Regione Lazio
Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 4 luglio 2025, n. Z00002
Ordinanza contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica. Misure di prevenzione per l'attività lavorativa nel settore agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili e affini, nelle cave e nelle relative pertinenze esterne, nonché nel settore della logistica di piazzale e della consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore a due ruote, all'aperto in condizioni di esposizione prolungata al sole. Integrazione Ordinanza n. Z00001 del 30 maggio 2025.

B.U.R. 4 luglio 2025, n. 54


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l’articolo 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, concernente “Disciplina del Sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;
VISTO il Regolamento 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e s.m.i.;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’articolo 32 che dispone: “il Ministro della sanità può emettere ordinanze dì carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
VISTO l’art. 650 del Codice penale;
VISTO il d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO che l’innalzamento delle temperature, tipico della stagione estiva, renderà rischioso lo svolgimento dell’attività lavorativa, soprattutto nei settori per i quali il lavoro viene svolto prevalentemente in ambiente esterno;
CONSIDERATO che l’elevata temperatura dell’aria, l’umidità e la prolungata esposizione al sole, rappresentano un pericolo per la salute dei lavoratori esposti per lunghi periodi di tempo alle radiazioni solari, a rischio, quindi, di stress termico e colpi di calore, con esiti anche letali;
CONSIDERATO che il lavoro nel settore agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili e affini, nelle cave e nelle relative pertinenze esterne, nonché nel settore della logistica di piazzale e della consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore a due ruote, è svolto essenzialmente all’aperto, senza possibilità per i lavoratori di ripararsi dal sole e dalla calura nei momenti della giornata caratterizzati da un notevole innalzamento della temperatura;
CONSIDERATO che le ordinarie misure di prevenzione, quali la rotazione del personale, l’acclimatamento, la fornitura di vestiario idoneo, la corretta idratazione e alimentazione sul posto di lavoro, la disponibilità costante di acqua fresca, la previsione di pause lavorative, che i datori di lavoro sono tenuti ad adottare, nel caso di forti ondate di calore, per garantire ai lavoratori un ambiente di lavoro sicuro e salubre, non appaiono sufficienti a tutelare i lavoratori, che svolgono le attività nel settore agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili e affini, nelle cave e nelle relative pertinenze esterne, nonché nel settore della logistica di piazzale e della consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore a due ruote, all’aperto in condizioni di esposizione prolungata al sole, dagli effetti negativi scaturenti dall’esposizione alle elevate e persistenti temperature, superiori alla media stagionale;
CONSIDERATO che l’INAIL, nell’ambito del progetto Worklimate (Inail-CNR), ha reso disponibile, su1 sito web www.worklimate.it, le mappe nazionali di previsione del rischio di esposizione al caldo, al fine di contenere il rischio di esposizione dei lavoratori;
CONSIDERATO che la Conferenza delle Regioni e Province Autonome ha approvato, il 19 giugno 2025, il documento condiviso “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare” per rafforzare la prevenzione e protezione dal rischio da stress termico e promuovere una strategia condivisa per prevenire gli effetti del calore sui luoghi di lavoro;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 30 maggio 2025, N. Z00001, recante: “Ordinanza contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica. Misure di prevenzione per l’attività lavorativa nel settore agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili e affini, nelle cave e nelle relative pertinenze esterne, all’aperto in condizioni di esposizione prolungata al sole”, con la quale è stato disposto il divieto del lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12:30 alle ore 16:00, con efficacia immediata e fino al 31 agosto 2025, sull’intero territorio regionale nelle aree o zone interessate dallo svolgimento di lavoro nel settore agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili e affini, nelle cave e nelle relative pertinenze esterne, limitatamente ai soli giorni in cui la mappa del rischio indicata sul sito https://www.worklimate.it/scelta-mappa/soleattivita-fisica-alta/ riferita a: “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” ore 12:00, segnali un livello di rischio “ALTO”; con l’esclusione dello stesso divieto per le Pubbliche Amministrazioni, i concessionari di pubblici servizi e i loro appaltatori quando eseguano interventi di pubblica utilità, di protezione civile, di salvaguardia della pubblica incolumità, ferma restando in ogni caso l’adozione di idonee misure organizzative ed operative che riducano ad un livello accettabile il rischio di esposizione alle alte temperature dei lavoratori impiegati in detti interventi, secondo la valutazione del rischio condotta dal datore di lavoro come previsto dal d. lgs. n. 81/2008;
CONSIDERATA l’urgenza di provvedere, nelle more di un accordo tra il partenariato datoriale e sindacale, di cui la Regione si farà promotrice, che possa meglio tutelare, in via ordinaria, la salute dei soggetti che operano nelle condizioni climatiche descritte;
RITENUTA la necessità, per tutte le aree o zone del territorio della Regione Lazio interessate dallo svolgimento di attività lavorativa nel settore agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili e affini, nelle cave e nelle relative pertinenze esterne, nonché nel settore della logistica di piazzale e della consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore a due ruote, in condizioni di esposizione prolungata al sole, di emanare un provvedimento a tutela della salute e igiene pubblica finalizzato a ridurre l'impatto dello stress termico ambientale sulla salute e, quindi, i rischi cui è esposto il relativo personale, evitando così conseguenze gravemente pregiudizievoli;
DATO ATTO che sussistono le condizioni e i presupposti di cui all’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per l’adozione di Ordinanza in materia di igiene e sanità pubblica.
Per i motivi di ordine sanitario rappresentati in premessa,
 

ORDINA

1. È vietato il lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12:30 alle ore 16:00, con efficacia immediata e fino al 15 settembre 2025, sull’intero territorio regionale nelle aree o zone interessate dallo svolgimento di lavoro nel settore agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili e affini, nelle cave e nelle relative pertinenze esterne, nonché nel settore della logistica di piazzale e della consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore a due ruote, limitatamente ai soli giorni in cui la mappa del rischio indicata sul sito https://www.worklimate.it/scelta-mappa/soleattivita-fisica-alta/ riferita a: “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” ore 12:00, segnali un livello di rischio “ALTO”;
2. il suddetto divieto non si applica alle Pubbliche Amministrazioni, ai concessionari di pubblici servizi, ai loro appaltatori quando eseguano interventi di pubblica utilità, di protezione civile, di salvaguardia della pubblica incolumità, ferma restando in ogni caso l’adozione di idonee misure
organizzative ed operative che riducano ad un livello accettabile il rischio di esposizione alle alte temperature dei lavoratori impiegati in detti interventi, secondo la valutazione del rischio condotta dal datore di lavoro come previsto dal d. lgs. n. 81/2008;
3. restano salvi eventuali provvedimenti sindacali limitati all’ambito territoriale di riferimento;
4. la mancata osservanza degli obblighi previsti nella presente ordinanza, comporterà le conseguenze sanzionatorie, previste nell’art. 650 c.p., se il fatto non costituisce più grave reato;
5. del contenuto della presente Ordinanza sarà data ampia diffusione sull’intero territorio regionale, ai Prefetti delle Province della Regione Lazio, a tutti i Sindaci dei Comuni della Regione Lazio, alle Aziende Sanitarie Locali della Regione Lazio, ai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali e dei Datori di Lavoro e alle Associazioni nazionali di categoria;
6. avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
La presente Ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio