Tipologia: CIRL
Data firma: 9 dicembre 2024
Validità: 01.07.2023 - 31.12.2026
Parti: Azienda Calabria Verde, Ente Parco Naturale Regionale delle Serre e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Manutenzione idraulico-forestale e idraulico-agraria, Calabria
Fonte: flai.it


Sommario:

 

Preintesa tra le parti
Ipotesi di rinnovo
Costituzione delle parti
Premessa
Parte normativa ed economica

Art. 1 Oggetto e sfera di applicazione
Art. 2 Decorrenza e durata
Art. 3 Relazioni sindacali
Art. 4 Materie di competenza regionale
Art. 5 Costituzione osservatorio permanente regionale
Art. 6 Comitato Paritetico Dipartimentale per la Forestazione
Art. 7 Comitato Paritetico per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro
Art. 8 Pari opportunità
Art. 9 Informazione sindacale
Art. 10 Orario di lavoro
Art. 11 Orario di lavoro per gli operai idraulico forestali
Art. 12 Orario di lavoro per gli impiegati idraulico forestali
Art. 13 Rispetto dell'orario di lavoro
Art. 14 Disposizioni particolari sull'orario di lavoro
Art. 15 Lavoro straordinario, festivo e notturno
Art. 16 Rimborso chilometrico per gli operai idraulico forestali
Art. 17 Esigenze di spostamento degli impiegati forestali con mezzi propri
Art. 18 Missioni e trasferte
Art. 19 Aspettativa non retribuita
Art. 20 Permessi retribuiti
Art. 21 Ferie
Art. 22 Reperibilità
Art. 23 Mensilità aggiuntive (13
a e 14a)
Art. 24 Norme di trattamento economico. Retribuzione
Art. 25 Quote sindacali per delega
Art. 26 Diritti sindacali

 

Art. 27 Indennità di mensa
Art. 28 Attrezzi di lavoro
Art. 29 Infortunio per gli impiegati
Art. 30 Malattia e infortunio per gli operai
Art. 31 Anticipazione indennità sociali
Art. 32 Cassa Integrazione guadagni - C.I.S.O.A.
Art. 33 Riassunzione di operai a tempo determinato
Art. 34 Formazione professionale
Art. 35 Lavori pesanti e nocivi
Art. 36 Impiegati. Classificazione del personale
Art. 37 Operai. Classificazione del personale
Art. 38 Aita professionalità
Art. 39 Fondo premiale e/o obiettivo
Art. 40 Attività cantieristica di forestazione
Art. 41 Attività vivaistica e faunistica
Art. 42 Prevenzione ed attività di spegnimento incendi
Art. 43 Incarichi di Capo Operai e di Capo Squadra. Indennità

Art. 44 S.O.U.P. e C.O.P
Art. 45 Nuclei polifunzionali
Art. 46 Interventi in caso di calamità naturali
Art. 47 Squadre di operatori con mezzi movimento terra
Art. 48 Servizio Tecnico e di vigilanza Forestale
Art. 49 Salario integrativo regionale (SIR)
Art. 50 Transito da impiegato idraulico-forestale a operaio idraulico-forestale
Art. 51 Norme in materia disciplinare
Art. 52 Previdenza integrativa
Art. 53 Contributo per l'assistenza Contrattuale (CAC) e la gestione del CIRL
Art. 54 Disposizioni Finali
Tabelle
Regolamento "CAC"


Contratto integrativo regionali integrativo di lavoro per gli addetti ai lavori di manutenzione idraulico-forestale e idraulico-agraria

Preintesa tra le parti
Il giorno 09 del mese di Dicembre 2024, presso la Cittadella Regionale "J. Santelli" - Uffici dell'Assessorato alla Forestazione della Regione Calabria, sono presenti:
1-Gli Enti datoriali stipulanti:
a) L'Azienda Calabria Verde, Ente strumentale della Regione Calabria […];
b) L'Ente Parco Naturale Regionale delle Serre […];
2- I rappresentanti sindacali stipulanti:
a) Flai Cgil Calabria […]
b) Fai Cisl Calabria […]
c) Uila Uil Calabria […]
I quali:
conclusa la trattativa ai fini della sottoscrizione del rinnovo del Contratto Regionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria (che dovrà sostituire, nell'ambito dei limiti imposti dal vigente Contratto Collettivo di Lavoro, il Contratto Integrativo Regionale scaduto il 31/12/2011);
danno atto, alla Presenza dell'Assessore Regionale alla Forestazione, Avv. Gianluca Gallo, del Direttore Generale della UOA Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo, Ing. Domenico Maria Pallaria, e dal Funzionario della UOA, Antonio Riga, di aver raggiunto in data odierna l'intesa sull'allegata Ipotesi Di Rinnovo Contrattuale che, ottenuta formalmente la copertura finanziaria dall’Ente Regione, decorrerà dal 1/1/2025 e avrà vigore fino al 31/12/2026 previa sottoscrizione delle parti.

Ipotesi di rinnovo Contratto Integrativo Regionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria
1 Luglio 2023 - 31 Dicembre 2026


Costituzione delle parti
Il giorno 09 del mese di Dicembre 2024, presso gli Uffici della Regione Calabria, tra
1- Gli Enti datoriali stipulanti:
a) L'Azienda Calabria Verde, ente strumentale della Regione Calabria […];
b) L'Ente Parco Naturale Regionale delle Serre […];
E
2- I rappresentanti sindacali stipulanti:
a) Flai Cgil Calabria […];
b) Fai Cisl Calabria […];
c) Uila Uil Calabria […],
A conclusione della trattativa si è sottoscritto il seguente "Contratto Integrativo Regionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria".

