Tribunale di Roma, Sez. Lav., 16 gennaio 2025, n. 508 - Esonero lavoro notturno per caregiver


 

Nota a cura di  Insardà Camilla, in NT+ Diritto - Lavoro, 30.06.2025 "Lavoro notturno, divieto assoluto in gravidanza e facoltativo per caregiver di familiari disabili"

 



Data udienza 16 gennaio 2025



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ROMA

PRIMA SEZIONE LAVORO


in persona del giudice, dott. Antonio Maria LUNA

all'udienza del 16 gennaio 2025, all'esito della camera di consiglio (ore 19,35), assenti i procuratori delle parti, ha pronunciato la seguente

SENTENZA
 


ex art. 429, 1 comma, c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 37163 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente

TRA

1) To.Ma., 2) To.Gi., 3) Sa.Gi., 4) Se.Gi., tutti elettivamente domiciliati in Roma, alla via (...), presso lo studio degli avv.ti Ma.NA. e Ma.NA., che li rappresentano e difendono in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo

RICORRENTI

E

AT. S.p.a., Az., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso la propria sede in Roma, alla via (...), rappresentata e difesa dall'avv. Vi.FO. giusta procura allegata alla memoria di costituzione

CONVENUTO

Oggetto: altre ipotesi - esonero lavoro notturno per caregiver

 

Fatto



Con ricorso depositato in data 14 ottobre 2024, Ma.To., To.Gi., Sa.Gi. e Se.Gi. hanno esposto che tutti sono impiegati presso AT. Spa con profilo professionale di operatore di esercizio con mansioni di autista addetti al deposito della Ma.; che tutti assistono familiari in condizione di handicap grave fruendo dei giorni di permesso previsti dall'art. 33, comma 3, della L. 104/1992; che, in ragione di ciò, hanno ottenuto l'esonero dal lavoro notturno per la fascia oraria dalle 22:00 alle 05:00; e che con nota del 13/11/2023 il capo del deposito di Ma., Ro.Zu., ha comunicato che, per ragioni di servizio, la fascia oraria notturna per la quale si prevede l'esonero è modificata con applicazione dalle ore 24:00 alle ore 05:00.

Tanto premesso, i ricorrenti hanno dedotto che il lavoro notturno è disciplinato dal D.Lgs. n. 66/2003 che lo definisce quale periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, demandando poi alla contrattazione collettiva la specifica individuazione del suddetto periodo; che lo stesso decreto disciplina anche le limitazioni del lavoro notturno prevedendo, all'art. 11, le categorie che dal medesimo sono esonerate; che sono compresi in tali categorie anche i lavoratori o le lavoratrici che abbiano a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della L. 104/1992; che il CCNL Autoferrotranvieri sottoscritto il 12/03/1980, all'art. 11, prevede che il lavoro notturno sia quello eseguito tra le 22:00 e le 05:00; che sia la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 8/2005, sia l'interpretazione fornita dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro in data 26/11/2020 hanno chiarito che il lavoro notturno è quello svolto tra le 24,00 e le 7,00, ovvero tra le 23,00 e le 06,00 ovvero ancora tra le 22,00 e le 5,00; che fino al 13/11/2023 At. ha considerato lavoro notturno quello svolto dalle 22,00 alle 05,00; che, giusta i principi affermati nella sentenza n. 213/2016 della Corte Costituzionale in tema di tutela della salute psico-fisica del disabile, è primario l'interesse di tutela dei familiari che non può trovare limitazioni nemmeno nelle esigenze di servizio; e che, invero, At. non ha applicato l'esonero nemmeno con riferimento alla fascia oraria 24,00/05,00 come dimostrato dai turni svolti da ciascun ricorrente nell'ultimo anno.

I ricorrenti hanno quindi rassegnato le conclusioni sopra trascritte.

Come memoria depositata il 30 dicembre 2024, si è costituita l'AT. S.p.a. - Az., esponendo che i ricorrenti sono operatori di esercizio i quali prestano la propria attività lavorativa presso il deposito di Ma. e sono tutti beneficiari di permessi ex lege 104/1992; che, in considerazione della situazione del personale addetto alla sede di Ma., presso cui molto numerosi sono i dipendenti i quali fruiscono di detti permessi ed hanno chiesto di godere dell'esenzione dal lavoro notturno, è stato necessario modificare la fascia oraria del lavoro notturno da 22,00-05,00 a 24,00-05,00 mediante una nuova disposizione adottata in via transitoria e temporanea; e che tale decisione è stata comunicata al personale in servizio mediante una mail del Responsabile del deposito Ma., Ro.Zu..

