Tipologia: CCNL
Data firma: 2 luglio 2025
Validità: 2025-2028
Parti: Apti e Fai-Cisl, Flai-Cgiol, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Lavorazione foglia tabacco secco allo stato sciolto
Fonte: apilavoro.eutekne.it


Sommario:

 

Premessa
Parte prima
Formazione professionale - FOR.AGRI.
Parte seconda
Articolo 3 - Precedenza nell’assunzione
Articolo 6 - Apprendistato
Articolo 12 - Classificazione del personale
Articolo 15 - Orario di lavoro
Articolo 22 - Appalti
Articolo 26 - Premio di risultato
Articolo 26 Bis - Trattamento economico per mancata contrattazione di secondo livello

 

Articolo 32 - Aumenti periodici di anzianità
Norme transitorie del CCNL del 18 marzo 1980

Articolo 34 - Trattamento di malattia ed infortunio non sul lavoro
Articolo 41 - Trattamento di fine rapporto per i lavoratori stagionali (già Indennità di fine campagna o premio di fine lavoro)
Articolo 45 - Risoluzione immediata del rapporto di lavoro
Articolo 47 - Previdenza complementare volontaria
Articolo 50 - Tutela della maternità e congedi parentali
Articolo 51 - Violenza di genere
Articolo 60 - Ambiente di lavoro e salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro
Allegato A - Minimi retributivi mensili


Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dalle aziende di lavorazione della foglia di tabacco secco allo stato sciolto 2025 – 2028

Addì, 2 luglio 2025, tra l’Associazione Professionale Trasformatori Tabacchi Italiani (Apti), […] e la Fai-Cisl […] assistiti […] dalle Segreterie Regionali e Territoriali interessate, nonché dalla delegazione trattante […], la Flai-Cgil […], assisti […] dalla delegazione trattante […], la Uila-Uil […], assistiti […] dalle Segreterie Regionali e Territoriali interessate e dalla delegazione trattante […]

Premesso che
Il comparto tabacchicolo, di rilevante importanza economica e storica a livello mondiale, in Italia rappresenta un settore con una storia lunga e complessa, caratterizzato da dinamiche economiche, sociali e normative in continua evoluzione.
Tradizionalmente, l'Italia è uno dei principali paesi produttori di tabacco in Europa, con coltivazioni concentrate principalmente in specifiche aree geografiche (Umbria, Campania, Veneto e Toscana) e detiene ancora il primato di produttore di tabacco greggio dell’Unione Europea con una superficie totale dedicata alla coltivazione di tabacco, di oltre 10 mila ettari.
Negli ultimi decenni, il settore ha subito profonde trasformazioni e ha dovuto affrontare sfide significative, influenzate anche dalla politica agricola comunitaria (PAC) e dalle direttive dell'Unione Europea in materia di prodotti del tabacco, che ne definiscono i parametri di produzione, commercializzazione e fiscalità.
Nonostante le sfide, il comparto tabacchicolo italiano continua a rivestire un ruolo importante per l'agricoltura nazionale, contribuendo al mantenimento del paesaggio rurale, alla biodiversità e all’occupazione in aree spesso prive di alternative economiche. La filiera è quindi un ecosistema complesso in cui le tradizioni tramandate da generazioni si fondono con l’innovazione e la ricerca per soddisfare le esigenze di un mercato in costante evoluzione.
si è raggiunto l’accordo per il rinnovo del CCNL per i dipendenti delle aziende di lavorazione della foglia di tabacco secco allo stato sciolto, per il periodo 1° gennaio 2025 - 31 dicembre 2028.

Parte prima
Formazione professionale - FOR.AGRI.

