Cassazione Penale, Sez. 4, 08 luglio 2025, n. 25142 - Caduta mortale dall'edificio in costruzione durante la sospensione dei lavori. Posizioni di garanzia
- Contratti d'appalto, d'opera e di somministrazione
- Coordinatore per l'Esecuzione
- Datore di Lavoro
- Dirigente e Preposto
- Lavori in Quota
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta da
Dott. SERRAO Eugenia - Presidente
Dott. CALAFIORE Daniela - Consigliere
Dott. RANALDI Alessandro - Consigliere
Dott. MARI Attilio - Consigliere
Dott. RICCI Anna Luisa Angela - Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
A.A. nato a S il (Omissis)
B.B. nato a S il (Omissis)
C.C. nato a C il (Omissis)
D.D. nato a C il (Omissis)
avverso la sentenza del 28/05/2024 della Corte d'Appello di Cagliari
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso
udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Luisa Angela Ricci;
udito il Procuratore Generale, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi
udito l'avv. Lucia Desiderio del foro di Roma, in sostituzione ex art.102 c.p.p., per delega scritta, dell'avv. Sandro Grimaldi del foro di Cagliari difensore delle parti civili E.E. e F.F. il quale, deposita conclusioni scritte e nota spese; in sostituzione ex art.102 c.p.p., per delega scritta, dell'avv. Ignazio Ballai del foro di Cagliari in difesa delle parti civili G.G. ed H.H., deposita conclusioni scritte e nota spese;
udito l'avv. Mauro Trogu del foro di Cagliari in difesa di D.D., il quale insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso;
udito l'avv. Massimo Delogu del foro di Cagliari in difesa di A.A. e B.B., il quale insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso;
udito, l'avv. Marco Aste del foro di Cagliari in difesa di C.C., il quale si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento.
Fatto
1. La Corte d'Appello di Cagliari, con sentenza del 28 maggio 2024, ha confermato la sentenza del Tribunale di Cagliari di condanna di A.A. e B.B. nella qualità, il primo, di amministratore e, il secondo, di incaricato di fatto di seguire la esecuzione dei lavori e perciò amministratore di fatto della società I.I. di A.A. E c. Sas, e di C.C. e D.D., nella qualità, rispettivamente, di amministratore unico e di socio e responsabile della sicurezza della Tecno Sarda Industrie Srl (T.S.I. Srl), in ordine al delitto di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, ai danni di J.J., dipendente della società I.I., commesso in C il (Omissis).
1.1. Il processo ha ad oggetto un infortunio sul lavoro ricostruito nelle sentenze di merito conformi nel modo seguente.
Nel comune di N, la società Icnos aveva affidato in appalto alla società Tecno Sarda Industrie Srl i lavori di realizzazione di un edificio di tre piani fuori terra e di quattro edifici monopiano. La Tecno Sarda Industrie Srl aveva subappaltato alla società I.I. di A.A. E c. Sas la realizzazione delle opere di impermeabilizzazione, coibentazione e ventilazione della copertura di uno dei fabbricati da costruire. Il (Omissis), B.B., in accordo con il figlio A.A., aveva inviato nel cantiere il dipendente J.J. affinché provvedesse all'esecuzione delle opere oggetto del subappalto. Giunto in cantiere, il J.J. era salito nella parte superiore dell'edificio a oltre 5 metri di altezza da terra, dove avrebbe dovuto effettuare gli interventi previsti, ma, ad un tratto, aveva perso l'equilibrio e, in assenza di presidi di sicurezza individuali (quali imbracature, casco, cinture di sicurezza) e collettivi (quali ponteggi), era precipitato al suolo, riportando lesioni in seguito alle quali, il (Omissis), era deceduto.
Nelle sentenze di merito si dà atto che, nell'area di cantiere in cui operava il J.J., i lavori erano sospesi per ragioni di sicurezza, in forza della nota del 5 giugno 2009 a firma dell'Ing. K.K., nella qualità di coordinatore della sicurezza in fase esecutiva; K.K., nello specifico, aveva formalmente invitato la TSI Srl a far rispettare a tutti i lavoratori e ad eventuali imprese subappaltatrici presenti l'ordine di servizio in questione. Nelle sentenze si dà, altresì, atto che i ponteggi erano stati rimossi alcuni giorni prima per esigenze organizzative della TSI.
Nonostante ciò, il J.J., unitamente ai colleghi L.L. e M.M., era stato autorizzato da B.B., anche su indicazione di A.A., dopo che quest'ultimo (secondo quanto da lui stesso riferito) aveva interloquito al telefono con D.D., a recarsi a N e procedere ai lavori di impermeabilizzazione del tetto dell'edificio in costruzione.
1.2. Quali addebiti di colpa sono stati indicati:
- per B.B. e A.A., l'avere ordinato di eseguire i predetti lavori in quota senza approntare o verificare che vi fossero sul posto tutte le obbligatorie dotazioni di sicurezza, in violazione degli artt. 111, 122 e 136 D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;
- per C.C. e D.D., non aver vigilato sull'attuazione di misure di sicurezza e opere provvisionali da parte della ditta I.I. e non aver impedito l'esecuzione di lavori edili in assenza delle predette misure di sicurezza in violazione delle disposizioni di cui all'art. 97 e 136 D.Lgs. n. 81/2008.
