
3. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale
3.1 - Individuazione

3.2 - Operatività
3.3 - Svolgimento dell'attività
4. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza aziendale
5. Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza di Sito Produttivo (RLSSP)
Parte seconda - L'articolazione della pariteticità artigiana
6. Organismi Paritetici
6.1. L'Organismo paritetico nazionale (OPNA)
6.1.1. Costituzione

 

6.1.2. Compiti e funzioni
6.1.3. Flussi informativi

6.1.4. Finanziamento delle attività
6.2 L'Organismo Paritetico Regionale (OPRA)
6.2.1. Costituzione

6.2.2. Compiti e funzioni
6.2.3. Flussi informativi
6.2.4. Finanziamento delle attività
7. L'Organismo Paritetico Territoriale (OPTA)
Parte terza - Informazione e formazione
8. Informazione
9. Formazione
Parte quarta - Ulteriori intese
10. Risorse
11. Intese territoriali
12. Durata
13. Privacy

Accordo interconfederale in materia di salute e sicurezza sul lavoro e per l'operatività della rete della pariteticità artigiana

In data 16.06.2025 a Roma, Confartigianato Imprese, Cna, Casartigiani, Claai (di seguito, le Confederazioni Artigiane) e Cgil, Cisl, Uil (di seguito, le Confederazioni Sindacali) sottoscrivono il presente Accordo applicativo del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., che aggiorna e sostituisce integralmente l'Accordo del 13 settembre 2011, sottoscritto dalle medesime Organizzazioni.

Premesso che:
• in data 3 settembre 1996, è stato sottoscritto a livello nazionale dalle Confederazioni artigiane e dalle Confederazioni sindacali un Accordo per l'applicazione del D.lgs. 626/94 in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
• in data 9 aprile 2008, è stato emanato, in attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il D.lgs. 81/2008 e s.m.i. che ha introdotto innovazioni in materia;
• il D.lgs. 81/2008 e s.m.i. prevede l'individuazione della rappresentanza dei lavoratori affidando alla contrattazione collettiva le modalità di elezione o designazione nonché le modalità di esercizio delle attribuzioni (artt. 47, 48, 50 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.);
• il D.lgs. 81/2008 e s.m.i. prevede la costituzione e le funzioni degli organismi paritetici rinviando ad accordi tra le Parti, l'individuazione delle regole per il loro funzionamento e le modalità di partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori (art. 51 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.);
• in data 13 settembre 2011, è stato sottoscritto, a livello nazionale dalle Confederazioni artigiane e dalle Confederazioni sindacali un Accordo per l'applicazione del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
• in data 17 dicembre 2021, è stato sottoscritto a livello nazionale dalle Confederazioni artigiane e dalle Confederazioni sindacali, un Accordo interconfederale che ridetermina le risorse per i RLST e la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, innovando su quanto stabilito nella delibera del 12 maggio 2010 del Comitato Esecutivo dell'EBNA;
• in data 11 ottobre 2022, è stato istituito, con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 171, il Repertorio degli Organismi Paritetici, secondo le modifiche apportate all'articolo 51, comma 1, del D.lgs. 81/2008 s.m.i., dall'articolo 13, comma 1, lettera e) del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 convertito con la legge 17 dicembre 2021, n. 215;
• in data 7 luglio 2023, con Decreto direttoriale n. 73*, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è stata effettuata l'iscrizione di OPNA e della rete della pariteticità artigiana al Repertorio degli OO.PP. istituito presso il medesimo Ministero con il DM 171/2022;
• in data 26 novembre 2020, è stato sottoscritto dalle Confederazioni artigiane e dalle Confederazioni sindacali un Accordo interconfederale attuativo dell'Accordo Interconfederale sulle linee guida della riforma degli assetti contrattuali e delle Relazioni Sindacali del 23 novembre 2016, che prevede tra le competenze in capo al livello Nazionale Interconfederale la Bilateralità nazionale e il coordinamento Salute e Sicurezza nazionale.
Considerato che:
Il sistema produttivo italiano può contare su un tessuto di imprese artigiane e di piccole imprese diffuse sul territorio che assicurano un notevole apporto in termini di ricchezza, occupazione ed innovazione, di cui, a partire dall'ambito locale, si avvantaggia l'intero Paese e che il sistema degli Organismi Paritetici di settore,
sviluppatosi negli anni, costituisce oggi un importante strumento a sostegno e a supporto di imprese e lavoratrici/lavoratori di comparto per la prevenzione, tutela e salute e sicurezza sul lavoro
• nell'attuale fase storico-economica, anche a fronte di rilevanti di processi di riorganizzazione, innovazione tecnologica in atto, occorre valorizzare la rete degli Organismi Paritetici e garantire un efficace esercizio di ruolo da parte dei RLST;
• in questo processo di cambiamento che coinvolge anche il mercato del lavoro, occorre necessariamente favorire sempre maggiori sinergie tra la rete degli Organismi Paritetici e gli strumenti bilaterali di comparto, che costituiscono fondamentali supporti sul terreno del welfare e dello sviluppo per le imprese, le lavoratrici ed i lavoratori;
• le Parti si impegnano a realizzare e a promuovere, sia a livello nazionale che a livello regionale, iniziative comuni e attività specifiche, al fine di rendere più efficace l'azione prevenzionale sul piano della salute e sicurezza sul lavoro e dello sviluppo della cultura della salute e sicurezza nel comparto; le Parti si impegnano, altresì, affinché tali iniziative, in un'ottica sempre più inclusiva, tengano conto delle specificità delle singole lavoratrici e lavoratori cui sono destinate;
• visti gli ultimi interventi normativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di riordino degli Organismi Paritetici, che hanno apportato modifiche al D.lgs. 81/2008 s.m.i e hanno valorizzato l'esigenza di garantire una maggiore formazione per le lavoratrici e i lavoratori sul tema della salute e sicurezza, oltre ad aver previsto la formazione obbligatoria in materia per i datori di lavoro, le Parti concordano sulla necessità di dotare il sistema della Rappresentanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di un nuovo Accordo in grado di regolare, per quanto di competenza, le relazioni sindacali, gli assetti degli Organismi Paritetici e le attribuzioni della Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza (RLST/RLS/Rappresentante di Sito Produttivo);
• le Parti, ritenendo indispensabile pervenire ad un nuovo Accordo che attui il D.lgs. 81/2008 e s.m.i., concordano sulla necessità di rafforzare il sistema della rappresentanza in materia di salute e sicurezza, con particolare riferimento ai diritti di informazione, formazione, consultazione e partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori e al ruolo svolto dagli Organismi Paritetici a livello nazionale e territoriale;
• l'attuale quadro normativo prevede nuovi compiti che possono essere svolti dagli organismi paritetici ai sensi della normativa vigente e dell'evoluzione della stessa, nonché dell'azione contrattuale del comparto;
• l'iscrizione di OPNA e della rete della pariteticità artigiana OPNA-OPRA-OPTA nel repertorio di cui al DM 171/22, impone l'adozione di un sistema di monitoraggio del rispetto dei requisiti previsti dai decreti direttoriali n. 71 del 08/06/2023, n.79 del 07.07/2023 e n.43 del 10/05/24.
Tutto ciò premesso e considerato convengono:
• di sottoscrivere il presente Accordo Interconfederale che aggiorna e sostituisce integralmente quello del 13 settembre 2011, valorizzando le consolidate esperienze delle relazioni sindacali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
• che la vigenza del presente Accordo Interconfederale decorra dalla data di sottoscrizione.