Premessa
Siglato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli addetti alla sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria avvenuta il 9 Dicembre 2021 riguardante il quadriennio 2021/2024, si è proceduto a rinnovare, nell’ambito dei limiti imposti dal CCNL, la contrattazione integrativa regionale procedendo al rinnovo del CIR - Contratto Integrativo regionale - già scaduto il 31 dicembre 2011.
Il presente Contratto Integrativo Regionale è il prodotto di un ampio ed approfondito dibattito, che, partendo dall'esigenza di rivalutare, anche culturalmente, le molteplici funzioni del bosco (protettiva, produttiva, ricreativa, preventiva, etc) e dagli aspetti socio-economici legati alle attività forestali ed idraulico-agrarie, sollecitava altresì moderne politiche di sviluppo e di tutela del sistema ambientale- forestale.
Dovendo gli obiettivi fondamentali di questa nuova politica forestale basarsi sul metodo ordinario della programmazione, si è reso necessario, in attuazione del principio di cooperazione, migliorare, in primis, il coordinamento fra Regione, Enti gestori ed Organizzazioni sindacali, tenendo ben presente che la sede primaria di elaborazione della politica forestale, nel quadro degli indirizzi nazionali e comunitari, rimane la Regione cui spetta il compito di recuperare e valorizzare le produzioni e le potenzialità agro-silvo-pastorali e concorrere, quindi, al miglioramento delle condizioni economiche e sociali del territorio, garantendo e consolidando i livelli occupazionali del "settore lavoratori forestali" al cui interno, su tutta la Calabria, appare impellente e non più differibile un ricambio generazionale.
Oltre alla difesa e alla qualificazione del personale del comparto forestale, il punto centrale della contrattazione è stato proprio quello del potenziamento occupazione da realizzare seguendo i principi generali della programmazione, alla luce degli obiettivi, delle azioni e delle risorse messe a disposizione dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale, anche perché la sensibilità della pubblica opinione verso la tutela e la valorizzazione del patrimonio ambientale, impone urgenti scelte di stabilità e continuità nell'azione del settore.
A tal proposito, si è rilevata l'esigenza di instaurare un quadro di nuove e più continue relazioni sindacali in grado di assicurare un più diretto coinvolgimento delle organizzazioni Sindacali stipulanti (cui competerà il compito di esercitare in seguito le funzioni generali e sociali a salvaguardia del settore e ai fini della difesa, valorizzazione e rinnovabilità delle connesse risorse economiche) nelle scelte aziendali con particolare riferimento all'innovazione e al miglioramento dei servizi, agli andamenti occupazionali, alla formazione dei lavoratori cui si chiede un maggiore senso di responsabilità nell'esecuzione di ogni singola attività lavorativa.
la Regione Calabria, la Flai-Cgil, la Fai-Cisl, la Uila-Uil regionali ( queste ultime che, all'inizio della trattativa, hanno chiesto che alla stipula del contratto partecipassero le soli parti sindacali che hanno stipulato il CCNL nazionale) e gli Enti datoriali (Azienda Calabria Verde e Ente Parco Regionale delle Serre Vibonesi), attraverso la lunga ed articolata trattativa hanno, quindi, prodotto il presente documento che:
Risolve controversie interpretative sull'applicazione di norme contrattuali (tra le quali quelle del D.lgs 165/2001) causate dalla natura giuridica di diritto pubblico attribuita dalla legge regionale agli Enti;
- Considera il sistema forestale calabrese, ormai, ispirato da principi multifunzionali ed ambientali, parte integrante dei sistemi produttivi ed economici regionali;
- Guarda in modo innovativo alla forestazione, considerandola motore di sviluppo sostenibile in aree a rischio di marginalizzazione, sganciato dalle logiche assistenziali del passato ed ancorato esclusivamente al perseguimento di una vera produttività economica e sociale;
- Riconosce le emergenti specificità di alcuni Enti datoriali; 
- Attribuisce un ruolo più ampio ed articolato agli Enti datoriali, cui le leggi regionali hanno attribuito nuovi compiti che vanno ben oltre la manutenzione, la protezione e la valorizzazione dei soli territori montani nel loro complesso;
- Tenta di risolvere disparità di trattamento economico tra le diverse tipologie di contratto che i lavoratori presenti negli Enti attuatori hanno e che, da sempre, sono la causa di latenti contrasti;
- Punta, grazie alla previsione di successivi appositi tavoli di confronto istituzionale alla soluzione di particolari tematiche, prima fra tutte quelle occupazionali;
- Valorizza gli operai e gli impiegati idraulico-forestali, prevedendo per loro precisi e adeguati piani di formazione professionale.
L'operaio, l'impiegato idraulico-forestali e i sorveglianti idraulici, grazie ai campi amministrativi normati nel Contratto Integrativo Regionale, assumono, in quanto utilizzati in un'ottica più produttiva nell'ambito delle numerose ed articolate funzioni che gli Enti attuatoci, la veste di operatori ambientali che operano in campo forestale, ma che intervengono anche attivamente nella protezione ambientale e civile. Partecipano, infatti, alla realizzazione esecutiva di progetti per la difesa e la conservazione del suolo e per la protezione ed il controllo del deflusso delle acque, operano, in collaborazione con le amministrazioni pubbliche, in servizi tecnici professionali e regionali per la prevenzione e lotta attiva degli incendi boschivi, nonché per le segnalazioni di criticità idro-geologiche presenti sul territorio.
Gli Enti datoriali e le Organizzazioni Sindacali stipulanti si sono impegnate reciprocamente affinché, chiusa la trattativa:
- Ai fini della segnalata esigenza di "potenziamento occupazione da realizzare seguendo i principi generali della programmazione", si facciano da subito promotori di iniziative volte a sollecitare la Giunta Regionale e il Consiglio Regionale ad approvare la "disciplina organica a sostegno dello sviluppo economico della Regione Calabria" prevista dall'art. 1, comma 1 del già citato D.L 233/1984, ma rimasta solo sulla carta. Ciò in considerazione del fatto che il blocco assunzionale nel comparto forestazione imposto dalla legge 442/84, a breve, non consentirà più di assicurare i minimali servizi";

