Cassazione Civile, Sez. Lav., 30 giugno 2025, n. 17555 - Infortunio alla mano con la macchina "incosciatrice". Macchina protetta e formazione effettuata. Ricorso inammissibile per carenza di allegazioni e prova dei fatti


 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PANARIELLO Francescopaolo - Presidente

Dott. AMENDOLA Fabrizio - Consigliere

Dott. CASO Francesco Giuseppe Luigi - Consigliere

Dott. MICHELINI Gualtiero - Consigliere

Dott. AMIRANTE Vittoria - Rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA
 


sul ricorso 826-2022 proposto da:

A.A., rappresentato e difeso dagli avvocati CESARE MENOTTO ZAULI, CARLO ZAULI;

- ricorrente -

contro

AVI.COOP. SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA (già POLLO DEL CAMPO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato GUALTIERO ROVEDA;

- controricorrente -

nonchè contro

UNIPOLSAI Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato MASSIMO MAMBELLI;

- controricorrente -

nonchè contro

ASSICURAZIONI GENERALI Spa;

- intimata -

avverso la sentenza n. 841/2021 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 02/11/2021 R.G.N. 67/2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/05/2025 dal Consigliere Dott. VITTORIA AMIRANTE.

 

Fatto


1. Con sentenza n. 841/2021 pubblicata il 2.11.2021 e notificata il 10.11.2021 la Corte d'Appello di Bologna rigettava l'appello proposto da A.A. avverso la sentenza del Tribunale di Forlì con la quale era stata rigettata la domanda di risarcimento del danno patito dal lavoratore in conseguenza dell'infortunio occorsogli in data 19.12.2007 quando, nell'utilizzo della macchina "incosciatrice", "mentre posizionava un pollo sul nastro, sistemando le cosce sotto al petto, rimaneva schiacciato con la mano destra nella macchina" causandosi "Frattura comminuta con parziale scomposizione dei monconi base IMCdx".

2. La Corte d'Appello, in particolare, condivideva la valutazione svolta in primo grado circa la carente allegazione dei fatti costitutivi della domanda risarcitoria, avendo il lavoratore omesso di fornire una descrizione puntuale idonea a consentire una ricostruzione dell'infortunio. Evidenziava che la scarna descrizione della dinamica del sinistro contenuta nel ricorso introduttivo ("mentre posizionavo un pollo sul nastro sistemando le cosce sotto al petto rimaneva schiacciato con la mano destra nella macchina") non consentiva di comprendere come nel concreto l'infortunio fosse avvenuto, le modalità attraverso le quali la macchina si fosse messa in movimento, se fossero stati schiacciati dei pulsanti di avvio, dove di preciso fosse posizionata la mano, con quale parte del macchinario fosse avvenuto il contatto. Alla luce degli oneri probatori gravanti sul lavoratore, la Corte territoriale riteneva, dunque, che le allegazioni fornite non fossero in alcun modo utili per individuare la ricorrenza della nocività del luogo di lavoro, oltre che la sussistenza di un nesso causale tra il danno e la prestazione di lavoro e segnatamente se il danno si fosse verificato nella esecuzione di una attività inerente quella lavorativa e che difettava, prima ancora che l'assolvimento dell'onere probatorio, la stessa prospettazione di un fatto avente le caratteristiche idonee per invocare la tutela a cui l'azione giudiziaria è finalizzata. Riteneva, poi, che nemmeno avrebbero potuto trarsi maggiori elementi qualificatori dai capitoli di prova che "ineriscono pertanto circostanze parimenti generiche e come tali inidonee a fare emergere la nocività del luogo di lavoro. La conferma dei due capitoli invero non implicherebbe la dimostrazione di un fatto utile per l'accoglimento della domanda a maggior ragione in costanza di un macchinario che, secondo il dato documentale ricavabile dalle produzioni, era fornito dei corretti presidi antinfortunistici, era stato periodicamente controllato e che neppure il lavoratore lamenta avere in precedenza presentato anomalie di funzionamento e presentare manomissioni. Parimenti non emergono difetti formativi del lavoratore rispetto al macchinario utilizzato posto che egli stesso ammette nel questionario INAIL compilato di essere stato formato sul punto e posto che emerge anche come egli avesse da anni utilizzato il medesimo macchinario e avesse frequentato nel tempo corsi formativi". Riteneva, infine, che in carenza di allegazione non fossero invocabili i poteri istruttori del giudice di cui agli artt. 421 e 447 c.p.c. inidonei a sopperire a carenze nell'allegazione delle circostanze fattuali.

3. Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione A.A. affidato a tre motivi.

4. Si difendono con controricorso sia la AVI. Coop soc. coop. agricola (già POLLO DEL CAMPO) che la UNIPOLSAI Spa che era stata chiamata in garanzia in primo grado dalla datrice di lavoro.

5. Le parti hanno depositato memorie illustrative.
 

Diritto


1. Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., l'A.A. lamenta la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ed in particolare del combinato disposto degli artt. 1218,2087 e 2697 c.c. per avere la Corte d'Appello errato nel ritenere che il ricorrente non avesse assolto l'onere di allegazione in relazione all'infortunio subito. Deduceva che la situazione evidenziata in ricorso consentiva di individuare con immediatezza le possibili condotte datoriali, riconducibili alla violazione dell'obbligo di sicurezza considerato che il caso specifico non presentava situazioni di particolare complessità.

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce "nullità della sentenza per non aver fatto ricorso al principio di interpretazione della domanda (art. 112 cpc); in relazione agli artt. 360 n. 3 e c.p.c." Lamenta che la Corte territoriale, in carenza di motivazione al riguardo, non aveva fatto uso del potere/dovere di procedere all'interpretazione corretta della domanda al fine di metterne a fuoco, al di là delle letterali espressioni impiegate dalla parte istante, il contenuto sostanziale.

3. Con il terzo motivo si lamenta ex art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c. violazione dell'art. 421 c.p.c. deducendo il mancato esercizio dei poteri officiosi per sanare o integrare un presunto deficit allegativo, posto che ove la Corte avesse avuto dubbi in ordine alla dinamica asseritamente carente di specificazione avrebbe dovuto approfondire anche interpellando la PA.

4. Il primo motivo è inammissibile. La corte territoriale ha ritenuto, per quanto ancora rileva, che: a) l'allegazione dei fatti costitutivi della domanda risarcitoria fosse assolutamente carente, avendo il lavoratore omesso di fornire una descrizione puntuale idonea a consentire una ricostruzione dell'infortunio in fatto del ricorrente fosse del tutto carente ed inidonea; b) le circostanze oggetto dei capitoli di prova articolati, ove anche confermate, non costituirebbero "la dimostrazione di un fatto utile per l'accoglimento della domanda a maggior ragione in costanza di un macchinario che, secondo il dato documentale ricavabile dalle produzioni, era fornito dei corretti presidi antinfortunistici, era stato periodicamente controllato e che neppure il lavoratore lamenta avere in precedenza presentato anomalie di funzionamento e presentare manomissioni". Come risulta da quanto sopra riportato, la motivazione della sentenza impugnata è pertanto fondata su una duplice ratio decidendi mentre il ricorrente ha censurato solo quella relativa alla carenza di allegazione e non quella relativa alla (in)idoneità delle prove complessivamente offerte alla dimostrazione della fondatezza della domanda.

4.1. Si ricorda, invero, al riguardo il principio consolidato, secondo cui, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l'annullamento della sentenza (Cass. 18 aprile 2019, n. 10815; Cass. 15 marzo 2019, n. 7499; Cass. 13 giugno 2018, n. 15399; Cass. 18 aprile 2017, n. 9752; Cass. 14 febbraio 2012, n. 2108; Cass. 3 novembre 2011, n. 22753).