1. Campo di applicazione
Il presente Accordo si applica alle imprese aderenti a Confartigianato Imprese, Cna, Casartigiani, Claai e/o che applicano i contratti collettivi sottoscritti dalle Organizzazioni aderenti alle Parti firmatarie del presente Accordo.
Il presente Accordo non si applica alle imprese iscritte alle Casse edili di riferimento.

Parte prima - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
2. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza - Principi generali

Le Parti firmatarie del presente Accordo valutano concordemente che il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST), ai sensi degli artt. 47 e 48 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., operante nel sistema della pariteticità artigiana è la forma di rappresentanza più adeguata alle realtà imprenditoriali del comparto artigiano e, in tal senso, sono impegnate affinché tale modello si affermi in maniera generalizzata in ogni settore produttivo del comparto e in ogni contesto territoriale
Le Parti firmatarie concordano che la figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale venga istituita in tutte le imprese che occupano fino a 15 lavoratori.
Nelle imprese che occupano oltre i 15 lavoratori, il Rappresentante per la sicurezza territoriale opera qualora non sia stato eletto un RLS aziendale, nei termini di seguito previsti.
Le Parti convengono che a livello regionale, le OO.SS. regionali individuino gli RLST che operano sul territorio per l'espletamento delle funzioni previste dalla normativa vigente.
Nel caso di imprese che svolgono attività per le quali sussiste l'obbligo di iscrizione alla cassa edile e che aderiscano al contempo al sistema della bilateralità artigiana il RLST individuato ai sensi del presente accordo esplica il proprio ruolo con specifico riferimento alle attività non edili.

3. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale
3.1 - Individuazione

Nelle imprese che occupano oltre i 15 lavoratori, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale opera qualora non sia stato eletto un RLS aziendale. In caso di elezione dovrà essere esibito all'OPRA/OPTA il verbale di elezione e l'attestato di partecipazione al corso di formazione e l'eventuale aggiornamento.
A seguito della stipula del presente Accordo, e comunque almeno 2 volte all'anno, gli Enti Bilaterali Regionali comunicheranno agli OPRA, ciascuno per sua competenza territoriale:
a) l'elenco delle imprese versanti la quota di cui al punto b) della Delibera EBNA del 12 maggio 2010 nella misura prevista dall'Accordo interconfederale del 17 dicembre 2021;
b) la quantità totale delle risorse direttamente afferenti alla quota di cui al punto b) della Delibera EBNA del 12 maggio 2010 nella misura prevista dall'Accordo interconfederale del 17 dicembre 2021.
Sulla base dei dati raccolti, le OO.SS a livello regionale dovranno comunicare congiuntamente, agli OPRA e agli OPTA e, per loro tramite, alle Associazioni Datoriali, il numero e i nominativi dei RLST afferenti a ciascuna provincia.
Le stesse OO.SS aggiorneranno periodicamente gli OPRA e gli OPTA in caso di variazioni.
Analoga comunicazione dovrà essere effettuata anche in caso di sostituzione e successiva nuova individuazione.

