Cassazione Penale, Sez. 4, 10 luglio 2025, n. 25439 - Lavoratore agricolo investito e ucciso dal trattore. Condanna del datore di lavoro per la mancata formazione


 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE


Composta da

Dott. FERRANTI Donatella - Presidente

Dott. CALAFIORE Daniela - Relatore

Dott. RANALDI Alessandro - Consigliere

Dott. ANTEZZA Fabio - Consigliere

Dott. SESSA Gennaro - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
 


sul ricorso proposto da:

A.A. nato a C il (Omissis)

avverso la sentenza del 17/10/2024 della Corte d'Appello di Milano Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Daniela Calafiore;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SABRINA PASSAFIUME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Udito l'avvocato Emmanuele Serlenga del foro di Torino, anche in sostituzione dell'avv. Valter Zanetta del foro di Novara, in difesa di A.A., che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

 

Fatto


1. La Corte d'Appello di Milano, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Busto Arsizio del 19 dicembre 2022, ridotta la pena per il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche, ha confermato nel resto la pronuncia di condanna nei confronti di A.A. La condanna si riferiva al reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione della normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro a lui ascritto unitamente a C.C., giudicato separatamente, perché, con condotte indipendenti e causalmente rilevanti nella produzione dell'evento, cagionava la morte di B.B., in S, il (Omissis).

2. Secondo il capo d'imputazione, B.B., dipendente della D.D. Ago Società Agricola Srl, insieme ad altri suoi colleghi tra i quali C.C., si trovava nella zona boschiva di S per effettuare la macinatura delle piante e delle ramaglie nel bosco. C.C. saliva a bordo del trattore Fendi 328 Vario tg.to (Omissis) a cui era collegato un rimorchio agricolo, posizionato su un tratto di area boschiva con una pendenza media del 4-5%, lo metteva in moto e successivamente scendeva, lasciandolo con il motore acceso e senza freno di stazionamento inserito. Dopo alcuni istanti, il trattore si muoveva senza controllo dirigendosi verso valle, allorquando investiva B.B., causandone il decesso per "insufficienza cardiorespiratoria acuta successiva a imponente trauma di schiacciamento toracico".

La condotta colposa contestata, in nesso di causalità con l'evento morte, si specificava:

- nel non aver assicurato al lavoratore C.C. una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza, con particolare riferimento ai rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore di appartenenza dell'azienda, in violazione dell'art. 37, comma 1 lett. b) D.Lgs. n. 81 del 2008;

- nel non aver preso le misure necessarie affinché l'utilizzo delle attrezzature che richiedono per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari, in relazione ai loro rischi specifici, fosse riservato a lavoratori allo scopo incaricati e che abbiano ricevuto una informazione, formazione e addestramento adeguati, secondo quanto previsto dagli accordi del 22 Febbraio 2012 intercorsi tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, concernenti l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori. Infatti, C.C. non aveva ricevuto informazioni, istruzione, formazione e addestramento adeguati prima che il trattore agricolo gli venisse messo a disposizione, con particolare riferimento alle condizioni di impiego delle attrezzature, alle situazioni anomali prevedibili anche in relazione ai rischi che possono essere causati ad altre persone, ciò in violazione dell'articolo 71, comma 7, in relazione all'articolo 73, comma 1, comma 3 e comma 4, D.Lgs. n. 81 del 2008;

- nel non aver adottato adeguate misure tecniche ed organizzative al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'utilizzo delle attrezzature di lavoro. In particolare, non erano state predisposte le procedure operative di sicurezza, così come previste nel DVR, in violazione dell'articolo 71 comma 3, allegato VI, punti 2.1 e 2.2 D.Lgs. 81 del 2008;

- nel non aver preso le misure necessarie affinché il dispositivo di frenatura di stazionamento del rimorchio agricolo fosse oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire, nel tempo, la permanenza dei requisiti di sicurezza, in relazione all'articolo 71, comma 4, lett. a) punto 2, D.Lgs. 81 del 2008.

A C.C. era stata contestata la condotta colposa, in nesso di causalità con l'evento, consistita nel non aver inserito il freno di stazionamento del trattore prima di allontanarsi dal mezzo. Con le aggravanti di aver commesso il fatto con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

3. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione, a mezzo del proprio difensore, A.A., formulando i seguenti motivi, sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. come segue.

- Con un primo motivo, il ricorrente deduce l'erronea applicazione degli articoli 40 cod. pen., 37 D.Lgs. n. 81 del 2008 e 10 Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011. Rileva l'errata enucleazione degli elementi soggettivi e oggettivi del reato. In particolare, secondo la tesi del ricorrente, l'addestramento del dipendente non configurerebbe un'obbligazione autonoma rispetto alla formazione generale, ma costituirebbe un aspetto di per sé integrante la nozione di formazione generale.

L'art. 37, D.Lgs. n. 81 del 2008, disporrebbe testualmente nel senso indicato e l'aver artificiosamente separato l'obbligazione dell'addestramento da quella della formazione costituirebbe un mero espediente utilizzato dal giudice per escludere in radice la rilevanza del percorso formativo interno e, di conseguenza, negare la presenza in capo al C.C. di una formazione in ordine all'utilizzo del trattore con rimorchio incriminato.