2. Il ricorso, con atto unico, di B.B. e A.A., si è articolato in tre motivi.
Con il primo motivo, hanno dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere la sentenza impugnata fatto malgoverno dell'art. 95 D.Lgs. n. 81/2008 e del relativo allegato, nonché delle specifiche pattuizioni contrattuali intervenute tra la TSI e la ditta I.I..
Il difensore ritiene che la stessa Corte d'Appello ha riconosciuto che i A.A. e B.B. avevano inviato in cantiere il J.J. e altri due lavoratori su indicazione dello D.D. e, ciò nondimeno, ha ritenuto sussistente la loro responsabilità in ordine al mancato apprestamento delle misure antinfortunistiche.
L'art. 95, comma 1 lett. d), D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che i datori di lavoro delle imprese, durante l'esecuzione dell'opera, osservano le misure generali di tutela di cui all'art. 15 e curano, ciascuno per la parte di competenza, fra l'altro, la manutenzione e il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli apprestamenti, delle attrezzature di lavoro degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori. Tale formulazione si riferisce, tuttavia, a un periodo successivo alla commissione dell'illecito in contestazione, in quanto le parole "degli apprestamenti e delle attrezzature di lavoro" sono state inserite soltanto dal D.Lgs. n. 106/2009 in data 3 agosto 2009: solo a decorrere dalla entrata in vigore del decreto, il datore di lavoro aveva il dovere di controllare periodicamente gli apprestamenti, che secondo l'All. XV.1. D.Lgs. n. 81/2008, ricomprendono, fra gli altri, anche i ponteggi. Quando si è verificato il sinistro, ovvero il (Omissis), i A.A. e B.B. non avevano il dovere di controllare periodicamente i ponteggi, tanto più che la TSI e la I.I. Sas, nel contratto di appalto che disciplinava gli obblighi gravanti su ciascuno, avevano espressamente pattuito che tra gli oneri a carico del committente dovessero essere ricompresi i ponteggi a norma di legge. Il teste L.L., dipendente della ditta E. nel corso del dibattimento aveva riferito che, quando B.B. si era recato in cantiere, i parapetti erano presenti.
Con il secondo motivo, hanno dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere la sentenza impugnata fatto malgoverno dell'art. 92 D.Lgs. n. 81/2008, laddove ha omesso di individuare come unico responsabile del reato il coordinatore per l'esecuzione dei lavori. La ditta Icons, committente, ebbe a nominare quale coordinatore dei lavori l'ing. K.K., il quale avrebbe dovuto verificare e segnalare che il ponteggio nel corpo di edificio ove il J.J. avrebbe dovuto operare era stato rimosso, ovvero avrebbe dovuto, in una tale situazione di pericolo, interdire il transito sulla passerella, unica via di accesso alla copertura. Quando B.B. si recò in cantiere, accertò che la passerella, i ponteggi e i parapetti erano stati correttamente realizzati: i ponteggi e i parapetti erano stati poi inopinatamente rimossi in occasione della sospensione dei lavori, ma senza rimuovere o mettere in sicurezza anche la passerella di accesso alle coperture. In questa situazione, i A.A. e B.B. non potevano certo prevedere che qualcuno avesse assunto tale improvvida iniziativa, senza neppure interdire l'accesso alla passerella che, di fatto, aveva permesso al J.J. di salire sulla copertura dalla quale era poi precipitato.
Con il terzo motivo, hanno dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere la Corte ritenuto che i A.A. e B.B., in assenza di qualunque segnale di allerta e nonostante il benestare alla ripresa dei lavori comunicatogli dallo D.D., avrebbero dovuto verificare l'esistenza dei ponteggi. L'istruttoria aveva chiarito che pochi giorni prima del sinistro, quando B.B. si era recato in cantiere, il ponteggio era presente e con esso i parapetti e la passerella di accesso; nessuna segnalazione era mai pervenuta ai A.A. e B.B. da qualsivoglia soggetto in ordine all'assenza dei ponteggi il giorno dell'infortunio.
3. Il ricorso di C.C. si è articolato in due motivi.
Con il primo motivo ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alla affermazione della responsabilità. Il Tribunale aveva affermato che, nonostante i lavori fossero sospesi e non fosse stata effettuata alcuna comunicazione formale di revoca del provvedimento di sospensione, i A.A. e B.B. si sarebbero determinati a inviare gli operai a seguito di interlocuzioni con lo D.D.. Nell'atto di appello si era contestata detta circostanza, risultante invero solo dalle dichiarazioni del A.A. e negata fermamente dallo D.D., il quale aveva dichiarato che i lavori sarebbero dovuti iniziare il lunedì successivo, ossia il (Omissis). La Corte ha ritenuto come certa detta circostanza, per il fatto che, in assenza di comunicazione ufficiale della revoca dell'ordine di sospensione, i A.A. e B.B., se non avessero ricevuto l'autorizzazione dello D.D., non avrebbero autonomamente deciso di intraprendere i lavori. Questa affermazione, oltre ad essere del tutto contraddittoria rispetto alla premessa indicata in sentenza, è smentita dalle dichiarazioni testimoniali ignorate dal giudice di appello. È pacifico che tra i lavori delle diverse imprese non vi fosse interferenza, ma successione, nel senso che in un primo tempo venivano eseguite le lavorazioni della TSI (che montava il ponteggio, intonacava la spalletta a vista e montava le gronde) e, in un secondo tempo, interveniva l'impresa I.I.. Nella parte del cantiere dove era accaduto il sinistro, la TSI non aveva ancora effettuato i lavori di sua competenza, sicché D.D. non poteva aver autorizzato A.A. ad effettuare i lavori spettanti alla ditta subappaltatrice. Le dichiarazioni di D.D. hanno trovato conferma in una serie di circostanze: a) i lavori erano sospesi dal 5 giugno e il problema non era ancora risolto del tutto, ma in via di risoluzione; b) diversamente dalla TSI, la ditta I.I. aveva fretta di ultimare i lavori, che riguardavano solamente una piccola parte del cantiere, precisamente solo quella nella quale si era verificato il sinistro; c) gli operai si erano recati sul posto su iniziativa degli stessi A.A. e B.B., ben consapevoli che secondo l'impresa appaltatrice i lavori sarebbero dovuti riprendere solamente il lunedì successivo. Sono gli stessi operai dell'impresa I.I., ovvero L.L. e M.M., ad aver affermato che sarebbero dovuti andare a lavorare solamente il lunedì, confermando quindi le dichiarazioni dello D.D. e smentendo quelle del A.A..
