Regione Basilicata
Ordinanza 2 luglio 2025, n. 2
Misure straordinarie per la tutela della salute dei lavoratori del settore edile – Sospensione delle attività nei cantieri per rischio da esposizione prolungata a temperature elevate (ondate di calore).
B.U.R. 3 luglio 2025, n. 36

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTI:
gli articoli 32, 117 e 118 della Costituzione della Repubblica Italiana;
lo Statuto regionale;
l’articolo 50 del D.Lgs. 267/2000;
il Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
il Piano Nazionale di prevenzione degli effetti del caldo sulla salute, promosso dal Ministero della Salute;
il Bollettino del Sistema di Allarme per la Prevenzione degli Effetti delle Ondate di Calore del Ministero della Salute;
i dati meteo forniti da ARPA Basilicata, che evidenziano il persistere di temperature superiori ai 36°C, con elevati livelli di umidità e assenza di ventilazione, tali da configurare un rischio elevato per la salute dei lavoratori esposti;
CONSIDERATA
la necessità di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori impegnati in attività all’aperto, in particolare nei cantieri edili, esposti a stress termico da calore;
RITENUTO
di dover adottare, in via precauzionale, misure temporanee di sospensione delle attività nei cantieri edili durante le ore più calde della giornata, per prevenire rischi per la salute;
 

EMANA
La seguente ordinanza
 

Art. 1 – Sospensione delle attività nei cantieri edili
E’ disposta, con efficacia immediata, la sospensione delle attività lavorative nei cantieri edili presenti sul territorio della Regione Basilicata, nella fascia oraria compresa tra le ore 12:30 e le ore 16:00, in tutte le giornate in cui la mappa del rischio indicata sul sito www.worklimate.it/scelta- mappa/sole-attivita-fisica-alta/ riferita a: “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” segnali un livello di rischio “ALTO”.

Art. 2 – Esclusioni
Sono escluse dalla presente sospensione:
• le attività urgenti e indifferibili connesse alla sicurezza, al pronto intervento e alla pubblica utilità;
• le lavorazioni in ambienti chiusi e climatizzati;
• le attività per le quali siano adottate misure tecniche e organizzative adeguate a mitigare il rischio da stress termico.

Art. 3 – Controlli e sanzioni
Le Autorità competenti sono incaricate della vigilanza sull’osservanza della presente ordinanza. L’inosservanza delle disposizioni potrà comportare l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro.

Art. 4 – Trasmissione e pubblicazione
La presente ordinanza è trasmessa:
• alle Prefetture della Regione Basilicata;
• alle Direzioni Territoriali dell’Ispettorato del Lavoro;
• alle Associazioni datoriali e sindacali del settore edilizio;
• alle Aziende Sanitarie Locali.
La presente ordinanza è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e sul sito istituzionale della Regione.

Potenza, 3/7/2025                                                                                                                                                      Vito Bardi