Regione Marche
Ordinanza 3 luglio 2025, n. 1
Ordinanza contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica - Misure di prevenzione per l'attività lavorativa all'aperto e in condizioni di esposizione prolungata al sole, nel settore agricolo e florovivaistico, nel settore della logistica, nonché nei cantieri edili e stradali.


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione Marche;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, 1’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze dì carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
VISTO l’articolo 117 comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
VISTO l'art. 650 del codice penale;
VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
CONSIDERATO che l'innalzamento delle temperature della presente stagione sta rendendo rischioso lo svolgimento dell'attività lavorativa, soprattutto nei settori per i quali il lavoro viene svolto prevalentemente in ambiente esterno;
CONSIDERATO che l'elevata temperatura dell’aria, l'umidità e la prolungata esposizione al sole, rappresentano un pericolo per la salute dei lavoratori esposti per lunghi periodi di tempo alle radiazioni solari, a rischio, quindi, di stress termico e colpi di calore con esiti anche letali;
PRESO ATTO della nota delle Organizzazioni sindacali del 13 giugno 2025 acquisita al protocollo n. 834786 del 25 giugno 2025;
PRESO ATTO che, nell’incontro del 3 luglio 2025, sono state informate le Organizzazioni sindacali e datoriali della necessità di adottare la presente ordinanza;
VISTA la nota del Dipartimento Protezione civile e Sicurezza del territorio ID: 37853624 del 2 luglio 2025 nella quale si evidenzia che “La configurazione meteorologica prevista per i prossimi giorni vedrà ancora la persistenza in sede mediterranea di una struttura di alta pressione di origine africana che, anche sulle Marche, continuerà a determinare valori di temperatura superiori alle medie climatologiche. Inoltre, le mappe di previsione mensili fornite dai principali centri di calcolo continuano a confermare anomalie termiche positive per i mesi di luglio e agosto.
Le massime previste, in particolare, potranno ancora collocarsi nell’intorno dei 38-40°C, specie nelle conche e nei fondovalle interni, con condizioni di caldo afoso e a un conseguente aumento dello stress per disagio bioclimatico.
Tali condizioni potranno rappresentare un fattore di rischio in particolare per sottosistemi di persone suscettibili, quali anziani, bambini e persone affette da patologie croniche; non meno a rischio potranno risultare le categorie di persone la cui attività lavorativa viene svolta all’esterno, specie nel settore agricolo, in quello edile e dei lavori stradali.
Si invita pertanto a predisporre ogni utile iniziativa volta a tutelare le condizioni di salute dei cittadini più a rischio e dei lavoratori”;
VISTA la nota dell’Agenzia regionale sanitaria prot. n. 0012849 del 2 luglio 2025 avente ad oggetto “Rischi da alte temperature nei lavoratori” che si conclude come segue: “Considerata l’attuale situazione climatica e la possibilità di intercorrenti ondate di calore, si ritiene opportuno che sia adottata una ordinanza ai sensi dell’art.32 della legge 833/1978, come quella adottata lo scorso anno, per la sospensione delle attività lavorative specifiche nelle ore più calde, utilizzando le indicazioni della mappa del rischio del sito Worklimate per i lavoratori esposti al sole che svolgono attività fisica intensa, per il rischio ambientale “Alto””;
CONSIDERATO che l'INAIL nell'ambito del progetto Worklimate (Inail-CNR), ha reso disponibile sul sito web www.worklimate.it le mappe nazionali di previsione del rischio di esposizione al caldo, al fine di contenere il rischio di esposizione dei lavoratori;
RITENUTE la necessità e l’urgenza, per le aree del territorio regionale interessate dallo svolgimento di attività lavorativa all'aperto e in condizioni di esposizione prolungata al sole, nel settore agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili e stradali, di emanare un provvedimento a tutela della salute e igiene pubblica finalizzato a ridurre l'impatto dello stress termico ambientale sulla salute e, quindi, i rischi cui è esposto il relativo personale, evitando così conseguenze gravemente pregiudizievoli;
RITENUTO, pertanto, di disporre, a decorrere dalle ore 00:00 del 4 luglio 2025 e fino alle ore 24:00 del 31 agosto 2025, il divieto lavorativo tra le 12:30 e le 16:00, limitatamente ai giorni e alle aree del territorio regionale in cui la mappa del rischio indicata sul sito https://www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/ riferita a: “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” ore 12:00, segnali un livello di rischio “ALTO”;
DATO ATTO che sussistono le condizioni e i presupposti di cui all’art.32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per l'adozione di Ordinanza in materia di igiene e sanità pubblica;
CONSIDERATA la possibilità di ricorrere agli strumenti di Cassa integrazione ordinaria previsti dalla normativa nazionale per eventi metereologici estremi;
RICHIAMATE e condivise le indicazioni del Protocollo quadro nazionale tra Governo, Sindacati e Categorie economiche per l’adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legate alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro;
 

ORDINA

per i motivi rappresentati in premessa:
1. È vietata l'attività lavorativa all'aperto e in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12:30 alle ore 16:00, nel settore agricolo e florovivaistico, nel settore della logistica, nonché nei cantieri edili e stradali, a decorrere dalle ore 00.00 del 4 luglio 2025 e fino alle ore 24:00 del 31 agosto 2025, limitatamente ai giorni e alle aree del territorio regionale in cui la mappa del rischio indicata sul sito https://www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/ riferita a: “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” ore 12:00, segnali un livello di rischio “ALTO”.
2. Restano salvi eventuali provvedimenti sindacali, riferiti al territorio comunale di competenza, che non contrastino con i contenuti della presente ordinanza, e gli obblighi gravanti sul datore di lavoro a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro dei lavoratori.
3. Sono fatti salvi eventuali specifici accordi aziendali e/o sindacali volti a tutelare la salute dei lavoratori qualora siano migliorativi del contenuto dell’Ordinanza in questione, anche in attuazione del Protocollo quadro tra Governo, Sindacati e Categorie economiche per l’adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legate alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro.
4. Le prescrizioni di cui alla presente Ordinanza non trovano applicazione per le pubbliche amministrazioni, per i concessionari di pubblico servizio, per i loro appaltatori, quando trattasi di interventi urgenti di pubblica utilità, di protezione civile o di salvaguardia della pubblica incolumità, fatta salva in ogni caso l’adozione di idonee misure organizzative ed operative che riconducano il rischio di esposizione dei lavoratori alle alte temperature ad un livello accettabile secondo la valutazione del rischio condotta dal datore di lavoro come previsto dal decreto legislativo n. 81/2008.
5. L’inosservanza al presente provvedimento è punita ai sensi dell’art. 650 c.p., se il fatto non costituisce più grave reato.
6. Del contenuto della presente Ordinanza sarà data ampia diffusione sull’intero territorio regionale, ai Prefetti delle Province della regione Marche, all’ANCI Marche, all’UPI Marche e all’UNCEM e a tutti i Sindaci dei Comuni della regione Marche, ai Presidenti delle Province, alle Aziende sanitarie territoriali della regione Marche, all’INAIL, agli Ispettorati Territoriali del Lavoro, alle Università, ai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali e datoriali, al Presidente della Camera di commercio delle Marche.
7. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
La presente Ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche.
 

Il Presidente
(Francesco Acquaroli)