Tipologia: Accordo
Data firma: 11 settembre 2020
Parti: Edison e Filctem-Cgil, Flaei-Cisl, Uiltec-Uil, Filctem-Cgil, Flaei-Cisl
Settori: Chimici-Elettrici, Edison
Fonte: filctemcgil.it
Verbale di accordo
Il giorno 11 settembre 2020 si sono incontrati in videoconferenza Edison spa (di seguito Edison) […], e le Segreterie Nazionali delle OO.SS. del settore energia rappresentate da […] Filctem-Cgil, […] Flaei-Cisl, […] Uiltec-Uil, le Segreterie Territoriali di Filctem-Cgil […], […] Flaei-Cisl, […]
Premesso che
il settore idroelettrico rappresenta per Edison un asset strategico rilevante caratterizzato da continui investimenti volti da una parte al consolidamento/incremento degli impianti di grande derivazione e dall’altra da un ampliamento del proprio raggio d'azione mediante la realizzazione/acquisizione di impianti mini idroelettrici, sempre garantendo la valorizzazione e lo sviluppo delle competenze specialistiche presenti al suo interno;
il parco idroelettrico di Edison, principalmente concentrato nel Nord Italia e con una potenza installata di circa 1100MW, è composto da impianti ad acqua fluente, per sfruttare la portata di un corso d'acqua, o ad accumulo, per sfruttare un bacino di raccolta;
l’organico del settore idro è pari complessivamente a 220 addetti in tre Società (Edison spa, Sistemi di Energia spa, Cellina Energy srl), suddiviso, oltre alla Direzione sita in Milano, in 3 poli:
o Polo 1 (impianti in Piemonte, Valle D’Aosta, Toscana, suddivisi in Area Ovest, Area Ossola, Area Centro);
o Polo 2 (impianti in Lombardia suddivisi in Area Valtellina-Alto Lario e Area Adda);
o Polo 3 (impianti in Lombardia e Friuli, suddivisi in Area Caffaro, Area Vallecamonica, Area Meduno, Area Cellina)
Edison spa e le sue società controllate nell’ambito del settore idroelettrico si stanno dotando di apparati tecnologici – in tutte le unità lavorative – in grado di migliorare la gestione delle proprie attività di operation & maintenance con la finalità esclusiva di salvaguardare il patrimonio aziendale e garantire livelli ancor più elevati di sicurezza del personale adibito a tali attività;
la messa in atto di tali apparati tecnologici atti a monitorare porzioni di impianti e a garantire la sicurezza del personale e la tutela del patrimonio aziendale si rende ancor più necessaria in questa fase di particolare emergenza sanitaria in cui la riduzione degli spostamenti del personale rappresenta un ulteriore strumento di protezione della salute dei lavoratori e delle comunità limitrofe, in coerenza con le raccomandazioni delle competenti autorità pubbliche.
Ai sensi e per gli effetti dell’art.4, comma 1 della legge 20 maggio 1970 n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni, si conviene che gli impianti di videosorveglianza in corso di adozione, anche qualora dovessero comportare in via incidentale e/o occasionale la visualizzazione e registrazione di immagini afferenti il personale addetto agli impianti, escludono qualsiasi finalità connessa al controllo del lavoratore o della sua prestazione lavorativa essendo esclusivamente impiegati per esigenze organizzative e produttive e non utilizzati per fini sanzionatori.
Le relative ubicazioni e condizioni di installazione nonché le modalità di funzionamento operativo dovranno assicurare il rispetto di tale esclusiva finalità d’uso. Per l’attivazione degli impianti di videosorveglianza saranno osservate tutte le norme e procedure previste dalle vigenti normative di legge in materia di tutela della privacy e le eventuali prescrizioni definite dalle competenti autorità pubbliche in materia.
Considerata la plurilocalizzazione degli impianti idroelettrici sul territorio nazionale, la presente intesa sindacale ha effetto ai sensi della particolare procedura prevista dall’art. 4, comma 1, L.300/1970 e successive integrazioni e modificazioni su tutti gli impianti aziendali del territorio nazionale.
Le Parti convengono tuttavia che l’attuazione di quanto definito sarà resa operativa esclusivamente con accordo a livello locale tra azienda e rappresentanti dei lavoratori (RSU / Segreterie Territoriali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente verbale).
In tale sede saranno verificate le effettive condizioni di installazione (numero e ubicazione), il loro funzionamento, le modalità di registrazione e conservazione delle immagini, le specifiche condizioni di sito, anche al fine di garantire un’adeguata e preventiva comunicazione al personale interessato.
Il periodo di conservazione delle eventuali registrazioni è fissato in 24 ore decorse la quali si procederà alla cancellazione delle stesse, fatti salvi i giorni di chiusura della sede e le festività, nonché il caso in cui si debba aderire a specifica richiesta delle Autorità competenti o a quanto eventualmente previsto da intese locali.
Edison conferma inoltre che la presente intesa non è finalizzata ad alcuna variazione d’organico degli attuali assetti organizzativi che si intendono consolidare anche tramite specifiche intese a livello locale.
Il presente verbale di accordo è considerato approvato e sottoscritto in remoto attraverso accettazione del suo contenuto via e-mail.