Con il secondo motivo ha dedotto il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della condotta abnorme del lavoratore e al riconoscimento della responsabilità della TSI, nonostante la ditta subappaltatrice avesse ripreso i lavori in autonomia. È pacifico che il posizionamento dei ponteggi per garantire la sicurezza dei lavoratori nei lavori in quota fosse a carico della TSI così come è circostanza pacifica, secondo quanto riferito dal giudice di primo grado, che nei giorni antecedenti l'infortunio rivelatosi letale i ponteggi fossero stati regolarmente installati. Il giorno (Omissis), non vi erano ponteggi solo perché nessun lavoro doveva essere eseguito in quella parte del corpo c): in caso contrario sarebbero stati presenti gli operai della TSI addetti al montaggio e ai lavori preliminari a quelli che doveva eseguire l'impresa I.I.. Era stata un'iniziativa autonoma del J.J. quella di salire sul tetto, come dato desumere dal fatto che, benché fosse un operaio esperto, era salito non soltanto in totale violazione delle norme antinfortunistiche, ma anche senza l'abbigliamento e le attrezzature che erano in dotazione. Nessuna omissione può, pertanto, addebitarsi al C.C. in relazione alla normativa richiamata, per non aver impedito la permanenza del J.J. nel blocco c). Gli obblighi di cui agli artt. 97 e 136 D.Lgs. n. 81/2008 sussistono nel momento in cui l'impresa subappaltatrice lavora
con l'autorizzazione del subcommittente e non anche, come nel caso di specie, quando lavora di sua esclusiva iniziativa, all'insaputa e anzi contro la volontà del subcommittente.
4. Il ricorso di D.D. è articolato in cinque motivi.
Con il primo e il secondo ha dedotto la violazione di legge e in specie del principio di correlazione fra l'accusa e la sentenza.
Nel capo di imputazione D.D. era stato ritenuto responsabile quale socio e responsabile per la sicurezza della società TSI. L'istruttoria aveva, invece, chiarito che D.D. era soltanto un capo cantiere con mansioni tecniche e in epoca antecedente all'infortunio era stato rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). La Corte di Appello, invece, nel confermare la condanna, aveva ricollegato la sua responsabilità all'avere agito quale amministratore di fatto della TSI e gli aveva attribuito funzioni dirigenziali. In tal modo, la sentenza era incorsa nella violazione degli artt. 516 e 522 cod. proc. pen.: l'affermazione della sua responsabilità in ragione di una qualifica che non gli era stata contestata, gli aveva impedito di difendersi e di dedurre prove atte a dimostrare la sua qualità di mero capo cantiere.
Inoltre, la Corte d'Appello, non potendo dimostrare che la TSI fosse tenuta al rispetto delle regole indicate negli artt. 97 e 136 D.Lgs. n. 81/2008, aveva individuato, quale addebito di colpa, la violazione dell'art. 26 D.Lgs. n. 81/2008, ancora una volta in violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza.
Con il terzo motivo ha dedotto il vizio di motivazione in relazione al riconosciuto ruolo di dirigente di fatto di D.D.. L'unico passaggio in cui viene affrontato il tema del ruolo dirigenziale del ricorrente è quello in cui si afferma, sulla base delle dichiarazioni di A.A., che i A.A. e B.B. si erano determinati a inviare il J.J. in cantiere in seguito ad un'interlocuzione con lo D.D.. La prova citata dalla Corte a sostegno della tesi per cui il J.J. era stato inviato in cantiere su indicazione di D.D. erano, dunque, le stesse dichiarazioni del coimputato A.A.. La circostanza che D.D. svolgesse di fatto compiti dirigenziali non può ritenersi provata all'esito di un simile ragionamento. Per poter ritenere un fatto, rappresentato soltanto da un imputato concorrente del medesimo reato, la Corte avrebbe dovuto applicare i criteri di valutazione della prova di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., ovvero individuare riscontri oggettivi esterni alla dichiarazione del computato, che aveva tutto l'interesse a mentire per tentare di alleggerire la propria posizione, a discapito di quella del coimputato D.D.. In ogni caso, se anche fosse vero che in quella specifica occasione D.D. avesse chiesto a A.A. di intervenire nel cantiere, mancherebbe qualsivoglia passaggio logico argomentativo che consenta di far discendere da ciò una sua generale posizione dirigenziale.