3.2 - Operatività
Gli OPRA o se costituiti gli OPTA, all'atto dell'individuazione e in occasione di modifica comunicheranno alle imprese, con modalità da definire a livello territoriale, il nominativo del RLST assegnato sulla base della ripartizione territoriale. Analoga comunicazione sarà effettuata agli organi di vigilanza territorialmente competenti.
In occasione della suddetta comunicazione al datore di lavoro, gli OPRA o se costituiti gli OPTA, provvederanno a trasmettere una scheda, anche in formato digitale, predisposta dall'OPNA, nella quale saranno riportati il nominativo, i recapiti e le attribuzioni del RLST, come previsti dagli artt. 48 e 50 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.
Il datore di lavoro trasmetterà la suddetta scheda ai propri lavoratori anche attraverso‘l'affissione nella bacheca aziendale.
Le OO.SS. sono impegnate a garantire la continuità dell'attività dei RLST, nell'area territoriale di riferimento, e garantiscono, altresì, a fronte di eventuale sostituzione di un RLST, che il RLST subentrante sia già in possesso dei requisiti necessari, compresa la formazione base e l'aggiornamento, per lo svolgimento di tale funzione.
I RLST hanno un mandato che esercitano in via continuativa ed esclusiva, fino a revoca comunicata dalle rispettive OO.SS.
La figura del RLST, ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del d.lgs. n. 81/2008 s.m.i., è incompatibile con l'esercizio di altre funzioni sindacali operative nonché con l'appartenenza come componente agli organismi paritetici previsti dal presente Accordo.
Gli adempimenti in capo ai datori di lavoro, previsti dall'art. 50, comma 1, lett. b), c), d), e) del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. in tema di informazione e consultazioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale vengono assolti di norma nella sede dell'organismo paritetico territoriale.
A tal fine, il datore di lavoro trasmette ad OPRA/OPTA, anche per il tramite della Associazione cui l'impresa è iscritta o alla quale conferisce mandato, una scheda predisposta dall'OPNA in collaborazione con gli OPRA, nel rispetto dei contenuti di cui agli art. 28, 29 e 37 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. Tale documentazione potrà pervenire ad OPRA/OPTA anche attraverso modalità informatiche.
Il RLST riceve, a fronte di sua richiesta, dall'OPRA/OPTA la documentazione di cui al punto precedente.
Ai fini degli adempimenti di cui all'art. 35 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., le riunioni periodiche sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso. Di dette riunioni viene redatto verbale. Tali riunioni dovranno almeno rispettare la cadenza temporale e le modalità previste dalle disposizioni normative vigenti.

3.3 - Svolgimento dell'attività
Nel quadro degli obiettivi individuati da OPRA/OPTA, i RLST dovranno predisporre un programma di lavoro e di attività annuale che dovrà essere trasmesso agli OPRA/OPTA entro il 30 settembre di ciascun anno precedente all'avvio dell'attività e dovranno, inoltre, presentare una relazione sull'attività svolta. A tal fine gli OPRA/OPTA possono definire un cronoprogramma delle attività.
Per l'attuazione del programma di lavoro i RLST garantiranno un numero minimo di visite annue da definire in accordo con gli OPRA/OPTA.
A tal fine, l'esercizio di quanto previsto all'art. 50, comma 1, lett. a), del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., avverrà garantendo l'accesso all'azienda, (sulla base del programma di lavoro, previa comunicazione all'Opra/Opta e alle componenti datoriali delle imprese che si intende visitare), e lo spostamento dell'RLST negli spazi nei quali si svolge l'attività lavorativa, assicurando il pieno esercizio del ruolo di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza.
Per l'accesso in azienda al di fuori del programma di lavoro, per le imprese che hanno aderito al sistema nell'anno in corso, il RLST dovrà comunicarlo con un preavviso di 6 giorni di calendario all'Opra/Opta e alle componenti datoriali delle imprese. L'impresa potrà avvalersi della presenza dell'Associazione datoriale a cui aderisce o a cui conferisce mandato.
In caso di diniego all'accesso da parte della azienda, il RLST darà immediata informativa a OPRA/OPTA. Restano fermi i diritti che la normativa attribuisce al lavoratore nei casi di pericolo grave ed immediato.
Di tali dati e dei processi produttivi di cui sia messo o venga comunque a conoscenza, il rappresentante è tenuto a fare un uso strettamente connesso al proprio incarico, nel rispetto del segreto industriale e conformemente a quanto previsto dalle norme in materia di privacy.
Il RLST è tenuto ad apporre la propria firma per attestare l'avvenuta consultazione e per conferma dell'avvenuta consegna della documentazione.
OPNA, anche tenendo conto delle buone prassi a livello territoriale, potrà individuare strumenti operativi, anche di natura informatica e tecnologica, al fine di ottimizzare l'attività dei RLST e garantirne un comportamento uniforme sui territori di riferimento.

4. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza aziendale
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Aziendale è di norma eletto dai lavoratori o designato nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda.
Non sono eleggibili come RLS, né elettori, i soci di società, gli associati in partecipazione e i collaboratori familiari.
L'elezione si svolge a suffragio universale diretto ed a scrutinio segreto. Risulterà eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi.
Prima delle elezioni, i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale delle elezioni. Il verbale è trasmesso senza ritardo al datore di lavoro.
Ricevuto il verbale di elezione il datore di lavoro lo trasmette all'OPRA/OPTA, anche per il tramite della Associazione cui l'impresa è iscritta o alla quale conferisce mandato.
Il datore di lavoro comunica all'Inail il nominativo ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. aa), del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. In caso di elezione successiva ad altra precedente, il datore di lavoro dovrà provvedere a comunicare l'aggiornamento all'INAIL.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori e possono essere eletti tutti i lavoratori non in prova, che prestano la propria attività nell'azienda o unità produttiva.
Il mandato degli RLS ha durata triennale e può essere confermato alla scadenza mediante specifica elezione e comunque secondo quanto previsto dal CCNL.
Per l'espletamento del ruolo previsto dall'art. 50 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., comprese le funzioni svolte al di fuori dell'azienda, al rappresentante per la sicurezza aziendale vengono riconosciuti permessi retribuiti pari a 48 ore annue.
Non vengono imputate a tale monte-ore le attribuzioni previste alle lettere b, c, d, g, i, l, n, o dell'art.50 del d.lgs. 81 del 2008 e s.m.i.
L'utilizzo di tali permessi deve essere comunicato al datore di lavoro con almeno 48 ore di preavviso, fatti salvi i casi di forza maggiore, tenendo anche conto delle obiettive esigenze tecnico-produttivo-organizzative dell'impresa. Il monte ore di cui sopra assorbe fino a concorrenza quanto riconosciuto allo stesso titolo dai contratti o accordi collettivi di lavoro in ogni sede stipulati.
Le Parti convengono che la formazione obbligatoria a carico dell'impresa, necessaria all'espletamento della funzione di RLS, venga acquisita in orario di lavoro senza oneri economici a carico del RLS.
In applicazione dell'art. 50, comma 1, lettere e) e f), del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., il rappresentante riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi, le misure di prevenzione relative e le informazioni relative a tutti gli infortuni e alle malattie professionali.
Il RLS riceve, su richiesta, copia del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), del/dei Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) ove previsto e ogni modificazione.
Al ricevimento dei documenti il RLS aziendale, rilascia una firma che conferma l'avvenuta consegna e che fissa la data certa.
Il RLS è tenuto ad apporre la propria firma sul verbale di consultazione esclusivamente a conferma dell'avvenuta consegna.
Di tali dati e dei processi produttivi di cui sia messo o venga comunque a conoscenza, il rappresentante è tenuto a fare un uso strettamente connesso al proprio incarico, nel rispetto del segreto industriale e conformemente a quanto previsto dalle norme in materia di privacy.
Ai fini degli adempimenti di cui all'art. 35 del d.lgs. 81/2008 e smi, le riunioni periodiche sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso. Di dette riunioni viene redatto verbale. Tali riunioni dovranno almeno rispettare la cadenza temporale e le modalità previste dalle disposizioni normative vigenti.

5. Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza di Sito Produttivo (RLSSP)
Sono fatti salvi gli accordi che regolamentano il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., siglati dalle Confederazioni artigiane e dalle Confederazioni sindacali in essere alla data di stipula del presente Accordo.

Parte seconda - L'articolazione della pariteticità artigiana
6. Organismi Paritetici

In attuazione degli artt. 2, comma 1 lett. ee), 37, 51, del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., è costituita una rete di organismi paritetici per lo svolgimento di compiti specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tale rete può operare anche ai fini della realizzazione degli interventi previsti dagli artt. 8, 10, 11, 12 del d.lgs. 81/2008 e smi ed è conforme ai requisiti previsti dal DM 171/22.
La rete degli organismi paritetici in materia di salute e sicurezza sul lavoro è così articolata:
a) Organismo Paritetico Nazionale Artigianato - OPNA;
b) Organismi Paritetici Regionali Artigianato - OPRA;
c) Organismi Paritetici Territoriali Artigianato - OPTA.
L'OPNA, gli OPRA e gli OPTA operano sulla base di Statuti e regolamenti. L'OPNA definirà lo schema standard degli statuti/regolamenti, al fine di garantire la necessaria uniformità su tutto il territorio nazionale. In tal senso, le Parti stipulanti si impegnano ad incontrarsi successivamente al fine di monitorare l'evoluzione della situazione.
Le Parti stipulanti si impegnano affinché i/le componenti degli organismi paritetici posseggano le competenze e le conoscenze relative alla salute e alla sicurezza sul lavoro.