Tanto premesso, la convenuta ha quindi dedotto che ha modificato la fascia oraria di esenzione dal lavoro notturno da 22,00-05,00 a 24,00-05,00 per garantire la continuità del servizio e, comunque, in conformità con quanto previsto dal d.lgs. 66/2003; che in aggiunta a quanto stabilito dal CCNL applicato, il Manuale del dipendente applicato al personale prevede lo svolgimento del lavoro notturno per un periodo continuativo di 7 ore ricomprese nell'intervallo tra le 24,00 e le 05,00; che l'art. 11 del cit. d.lgs. 66/2003 stabilisce un divieto assoluto inderogabile del lavoro notturno dalle 24,00 alle 06,00 per le lavoratrici gestanti e puerpere, mentre per le altre categorie è previsto l'esercizio del diritto di esonero; che tale diversa regolamentazione trova ragione nella ratio sottesa alla norma di cui all'art. 11 del sopra citato decreto, di garantire un trattamento più favorevole squisitamente sotto il profilo economico; e che, tenuto conto delle vicende normative che hanno condotto a stabilire il divieto assoluto ed inderogabile di lavoro notturno dalle 24,00 alle 06,00 per le donne lavoratrici gestanti o in puerperio, si può ritenere che la volontà del legislatore, per le altre categorie di lavoratori, sia quella di riassegnare ai datori di lavoro il potere di regolamentare il lavoro notturno.

Tanto dedotto, la convenuta ha rassegnato le proprie conclusioni.

 

Diritto



Il ricorso deve essere accolto per le seguenti ragioni. Come evidenziato dalle parti, l'art. 1 del d.lgs. 66/2003 fornisce la definizione di lavoro notturno chiarendo che per tale si intende il "periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino".

Inoltre, lo stesso articolo definisce il lavoratore notturno come: "1) qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale;

2) qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro. In difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga per almeno tre ore lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno; il suddetto limite minimo è riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale;".

L'art. 11 dello stesso decreto legislativo chiarisce, inoltre, che "Non sono inoltre obbligati a prestare lavoro notturno: (...) c) la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.".

L'art. 13, poi, precisa, che "È affidata alla contrattazione collettiva l'eventuale definizione delle riduzioni dell'orario di lavoro o dei trattamenti economici indennitari nei confronti dei lavoratori notturni. Sono fatte salve le disposizioni della contrattazione collettiva in materia di trattamenti economici e riduzioni di orario per i lavoratori notturni anche se non concesse a titolo specifico.".

Dalla normativa citata emergono due circostanze che appaiono dirimenti ai fini del presente giudizio.

In primo luogo, il legislatore ha inteso determinare, sul piano quantitativo, il periodo notturno come un "periodo di almeno sette ore" sicché, al netto di quanto si dirà di seguito, occorre tenere conto del fatto che la dispensa di cui all'art. 11 deve essere commisurata a tale vincolo di ordine quantitativo.

In secondo luogo, si evidenzia che la nozione di lavoro notturno offerta dal legislatore lascia margini di intervento ai contratti collettivi nazionali con riferimento alla specifica individuazione di tale periodo. L'art. 1, infatti, definisce in maniera elastica il lavoro notturno limitandosi a prescrivere che tale sia quello che comprende le cinque ore che vanno da mezzanotte alle cinque del mattino, nulla disponendo con riferimento alle due ore prima e alle due ore dopo. La lettura congiunta della norma in questione con l'art. 13 consente tuttavia di concludere che, mediante tale formulazione elastica, il legislatore abbia inteso individuare un periodo che inderogabilmente deve essere considerato notturno e abbia lasciato alla contrattazione collettiva lo spazio per una eventuale più precisa definizione di tale periodo.

Nel caso di specie, la contrattazione collettiva rilevante deve essere individuata nel CCNL Autoferrotranvieri sottoscritto il 12/3/1980, cui entrambe le parti fanno riferimento. L'art. 11 di tale contratto, rubricato "Lavoro straordinario, festivo e notturno'", contiene una definizione di lavoro notturno che specifica la collocazione temporale delle ore che costituiscono il periodo notturno. L'articolo in questione afferma inequivocabilmente che "Si considera lavoro notturno quello eseguito tra le ore 22 e le ore 5 antimeridiane.'. Si tratta di una disciplina definitoria applicabile all'intero contratto collettivo e non correlata a specifiche prescrizioni sicché risulta applicabile anche al caso di specie.

Tale disciplina costituisce una coerente e legittima integrazione della normativa vigente con riferimento alla particolare categoria di lavoratori interessata dal CCNL in questione.

Ne discende che, nell'ambito in questione, il divieto di lavoro notturno per il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di cui all'art. 11 lettera c del d.lgs. 66/2003, deve essere inteso alla luce della summenzionata integrazione operata dal contratto collettivo e, quindi, come riferita all'orario compreso tra le 22,00 e le 5,00 antimeridiane.