Vero è, piuttosto, che nessun cronoprogramma dei lavori prevedeva che quel giorno la ditta I.I. dovesse mandare i suoi operai in cantiere a iniziare i lavori di ultimazione del tetto e diversi testimoni avevano riferito di aver avuto l'informazione che quei lavori sarebbero dovuti iniziare il lunedì successivo al giorno dell'incidente: la presenza in cantiere della ditta I.I. Sas non era, dunque, necessaria e/o prevista.
Con il quarto motivo ha dedotto il vizio di motivazione in ordine alla possibilità di imputare alla TSI Srl la violazione dell'art. 26 D.Lgs. n. 81/2008.
L' art. 96, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che l'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100, nonché la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento delle disposizioni di cui... all'art. 26 commi 1 lett. b), 2, 3 e 5. Posto che nel caso di specie C.C., amministratore della TSI, e A.A., amministratore dell'omonima ditta e datore di lavoro, avevano accettato il piano di sicurezza e coordinamento e avevano redatto il POS, la norma cautelare invocata risulta ampiamente rispettata. Peraltro, l'art. 26 non sarebbe stato correttamente invocato nel caso di specie in quanto non erano presenti rischi da interferenze.
Con il quinto motivo ha dedotto la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza del nesso di causalità tra l'incidente e l'evento morte. Il Tribunale non aveva individuato la patologia che aveva determinato il decesso, ma si era accontentato di un più che generico referto secondo il quale il J.J. sarebbe morto per le complicanze insorte in seguito al grave trauma. La Corte di appello ha rigettato il motivo con cui si era censurato il mancato accertamento delle cause della morte, rilevando che la difesa non aveva saputo ipotizzare una serie causale autonoma. In tal modo, tuttavia, la Corte si è sottratta all'obbligo di confrontarsi con le doglianze formulate con l'appello, non affrontando il tema della distanza temporale dell'evento dall'infortunio e dell'individuazione della causa precisa della morte.
5. Le parti nel corso della discussione orale hanno concluso come indicato in epigrafe.
Diritto
1. I ricorsi di A.A., B.B. e C.C. devono essere rigettati. Il ricorso di D.D. è fondato quanto al terzo motivo.
2. I ricorsi di A.A. e B.B..
2.1. Il primo e il terzo motivo, da trattarsi unitariamente in quanto incentrati sulla affermazione della responsabilità degli imputati, nella qualità di datori di lavoro di diritto (A.A.) e di fatto (B.B.), in relazione all'infortunio occorso al loro lavoratore dipendente, sono infondati.
Occorre muovere dalla premessa che il difensore non contesta la ricostruzione dell'infortunio come sopra delineata e, dunque, il fatto che il J.J., lavorando in quota su un edificio in costruzione, sia caduto per l'assenza di ponteggio, né la qualifica di datori di lavoro in capo ai ricorrenti, ma osserva che la Corte di appello ha fondato la responsabilità dei A.A. e B.B. sul mancato assolvimento di un obbligo di verifica della apposizione dei ponteggi, in realtà non configurabile.
Nelle sentenze di merito, che in quanto conformi costituiscono un unico corpo decisionale e devono essere valutate unitariamente (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218), il contenuto della posizione di garanzia dei due imputati in relazione alla sicurezza del lavoratore deceduto e gli obblighi conseguenti a tale posizione, a fronte della esecuzione in subappalto dei lavori per conto di altra società appaltante, è stato delineato in modo conforme al dettato normativo.
Il Tribunale (pagg. 17 e 18 della sentenza di primo grado) ha dato atto che l'apprestamento dei ponteggi, previsto nel Piano di sicurezza e coordinamento predisposto dalla Icnos, era a cura della committenza; che nei giorni antecedenti l'infortunio, i ponteggi atti ad eliminare i pericoli di caduta erano stati regolarmente installati e poi smontati in conformità all'andamento dei lavori, che prevedeva interventi in successione su singole porzioni del complesso edilizio; che i lavori di costruzione degli edifici e conseguentemente anche quelli di impermeabilizzazione del tetto nell'edificio c) subappaltati dalla TSI alla I.I. Sas, erano sospesi, come dato desumersi dall'ordine di servizio del 5 giugno 2009 a firma del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, acquisito in atti, per la necessità di predisporre le varianti e le integrazioni necessarie per il completamento di opere strutturali e inerenti alla viabilità del cantiere; che il coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva, Ing. K.K., aveva invitato D.D., quale responsabile del cantiere, a far rispettare l'ordine di servizio a tutti i lavoratori e a eventuali imprese subappaltatrici presenti.
Il Tribunale ha, indi, ricordato che gli artt. 105 e 107 e 111 D.Lgs. n. 81/2008 prescrivono per i lavori in quota l'adozione di attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, con priorità delle misure di protezione collettiva rispetto a quelle individuali e con installazione di dispositivi di protezione contro le cadute, e che gli artt. 122 e 136 prevedono l'adozione di adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte a eliminare i pericoli di caduta delle persone e di cose e modalità di montaggio e smontaggio dei ponteggi.