Parte normativa ed economica
Art. 1 - Oggetto e sfera di applicazione

1. Il presente contratto regionale di lavoro (di seguito CIRL) di natura privatistica integra il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (di seguito CCNL) 1 Gennaio 2021 - 31 dicembre 2024, per gli addetti ai lavori di manutenzione idraulico-forestale e idraulico-agraria, nonché annulla e sostituisce tutti i CIRL precedenti.
2. Il CIRL disciplina i rapporti di lavoro degli operai ed impiegati idraulico forestali con l'Ente regionale Azienda Calabria Verde e l'Ente Parco Regionale delle Serre che, con finanziamento pubblico o privato in amministrazione diretta svolgono, attività di:
- Sistemazione e manutenzione idraulico-forestale e idraulico-agraria;
- Imboschimento e rimboschimento;
- Miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse;
- Difesa del suolo e prevenzione del dissesto idrogeologico;
- Valorizzazione ambientale e paesaggistica;
- Arboricoltura da legno;
- Pratiche silvicolturali;
- Filiera bosco-legno-energia, ad esclusione degli impianti di trasformazione ed erogazione dell'energia;
- Gestione forestale sostenibile e/o attiva;
- Programmazione forestale;
-Vivaistica forestale;
- Opere di ingegneria naturalistica;
- Prevenzione e lotta agli incendi boschivi.
- Lotta Fitosanitaria
- Sorveglianza idraulica e ambientale;
3. Il presente contratto, così come previsto dall'art. 7-bis del DL 8/9/2021, n. 120, convertito con modificazione dalla L. 8/11/2021, n. 155, si applica nei limiti di spesa previsti a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli previsti per le spese del personale della pubblica amministrazione.
4. Il CIRL si applica, inoltre, al personale della Sorveglianza Idraulica, in virtù del contratto individuale di lavoro sottoscritto al momento dell'assunzione. L'applicazione del CIRL decade nel momento in cui tale personale venga collocato in altro comparto e/o area nella quali trova applicazione altra tipologia di contratto.
5. Il contratto è applicabile ad eventuali ulteriori Aziende Speciali o altri Enti che con finanziamenti pubblici e in amministrazione diretta, o in affidamento se cooperative, o enti d'impresa di altra natura, dovessero svolgere, in prevalenza, le attività di cui al precedente comma 2.

Art. 3 - Relazioni sindacali
1. Nell'intento di instaurare corrette relazioni sindacali e allo scopo di realizzare un efficace sistema di informazione e conoscenza del settore forestale, le parti stipulanti, riconoscendo la complessità delle politiche e della gestione, convengono di articolare l'intera materia su un confronto regionale. Laddove necessario, e solo eccezionalmente, per alcune tematiche inquadrate su problematiche locali quali: I ubicazione dei centri di raccolta, l'organizzazione dei lavori nei cantieri, i criteri di rotazione dei lavoratori addetti ai lavori nocivi e/o pesanti, le modalità di attuazione della reperibilità etc, si potrà promuovere un confronto territoriale.
2. Gli Enti datoriali riconoscono nelle forme di rappresentanza organizzata dei lavoratori un interlocutore indispensabile e fondamentale delle dinamiche lavorative interne ed assumono, pertanto, I impegno per un confronto proficuo con le rappresentanze sindacali nel tentativo di ricercare un equilibrio tra le legittime aspirazioni e le attese dei lavoratori e le finalità ed obiettivi istituzionali e di risultato auspicate nel quadro delle compatibilità organizzative e finanziarie di ogni Ente.

Art. 4 - Materie di competenza regionale
Le materie di competenza del CIRL sono solo ed esclusivamente quelle riportate all'art. 2 del CCNL dalla lett. a) alla lettera o) oltre a quelle che il CCNL rimanda al CIRL.

Art. 5 - Costituzione Osservatorio permanente regionale
A sostegno delle attività del settore, per assicurare un adeguato costante sistema di informazione tra le parti, all'interno del Dipartimento Foreste e Forestazione e Difesa del Suolo, è istituito un Osservatorio permanente regionale.
L'Osservatorio, che sarà coordinato dal citato Dipartimento regionale, sarà composto in modo paritetico dai rappresentati, di livello regionale, delle Enti datoriali e delle organizzazioni sindacali stipulanti. Avrà, inoltre, il compito di monitorare in via continuativa tutte le materie demandate, per competenza, al confronto regionale.

Art. 6 - Comitato Paritetico Dipartimentale per la Forestazione
Presso la Regione Calabria sarà costituito il Comitato Paritetico Regionale presieduto dal Direttore Generale del Dipartimento Foreste e Forestazione e Difesa del Suolo o da un suo delegato, di cui fanno parte 6 componenti, da individuare tra i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali di categoria stipulanti e i rappresentanti della parte datoriale.
I compiti e le funzioni del Comitato sono quelli riportati all'art. 3 Lett. A del CCNL.

Art. 7 - Comitato paritetico per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro
È istituito un Comitato paritetico per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, composto da un rappresentante effettivo ed uno supplente dei stipulanti del CIRL con i compiti previsti dall'Art. 8 allegato "G" del CCNL 2021/2024. 

