Cassazione Penale, Sez. 4, 11 luglio 2025, n. 25564 - Amputazione della falange con la macchina hamburgatrice. Vizio logico nella motivazione su colpa e nesso causale


 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE


Composta da:

Dott. DOVERE Salvatore - Presidente

Dott. SERRAO Ugenia - Consigliere

Dott. BELLINI Ugo - Relatore

Dott. BRUNO Mariarosaria - Consigliere

Dott. DAWAN Daniela - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
 


sui ricorsi proposti da:

A.A. nato a F il (Omissis)

B.B. nato a C il (Omissis)

avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO di TORINO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;

udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA COSTANTINI che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi richiamando il contenuto della memoria depositata.

È presente l'avvocato IMPERATO LORENZO del foro di TORINO in difesa di B.B., il quale si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento.

E' presente l'avvocato LONGO MARCO STEFANO ANDREA del foro di TORINO in difesa di A.A., il quale si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento.

 

Fatto


1. La Corte di Appello di Torino, con sentenza pronunciata in data 19 settembre 2024, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Asti, rideterminava la pena nei confronti di A.A. e di B.B. in un mese di reclusione ciascuno in relazione al reato di lesioni colpose gravi, con inosservanza delle disposizioni in materia di prevenzione di infortuni sul lavoro ad essi ascritto, previo riconoscimento della circostanza attenuante dell'avere prima del giudizio provveduto all'integrale risarcimento del danno in favore della persona offesa.

In particolare a B.B., quale datore di lavoro e A.A., quale preposto presso lo stabilimento Fratelli C.C. Spa di Asti, con colpa consistita nella inosservanza dell'art. 71, comma 4 del D.Lgs. 81/2008 quanto al B.B. e dell'art. 19 comma, 1 lett. f) per il preposto A.A., era contestato di avere cagionato al lavoratore D.D. lesioni personali gravi, consistite nella amputazione dell'apice F3 della falange del dito indice della mano destra, mentre questi era intento nella lavorazione con macchina hamburgatrice sprovvista di apposito riparo mobile trasparente atto a proteggere le parti del corpo dell'operatore dal dispositivo porzionatore degli hamburger, e con il sensore del blocco di sicurezza non funzionante (laddove a protezione alzata o tolta la macchina avrebbe dovuto arrestarsi), mentre il lavoratore stava procedendo alla pulizia del cilindro della funzione porzionatrice a macchina funzionante e pertanto operando con la mano in prossimità degli organi mobili.

2. Il giudice distrettuale escludeva la necessità di procedere alla rinnovazione della istruttoria dibattimentale, come richiesto dalle difese degli imputati, al fine di ricostruire tecnicamente la dinamica dell'infortunio, previa la rinnovata escussione della persona offesa, al fine di stabilire le ragioni del malfunzionamento del sistema di sicurezza che avrebbe dovuto impedire la prosecuzione del ciclo lavorativo in presenza di apertura dello sportello che dava accesso agli organi in movimento e, del caso, corroborare la prospettazione di una possibile, volontaria elusione del sistema di sicurezza, come affermato in sentenza, ovvero di un malfunzionamento occasionale dello stesso dovuto a caso fortuito, come sostenuto dalla difesa degli imputati attraverso una consulenza tecnica di parte.

2.1 La Corte di appello riteneva la rinnovazione non indispensabile in quanto da un lato era stato accertato che il sistema di sicurezza, a sportello sollevato, non era attivo e che dal complesso delle emergenze oggettive e dichiarative assunte, tra cui dovevano ritenersi attendibili quelle della persona offesa, era possibile affermare, in termini di coerenza logica, che il sistema di sicurezza di blocco della macchina, che avrebbe dovuto attivarsi a seguito dell'apertura dello sportello e della rimozione della protezione in plexiglass, era stato disattivato, così da consentire l'operazione di pulizia con la macchina in movimento per accelerare i tempi di produzione o, comunque, nella specie non aveva funzionato, anche se era stato prontamente riattivato dal dirigente preposto alla sicurezza delle macchine. Tale pratica, consistita nell'utilizzare l'impianto di porzionamento degli hamburger privo del sistema di sicurezza atto a determinare il blocco dell'impianto, era certamente nota al datore di lavoro, il quale era in costante interlocuzione con i soggetti responsabili della sicurezza degli impianti di lavoro e avallata, se non incentivata, da A.A., quale preposto al macchinario, che aveva dato le consegne al lavoratore D.D., assegnato per la prima volta alla suddetta lavorazione in ausilio all'operatrice E.E..

3. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione le difese di entrambi gli imputati.

3.1 La difesa di B.B. ha proposto tre motivi di ricorso.

3.1.1. Con il primo deduce manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato con riferimento alla ricostruzione dell'infortunio in termini di manomissione del sistema di sicurezza e di esclusione della rilevanza del caso fortuito.

Assume il ricorrente che i giudici di merito, seppure con diverse argomentazioni, erano pervenuti a riconoscere una sostanziale elusione del sistema di sicurezza che avrebbe dovuto bloccare l'impianto in ipotesi di rimozione dello sportello di protezione, in assenza di qualsiasi argomento tecnico a supporto di siffatte conclusioni, in contrasto con gli elementi dichiarativi e tecnici acquisiti nel corso del procedimento che deponevano invece per un malfunzionamento del sistema di protezione, facendo uso di una scienza personale che non era supportata da nessuna corroborazione scientifica in ordine alla praticabilità della manomissione ipotizzata dal giudice di prima cure, ovvero da plausibili argomenti logici da parte del giudice di appello, che si era limitato ad osservare che il sistema di sicurezza, in concreto, non aveva funzionato, che la disattivazione dello stesso avrebbe reso più celere la lavorazione e che il sistema aveva ripreso a funzionare senza particolari modifiche tecniche. Gli argomenti utilizzati dal giudice di appello risultavano congetturali e privi di valenza esplicativa in assenza di una consulenza tecnica sul macchinario, in quanto del tutto inidonei a risalire alle cause del mancato funzionamento del sistema di sicurezza, laddove non era stato neppure accertato se il macchinario avrebbe potuto funzionare con la protezione aperta o disinserita, ovvero se il circuito di protezione automatica potesse essere in concreto bypassato.

Sotto diverso profilo una corretta esplorazione delle cause del mancato funzionamento del sistema di protezione risultava indispensabile anche al fine di ricostruire la catena di responsabilità, in quanto soltanto qualora il preposto fosse stato in grado di intercettare l'esistenza di un malfunzionamento del sistema di protezione, ovvero di una pratica elusiva, il datore di lavoro avrebbe potuto adempiere agli obblighi manutentivi la cui inosservanza gli veniva contestata ai sensi dell'art. 71 comma 4 lett. a) D.Lgs. 81/2008.

3.1.2. Con una seconda articolazione assume violazione di legge con riferimento alla mancata esclusione del rapporto di causalità per abnormità e imprevedibilità della condotta del lavoratore, il quale si era assunto del tutto autonomamente un compito che non gli era stato affidato, essendo appannaggio della collega più esperta, con inosservanza delle prescrizioni impartire e con modalità palesemente scorrette e pericolose.

3.1.3. Con una terza articolazione lamenta difetto di motivazione, per illogicità manifesta, con riferimento alla riconosciuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, in assenza di una specifica spiegazione, che non poteva essere sostituita da un ragionamento inferenziale fondato sulla logica della maggiore produttività, delle ragioni per cui il datore di lavoro avrebbe dovuto essere consapevole dell'esistenza di una prassi scorretta ed elusiva della disciplina antinfortunistica.