Non appare rilevante, in tal senso, il confronto con la disciplina relativa alle lavoratrici in stato di gravidanza e in puerperio.

Sul punto, occorre preliminarmente evidenziare la differenza che intercorre tra i due istituti. Così, recentemente, la Corte di Cassazione ha affermato che "L'esonero dall'obbligo di lavoro notturno, previsto dall'art. 11, comma 2, lett. c), del d.lgs n. 66 del 2003 per i lavoratori che prestino assistenza a un soggetto portatore di handicap, riguarda l'adibizione al lavoro nella fascia oraria dalla mezzanotte alle cinque del mattino (intervallo ricompreso necessariamente nel periodo notturno, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. d), dello stesso d.lgs. n. 66 del 2003), che non coincide con quella dalla mezzanotte alle sei del mattino, durante la quale vige, per le lavoratrici-madri, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino, il divieto assoluto di adibizione, a tutela delle diverse esigenze derivanti dalla maternità." (Cassazione 10203/2020).

In relazione alla massima in questione occorre evidenziare che la sentenza dalla quale essa è tratta non suggerisce in alcun modo che l'esonero dall'obbligo di lavoro notturno sia limitato alla fascia oraria compresa tra mezzanotte e le cinque del mattino.

Al contrario, in motivazione la Corte di Cassazione ha chiarito che il "lavoro notturno" citato dall'art. 11 debba essere compreso nel "periodo notturno", il quale ultimo, ai sensi del d.lgs. n. 66 del 2003, art. 1, comma 2, è definito come il "periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino". Poco più avanti nella motivazione si legge inoltre che "non è possibile estendere il "lavoro notturno " oltre la durata del "periodo notturno " - periodo di almeno sette ore comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino". Dunque, è "notturno" il lavoro reso nel "periodo notturno".

Invero, dalla lettura complessiva della motivazione emerge l'intento di differenziare l'istituto dell'esonero facoltativo previsto per i caregiver da quello assoluto previsto per le lavoratrici madri e non quello di chiarire l'ambito temporale di applicazione del primo istituto. Sicché anche la massima citata deve essere intesa in questo senso e non come volta a limitare l'esonero previsto per i caregiver al periodo compreso tra le 24 e le 5 del mattino.

La differenza che sussiste tra i due istituti è ulteriormente evidenziata dalla circostanza che il primo, riferito alle puerpere o alle donne in stato di gravidanza, è obbligatorio mentre quello per cui è causa è facoltativo. Tale circostanza segnala una differenza ontologica tra i due istituti in quanto, in un caso, sussiste un divieto assoluto rispetto al quale l'eventuale volontà contraria della lavoratrice non assume alcun rilievo ponendosi quale limite invalicabile della sua tutela. L'altra norma, invece, introducendo la facoltatività, implica la possibilità di una valutazione in capo al lavoratore.

Una simile differenza si giustifica alla luce della differente ratio posta a fondamento delle due norme: il divieto del lavoro notturno per le donne incinte e per le puerpere è finalizzato alla tutela della condizione biologica della donna durante e dopo la gravidanza ed alla protezione delle particolari relazioni tra la donna e il bambino durante il periodo successivo alla gravidanza e al parto. Il divieto facoltativo, invece, è volto ad agevolare gli oneri di cura che gravano sul lavoratore in qualità di caregiver e, in particolare, a consentire loro di seguire un ritmo di vita più confacente alla loro funzione familiare, cosa che può essere soddisfatta nel caso in cui venga loro garantita una dispensa dal lavoro per la durata dell'intero "periodo notturno".

Inoltre, occorre evidenziare che la tutela di tipo obbligatorio si affianca senza sostituire quella facoltativa la quale può essere invocata anche dalla lavoratrice madre nel caso di "lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni (...)" nonché nel caso di "(la) lavoratrice o (il) lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni". Sicché, la lavoratrice madre, oltre a beneficiare della dispensa obbligatoria dal lavoro notturno, potrà, a richiesta, beneficiare di quella facoltativa così da godere della più ampia estensione temporale di quest'ultima. Tale disciplina, peraltro, deve essere considerata alla luce di quanto disposto dall'art. 16 del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, relativo al divieto di adibire al lavoro le donne nei periodi immediatamente precedenti ed immediatamente successivi al parto.

Alla luce di tali considerazioni, il difetto di coordinamento tra la dispensa dal lavoro notturno obbligatoria e facoltativa rimane limitato ai primi sette mesi della gravidanza.

Si evidenzia, inoltre, come l'ambito temporale del divieto assoluto sia riconducibile alla peculiare evoluzione storica dell'istituto più che a una precisa scelta legislativa volta a coordinare tale divieto con quello facoltativo.

Infatti, in passato, l'art. 5, L. 9.12.1977, n. 903, sanciva il generale divieto di adibire le donne al lavoro notturno dalle ore 24 alle ore 6. La Corte di Giustizia ha però censurato l'Italia in quanto, "avendo mantenuto in vigore nel proprio ordinamento giuridico disposizioni che stabiliscono il divieto di lavoro notturno per le donne ... è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del diritto comunitario" (C. Giust. CE, 4.12.1997, causa C-207/96).

A tale condanna è conseguito un intervento legislativo, recato dalla L. 5.2.1999, n. 25, che ha eliminato il divieto generale di lavoro notturno delle donne, e lo ha rafforzato nelle ipotesi di gravidanza e puerperio mantenendo, però, l'ambito del divieto entro l'orario compreso tra le ore 24 e le ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.

Infine, occorre evidenziare come l'interpretazione offerta dalla parte resistente si sostanzi nel chiedere di restringere l'ambito applicativo del diritto dei lavoratori che beneficiano della disciplina di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, per evitare che ciò possa costituire una irragionevole disparità di trattamento rispetto alle lavoratrici in stato di gravidanza. Tuttavia, come esposto, il dato letterale è inequivocabile nel quantificare il periodo notturno dal quale i lavoratori in questione sono dispensati in un "periodo di almeno sette ore".

Di conseguenza, spetterebbe semmai alle lavoratrici che subiscono tale disparità di trattamento lamentarne l'illegittimità. Non può invece farlo, come nel caso di specie, il datore di lavoro nei confronti di coloro che beneficiano di un trattamento più favorevole, chiedendone la limitazione. Una simile richiesta risulta incompatibile con la chiarezza del dato letterale della norma e non trova giustificazione in assenza di un diverso profilo di illegittimità della disciplina non potendo l'esigenza di uguaglianza portare alla compressione dei diritti di chi è più tutelato.

Da ultimo, occorre evidenziare che, indipendentemente dalla qualificazione di "lavoratore notturno" - in forza della quale il lavoratore rimane tale anche se lavora per sole tre ore comprese nel "periodo notturno" ma abitualmente - il diritto previsto dall'art. 11 a favore dei lavoratori caregiver consente loro di essere esclusi anche da un singolo turno che includa alcune ore comprese nel "periodo notturno".

Tale conclusione si desume dall'art. 18-bis, comma 1, del d.lgs. in esame nella parte in cui prevede che, per far valere il diritto in questione, il lavoratore caregiver debba formulare un'opposizione almeno 24 ore prima dell'inizio della prestazione.

Da tale norma emerge, infatti, che il diritto possa essere fatto valere non solo in via generalizzata rispetto all'assegnazione di turni di lavoro tali da comportare la qualificazione del lavoratore come "lavoratore notturno" ma anche con riferimento ad un singolo episodio in cui il datore di lavoro abbia assegnato al lavoratore caregiver un turno che comprenda alcune ore tra quelle comprese nel "periodo notturno". In altre parole, la norma dell'art. 11 non si sostanzia solamente nel diritto del lavoratore di opporsi all'attribuzione di un orario che lo qualificherebbe come "lavoratore notturno" ma anche nel diritto di rifiutare l'assegnazione pure di un solo turno compreso nel "periodo notturno".

Ne consegue la fondatezza del ricorso proposto e il conseguente diritto dei ricorrenti all'esonero dal lavoro notturno dalle 22,00 alle 05,00. Infatti, da un lato, è pacifico che i ricorrenti siano stati adibiti al lavoro nell'orario compreso tra le 22 e le 24 e, dall'altro, alla luce di quanto esposto, che ciò contrasti con la lettura integrata del contratto collettivo di riferimento e del d.lgs. 66/2003.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Si precisa che le stesse sono determinate tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, per controversie di valore indeterminabile di complessità bassa, relativamente alla fase di studio, alla fase introduttiva e a quella decisionale, secondo i valori medi di tariffa. Tenuto conto del fatto che la presenza di più parti non ha implicato l'esame di distinte questioni sotto alcun profilo, non si ritiene di far luogo all'incremento di cui all'art. 4, comma 2, D.M. n. 55/2014. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (art. 2 del D.M.), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

 

P.Q.M.



Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Ma.To., To.Gi., Sa.Gi. e Se.Gi. con ricorso depositato il 14 ottobre 2024, così provvede:

1. - dichiara il diritto dei ricorrenti all'esonero dal lavoro notturno dalle 22,00 alle 05,00;

2. - condanna AT. S.p.a. - Az. al pagamento, in favore degli avv.ti Ma.NA. e Ma.NA., procuratori antistatari, delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 4.848,00#, di cui Euro 632,00# per rimborso spese generali ed Euro 4.216,00# per compensi, oltre IVA e CPA.

Così deciso in Roma il 16 gennaio 2025.

Depositata in Cancelleria il 16 gennaio 2025.