Senato della Repubblica
XIX Legislatura
Disegno di legge
n. 1484
presentato dal Ministro delle imprese e del made in Italy (URSO) di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali (CALDERONE)
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MAGGIO 2025
Disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese
I N D I C E
Relazione
Relazione tecnica
Analisi tecnico-normativa (ATN)
Analisi di impatto della regolamentazione (AIR)
Disegno di legge
DISEGNO DI LEGGE
Capo I
MISURE PER L'AGGREGAZIONE DELLE IMPRESE MINORI E PER IL TRASFERIMENTO GENERAZIONALE DELLE COMPETENZE
Art. 1.
(Agevolazioni fiscali per le reti di imprese)
1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2028, una quota degli utili dell'esercizio destinati, dalle imprese che sottoscrivono un contratto di rete o vi aderiscono ai sensi dell'articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare per realizzare entro l'esercizio successivo gli investimenti previsti dal programma comune di rete, preventivamente asseverato da organismi espressione dell'associazionismo imprenditoriale muniti dei requisiti previsti dal decreto di cui al comma 3, ovvero, in via sussidiaria, da organismi pubblici individuati con il medesimo decreto, se accantonati ad apposita riserva, non concorre alla formazione del reddito nell'esercizio relativo al periodo d'imposta cui si riferiscono gli utili, a condizione che, negli esercizi successivi, la riserva non sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio ovvero nel caso in cui venga meno l'adesione al contratto di rete. L'Agenzia delle entrate, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, avvalendosi dei poteri di cui al titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, anche in collaborazione con gli organismi di asseverazione, vigila sui contratti di rete e sulla realizzazione degli investimenti che hanno dato accesso all'agevolazione, revocando i benefici indebitamente fruiti. L'importo che non concorre alla formazione del reddito d'impresa non può, comunque, superare il limite di 1.000.000 di euro annui. Gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare trovano espressione in bilancio in una corrispondente riserva, di cui è data informazione in una nota integrativa, e sono vincolati alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete.
2. L'agevolazione di cui al comma 1 non si applica qualora la rete di imprese acquisti soggettività giuridica e può essere fruita, nel limite complessivo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute dalle imprese aderenti al contratto di rete per il periodo di imposta relativo all'esercizio cui si riferiscono gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare. Per il periodo di imposta successivo l'acconto delle imposte dirette è calcolato assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di cui al comma 1.
3. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione dell'agevolazione di cui al comma 1, anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo previsto dal comma 2.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, nel limite di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.
Art. 2.
(Misure finanziarie per l'aggregazione e per il sostegno al settore della moda)
1. Le risorse di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 aprile 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 22 giugno 2021, attribuite agli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva da attuare in aree interessate da crisi industriale non complessa, come definite dall'articolo 27, comma 8-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, prive di impegni a favore di accordi di programma, affluiscono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per un importo fino a 100 milioni di euro, all'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile, al fine di sostenere la realizzazione di programmi di sviluppo, di importo non inferiore a 3 milioni di euro e non superiore a 20 milioni di euro, proposti dalle piccole e medie imprese appartenenti alla filiera della moda.
2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy sono definite, nel rispetto della disciplina vigente in materia di aiuti di Stato, le condizioni e le modalità che valorizzino, tra l'altro, i programmi proposti da aggregazioni di imprese, per la concessione delle agevolazioni ai soggetti di cui al comma 1. Il Ministero delle imprese e del made in Italy è deputato all'assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa europea e della relativa iscrizione negli appositi registri.
Art. 3.
(Riconoscimento delle centrali consortili quali enti mutualistici di sistema, nonché delega al Governo per la disciplina degli enti medesimi)
1. La presente legge riconosce quali « enti mutualistici di sistema » le società denominate « centrali consortili » aventi funzioni di indirizzo e coordinamento delle aggregazioni di micro, piccole e medie imprese (MPMI), già riunite in consorzi di filiera. Le centrali consortili sono finalizzate ad accrescere, singolarmente e collettivamente, la capacità innovativa e la competitività sul mercato delle MPMI, per mezzo di modelli organizzativi di partenariato efficienti e allo stesso tempo solidaristici. Le centrali consortili assumono la forma di società consortili per azioni ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile.