Art. 8 - Pari opportunità
Le incombenze relative alla verifica delle pari opportunità sono anche demandate ai Comitati di Garanzia previsti dal DL 198/2006, seguendo le norme degli appositi "Piani Azioni Positive" adottati da ogni Ente datoriale.
Gli Enti datoriali si impegnano a mettere in atto azioni tendenti ad assicurare, nei loro rispettivi ambiti, il superamento di quegli ostacoli che impediscono la piena realizzazione delle "pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne".

Art. 9 - Informazione sindacale
Gli Enti datoriali riconoscono che presupposto fondamentale per il corretto esercizio delle relazioni sindacali è l'informazione.
Fermo restanti gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalla legge, l'informazione consiste nella trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, da parte degli Enti datoriali, ai soggetti sindacali, al fine di consentire loro di prendere conoscenza della questione trattata ed esaminata.
Sono soggetto di informazione tutte le materie che il CCNL demanda alla competenza del CIRL per come previsto dall'art.2 del CCNL per le quali si prevede il confronto a livello regionale, costituendo presupposto per la loro attivazione.

Art. 10 - Orario di lavoro
1. L'orario di lavoro, fissato dall'art. 9 del CCNL, sia per gli operai che per gli impiegati idraulico forestali in 39 ore settimanali, è ripartito in 5 giorni, dal lunedì al venerdì. È escluso il lavoro nella giornata di sabato, considerata lavorativa ai fini previdenziali secondo quanto disposto dall'art. 5 della legge 16 febbraio 1977, n. 37
2. In presenza di particolari contingenti esigenze di protezione civile, che richiedano una diversa distribuzione e articolazione dell'orario di lavoro o prestazioni lavorative maggiori, diverse da quelle previste dal comma 1 del presente articolo e da quanto disposto dai successivi articoli 11 e 12, fermo restando quanto previsto dalle leggi vigenti e dal CCNL, potranno essere raggiunti, con le organizzazioni sindacali, accordi a livello di confronto regionale e/o eccezionalmente territoriale.
3. Eventuale riposo compensativo, a fronte di lavoro straordinario da retribuire in base all'art. 50 del CCNL, potrà essere richiesto dal lavoratore con apposita istanza all'Ente datoriale.

Art. 11 - Orario di lavoro per gli operai idraulico forestali
1. L'orario di lavoro degli operai idraulico forestali, come detto, ripartito su 5 giorni, è articolato nella misura di 8 ore giornaliere da lunedì a giovedì e di 7 ore giornaliere il venerdì.
2. L'inizio ed il termine dell'orario giornaliero di lavoro è dalle ore 7,00 alle ore 15,00. A tale orario va aggiunta la pausa temporale per la consumazione del pasto e di un giusto riposo degli operai, non computabile nell'orario di lavoro, che varia tra un minimo di 30 (trenta) minuti ad un massimo di 60 (sessanta) minuti.
3. Nei mesi estivi, per particolari ed eccezionali situazioni climatiche, gli Enti datoriali, sentite le OO.SS, potranno apportare modifiche all'orario di lavoro prevedendo una diversa ripartizione dell'orario giornaliero e, in particolare: da lunedì a giovedì dalle ore 6,00 alle ore 14,00 mentre per il venerdì dalle ore 6,00 alle ore 13,00. A tale orario va aggiunta la durata della pausa temporale necessaria per la consumazione del pasto cosi come previsto dal precedente comma 2.
4. Una diversa distribuzione dell'orario di lavoro, e/o l'utilizzo per prestazioni maggiori a quello di cui ai commi precedenti, potrà essere concordata tra le parti per particolari esigenze durante i periodi del servizio antincendio, fermo restando quanto previsto dalle leggi vigenti in materia e dal CCNL.

Art. 12 - Orario di lavoro per gli impiegati idraulico forestali
L'orario di lavoro degli impiegati idraulico forestali, ripartito sempre su 5 giorni, è articolato settimanalmente nella misura di 9 ore e 45 minuti nelle giornate di lunedì e mercoledì, nonché di 6 ore e 30 minuti in quelle di martedì, giovedì e venerdì.
L'inizio ed il termine dell'orario giornaliero di lavoro sarà di norma, nelle giornate di lunedì e mercoledì dalle ore 7,30 alle ore 17,45, fermo restando una pausa minima per la consumazione del pasto, non computabile nell'orario di lavoro, la cui durata potrà variare da un minino di minuti 30 (trenta) a un massimo di minuti 60 (resta inteso che il termine dell'orario alle ore 17,45 è comprensivo di una pausa per la consumazione del pranzo di 30 minuti. Qualora la pausa si protragga per più di 30 minuti e nei limiti di 60 minuti, l'orario di fine lavoro sarà differito in funzione della pausa pranzo in modo da garantire le 9 ore e 45 minuti di lavoro effettivo). Nelle giornate di martedì, giovedì e venerdì l'inizio ed il termine dell'orario di lavoro sarà dalle ore 7,30 alle ore 14 con una tolleranza in entrata e in uscita di 60 minuti.
Gli Enti datoriali, previa informativa alle OO.SS., potranno articolare l'orario di lavoro degli impiegati diversamente prevedendo una ripartizione dell'orario di lavoro di 8 (otto) ore dal lunedì al giovedì e di 7 (sette) ore il venerdì.

Art. 13 - Rispetto dell'orario di lavoro
[…]
Ove situazioni particolari impediscano il rispetto dell'orario di arrivo/ingresso è dovere del dipendente avvisare, con tempestività, il responsabile del cantiere o della struttura cui è assegnato.
Per gli impiegati forestali, il ritardo nell'orario di ingresso al lavoro, fermo restando la possibile rilevanza disciplinare, comporta l'obbligo del recupero entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il ritardo.
Per gli operai idraulico forestali, il ritardo nell'orario di arrivo al lavoro, fermo restando la possibile rilevanza disciplinare, comporta l’obbligo del recupero attraverso una compensazione con le ore di permesso spettanti o, in assenza, mediante la decurtazione sulla paga oraria 
Successivamente alla segnalazione di presenza sul lavoro i dipendenti non possono allontanarsi dall'ufficio o dal cantiere senza preventiva ed espressa autorizzazione del responsabile della struttura cui fanno capo. Qualunque allontanamento autorizzato dalla sede di lavoro e qualunque sospensione dell'attività lavorativa (assemblea, permesso sindacale, permesso ordinario, etc.) deve essere registrato mediante il tesserino magnetico o annotazioni sui listini.

