Tipologia: CRL
Data firma: 26 giugno 2025
Validità: 26.06.2025 - 30.06.2029
Parti: Confartigianato, Cna, Claai, Casartigiani e Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil
Settori: Poligrafici e Spettacolo, Area Comunicazione, Artigianato-PMI, Lombardia
Fonte: unioneartigiani.it
Sommario:
|
|
Articolo 1 - Ambito di applicazione |
|
Articolo 12 - Welfare aziendale contrattuale |
Contratto collettivo regionale di lavoro dell’artigianato e delle PMI della Comunicazione
Milano, lì 26 giugno 2025, tra Confartigianato Imprese Lombardia […], Cna Lombardia […], Claai Lombardia […], Casartigiani Lombardia […] e Slc Cgil Lombardia […], Fistel Cisl Lombardia […], Uilcom Uil Lombardia […]
Articolo 1 - Ambito di applicazione
1.1 Il presente Accordo si applica ai lavoratori delle imprese aventi sede legale e/o operativa in Regione Lombardia dei medesimi settori previsti dal vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese Artigiane e delle Piccole e Medie imprese dell'area Comunicazione sottoscritto da Confartigianato, Cna, Claai, Casartigiani, Cgil, Cisl, Uil.
Articolo 2 - Orario ordinario di lavoro
2.1 La durata massima dell'orario ordinario di lavoro è di 40 ore la settimana, distribuite su 5 o 6 giornate lavorative.
Articolo 3 - Differente modulazione orario di lavoro settimanale
3.1 A livello aziendale la durata massima dell'orario ordinario di lavoro settimanale può essere computata anche come media in un periodo di 12 mesi e possono essere definite diverse distribuzioni dell'orario ordinario di lavoro settimanale, previa informativa alle lavoratrici e ai lavoratori interessati e alla rappresentanza sindacale (RSA/RSU ove costituite o al Rappresentante sindacale di bacino).
La durata media dell'orario di lavoro ai fini dell'art. 4 comma 4 del D.Lgs. n.66/2003 è calcolata con riferimento ad un periodo di 12 mesi.
3.2 In presenza di specifiche esigenze tecnico, produttive ed organizzative aziendali, previa informativa alle lavoratrici e ai lavoratori interessati e alla rappresentanza sindacale (RSA/RSU ove costituite o al Rappresentante sindacale di bacino), l'azienda potrà anche adottare regimi di orario che includano prestazioni lavorative in giornate domenicali, per un numero massimo di 9 giornate annue con maggiorazione del 30%. Tale maggiorazione non é cumulabile con quanto previsto dall'articolo 27 del CCNL.
3.3 Il riposo compensativo, inderogabile per norma, sarà fruito nella settimana successiva a quella della prestazione domenicale.
Articolo 4 - Regime di flessibilità
4.1 Per fare fronte a improvvise e/o non preventivabili variazioni di intensità dell'attività lavorativa dell'azienda o di parti di essa, in alternativa al regime previsto dall'articolo 30 del CCNL, l'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi con superamento dell'orario ordinario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali per un periodo massimo di 6 mesi.
4.2 Di tali regimi di orario e della presumibile durata è data preventiva informazione alle lavoratrici e ai lavoratori interessati e alla rappresentanza sindacale (RSA/RSU ove costituite o al Rappresentante Sindacale di bacino).
4.3 A fronte del superamento dell'orario contrattuale l'azienda corrisponderà al lavoratore, di norma entro un periodo di 6 mesi, ed in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di riposi compensativi.
4.4 I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale settimanale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione.
4.5 Le ore di superamento e quelle di corrispondente riduzione confluiranno in un conto ore individuale.
Al termine del periodo definito per le eventuali ore in eccedenza rispetto all'orario contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione del 15%, da liquidarsi entro il mese successivo.
4.6 Tali regimi di orario potranno estendersi a giornate domenicali-per un numero di 6 giornate in un periodo massimo di 6 mesi, retribuite con maggiorazione del 30% e durata della prestazione non inferiore a 6 ore. L'estensione alle giornate domenicali non è consentita contemporaneamente all'adozione dei regimi di orario domenicale di cui al punto 3.2 del presente Accordo.
4.7 Le maggiorazioni di cui ai punti 4.5 e 4.6 del presente articolo non sono cumulabili con quanto previsto dagli articoli 27 e 30 del CCNL.
4.8 L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati, salvo deroghe individuali motivate.
4.9 In caso l'azienda adotti nell'anno sia i regimi di orario di cui al punto 3.2 sia il regime di flessibilità del presente articolo, le prestazioni lavorative in giornata domenicale di cui ai punti 3.2 e 4.6 non potranno complessivamente superare il numero di 13 giornate nell'anno.