La difesa insiste nel sottolineare che dall'istruttoria espletata era rimasto confermato che il C.C., dal momento dell'assunzione e per tre settimane, era stato affiancato alla guida del trattore Fendi dal signor H.H.. Il giudice di prime cure aveva dubitato della valida esperienza del H.H. e delle sue capacità di usare in mezzo in parola, basandosi sull' incertezza manifestata dallo stesso in sede di escussione testimoniale nel descrivere l'irrilevanza, rispetto alla causazione del sinistro, delle modalità di funzionamento del freno. Si trattava però di una semplice incertezza, da addebitare alla tensione emotiva e non a una incapacità tecnica o professionale.

- Con il secondo motivo, si deduce l'erronea applicazione degli artt. 40 cod. pen., D.Lgs. n. 81 del 2008 e 10 Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011. In questo caso, ci si duole del fatto che, erroneamente, i giudici avevano ritenuto inadeguata la formazione impartita al C.C., in quanto la conoscenza specifica del funzionamento del trattore in questione era stata richiesta da una normativa la cui entrata in vigore era stata prorogata fino al 31 dicembre 2017. Deduce il ricorrente che l'obbligo della formazione dei lavoratori da parte dei datori di lavoro è contenuto nel comma 1 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81 del 2008, mentre il comma 2 dello stesso articolo assegna alla conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano il compito di definire, mediante un accordo adottato previa consultazione delle parti sociali, sia la durata dei compiti e dei contenuti minimi della formazione dei lavoratori, che le modalità della stessa, cosa che la Conferenza Stato Regioni aveva fatto con l'accordo raggiunto nella seduta del 21 dicembre 2011. Dunque, non sarebbe vero che l'obbligo formativo previsto dall' art. 37 del D.Lgs. n. 81 del 2008 e quello dell'articolo 10 del menzionato Accordo Stato Regioni si debbano cumulare e non siano alternativi. In realtà, essi costituirebbero l'estrinsecazione, in questo caso nell'ambito della macchina agricola, dei principi previsti dalla normativa di formazione generale. Ne consegue che alla data dell'evento mortale, (Omissis), non vi era alcun obbligo formativo non soddisfatto in capo alla D.D. Energia Srl nei confronti del C.C.

- Con il terzo motivo di ricorso, ci si duole dell'erronea applicazione dell'art. 71 D.Lgs. 81 del 2008, in relazione all'elemento soggettivo del reato. In particolare, sostiene il ricorrente come, alla stregua del condivisibile canone ermeneutico secondo il quale il piano operativo di sicurezza non deve essere una mera riproduzione del documento di valutazione dei rischi, dovendo informare i lavoratori degli eventuali rischi aggiuntivi peculiari connessi a quel cantiere, non è vietato di per sé riprodurre nel Piano Operativo di Sicurezza (POS) singole parti nel documento di valutazione dei rischi, qualora il cantiere non presenti rischi peculiari in quel determinato ambito. Nel caso dì specie, non era previsto nel cantiere in parola alcuna modalità di utilizzo dei mezzi diversa da quanto avveniva in ogni cantiere boschivo ove la D.D. Ago Energia Srl operava, per cui non vi era alcuna ragione di prevedere prescrizioni ad hoc. Peraltro, il funzionario di ATS E.E. escusso in giudizio aveva ammesso che il POS redatto dall'ingegner F.F. era completo. Dunque, se C.C. si fosse attenuto alle indicazioni del DVE e del POS, dei quali aveva preso visione, e avesse controllato la stabilità del mezzo prima di scendervi o subito dopo esservi sceso, e se avesse inserito il freno di stazionamento, si sarebbe evitato l'evento. Le misure di prevenzione erano valide per tutti i lavoratori presenti nel cantiere, a prescindere dalla loro qualifica, dalla loro anzianità di servizio ed anche la loro formazione, dunque, la datrice di lavoro aveva ottemperato ai propri obblighi e deduce l'erronea applicazione dell'art. 40 cod. pen. e la manifesta o illogica motivazione della sentenza sul punto.

- Con il quarto motivo, si deduce l'erronea applicazione dell'art. 40 cod. pen. e il vizio di motivazione circa la mancata conoscenza del mezzo da parte del C.C., l'errata enucleazione degli elementi soggettivo e oggettivo del reato. Ad avviso del ricorrente. I giudici di merito avrebbero errato nel ritenere che lo stage svolto dal C.C. nel suo periodo di istruzione superiore presso l'azienda agricola G.G. non fosse idoneo a determinare la necessaria formazione, in quanto non certificato e quindi non regolare dal punto di vista amministrativo, venendo qui in discussione la fattispecie penale dell'omicidio colposo. La circostanza della mancata certificazione non sortirebbe alcun effetto, in quanto il C.C., malgrado la giovane età, era in concreto persona esperta di mezzi agricoli. Coerentemente, la sentenza della Corte d'Appello di Milano, che aveva pronunciato sentenza di condanna nei confronti di C.C., lo aveva ritenuto colpevole ed aveva accertato che per le prime due settimane di lavoro il signor C.C. era stato seduto sul sedile del passeggero del trattore a osservare come il H.H. conduceva il mezzo, mentre nell'ultima settimana le parti si erano invertite ed era stato il C.C. a guidare il mezzo con la supervisione del H.H.. Tali circostanze dimostrerebbero la completezza della formazione ricevuta, in concreto, dal C.C., che conosceva benissimo il trattore con rimorchio in questione.

