Tipologia: Ipotesi CIA
Data firma: 28 luglio 2022
Validità: 01.01.2023 - 31.12.2025
Parti:
Valentino Bags Lab. e Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil, RSU
Settori: Tessili
, Pelli, Valentino Bags Lab.
Fonte: filctemcgil.it

Sommario:

 

1. Ambito di applicazione
2. Relazioni sindacali aziendali
3. Orario di lavoro e part - time
4. Premio di Risultato
5. Indennità week end
6. Buono pasto
7. Tredicesima e quattordicesima mensilità
8. Fondi di previdenza complementare
9. Anticipo tfr
10. Congedi e maternità

 

11. Smart working
12. Salute e sicurezza e accordo quadro sulle molestie e violenza nei luoghi di lavoro
13. Formazione
14. Livelli di inquadramento
15. Decorrenza, durata e clausole finali
Allegati
Allegato 1 (Accordo sul regolamento sul lavoro agile)

Allegato 2

Allegato 3


Ipotesi di Contratto Integrativo Aziendale

Tra Valentino Bags Lab. srl, con sede legale in Rosate (MI), via delle Industrie, n. 4, *** (la "Società"), […] e Filctem - Cgil […], Femca - Cisl […] e Uiltec - Uil […], (le “OOSS”), unitamente alla RSU della Società […], (la "RSU" e, unitamente alle Società e alle OOSS: le "Parti")

1. Ambito di applicazione
Il presente Contratto Integrativo Aziendale (il "CIA") si applica al rapporto di lavoro tra la Società e tutti i dipendenti, esclusi i dirigenti, con sede di lavoro in Italia e che operino in via continuativa sul territorio italiano, ai quali si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori addetti all’industria delle calzature (meglio noto come CCNL Pelle e Cuoio: il "CCNL") (i "Dipendenti").
Per quanto non previsto nel CIA, il rapporto di lavoro dei Dipendenti è disciplinato dalla Legge e dal CCNL tempo per tempo vigente.

2. Relazioni sindacali aziendali
Le Parti si incontreranno periodicamente per condividere gli effetti della corretta applicazione del CIA e del
CCNL e per valutare l’introduzione di eventuali correttivi e aggiornamenti determinati dall’andamento della Società o da modifiche introdotte dalla Legge o dal CCNL.
Le Parti convengono che l'unica forma di rappresentanza sindacale aziendale è costituita dalla RSU.
La RSU ha la disponibilità di un accesso internet e di un account di posta elettronica aziendale da utilizzare unicamente per l'esercizio dei diritti sindacali presso la Società e per le comunicazioni sindacali rivolte ai Dipenderà. Per le comunicazioni collettive ai Dipendenti, la RSU si avvale delle bacheche aziendali a ciò appositamente destinate. L'account, l’accesso internet e l’accesso all’intranet aziendale sono assoggettati a tutte le previsioni in materia di sicurezza e controllo dei dati e della posta elettronica di cui alle policy tempo per tempo vigenti presso la Società.
La Società mette a disposizione della RSU, su richiesta, uno spazio per gli incontri in ciascuna delle sedi e unità produttive e operative.
Il Comitato di Alta Rappresentanza costituito presso la società controllante Valentino spa, che sarà composto da un rappresentante nazionale di ciascuna delle OO.SS., avrà competenza sulle materie di rilievo nazionale che riguardino anche tutti i dipendenti della Società.
Le RSU della Società saranno ammesse a far parte del Coordinamento Sindacale Nazionale costituito presso la società controllante Valentino spa, nel numero, con le modalità e con le competenze previsti nel contratto integrativo di Valentino spa del 28 luglio 2022.
Nell’ambito degli appalti endoaziendali la Società si impegna a pretendere da tutti i fornitori l’applicazione di contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti da Cgil, Cisl e Uil.
Gli enti rappresentativi istituiti costituiti presso Valentino spa (Comitato Alta Rappresentanza e Coordinamento Sindacale Nazionale) non sostituiscono i (e non si sommano ai) destinatari sindacali previsti nelle procedure disciplinate dalla legge (licenziamenti collettivi, ammortizzatori sociali, trasferimenti di azienda, etc.), che rimarranno quelli previsti da tali disposizioni di legge.