Nel caso di specie, al momento dell'incidente non vi erano sistemi di sicurezza idonei a eliminare i pericoli di caduta delle persone che lavoravano in quota, essendo emersa in maniera pacifica l'assenza di ponteggi. A.A. e B.B., il primo quale datore di lavoro, il secondo in qualità di persona esercente i poteri direttivi dell'impresa subappaltatrice e datore di lavoro di fatto (secondo le dichiarazioni dei testi L.L. e M.M.), erano tenuti al rispetto delle disposizioni poste a garanzia della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro prescritte dal PSC. Il (Omissis), al momento della esecuzione dei lavori da parte del lavoratore precipitato, non era stata adottata alcuna precauzione idonea, né da parte della società TSI subcommittente, né da parte della ditta I.I. Sas subappaltatrice.
La Corte di appello, se pure (come meglio si dirà infra) ha ritenuto provato che A.A. avesse ripreso i lavori su autorizzazione di D.D., tuttavia, in coerenza con le valutazioni del Tribunale, ha ribadito che i A.A. e B.B. erano, comunque, responsabili per la mancata verifica dell'apprestamento delle misure antinfortunistiche, tanto più che era stato accertato che i ponteggi subivano continui spostamenti, seguendo l'andamento dei lavori, sicché, prima di inviare il lavoratore deceduto nel cantiere, avrebbero dovuto verificare la presenza delle prescritte misure di sicurezza.
Il percorso argomentativo adottato è conforme ai principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità. Questa Corte, infatti, ha chiarito che gli obblighi di osservanza delle norme antinfortunistiche, con specifico riferimento all'esecuzione di lavori in subappalto all'interno di un unico cantiere edile predisposto dall'appaltatore, gravano su tutti coloro che esercitano i lavori, quindi anche sul subappaltatore interessato all'esecuzione di un'opera parziale e specialistica, che ha l'onere di riscontrare e accertare la sicurezza dei luoghi di lavoro, pur se la sua attività si svolga contestualmente ad altra, prestata da altri soggetti, e sebbene l'organizzazione del cantiere sia direttamente riconducibile all'appaltatore, che non cessa di essere titolare dei poteri direttivi generali (Sez. 3, n. 5907 del 11/01/2023, Modugno, Rv. 284187 - 01; Sez. 4. n. 42477 del 16/07/2009, Cornelli, Rv. 245786 - 01; Sez. 4, n. 5977 del 15/12/2005, dep. 2006, Chimenti, Rv. 233245 - 01; Sez. 4, n. 32943 del 27/05/2004, Maffia, Rv. 229084 - 01).
L'argomento dei ricorrenti, secondo cui la sentenza impugnata avrebbe indebitamente attribuito agli imputati la violazione relativa alla legge antinfortunistica invece ricollegabile a un'omissione propria di altri si pone in contrasto, dunque, con il principio su indicato. Sotto tale profilo, nessuna rilevanza può assumere la circostanza per cui nel contratto di appalto l'apprestamento dei ponteggi fosse a carico del committente, giacché incombeva, comunque, sul datore di lavoro la verifica della loro concreta esistenza al momento dell'esecuzione del lavoro demandato alla vittima. Per le stesse ragioni, la Corte di appello ha argomentato, in maniera logica, che doveva ritenersi irrilevante il dato per cui in occasione dell'ultima visita di B.B. in cantiere i ponteggi fossero presenti, posto che, a fronte dell'ordine di sospensione dei lavori, era comunque onere del datore di lavoro operare una verifica preventiva delle condizioni di sicurezza in relazione ai lavori da svolgere.
Inconferente, inoltre, è il rilievo per cui l'art. 95, comma 1 lett. d), D.Lgs. n.81/2008 è stato modificato in epoca successiva all'infortunio, mentre l'obbligo di controllo e manutenzione "degli apprestamenti e delle attrezzature di lavoro" non era prima previsto: tale rilievo, invero, non tiene conto che l'art. 95 prevede che il datore di lavoro della impresa esecutrice osservi le misure generali di tutela, fra cui anche la verifica delle condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro.
2.2. Il secondo motivo, con cui si censura la mancata individuazione della responsabilità in capo al coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva, è inammissibile o, comunque, manifestamente infondato. Anche a prescindere dal rilievo che si tratta di motivo non dedotto in appello, secondo la non contestata elencazione dei motivi di cui alla sentenza impugnata, la censura non tiene conto che, per le ragioni già indicate nella trattazioni dei motivi sub 1 e 3, permaneva, in ogni caso, in capo all'impresa subappaltatrice, pur volendosi ipotizzare la responsabilità di altri soggetti, l'obbligo della verifica delle condizioni di sicurezza del cantiere ove doveva lavorare il dipendente. In tal senso, deve ribadirsi che il sistema normativo della sicurezza sui luoghi di lavoro si fonda proprio sul principio per cui le posizioni di garanzia si cumulano e, se più sono i titolari della posizione di garanzia da cui discende l'obbligo di impedire l'evento, ciascuno è per intero destinatario dell'obbligo di tutela discendente dalla suddetta posizione di garanzia (Sez. 4, n. 6507 del 11/01/2018, Caputo, Rv. 272464 - 01; Sez. 4, n. 46849 del 03/11/2011, Di Carlantonio, Rv. 252149 - 01; Sez. 4, n. 8593 del 22/01/2008, Di Tommaso, Rv. 238936 - 01).
