Tipologia: CIA
Data firma: 22 febbraio 2025
Validità: 01.01.2025 - 31.12.2025
Parti: Agecontrol e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil, Coordinamento RSU
Settori: Agroindustriale, Agecontrol
Fonte: uila.eu
Sommario:
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Premessa |
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Art. 9 Conciliazione tempi di vita e benessere organizzativo |
Contratto Collettivo Integrativo Aziendale
Tra la sccietà Agecontrol spa […] e Fai Cisl nazionale […], Flai Cgil nazionale […], Uila Uil nazionale […], unitamente al coordinamento della RSU Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil
Premesso che:
- la sottoscrizione del presente Contratto Collettivo Integrativo Aziendale si colloca nell’ambito del rinnovato contesto legislativo e, conseguentemente, operativo, che ha interessato Agecontrol, rendendo necessaria l'adozione di linee strategiche adeguate a detto nuovo contesto, in termini di rapporti istituzionali, attività di controllo e organizzazione interna;
- in particolare, il processo legislativo di riorganizzazione dell’Agecontrol delineato dalla legge delega 28 luglio 2016. n. 154 e di cui al successivo D. Lgs. 21 maggio 2018, n.74, come modificato dal D. Lgs. 4 ottobre 2019. n. 116, si è concluso nel 2023 esaurendo i suoi effetti senza completare il percorso previsto per Agecontrol ed è invece intervenuto il Decreto-Legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla Legge 10 agosto 2023, n. 112, che, all'art. 30, modifica la legge 23 d cembre 1986, n. 898 (istitutiva dell'Agecontrol), introducendo nuove prospettive per la Società;
- infatti, nell’ambito del suddetto articolo 30 del Decreto-Legge 22 giugno 2023, n. 75, viene anche abrogato, al comma 3, l'art 16 del D. Lgs. n. 74/2018 e di conseguenza Agecontrol rimane incardinata come società totalmente partecipata da AGEA in qualità di Socio unico;
- con tale atto normativo, inoltre, vengono attribuiti nuovi compiti ispettivi in capo all’Agecontrol in materia di controlli e di contrasto alle frodi agroalimentari, confermando, oltre a quelli già eseguiti in forza di precedenti interventi legislativi (ortofrutta - norme di commercializzazione di cui al Reg (UE) n. 543/2011), anche i controlli sulle misure settoriali di cui all’alt. 42 del Reg (UE) n. 2021/2015, i controlli di secondo livello sulle attività delegate da AGEA ai sensi del Regolamento Delegato (UE) n. 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021, i controlli ex-post ai sensi del Reg. (UE) 2021/2016) nonché ulteriori attività derivanti da appositi accordi con altre Pubbliche Amministrazioni che l’Agecontrol è autorizzata a stipulare ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n.241;
- le Parti danno atto che in questo quadro evolutivo, orientato verso un progressivo incremento delle attività di controllo affidate all’Agecontrol, è necessario operare, in accordo con il Socio unico, scelte strategiche in grado di indirizzare le professionalità presenti nella Società verso ulteriori ambiti di intervento, pianificando anche tutte le ulteriori azioni volte a far fronte ai nuovi e numerosi compiti attribuiti alla Società;
- con il presente Contratto Collettivo Integrativo Aziendale si definiscono i primi adeguamenti delle linee normative che derivano dal contesto legislativo sopra richiamato e dal vigente CCNL
dell'Industria Alimentare, introducendo altresì nuovi istituti quali la banca ore solidale e azioni in favore delle pari opportunità e di contrasto alla violenza di genere, con valenza per l’anno in corso e rinvia alla successiva contrattazione per gli ulteriori necessari sviluppi del percorso ora avviato;
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 Relazioni sindacali
Le Parti, riconoscendo il ruolo strategico e centrale delle relazioni sindacali, s’impegnano a consolidarlo attraverso lo scambio preventivo di informazioni, lo svolgimento di confronti negoziali e la definizione di intese per condividere obiettivi comuni; tutto ciò al fine di favorire una forma di partecipazione più attiva dei lavoratori per la realizzazione delle strategie di impresa e il miglioramento delle condizioni di lavoro.
Si intende sviluppare, pertanto, un modello di relazioni sindacali che valorizzi gli specifici ruoli di ciascuna delle parti nel rispetto delle proprie caratteristiche e competenze, in un’ottica di contrapposizione positiva volta alla ricerca di soluzioni che permettano di raggiungere i livelli di efficienza, produttività e benessere dei lavoratori, necessari per lo sviluppo della Società.