Art. 14 - Disposizioni particolari sull'orario di lavoro
Il personale dipendente non può essere adibito al lavoro per più di 13 ore lavorative continuative.
Il dipendente che, per esigenze dell'Ente datoriale, sia chiamato a prestare servizio in un giorno festivo, fermo restando l'obbligo di prestare il normale orario di lavoro settimanale, ha diritto a fruire del giorno di riposo entro la settimana successiva e alla differenza retributiva di cui al successivo art. 15.
Particolari orari di servizio possono essere previsti, informando le OO.SS., per l'espletamento di attività esterne di carattere professionale connesse a compiti istituzionali, comprese quelli antincendio.
In caso di improvvise intemperie (pioggia ininterrotta, grandinate, nevicate etc) che dovessero registrarsi durante la giornata lavorativa e che si protraggano per più di due ore gli operai potranno sospendere l'attività lavorativa e far ritorno al proprio domicilio. Agli stessi l'Ente datoriale riconoscerà l'intera giornata lavorativa. Gli operai, per ripararsi dall'intemperia faranno uso dei mezzi di trasporto utilizzati per recarsi sul cantiere di lavoro.

Art. 15 - Lavoro straordinario, festivo e notturno
Per il lavoro straordinario, festivo e notturno si applica quanto previsto dagli art. 37 e 50 del CCNL idraulico forestale 2021/2024.
È vietato adibire le lavoratrici al turno di lavoro notturno dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento del primo anno di età del bambino.
Il lavoro notturno non deve essere obbligatoriamente prestato dalla lavoratrice madre di un figlio di età inferiore ai 3 anni o alternativamente dal padre convivente con la stessa;
Il personale adibito a turni di lavoro notturno è soggetto a specifica visita medica annuale per l'accertamento dell'idoneità al lavoro da svolgere.

Art. 21 - Ferie
Le ferie sono giornate di astensione al lavoro garantite dalla legge e, per quanto tali, costituiscono un diritto irrinunciabile del lavoratore dipendente, ispirato a ragioni di tutela dell'integrità fisica e psicologica.
Ai lavoratori spetta annualmente un periodo di ferie cosi come previsto dall'Art. 12 del CCNL.

Art. 22 - Reperibilità
La reperibilità, per come previsto dall'art. 56 del CCNL vigente, può essere attivata dagli Enti datoriali in caso di dimostrata necessità, è un istituto complementare alla normale prestazione lavorativa mediante il quale il lavoratore (operaio e impiegato) è a disposizione per sopperire ad eventuali emergenze connesse ad incendi e/o calamità naturali ovvero a sopravvenute particolari esigenze non prevedibili al fin di assicurare il ripristino e la continuità dei servizi, la funzionalità o la sicurezza aziendali. Le ore di reperibilità non devono considerarsi ai fini del computo dell'orario di lavoro legale e contrattuale.
Qualora il datore di lavoro intenda utilizzare la reperibilità ne dovrà dare informazione preventiva alla Rappresentanza sindacale stipulanti, di norma in un apposito incontro, illustrando le modalità applicative che si intendono adottare, il numero dei lavoratori coinvolti e la loro tipologia.
Le modalità di utilizzo dell'istituto della reperibilità saranno, comunque, annualmente oggetto di apposito accordo tra le parti stipulanti per la verifica dell'applicazione dell'istituto in relazione all'utilizzo della deroga al riposo giornaliero con specifico riferimento alla tipologia dei casi, alla loro frequenza, ai costi e in relazione al carattere di eccezionalità della stessa.
Il lavoratore, previo preavviso scritto di sette giorni da parte del datore di lavoro, potrà essere inserito in turni di reperibilità definiti secondo una normale programmazione aziendale almeno mensile. Sono fatte salve le sostituzioni dovute a situazioni soggettive dei lavoratori coinvolti nei turni di reperibilità.
Nessun lavoratore può rifiutarsi, salvo comprovato motivo, di compiere turni di reperibilità. Nel caso in cui il lavoratore ritenga sussistere un giustificato motivo che, anche temporaneamente, non gli permette lo svolgimento di turni di reperibilità, può richiedere un incontro con il datore di lavoro per illustrare le sue ragioni con l'eventuale assistenza di un componente della Rappresentanza sindacale.
Il lavoratore in reperibilità, operaio e impiegato, in caso di chiamata per incendio e/o calamità naturale, è tenuto ad attivarsi immediatamente per far fronte all'intervento richiesto in un tempo congruo informando il datore di lavoro del prevedibile tempo necessario per raggiungere il luogo ove è chiamato ad intervenire.
Il lavoratore in reperibilità, qualora attivato, in caso di comportamento irresponsabile, sarà sottoposto a procedura disciplinare.
Al lavoratore in reperibilità spetta l'indennità prevista dall'art. 56 del CCNL.
Il trattamento di reperibilità è dovuto per il periodo nel quale il lavoratore è in attesa di un'eventuale chiamata da parte dell'azienda e per il periodo necessario a portarsi sul luogo dell'intervento e ritorno.
Le ore di intervento effettuato rientrano nel computo dell'orario di lavoro, salvo il riconoscimento di riposi compensativi o maggiorazioni previste per il lavoro straordinario, notturno e festivo nelle sue varie articolazioni. Le prestazioni effettuate durante la reperibilità saranno comunque retribuite come lavoro straordinario e conteggiate come tali solo se aggiuntive^! normale orario contrattuali.  
Sulla base delle leggi vigenti si concorda che è permessa la deroga, che non può assumere carattere strutturale, al riposo giornaliero di 11 ore consecutive per i lavoratori che prestano la loro opera in regime di reperibilità, garantendo, in ogni caso, un riposo giornaliero consecutivo almeno pari a 8 ore.
Nel caso in cui non sia utilizzato il mezzo aziendale e l'operaio reperibile utilizzi mezzi pubblici di trasporto ovvero sia autorizzato all'uso di un proprio mezzo di trasporto per raggiungere il luogo dell'intervento, le spese di viaggio saranno rimborsate ai sensi dell'art. 16 del presente CIRL Ai fini del calcolo della percorrenza, il punto di partenza rimane il centro di raccolta.