2. La vigilanza sugli enti mutualistici di cui al comma 1 è attribuita al Ministero delle imprese e del made in Italy che ne accerta in via esclusiva le finalità mutualistiche. Non possono essere riconosciute più di cinque centrali consortili. Il riconoscimento è concesso con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, sulla base di un'istanza degli interessati corredata dalla documentazione comprovante il possesso di almeno i seguenti requisiti:
a) che la centrale consortile riunisca almeno cinque consorzi collocati nel territorio di almeno tre regioni;
b) che i consorzi riuniti nell'ente mutualistico prevedano ciascuno almeno dieci consorziati;
c) la costituzione di un Fondo patrimoniale mutualistico alimentato dai contributi degli associati e dalle eventuali contribuzioni esterne pubbliche o private;
d) che lo statuto preveda il divieto di distribuzione dei dividendi superiori alla ragione dell'interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato, il divieto di distribuzione delle riserve fra i soci durante la vita sociale, nonché la devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati, a scopi di pubblica utilità conformi allo spirito mutualistico.
3. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la disciplina del funzionamento degli enti di cui al comma 1 nonché per la vigilanza sugli stessi nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) previsione, nell'ambito della disciplina relativa al funzionamento, di meccanismi di promozione dell'offerta di lavoro e azioni volte al mantenimento dei livelli occupazionali tra i soci consortili;
b) previsione, in capo all'ente mutualistico, di compiti di formazione in ingresso, circolare e permanente, delle maestranze, nonché di monitoraggio costante e gestione dei fattori di rischio per la sicurezza proattiva sui luoghi di lavoro, fatte salve le competenze in materia esercitate dall'INAIL;
c) promozione di sinergie di filiera, quali la codatorialità e il distacco dei lavoratori, al fine di favorire la salvaguardia occupazionale ed evitare il ricorso agli istituti dell'indennità di disoccupazione e della cassa integrazione guadagni, ove applicabili, nonché dell'attività di innovazione e ricerca attraverso lo scambio di informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica;
d) previsione di disposizioni di coordinamento e integrazione volte ad armonizzare la disciplina della centrale consortile o del gruppo consortile con quella del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, e con le altre disposizioni che eventualmente risultassero incise al fine di favorire lo sviluppo del nuovo modello di aggregazione, anche ai fini dell'accesso alle procedure di affidamento di contratti pubblici;
e) previsione dell'obbligo di certificazione del bilancio.
4. I decreti legislativi di cui al comma 3 sono adottati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi dei decreti legislativi, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi al Consiglio di Stato per l'espressione del parere, che è reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il Governo può comunque procedere. I medesimi schemi sono quindi trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro il termine di quaranta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque emanati. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono il termine di scadenza per l'esercizio della delega legislativa o successivamente, lo stesso termine è prorogato di sessanta giorni.
Art. 4.
(Part-time incentivato per l'accompagnamento alla pensione e il ricambio generazionale)
1. In via sperimentale, per gli anni 2026 e 2027 e limitatamente a un numero massimo complessivo di 1.000 lavoratori, i dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con datori di lavoro privati che occupano fino a cinquanta dipendenti, con anzianità contributiva precedente al 1° gennaio 1996 e in possesso dei requisiti idonei a conseguire, entro il 1° gennaio 2028, l'accesso alla pensione di vecchiaia e anticipata, ai sensi dei commi 6, 7 e 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, possono accedere, fino alla prima data utile di decorrenza della pensione, al regime di incentivo al part-time per l'accompagnamento alla pensione di cui al presente articolo.
2. Ai fini del conseguimento del requisito pensionistico di cui al comma 1, è riconosciuta la facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, nelle sole gestioni amministrate dall'INPS, secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 243, 245 e 246, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, a condizione che non siano già titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle predette gestioni.
3. I soggetti di cui al comma 1, ai fini della verifica dei requisiti pensionistici, presentano domanda all'INPS secondo le modalità stabilite dall'Istituto medesimo.