6.1. L'Organismo paritetico nazionale (OPNA)
6.1.1. Costituzione

A livello nazionale è costituito, ai sensi dell'art. 51 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., uno specifico organismo paritetico tra le Confederazioni artigiane e le Confederazioni sindacali firmatarie del presente Accordo come associazione non riconosciuta ai sensi degli artt. 36, 37 e 38 del Capo III, Titolo II, Libro primo del Codice civile.
Le Parti firmatarie la presente intesa, ai fini della costituzione di un Comitato permanente per lo svolgimento delle attività previste, designano i propri componenti in numero di 12, che partecipano a titolo gratuito, rispettivamente 6 in rappresentanza delle Confederazioni artigiane e 6 in rappresentanza delle Confederazioni sindacali (2 Cgil, 2 Cisl; 2 Uil), tenendo in opportuna considerazione l'equilìbrio di genere. Nell'ambito del Comitato, nei termini previsti dal Regolamento e Statuto di OPNA, verranno incaricati due dei componenti (uno di Parte datoriale e uno di Parte sindacale), che acquisiranno il ruolo di Coordinatori.
L'OPNA ha sede presso l'Ente Bilaterale Nazionale dell'Artigianato (EBNA).
A garanzia dell'iscrizione al Repertorio degli Organismi Paritetici, tutti gli organismi della rete OPRA/OPTA devono avere i requisiti previsti all'articolo 2, comma 2, lettere da a) a e), del DM 171/2022

6.1.2. Compiti e funzioni
L'OPNA svolge le seguenti funzioni:
A. promozione, monitoraggio e coordinamento della rete regionale e territoriale degli organismi paritetici dell'artigianato. Al fine di svolgere la propria funzione di coordinamento, l'OPNA predispone in collaborazione con gli OPRA: .
a. criteri relativi alle competenze delle quali gli Organismi devono dotarsi per supportare le imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall'art. 51, commi 3 e 6, del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
b. criteri relativi alle "specifiche commissioni paritetiche, tecnicamente competenti", di cui all'art. 51, comma 3 ter, del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nonché sulle procedure e sulle modalità per il rilascio delle attestazioni relative allo svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese;
c. criteri e modalità per l'attuazione della "collaborazione" in materia di formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, secondo quanto previsto dall'art. 37 del d.lgs. 81/2008;
d. i modelli richiamati negli articoli del presente Accordo;
B. realizzazione, anche attraverso la collaborazione con Istituti ed Enti Nazionali ed Internazionali di progetti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
C. raccolta e verifica degli elementi informativi da parte degli OPRA/OPTA ai fini dell'iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici di cui al DM 171/2022 e della più efficace articolazione della rete della pariteticità artigiana;
D. supporto, anche di natura tecnologica, agli OPRA/OPTA per facilitare l'attività dei RLST e degli stessi Organismi paritetici;
E. realizzazione di incontri periodici con la rete degli OPRA/OPTA attraverso specifiche iniziative;
F. sviluppo e miglioramento del funzionamento della rete degli Organismi paritetici, con particolare attenzione ai territori nei quali non siano stati ancora costituiti, o siano di recente costituzione per favorire la coesione della rete e migliorare le relazioni di sistema;
G. favorire la diffusione delle informazioni e delle buone prassi in materia di salute e sicurezza, nell'ambito della rete paritetica e nei confronti delle Istituzioni. A tal fine l'OPNA si è dotato di propri canali di comunicazione per la diffusione di tali informazioni.
L'OPNA partecipa ad iniziative e ricerche nazionali e regionali, al fine di favorire sinergie con gli strumenti della bilateralità artigiana a tutela di imprese, lavoratrici e lavoratori.
L'OPNA predispone un programma di attività almeno di carattere annuale.
L'OPNA è sede privilegiata per la promozione e programmazione dell'attività formativa, anche in rapporto con il Fondo interprofessionale Fondartigianato, e per la raccolta e l'elaborazione di buone prassi a fini prevenzionistici, per lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e sicurezza sul lavoro e per l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia (lett. ee, comma 1, art. 2, d.lgs. 81/2008 e s.m.i.).
L'OPNA costituisce risposta alle funzioni previste all'art. 52 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., in merito al Fondo di sostegno di cui allo stesso articolo.
L'OPNA parteciperà, nei tempi e nei modi stabiliti dal Decreto di cui all'art. 8, comma 4, del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., al Sistema Informativo Nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro così come previsto dallo stesso art. 8.

6.1.3. Flussi informativi
Per svolgere la propria funzione, l'OPNA riceve da EBNA, sulla base di apposito accordo/convenzione, le informazioni relative alle risorse e alla loro ripartizione sia a livello regionale sia per bacino di interesse OPTA, raccolte ai sensi della lettera b) della delibera del Comitato Esecutivo dell'EBNA del 12 maggio 2010, nella misura prevista dall'accordo interconfederale del 17/12/2021 e ogni altra informazione utile al proprio funzionamento.
Inoltre, l'OPNA riceve dagli OPRA:
i dati identificativi relativi ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali;
le informazioni sulla costituzione degli OPRA e degli OPTA, i relativi statuti e regolamenti, i nominativi e i riferimenti dei loro componenti e le eventuali variazioni;
le informazioni relative ai programmi regionali di azione a supporto delle imprese;
la relazione annuale sull'attività svolta dagli stessi Organismi e dai RLST.