3.2. A sua volta la ricorrente A.A. ha articolato tre motivi di ricorso.

3.2.1. Con il primo deduce vizio motivazionale in relazione all'accertamento del rapporto di causalità tra condotta colposa ed evento ed illogicità del percorso argomentativo con riferimento alla esclusione del caso fortuito come causa di esclusione della colpevolezza. Nel proporre argomenti di censura analoghi a quelli riassunti nell'esaminare il primo motivo di ricorso della difesa B.B., la ricorrente pone l'accento sulla peculiare posizione del preposto alla lavorazione e al salto logico in cui era incorso il giudice distrettuale nel ritenere la irrilevanza di un approfondimento tecnico sulle ragioni per cui il sistema di sicurezza, di cui era dotato l'impianto, non aveva funzionato, laddove gli scenari a cui ricondurre il malfunzionamento della macchina potevano essere molteplici e non tutti eziologicamente collegati ad un comportamento omissivo del preposto alla lavorazione, il quale avrebbe potuto intervenire soltanto se posto in condizioni di apprezzare nel tempo l'esistenza di una prassi elusivo, ovvero di un ripetuto malfunzionamento e non se tale deficit si fosse manifestato in occasione dell'infortunio o in epoca immediatamente precedente. Illogica, pertanto, era la motivazione laddove aveva ritenuto l'inutilità di procedere ad un accertamento tecnico sul macchinario per verificare le ragioni della mancata attivazione del sistema di protezione, in quanto tale divisamento conteneva l'inammissibile riconoscimento della ricorrenza di una prassi illegittima, tesa ad eludere il sistema di sicurezza, laddove l'argomento si presentava congetturale, tautologico e fondato su una doppia presunzione.

3.2.2. Con una seconda articolazione assume violazione di legge e vizio motivazionale per essere stata esclusa rilevanza eziologica esclusiva di una condotta eccentrica e imprevedibile del lavoratore infortunato il quale, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di appello, non era stato affatto incaricato di curare la pulizia del sistema di porzionamento degli hamburger vegetali, dovendo limitarsi questi a raccoglierli e posizionarli su una teglia per la cottura e quindi si era assunto un incombente che non gli competeva e che gli era stato espressamente vietato.

3.2.3. Con una terza articolazione assume violazione dell'art. 19 comma 1 lett. f) D.Lgs. n.81/2008 assumendo l'irrilevanza causale della condotta ascritta al preposto, in quanto il malfunzionamento del sistema di protezione si era manifestato al primo mattino del turno lavorativo che vedeva impegnato il lavoratore infortunato e pertanto la ricorrente non sarebbe stata in grado di intervenire tempestivamente per segnalare il malfunzionamento del sistema di protezione della macchina per hamburger, laddove all'epoca del fatto la suddetta disciplina normativa non consentiva al preposto di attivare poteri impeditivi e inibitori dell'impiego del macchinario che presentasse difetti di funzionamento.

 

Diritto

 

1. Il primo motivo di ricorso proposto dalla difesa di entrambi i ricorrenti merita accoglimento ove denuncia la manifesta illogicità del percorso argomentativo con cui è stata ravvisata la ricorrenza di profili di colpa con riferimento all'inosservanza agli obblighi manutentivi della macchina in capo al datore di lavoro e a quelli di segnalazione facenti capo al preposto, in ragione di una carente e manifestamente illogica rappresentazione delle ragioni secondo le quali, alla base dell'infortunio, possa ravvisarsi l'inosservanza delle cautele sopraindicate. Risulta in particolare manifestamente illogica la motivazione nella parte in cui ha riconosciuto che l'accertato difetto di funzionamento della protezione, che aveva dato luogo alla esclusione del sistema di sicurezza, fosse riconducibile ad una consapevole elusione della misura di sicurezza, ovvero ad un difetto di manutenzione e di controllo riconducibile agli odierni ricorrenti.