4. I lavoratori di cui al comma 1 possono richiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno e indeterminato in un rapporto a tempo parziale, con una riduzione dell'orario di lavoro compresa tra un minimo del venticinque e un massimo del cinquanta per cento, a tal fine concordando con il datore di lavoro, con atto avente data certa, le modalità di svolgimento della prestazione, anche attraverso clausole elastiche o flessibili riferite alla settimana o al mese.
5. Al lavoratore impiegato a tempo parziale o comunque sulla base di un regime orario ridotto ai sensi dei commi 1 e 4, è riconosciuto un esonero del 100 per cento della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, in relazione alla retribuzione effettivamente percepita, nel limite massimo di 3.000 euro riparametrato su base mensile e comunque nel limite di spesa pari a 1 milione di euro per l'anno 2026 e a 1,4 milioni di euro per l'anno 2027, con decorrenza dalla data di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale e fino alla data del 31 dicembre 2027, ovvero alla data effettiva di pensionamento, se anteriore. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
6. Al lavoratore impiegato a tempo parziale o comunque sulla base di un regime orario ridotto ai sensi dei commi 1 e 4 è riconosciuta, altresì, fino alla data del 31 dicembre 2027, ovvero fino alla data effettiva di pensionamento, se anteriore, l'integrazione dei versamenti contributivi sino a concorrenza della quota di retribuzione non percepita per effetto della trasformazione del contratto di lavoro. Per i periodi di riduzione della prestazione lavorativa è riconosciuta la contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata, nel limite di spesa pari a euro 3,7 milioni per l'anno 2026 e a euro 5 milioni per l'anno 2027.
7. I benefici di cui ai commi 5 e 6 sono concessi a condizione che, per ciascun lavoratore interessato dalla riduzione di orario, il datore di lavoro proceda contestualmente all'assunzione a tempo pieno e indeterminato di un lavoratore di età non superiore a trentaquattro anni con facoltà di avvalersi, per le nuove assunzioni, delle agevolazioni previste dalla legislazione vigente, nel rispetto degli specifici requisiti legittimanti.
8. Le agevolazioni sono riconosciute dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) nel rispetto del limite numerico di cui al comma 1 e dei limiti di spesa di cui ai commi 5 e 6. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate dai soggetti che intendono avvalersi dei benefici previsti dal presente articolo. Qualora dal predetto monitoraggio risulti, anche in via prospettica, il raggiungimento dei limiti di spesa determinati ai sensi dei commi 5 e 6, l'INPS non prende in esame ulteriori domande ed dà tempestiva comunicazione del raggiungimento del predetto limite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
9. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, pari complessivamente a 4,7 milioni di euro per l'anno 2026 e a 6,4 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede, quanto a 0,3 milioni di euro per l'anno 2026 e a 0,4 milioni di euro per l'anno 2027, mediante le maggiori entrate derivanti dal medesimo comma 5 e, quanto a 4,4 milioni di euro per l'anno 2026 e a 6 milioni di euro per l'anno 2027, mediante riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, di 6,3 milioni di euro per l'anno 2026 e 8,6 milioni di euro per l'anno 2027.
Capo II
ACCESSO DELLE PMI AL CREDITO BANCARIO E MISURE DI SEMPLIFICAZIONE
Art. 5.