[…] Le parti concordano sull’importanza di garantire ai lavoratori l’accesso anche a percorsi formativi finalizzati all’acquisizione di competenze relative a lingue, informatica e linguaggio digitale che prevedano il rilascio di certificati o attestati riconosciuti dall’ordinamento dei fondi interprofessionali. Inoltre, condividono l’avvio di percorsi di formazione che consentano l’acquisizione di conoscenze professionali nei processi di transizione tecnologica e digitale. L’intensificarsi dell’uso di strumenti e di piattaforme digitali a supporto delle attività formative riconosce tale modalità come strumento equivalente alla formazione in aula. Tali risorse verranno utilizzate per la realizzazione di programmi di formazione professionale e di informazione sui temi dell’igiene e sicurezza sul lavoro, sia a livello aziendale che territoriale,

Parte seconda
Articolo 12 - Classificazione del personale

...omissis...
Nota a verbale
La continua evoluzione dell’organizzazione del lavoro, determinata dalle ricorrenti innovazioni tecnologiche e digitali integrate ormai nei processi produttivi aziendali, impone la necessità di una continua rivisitazione del sistema classificatorio, con il relativo aggiornamento delle declaratorie e dei profili professionali attualmente previsti.
Per tale finalità, viene istituita a partire dal mese di settembre 2025 una Commissione tecnica Nazionale composta pariteticamente da rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali e datoriali stipulanti il CCNL. Al termine del lavoro istruttorio che dovrà concludersi entro il mese di settembre 2026, la Commissione consegnerà le risultanze del lavoro alle Parti stipulanti.
La Commissione resta attiva per tutto il periodo di vigenza del presente CCNL e si avvierà su richiesta di una delle parti.

Articolo 15 - Orario di lavoro
...omissis...
3) Nelle aziende il cui lavoro è organizzato in un unico turno, la riduzione annua in atto di 60 ore dell’orario di lavoro, da godersi in aggiunta al trattamento di cui al punto 2), è elevata a 68 ore a decorrere dal 1° marzo 1991.
Ulteriori 8 ore a titolo di riduzione verranno riconosciute a decorrere dal 1° gennaio 2026
4) Per il personale stagionale il trattamento relativo alle ex festività religiose di cui alla Legge 5 marzo 1977 n. 54 e successive modificazioni nonché quello delle prime 48 ore di riduzione d’orario si intende riproporzionato nella misura di ore 13,33 per ogni mese di effettivo lavoro.
Le restanti 20 ore di riduzione di orario, maturabili con le decorrenze di cui al precedente punto 3), verranno riproporzionate di ore 1,66 per ogni mese di effettivo lavoro.
Ulteriori 8 ore a titolo di riduzione verranno riconosciute a decorrere dal 1° gennaio 2026
5) …omissis… 
6) Per le aziende che ai fini di una migliore utilizzazione degli impianti intendono ripartire l’orario contrattuale su 6 giorni settimanali di più turni, verranno riconosciute ulteriori 8 ore a titolo di riduzione dell’orario di lavoro in aggiunta a quanto previsto al punto 3).
7) Restano validi i trattamenti di miglior favore in essere rispetto alla regolamentazione dell’orario di lavoro su più turni.
8) ...omissis...
9) ...omissis...
10) ...omissis...
Dichiarazioni delle Parti
Le parti affermano che la regolazione dell’orario di lavoro deve essere di pertinenza delle parti sociali, attraverso la contrattazione collettiva.
Le parti, qualora fosse approvata una disposizione di legge sulla riduzione dell’orario di lavoro, si impegnano ad incontrarsi per convenire., nel pieno e completo rispetto di tale nuova disciplina, gli eventuali adattamenti alle specifiche esigenze del comparto.
Per la vigenza di questo contratto le parti convengono che, per attutire le ricadute occupazionali determinate da eventuali dalla grave crisi di mercato e produttivae del settore, ferma restando l’utilizzabilità degli strumenti di legge in materia di contratti di solidarietà, cassa integrazione guadagni e mobilità, contratti part-time ed altri successivi provvedimenti, si potrà fare ricorso, compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative, e ferma restando l’autonomia delle Parti a livello aziendale nel valutarne la praticabilità, ad una riduzione temporanea e reversibile dell’orario di lavoro, mediante la gestione collettiva dei diritti relativi alla riduzione dell’orario e della prestazione annua.
La predetta gestione collettiva nonché il ricorso alle sopracitate ulteriori riduzioni di orario saranno realizzati mediante l’attivazione, da parte delle Aziende, di un’apposita contrattazione.