Al fine di qualificare ulteriormente le relazioni industriali all’interno della Società, le Parti concordano che si debba confermare la centralità del ruolo del Coordinamento Nazionale costituito
da sei membri, individuati dalle segreterie nazionali Fai-Flai-Uila tra i componenti delle RSU, e dalle Segreterie Nazionali di Fai, Flai e Uila. Il Coordinamento Nazionale è titolare della contrattazione aziendale e del confronto su tematiche trasversali.
Il Coordinamento si riunisce con la Società due volte l'anno per l'informativa, di norma in primavera ed in autunno, con l'obiettivo di affrontare tutte le materie previste nell’art.2 del CCNL Industria Alimentare.
In caso di partecipazione in presenza dei componenti del Coordinamento membri della RSU, le spese di viaggio, vitto e di alloggio sono a carico della Società nella misura ordinaria.
Le Parti confermano altresì che la RSU rappresenta l'interlocuzione sindacale per quanto riguarda le tematiche attinenti alle singole sedi.
Qualora la Società intenda introdurre significative e stabili modifiche a livello organizzativo e tecnologico che comportino modifiche anche all'organizzazione del lavoro, informerà preventivamente, e comunque entro un tempo congruo, la RSU.
Inoltre, la Società e la RSU e parti si incontreranno di norma ogni sei mesi per verificare l'andamento degli obiettivi fissati per il premio di produzione e per confrontarsi circa l'andamento aziendale con particolare attenzione alle ricadute organizzative e occupazionali.
Resta inteso che in caso di eventi o necessità particolari, sarà possibile, su richiesta di una delle Parti, attivare momenti di confronto a livello locale e/o nazionale in aggiunta a quanto sopra previsto.
Art. 2 Salute e sicurezza
Le Parti, consapevoli delle rispettive responsabilità in tema di sicurezza sul lavoro e facendo proprio l’accordo sottoscritto da Cgil-Cisl-Uil e Confindustria il 12 dicembre 2018, decidono di istituire per il 28 aprile di ogni anno, in occasione della giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro istituita dall'ILO, una giornata di formazione su tali temi nelle modalità che verranno condivise preventivamente.
Verranno promossi, almeno due volte l'anno, degli specifici incontri tra i RLS, il medico compatente e il RSPP con l’obiettivo di assicurare un’adeguata armonizzazione delle attività di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Al fine di diffondere e promuovere all’interno della Società la cultura della sicurezza dovranno essere previsti momenti di confronto attivo con i lavoratori, con attività specifiche finalizzate al miglioramento continuo della sicurezza e della salubrità dell’ambiente di lavoro ponendo l'attenzione sugli eventuali infortuni, sulle malattie professionali, sui carichi di lavoro e sullo stress lavoro-correlato, al fine di raggiungere l’obiettivo infortuni zero, con particolare riguardo a quelle attività più a rischio.
Numero dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
Considerato che l’articolazione territoriale della Società include più sedi situate in varie Regioni, si stabilisce, nel rispetto di quanto sancito in materia dall’accordo interconfederale del 22 giugno 1995, di procedere all'elezione o designazione di due (2) RLS individuati all'interno della RSU.
Permessi per l’espletamento dell’attività di RLS
Ferme restando le 40 ore annue di permessi retribuiti attribuiti ai responsabili dei lavoratori per la sicurezza, vengono riconosciute ulteriori 8 ore retribuite, per l’espletamento della loro attività.
Permessi per la formazione dei RLS
Oltre alle 32 ore retribuite di formazione di ciascun RLS stabilite per legge, vengono riconosciute, come stabilito dal CCNL, ulteriori 10 ore di formazione retribuita attinenti alle attività specifiche della Società da tenersi nelle modalità stabilite tra Società stessa e RLS.
Per quanto non previsto o richiamato specificatamente, si rimanda a quanto stabilito dal vigente CCNL per i lavoratori dell’industria alimentare.
Art. 4 Pari opportunità
Le Parti, riconoscendo la necessità di intraprendere azioni che garantiscano pari opportunità per tutte e lavoratrici ed i lavoratori nell’ambito delle assunzioni, dell’evoluzione della carriera, dell'accesso alla formazione e dell'uguaglianza delle politiche retributive a parità di prestazione definiscono l'istituzione di:
2 giornate di formazione ed informazione su tutte le tematiche che rappresentano temi di diversità, equità ed inclusione, aperte a tutti i dipendenti nonché registrate così da permettere, a coloro che non fossero nella possibilità di partecipare, di recuperare le sessioni.