6.1.4. Finanziamento delle attività
L'OPNA sottoscrive con EBNA una convenzione per aver assicurate le funzioni di segreteria e per uno specifico finanziamento in merito al quale l'Organismo fornirà puntuali descrizioni dell'attività realizzata e dell'utilizzo delle risorse ricevute.
Oltre alle risorse provenienti direttamente da EBNA, l'OPNA potrà utilizzare risorse e finanziamenti diversi provenienti da intese, protocolli, accordi o convenzioni con soggetti istituzionali e/o partecipare a bandi e concorsi pubblici.

6.2 L'Organismo Paritetico Regionale (OPRA)
6.2.1. Costituzione

A livello regionale sono costituiti, ai sensi dell'art. 51 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., specifici organismi paritetici tra le Confederazioni artigiane e le Confederazioni sindacali aderenti alle Organizzazioni Nazionali firmatarie del presente Accordo.
A livello regionale è costituito, ai sensi dell'art. 51 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., uno specifico organismo paritetico tra le Confederazioni artigiane e le Confederazioni sindacali firmatarie del presente Accordo come associazione non riconosciuta ai sensi degli artt. 36, 37 e 38 del Capo III, Titolo II, Libro primo del Codice civile, garantendo la presenza dei requisiti che consentano a OPNA l'iscrizione ed il mantenimento dell'iscrizione della rete degli Organismi paritetici territoriali al Repertorio Nazionale.
Le Parti sociali regionali, ai fini della costituzione di un Comitato permanente per lo svolgimento delle attività previste, designano i propri componenti -in numero di minimo 6 e massimo 12-, che partecipano alle attività a titolo gratuito. Le designazioni avverranno in maniera paritaria in rappresentanza delle Confederazioni artigiane e in rappresentanza delle Confederazioni sindacali, tenendo in opportuna considerazione l'equilibrio di genere. Nell'ambito del Comitato, nei termini previsti dal Regolamento e Statuto di OPRA, verranno incaricati due dei componenti (uno di Parte datoriale e uno di Parte sindacale) che acquisiranno il ruolo di Coordinatori.
L'OPRA ha sede presso l'Ente Bilaterale dell'Artigianato regionale e consta di un proprio Statuto e/o Regolamento che ne definiscono le modalità organizzative-gestionali, in coerenza con lo Statuto e il Regolamento dell'OPNA, con il D.lgs. 81/2008 e con quanto previsto dal presente Accordo.
In relazione alle forme organizzative sono fatti salvi gli accordi regionali già in essere alla data del presente accordo, purché equivalenti al medesimo.

6.2.2. Compiti e funzioni
Gli OPRA costituiscono istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti ai sensi del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. che non abbiano trovato composizione a livello di OPTA.
Gli OPRA sono impegnati a risolvere le difficoltà che possano insorgere per l'accesso in azienda da parte dei RLST qualora gli OPTA non siano in grado di assolvere a questo compito.
Gli OPRA costituiscono prima istanza di riferimento in caso di mancata costituzione degli OPTA.
L'OPRA predispone un piano di attività almeno annuale e svolge le funzioni di:
promozione, orientamento e coordinamento delle attività di prevenzione regionale, di programmazione delle attività formative, di raccolta di buone prassi regionali ai fini prevenzionistici e di sviluppo di azioni inerenti alla salute e sicurezza sul lavoro;
promozione della realizzazione, anche attraverso la collaborazione con Istituti ed Enti regionali di progetti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
monitoraggio sullo stato di applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza in ambito regionale;
promozione, monitoraggio e coordinamento della rete regionale degli Organismi Paritetici Territoriali e di supporto all'attività dei RLST, anche attraverso formazione mirata;
promozione della realizzazione della formazione prevista dal d.lgs. 81/2008 per l'espletamento della Rappresentanza dei lavoratori in tema di salute e sicurezza;
predisposizione di eventuale materiale divulgativo.
quanto altro stabilito dalla normativa e dagli accordi interconfederali.
Le OO.SS. regionali comunicano all'OPRA i nominativi dei RLST in riferimento ai singoli bacini territoriali.
Ciascun OPTA riceve dall'OPRA la documentazione di pertinenza, definisce la ripartizione di competenza territoriale dei singoli RLST e la comunica ad OPRA.
Gli OPRA che intendano svolgere le funzioni di supporto tecnico nei confronti delle aziende ricomprese nella sfera di applicazione del presente Accordo, previste dall'art. 51 del d.lgs. 81/2008 devono attuare i criteri definiti dal presente Accordo al punto 6.1.2 lettera A.
Le aziende potranno comunque reperire la documentazione necessaria per ottemperare agli adempimenti previsti dal presente Accordo sul sito dell'Ente Bilaterale Regionale e/o dell'OPRA di riferimento.

