Tipologia: CRL
Data firma: 23 giugno 2025
Validità: 23.06.2025 - 30.06.2029
Parti: Confartigianato, Cna, Claai, Casartigiani e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Alimentazione e Panificazione, Artigianato, Lombardia
Fonte: unioneartigiani.it
Sommario:
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Articolo 1 - Ambito di applicazione |
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Articolo 11 - Elemento Regionale Lombardia |
Contratto collettivo regionale di lavoro dell’Artigianato della Alimentazione e Panificazione
Milano, lì 23 giugno 2025, tra Confartigianato Imprese Lombardia […], Cna Lombardia […], Claai Lombardia […], Casartigiani Lombardia […] e Flai Cgil Lombardia […], Fai Cisl Lombardia […], Uila Uil Lombardia […]
Articolo 1 - Ambito di applicazione
Il presente Accordo si applica ai lavoratori delle imprese aventi sede legale e/o operativa in Regione Lombardia dei medesimi settori previsti dalla parte prima del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro area Alimentazione-Panificazione, sottoscritto da Confartigianato, Cna, Claai, Casartigiani, Cgil, Cisl, Uil.
Articolo 2 - Orario ordinario di lavoro
2.1 La durata massima dell'orario ordinario di lavoro è di 40 ore la settimana, distribuite su 5 o 6 giornate lavorative.
Articolo 3 - Differente modulazione orario di lavoro settimanale
3.1 A livello aziendale la durata massima dell'orario ordinario di lavoro può essere computata anche come media in un periodo di 6 mesi e possono essere definite diverse distribuzioni dell'orario ordinario di lavoro settimanale, previa informativa alle lavoratrici e ai lavoratori interessati e alla rappresentanza sindacale (RSA/RSU ove costituite o al Rappresentante sindacale di bacino).
Articolo 4 - Regime di flessibilità
4.1 Per fare fronte a improvvise e/o non preventivabili variazioni di intensità dell'attività lavorativa dell'azienda o di parti di essa, anche dovuti a flussi turistici, in alternativa ai regimi previsti dagli articoli 25 e 25 bis del CCNL, l'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi con superamento dell'orario ordinario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali per un periodo massimo di 6 mesi.
4.2 Di tali regimi di orario c della presumibile durata è data preventiva informazione alle lavoratrici e ai lavoratori interessati e alla rappresentanza sindacale-(RSA/RSU ove costituite o al Rappresentante Sindacale di bacino).
4.3 A fronte del superamento dell'orario contrattuale l'azienda corrisponderà al lavoratore, di norma entro un periodo di 6 mesi, ed in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di riposi compensativi.
4.4 I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale settimanale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione.
4.5 Le ore di superamento e quelle di corrispondente riduzione confluiranno in un conto ore individuale.
Al termine del periodo definito, per le eventuali ore in eccedenza rispetto all'orario contrattuale, verrà corrisposta la maggiorazione del 15%, da liquidarsi entro il mese successivo.
4.6 Tali regimi di orario potranno estendersi a giornate domenicali per un numero massimo di 15 giornate in un periodo massimo di 6 mesi, retribuite con maggiorazione del:
- del 25%;
-del 35% per il personale impiegato nella produzione, confezionamento, distribuzione e vendita di pane.
4.7 Il riposo compensativo, inderogabile per norma, sarà fruito nella settimana successiva a quella della prestazione domenicale.
4.8 Le maggiorazioni di cui ai punti 4.5 e 4.6 del presente articolo non sono cumulabili con quanto previsto dagli articoli 24, 24bis, 25 e 25bis del CCNL.
4.9 L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati, salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti,
Articolo 5 - Altri regimi di orario - Banca Ore
5.1 Per fare fronte alle frequenti e non programmabili variazioni di intensità nell'attività aziendale, l'orario contrattuale di lavoro settimanale previsto dalla contrattazione nazionale a decorrere dalla sottoscrizione del presente contratto regionale, sarà realizzato come media nell'arco temporale del mese di calendario, previo accordo tra il datore di lavoro e il dipendente (allegato 1).
5.2 Nel caso in cui alla fine dì ciascun mese le ore prestate siano eccedenti quelle normali retribuibili nel mese le ore eccedenti saranno accantonate nel conto individuale denominato banca ore, comprensivo dei permessi retribuiti, delle ex-festività, delle ore supplementari, dello straordinario. La Banca potrà prevedere anche la traduzione in termini di quantità orarie delle relative maggiorazioni spettanti purché tale volontà risulti da un atto sottoscritto tra l'impresa e il lavoratore
5.3 Su richiesta del datore di lavoro, per situazioni di crisi o riduzioni impreviste di ordini, allo scopo di contenere l'eventuale ricorso ad ammortizzatori sociali e mantenere i livelli occupazionali si potrà usare sino ad un massimo del 50% delle ore accantonate.
5.4 Le restanti ore potranno essere utilizzate, previo accordo, da parte dei lavoratori, individualmente anche a ora singola, anche con possibilità di allungamento dei periodi feriali.
5.5 Tale gestione dell'orario di lavoro sarà possibile per quattro mesi, anche non continuativi, nell'arco di dodici mesi. L'azienda potrà procedere ad un ulteriore estensione temporale fino a 12 mesi delle compensazioni di orario.
5.6 Trascorso il periodo dei primi dodici mesi al lavoratore sarà liquidato l'importo corrispondente al monte ore eventualmente non ancora recuperato a quella data: tale importo deve essere calcolato sulla base della retribuzione in atto al momento della liquidazione.
5.7 In tal caso l'impresa dovrà comunicare ai lavoratori quanto previsto dall'allegato 2 e dovrà inviare specifica comunicazione (allegato 3) ad Elba. La possibilità di adottare tale modalità gestionale dell'orario è vincolata all'invio di tale comunicazione ad Elba.
5.8 Elba fornirà alle parti, per il tramite dell'Osservatorio regionale, un elaborato statistico contenente l'andamento delle richieste che diverrà oggetto di confronto congiunto.
5.9 La comunicazione, redatta secondo lo schema allegato, dovrà riportare la ragione sociale dell'impresa, l'attività svolta, il numero di dipendenti complessivi in forza alla data di invio, il numero di dipendenti che hanno aderito a tale modalità di compensazione di orario.
Articolo 7 - Smart working
7.1 Le parti sottoscriveranno un accordo quadro regionale sul lavoro agile a latere della presente intesa per definire l'uso e la gestione del lavoro agile nelle imprese artigiane secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal protocollo interconfederale del 21 dicembre 2021.
7.2 Come definito dalla normativa in oggetto sarà obbligatorio sottoscrivere accordi individuali tra datore di lavoro e lavoratore lavoratrici che intende accedere al lavoro agile
Articolo 8 - Violenza, molestie e discriminazione di genere
8.1 Le parti si impegnano a promuovere e diffondere, all'interno dei contesti organizzativi e aziendali, il principio dell'inaccettabilità di ogni atto o comportamento che si configuri quale molestia o violenza nei luoghi di lavoro, come previsto dalla Convenzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro sull'eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro del 2019.
8.2 Il luogo di lavoro deve divenire sempre più luogo di solidarietà, di consapevolezza e di avanzamento culturale avverso la discriminazione di genere e ogni violenza sessista, psicologica e fisica.
8.3 Le partì si impegnano a:
-sensibilizzare le aziende affinché anche la materia dei contrasti alla violenza, alle discriminazione e molestie
-promuovere azioni formative e informative sul tema, anche coinvolgendo gli attori della sicurezza presenti;
Articolo 9 - Assemblea
9.1 Fermo restando il diritto all’assemblea sancito dall'articolo 8 del CCNL vigente, le parti convengono che due ore delle 10 annue previste saranno prioritariamente dedicate alla promozione del sistema bilaterale Lombardo.