- Con il quinto motivo di ricorso, si deduce l'errata interpretazione dell'articolo 40 cod. pen. e il contrasto logico con la sentenza di condanna relativa a C.C., passata in giudicato. Il ricorrente rileva l'illogicità della motivazione che consideri non abnorme, e quindi conforme ai canoni di buona prassi, una condotta che non ha tenuto conto delle caratteristiche del mezzo. Come esposto nel motivo precedente, il C.C. conosceva bene il trattore con rimorchio di cui si parla e le caratteristiche del suo impianto frenante; quindi, non si comprende per quale ragione sarebbe scusabile non azionare il freno di stazionamento solo perché per ragioni intuibili, tale meccanismo non entra immediatamente in funzione. Anche su questo punto, il ricorrente si riporta alla sentenza della Corte d'Appello di Milano di condanna di C.C. e rileva l'errata applicazione del principio secondo il quale, affinché possa essere riconducibile al datore di lavoro la morte del lavoratore, è necessario che essa sia una conseguenza diretta e prevedibile dell'inadempimento degli obblighi datoriali. Nel caso di specie, il rimprovero colposo non aveva riguardato la realizzazione di un fatto di reato che poteva essere evitato mediante l'esigibile osservanza delle norme cautelari violate: in conseguenza, il nesso di causalità doveva considerarsi interrotto dalla abnormità, intesa come esorbitanza ed eccezionalità, della condotta del lavoratore rispetto ai canoni di comune esperienza.

- Con il sesto motivo, si deduce l'errata applicazione della legge penale, l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'articolo 164 cod. pen., con riferimento alla parte della sentenza che ha disposto il diniego dei benefici di legge, confermando il relativo punto della sentenza appellata. Ad avviso del ricorrente, entrambe le sentenze di merito avrebbero errato nel negare la sospensione condizionale della pena in ragione dei precedenti penali del A.A., trattandosi della sentenza del Tribunale di Biella, confermata dalla Corte d'Appello di Torino con sentenza del 23 dicembre 2003, per il reato contravvenzionale di cui all'art. 163 D.Lgs. n 490 del 1999 e della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, emessa dal GUP del Tribunale di Verbania in data 13 Aprile 2016, per l'identica fattispecie per la quale si procede, avvenuta a Stresa l'8 aprile 2015. Il ricorrente rileva che la giurisprudenza che nega in modo tranciante la concedibilità della sospensione condizionale della pena per la terza volta si riferisce all'ipotesi di tre condanne riguardanti delitti. Ma vi sarebbe un diverso orientamento di legittimità invocato dal ricorrente, secondo il quale la concessione della sospensione condizionale della pena per la terza volta sarebbe possibile quando una delle condanne sia una contravvenzione o quando una delle condanne si sia medio tempo estinta ai sensi dell'articolo 445 cod. proc. Pen. E questo sarebbe l'ipotesi nel caso di specie, posto che quand'anche la condanna di primo grado che qui si impugna venisse confermata, si rimarrebbe comunque entro i limiti previsti dall'articolo 163 cod. pen.

- Con il settimo motivo, il ricorrente deduce l'errata applicazione della legge penale e l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'articolo 133 cod. pen., relativamente alla determinazione della pena. Deduce che la sentenza impugnata, avrebbe dovuto ulteriormente mitigare la pena considerando, come esplicitamente richiesto, che, in qualità di datore di lavoro, era pacificamente emerso dall'intera istruttoria dibattimentale che il signor A.A. non era mai stato presente sul cantiere in parola e non era a conoscenza che il C.C., la mattina del tragico evento, stesse conducendo il mezzo incidentato. Peraltro, come emerso dal compendio testimoniale difensivo, il A.A. non lesinava mai in tema di sicurezza e adottava senza problemi tutte le misure suggerite. Inoltre, come emergeva dalla visura camerale versata in atti, appena dopo il tragico evento oggetto di causa, si era dimesso da tutte le cariche societarie.

4. All'udienza odierna le parti, chiesta la trattazione orale, hanno discusso rassegnando le conclusioni indicate in epigrafe.

 

Diritto


1. Il ricorso è infondato e va rigettato.

2. All'esame dei primi cinque motivi di ricorso, da trattare cumulativamente in quanto tutti riferiti alla ricostruzione dei termini oggettivi e soggettivi della fattispecie penale colposa contestata, è opportuno premettere il condivisibile sviluppo logico e argomentativo adottato dalla sentenza impugnata.

3. La Corte d'Appello ha confermato la decisione di primo grado relativamente all'affermazione della responsabilità penale dell'imputato. In particolare, ha affrontato il tema, relativo ai corrispondenti motivi d'appello, della integrazione della condotta omissiva colposa addebitata all'imputato, ravvisandola nell'omessa somministrazione al dipendente C.C. di un corso formativo. Il lavoratore cagionò l'evento mediante la sua condotta, consistita nell'assentarsi dalla postazione di guida del trattore agricolo dopo averne avviato il motore e senza che il freno di stazionamento fosse attivo.

