Tipologia: Accordo
Data firma: 21 luglio 2020
Parti: Enel Italia e Filctem, Flaei, Uiltec
Settori: Chimici-Elettrici, Enel
Fonte: filctemcgil.it


Verbale di Accordo

Roma, 21 luglio 2020, utilizzando sistema di videoconferenza, si sono incontrati Enel Italia, in nome e per conto di tutte le società del Gruppo […] e le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali Filctem […], Flaei […], Uiltec […]

Premesso che
• Con accordo del 27 marzo 2020 sono state condivise una serie di misure per affrontare la situazione di emergenza Coronavirus COVID-19, a partire dall’estensione dello smart working a tutti i lavoratori addetti ad attività remotizzabili e misure ad hoc per il personale operativo interessato da periodi di riduzione di attività per ragioni di tutela della salute e sicurezza nel periodo di lockdown
• Con detto accordo Le Parti, consapevoli della delicatezza e drammaticità della fase che si stava vivendo hanno inteso dare un segnale di forte coesione tra i lavoratori e l’Azienda, individuando nuove soluzioni straordinarie finalizzate a rendere sostenibile l’organizzazione emergenziale del lavoro, con strumenti che si fondano su sistemi di flessibilità con recupero e anche attraverso un modello solidale con il coinvolgimento attivo di ciascun lavoratore e dell’Azienda.
• In particolare, con detto accordo è stato stabilito che a partire dal 27 marzo 2020, ai lavoratori le cui attività non potevano essere remotizzate e a cui è stato chiesto di rimanere disponibili presso la propria abitazione venissero riconosciuti permessi retribuiti a recupero (pari a 38 ore settimanali per una intera settimana di disponibilità presso il domicilio), da conguagliare con le prestazioni di ore di lavoro di cui all’art. 28 comma 2 e comma 3, CCNL successivamente effettuate, salvo corresponsione per tali prestazioni delle sole maggiorazioni di cui all’art. 28 CCNL.
• Inoltre, sempre al fine di supportare l’astensione dal lavoro senza perdita di retribuzione dei dipendenti di cui sopra, veniva introdotto, come ulteriore supporto, uno strumento solidaristico volontario, in forza del quale, fermo restando quanto previsto dal D.lgs.n. 66/2003, è stata data a ciascun lavoratore la possibilità di contribuire, mediante la rideterminazione in riduzione di uno o più giorni di ferie e FA (ex art. 27, lettera l) della sua spettanza annuale per consentire al personale interessato di fruire di corrispondenti giornate aggiuntive di permesso retribuito a copertura dell’assenza (“allontanamento retribuito dal servizio”).
• È stato anche concordato che l’Azienda riconoscesse comunque un numero di giornate aggiuntive di permessi pari al numero dei dipendenti in Italia al 31 marzo 2020 e che venisse altresì definita una riduzione di due ore dei limiti previsti dalla contrattazione collettiva aziendale per l’indizione delle assemblee durante l’orario di lavoro per l’anno 2020, sempre al fine di disporre di un ulteriore numero di giornate utilizzabili a copertura delle assenze.
Considerato che
• In data 21 luglio è stata effettuata la consuntivazione delle giornate di assenza registrate fino al 30 giugno come dovute alla predetta causale (tot. 38647) e la comparazione con i giorni di ferie donati dai colleghi unitamente alle giornate aggiuntive di cui al punto precedente (tot. 57274), evidenziando che grazie alla grande risposta da parte dei colleghi ed alla più rapida ripresa delle attività operative si è determinato un saldo positivo tra giorni disponibili a copertura e assenze pari a 18627 giorni.
Si conviene quanto segue
• Le ore e giorni di assenza per “allontanamento retribuito dal servizio” registrati dal personale interessato a partire dal 27 marzo e come sopra quantificati vengono compensate pienamente e unicamente con utilizzo dei giorni di ferie donati e delle altre giornate messe a disposizione in applicazione dei predetti accordi;
• la differenza positiva fin qui non impiegata potrà essere utilizzata per eventuali future necessità a copertura di assenze che dovessero determinarsi in relazione ad esigenze cautelative di allontanamento dal servizio sempre connesse a situazioni di contagio o in applicazione di ulteriori misure emergenziali, salvo ulteriori diverse valutazioni che potranno essere effettuate una volta definitivamente risolta la problematica COVID.
• le Parti si incontreranno entro la fine del mese di dicembre 2020 per un monitoraggio della situazione in relazione all’evolversi del quadro complessivo e per una consuntivazione delle giornate di permesso a quella data.
Il presente verbale viene approvato e sottoscritto in remoto attraverso accettazione e conferma via mail.