Art. 28 - Attrezzi di lavoro
A tutti i lavoratori verranno forniti dal datore di lavoro gli attrezzi necessari per lo svolgimento dell'attività lavorativa.
Nell'ipotesi in cui, gli attrezzi forniti dal datore di lavoro non siano sufficienti e/o disponibili, l'ufficio direzione lavori, assegna al lavoratore che utilizza attrezzi propri l'indennità di cui all'art. 55 del CCNL vigente, […]
I datori di lavoro si impegnano, qualora sia valutato utile per motivi di sicurezza, a fornire idonei mezzi di comunicazione a tutti i Responsabili di Distretti, Responsabili di SOUP e COP, Direttori dei Lavori, Direttori delle Operazioni di Spegnimento, Capi Squadra e i Capi Operai.

Art. 34 - Formazione professionale
1. In linea con il combinato disposto dell'art. 21 del CCNL in vigore, le parti stipulanti convengono sulla necessità di promuovere, con carattere di priorità, ogni utile iniziativa, ad integrazione anche di quanto pattuito sui tavoli di confronto regionale, volta a garantire ed assicurare a tutto il personale la formazione e la valorizzazione professionale, incentivando l'adesione al fondo per la formazione continua di settore e l'individuazione all'interno degli stessi enti datoriali di figure professionali qualificate in condizione di tenere corsi di formazione, con riferimento alla complessità degli interventi da realizzare e con particolare riguardo:
- alle attività di prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi;
- alla realizzazione di opere volte in materia di dissesto idrogeologico;
- all'acquisizione dì tecniche di ingegneria naturalistica;
- all'acquisizione dì tecniche di lotta fitosanitaria;
- all'impiego di mezzi meccanici complessi (escavatori, pala meccanica, trattore, ecc.);
- alla sicurezza sui luoghi di lavoro.
- ulteriori attività organizzative aziendali.
2. Gli stessi Enti datoriali e le organizzazioni sindacali stipulanti, consapevoli che:
- in un contesto segnato da cambiamenti continui (economici, sociali, e culturali) tutte le strutture lavorative, per rimanere competitive e per conseguire una maggiore flessibilità professionale dei propri dipendenti devono promuovere lo sviluppo e il potenziamento delle risorse umane;
- la formazione consente, attraverso l'acquisizione di competenze e conoscenze, di gratificare e motivare i dipendenti a svolgere nel miglior modo possibile i loro compiti tenendo ben presente gli obiettivi da raggiungere,
- si impegnano ad incontrarsi per individuare, a mezzo piani di valorizzazione aziendali e previa analisi delle esigenze (punto di partenza obbligatorio di qualsiasi intervento formativo), fabbisogni, indirizzi formativi e interventi di formazione continua anche in tema di dispositivi di protezione individuali e utilizzo di attrezzature e macchinari speciali.
3. Le parti stipulanti concordano altresì che, individuati i piani di formazione aziendali (entro il mese di dicembre dell'anno precedente a quello di formazione) e data esecuzione al processo di formazione del personale, saranno di volta in volta valutati i risultati conseguiti per verificare se le conoscenze acquisite si siano trasformate in "azioni" sul luogo di lavoro.

Art. 35 - Lavori pesanti e nocivi
Sono considerati lavori pesanti quelli richiedenti di regola un notevole, specifico e prolungato sforzo fisico come:
• il facchinaggio manuale e simile (carico, scarico e trasporto manuale di legname, piante materiale roccioso, concimi organici, ecc); lavori in frana, spicconatura di zone rocciose prevalentemente nella giornata; taglio di bosco di alto fusto senza l'ausilio di mezzi meccanici;
• lavori con macchine ed utensili ad aria compressa o ad asse flessibile: potatura di alberi di alto fusto effettuata all'altezza di almeno tre metri, uso della motosega e del decespugliatore con carattere di prevalenza nel corso della giornata, lavori su terreni la cui eccessiva pendenza richiede il ricorso a particolari sistemi protettivi;
• trasporto con carriola avente carattere di prevalenza nel corso della giornata.
Per dette attività l'operaio ha diritto a due ore di riposo al giorno, da fruire con soste di quindici minuti durante l'esecuzione dei lavori. Rimane inalterata la retribuzione giornaliera ed il riposo è comunque da calcolare proporzionalmente alle ore effettivamente svolte.
Sono considerati nocivi i lavori eseguiti in presenza di processionaria, discariche, attigui ad acque nere, quelli eseguiti su tratte ferroviarie o nelle loro immediate vicinanze o in prossimità di elettrodotti ad alta tensione distanti meno di 200 metri dal luogo di lavoro, nonché quelli richiedenti prestazioni per il cui espletamento occorre l'utilizzo di sostanze nocive per l'uomo a partire dai diserbanti (presidi sanitari di I, II, III e IV Classe).
Per tali lavori, fermo restando la retribuzione giornaliera, il lavoratore ha diritto alla riduzione di due ore dell'orario di lavoro.
Nel caso di processionaria tale diritto, resta subordinato all'effettuazione di un sopralluogo da parte del direttore dei lavori o suo incaricato e delle OO.SS., atto ad accertare l’eventuale condizioni di nocività.