(Delega al Governo sul riordino della disciplina dei confidi)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina dei confidi, anche al fine di razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi, fermo restando il rispetto della connotazione mutualistica:
a) riordino della disciplina dei confidi volto a favorirne l'attività a sostegno delle PMI nel campo della garanzia e dei servizi finanziari;
b) allargamento della compagine sociale dei confidi a soggetti diversi dalle piccole e medie imprese (PMI) e dai liberi professionisti;
c) revisione dei requisiti per l'iscrizione dei confidi all'albo di cui all'articolo 106 del testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1983, n. 385, in particolare a fini di stimolo ai processi di aggregazione dei confidi e di rafforzamento della stabilità del relativo comparto;
d) revisione delle attività esercitabili dai confidi iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del citato testo unico bancario di cui al decreto legislativo n. 385 del 1983, con riguardo alle loro caratteristiche operative e alla tipicità del loro oggetto sociale, in particolare sviluppando le attività di consulenza e assistenza alle imprese consorziate o socie;
e) favorire la riduzione dei costi di istruttoria per la valutazione del merito creditizio delle imprese;
f) favorire l'integrazione interconsortile dei confidi.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi al Consiglio di Stato per l'espressione del parere, che è reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il Governo può comunque procedere. I medesimi schemi sono quindi trasmessi alle Camere, per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro il termine di quaranta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque emanati. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono il termine di scadenza per l'esercizio della delega legislativa o successivamente, lo stesso termine è prorogato di sessanta giorni.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 6.
(Misure per favorire la valorizzazione a fini finanziari dei beni di magazzino)
1. Al fine di agevolare l'accesso al credito bancario anche a mezzo della cartolarizzazione dello stock di magazzino, alla legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7, comma 1:
1) alla lettera a), dopo le parole: « cartolarizzazione dei crediti » sono inserite le seguenti: « , anche futuri, »;
2) alla lettera b-bis), dopo le parole: « beni mobili » è inserita la seguente: « anche »;
b) all'articolo 7, comma 2-octies:
1) le parole da: « può destinare i crediti stessi » a: « nonché » sono sostituite dalle seguenti: « può destinare i crediti stessi, nonché i diritti e i beni all'impiego o alla titolarità dei quali tali crediti siano riferibili, ivi inclusi i prodotti derivanti dalla combinazione e trasformazione dei predetti diritti e beni o i beni sostitutivi dei beni precedentemente destinati, ovvero »;
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La segregazione può altresì essere realizzata mediante cessione ad una società veicolo d'appoggio di cui all'articolo 7.1, comma 4, con gli effetti e ai sensi di tale articolo, anche fuori dai casi previsti dall'articolo 7.1, comma 1, eventualmente in concomitanza con la cessione dei crediti oggetto dell'operazione e l'accollo del debito nascente dal finanziamento. Si applicano l'articolo 7.1, commi 4-bis, 4-quater e 4-quinquies »;
c) all'articolo 7.2, la rubrica è sostituita dalla seguente: « Cartolarizzazioni immobiliari e di beni mobili anche registrati ».
Capo III
SEMPLIFICAZIONI
Art. 7.
(Esonero dall'assicurazione obbligatoria per i carrelli elevatori e per altri veicoli utilizzati dalle imprese in aree ferroviarie, portuali e aeroportuali)
1. All'articolo 122-bis del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
« 1-bis. La deroga di cui al comma 1 trova altresì applicazione per i veicoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera rrr), rientranti nella tipologia dei carrelli di cui all'articolo 58, comma 2, lettera c), del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non immatricolati, quando operano all'interno di aree aziendali, stabilimenti, magazzini o depositi, nonché per i veicoli utilizzati esclusivamente in zone non accessibili al pubblico nelle aree ferroviarie, portuali e aeroportuali, coperti da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi diversa dall'assicurazione obbligatoria. Nei casi di cui al presente comma non vi è obbligo di indennizzo da parte del Fondo di garanzia di cui all'articolo 283 del presente codice, se la responsabilità verso terzi, per i sinistri occorsi nelle aree indicate, è comunque coperta da assicurazione volontaria o contratta in forza di disposizioni speciali ».
Art. 8.
