Cassazione Civile, Sez. 3, 02 luglio 2025, n. 17995 - Caduta da una passerella: aziende condannate in solido per mancata prevenzione degli infortuni, confermata la decisione fino in Cassazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCRIMA Antonietta - Presidente
Dott. VINCENTI Enzo - Consigliere
Dott. DELL'UTRI Marco - Rel. Consigliere
Dott. TATANGELO Augusto - Consigliere
Dott. SPAZIANI Paolo - Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5865/2024 proposto da:
EURO MOTOR SERVICE Srl, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. MATTEO NERBI, con domicilio digitale ex lege;
- ricorrente -
contro
A.A., in qualità di amministratore di sostegno di B.B., rappresentato e difeso dall'avv. GIAN LUIGI FONDI, con domicilio digitale ex lege;
- controricorrente -
e
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL), in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv.ti FRANCESCA SALVATORI, ANDREA ROSSI e LETIZIA CRIPPA, con domicilio digitale ex lege;
- controricorrente -
nonché
OFFICINA MECCANICA C.C. Snc DI D.D. E E.E.; UNIPOLSAI ASSICURAZIONI Spa; F.F. e FALLIMENTO DFA ITALIA Srl, quali già soci di MARMI CAMPIGLIA Srl; SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE Spa (già SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE COOP. A R.L.);
- intimati -
avverso la sentenza n. 920/2023 della CORTE D'APPELLO DI GENOVA, depositata in data 25/7/2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/4/2025 dal Consigliere dott. MARCO DELL'UTRI;
Fatto
con sentenza resa in data 25/7/2023, la Corte d'Appello di Genova ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha condannato la EURO MOTOR SERVICE Srl, l'Officina Meccanica C.C. Snc di D.D. e E.E. e la MARMI CAMPIGLIA Srl, in solido tra loro al risarcimento, in favore di A.A., in qualità di amministratore di sostegno del figlio B.B., dei danni subiti da quest'ultimo a seguito di una caduta da una passerella nell'esercizio della propria attività lavorativa prestata alle dipendenze della EURO MOTOR SERVICE Srl;
con la stessa decisione, la Corte territoriale ha confermato la condanna solidale pronunciata dal primo giudice nei confronti della EURO MOTOR SERVICE Srl, dell'Officina Meccanica Domenici Snc di D.D. e E.E. e della MARMI CAMPIGLIA Srl per il pagamento, in favore dell'Inail, di quanto da quest'ultimo corrisposto in favore del lavoratore infortunato, con l'ulteriore condanna della Milano Assicurazioni Spa (oggi UNIPOLSAI Spa) a tenere indenne la EURO MOTOR SERVICE Srl dalle conseguenze della pronunciata condanna in favore del A.A., e con il rigetto della domanda di manleva avanzata dalla Officina Meccanica Domenici Snc nei confronti della SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE;
a fondamento della decisione assunta, per quel che ancora rileva in questa sede, la Corte territoriale ha evidenziato la correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cui aveva accertato (accanto a quella dell'Officina Meccanica C.C. Snc di D.D. e E.E. e della MARMI CAMPIGLIA Srl) la corresponsabilità della società datrice di lavoro del A.A. in relazione all'infortunio sul lavoro oggetto di giudizio, essendo emerso che la EURO MOTOR SERVICE Srl si era effettivamente sottratta alla doverosa valutazione del rischio concretamente presente nel lavoro cui era destinato il A.A., oltre al dovere di fornire al lavoratore gli adeguati dispositivi di protezione individuale e al dovere di vigilare sull'osservanza delle norme antinfortunistiche;
ciò posto - dopo aver escluso ogni compartecipazione del lavoratore infortunato alla produzione del danno (dovendo escludersi che lo stesso avesse assunto alcun comportamento abnorme nell'esecuzione della propria prestazione lavorativa) - la Corte territoriale ha accertato l'operatività della copertura assicurativa prestata da UNIPOLSAI Spa in favore della EURO MOTOR SERVICE Srl in relazione alla responsabilità risarcitoria assunta nei confronti del lavoratore, escludendo, viceversa, la copertura assicurativa pretesa dall'Officina Meccanica C.C. Snc di D.D. e E.E. nei confronti della Cattolica Assicurazioni;
avverso la sentenza d'appello, EURO MOTOR SERVICE Srl propone ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi d'impugnazione;
A.A., in qualità di amministratore di sostegno di B.B., da un lato, e l'Inail, dall'altro, resistono ciascuno con un proprio controricorso;
l'Officina Meccanica Domenici Snc di D.D. e E.E.; la UNIPOLSAI Assicurazioni Spa; F.F. e il Fallimento DFA ITALIA Srl, quali già soci di MARMI CAMPIGLIA Srl, estinta (v. sentenza di secondo grado p. 17); la SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE Spa non hanno svolto difese in questa sede;
EURO MOTOR SERVICE Srl e A.A., nella qualità, hanno depositato memorie;
Diritto