Art. 40 - Attività cantieristica di forestazione
La pianificazione degli interventi avviene a cura dei RUP e dei gruppi di progettazione, l'esecuzione è curata da un Direttore dei Lavori. Ad ogni RUP deve essere affidato un progetto; ogni direzione dei lavori deve avere assegnato un adeguato contingente di operai per l'esecuzione degli interventi previsti.
La manodopera forestale per l'esecuzione di tali attività è organizzata per cantieri forestali.
In ogni cantiere forestale possono operare una o più squadre forestali per ognuna delle quali è previsto un operaio con incarico di Capo Squadra. Più squadre sono coordinate da un Capo Operaio. La squadra deve essere formata, compreso il caposquadra, di norma, da almeno 8-10 (otto-dieci) unità. Un Capo Operaio deve coordinare almeno 3 (tre) squadre.
Il Capo Squadra, oltre allo svolgimento dell'incarico, svolge anche le attività lavorative rientranti nella qualifica di appartenenza.
Il Capo Operaio risponde al Direttori dei Lavori, da cui riceve le indicazioni lavorative e deve informare tempestivamente il DL rispetto ad ogni particolare e rilevante situazione che si verifichi sul cantiere.
Nel caso di tipologie di intervento che richiedano una diversa organizzazione operativa, la definizione dei suddetti rapporti è demandata al datore di lavoro, sentita la direzione lavori e le OO.SS. stipulanti.

Art. 41 - Attività vivaistica e faunistica
L’attività di gestione della vivaistica regionale salvaguardia e valorizza la grande varietà vegetale della Regione attraverso la ricerca, lo studio, la conservazione e la catalogazione dei diversi ecotipi calabresi in una banca dati Regionale sulla biodiversità. Quella faunistica si prodiga invece nella conservazione delle effettive capacità riproduttive delle singole specie, al contenimento naturale di altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali.
In caso di impedimento/assenza momentanea del Responsabile di Vivaio o di Azienda Faunistica l'operaio più anziano ne assume le veci, senza percepire alcuna indennità aggiuntiva.
L'eventuale incarico di Responsabile di Vivaio e di Azienda Faunistica dovranno avvenire seguendo i principi di trasparenza e pubblicità enunciati per i Capi Operai e Capi Squadra.

Art. 42 - Prevenzione ed attività di spegnimento incendi
L'organizzazione del personale addetto all'Antincendio Boschivo curata dagli Enti datoriali è definita e portata a conoscenza anche alle OOSS non oltre il mese di Aprile di ogni anno.
Tutti i lavoratori risultanti idonei alla visita medica, compatibilmente con la disponibilità dei mezzi antincendio, con priorità per quelli che hanno già svolto tale servizio, saranno utilizzati per l'espletamento del servizio di prevenzione e spegnimento nel rispettò delle vigenti norme di sicurezza sul lavoro (D.lgs 81 del 2008 e s.m.i. TUSL- Testo Unico Sicurezza Lavoro).
Agli operai che saranno impegnati nell'attività di spegnimento incendi saranno corrisposte le indennità previste dall'art. 57 del CCNL vigente.
Le spettanze maturate e gli eventuali straordinari relativi al servizio AIB, in quanto soggetti a contabilizzazione separata, saranno erogati entro due mesi dall'avvenuta contabilizzazione.

Art. 44 - S.O.U.P. e C.O.P.
Nell’ambito del servizio AIB, operano la S.O.U.P. (sala operativa unificata permanente) di Catanzaro e i C.O.P. (centri operativi provinciali) di Catanzaro, Reggio Calabria e Cosenza con il compito di ricevere e gestire le segnalazioni degli incendi boschivi.
La SOUP (sala operativa unificata permanente) rimane attiva H24 per l'intera annualità, mentre i COP (centri operativi provinciali), di norma, sono attivi H24 in estate, dalle ore 7.00 alle 19.00 nel periodo invernale.
Al personale utilizzato nella S.O.U.P. e nei C.O.P. spetta l'indennità di cui agli artt. 37 e 50 del CCNL.

Art. 45 - Nuclei Polifunzionali
L'art. 1 della Legge Regionale 5 luglio 2016, n.18 "Modifiche alla legge regionale 16 maggio 2013, n. 25" (BURC n. 74 del 6 luglio 2016), ha modificato il comma 1 dell'articolo 4 "Funzioni e organi dell'Azienda Calabria Verde" della L.R. 25/2013, prevedendo, in occasione di calamità naturali, 
attività di supporto alla Protezione Civile regionale, compatibili con le funzioni e le competenze del personale dipendente.
Recependo la modifica normativa e le indicazioni del "Programma Regionale per le attività di sviluppo nel settore della Forestazione e per la gestione delle Foreste Regionali 2024”, l’Ente datoriale, Azienda Calabria Verde, prevede la costituzione di Nuclei Polifunzionali di pronto intervento, utilizzando i lavoratori idraulico-forestali già impiegati nelle attività antincendio.
L'Azienda Calabria Verde costituirà, pertanto, per ambito territoriale, distrettuale o provinciale, delle squadre di pronto intervento, composte da operai idraulico-forestali, in possesso di formazione professionale su temi della protezione civile, da attivare e impiegare sollecitamente in attività emergenziali legate ad eventi eccezionali (alluvioni, forti nevicate, incendi, sismi, ecc.).
La costituzione dei Nuclei Polifunzionali di Pronto Intervento richiederà l'acquisizione da parte dell'Azienda Calabria Verde di dispositivi di protezione individuale e di mezzi adeguati 'alla specificità delle nuove tipologie di intervento operativo connesse ad emergenze causate da dissesti idrogeologici ed ambientali, quali:
- sgomberi di strade e piste forestali ostruite da alberi, smottamenti, neve e dissesti causati da eventi naturali;
- attivazioni di condotte e drenaggi;
- operazioni di soccorso a persone, mezzi ed animali;
- operazioni di pronto intervento comunque disposti dalle Autorità competenti;
- I nuclei, in caso di particolari emergenze, potranno integrare le "colonna mobili" di Protezione Civile anche per interventi di solidarietà fuori regione.
Anche l'Ente Parco delle Serre, potrà essere chiamato ad espletare attività di protezione civile, organizzando adeguatamente il relativo personale.