(Modelli semplificati di organizzazione e gestione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e formazione dei lavoratori in cassa integrazione guadagni-CIG)
1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 30, dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
« 5-ter. In applicazione del principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, in relazione alla dimensione aziendale, e con l'obiettivo di incrementare i livelli di sicurezza nelle imprese di dimensioni minori, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'INAIL, nell'ambito dei propri compiti istituzionali di cui agli articoli 9, 10 e 11 del presente decreto: elabora, d'intesa con le organizzazioni di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, modelli semplificati di organizzazione e gestione per le micro, piccole e medie imprese, individuando precisi parametri per la declinazione degli stessi a livello aziendale; supporta le imprese nell'adozione dei modelli medesimi sul piano gestionale e applicativo. L'INAIL adotta le misure di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, finanziare e strumentali a legislazione vigente, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica »;
b) all'articolo 37:
1) al comma 4, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
« b-bis) durante i periodi di cassa integrazione guadagni, sia in caso di sospensione che in caso di riduzione dell'orario di lavoro »;
2) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
« 5-bis. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione può svolgere, anche in parte rilevante, interventi formativi direttamente nei luoghi o negli ambienti di lavoro ove sono stati riscontrati comportamenti non corretti o si sono verificati anomalie o sinistri, anche utilizzando moderne tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale ».
2. All'articolo 4, comma 40, della legge 28 giugno 202, n. 92, dopo le parole: « corso di formazione o di riqualificazione » sono inserite le seguenti: « , ivi compreso quello in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, ».
Art. 9.
(Salute e sicurezza per le prestazioni in modalità agile)
1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, dopo il comma 7 è inserito il seguente:
« 7-bis. Per l'attività lavorativa prestata con modalità di lavoro agile in ambienti di lavoro che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, l'assolvimento di tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalità di lavoro, e in particolare di quelli che attengono all'utilizzo dei video terminali, è assicurato dal datore di lavoro mediante la consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, di un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo del lavoratore di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali »;
b) all'articolo 55, comma 5, lettera c), dopo le parole: « per la violazione » sono inserite le seguenti: « dell'obbligo informativo di cui all'articolo 3, comma 7-bis e ».
Art. 10.
(Operatori del settore hotel, ristorazione e catering)
1. Si definisce operatore economico della distribuzione nel settore Hotellerie-Restaurant-Catering (HORECA), colui che, esercitando l'attività economica nell'ambito della catena interconnessa di produzione, distribuzione, vendita ed erogazione di servizi, acquistano, trasportano e distribuiscono prodotti alimentari e bevande e li vendono a imprese rientranti nei seguenti settori:
a) alberghi, strutture ricettive e simili, che forniscono alloggio temporaneo e, eventualmente, altri servizi aggiuntivi, quali ristorazione, benessere, eventi;
b) ristoranti, trattorie, pizzerie, tavole calde, self-service, fast food e altre attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico;
c) catering, servizi di banqueting e attività analoghe che forniscono servizi di preparazione e distribuzione di cibi e bevande, e assimilabili, sia a domicilio che in locali specifici;
d) bar, caffè, pasticcerie, gelaterie e altre attività che somministrano principalmente bevande e alimenti da consumare sul posto o da asporto.
2. Ai fini di cui al comma 1, i ricavi dell'operatore economico della distribuzione nel settore HORECA, negli ultimi tre periodi d'imposta, devono essere costituiti per almeno il 70 per cento dall'attività di distribuzione di prodotti alimentari e bevande in favore delle imprese operanti nei settori di cui al medesimo comma.
Art. 11.
(Modifica dei termini per l'esercizio da parte dei consorzi di sviluppo industriale della facoltà di riacquisto delle aree cedute e degli stabilimenti relativi alle attività cessate)
1. All'articolo 63 della legge 23 dicembre 1998, n. 448:
a) al comma 1, le parole: « cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « tre anni »;
b) al comma 2, le parole: « tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « 18 mesi ».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle cessioni e alle cessazioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
Capo IV
LOTTA ALLE FALSE RECENSIONI
Art. 12.
(Finalità e definizioni)
1. Il presente capo, nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e dei princìpi dell'Unione europea in materia di concorrenza e con l'obiettivo di tutelare i consumatori dai condizionamenti derivanti da recensioni false, disciplina la pubblicazione delle recensioni online relative a prodotti, prestazioni e servizi offerti dalle imprese della ristorazione e dalle strutture del settore turistico situate in Italia, ivi incluse quelle di tipo ricettivo e termale, nonché relative a qualunque forma di attrazione turistica offerta sul territorio italiano, al fine di identificare l'utente che invia la recensione e di verificare che la medesima sia attendibile e provenga da un consumatore che abbia effettivamente utilizzato o acquistato il prodotto, la prestazione o il servizio.
2. Ai fini del presente capo, si applicano le definizioni di cui all'articolo 18 del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022.
Art. 13.
(Requisiti delle recensioni e diritti delle strutture recensite)
1. Il consumatore che dimostra la propria identità e l'effettivo utilizzo di un servizio o di una prestazione può rilasciare una recensione motivata entro il termine di quindici giorni dalla data di utilizzo del prodotto o di fruizione del servizio o della prestazione. Al fine di impedire eventuali attività fraudolente, la recensione deve essere sufficientemente dettagliata e rispondente alla tipologia del prodotto o alle caratteristiche della struttura oggetto della recensione.
2. Il legale rappresentante della struttura recensita o un suo delegato ha diritto di replicare e di ottenere la cancellazione delle recensioni che lo riguardino, qualora l'autore non abbia usufruito del bene o del servizio recensiti, o le recensioni siano ingannevoli, non veritiere o eccessive. L'imprenditore che ne abbia interesse ha, altresì, diritto a ottenere la cancellazione delle recensioni che lo riguardino che non siano più attuali, decorsi due anni dalla data di fruizione del servizio o della prestazione da parte dell'autore della recensione o dalla data di adozione, successiva alla recensione, di misure idonee a modificare o superare le motivazioni che avevano dato luogo alla recensione medesima.
Art. 14.
(Divieti)
1. Ferma restando la disciplina prevista dal codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono vietati l'acquisto e la cessione a qualsiasi titolo, anche tra imprenditori e intermediari, di recensioni o interazioni, indipendentemente dalla loro successiva diffusione. Sono, altresì, vietati l'attribuzione a un prodotto o a un servizio di recensioni, formulate dai consumatori, riferite a un prodotto o un servizio differenti nonché la promozione e il condizionamento del contenuto delle recensioni mediante l'erogazione di incentivi.
2. Ferma restando la responsabilità penale, in caso di violazione del divieto di cui al comma 1, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato esercita i poteri investigativi e sanzionatori disciplinati dall'articolo 27 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005.
Art. 15.
(Codici di condotta)
1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in quanto coordinatore nazionale dei servizi digitali, nel rispetto del regolamento (UE) 2022/2065, disciplina con proprio regolamento l'adozione di codici di condotta da parte degli intermediari e dei soggetti attivi nella diffusione di recensioni online e comunica senza indugio quelli adottati dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato al Ministero delle imprese e del made in Italy e al Ministero del turismo.
2. In caso di inottemperanza alla diffida dell'Autorità ad adempiere alle disposizioni del regolamento di cui al comma 1, si applica l'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
3. I codici di condotta individuano misure finalizzate a ridurre in maniera efficace, anche con mezzi tecnologicamente adeguati, la distorsione dell'informazione fornita ai consumatori a mezzo di recensioni non genuine e, in ogni caso, idonee a:
a) dimostrare l'identità del consumatore ai fini dell'invio della recensione;
b) garantire che le recensioni pubblicate provengano da consumatori che hanno usufruito del servizio o hanno utilizzato il prodotto;
c) qualora sia prevista la possibilità di rilasciare una recensione, assicurare il rispetto di quanto previsto dall'articolo 13;
d) assicurare trasparenza e imparzialità nella gestione delle recensioni;
e) assicurare che le recensioni siano sufficientemente dettagliate in modo da consentire il contraddittorio e la replica degli interessati;
f) garantire la correttezza e la completezza delle informazioni, impedendo, altresì, l'associazione di recensioni con contenuti promozionali non dichiarati;
g) disciplinare la rimozione delle recensioni, prevenendone la rimozione ingiustificata;
h) consentire o agevolare l'individuazione delle attività fraudolente;
i) prevenire l'utilizzo di punteggi basati su criteri poco chiari o non esplicitati, o che, comunque, possano ingannare i consumatori.
4. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentiti l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, l'Autorità garante per la protezione dei dati personali, il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero del turismo, con proprio provvedimento, adotta apposite linee guida che orientino le imprese nell'adozione di accorgimenti idonei ad assicurare la genuinità delle recensioni. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato stabilisce, inoltre, la procedura di vigilanza concernente il monitoraggio e la valutazione periodica di conformità, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, non discriminazione e proporzionalità.
Art. 16.
(Disposizioni transitorie)
1. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle recensioni già pubblicate alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 17.
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione del presente capo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni svolgono le attività previste dal presente capo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Capo V
TESTO UNICO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI STARTUP INNOVATIVE
Art. 18.
(Delega al Governo sul riordino della disciplina in materia di start up e PMI innovative)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino e il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di start up innovative, di spin off, di PMI innovative e di incubatori e acceleratori di start up, nonché di quelle relative a tutte le attività di filiera concernenti servizi di formazione e alta formazione, ricerca, sostegno e investimento rivolte ai predetti soggetti, mediante la redazione di un testo unico, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) unificazione e razionalizzazione della disciplina;
b) coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche opportune per garantire e migliorare la coerenza giuridica, logica, funzionale e sistematica della normativa;
c) riordino delle disposizioni legislative vigenti mediante abrogazione espressa delle norme che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete, fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;
d) semplificazione, riordino e riassetto della normativa vigente, al fine di favorire, anche avvalendosi delle tecnologie più avanzate, l'efficacia dell'azione amministrativa, la certezza del diritto e la tutela dei diritti individuali, della libertà di impresa e della concorrenza, attraverso la riduzione di oneri e di adempimenti non necessari, nel rispetto del principio di proporzionalità e gradualità;
e) riordino e riassetto della normativa vigente in materia di collaborazione tra le istituzioni universitarie, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli enti pubblici di ricerca e le imprese, per la creazione di start up innovative e spin off per la valorizzazione delle attività di ricerca, dei modelli innovativi e del trasferimento tecnologico.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'università e della ricerca, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Sullo schema di decreto legislativo è acquisito, ai sensi dell'articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il parere del Consiglio di Stato, che è reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Lo schema di decreto legislativo è trasmessoalle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il decreto legislativo può comunque essere emanato. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono il termine di scadenza per l'esercizio della delega legislativa o successivamente, lo stesso termine è prorogato di sessanta giorni.
3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi ivi indicati, il Governo può adottare, con la procedura di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi modificativi, recanti disposizioni integrative o correttive.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 19.
(Modifiche alla disciplina del Garante per le micro, piccole e medie imprese)
1. All'articolo 17 della legge 11 novembre 2011, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
« a) monitorare l'attuazione nell'ordinamento della comunicazione della Commissione europea COM (2008) 394 definitivo, del 25 giugno 2008, recante “Una corsia preferenziale per la piccola impresa – Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno ‘Small Business Act’ per l'Europa)” e della sua revisione, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2011) 78 definitivo, del 23 febbraio 2011, recante “Riesame dello ‘Small Business Act’ per l'Europa”, della comunicazione della Commissione europea COM (2021) 219 definitivo, del 29 aprile 2021, recante “Legiferare meglio: unire le forze per produrre leggi migliori”, della comunicazione della Commissione europea COM (2023) 535 definitivo, del 12 settembre 2023, recante “Pacchetto di aiuti per le PMI” »;
2) dopo la lettera b) è inserita la seguente:
« b-bis) attuare un nuovo approccio alla consultazione, denominato “Reality Checks”, attraverso la raccolta di informazioni da una selezione di esperti e portatori di interesse, pubblici e privati, in determinati settori, per identificare gli ostacoli normativi, tecnici ed economici derivanti dall'attuazione delle relative norme »;
b) al comma 5, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Al fine di attivare un meccanismo di confronto e scambio permanente e regolare, anche con l'avvalimento di esperti di settore, le consultazioni, secondo l'approccio denominato “Reality Checks” di cui alla lettera b-bis) del comma 1, si svolgono con regolarità e ai partecipanti è riconosciuta la facoltà di presentare proposte e rappresentare istanze e criticità ».
fonte: Senato della Repubblica