Articolo 22 - Appalti
Nel rispetto della legislazione vigente ed anche allo scopo di tutelare i lavoratori dipendenti, le Aziende prima di procedere ad affidare eventuali appalti a soggetti terzi, esamineranno tutte le possibili soluzioni alternative e, comunque, provvederanno a fornire opportuna informazione alle Rappresentanze Sindacali Aziendali, e, in assenza, alle strutture territoriali competenti.
Allo scopo di perseguire una più efficace tutela dei lavoratori per quanto concerne il rispetto degli obblighi previsti in materia di prestazione di lavoro, le aziende inseriranno nei contratti di appalto apposite clausole che vincolino le imprese appaltatrici all’effettiva assunzione del rischio di impresa e all’osservanza degli obblighi ad esse derivanti dalle norme di legge assicurative, previdenziali, di igiene e sicurezza del lavoro, nonché all’applicazione dei CCNL del settore merceologico delle attività appaltate, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
Per quanto riguarda i contratti già in essere, questi dovranno essere adeguati entro due anni dall’entrata in vigore del presente CCNL.
Nel caso in cui l’appalto sia affidato a società cooperative e la prestazione di lavoro venga resa dagli stessi soci cooperatori, le suddette clausole dovranno in particolare vincolare la cooperativa stessa ad assicurare ai soci medesimi un trattamento economico - normativo globalmente equivalente a quello previsto dal CCNL di riferimento.

Articolo 34 - Trattamento di malattia ed infortunio non sul lavoro
[…]
Lavoratori con disabilità certificata
Le Parti, in ossequio alla normativa, anche di livello europeo, dettata a tutela del principio di parità di trattamento, con particolare riferimento alla Direttiva 2000/78/CE ed all’attuazione di essa a livello nazionale operata con il D.lgs. n. 216 del 2003, intendono con il presente Contratto dettare una disciplina differenziata del comporto di malattia valevole per i lavoratori 
con disabilità certificata ai sensi della Legge n. 68/99, sul rilievo che essi risultano maggiormente esposti al rischio di malattia a causa di tale condizione, e ciò indipendentemente dalla riconducibilità dell’assenza per malattia alla patologia invalidante.
Le Parti convengono che i termini di conservazione del posto durante la malattia previsti dal presente articolo sono aumentati di 90 giorni per il lavoratore con disabilità certificata ai sensi della Legge n. 68/99.
Durante il periodo ulteriore di conservazione del posto, non decorrerà retribuzione né si avrà decorrenza di anzianità per alcun istituto.
Le Parti, a fronte di un intervento normativo di miglior favore che detti una specifica disciplina di tali ipotesi, si incontreranno per definire i necessari interventi.

Articolo 45 - Risoluzione immediata del rapporto di lavoro
...omissis...
b) le assenze ingiustificate ripetute per 5 volte in un anno nei giorni precedenti e seguenti i festivi e le ferie;
...omissis...

