Tipologia: CCNL
Data firma: 25 giugno 2025
Validità: 25.06.2025 - 25.06.2028
Parti: FedImprese, Federaziende e Ciu-Unionquadri, Snapel, Fedalp, Federdipendenti
Settori: Commercio, Commercio, Turismo e Servizi
Fonte: cnel.it


Sommario:

 

Riserva sulla proprietà intellettuale
Modifiche all’art. 1 Art. 1 Premessa
Modifiche all’art. 16 Art. 16 Decorrenza e durata
Modifiche all’art.23 Art. 23 Il rapporto a tempo indeterminato ex L. 183/2014 (Jobs Act) e successive modifiche
Modifiche all’art. 24 Art. 24 Istituti del nuovo mercato del lavoro
Modifiche al Titolo XI - Art. 34 Titolo XI Lavoro ripartito
Art. 34 Lavoro Ripartito: Definizione [Abrogato]
Modifiche al Titolo XII - Art. 35 Titolo XII Lavoro intermittente o a chiamata
Art. 35 Lavoro intermittente o a chiamata: definizione
Modifiche all’Art. 36 Art. 36 Lavoro intermittente o a chiamata: forma e comunicazioni
Modifiche all’Art. 37 Art. 37 Lavoro intermittente o a chiamata: condizioni
Modifiche all’Art. 38 Art. 38 Lavoro intermittente o a chiamata: indennità di disponibilità

 

Modifiche all’Art. 39 Art. 39 Lavoro intermittente o a chiamata: divieti e condizioni
Modifiche all’Art. 53 Art. 53 Lavoro Agile: definizione
Modifiche artt. 54-55-56-57 Artt. 54 – 55 – 56 – 57 [Abrogati]

Modifiche all’Art. 78 Art. 78 Gravidanza e puerperio
Modifiche all’ Art. 87 Art. 87 Trattamento di Fine Rapporto: anticipazioni
Modifiche all’ Art. 97 Art. 97 Contributo obbligatorio in favore dell’Ente Bilaterale
Modifiche all’Art. 114 Art. 114 Tabelle retributive Settore Commercio e Servizi
Modifiche all’ Art. 116 Art. 116 Tabelle retributive Settore Turismo
Modifiche Art. 125 Art. 125 Trasferta
Modifiche all’art. 126 Art. 126 Distacco
Modifiche Art. 132 Art. 132 Assunzione
Modifica all’Art. 134 Art. 134 Il Periodo di Prova
Modifica Art. 146 Art. 146 Recesso del Datore di lavoro


Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da Aziende da Aziende esercenti attività del Commercio, Turismo e Servizi

L’anno 2025, il giorno 25, del mese di giugno, presso la sede operativa della FedImprese, sita in Lecce, Viale San Nicola, 17/d, tra FedImprese […], Federaziende […] e Ciu – Unionquadri […], Snapel […], Fedalp […], Federdipendenti […], si rinnova il CCNL per i dipendenti delle Aziende esercenti attività nel settore del “Commercio, Turismo e Servizi”, già sottoscritto in data 30.05.2022. Per tutto quanto non previsto dal presente accordo si rinvia alle disposizioni del CCNL sottoscritto in data 30.05.2022 che si intendono integralmente confermate.

Modifiche all’art. 1
Art. 1 Premessa

Premesso che Fedimprese e Snapel in data 27 ottobre 2014 hanno sottoscritto il CCNL per i dipendenti da aziende esercenti attività del settore ‘’Commercio Turismo e Servizi’’, rinnovato in data 17 gennaio 2019, a seguito di intercorse relazioni sindacali, con Federaziende, Fedalp e Federdipendenti.
In data odierna, 25 giugno 2025, con l’apporto di Ciu – Unionquadri, procedono ad un nuovo rinnovo del menzionato CCNL.

Modifiche all’art.23
Art. 23 Il rapporto a tempo indeterminato ex L. 183/2014 (Jobs Act) e successive modifiche

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato è regolato dal del D.Lgs. n. 23 del 04 marzo 2015 anche per le tutele avverso il licenziamento illegittimo, nullo o ingiustificato.

Modifiche all’art. 24
Art. 24 Istituti del nuovo mercato del lavoro

Si evidenziano le seguenti tipologie:
Tempo parziale (part time) (Titolo IX.)
Nel tempo parziale l’orario di lavoro è ridotto: o giornalmente (part–time orizzontale), o per alcuni giorni della settimana o del mese (part–time verticale) o per alcuni periodi dell’anno (part–time ciclico). Possono coesistere anche più forme di part–time. Riguardo alla forma, il contratto di lavoro a tempo parziale richiede l’atto scritto, pena la nullità.
Tempo determinato (Titolo X)
È ammessa l’assunzione di Lavoratori con contratto a tempo determinato senza indicare le motivazioni per 12 mesi a norma del D.Lgs 81/2015. Per i successivi rinnovi o proroghe che non possono portare ad una durata complessiva del rapporto a tempo determinato superiore ai 24 mesi tra le stesse parti per stesse mansioni e livello contrattuale, le parti devono addurre per iscritto nel contratto specifiche ragioni anche attinenti alla ordinaria produzione, di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. Tranne che per il proporzionamento delle retribuzioni all’orario effettuato, è vietata ogni discriminazione rispetto agli assunti con contratto a tempo indeterminato. Il Contratto di lavoro a Tempo Determinato, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto, a pena di nullità. Si fa rinvio per il resto alla disciplina di legge.
Lavoro intermittente o a chiamata (Titolo XII)
Tale contratto può essere stipulato sia a tempo indeterminato che a tempo determinato: il lavoratore si obbliga a fornire prestazioni al datore di lavoro quando questi lo richiede, ovvero lo fornisce entro determinati limiti stabiliti. Per quanto riguarda la forma, il contratto deve risultare da atto scritto, pena la nullità.
Somministrazione di lavoro (Titolo XIII)
In base alle norme vigenti un soggetto (definito somministratore), espressamente autorizzato, conclude con il soggetto interessato (utilizzatore) il contratto di somministrazione. Per quanto riguarda la forma, il contratto deve risultare da atto scritto, pena la nullità.
Telelavoro
Si differenzia dal lavoro normale presso una sede Aziendale essenzialmente perché la prestazione lavorativa avviene in un luogo diverso dall’Azienda che però deve essere preventivamente verificato ed autorizzato dall’Azienda che può coincidere con la dimora del Lavoratore. La retribuzione è, normalmente, ad economia, cioè a tempo. Il Contratto di telelavoro deve risultare, a pena di nullità, da atto scritto, comunque il Datore di Lavoro è tenuto a formare il lavoratore con quanto previsto dalla L. 81/2008 e s.s. sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e sui rischi evidenziati dal DVR.
Lavoro agile
Si fa rinvio agli artt. 18 e ss. della L. 81 del 2017

