Tipologia: Accordo
Data firma: 4 luglio 2025
Parti: Confagricoltura, Coldiretti, Cia e Fa-Cis, Flai-Cgil, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Operai Agricoli e florovivaisti, Brescia
Fonte: ebatbrescia.it
Verbale di accordo
Orario di lavoro per emergenza caldo - Rischio colpo di calore
Il giorno 04 luglio 2025 in Brescia, presso la sede dell'Ente Bilaterale Agricolo Territoriale della Provincia di Brescia (EBAT) sono presenti: Confagricoltura Brescia […], Federazione Prov.le Coldiretti Brescia […], Confederazione Italiana Agricoltori Est Lombardia […], Fai Cisl Brescia […], Flai Cgil Brescia [...], Uila Uil Territoriale Brescia Cremona […]
Premesso che:
1) Le parti recepiscono in toto il contenuto dell'Ordinanza del Presidente Giunta Regione Lombardia del 1° luglio 2025 - n. 348, ivi compreso quello sui luoghi chiusi.
2) Le parti recepiscono le linee guida promosse da SC PSAL di ATS Brescia, nonché quelle definite in sede della conferenza Stato - Regioni del 19.06.2025.
3) L'art. 26 del CPL Operai Agricoli e florovivaisti della provincia di Brescia prevede che in caso di condizioni meteorologiche avverse i lavori svolti all'aperto senza idonea protezione vengano sospesi.
4) Si è in attesa dell'apposito decreto ministeriale che, tra le altre, disponga termini e modalità di accesso alla CISOA.
5) È un dovere garantire la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro anche attraverso l'adozione di strumenti di flessibilità organizzativa contrattualmente riconosciuti.
Tutto ciò premesso, convengono quanto segue:
1) Allo scopo di contenere il rischio del colpo da calore, nel periodo circoscritto dall'ordinanza di cui al punto 1) delle premesse e limitatamente ai giorni e alle zone in cui viene preclusa la possibilità di prestare l'attività lavorativa, il datore di lavoro potrà prevedere una distribuzione dell'orario di lavoro giornaliero diversa da quella adottata nel restante periodo dell'anno.
2) Qualora nella diversa distribuzione dell'orario si anticipasse l'inizio dell'attività prima delle ore 6.00 ovvero si posticipasse l'inizio dei lavori, con conseguente conclusione dopo le 22.00, in turni continuativi nel limite di un totale di ore lavorate giornaliere pari a 8, le ore di lavoro dalle 4.00 e fino alle 24.00 saranno considerate ordinarie e non troverà applicazione esclusivamente la maggiorazione per lavoro notturno in base a quanto previsto dall'art. 24 del Contratto Provinciale di lavoro per gli operai Agricoli e Florovivaisti della Provincia di Brescia. Nei casi in cui il lavoratore sia impossibilitato a recuperare le ore di lavoro non effettuate, potrà chiederne la compensazione con l'utilizzo delle ferie.
3) Il recupero del lavoro non apportato, limitatamente ai giorni in cui non si potrà prestare l'attività nel rispetto dell'ordinanza di cui al punto 1) delle premesse, potrà essere recuperato, in deroga a quanto previsto dall'art. 26 del Contratto Provinciale di lavoro per gli operai Agricoli e Florovivaisti della Provincia di Brescia, nel termine di 3 mesi successivi all'avvenuta sospensione del lavoro e per un massimo di 2 ore al giorno.
Letto confermato e sottoscritto.