5. Il motivo è, altresì, inammissibile in quanto, lungi dall'individuare le affermazioni in diritto che si porrebbero in contrasto con le norme evocate, si risolve in una manifestazione di dissenso dalla valutazione di genericità delle allegazioni assertive ed in una sollecitazione a valutarle diversamente. È appena il caso di rammentare che, secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, il vizio di violazione e falsa applicazione della legge, di cui all'art. 360, co. 1 n. 3) c.p.c., giusta il disposto di cui all'art. 366, co. 1, n. 4) c.p.c., deve essere dedotto, a pena d'inammissibilità, non solo con l'indicazione delle norme che si assumono violate, ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si assumono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione.

6. Il secondo motivo è del pari inammissibile. Premesso, infatti, che la rilevazione e l'interpretazione del contenuto della domanda o della sua estensione è attività riservata al giudice di merito che non è sindacabile in sede di legittimità con la deduzione, ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c., della violazione dell'art. 112 c.p.c., ma unicamente sotto il profilo del vizio della motivazione e nei ristretti limiti del vigente art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c. (cfr. Cass. n. 27181/2023), nel caso di specie il ricorrente non lamenta affatto una non corretta interpretazione della domanda, individuata dai giudici di merito in una domanda di risarcimento del danno patito in conseguenza di un infortunio occorso sul luogo di lavoro, bensì, una mancata integrazione da parte della Corte territoriale del contenuto delle allegazioni. Se, inoltre, è vero che l'allegazione di un fatto costitutivo della domanda, come di altra circostanza rilevante ai fini del decidere, può essere individuata attraverso un esame complessivo dell'atto, non dovendo essere necessariamente formulata nel contenuto narrativo del ricorso, è anche vero che l'interpretazione dell'atto nel suo complesso è riservata al giudice del merito e sul punto il motivo difetta di autosufficienza essendosi il ricorrente limitato a riprodurre il ricorso introduttivo nella sola parte relativa alla scarna descrizione dell'infortunio occorso.

7. Quanto al terzo motivo va rilevato che, anche nel rito del lavoro, in mancanza dell'allegazione del fatto costitutivo della fattispecie da parte dell'attore, il giudice non può usare i poteri riconosciutigli dall'art. 421 c.p.c., i quali - in un processo di tipo dispositivo - non possono travalicare i limiti dell'accertamento dei fatti allegati. Il potere - dovere di provvedere di ufficio agli atti istruttori sollecitati dal materiale probatorio già acquisito e idonei a superare l'incertezza sui fatti costitutivi dei diritti in contestazione, presuppone in ogni caso che tali fatti siano stati puntualmente allegati nell'atto introduttivo (cfr. Cass. n. 12477/2003). Il mancato esercizio da parte del giudice del relativo potere, anche se sollecitato, non è censurabile in sede di legittimità neppure se il giudice abbia omesso di motivare al riguardo.

8. Il ricorso in conclusione, va dichiarato inammissibile.

9. In applicazione del principio della soccombenza, il ricorrente va condannato alla rifusione delle spese processuali in favore delle controricorrenti liquidate come da dispositivo.

10. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1-bis dello stesso art. 13.

11. In considerazione della natura della controversia, venendo in rilievo dati sensibili, ai sensi dell'art. 52, co. 2, del D.Lgs. n. 196 del 2003, va disposto l'oscuramento di ufficio delle generalità e degli altri dati identificativi di A.A.

 

P.Q.M.


La Corte dichiara inammissibile il ricorso

condanna il ricorrente A.A. al pagamento, in favore di AVI soc. coop. agricola e UNIPOLSAI Spa delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 3.800 per ciascuno per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200 ed agli accessori di legge.

Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell'art. 13, co. 1 bis, D.P.R. cit., se dovuto.

Dispone che, ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196 del 2003, in caso di diffusione del presente provvedimento siano omessi le generalità e gli altri dati significativi di A.A.

Così deciso in Roma, all'esito dell'adunanza camerale della Sezione Quarta Civile della Corte di Cassazione, svoltasi il 27 maggio 2025.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2025.