3. Orario di lavoro e part - time
L'orario normale di lavoro è di 40 ore settimanali salvo accordi diversi su base territoriale.
Per il ricorso all’istituto della flessibilità disciplinato dal
CCNL, la Società riconoscerà una maggiorazione del 40% sulle ore lavorate, che sostituirà le maggiorazioni previste dal CCNL.
Le condizioni e modalità di applicazione della flessibilità verranno concordate in appositi accordi territoriali relativi alle singole unità produttive, operative o sedi.
La Società ammette la possibilità di accogliere richieste di part time anche oltre il limite previsto dal
CCNL, compatibilmente con le esigenze tecnico organizzative o produttive anche tenuto conto della funzione.
Fatta salva la necessità di verificare casi particolari, una volta all’anno la Società e le RSU di ciascuna unità produttiva o operativa si incontreranno per verificare le modalità di riconoscimento del part time.

5. Indennità week end
Per i soli Dipendenti addetti ai laboratori, che siano assegnati alle lavorazioni per la realizzazione di campionari e prototipi viene introdotta una indennità quale riconoscimento del lavoro durante i week end e nelle giornate festive infrasettimanali.
[...]

10. Congedi e maternità
10.1 Congedi retribuiti

10.1.1. Visite mediche specialistiche
I Dipendenti possono fruire di 16 ore annue di permesso retribuito per visite specialistiche, a condizione che le stesse vengano prescritte dal medico di famiglia e venga successivamente fornito il certificato relativo alla visita specialistica effettuata.
Il massimale orario di cui sopra non si applica per le ore di permesso fruite per sottoporsi a visite relative a trattamenti salvavita o per la cura di malattie oncologiche, la cui retribuzione sarà a carico della Società salvo che per tali visite sia previsto un indennizzo totale da parte dell’INPS, dell’INAIL, dei fondi previsti dal
CCNL e/o da parte dalla assicurazione integrativa aziendale ove prevista; in caso di indennizzo parziale la Società integrerà il trattamento fino a concorrenza dell’intero trattamento retributivo previsto per le ore di permesso fruite.
Per le visite mediche specialistiche relative ai figli minori i Dipendenti possono fruire di 8 ore annue per ciascun figlio di permesso retribuito, a condizione che le stesse vengano prescritte dal medico di famiglia e che venga successivamente presentato alla Società il certificato medico relativo alla visita specialistica effettuata.
In tutte le ipotesi citate al presente punto 10.1.1., le ore non fruite nel corso di ciascun anno di calendario vengono cancellate e non si sommano quindi a quelle maturate negli anni successivi.
Qualora i genitori siano entrambi Dipendenti della Società ciascun genitore può fruire delle suddette 8 ore annue.
In caso di assunzione in corso di anno i massimali delle ore fruibili ai sensi della presente clausola vengono riproporzionati pro quota.
10.1.2. Inserimento scolastico […]
10.1.3. Gravi motivi famigliari L. 53/2000 (e successive modifiche e/o integrazioni) […]
10.2 Congedo parentale […]

11. Smart working
Per lo smart working, si rinvia all’accordo sottoscritto dalle Parti e allegato al presente CIA (Allegato 1).

12. Salute e sicurezza e accordo quadro sulle molestie e violenza nei luoghi di lavoro
La Società prosegue nell’impegno a rispettare la legislazione in materia di salute e sicurezza (D.Lgs. 81/2008) e a introdurre tutti gli strumenti più evoluti a tutela della salute e sicurezza dei Dipendenti.
Inoltre, per rafforzare la cultura della sicurezza tra i Dipendenti, la Società prosegue nelle attività di formazione interna volte a sensibilizzare e formare i dipendenti su questo argomento.
Le Parti convengono che la Società aderisca, con la firma del presente CIA, all’Accordo quadro sulle molestie e violenza nei luoghi di lavoro sottoscritto da Confindustria e le OOSS il 25 gennaio 2016.
A tale riguardo, la Società ha già in ogni caso attivato un Comitato Etico preposto tra l’altro alla gestione delle tematiche trattate nel suddetto Accordo quadro.
Le Parti in ogni caso si impegnano a valutare l’introduzione di ulteriori iniziative di attuazione dell’Accordo Quadro e a sviluppare ulteriori strumenti di tutela in relazione alle problematiche sopra citate.

Letto, confermato e sottoscritto.
Roma, 28 luglio 2022