4. Nell'interpretare il quadro normativo di settore evocato nell'imputazione, la Corte d'Appello ha chiarito che la proroga disposta dall'art. 3, comma 2-ter D.L. n. 244 del 2016, è relativa soltanto a quanto disposto nell'Accordo concluso nella seduta del 22 febbraio 2012 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione; i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'art. 73, comma 5, D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i. La disposizione prorogata è quella che prevede l'obbligo dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, di cui all'allegato VIII dell'Accordo, relativa ai requisiti della formazione specifica per i lavoratori ivi indicati e della relativa valutazione. La disciplina in parola prevede un modulo giuridico, uno tecnico e uno pratico, suddiviso in due modelli formativi a seconda che il trattore cui il lavoratore risulti addetto sia a ruote oppure a cingoli. Invece, non risultava compreso nella proroga il disposto contenuto nell'allegato A all'Accordo, che, per quanto qui di interesse, definiva i trattori agricoli e quelli forestali, nella parte A punto 1.1., voce F e poi nella parte B al punto 9.4. Soprattutto, non è stata prorogata la disposizione contenuta nella premessa generale dell'Accordo, a mente della quale la formazione di seguito prevista, essendo formazione specifica, non è sostitutiva della formazione obbligatoria, spettante comunque a tutti i lavoratori, e realizzata ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. n. 81 del 2008. Al C.C., dunque, alla data del (Omissis), poteva non essere somministrata la formazione specifica, mediante corso teorico pratico sulla conduzione di trattori agricoli o forestali, ma doveva essere somministrata la formazione ex art. 37 D.Lgs. n. 81/2008.

5. Il datore di lavoro avrebbe dovuto dunque assicurare che ciascun lavoratore, compreso C.C., ricevesse una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento: a) ai concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; b) ai rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda. Si tratta di formazione di contenuto generale, diversa da quella riferita ai rischi specifici, disciplinata dal successivo comma 3, sul quale incise la proroga sull'obbligatorietà dell'abilitazione specifica all'uso delle macchine agricole. Inoltre, ai sensi del successivo comma 4 dello stesso articolo 37 D.Lgs. n. 81 del 2008, la formazione e l'addestramento costituiscono due distinti obblighi del datore di lavoro; soltanto la seconda, avrebbe potuto essere somministrata mediante persona esperta e sul luogo di lavoro.

6. Nella specie, fino alla data dell'evento, non risultava adempiuto né il dovere di richiesta di collaborazione per la realizzazione del corso di formazione, ex art. 37, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 81 del 2008, né il subordinato e susseguente dovere di procedere autonomamente a pianificare e realizzare tale formazione a contenuto generale nei riguardi di C.C.

In fatto, i giudici del merito hanno pure valutato che nessuna fonte di prova acquisita al processo aveva dimostrato che il datore di lavoro avesse curato di far impartire a C.C. una efficace formazione e un valido addestramento, prima del tragico evento. Quest'ultimo aveva stipulato il rapporto di lavoro con la società agricola a responsabilità limitata D.D. Ago Energia in data 11 luglio 2017, mentre le date delle attività di formazione e informazione dei lavoratori in forza alla società, sia generale che specifica indicate nel piano operativo della sicurezza, erano largamente antecedenti a tale data. C.C. aveva ricevuto, prima ancora che diventasse obbligatoria per legge, attività di formazione specifica in data (Omissis) (venti giorni dopo l'evento), mentre non aveva ricevuto il modulo di formazione generale che era invece obbligatorio. Ai sensi dell'Allegato A, punto 8, dell'Accordo ex art. 37, comma 2, D.Lgs. n. 81 del 2008, non poteva ritenersi soddisfatto l'obbligo di formazione indicato in ragione dello svolgimento di uno stage presso un'azienda appartenente al settore agricolo.

Tale attività non rientra in alcuna delle ipotesi di legge che consente di attribuire crediti formativi. L'impiego di formule linguistiche precise (nuovo rapporto di lavoro e azienda d'origine o precedente) dimostravano che il credito formativo può essere riconosciuto soltanto in presenza di una formazione a un soggetto che, al tempo in cui gli era stata impartita, fosse già qualificabile come lavoratore e quindi portatore delle responsabilità e obbligazioni inerenti a tale qualifica giuridica.

La qualifica di lavoratore è invece esclusa per legge con riferimento agli studenti che partecipino alle iniziative di tirocini pratici e stage a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n.1859. Tali iniziative, siano esse denominate tirocinio pratico oppure stage, sono disciplinate dall'articolo 18 della legge n. 196 del 1997 e la lettera d) del comma 1 di tale disposizione esclude espressamente che i rapporti di tirocinio o gli stages costituiscano rapporto di lavoro. In altri termini, lo studente che svolge un tirocinio curricolare nell'ambito del programma scolastico è e resta uno studente, non un lavoratore, in quanto il suo inserimento nelle attività lavorative non costituisce rapporto di lavoro.

Inoltre, l'articolo 18, lettera F, legge n. 196 del 1997 non esclude la possibilità che l'attività normativa secondaria del Ministero del Lavoro riconosca l'attribuzione del valore di crediti formativi alle attività svolte nel corso degli stage e delle iniziative di tirocinio pratico di cui al comma 1, da utilizzare ovviamente ove certificati, per la costituzione di un rapporto di lavoro. Lo stage svolto dal lavoratore, nel caso di specie, era stato documentato dalla difesa mediante dichiarazione postuma della persona fisica presso la quale il tirocinio pratico si era svolta, senza alcuna certificazione da parte del soggetto promotore. Tale certificazione, ha rimarcato la Corte d'Appello, per esentare il datore di lavoro dall'obbligo formativo sui contenuti generali in materia di sicurezza sul lavoro, avrebbe dovuto essere anteriore al sorgere dell'obbligazione di impartire la formazione e quindi anteriore all'origine del rapporto di lavoro.