con il primo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 106, 112 e 345 c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la Corte territoriale erroneamente confermato la decisione del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto automatica l'estensione, alla EURO MOTOR SERVICE Srl, terza chiamata in causa, della domanda originariamente proposta dal A.A. (originario attore) nei confronti delle originarie convenute, Officina Meccanica Dominici Snc e MARMI CAMPIGLIA Srl; e tanto, nonostante la totale difformità dei titoli giuridici posti a fondamento delle diverse domande;
il motivo è infondato;
osserva il Collegio come, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di responsabilità civile, nell'ipotesi in cui la parte convenuta chiami in causa un terzo in qualità di corresponsabile dell'evento dannoso, la richiesta risarcitoria deve intendersi estesa al medesimo terzo anche in mancanza di un'espressa dichiarazione in tal senso dell'attore, poiché la diversità e pluralità delle condotte produttive dell'evento dannoso non dà luogo a distinte obbligazioni risarcitorie, non mutando l'oggetto del giudizio; un'esplicita domanda dell'attore è, invece, necessaria quando la chiamata del terzo si fondi sulla deduzione di un rapporto sostanziale differente da quello invocato dall'attore nei confronti del convenuto (cfr. Sez. 3, ordinanza n. 31066 del 28/11/2019, Rv. 656137-01; Sez. 3, sentenza n. 26208 del 6/9/2022 Rv. 665622-01);
nella materia della responsabilità civile, dunque, l'automaticità dell'estensione della domanda al terzo chiamato in causa si determina, non solo nei casi in cui il convenuto indichi nel terzo il solo e unico responsabile del danno (v. Sez. 1, ordinanza n. 5580 dell'8/3/2018, Rv. 647752-01; Sez. 2, ordinanza n. 22050 dell'11/9/2018, Rv. 650074-02), ma anche nei casi in cui il convenuto individui nel terzo un corresponsabile del medesimo fatto dannoso;
è peraltro appena il caso di rammentare come la solidarietà passiva nel debito risarcitorio non sia affatto esclusa dalla diversità dei titoli (contrattuale ed extracontrattuale) dei diversi debitori solidali (cfr., tra tutte, Sez. U, sentenza n. 13143 del 27/04/2022, Rv. 664654-01);
nel caso di specie, la Corte territoriale ha sottolineato come la società convenuta avesse chiamato in causa EURO MOTOR SERVICE Srl negando la propria responsabilità ed affermando l'esclusiva responsabilità della terza chiamata, quale società datrice di lavoro del danneggiato;
ne deriva la radicale infondatezza dell'odierna censura, atteso che la pretesa diversità dei titoli giuridici posti a fondamento, da un lato, della domanda dell'attore e, dall'altro, di quella evocata dalla società convenuta, non dando luogo a diverse obbligazioni risarcitorie, non mutano l'oggetto del giudizio e non valgono, pertanto, a escludere l'automaticità dell'estensione dell'originaria domanda risarcitoria proposta dal lavoratore nei confronti della società propria datrice di lavoro;
con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 106, 112 e 345 c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la Corte territoriale erroneamente confermato la decisione del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto automatica l'estensione, alla EURO MOTOR SERVICE Srl, terza chiamata in causa, della domanda originariamente proposta dal A.A. (originario attore) nei confronti delle originarie convenute, Officina Meccanica C.C. Snc e MARMI CAMPIGLIA Srl; e tanto, nonostante l'attore (così come l'Inail, intervenuto autonomamente) avesse sempre e solo richiesto, anche dopo la chiamata in causa della EURO MOTOR SERVICE Srl, la condanna delle sole due società originariamente convenute, con la conseguente implicita rinuncia dell'attore e dell'Inail alle domande proposte nei confronti della EURO MOTOR SERVICE Srl;
il motivo è inammissibile;
osserva il Collegio come la questione oggetto della censura in esame risulti proposta per la prima volta in questa sede, non emergendo, dalla lettura della sentenza d'appello, l'avvenuta contestazione, da parte dell'odierna società ricorrente, dinanzi alla Corte territoriale, della pretesa rinuncia, da parte del lavoratore e dell'Inail, alle domande risarcitorie dagli stessi proposte;
trattandosi di una questione nuova, la stessa deve ritenersi inammissibile;
l'inammissibilità della censura, peraltro, emerge anche da un diverso punto di vista, atteso che, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, la mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non autorizza alcuna presunzione di rinuncia in capo a colui che ebbe originariamente a presentarla, essendo necessario, a tale fine, che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, possa desumersi inequivocabilmente il venire meno del suo interesse a coltivare siffatta domanda, ciò anche nell'eventualità che questa sia stata estesa automaticamente all'attore per effetto della chiamata in causa, su iniziativa del convenuto, del terzo ritenuto responsabile (Sez. 3, ordinanza n. 723 del 18/1/2021, Rv. 660387-01; Sez. 2, sentenza n. 17582 del 14/7/2017, Rv. 644854-01);
ciò posto, varrà considerare come l'attività volta all'interpretazione di un comportamento processuale (nel senso del relativo carattere di manifestazione di una volontà implicita di rinuncia a una domanda) consista, in tutto e per tutto, nell'interpretazione del contenuto di una volontà concernente l'esercizio delle prerogative processuali di una parte e, dunque, nell'assumere una decisione integralmente governata dall'applicazione dei canoni legali di ermeneutica negoziale (che la pacifica giurisprudenza di legittimità ritiene estensibili a tutti gli atti giudiziali della parte: cfr. Sez. 3, ordinanza n. 25826 dell'1/9/2022, Rv. 665645-01; Sez. 2, sentenza n. 4205 del 21/2/2014, Rv. 629624-01; Sez. L, sentenza n. 17947 dell'8/8/2006, Rv. 591719-01; Sez. L, sentenza n. 2467 del 6/2/2006, Rv. 586752-01);
nella specie, la Corte territoriale, nel pronunciare sulla domanda risarcitoria proposta dal lavoratore e dall'Inail, ha implicitamente ritenuto che gli stessi non avessero rinunciato alle proprie domande risarcitorie, con la conseguenza che la censura in esame avrebbe dovuto muovere dalla preliminare identificazione delle ragioni per cui l'interpretazione del comportamento processuale della parte fornita dal giudice d'appello avrebbe dovuto ritenersi totalmente inaccettabile, ossia tale da non potersi in alcun modo giustificare sul piano logico, secondo i termini dei canoni legali di ermeneutica negoziale;
al contrario, il tenore della censura in esame risulta unicamente caratterizzato dalla volontà di accreditare una diversa interpretazione della condotta processuale della parte, di per sé tale da non contrastare, in termini assoluti, la congruità logica della diversa lettura della condotta processuale della parte fatta propria dal giudice d'appello, con la conseguente risoluzione dell'odierna censura in una sostanziale rilettura nel merito dei fatti di causa secondo un'impostazione critica non consentita in sede di legittimità;
con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 68, co. 1, del D.P.R. n. 164/1956; dell'art. 16 del D.P.R. n. 164/1956; degli artt. 17, 27, 375, 376 e 386 del D.P.R. n. 547/55 e degli artt. 1 e 2 del D.Lgs. n. 494/1996 (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto imputabile alla EURO MOTOR SERVICE s.r.l, quale datrice di lavoro, la violazione delle norme in materia di sicurezza richiamate in sentenza, tenuto conto: a) gli artt. 19 e 27 del D.P.R. n. 547/1955 non avrebbe dovuto applicarsi al caso di specie perché la passerella del carroponte de quo non era un'impalcatura o un ponteggio (opere provvisionali), bensì un'opera fissa installata sul carroponte stesso e facente strutturalmente parte del medesimo; b) l'art. 68, co. 1, del D.P.R. n. 164/1956 e l'art. 17 del D.P.R. 547/1955 non avrebbero dovuto fondare alcun giudizio di responsabilità ex art. 2087 c.c. a carico della società istante, posto che la passerella de qua aveva il "parapetto' previsto sul lato "aperto' dal co. 1 dell'art. 68 vòlto ad impedire la caduta accidentale della persona verso l'esterno (tant'è che la caduta dall'alto è avvenuta per altro motivo); c) la corretta applicazione degli artt. 375, 376 e 386 del D.P.R. n. 547/55 avrebbe dovuto escludere violazioni imputabili alla società ricorrente, in quanto l'accesso al carroponte era garantito da una struttura fissa corredata da un dispositivo di protezione collettiva, ovvero il parapetto della passerella, e il lavoratore avrebbe poi potuto operare sporgendosi, una volta raggiunto il punto dell'intervento, con la dotazione della cintura di sicurezza con moschettone (tant'è che la caduta dall'alto è avvenuta prima dell'inizio della lavorazione);
con il quarto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 2087 c.c. e dell'art. 122 del D.Lgs. n. 81/2008 (come dell'allora vigente art. 16 del D.P.R. n. 164/1956) (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la Corte territoriale erroneamente applicato le norme richiamate al caso di specie, tenuto conto della particolarità dei fatti storici esaminati, così come accertati con efficacia di giudicato interno già con la sentenza emessa dal Tribunale di Massa n. 59/2019, in base alla quale il sinistro avvenne per un difetto occulto, non prevedibile e intrinseco al piano di calpestio della passerella di un carroponte, che era transitabile senza necessità di alcuna protezione (cintura di sicurezza o imbracatura) in quanto dotata del parapetto, con la conseguente impossibilità di esigere dal datore di lavoro la predisposizione di accorgimenti idonei a fronteggiare cause di infortunio del tutto imprevedibili;
entrambi i motivi - congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione - sono inammissibili;
osserva il Collegio, come, a dispetto del prospettato vizio di violazione di norme di legge, le censure in esame si risolvano nella sostanziale proposta di un'alternativa lettura dei fatti di causa, sulla base di una impostazione critica non consentita in sede di legittimità;