Articolo 50 - Tutela della maternità e congedi parentali
Per la tutela della maternità valgono le disposizioni di legge.
[…]
In occasione del parto, si prevedono due giornate l’anno di permesso retribuito a favore del padre lavoratore dipendente, aggiuntive rispetto al congedo di paternità obbligatorio, che potrà essere goduto anche in caso di adozione o di affido preadottivo.
Viene consentito a madri e padri di frazionare in ore i permessi loro spettanti per assistere i figli di età inferiore agli otto anni 
Si prevedono tre giornate retribuite l’anno di astensione dal lavoro spettanti a genitori che hanno figli ammalati di età fino ai tre anni, previa presentazione di certificato medico.
Si prevedono dieci giornate l’anno di astensione dal lavoro spettanti a genitori che hanno figli ammalati di età compresa tra i tre e i quattordici anni. Nel caso di ricoveri ospedalieri o nei casi di patologie di particolari gravità dei figli, (uremia cronica, talassemia ed emopatie sistemiche, neoplasie, disturbi neurologici gravi, diabete di tipo 1) fino a 3 giornate di astensione dal lavoro verranno retribuite.
Si prevede:
- fino a 16 ore di permesso retribuito l’anno per assistere i genitori, coniugi e/o figli non autosufficienti, in caso di ricoveri e/o dimissioni ospedalieri, day-hospital, nonché per effettuare visite mediche specialistiche, debitamente documentati. Tali permessi non sono fruibili dai lavoratori già destinatari dei permessi ex Legge 104/92 per l’assistenza del medesimo soggetto;
- la possibilità di usufruire del congedo parentale anche per i figli da 12 fino a 14 anni di vita, come giustificativo per l’assenza dal lavoro e senza aggravio per l’Azienda;
- di esentare dal lavoro notturno le lavoratrici madri nonché il padre in condizione di mono affidatario, per ulteriori 12 mesi a partire dal compimento dei tre anni di vita del proprio figlio;
- di riconoscere, una tantum, 16 ore di permesso retributivo per uno dei genitori per l’inserimento all’asilo nido del figlio di età fino a 36 mesi;
- che la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a usufruire di tre giorni complessivi di permesso retribuito per ogni evento in caso di decesso del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, in applicazione della legislazione vigente, anche nel caso di convivente, con lo stesso domicilio, e di parente affine di primo grado.
...omissis...

Articolo 51 - Violenza di genere
Con lo scopo di sostenne le donne lavoratrici vittime di violenza nel loro percorso di reinserimento nella vita lavorativa e sociale, in coerenza e continuità con quanto definito dalla Convenzione di Istanbul e dalla normativa nazionale in materia, si prevede:
- per le lavoratrici con contratto di lavoro a tempo determinato, il riconoscimento del diritto di riassunzione per i successivi tre anni dal verificarsi dell’evento di violenza subito;
- per le lavoratrici con contratto di lavoro a tempo indeterminato, inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, previsti nell’articolo 24 del D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 80, l’aumento da 3 a 6 mesi del diritto di astenersi dal lavoro per i motivi connessi a tali percorsi.
Le Parti concordano sull’esigenza di promuovere e diffondere nei posti di lavoro una cultura inclusiva e rispettosa e convengono, pertanto, di attivare congiuntamente campagne di sensibilizzazione e formazione da realizzarsi in occasione di una giornata dedicata al tema della violenza con modalità da definire a livello aziendale. 
In merito ai suddetti temi, saranno dedicate specifiche ore di formazione avvalendosi anche di soggetti esterni.

Articolo 60 - Ambiente di lavoro e salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro
...omissis...
5. Permessi

Nelle aziende o unità produttive che occupano più di 15 dipendenti a tempo indeterminato, a ciascun Rappresentante per la sicurezza saranno attribuite, per l’espletamento della sua attività, 48 ore annue di permessi retribuiti, senza pregiudizio delle ore spettanti alla RSU.
Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti a tempo indeterminato si fa riferimento a quanto previsto dall’accordo interconfederale 18 marzo 2018 e dal D.Lgs. n. 81/2008.
…omissis…
7. Riunioni periodiche
In applicazione del comma 1, dell’articolo 35 del D. Lgs n. 81/2008 e smi, le riunioni periodiche sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e su ordine del giorno scritto.
Il Rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione delle riunioni periodiche al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda.
La Parti si danno atto della necessità di indire n. 2 riunioni periodiche annue fra tutti gli attori della prevenzione: RLS, medico competente e Responsabile del Servizio di Prevenzione.
Le Parti, sono concordi nell’incrementare il coinvolgimento dei RLS nella valutazione dei rischi derivanti, in particolare, dall’inserimento di nuove tecnologie produttive.
Le Aziende garantiscono l’assistenza legale a favore dei lavoratori identificati, formati e nominati come preposti alla sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art.2 del d.lgs 81 del 2008, ad eccezione delle ipotesi di responsabilità per dolo o colpa grave.