6.2.3. Flussi informativi
Nell'ambito della sua attività, l'OPRA:
riceve dalle imprese la comunicazione del nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Aziendale eletto dalle lavoratrici e dai lavoratori, il verbale di elezione e l'attestato della formazione svolta;
riceve dall'Ente Bilaterale regionale i dati relativi alle aziende e al numero delle lavoratrici/ lavoratori aderenti al sistema, sulla base di apposito accordo/convenzione che ne definisce le modalità, secondo l'articolazione territoriale;
riceve dagli OPTA la ripartizione territoriale di ciascun RLST;
trasmette all'OPNA i nominativi, i riferimenti e le variazioni dei componenti la rete degli Organismi territoriali;
trasmette alle aziende di riferimento, all'INAIL, all'INL, agli altri Organi di vigilanza e all'OPNA, i nominativi dei RLST e le eventuali variazioni;
trasmette all'OPNA e al comitato di Coordinamento Regionale in seno all'Assessorato Regionale alla Sanità, la relazione annuale sull'attività svolta a livello regionale, di cui all'art. 51, comma 7 del d.lgs. 81/2008.

6.2.4. Finanziamento delle attività
Gli OPRA gestiscono la quota di cui al punto b) della delibera del Comitato Esecutivo dell'EBNA del 12 maggio 2010, nella misura prevista dall'accordo interconfederale del 17/12/2021, corrisposta dalle aziende aderenti al sistema e godono di autonomia amministrativa, seppure nelle forme stabilite e regolate a livello territoriale. Tale quota, individuata in apposite poste di bilancio dall’Ente Bilaterale regionale, verrà stornata dallo stesso nel rispetto delle scadenze di versamento dell’EBNA.
Le risorse così amministrate consentono di esercitare le funzioni e i compiti propri in funzione delle decisioni autonomamente assunte dall'organismo.

7. L'Organismo Paritetico Territoriale (OPTA)
A livello territoriale è eventualmente costituito, ai sensi dell'art. 51 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., uno specifico organismo paritetico tra le Confederazioni artigiane e le Confederazioni sindacali firmatarie del presente Accordo come associazione non riconosciuta ai sensi degli artt. 36, 37 e 38 del Capo III°, Titolo II, Libro primo del Codice civile, garantendo la presenza dei requisiti che consentano a OPNA l'iscrizione della rete degli Organismi paritetici territoriali al Repertorio Nazionale.
Le Parti sociali regionali, ai fini della costituzione di un Comitato permanente per lo svolgimento delle attività previste, designano i propri componenti -in numero di minimo 6 e massimo 12-, che partecipano alle attività a titolo gratuito. Le designazioni avverranno in maniera paritaria in rappresentanza delle Confederazioni artigiane e in rappresentanza delle Confederazioni sindacali, tenendo in opportuna considerazione l'equilibrio di genere. Nell'ambito del Comitato, nei termini previsti dal Regolamento e Statuto di OPTA, verranno incaricati due dei componenti (uno di Parte datoriale e uno di Parte sindacale) che acquisiranno il ruolo di Coordinatori.
Gli obblighi di informazione e consultazione dei RLST previsti a carico dei datori di lavoro dall'art. 50 del d.lgs. 81/2008, sono di norma assolti nell'ambito dell'OPTA.
Gli OPTA partecipano alla definizione e attuano le azioni a supporto delle imprese, individuate nei piani regionali annuali.
L'OPTA è prima istanza di riferimento in merito ad eventuali controversie sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti ai sensi del d.lgs. 81/2008.
Gli OPTA sono altresì prima istanza per risolvere eventuali controversie sugli interventi programmati per l'accesso in azienda da parte dei RLST.
Gli OPTA possono svolgere funzioni di supporto tecnico nei confronti delle imprese ricomprese nella sfera di applicazione del presente Accordo, come previste dall'art. 51 del d.lgs. 81/2008, commi 3 e 6.
L'OPTA può organizzare, tra l'altro, anche specifiche iniziative a promozione del diritto della salute e della sicurezza sul lavoro.
Allo scopo di adempiere compiutamente ai compiti ed alle funzioni finalizzate a raggiungere gli obiettivi previsti dal d.lgs. 81/2008 e dal presente Accordo, gli OPTA, in relazione alle risorse loro destinate, si dotano di un assetto coerente e adeguato.

Parte terza - Informazione e formazione
8. Informazione

Le Parti concordano che l'OPNA potrà promuovere ed organizzare specifiche campagne di informazione e comunicazione, anche attraverso media e i social, a cui gli Organismi Territoriali (OPRA/OPTA) potranno aderire impegnandosi a favorire iniziative che promuovano la salute e sicurezza sul lavoro. Ogni iniziativa così intrapresa sia a livello territoriale che nazionale andrà pubblicizzata con una diffusione capillare anche nelle imprese, per raggiungere quante più lavoratrici e lavoratori possibili. Le iniziative svolte a livello territoriale saranno comunicate ad OPNA al fine di favorirne una più ampia comunicazione e partecipazione.

9. Formazione
La formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale viene svolta in ottemperanza alle disposizioni della normativa vigente in materia.
Le OO.SS. in collaborazione con gli OPRA/OPTA, organizzano la formazione dei RLST, sia quella di base che l'aggiornamento.
Gli OPRA promuovono l'attività formativa, nel rispetto dell'Accordo Stato-Regioni vigente, anche favorendo l'utilizzo di risorse regionali o mediante la stipula di apposite convenzioni con l'INAIL, al fine di creare sinergie tra l'Istituto e gli Organismi Paritetici.
Ai fini di quanto previsto dall'art. 37, comma 12, del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., la collaborazione con gli organismi paritetici si assolve, in conformità agli accordi a livello regionale tra le Parti stipulanti, attraverso la comunicazione delle imprese all'organismo paritetico del programma formativo.
Ove la richiesta riceva riscontro da parte dell'organismo paritetico, delle eventuali indicazioni occorre tener conto nella pianificazione e realizzazione delle attività di formazione.
Ove la richiesta di cui al precedente periodo non riceva riscontro dall'organismo paritetico entro quindici giorni dalla sua ricezione, il datore di lavoro procede autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione.
L'OPNA, sentito il parere degli OPRA, potrà realizzare percorsi formativi rivolti ai componenti degli organismi paritetici territoriali, al fine di favorire la crescita delle competenze all'interno della rete della pariteticità artigiana.

Parte quarta - Ulteriori intese
10. Risorse

Con l'Accordo interconfederale del 17 dicembre 2021, le OO.SS. hanno convenuto di destinare una consistente parte delle risorse economiche di propria esclusiva competenza alla tematica della salute e sicurezza sul lavoro.
Al fine di garantire l'operatività degli OPRA e degli OPTA per le funzioni sopra esposte, le parti concordano che le risorse previste dall'accordo interconfederale del 17/12/21 alla lettera b) pari a € 29,81 per le imprese artigiane ed € 20,97 per le imprese non artigiane, saranno così utilizzate:
A. almeno 1'80% delle risorse sarà destinata alle OOSS. regionali, inderogabilmente, per il sostegno e il finanziamento delle attività dei RLST.
B. la restante quota pari al massimo al 20% delle risorse sarà destinata a garantire la funzionalità degli Organismi Paritetici Opra/Opta (contenendo al massimo le spese di gestione), le attività formative e i programmi e le iniziative di tutela della salute e della sicurezza di cui all'art. 51 del D.Lgs. 81/2008
Nel caso ci sia l'RLS aziendale, all'impresa ritorna la quota di cui al punto A, a seguito dell'esibizione all'OPRA/OPTA del verbale di elezione e dell'attestato di partecipazione al corso di formazione ed eventuale aggiornamento.
Gli OPRA e gli OPTA, inoltre, possono trarre risorse economiche, da utilizzare per rafforzare l'attività, oltre che da progetti/protocolli con le istituzioni locali e gli enti competenti, anche da contributi decisi localmente dalle articolazioni della Bilateralità regionale, previo accordo specifico delle Parti Sociali regionali, da inviare per conoscenza ad OPNA. Nel quadro della stretta collaborazione fra bilateralità e pariteticità si dovrà puntare a garantire gratuitamente a quest'ultima supporto operativo e logistico.
Le risorse economiche derivate dalle gestioni nei precedenti anni presso gli OPRA e/o OPTA dovranno essere oggetto di un Piano di attività straordinario e relativo impegno di spesa da programmare entro dicembre 2025, previo accordo fra le Parti Sociali regionali.
Tale Piano straordinario di spesa non potrà discostarsi nell'utilizzo delle risorse accantonate dalle percentuali indicate nei punti A-B del presente articolo.

11. Intese territoriali
Le parti sociali nazionali, con l'obiettivo condiviso di rafforzare costantemente nell'intero territorio nazionale i livelli di prevenzione e salute e sicurezza sul lavoro nel comparto artigiano, invitano le parti sociali regionali - fermi restando fino a nuova sottoscrizione gli accordi in essere - ad avviare un confronto finalizzato alla definizione di accordi interconfederali che si adeguino ai contenuti della presente intesa.
A tal fine le parti sociali nazionali si incontreranno ogni 4 mesi per monitorare e favorire tali accordi.

12. Durata
Il presente Accordo ha una durata di quattro anni. L'accordo rimarrà in vigore nella sua integralità anche dopo la data di scadenza fino a quando non sarà stipulato un nuovo accordo.
Le Parti si incontreranno per apportare eventuali modifiche, anche a seguito di un'attività costante di monitoraggio.

13. Privacy
Ai fini della operatività dell'intera rete della pariteticità artigiana OPNA/OPRA/OPTA, nonché dell'azione che deve essere svolta dai RLS/RLST, assume rilevanza la disponibilità dei dati riferiti alle imprese che aderiscono alla bilateralità artigiana.
Ai fini di cui sopra e per consentire l'esercizio delle prerogative previste dal D.lgs. 81/08 gli Enti Bilaterali trasmettono due volte l'anno, agli O.P. regionali e/o territoriali- Opra/Opta - i dati identificativi e l'elenco delle aziende artigiane che hanno aderito alla pariteticità.
Tali dati, di provenienza dalla bilateralità a livello nazionale e/o regionale, devono essere gestiti nel pieno rispetto delle norme relative alla privacy (Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e normativa nazionale applicabile e comunque nel rispetto delle finalità previste dal presente Accordo.

Roma, 16 giugno 2025

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* Trattasi del decreto direttoriale 8 giugno 2023, n. 71 [ndr]