Articolo 5 - Altri regimi di orario - Banca Ore
5.1 Per fare fronte alle frequenti e non programmabili variazioni di intensità nell'attività aziendale, l'orario contrattuale di lavoro settimanale previsto dalla contrattazione nazionale a decorrere dalla sottoscrizione del presente contratto regionale, sarà realizzato come media nell'arco temporale del mese di calendario, previo accordo tra il datore di lavoro e il dipendente (allegato 1).
5.2 Nel caso in cui alla fine di ciascun mese le ore prestate siano eccedenti quelle normali retribuibili nel mese le ore eccedenti saranno accantonate nel conto individuale denominato banca ore, comprensivo, delle ore supplementari, dello straordinario.
5.3 Su richiesta del datore di lavoro, per situazioni di crisi o riduzioni impreviste di ordini che costituirebbero causa di richiesta di accesso agli ammortizzatori sociali, allo scopo di contenere l'eventuale ricorso agli stessi ammortizzatori sociali e mantenere i livelli occupazionali si potrà usare sino ad un massimo del 50% delle ore accantonate.
5.4 Le restanti ore potranno essere utilizzate, previo accordo, da parte dei lavoratori, individualmente con permessi di mezza o di una giornata, anche con possibilità di allungamento dei periodi feriali.
5.5 Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alla disciplina del vigente CCNL.
5.6 Trascorso il periodo fissato dal CCNL al lavoratore sarà liquidato l'importo corrispondente al monte ore eventualmente non ancora recuperato a quella data: tale importo deve essere calcolato sulla base della retribuzione in atto al momento della liquidazione. In tal caso l'impresa dovrà comunicare ai lavoratori quanto previsto dall'allegato 2 e dovrà inviare specifica comunicazione (allegato 3) ad Elba. La possibilità di adottare tale modalità gestionale dell'orario è vincolata all'invio di tale comunicazione ad Elba.
5.7 Elba fornirà alle parti, per il tramite dell'Osservatorio regionale, un elaborato statistico contenente l'andamento delle richieste che diverrà oggetto di confronto congiunto.
5.8 La comunicazione, redatta secondo lo schema allegato, dovrà riportare la ragione sociale dell'impresa, l'attività svolta, il numero di dipendenti complessivi in forza alla data di invio, il numero di dipendenti che hanno aderito a tale modalità di compensazione di orario.
Articolo 7 - Smart working
7.1 Le parti sottoscriveranno un accordo quadro regionale sul lavoro agile a latere della presente intesa per definire l'uso e la gestione del lavoro agile nelle imprese artigiane secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal protocollo interconfederale del 21 dicembre 2021.
7.2 Come definito dalla normativa in oggetto sarà obbligatorio sottoscrivere accordi individuali tra datore di lavoro e lavoratore lavoratrici che intende accedere al lavoro agile.
7.3 A tal fine le Parti si impegnano ad incontrarsi entro il 31 ottobre 2025.
Articolo 8 - Violenza, molestie e discriminazione di genere
8.1 Le parti si impegnano a promuovere e diffondere, all'interno dei contesti organizzativi e aziendali, il principio dell'inaccettabilità di ogni atto o comportamento che si configuri quale molestia o violenza nei luoghi di lavoro, come previsto dalla Convenzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro sull'eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro del 2019.
8.2 Il luogo di lavoro deve divenire sempre più luogo di solidarietà, di consapevolezza e di avanzamento culturale avverso la discriminazione di genere e ogni violenza sessista, psicologica e fisica.
8.3 Le parti si impegnano a:
-sensibilizzare le aziende affinché anche la materia del contrasto alla violenza, alle discriminazione e molestie sia esaminata come rischio specifico nell'ambito della valutazione di cui all'art. 28 del D.Lgs. n.81/2008
-promuovere azioni formative e informative sul tema, anche coinvolgendo gli attori della sicurezza presenti;
-rafforzare nel catalogo delle prestazioni degli Enti bilaterali azioni specifiche di supporto a vittime di violenza (aiuto economico e supporto psicologico).
Articolo 9 - Assemblea
9.1 Fermo restando il diritto all'assemblea sancito dall'articolo 6 del CCNL vigente, le parti convengono che particolare attenzione sarà dedicata alla promozione del sistema bilaterale Lombardo.
Articolo 14 - Osservatorio Regionale
Le Parti sollecitano le rispettive organizzazioni confederali ad attivare l'Osservatorio regionale dell'Artigianato, già prevista alla contrattazione collettiva regionale lombarda.
Le Parti si incontreranno, di norma ogni sei mesi, al fin di analizzare i dati e le informazioni rese disponibili nell'ambito dell'Osservatorio regionale.
L’Osservatorio, attraverso il supporto di ELBA, dedicherà particolare attenzione ai seguenti temi: occupazione/occupazione femminile (gender gap), tipologie dei contratti accesi, ricorso al tempo parziale (volontario e involontario), formazione, orari di lavoro, utilizzo straordinari e flessibilità, salute e sicurezza, utilizzo degli ammortizzatori sociali, nuove professioni digitali, incidenza dell’AI nei processi produttivi, investimenti e fatturato per i vari settori merceologici.