in particolare, la pretesa erroneità nell'applicazione delle norme richiamate dalla società ricorrente si baserebbe, secondo le censure in esame, non già sull'errata sussunzione di un fatto incontroverso nelle fattispecie normative astratte, bensì su di un'errata lettura dei fatti di causa, ossia sul presupposto che la passarella descritta in sentenza non fosse un'opera provvisionale (come ritenuto da entrambi i giudici di merito), bensì un'opera fissa transitabile senza necessità di alcuna specifica protezione (o meglio, con la semplice dotazione effettivamente fornita al lavoratore infortunatosi);
e tuttavia, la circostanza che la passerella descritta in sentenza fosse o meno un'opera provvisionale (e non piuttosto un'opera fissa) costituisce circostanza che presuppone una preliminare valutazione di fatti, e non già un'interpretazione di norme giuridiche; e dunque, una diversa ricostruzione della fattispecie concreta, mediata dall'interpretazione dei fatti di causa e delle prove;
la società ricorrente, infatti, non risulta affatto in disaccordo, rispetto a quanto sancito nel provvedimento impugnato, in ordine alla necessità di protezioni aggiuntive in caso di opere provvisionali, né sull'astratta definizione normativa di cosa sia un'opera provvisionale, bensì sul fatto che nella specie si fosse realmente di fronte a un'opera provvisionale: e tanto, sulla base di una diversa lettura dei fatti emersi dall'istruttoria processuale;
ne deriva che, sulla base delle argomentazioni illustrate nelle censure in esame, le doglianze della società ricorrente devono ritenersi riferite, non già a un vizio di falsa applicazione di legge, bensì all'eventuale contestazione di un vizio motivazionale prospettato in modi e forme del tutto estranei ai limiti previsti dall'art. 360 n. 5 c.p.c.;
con il quinto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame circa un fatto decisivo controverso (in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.), per avere la Corte territoriale omesso di considerare che il lavoratore infortunato era stato dotato dei necessari (e regolari) dispositivi di protezione individuale e adeguatamente formato in relazione al loro utilizzo, nella specie concretamente indossati il giorno dell'infortunio;
il motivo è inammissibile;
osserva il Collegio come, avendo la Corte territoriale confermato la sentenza di primo grado sulla base delle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, indicate a fondamento della decisione impugnata, l'evocazione, in sede di legittimità, del vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. deve ritenersi inammissibile, trovando applicazione al riguardo il divieto di cui all'art. 348-ter c.p.c. (disposizione che ha trovato continuità normativa nel nuovo art. 360, quarto comma, cod. proc. civ., introdotto dal D.Lgs. n. 149 del 2022), ai sensi del quale, in presenza di una doppia decisione conforme in fatto, il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del primo comma dell'art. 360;
varrà peraltro evidenziare come, pur quando esaminabile, la censura in esame non evidenzi alcun profilo di decisività dell'occorrenza di fatto il cui esame sarebbe stato in ipotesi omesso dal giudice di merito, non emergendo alcuna certezza in ordine alla sicura diversità della decisione che sarebbe stata assunta là dove il giudice avesse in concreto considerato (ove mai trascurato) quanto qui dedotto dalla società ricorrente;
in particolare, converrà sottolineare come il giudice l'appello non abbia affatto trascurato la valutazione della circostanza qui denunciata dalla società ricorrente, avendo espressamente sottolineato l'insufficienza dei dispositivi di protezione in concreto approntati dalla datrice di lavoro (cfr. pagg. 18-20 della sentenza impugnata), con la conseguenza che la censura in esame si risolve sostanzialmente, non già nella denuncia dell'omesso esame di un fatto, bensì nella pretesa mancata considerazione della (asserita) correttezza del comportamento precauzionale del datore di lavoro e, dunque, nella evocazione di un vizio (l'omessa considerazione della correttezza di un comportamento) in nessun caso riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c.;
sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza delle censure esaminate, dev'essere pronunciato il rigetto del ricorso;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore ciascun controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate, in favore di Inail, in complessivi Euro 9.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori come per legge, e, in favore di A.A., nella qualità, in complessivi Euro 10.500,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori come per legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione del 24 aprile 2025.
Depositata in Cancelleria il 2 luglio 2025.