3. Il ricorso di C.C..
I due motivi, con i quali si contesta il fondamento della responsabilità di C.C. nella qualità di amministratore della società subcommittente dei lavori, sono, nel complesso, infondati.
Anche con riferimento alla posizione di C.C., il percorso argomentativo adottato dai giudici di merito a fondamento della responsabilità in ordine all'infortunio, non si presta alle censure dedotte.
La Corte di appello, confrontandosi con il rilievo per cui nel giorno dell'infortunio i lavori erano sospesi, ha precisato che l'obbligo di verificare le condizioni di sicurezza del cantiere incombeva anche sul C.C.. Questi, infatti, poiché i lavori subappaltati alla ditta I.I. erano stati solo sospesi, ma non erano conclusi, era rimasto inadempiente al dovere di prevedere un sistema organizzativo idoneo a evitare che potessero riprendere, in assenza di presidi antinfortunistici, ben sapendo che ciò poteva verificarsi proprio perché i ponteggi subivano, a seconda della necessità, trasferimenti da un punto all'altro del cantiere, esattamente come accaduto. Sotto tale profilo, si osserva che dall'istruttoria era emerso come il giorno dell'incidente in cantiere fossero presenti anche operai della TSI (cfr. dichiarazioni del teste N.N. e del teste O.O. riportate alle pagg. 12 e 13 della sentenza di primo grado) e che la passerella di accesso all'edificio era stata lasciata.
A tale passaggio argomentativo, in cui in sostanza si addebita al C.C. di non aver adottato, nella vigenza dell'ordine di sospensione dei lavori, misure di carattere organizzativo che valessero a impedirne in concreto la ripresa, anche a fronte di eventuali iniziative della impresa subappaltatrice, il ricorrente non contrappone alcuna ragione, in fatto e in diritto, tale da scardinarne la tenuta logica.
L'affermazione della responsabilità del ricorrente è coerente con la sua posizione di garanzia di subcommittente, idonea a fondare la responsabilità per l'infortunio (oltre che per la scelta dell'impresa), anche per l' omesso controllo dell'adozione, da parte del subappaltatore, delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro (Sez 4, n. 5893 del 08/01/2019, Perona, Rv. 275121 - 01). Più in particolare l'affermazione della responsabilità è coerente con il suo ruolo di committente qualificato, ossia committente che è anche datore di lavoro dell'impresa affidataria e, dunque, con gli obblighi di coordinamento che su di lui gravano. L'art. 97 del D.Lgs. n.81/2008, richiama, infatti, l'art. 26 dello stesso decreto, a norma del quale, i datori di lavoro, in caso di affidamento di lavori all'impresa appaltatrice, devono cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
Il rilievo per cui nel caso di specie fra i lavori delle diverse imprese, TSI e ditta I.I., non vi era interferenza, ma solo successione, in quanto la seconda doveva operare solo dopo che la prima aveva ultimato il suo lavoro, è manifestamente infondato. In proposito si deve osservare che la nozione di interferenza è collegata alla previsione che più imprese lavorino nello stesso cantiere, anche non in contemporanea, come dato desumersi dall'art. 90 D.Lgs. n. 81 del 2008, che obbliga il committente o il responsabile dei lavori "nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea" alla designazione del coordinatore per la progettazione e per la esecuzione dei lavori" e dal contenuto del PSC come disciplinato dall'allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008.
Infine manifestamente infondata è la censura per cui nel caso di specie difetterebbe, comunque, il nesso di causalità fra la condotta dell'imputato e l'evento, che si sarebbe verificato a seguito di condotta abnorme del lavoratore.
Il Tribunale e la Corte hanno osservato, in proposito, che il J.J. si era recato sul luogo di lavoro per eseguire l'impermeabilizzazione del tetto, non già di sua iniziativa, bensì su ordine del suo datore di lavoro e che, pertanto, dovevano configurarsi tutti gli obblighi discendenti dalla posizione di garanzia assunta dagli imputati (datore di lavoro e subcommittente) nei suoi confronti.
4. Il ricorso di D.D..
4.1. Il primo e il secondo motivo, con i quali si censura la violazione del principio di correlazione fra la contestazione e la sentenza, sono infondati.
Occorre prendere le mosse dal principio espresso dalle Sezioni Unite secondo cui in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010 Carelli, Rv. 248051 - 01). Tale principio è stato ribadito anche in tema di reati colposi, rispetto ai quali si è ritenuta insussistente "la violazione del principio di correlazione tra l'accusa e la sentenza di condanna se la contestazione concerne globalmente la condotta addebitata come colposa, essendo consentito al giudice di aggiungere agli elementi di fatto contestati altri estremi di comportamento colposo o di specificazione della colpa, emergenti dagli atti processuali e, come tali, non sottratti al concreto esercizio del diritto di difesa (Sez. 4, n. 19028 del 01/12/2016,dep. 2017, Casucci, Rv. 269601; Sez. 4, n. 35943 del 07/03/2014, Denaro, Rv. 260161). Sicché al giudice è consentito di aggiungere agli elementi di fatto contestati, altri estremi di comportamento colposo o di specificazione della colpa, perché sostanzialmente non sottratti al concreto esercizio del diritto di difesa. Simmetricamente si è sostenuto che il ricorso per cassazione con cui si deduca la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, ai fini della sua ammissibilità, sotto il profilo della specificità, non può limitarsi a segnalare la mancanza formale di coincidenza tra l'imputazione originaria e il fatto ritenuto in sentenza, dovendo altresì allegare il concreto pregiudizio che ne è derivato per l'esercizio del diritto di difesa, non sussistendo la violazione predetta ove, sulla ricostruzione del fatto operata dal giudice, le parti si siano confrontate nel processo (Sez. 4, n. 32899 del 08/01/2021, Castaldo, Rv. 281997 - 01).
