Tipologia: Accordo aziendale
Data firma: 20 giugno 1996
Validità: dal 01.07.1996
Settori: Metalmeccanici, Volkswagen
Fonte: web.cheapnet.it


Sommario:


Accordo aziendale
Atteggiamento di collaborazione sul posto di lavoro

Introduzione
Una cultura d'impresa che si distingua per un atteggiamento di cooperazione sul posto di lavoro pone le basi per un positivo clima lavorativo aziendale ed è quindi un importante presupposto per il successo economico dell'impresa.
Le molestie sessuali, indirizzate di massima verso le donne, e il mobbing nei confronti dei singoli, nonché le discriminazioni per origine, colore della pelle e religione, disturbano gravemente la pace sociale sul posto di lavoro. Tali atteggiamenti costituiscono un'offesa alla dignità umana ed una violazione dei diritti personali e sono incompatibili con il regolamento del lavoro.
Essi danno luogo a un ambiente di lavoro degradato ed oppresso dallo stress e preparano, non da ultimo, il terreno a disturbi della salute.
L'impresa si impegna ad impedire molestie sessuali, mobbing e discriminazioni ed a favorire e sostenere un clima di schietta collaborazione. Ciò vale anche per la pubblicità e le altre manifestazioni verso l'esterno.

1. Ambito di validità
Persone: tutti gli occupati presso la Volkswagen AG
Cose: tutti i prodotti della Volkswagen AG

2. Principi
Come da regolamento del lavoro, ogni collaboratore ha l'obbligo di contribuire a garantire la serenità nell'ambiente di lavoro e di favorire un clima aziendale collaborativo.
Per questo va prima di tutto rispettata la personalità di ogni collaboratore.
Ferisce la dignità del singolo, in particolare, il disprezzo consapevole, mirato e colposo, che si spinga fino a:
- Molestie sessuali, come ad esempio
- il contatto fisico non voluto
- osservazioni, commenti allusivi e battute rivolte alla persona
- l'esibizione di raffigurazioni di tipo sessuale o pornografico (ad esempio calendari con pin-up)
- l'invito ad atti sessuali
- allusioni al fatto che prestazioni sessuali potrebbero portare vantaggi nell'ambito del lavoro.
È la percezione soggettiva della persona che ne è vittima a determinare cosa è molestia sessuale e cosa non lo è.
- Mobbing, come ad esempio
- calunniare colleghi o loro familiari
- amplificare voci su colleghi o loro familiari
- nascondere intenzionalmente informazioni necessarie al lavoro o addirittura disinformare
- minacciare ed umiliare
- sgridare, mortificare, deridere ed aggredire
- trattare contrariamente ai meriti, mediante ad esempio l'assegnazione di compiti umilianti, irrisolvibili, privi di senso o addirittura non assegnando alcun compito
- Discriminazioni, come ad esempio
- quelle per ragioni di razza, nazionalità o religione, espresse a voce o per iscritto
- trattare i colleghi in modo discriminante.
I suddetti principi valgono allo stesso modo anche per l'atteggiamento dei colleghi nei confronti di lavoratori dipendenti di altre società impiegati nell'azienda.

3. Diritto di reclamo
Nei casi in cui un richiamo diretto da parte della persona importunata sia inefficace o appaia inappropriato, è possibile rivolgersi alle sottoelencate entità se ci si sente lesi nei principi riportati al punto 2.
Entità responsabili in questo senso sono:
- il proprio superiore
- la commissione interna
- la delegata per le donne
- il Servizio del personale
- il Servizio sanitario.
Questi, dopo essere venuti a conoscenza dei fatti, devono immediatamente e comunque al più tardi entro una settimana:
- supportare e consigliare la persona molestata
- accertare e documentare il fatto mediante colloqui comuni o separati con il molestato e il molestatore
- chiarire al molestatore i rapporti tra doveri oggettivi ed atteggiamenti sul posto di lavoro e le conseguenze di una molestia nel senso anzidetto sul posto di lavoro
- proporre a chi di dovere le contromisure ed eventualmente i provvedimenti lavorativo-legali nell'ambito del procedimento in essere
- approfondire tutte le segnalazioni, anche se confidenziali, e le lagnanze di molestia nel senso anzidetto
- su richiesta degli interessati, accompagnarli in tutti i colloqui e le discussioni, incluse le sedute della commissione del personale, consigliandoli e sostenendoli in rappresentanza.
Circa la partecipazione di persone di fiducia alle sue sedute, la commissione del personale decide in considerazione delle circostanze del singolo caso.
I colleghi molestati possono rivolgersi in ogni momento anche a persone di loro fiducia e alla commissione interna dell'azienda.
La validità dei § 84 e 85 del regolamento aziendale in merito al diritto generale di reclamo rimane immutata. Il presentare reclamo non deve arrecare danni a chi lo presenta.

4. Riservatezza
Per ciò che riguarda le informazioni e gli eventi, i dati personali ed i colloqui devono essere assolutamente protetti dal silenzio nei confronti di terzi che non facciano parte del procedimento.

5. Provvedimenti
Il datore di lavoro deve adottare le misure del caso nell'ambito delle disposizioni aziendali relative al § 32 del regolamento, ad esempio
- Informazione
- Avvertimento
- Biasimo
- Multa o nell'ambito delle disposizioni del diritto del lavoro, ad esempio
- Trasferimento
- Diffida o
- Licenziamento.
La parte esecutiva avviene d'accordo con la commissione interna.
Come rimedio possono essere offerte anche consulenze o terapie.
Per il resto valgono le disposizioni di legge al riguardo, ad esempio quelle a tutela dei lavoratori.

6. Provvedimenti di supporto
Perfezionamento
Nell'ambito della formazione avanzata e del perfezionamento dei colleghi verrà sollevato il problema delle molestie sessuali sul posto di lavoro, del mobbing e della discriminazione, nonché della difesa del diritto di chi è colpito e degli impegni comportamentali dei responsabili. Ciò vale in particolare per:
- Responsabili aziendali
- Formatori/formatrici
- Incaricati dell'istruzione aziendale
- Colleghi del Servizio del personale e del Servizio Sanitario nonché altri consiglieri aziendali
Seminari
Unitamente alla commissione per le pari opportunità del consiglio aziendale, al comitato di promozione femminile ed al gruppo VW - Coaching GmbH, verranno organizzati appositi seminari orientati per gruppi.
Informazioni e chiarimenti
Ai fini della completezza e chiarezza delle informazioni nell'ambito del personale, i principi fondamentali della cooperazione verranno riportati in una pubblicazione a disposizione dei dipendenti. Seguiranno inoltre di quando in quando pubblicazioni integrative con proposte e indicazioni per migliorare il clima lavorativo aziendale (ad esempio un albo dei comunicati).

7. Disposizioni finali
L'accordo aziendale entra in vigore l'1/7/96. Può essere disdetto con un preavviso di tre mesi alla fine dell'anno, per la prima volta il 31/12/97. Se questo accordo aziendale viene disdetto, ad esempio in caso di variazione di alcune norme legali o di una sentenza, quanto da esso fissato varrà fino a sottoscrizione di un altro accordo.

Wolfsburg, 20/6/96