La Corte d'Appello ha anche ribadito l'infondatezza della tesi sostenuta dall'imputato, secondo la quale la formazione del lavoratore era avvenuta validamente mediante l'addestramento svolto nell'azienda datrice di lavoro, attraverso l'affiancamento al lavoratore esperto H.H.. La sentenza impugnata ha affermato che, quanto alla formazione di contenuto generale in materia di sicurezza sul lavoro, l'articolo 37, comma 4, D.Lgs. n. 81 del 2008, precisa che la formazione e l'addestramento costituiscono l'oggetto di due distinte e diverse obbligazioni del datore di lavoro. Soltanto la seconda, quella avente a oggetto l'addestramento, può essere adempiuta mediante persone esperte sul luogo di lavoro, come esplicitato dal successivo comma 5. In altri termini, il corretto e puntuale adempimento dell'obbligazione di addestramento del lavoratore non esime dalle ulteriori distinte e diverse obbligazioni di fornire al lavoratore stesso la formazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro. In definitiva, la Corte d'Appello ha confermato oltre ogni ragionevole dubbio che, ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera B, del D.Lgs. n. 81 del 2008 l'imputato era tenuto ad assicurare, cosa che non aveva fatto, al lavoratore C.C. una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento ai rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni conseguenti, alle misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore di appartenenza dell'azienda.

Con ulteriore approfondimento in fatto, la Corte d'Appello ha recepito le conclusioni del consulente tecnico Ingegner Scapini, in ordine all'omessa, predisposizione e adozione di una procedura scritta, prescritta dal documento di valutazione dei rischi proprio con riferimento alle lavorazioni del tipo di quelle svolte in occasione del fatto, tale da garantire che il lavoratore addetto all'uso del trattore svolgesse le verifiche atte a minimizzare il rischio di investimento degli addetti a terra, valutato come altissimo dallo stesso documento di valutazione dei rischi in relazione alle mansioni di cippatura e caricamento del cippato nei rimorchi e trasporto dallo stesso. Nessuna prescrizione comprendeva misure di prevenzione del pur prevedibile rischio concretizzatosi, quello cioè che, seppure posizionato su una pendenza non incompatibile con il suo stazionamento, il trattore declinasse verso valle se non trattenuto né dal freno di stazionamento né dalle condizioni di pressione che il sistema frenante idraulico possiede soltanto a motore spento o appena avviato. Nel piano operativo di sicurezza, la Corte d'Appello ha rinvenuto sul tema rilevante soltanto prescrizioni generiche e tautologiche di verifica della stabilità del posizionamento del mezzo (alla pagina 28) e che i mezzi, una volta arrestati, vengano lasciati in condizioni stabili (alla pagina 22). In definitiva, l'imputato avevo omesso di adottare adeguate misure tecniche ed organizzative, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'utilizzo derivanti dall'utilizzo delle attrezzature di lavoro. In particolare, non erano state predisposte procedure operative di sicurezza così come previste nel documento di valutazione dei rischi, in violazione dell'articolo 71, comma tre, e allegato VI punti 2.1 2.2 del decreto legislativo 81 del 2008.

In tema di nesso causale, la Corte d'Appello ha anche disatteso il motivo con il quale si tendeva a negarne la permanenza in ragione della violazione da parte del C.C. di una regola basilare di comune esperienza. Quella cioè di inserire il freno di stazionamento pure in presenza della luce verde nella spia dell'impianto frenante. La peculiarità tecnica dell'impianto frenante non consentiva di presupporre la regola di comune esperienza evocata, essendo il medesimo impianto strutturato in modo tale che dopo circa due minuti dall'accensione della macchina, con l'aumento della pressione graduale dopo l'avvio del motore, cessava di trovarsi nelle condizioni di blocco motorio proprio dello stato di spegnimento, sicché soltanto l'attivazione del freno di stazionamento avrebbe potuto prevenire la rotazione delle ruote nella direzione del pendio. La comune esperienza, relativa ai sistemi frenanti degli autoveicoli, al contrario, prevede che un veicolo abbia le stesse capacità frenanti dopo l'accensione del motore e dell'impianto elettrico, responsabile dell'attivazione del servofreno. Non trova ormai alcun riscontro nella conduzione dei comuni autoveicoli la condizione di funzionamento del trattore che ha cagionato l'evento, per la quale il progressivo aumento della pressione del sistema frenante sbloccava le ruote del veicolo dopo circa due minuti dall'accensione del motore. La condotta del coimputato certamente non era stata abnorme, poiché si era conformata alla massime di comune esperienza, seppure non aveva tenuto conto della specificità del mezzo, del suo consequenziale comportamento.

Questa impostazione comportamentale avrebbe potuto essere evitata proprio da una corretta formazione teorica del lavoratore sulle nozioni generali della sicurezza sul lavoro.

4. A fronte di tale motivazione, è evidente come i motivi di ricorso che attengono, sotto vari profili, al tema della affermazione di responsabilità del ricorrente siano sostanzialmente riproduttivi dei correlati motivi d'appello già puntualmente disattesi dalla Corte territoriale. Con i medesimi peraltro si prospetta un quadro interpretativo della normativa riguardante gli obblighi formativi in materia di sicurezza sul lavoro erroneo e in evidente contrasto con i contenuti dell'obbligo di informazione e formazione, relativamente alle misure di prevenzione del rischio specifico presente nell'ambito lavorativo d'impresa, previsti dalla normativa di settore.