Nel caso di specie, non può ravvisarsi la lamentata mancanza di corrispondenza posto che, da un lato, il ruolo che le sentenze hanno attribuito allo D.D. è stato desunto dall'istruttoria svolta nel corso del processo, in contraddittorio fra le parti, e, dall'altro, il richiamo all'art. 26 D.Lgs. n. 81/2008, sul quale è stata fondata la responsabilità, è previsto dallo stesso art. 97 del medesimo decreto, oggetto di specifica contestazione. Il fatto addebitato è rimasto immutato nelle sue linee essenziali e nessuna lesione del diritto di difesa si è, dunque, verificata nel caso in esame.
4.2. Il quinto motivo, con cui si è censurata l'affermazione del nesso di causalità fra la condotta del ricorrente e l'evento, nonostante il decesso del lavoratore fosse avvenuto dopo un lungo periodo di ricovero, è inammissibile in quanto generico e, comunque, manifestamente infondato.
La Corte di appello ha richiamato la relazione sanitaria del medico responsabile del reparto di rianimazione ove la persona offesa era stata ricoverata, in cui si dava atto che il J.J. era giunto in ospedale con un trauma vertebrale, toracico e addominale e nei giorni successivi aveva presentato un quadro neurologico progressivo esitato in una tetraplegia completa: tale ultima condizione aveva comportato la ventilazione meccanica obbligata e aveva provocato episodi di grave bradicardia, asistolia, insufficienza renale grave e broncopolmonite esitata in sepsi. Il sanitario aveva, dunque, concluso che il decesso del paziente era stato causato dalle complicanze insorte a seguito del trauma da caduta.
Il percorso argomentativo adottato è esente da censure e conforme agli insegnamenti della Suprema Corte in tema di esclusione del nesso di causalità ai sensi dell'art. 41, comma 2, cod. pen. Secondo la teoria della causalità "umana", per l'imputazione oggettiva dell'evento sono necessari due elementi, uno positivo e uno negativo: quello positivo è che l'uomo con la sua condotta abbia posto in essere un fattore causale del risultato, vale dire un fattore senza il quale il risultato medesimo nel caso concreto non si sarebbe avverato; il negativo è che il risultato non sia dovuto al concorso di fattori eccezionali. Con l'ulteriore precisazione che, perché possa parlarsi di causa sopravvenuta idonea ad escludere il rapporto di causalità, si deve trattare, secondo questa ricostruzione, di un percorso causale ricollegato ad un'azione (od omissione) dell'agente, ma completamente atipico, di carattere assolutamente anomalo ed eccezionale; di un evento che non si verifica, se non in casi del tutto imprevedibili a seguito della causa presupposta (Sez. 4, n. 26020 del 29/11/2009, Cipiccia, Rv. 243933 - 01). Nello stesso senso si è precisato che "ai fini dell'apprezzamento dell'eventuale interruzione del nesso causale tra la condotta e l'evento, il concetto ii causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento si riferisce non solo al caso di un processo causale del tutto autonomo, ma anche all'ipotesi di un processo non completamente avulso dall'antecedente e tuttavia sufficiente a determinare l'evento" (da ultimo Sez. 4, n. 10656 del 13/02/2024, Parodi Rv. 286013 in relazione a fattispecie relativa a responsabilità per omicidio colposo per violazione di norme antinfortunistiche in cui la Corte ha escluso rilevanza deterministica esclusiva alle sopravvenute complicanze nosocomiali, causa ultima del decesso del lavoratore, per il lungo periodo di immobilizzazione patito in conseguenza di gravi fratture vertebrali).
4.3. Il terzo motivo di ricorso, con cui si censura il vizio della motivazione in relazione al riconosciuto ruolo di dirigente di fatto di D.D., è fondato, con assorbimento del quarto motivo.
Nella sentenza di primo grado (pag. 21) il Tribunale indica lo D.D. come responsabile della sicurezza e come colui che era stato incaricato dal Coordinatore di dare comunicazione a tutti coloro che operavano in cantiere della sospensione dei lavori. Che tale ordine di sospensione sia stato comunicato non è oggetto di contestazione da parte dei ricorrenti. Il punto su cui invece l'istruttoria non ha fatto compiuta chiarezza è relativo alla autorizzazione alla ripresa dei lavori: l'imputato A.A. ha sostenuto di avere inviato il lavoratore J.J. in cantiere in quanto autorizzato dallo D.D., mentre quest'ultimo ha negato di aver mai rilasciato detta autorizzazione e ha affermato di aver avvisato A.A. che i lavori avrebbero potuto essere ripresi solo il lunedì successivo, ovvero il 15 giugno 2009.