Modifiche al Titolo XII
Titolo XII Lavoro intermittente o a chiamata
Modifiche all’Art. 39
Art. 39 Lavoro intermittente o a chiamata: divieti e condizioni

L’Azienda, ai sensi dell’art. 14 D.Lgs. 81/2015 non può ricorrere al lavoro a chiamata nei seguenti casi:
1. qualora il Datore di lavoro non abbia effettuato la valutazione dei rischi (D.Lgs. 81/2008);
[…]

Modifiche all’Art. 53
Art. 53 Lavoro Agile: definizione

Si fa rinvio agli artt. 18 e ss. della L. 81 del 2017.

Modifiche all’Art. 78
Art. 78 Gravidanza e puerperio

[…]
Durante i periodi di gravidanza e puerperio la Lavoratrice dipendente ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti.
La durata del periodo di gravidanza è stabilita per legge in 5 mesi, decorre dall’inizio dell’ottavo mese di gravidanza e termina allo scadere del terzo mese successivo all’evento.
A norma dell’art. 20 D.Lgs. 151/2001, la Lavoratrice ha la possibilità godere della “flessibilità” della gravidanza, cioè di prorogare l’attività lavorativa per la durata dell’ottavo mese di gravidanza e, conseguentemente, di prolungare il periodo di congedo di maternità per un numero di giorni equivalente a quello dei giorni lavorati nell’ottavo mese di gravidanza. Per godere di tale opportunità la Lavoratrice deve farne relativa domanda entro e non oltre il settimo mese di gravidanza presentando le certificazioni richieste per legge dal D.Lgs. 151/2001.
[…]

Modifiche all’art. 126
Art. 126 Distacco

L'ipotesi del distacco si configura quando un Datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più Lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa.
In caso di distacco il Datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del Lavoratore, il quale dovrà però rispettare la disciplina del lavoro della realtà presso la quale è distaccato.
[…] Quando comporti un trasferimento ad un’unità produttiva sita a più di 50 km da quella in cui il Lavoratore è adibito, il distacco può avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.
[…]

Modifiche Art. 132
Art. 132 Assunzione

Il contratto d’Apprendistato può essere stipulato per Lavoratori d’età compresa tra i 18 e 29 anni. L’assunzione può essere effettuata fino al giorno antecedente al compimento del trentesimo anno d’età (ovvero fino a 29 anni e 364 giorni).
Il contratto potrà altresì essere stipulato con diciassettenni in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53.
La durata è stabilita dall’Art. 129 in relazione al tipo di qualificazione da conseguire, ma in ogni caso non superiore i 36 mesi.
Per quanto riguarda la qualifica finale da attribuire all’Apprendista, si fa riferimento all’art. 133 del presente CCNL.
Per l’assunzione degli Apprendisti, il contratto deve essere in forma scritta e deve specificare:
a. periodo di prova;
b. l'indicazione delle mansioni, il luogo della prestazione, l'orario di lavoro;
c. la durata del periodo d’Apprendistato;
d. il livello d’inquadramento iniziale, intermedio e finale;
e. il piano formativo individuale (che, peraltro, dovrà recepire le indicazioni e le direttive contenute nei contratti collettivi di lavoro nazionali, territoriali di Studi e nella normativa regionale di settore);
f. la definizione della qualifica professionale ai sensi della Legge n. 53/2003, (per il contratto di tipo b);
g. la formazione deve essere registrata nel libretto formativo d'ogni singolo Apprendista partecipante;
h. la definizione della qualifica professionale ai sensi della Legge n. 53/2003;
i. l'indicazione di un monte ore di formazione che non può essere inferiore a 120 ore all'anno. La regolamentazione dei profili formativi spetta alle regioni, province autonome di Trento e Bolzano d'intesa con il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero della Pubblica Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sentite le associazioni dei Datori di lavoro e dei Lavoratori. La formazione formale può essere espletata attraverso strutture accreditate o nell'impresa stessa e potrà essere svolta anche con modalità “e–learning”;
j. la presenza di un tutor aziendale con formazione e competenze adeguate.
k. Il compenso dell’Apprendista non potrà essere legato a tariffe di cottimo e vi è il divieto per il Datore di lavoro di recedere dal contratto d’Apprendistato senza giusta causa o giustificato motivo.