5. La sentenza impugnata ha ritenuto che l'infortunio oggetto del procedimento debba essere ascritto all'imputato, quale legale rappresentante della società alle cui dipendenze il lavoratore infortunato lavorava, per colpa consistita nella violazione dell'art. 71, comma 7, lett. a) D.Lgs. n. 81/08 che così testualmente recita: "Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché: a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati...".

6. Come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità (da ultimo vd. Sez. 4, n. 15697 del 2025), le nozioni di informazione, formazione e addestramento sono definite nel D.Lgs. n. 81 del 2008 all'art. 2, lettere a), b) e c) dove si legge che: - la "formazione" è il "processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi"; - l'"informazione" è il "complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro"; - l'"addestramento" è il "complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro".

7. L'art. 37 D.Lgs. n.81/08 nei primi tre commi disciplina i contenuti e le modalità della formazione e dell'informazione e stabilisce al quarto comma che debbano avvenire - unitamente all'addestramento specifico "ove previsto" - "in occasione: a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro; b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose".

8. L'obbligo di fornire adeguata formazione ai lavoratori è uno dei principali gravanti sul datore di lavoro, e in generale sui soggetti preposti alla sicurezza del lavoro (Sez. 4, n. 41707 del 23 settembre 2004, Bonari, Rv. 230257; Sez. 4, n. 6486 del 3 marzo 1995, Grassi, Rv. 201706). Il datore di lavoro risponde dell'infortunio occorso al lavoratore, in caso di violazione degli obblighi, di portata generale, relativi alla valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro nei quali siano chiamati ad operare i dipendenti, e della formazione dei lavoratori in ordine ai rischi connessi alle mansioni, anche in correlazione al luogo in cui devono essere svolte (Sez. 4, n. 49593 del 14/06/2018, T., Rv. 274042 - 01; Sez. 4, n. 45808 del 27 giugno 2017, Catrambone ed altro, Rv. 271079). È, infatti, tramite l'adempimento di tale obbligo che il datore di lavoro rende edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti (Sez. 4, n. 11112 del 29 novembre 2011, RC. in proc. Bortoli, Rv. 252729). Ove egli non adempia a tale fondamentale obbligo, sarà chiamato a rispondere dell'infortunio occorso al lavoratore, laddove l'omessa formazione possa dirsi causalmente legata alla verificazione dell'evento, ovvero laddove sia accertato che, ipotizzandosi come avvenuta l'azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l'interferenza di decorsi causali alternativi, l'evento, con elevato grado di credibilità razionale, non avrebbe avuto luogo (ex multis, Sez. Un., n. 30328 del 10 luglio 2002, Franzese, Rv. 222138).

9. La sentenza impugnata ha, con particolare cura, ricostruito il complesso normativo che impone l'obbligo di informazione, formazione e addestramento anche con particolare riferimento al settore specifico della guida dei trattori e quindi, dando interpretazione corretta degli aspetti di diritto intertemporale relativi alla inapplicabilità al caso concreto della introduzione dell'obbligo di munirsi di titolo abilitativo per la conduzione del trattore de quo. Tale obbligo, tuttavia, non si pone come parametro unico e costitutivo della norma cautelare violata contestata all'imputato, ma come ulteriore previsione di tipo prevenzionale, con la conseguenza che la fattispecie colposa specifica contestata, già integrata alla luce della normativa prevenzionale esistente al momento dell'omissione, non viene meno per effetto della indicata non applicabilità ratione temporis. La responsabilità è stata fondata sulla totale omissione dell'assolvimento degli obblighi informativi, formativi e di addestramento indicati, la cui ricorrenza è stata provata in fatto con motivazione congrua non censurabile in questa sede di legittimità.

10. Altrettanto correttamente, peraltro, la sentenza ha evidenziato che tali obblighi non potevano considerarsi assolti, come pure ancora prospettato dal ricorrente, in ragione delle qualità personali del coimputato. Si è, in particolare, condivisibilmente chiarito che l'attività di formazione a cui è stato sottoposto il coimputato da studente non può in alcun modo essere equiparata all'esperienza lavorativa.

11. La fase della formazione scolastica, compresa quella impartita attraverso i percorsi scuola lavoro, infatti, in nessun caso può essere considerata equivalente a esperienza professionale in senso proprio e, comunque, non può considerarsi equipollente ad una pregressa qualità professionale in grado di esonerare il datore di lavoro dal compendio degli obblighi di informazione, formazione e addestramento su evidenziati e neanche di attenuarlo in qualche misura.

12. I tirocini, previsti dall'art. 18 L. n. 276 del 2003, infatti, sono esperienze formative e di orientamento la cui principale caratteristica consiste nella presenza del tirocinante in un luogo di lavoro nel quale effettua un percorso formativo svolto all'interno della situazione lavorativa, al fine di acquisire una concreta conoscenza del mondo del lavoro. La causa formativa e di orientamento è a base di tutti i tirocini contemplati dalla disciplina e ciò giustifica la specifica previsione dell'obbligo di predisporre un progetto formativo/orientativo per ogni tirocinio sia dell'obbligatoria presenza di due tutor a garanzia della serietà dell'iniziativa. In dottrina si è peraltro osservato che tale finalità essenziale non impedisce che gli stessi tirocini possano essere finalizzati anche ad ulteriori scopi, come l'agevolazione dell'inserimento o del reinserimento lavorativo di soggetti che, per svariati motivi, incontrino difficoltà nel trovare occupazione.