A fronte di tali differenti ricostruzioni, il Tribunale ha sostenuto che la versione dei fatti resa da entrambi gli imputati era rimasta "a livello di mera allegazione difensiva" e hai, poi, fondato l'affermazione della responsabilità dello D.D. sulla sua qualità di socio, ovvero su una qualifica che, di per sé, non determina alcuna posizione di garanzia (da individuarsi in capo agli amministratori e non già ai soci della società) e sulla sua qualità di responsabile per la sicurezza, senza indicare elementi a sostegno di tale qualifica.
La Corte di appello (pag. 7) ha, invece, affermato che i A.A. e B.B. si erano determinati a inviare in cantiere il J.J. (e altri due operai dipendenti di una terza ditta facente capo alla moglie di B.B.) a seguito della interlocuzione con lo D.D., valorizzando in proposito le dichiarazioni dello stesso A.A. e l'argomento logico per cui "i A.A. e B.B. se non avessero ricevuto l'autorizzazione dello D.D. non avrebbero autonomamente deciso di riprendere i lavori.... assumendo il rischio di movimentare per nulla ben tre operai e sostenendo tutti gli oneri inerenti alla loro trasferta". Sulla scorta di tale assunto, la Corte ha ritenuto che, indipendentemente dalla qualifica formale, lo D.D. avesse svolto "di fatto funzioni dirigenziali" e, dunque, avesse assunto gli obblighi connessi a tale posizione di garanzia.
Il ruolo di dirigente di fatto di D.D. è stato ritenuto dalla Corte provato sulla base delle dichiarazioni del coimputato A.A., riscontrate, secondo i giudici, dall'argomento logico sopra indicato. Tale percorso argomentativo, come rileva il ricorrente, deve essere censurato. Invero le dichiarazioni di A.A. e B.B., provenendo da un coimputato nel medesimo reato, ai sensi dell'art. 192 cod. proc. pen., devono essere valutate unitamente ad altri elementi che ne confermino l'attendibilità. Gli "altri elementi" utili per confermarne l'attendibilità possono consistere in una qualunque fonte di conoscenza, alla sola condizione che siano dotati di valore confermativo. La giurisprudenza ha chiarito che gli altri elementi di prova da valutare, ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., unitamente alle dichiarazioni del chiamante, non devono possedere necessariamente i requisiti propri degli indizi di cui all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., essendo sufficiente che siano precisi nella loro oggettiva consistenza e idonei a confermare, in un apprezzamento unitario, la prova dichiarativa dotata di propria autonomia rispetto a quella indiziaria (Sez. 1, n. 31004 del 10/05/2023, Cauchi, Rv. 284840 - 01; Sez. 1, n. 34712 del 02/02/2016, Rv. 267528 - 01); allo stesso modo, non è necessario che l'elemento di riscontro sia rappresentato da una prova diretta o storica, ben potendo accadere, sempre con le cautele del caso, che la conferma sia ottenuta per il mezzo della prova logica (tra le molte, Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260607 - 01). Pacificamente, infine, i riscontri devono essere individualizzanti e cioè devono offrire elementi che collegano il fatto stesso alla persona del chiamato (ex plurimis Sez. 6, n. 45733 del 11/07/2018, P., Rv. 274151 - 01).
Nel caso di specie le dichiarazioni etero-accusatorie di A.A., secondo cui era stato lo D.D. ad autorizzare la ripresa dei lavori, sono state ritenute suffragate sulla base di un argomento che, consistendo in un argomento logico a sua volta suffragato da quella che vorrebbe essere una massima d'esperienza, non può definirsi valido elemento di riscontro. L'affermazione della Corte, per cui A.A. e B.B. non avrebbe inviato gli operai in cantiere in assenza di autorizzazione, non può valere a confermare l'assunto che effettivamente tale autorizzazione sia stata data, neppure dal punto di vista logico: che A.A. abbia inviato gli operai in cantiere, invero, è un dato del tutto neutro, e il fatto che ciò sarebbe avvenuto solo previa interlocuzione con lo D.D. non può essere logicamente desunto dalla presenza degli operai sul luogo di lavoro.
5. Conclusivamente, la sentenza deve essere annullata nei confronti di D.D. con rinvio alla Corte di appello di Cagliari, che nel nuovo giudizio dovrà chiarire quale sia la qualifica del ricorrente, se vi sia una conseguente posizione di garanzia e su quali emergenze istruttorie tale giudizio eventualmente si fondi.
I ricorsi di C.C., B.B. e A.A. devono essere rigettati con condanna dei ricorrenti, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
I ricorrenti C.C., B.B. e A.A. devono essere, altresì, condannati alla rifusione delle spese in favore delle parti civili E.E. e F.F., che si stima congruo liquidare in complessivi Euro 3.900, oltre accessori come per legge, e in favore delle parti civili G.G.i. ed H.H., che si stima congruo liquidare in complessivi Euro 3.900,00 oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di D.D., con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Cagliari. Rigetta i ricorsi di C.C., B.B. e A.A. e li condanna al pagamento delle spese processuali, nonché in solido alla rifusione delle spese in favore delle parti civili E.E. e F.F., liquidate in complessivi Euro 3.900, oltre accessori come per legge, e in favore delle parti civili G.G.i. ed H.H., liquidate in complessivi Euro 3.900,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 15 maggio 2025.
Depositato in Cancelleria l'8 luglio 2025.