La realizzazione delle due giornate potrà prevedere anche la collaborazione di esperti esterni per incrementare l'efficacia dei messaggi e delle attività a supporto delle iniziative. La Società, inoltre, si impegna ad attivare un idoneo percorso finalizzato al raggiungimento della certificazione di genere come previsto dal Protocollo UNI PDR 125:2022 ed alla sua successiva comunicazione alle RSU;
un programma di mentoring aziendale rivolto ai lavoratori ed alle lavoratrici assenti per un periodo continuativo di durata superiore a 5 mesi, sia in caso di maternità/paternità che in caso di lunga malattia, volto a facilitare il rientro e accelerare il processo di acquisizione degli eventuali cambiamenti avvenuti nel frattempo nella Società.
Art. 8 Violenza di genere
Agecontrol, recependo la Dichiarazione ai sensi dell’“Accordo quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro” del 26 aprile 2007, della dichiarazione congiunta del 25 gennaio 2026 e della Legge n. 4 del 15 gennaio del 2021 (Allegato 39 del CCNL Industria Alimentare), condanna ogni forma di violenza lesiva della dignità degli individui e si impegna a realizzare eventi formativi volti a informare e sensibilizzare i propri dipendenti in merito alla violenza e discriminazione di genere ed a creare consapevolezza sui temi della salute psicofisica e sul benessere.
A tal fine, viene individuata nella giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, istituita dall’Onu per il 25 novembre, come momento di confronto su tali tematiche.
La Società, inoltre, riconosce ulteriori 3 mesi di permessi retribuiti rispetto a quanto previsto dal D.lgs 80/2025, ai propri dipendenti vittime di violenza e la possibilità, per le suddette persone, inserite in un percorso certificato di uscita dalla violenza, qualora lo richiedessero, di essere trasferte in altra sede lavorativa a parità di livello e di contribuzione.
Art. 9 Conciliazione tempi di vita e benessere organizzativo
Le parti, promuovendo la conciliazione tra vita privata e vita lavorativa quale elemento per aumentare il benessere delle persone concordano quanto segue:
- 1 giorno di permesso retribuito in più rispetto a quelli previsti dal CCNL dell'industria al genitore in occasione della nascita, adozione o affidamento del figlio:
- ai lavoratori con figli che facciano richiesta di fruire del congedo parentale di cui alla L. 151/2001 viene integrato, per un massimo di due settimane il trattamento previsto dalla legge sino al 100% della retribuzione;
- la possibilità di usufruire del congedo parentale fino ai 14 anni di vita del bambino;
- ai lavoratori/lavoratrici che debbano inserire i bambini fino a 4 anni d'età al nido/scuola dell'infanzia vengono riconosciute 16 ore, anche frazionabili, di permesso retribuito;
- ai lavoratori/lavoratrici genitori vengono riconosciute 16 ore di permesso retribuito, anche frazionabili, per le visite pediatriche dei figli fino a 14 anni di vita del bambino;
- in caso di malattia del figlio fino a 14 anni, o per assistenza e cura dei genitori anziani (di età pari o superiore ai 75 anni), viene prevista la possibilità di accesso all’utilizzo dello smart working; in aggiunta a quanto previsto dal vigente accordo sul lavoro agile;
- vengono riconosciute 16 ore di permessi retribuiti per l'assistenza ai genitori anziani aggiuntive a quanto previsto dal CCNL dell'industria alimentare nelle ipotesi di ricovero e/o dimissioni, day hospital e per visite mediche specialistiche;
- di riconoscere ai lavoratori con patologie gravi, per il periodo di aspettativa non retribuita di cui all’art. 47 del CCNL, la corresponsione dell’intera retribuzione;
- di riconoscere ai lavoratori con patologie gravi la conservazione del posto di lavoro per 365 giorni, oltre a quanto già stabilito dall'art. 47 del CCNL per i lavoratori dell'industria alimentare;
- di estendere alle unioni civili di persone dello stesso sesso i trattamenti e le disposizioni previste per i coniugati.
Art. 10 Lavoro agile, nuovi diritti e tutele
Condividendo l’obiettivo di promuovere nuove forme flessibili e semplificate di lavoro allo scopo di incrementare la produttività aziendale e di favorire contemporaneamente la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, le Parti, considerano il lavoro agile una modalità strutturale di svolgimento dell'attività lavorativa che risponde a tali obiettivi.
A tal fine, le Parti si impegnano ad allineare a tali principi il vigente accordo nella fase di rinnovo che avverrà entro aprile 2025.
Inoltri, le Parti condividono che venga attivata una commissione di verifica e confronto con la RSU, che lavorerà nei primi 6 mesi della vigenza del contratto integrativo, al fine di prevedere l'attivazione di forme di Telelavoro.