13. Il dato assolutamente imperativo, tale quindi da costituire aspetto inderogabile e portante dell'intero sistema della prevenzione dai rischi derivanti dall'ambiente di lavoro, è che, a prescindere dalle concrete finalità di ciascun tirocinio, si tratta comunque di uno strumento teso esclusivamente alla formazione e al successivo orientamento professionale del tirocinante.

14. È sulla base di tale consapevolezza che va esaminato il fenomeno di integrazione tra l'assetto normativo, di natura civilistica, dei tirocini formativi e le interferenze che genera in punto di ricostruzione della fattispecie penale oggetto di processo. Il ricorrente, infatti, relega lo svolgimento non conforme a legge del tirocinio a mera irregolarità amministrativa, di tal chè l'attività asseritamente formativa svolta durante il percorso scolastico curriculare da parte del C.C., avrebbe sollevato il datore di lavoro dagli obblighi su menzionati.

15. Al contrario, come espressamente previsto dall'art. 18 L. n. 196/1997, salvo che alla formale adozione dello schema dei tirocini formativi e di orientamento non corrisponda un reale rapporto di lavoro che potrà essere accertato in via giudiziale, l'attivazione del tirocinio presuppone la previa stipulazione di una convenzione tra il soggetto che lo promuove e il soggetto che lo ospita. Tale atto ha natura contrattuale e assolve alla funzione di regolare i rapporti tra i suoi stipulanti, nonché a predisporre la disciplina ad hoc per il tirocinio a cui si riferisce.

16. Proprio in ragione della peculiare finalità dei tirocini, nonostante la natura convenzionale privatistica, l'ordinamento mostra di perseguire un interesse pubblico. I promotori dei tirocini sono preventivamente identificati in ragione del ruolo che svolgono, tale da garantire una specifica relazione con le finalità perseguite dal tirocinio. Sebbene non sussista un rapporto contrattuale diretto tra 11 tirocinante ed il datore di lavoro che lo ospita, in capo agli stessi si configurano diritti ed obblighi in relazione allo svolgimento dell'esperienza, gravando alcuni obblighi anche in capo al soggetto promotore (si veda in punto di obbligo di stipulare apposita convenzione con l'INAIL per provvedere alla necessaria copertura assicurativa, Cass. civ. Sez. L, n. 25250 del 27/11/2014, Rv. 633349 - 01).

17. Naturalmente non mette in discussione la precisa volontà di legge appena rappresentata l'orientamento di questa Corte di legittimità (Sez. 4, n. 7093 del 11/11/2021 (dep. 2022) Rv. 282672 - 01) che, guardando ai tirocinanti dal punto di vista del loro inserimento nel contesto produttivo dell'ospitante e facendo piana applicazione dei principi prevenzionistici sottesi al D.Lgs. n. 81 del 2008, ha affermato che, in tema di sicurezza sul luogo di lavoro e di prevenzione degli infortuni, sono equiparati ai lavoratori subordinati ex art. 2, comma 1, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, coloro che svolgono attività lavorative nell'ambito di tirocini formativi e di orientamento previsti dall'art. 18 legge 24 giugno 1997, n. 196, verso i quali l'ospitante è tenuto ad osservare tutti gli obblighi atti a garantire le corrette condizioni di sicurezza e igiene sul lavoro. (Nella specie, la Corte ha ritenuto immune da censure l'affermazione di responsabilità del titolare di un'azienda per le lesioni occorse a una studentessa in tirocinio in virtù di convenzione stipulata con un ente universitario).

18. Può infatti affermarsi che l'ambito di operatività del sistema prevenzionistico incentrato sulla individuazione e contrasto dei rischi specifici di ciascun ambiente di lavoro non può che valutare l'apporto del tirocinante in modo differenziato, a seconda che l'attività di formazione che lo vede impegnato venga considerata ai fini della tutela della loro incolumità personale ovvero quale potenziale fattore di rischio per la rimanente comunità di lavoro organizzata dall'impresa.

19. Correttamente poi è stata ritenuta la relazione causale tra la carenza di informazione e di formazione e l'evento. Infatti, l'accertato inadempimento degli obblighi di informazione e formazione dei lavoratori relativamente ai rischi specifici connessi all'attività lavorativa in concreto espletata, che la Corte distrettuale ha correttamente valutato, conferma la responsabilità del datore di lavoro, in applicazione del consolidato principio secondo cui il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde, a titolo di colpa specifica, dell'infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore che, nell'espletamento delle proprie mansioni, ponga in essere condotte imprudenti, trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi, né l'adempimento di tali obblighi è surrogabile dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore (Sez. 4, n. 8163 del 13/02/2020, Rv. 278603 - 01; n. 22147 del 2016 Rv. 266860 - 01; n. 49593 del 2018 Rv. 274042 - 01).

20. È poi appena il caso di rilevare che il principio non subisce alcuna limitazione qualora il lavoratore non adeguatamente formato, e quindi imperito, realizzi una condotta in pregiudizio di altro lavoratore piuttosto che ai propri danni. Nel primo caso, infatti, risponderà del reato qualora, come nel caso di specie, si accerti che l'azione sia connotata dalla violazione di regole di cautela, anche a titolo di colpa generica. Dunque, nessuna contraddizione o contrasto tra giudicati si profila con riguardo alla condanna intervenuta a carico del lavoratore coimputato e giudicato separatamente.