Art. 46 - Interventi In caso di calamità naturali
L'organizzazione del personale addetto ai Nuclei Polifunzionali di Pronto Intervento a cura dell'Azienda Calabria Verde sarà portata a conoscenza delle OO.SS. stipulanti regionali.
Saranno stabilite, notiziando debitamente le OO.SS. stipulanti, le procedure selettive per la scelta, attraverso meccanismi oggettivi e trasparenti, del personale in possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti dalla nuova attività.
Tutti i lavoratori selezionati e risultati idonei alle visite mediche, compatibilmente con la disponibilità dei mezzi, saranno utilizzati, al sorgere dell'esigenza, per l'espletamento del servizio nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza sul lavoro (D.lgs 81 del 2008 e s.m.i. TUSL- Testo Unico Sicurezza Lavoro).
Ai lavoratori che saranno Impegnati nell'attività saranno corrisposte, per tutta la durata dell'intervento, le stesse indennità previste dall'art. 57 del CCNL vigente.
Le indennità di cui al precedente capoverso andranno analogamente corrisposte al personale dell'Ente Parco delle Serre chiamati ad espletare attività di protezione civile.
Le spettanze maturate, le eventuali differenze retributive e gli straordinari relativi al nuovo particolare servizio, in quanto soggetti a contabilizzazione separata, saranno erogati entro due mesi dall'avvenuta contabilizzazione e, comunque, compatibilmente con le risorse assegnate dalla Regione, non oltre il 31 Gennaio dell'anno successivo.

Art. 47 - Squadre di operatori con mezzi movimento terra
Per dare piena attuazione alla L.R. 25/2013 e dare concretezza alle segnalazioni che giornalmente inoltrano gli addetti alla Sorveglianza Idraulica, l’Azienda Calabria Verde potrà costituire squadre di operatori formati per l'impiego di mezzi movimento terra che siano in condizione di eseguire interventi che mirino a ripristinare il regolare scorrimento dei corsi di acqua, a ridurre il trasporto di materiali di alluvionamento, a rinsaldare le sponde degli alvei e a sistemare i bacini idrografici.
La costituzione di tali squadre avverrà utilizzando lavoratori idraulico-forestali in possesso di particolari abilitazioni, nonché in possesso di adeguata formazione professionale.
Ai capi delle suddette squadre, qualora diversi dai capi squadra ordinari, sarà altresì corrisposta, per la durata dell'incarico, un'indennità mensile aggiuntiva pari a € 40,00.

Art. 48 - Servizio Tecnico e di Vigilanza Forestale
Gli Enti datoriali possono utilizzare lavoratori idraulico forestali in servizi tecnici e di vigilanza, custodia e guardiania dei beni mobili ed immobili di proprietà e condotti dagli stessi Enti per la legittima tutela dei diritti patrimoniali ad essi inerenti, comprese le strade, i boschi, le foreste, la fauna e la flora, ricadenti nel territorio della Regione Calabria.
Per i relativi servizi, se articolati in turni, spetta l'indennità di cui al precedente art. 15 del presente CIRL (lavoro a turni).
Gli Enti datoriali dovranno sottoporre alle competenti Questure i regolamenti che vadano a disciplinare il servizio di vigilanza.
Sulla base di tali regolamenti, gli Enti potranno assicurare ad ogni singolo operatore l'assegnazione di apposite uniformi, la frequenza di appositi corsi teorico-pratico, una tessera di servizio, l'eventuale armamento con relativo addestramento all'uso delle armi in dotazione, un mezzo di servizio con i segni distintivi aziendali.
L'eventuale costo annuale per il rinnovo del porto d'armi, per il personale addetto a compiti di guardiania e vigilanza, nel caso in cui tale prestazione preveda l'uso delle armi, è a carico del datore di lavoro.
Saranno stabilite le procedure selettive per la scelta di nuovo personale, attraverso meccanismi oggettivi e trasparenti, del personale in possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti dall’attività che potrà riguardare l'intero territorio regionale.

Art. 50 - Transiti da impiegato idraulico forestale a operaio idraulico forestale e viceversa
I transiti del personale, da operaio ad impiegato e viceversa, avvengono, su richiesta di una delle parti, in ragione delle esigenze aziendali programmate dal Piano di Fabbisogno.
I transiti dovranno avvenire seguendo meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei anche a verificare il possesso dei requisiti attitudinale professionali richiesti in relazione al livello da ricoprire.
Per quanto al precedente capoverso gli Enti datoriali informano preventivamente le OO.SS stipulanti.

Art. 51 - Norme in materia disciplinare
Per l'adozione di provvedimenti disciplinari, gli Enti datoriali, a seconda della rispettiva natura giuridica, si atterranno alle procedure fissate dalle norme di legge di riferimento e dai rispettivi regolamenti interni.
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