2. Orbene il giudizio espresso sul punto dalla Corte di Appello di Torino si è arrestato alla ritenuta inefficienza del sistema di sicurezza, desunta dal fatto che la macchina porzionatrice di hamburger era rimasta in funzione benché la protezione in plexiglass fosse stata rimossa; da tale circostanza di fatto, e in assenza di un qualche accertamento tecnico sul punto, è pervenuta alla conclusione che il sistema di sicurezza fosse stato aggirato per accelerare le operazioni di pulizia degli ingranaggi, che avrebbero dovuto avvenire a circuito elettrico disattivato. A sostegno di tale conclusione pone due argomenti logici e cioè valorizza l'interesse dell'azienda a rendere più spedito il ciclo produttivo e il fatto che i responsabili della sicurezza erano riusciti a ripristinare la misura di protezione immediatamente dopo l'infortunio.

2.1. Il ragionamento seguito dal giudice di appello è nella specie viziato da un errore logico giuridico laddove, pur avendo scartato la tesi del primo giudice secondo cui il sistema di protezione era stato volontariamente escluso con l'impiego di un magnete (circostanza del tutto indimostrata e, secondo la prospettazione tecnica della difesa, irrealizzabile), ha riconosciuto nondimeno che lo stesso era stato reso inoperativo, deducendolo dalla mancata attivazione della protezione, nonché da inferenze logiche meramente possibiliste (abbreviazione dei tempi latenti del ciclo produttivo) o non adeguatamente esplorate (agevole riattivazione del sistema di sicurezza in epoca successiva all'evento).

2.2. Orbene, un tale ragionamento risulta circolare ed ellittico e viola il principio, ripetutamente espresso dalla giurisprudenza di questa Corte secondo il quale ai fini "dell'accertamento del fatto colposo, è sempre necessario individuare la regola cautelare preesistente alla condotta, che ne indica le corrette modalità di svolgimento, non potendo il giudice limitarsi a fare ricorso ai concetti di prudenza, perizia e diligenza senza indicare in concreto quale sia il comportamento doveroso che tali regole cautelari imponevano di adottare (Sez. 4, n. 31490 del 14/04/2016, Belli, Rv.267387; n. 32899 del 8/1/2021, PG/Castaldo, Rv. 281997; n. 8609 del 28/10/2021, Contin, Rv. 282764). A tal fine, prima di riconoscere l'inosservanza della regola cautelare concernente la verifica del corretto funzionamento della macchina, l'inosservanza degli obblighi manutentivi e l'omessa segnalazione del malfunzionamento, i giudici di merito avrebbero dovuto identificare la causa del difetto di funzionamento, soprattutto allorquando la difesa tecnica degli imputati aveva contrastato, fin dal giudizio di primo grado, la prospettazione accusatoria tesa ad accreditare un intenzionale aggiramento del sistema di sicurezza, avallato dal datore di lavoro e dal preposto, in quanto l'esatta ricostruzione in termini fattuali di un evento, le cui cause possono essere molteplici (da qui la necessità del giudizio esplicativo) costituisce la condizione preliminare per poi accertare se titolare della posizione di garanzia aveva osservato la regola cautelare che imponeva una specifica condotta (accertamento della colpa oggettiva) e se, al contempo, l'evento realizzatosi costituiva la concretizzazione del rischio di cui l'osservanza della regola cautelare costituiva presidio (causalità della colpa e cioè se l'osservanza del comportamento doveroso avrebbe impedito l'evento infortunistico).

2.3. In sostanza il difetto di funzionamento del sistema di sicurezza che, di norma, avrebbe determinato, a sportello aperto, la disattivazione del circuito elettronico, è stato rappresentato dalla Corte di appello, al tempo stesso, quale causa dell'infortunio e come evidenza del mancato rispetto delle regole cautelari cui era tenuto ciascuno degli imputati.

3. Il vizio di illogicità della motivazione si estende poi ai criteri inferenziali utilizzati dal giudice di appello per supportare il giudizio esplicativo sulle cause del difetto di funzionamento.

3.1 Invero, come sopra evidenziato, l'accertamento della condotta impeditiva esigibile da parte del garante deve essere compiuta con valutazione ex ante, che tenga conto delle circostanze del caso concreto (Sez. 4, n. 31490 del 14/06/2016, cit.; n. 57631 del 29/11/2018, Petti, Rv. 274949). