Tipologia: Ipotesi di accordo
Data firma: 18 ottobre 2010
Validità: 01.01.2011 - 31.12.2013
Parti: Adecco Italia spa, Adecco Italia Holding di Partecipazione e Servizi spa, Adecco Professional Solutions srl, Adecco Formazione srl e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Servizi, Gruppo Adecco
Fonte: FISASCAT-CISL

Sommario:

Premessa
Titolo Primo Norme Generali
Art. 1 Sfera di applicazione
Art. 2 Diritti di informazione e Osservatorio Nazionale
Art. 3 Relazioni sindacali
Art. 4 Relazioni sindacali: compensazione territoriale
Art. 5 Relazioni sindacali: permessi sindacati
Art. 6 Bacheca sindacale elettronica
Art. 7 Prevenzione salute e sicurezza
Art. 8 Strumenti aziendali e loro uso
Art. 9 Inquadramento del Direttore di Filiale
Art. 10 Contratto a termine: sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto
Art. 11 Rilevazione informatizzata delle presenze
Art. 12 Esclusione delle prestazioni di lavoro straordinario dal Premio Variabile
Art. 13 Indennità di reperibilità e disponibilità
Art. 14 Condizioni per l'erogazione dell'indennità di reperibilità e disponibilità
Art. 15 Responsabile di gestione in service
Art. 16 Indennità di disagio
Art. 17 Rimborso chilometrico
Art. 18 Ferie: calendario e autorizzazione
Art. 19 Orario di lavoro
Art. 20 Formazione finanziata
Art. 21 Consegna prospetti paga e modelli CUD
Art. 22 Consegna del prospetto paga al personale assente e cessato
Art. 23 Buoni pasto
Titolo Secondo Azioni positive e conciliazione tempi di vita e di lavoro

Art. 24 Banca del Tempo
Art. 25 Permessi e congedi retribuiti
Art. 26 Part-time post maternità
Art. 27 Ulteriori agevolazioni al rientro della lavoratrice madre
Art. 28 Sostegno alla maternità e paternità
Art. 29 Lavoro a distanza per gravi motivi familiari
Art. 30 Lavoro a distanza per gravi motivi familiari: attuazione
Titolo Terzo Retribuzione variabile norme generali
Premessa
Art. 31 Periodo di carenza per i neo-assunti
Art. 32 Malattia e infortunio
Art. 33 Congedo di maternità e di paternità - congedo parentale
Art. 34 Rapporto di lavoro part-time
Art. 35 Aspettativa non retribuita, richiamo alle armi, volontariato internazionale
Art. 36 Natura della retribuzione variabile - bonus -
Art. 37 Decorrenza e durata

Ipotesi di accordo per il rinnovo CIA gruppo Adecco

Addì 18 ottobre 2010 in Milano presso Hotel NH in Largo Augusto tra Adecco Italia spa, Adecco Italia Holding di Partecipazione e Servizi spa, Adecco Professional Solutions srl, Adecco Formazione srl […] e Filcams-Cgil Nazionale […], Fisascat-Cisl Nazionale […], Uiltucs-Uil Nazionale […] assistiti dalle Rappresentanze territoriali nonché dai Rappresentanti sindacali aziendali
Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dal vigente CCNL Terziario distribuzione e servizi, si è stipulata la presente ipotesi di accordo, avente per oggetto il rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale del 03 luglio 2007 scaduto il 31 dicembre 2009.

Premessa
Il presente accordo si compone di tre titoli. Il primo detto "Norme generali" contiene tutte le ulteriori norme rispetto al vigente CCNL e alle vigenti normative che le parti hanno inteso stabilire per disciplinare il rapporto di lavoro a fronte delle specificità tipiche della società e del settore di appartenenza. Con il secondo titolo "Azioni positive e conciliazione tempi di vita e di lavoro", le parti hanno voluto promuovere azioni positive e, per quanto possibile, un migliore bilanciamento tra vita lavorativa e vita privata, nella convinzione che l'organizzazione del lavoro debba permettere a ciascun individuo il benessere, la salute e la stabilità personale che si trovano anche nell'unità del nucleo familiare.
Nel terzo e ultimo titolo "Retribuzione variabile - norme generali", le parti hanno disciplinato la struttura portante di tutti i sistemi di incentivazione e premianti a cui tutti i lavoratori destinatari del presente accordo partecipano di diritto dal momento della sottoscrizione del contratto di lavoro.

Titolo Primo Norme Generali
Art. 1 Sfera di applicazione

La presente ipotesi di accordo disciplina il rapporto di lavoro tra le società firmatarie ed il relativo personale dipendente in servizio sul territorio italiano funzionale alle attività produttive del Gruppo Adecco. Alcune norme che lo compongono sono necessariamente disciplinate in modo differente e specifico in virtù della società alla quale si riferiscono, nel rispetto delle diverse peculiarità che le contraddistinguono.

Art. 2 Diritti di informazione e Osservatorio Nazionale
Le parti, nel rispetto dei distinti ambiti di competenza, autonomia e responsabilità che contraddistinguono rispettivamente le Società stipulanti e le Organizzazioni Sindacali, tenuto conto della peculiarità aziendale, delle politiche e strategie decise in ambito internazionale dal gruppo Adecco, considerato che la forte dinamicità del settore può incidere profondamente sia sull'organizzazione del lavoro con necessità di soluzioni razionali, sia sui livelli occupazionali, nello spirito del vigente CCNL, convengono di articolare il reciproco scambio di informazioni nei tempi e con i contenuti seguenti.
A livello nazionale entro il mese di luglio di ogni anno, le parti si incontreranno per discutere delle informazioni di carattere generale riguardanti:
- andamento economico delle aziende firmatarie;
- pari opportunità;
- dinamiche di sviluppo dell'occupazione, con particolare riferimento al numero dei contratti a termine, dei contratti di inserimento, apprendistato, part-time e di tirocinio formativo;
A livello di singole Operations/Business line sul territorio la società fornirà, con cadenza semestrale, informazioni riguardanti Mandamento dei risultati del salario variabile, nonché in via preventiva le tematiche riconducibili all'organizzazione del lavoro.
Entro il mese di dicembre, le Organizzazioni Sindacali nazionali saranno informate preventivamente circa gli schemi d'incentivazione annuali realizzati a favore del personale di struttura delle società Adecco Italia Holding e Adecco Formazione, demandando ad un successivo incontro territoriale entro il mese di febbraio dell'anno successivo la presentazione degli obiettivi dell'anno.
Alla luce della propensione che il settore ha verso l'evoluzione di nuovi modelli organizzativi che possono comportare evoluzione di mansioni o ruoli (ad esempio retail e consultant) ovvero l'obsolescenza degli stessi per le filiali Adecco Italia, Adecco Formazione e Centro servizi, le parti concordano l'istituzione di un Osservatorio Nazionale che potrà presentare osservazioni circa la congruità delle azioni poste in essere.
L'Osservatorio Nazionale sarà così composto: un componente per ogni sigla firmataria del presente accordo, e tre componenti scelti dall'Azienda rappresentativi del territorio nazionale.
Le parti convengono che qualora venissero trattati argomenti e questioni che possono avere interesse per la concorrenza, le stesse saranno soggette a riservatezza.

Art. 3 Relazioni sindacali
Con specifico riferimento alle società Adecco Italia spa, Adecco Formazione srl e Adecco Italia Holding di Partecipazione e servizi spa, allo scopo di garantire concreta esigibilità alla materia dei diritti sindacali e dei diritti riconosciuti dalla legge 300/70, la società ai sensi di quanto stabilito dal CCNL terziario, conferma a Filcams-Cgil Nazionale, Fisascat-Cisl Nazionale, Uiltucs-Uil Nazionale, il diritto alla nomina di RSA nell'ambito di unità produttive individuate dai cosiddetti raggruppamenti di regione.
Le parti si danno reciprocamente atto che i raggruppamenti di regione come di seguito determinati, rappresentano a tutti gli effetti, le unità produttive richiamate dall'art. 35 della Legge 300/70, nel cui ambito territoriale, ai rappresentanti sindacali aziendali viene riconosciuta dai lavoratori e dalle parti firmatarie la presente intesa, la totale disponibilità dei diritti e doveri ad essi attribuiti dal CCNL applicato e dallo Statuto dei lavoratori.
Nella tabella seguente sono rappresentate le composizioni dei raggruppamenti di regione e per ciascuno è riportato il numero massimo di RSA per ogni organizzazione sindacale firmataria del CCNL Terziario distribuzione e servizi:

Raggruppamento Regioni N° regioni N° RSA per regione N° RSA per OO.SS.

Nord ovest

Valle D'Aosta, Piemonte e Liguria

3 0,333 1

Lombardia

Lombardia

1 2 2

Nord est

Trentino A.A., Veneto e Friuli V.G.

3 1 3

Emilia Romagna

Emilia Romagna

1 1 1

Centro Italia

Toscana, Marche e Umbria

3 0,333 1

Centro sud

Lazio, Abruzzo, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Molise, Sicilia e Sardegna

9 0,444 4

Ad. Formazione

Lombardia

1 1 1

Sede

Adecco Holding

1 1 1

Centro Servizi

Adecco Holding

1 1 1

Art. 4 Relazioni sindacali: compensazione territoriale
Con specifico riferimento alla società Adecco Italia spa, in virtù della distribuzione territoriale dei delegati sindacali aziendali (RSA) concordemente individuata tra le parti con l'articolo precedente, la società riconoscerà alle OO.SS. di esercitare il diritto alla compensazione territoriale. Ciò significa che le OO.SS. avranno la possibilità di derogare al numero massimo di RSA individuato per ciascun raggruppamento a condizione che il numero complessivo di RSA su tutti i raggruppamenti resti invariato per ciascuna ragione sociale.
Le OO.SS. potranno accedere alla compensazione territoriale tramite una comunicazione preventiva. Essa dovrà pervenire dalle Segreterie nazionali delle OO.SS. e dovrà contenere l'indicazione del nominativo del delegato sindacale, il nome del raggruppamento territoriale d'origine, il nome del raggruppamento territoriale che si intende compensare, la data di decorrenza della compensazione.
La comunicazione dovrà pervenire all'indirizzo della sede legale della società, all'attenzione della Direzione Risorse Umane, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
La durata della compensazione territoriale dovrà intendersi fino alla scadenza del contratto integrativo aziendale.
Resta inteso che il monte ore di permessi sindacali a disposizione di ciascun RSA resterà immutato benché in presenza di compensazione territoriale.

Art. 5 Relazioni sindacali: permessi sindacati
[…]
Relativamente alle modalità di svolgimento delle assemblee sindacali, l'azienda concorda sulla possibilità che le stesse siano tenute fuori dall'orario di lavoro, entro il limite massimo di dodici ore, per le quali verrà corrisposta la retribuzione di fatto di cui al CCNL terziario. […]
La società dichiara la disponibilità - compatibilmente con le esigenze aziendali -alla messa a disposizione di locali aziendali per lo svolgimento delle assemblee fuori dall'orario di lavoro.
[…]

Art. 6 Bacheca sindacale elettronica
Si conferma la bacheca elettronica messa a disposizione sulla intranet aziendale dalla società quale unico strumento aziendale per consentire il flusso di comunicazioni e informazioni tra OO.SS., RSA e le Filiali
L' inserimento o la modifica delle comunicazioni e del contenuto all'interno della suddetta bacheca è di esclusiva competenza dei componenti delle RSA individuate ai sensi dell'art. 3 del presente accordo ed il cui nominativo deve essere indicato all'azienda al momento della nomina.
Potendo disporre della bacheca elettronica non è consentito in alcun modo l'utilizzo della posta elettronica aziendale eccezion fatta per comunicazione di rilevante ed esclusivo interesse sindacale ad opera di RSA indirizzate alla Direzione Risorse Umane.
Al di fuori di questo ambito indicato non sarà possibile utilizzare il fax o altre attrezzature aziendali per comunicazioni di carattere sindacale. La società conferma la disponibilità dell'account di posta elettronica denominato rsa@,adccco.it per tutti i Rappresentanti sindacali aziendali. La disciplina per l'uso del predetto account è contenuta nel documenti. "Invia mail tramite account RSA" già in possesso dei RSA.
Le parti concordano che la bacheca sindacale informatizzata costituisce esercizio del diritto di affissione di cui all'art. 25 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e che pertanto le Società firmatarie sono specificatamente esonerate dagli obblighi derivanti da detto articolo.

Art. 7 Prevenzione salute e sicurezza
Come da previsione dell'Accordo Interconfederale Confcommercio - Fisascat Cisl - Uiltucs Uil - Filcams Cgil del 18 Novembre 1996, l'elezione del "Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori" avverrà nell'ambito delle RSA.
Resta inteso che il numero di ore di permesso per l'attività di RLS, così come previsto dalla normativa in vigore, si devono intendere distinte dal numero di ore utili alla formazione degli stessi.
In particolare, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza saranno informati circa le iniziative intraprese in ordine al tema dello stress da lavoro correlato fin dalla fase di progettazione e implementazione delle stesse. A tale proposito e con lo scopo di offrire l'opportunità ai RLS di trasferire le proprie osservazioni, si convocherà con la frequenza di un incontro l'anno e su iniziativa della società, un apposito meeting sul tema.

Art. 13 Indennità di reperibilità e disponibilità
In considerazione del fatto che sussiste una crescente domanda da parte delle società clienti dei servizi resi dalle società firmatarie della presente intesa di prestazioni non programmabili a priori e fuori del normale orario di lavoro e quindi anche nel fine settimana o in orario notturno, in aggiunta a quanto previsto dal CCNL applicato per prestazioni svolte al di fuori del normale orario di lavoro, le società riconosceranno un'indennità di reperibilità e disponibilità mensile nella misura di 1/26 della retribuzione mensile di fatto di cui all'art. 195 del vigente CCNL Terziario distribuzione e servizi (sola retribuzione fissa).
Destinatari del trattamento di cui al precedente comma sono i dipendenti occupati presso le strutture di filiale esplicitamente individuati dall'Operation/Business Line o dalla Direzione Risorse Umane e/o a seguito di formale richiesta della società cliente e previa espressa disponibilità del lavoratore.

Art. 14 Condizioni per l'erogazione dell'indennità di reperibilità e disponibilità
I lavoratori destinatari delle indennità di cui al precedente articolo 13 dovranno garantire una reperibilità telefonica diurna e notturna e/o all'occorrenza dovranno garantire un intervento nell'unità produttiva costituente la sede di lavoro entro un arco temporale di due ore, allo scopo di svolgere l'abituale attività e per poter dare corso alle richieste trasferite dalla società cliente.

Art. 19 Orario di lavoro
Le società confermano per l’anno 2011 la congruità dell'articolazione dell'orario di lavoro settimanale a 38 ore per tutte le loro unità produttive.
I rapporti di lavoro part-time saranno proporzionati in funzione dell'orario di lavoro full-time a far data dall'entrata in vigore del presente accordo.

Art. 20 Formazione finanziata
La formazione professionale è ritenuta dalle parti elemento strategico e fondamentale per l'acquisizione di competenze idonee a fronteggiare le sfide di un mercato fortemente competitivo e per evitare processi di obsolescenza della professionalità.
In riferimento ai due seguenti ambiti:
- utilizzo di fondi che richiedano il preventivo accordo con le OOSS;
- rispetto alla definizione dì percorsi/attività di riqualificazione professionale,
La società si dichiara disponibile a valutare le proposte di iniziative volte a facilitare l'adeguato supporto di training ai dipendenti che si trovino ad affrontare nuove sfide professionali a fronte di modelli organizzativi che incidono sulla connotazione della loro job description/sulla loro job position.
A questo proposito le parti concordano di ritrovarsi una volta l'anno a livello nazionale, di norma entro il mese di settembre, con lo scopo di presentare le reciproche osservazioni in merito ai programmi delle iniziative formative, limitatamente alla formazione finanziata, da intraprendere nell'anno successivo

Titolo Secondo Azioni positive e conciliazione tempi di vita e di lavoro
Art. 24 Banca del Tempo

Con l’applicazione dell’orario settimanale a 38 ore, la società riconosce la possibilità che in alcune unità produttive, in ragione dei volumi di lavoro da gestire, si possa manifestare l’occasionale esigenza di protrarre l’orario di lavoro fino a concorrenza del normale orario di lavoro settimanale stabilito in 40 ore.
Per far fronte alle esigenze sopra esposte, la società riconosce la possibilità di istituire la “ banca del tempo”, intesa come il contatore delle ore prestate settimanalmente in eccedenza alle 38 e fino a concorrenza delle 40, allo scopo di poterne fruire in aggiunta alle ore di permesso per ex festività già disponibili.
Per beneficiare della maturazione delle ore nella banca del tempo il lavoratore deve preventivamente allertare (anche telefonicamente) il proprio responsabile diretto.
Ottenuto il benestare, il lavoratore dovrà inserire nel sistema Gerip la voce di giustificativo appositamente generata.
Le ore maturate in banca del tempo dovranno essere fruite di norma entro i due mesi successivi a quello di maturazione e comunque non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo. La fruizione va comunicata preventivamente al proprio responsabile con un anticipo di 48 ore. La fruizione delle ore maturate in banca del tempo dovrà avvenire in frazioni minime da 30 minuti e in gruppi di massimo ore 8. In presenza di ragioni di carattere tecnico, organizzative e produttive ostative l'azienda si riserva la facoltà di concordare il differimento della fruizione.
La maturazione delle ore in banca del tempo comporterà il pagamento, nel mese successivo a quello di maturazione, della sola maggiorazione in ossequio al dettato del vigente CCNL.
Al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione, l'eventuale residuo della banca del tempo sarà retribuito al netto della maggiorazione già corrisposta.

Art. 25 Permessi e congedi retribuiti
[…]
Inoltre, in aggiunta al monte ferie e permessi di cui agli artt. 146 e 147 del CCNL terziario si riconoscono i seguenti congedi retribuiti:
a) I lavoratori dipendenti matureranno il diritto ad ulteriori sedici ore di permesso per visite mediche per anno solare, il cui godimento sarà subordinato alla presentazione del certificato rilasciato dal medico curante il quale dovrà certificare anche l'orario della visita e la rispettiva durata. Il predetto monte ore sarà utile anche a copertura del tempo di viaggio nella misura massima complessiva di due ore per ciascuna visita medica che il lavoratore potrà distribuire a propria discrezione sul viaggio di andata ovvero di ritorno ovvero su entrambi. Il tempo di viaggio dovrà essere autocertificato a cura del lavoratore, intendendo il tempo impiegato nel tragitto da abitazione/lavoro a studio medico a abitazione/lavoro;
[…]

Art. 26 Part-time post maternità
Fermo restando quanto previsto dalla disciplina contenuta nel CCNL terziario distribuzione e servizi e da quanto previsto dalle norme vigenti, Legge 8 Marzo 2000 n. 53 e D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151 e successive modifiche, al fine di consentire l'assistenza al bambino, anche al personale impiegato presso un'unità con organico inferiore ai limiti previsti dal vigente CCNL ed in considerazione dell'alto numero di personale femminile impiegato, la società si dichiara disponibile nei confronti delle lavoratrici assunte a tempo pieno indeterminato e fino al compimento del diciottesimo mese d'età del bambino, alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, valutando le esigenze di carattere tecnico, organizzativo e produttivo che fossero ostative. La trasformazione a tempo parziale sarà riconosciuta per una durata iniziale non inferiore a mesi sei. Compiuto il diciottesimo mese d'età del bambino, la società dichiara la propria disponibilità a concedere una proroga per ulteriori sei mesi, fatta salva nuova verifica delle esigenze aziendali di cui sopra.
La lavoratrice dovrà avanzare richiesta con un anticipo di 45 giorni rispetto alla data desiderata di trasformazione del rapporto che potrà avvenire solo a partire dal primo giorno del mese autorizzato. A questo proposito la società nei 15 giorni successivi alla data di presentazione della richiesta procederà a comunicare la concessione o il diniego della trasformazione del rapporto di lavoro.

Art. 27 Ulteriori agevolazioni al rientro della lavoratrice madre
Qualora dopo attenta valutazione la Società si trovi nella oggettiva impossibilità di concedere la trasformazione temporanea del rapporto di lavoro, o, a fronte di un mutato quadro delle esigenze tecnico organizzative e produttive, non possa dare seguito ad una richiesta di proroga, alla lavoratrice potrà essere concesso laddove ve ne siano Ì presupposti:
1. trasferimento volontario e temporaneo su diversa sede di lavoro ove vi sia la possibilità di concessione del part-time;
2. riduzione oraria giornaliera attraverso un piano concordato di fruizione dei permessi e/o ore accantonate nella Banca del Tempo;
Con riferimento al punto 1 resta inteso che, tenuto conto del luogo di residenza e/o domicilio della richiedente, la nuova sede non potrà distare più di cinquanta chilometri dalla sede abituale di lavoro.
Allo scopo di agevolare la ripresa al servizio delle lavoratrici al rientro dalla maternità, la società predisporrà idonei percorsi formativi.

Art. 29 Lavoro a distanza per gravi motivi familiari
La società, a fronte di gravi e documentate situazioni familiari del lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato, valuterà la possibilità di convertire il rapporto di lavoro, per un periodo di tempo continuativo non superiore a 6 mesi, in lavoro a distanza. Tale periodo potrà essere prorogato di ulteriori 6 mesi.
I gravi motivi per i quali è possibile chiedere la temporanea conversione del rapporto sono a titolo esemplificativo; la perdita di autonomia personale, obbligo di cura o assistenza, ragioni connessi all'infanzia o alla cura dei minori.

Art. 30 Lavoro a distanza per gravi motivi familiari: attuazione
Le parti costituiranno entro il termine di sette giorni dalla richiesta del lavoratore un'apposita commissione che a fronte di ragioni tecnico organizzative e produttive non ostative e nel rispetto della normativa vigente in ordine all'istituto del lavoro a distanza nella formulazione che le parti intenderanno attuare (es. lavoro a domicilio o telelavoro), definirà le modalità di attuazione della conversione del rapporto, i tempi di intervento (compresa la durata della conversione da stabilirsi in funzione alle diverse situazioni elencate) e la disciplina del rapporto di lavoro a distanza.
La commissione avrà anche il compito di monitorare la realizzazione della conversione e il corretto prosieguo del rapporto di lavoro in ossequio alla disciplina individuata in fase di progettazione.
La commissione dovrà altresì stabilire i tempi e le modalità per la riconversione del rapporto a distanza nel rapporto originale.