21. Altrettanto infondato è poi il profilo dei motivi di ricorso che riguarda la dedotta completezza del POS. La sentenza impugnata ha correttamente evidenziato che, pur contemplando il DVR la previsione dei rischi elevati derivanti dall'attività di cippatura, il datore di lavoro non aveva preteso che il lavoratore addetto all'uso del trattore svolgesse le verifiche atte a minimizzare il rischio di investimento degli addetti a terra, valutato come altissimo dallo stesso documento di valutazione dei rischi in relazione alle mansioni di cippatura e caricamento del cippato nei rimorchi e trasporto dallo stesso. Non erano state previste misure di prevenzione del rischio concretizzatosi, quello cioè che, seppure posizionato su una pendenza non incompatibile con il suo stazionamento, il trattore declinasse verso valle se non trattenuto né dal freno di stazionamento né dalle condizioni di pressione che il sistema frenante idraulico possiede soltanto a motore spento o appena avviato. Il ricorrente, che non ha nel giudizio di merito opportunamente contrastato l'accertamento operato dalla Corte d'Appello, ritiene idonee le prescrizioni del POS sul tema, rilevando che le stesse indicazioni non sarebbero generiche e tautologiche, richiedendo solo la verifica della stabilità del posizionamento del mezzo (alla pagina 28) e che i mezzi, una volta arrestati, fossero lasciati in condizioni stabili (alla pagina 22). Sostiene che si tratterebbe di misure idonee a contrastare il rischio, non essendo necessarie specificazioni di sorta. Dimentica, tuttavia, che proprio la peculiarità del sistema frenanante dei trattori utilizzati e la intrinseca alta pericolosità delle lavorazioni di cippatura ordinariamente poste in essere dai dipendenti, avrebbero imposto la precisa indicazione di non lasciare mai il mezzo privo di conducente senza l'inserimento del freno di stazionamento.

22. Quanto ai restanti motivi, è manifestamente infondato il sesto motivo di ricorso in tema di negata concessione della sospensione condizionale della pena, già concessa in occasione di due precedenti condanne. La Corte d'appello ha rilevato che si trattava della terza condanna penale dell'imputato, che non ha dichiarato la propria disponibilità per alcuna delle prestazioni riparatone alle quali è necessario, ai sensi dell'articolo 165 cod. pen., che sia subordinata la seconda concessione della sospensione condizionale della pena. In via di concorrente autonoma ragione del decidere, la sentenza ha rilevato che la reiterazione del beneficio della sospensione condizionale della pena non può essere disposta a favore di chi ne abbia già usufruito due volte, quale che sia la specie, e l'entità delle pene sospese inflitte con le due precedenti condanne.

23. Reiterando in modo inammissibile lo stesso motivo così disatteso, non impugnando neppure entrambe le autonome rationes decidendi, l'imputato si limita a perorare la tesi respinta. Peraltro, oltre a non assolvere all'onere di specificità del motivo di ricorso, non criticando in modo adeguato il ragionamento in diritto svolto dalla Corte d'Appello, il motivo si pone in netta collisione con la giurisprudenza di legittimità richiamata correttamente dalla sentenza impugnata e che qui si richiama condividendola (Sez. 1, n. 15535 del 12/11/2019 (dep. 2020) Rv. 278980 - 01; Sez. 1, n. 21300 del 13/07/2016 (dep. 2017) Rv. 270576 - 01.

24. Manifestamente infondato è anche l'ultimo dei motivi proposti.

La Corte d'Appello, pur negando la qualificazione del fatto in termini di particolare tenuità, in relazione all'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., poiché la vittima era deceduta a causa di vistose lesioni gravissime, in punto di circostanze attenuanti, ha riconosciuto la circostanza attenuante comune di cui all'articolo 62, numero 6, cod. pen., posto che, per la giurisprudenza prevalente, il risarcimento, anche se effettuato da una società di assicurazione, deve ritenersi eseguito personalmente dall'imputato qualora questi ne abbia conoscenza e mostri la volontà di farlo proprio. In particolare, le quietanze prodotte dalla difesa consentivano di ritenere che il risarcimento fosse stato fatto oggetto di opposizione da parte dell'imputato. Tuttavia, la sentenza di primo grado è stata riformata in punto di trattamento sanzionatorio, diminuendo quindi la pena, ai sensi dell'articolo 597, comma 4, cod. proc. pen. La sentenza ha adeguatamente motivato in punto di dosimetria della pena, nei sensi che seguono: pena base per il reato di cui al capo unico ex art. 589, primo comma, cod. pen., mesi 9 di reclusione; giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti per il concorso eterogeneo di circostanze, con riduzione, per ciascuna delle circostanze attenuanti, ai sensi dell'art. 62, n. 6, cod. pen., di un terzo per un quoziente di sei mesi di reclusione, e ai sensi dell'art. 62 bis cod. pen., di un sesto per un quoziente di cinque mesi di reclusione, che costituisce la pena finale.

Si tratta di tipico esercizio dei poteri discrezionali attribuiti al giudice di merito, peraltro tendenti alla rilevante mitigazione della pena finale, che, in questa sede, il ricorrente tenta di aggredire facendo riferimento a indici giuridicamente irrilevanti, quali il fatto di non essere stato presente al momento dell'infortunio o l'affermazione di non aver mai negato la disponibilità a intervenire in termini di sicurezza.

25. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

P.Q.M.


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 17 giugno 2025.

Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2025.