Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Adozione dei provvedimenti interdittivi per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei cantieri ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 81 del 2008 e ss.mm.ii. Circolare n. 33 del 10 novembre 2009 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali recante “Provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 - modifiche apportate dall'art. 11 del D.Lgs. n. 106/2009”.


Con riferimento alla fattispecie richiamata in oggetto, si ritiene doveroso rammentare il contenuto della Circolare n. 33 del 10 novembre 2009 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali recante “Provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 - modifiche apportate dall'art. 11 del D.Lgs. n. 106/2009” (Allegato 1), la quale chiarisce che “il provvedimento di interdizione alla contrattazione con le PP.AA. è strettamente legato alla effettiva durata del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale. Da ciò deriva che, qualora il provvedimento di sospensione, pur efficace, abbia durata pari a zero, la comunicazione di cui sopra non sarà dovuta. Tale circostanza ricorre nelle ipotesi in cui gli effetti del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale siano stati differiti ai sensi del comma 11 bis dell'art. 14 e lo stesso sia stato revocato ancor prima del termine iniziale così individuato”.
La giurisprudenza di merito, da ultimo, ha avuto modo di approfondire la tematica confermando che “tale indicazione interpretativa fa emergere come la revoca del presupposto provvedimento di sospensione sia preclusiva dell'adozione del provvedimento interdittivo solo nel caso in cui la stessa intervenga prima che il provvedimento di sospensione abbia prodotto i suoi effetti - come nella ipotesi del differimento esplicitamente menzionata nella circolare n. 33/2009-. Da ciò si evince che laddove il provvedimento di sospensione abbia prodotto i suoi effetti, ancorché per un periodo di tempo circoscritto, ciò legittima il Mit ad adottare un provvedimento interdittivo, essendosi pienamente concretizzati, nella realtà giuridica, sia i presupposti all'uopo richiesti dalla legge, sia i rischi che le misure normative di stampo sanzionatorio mirano a gestire/neutralizzare” (cfr. TAR Lazio, ordinanza resa in sede cautelare n. 3092/2025).
Pertanto, laddove la sospensione venga revocata prima che produca effetti, viene meno la base giuridica per l'interdizione alla stipula dei contratti pubblici e le indicazioni per gli enti competenti all'adozione dei provvedimenti di sospensione e revoca, secondo gli indirizzi esposti dalla menzionata Circolare, sono che la comunicazione nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non è dovuta (cfr. in tal senso, anche sentenza TAR Lazio n. 12046/2025).
Sulla scorta di tali premesse, onde evitare un aggravio procedimentale a carico della scrivente Amministrazione in ordine all'istruttoria da svolgersi con riguardo all'adozione dei decreti interdittivi, si chiede agli uffici in indirizzo di trasmettere unicamente i provvedimenti di sospensione la cui durata non sia pari a zero.
Nel restare a disposizione per ogni confronto dovesse rendersi necessario, si porgono

Cordiali saluti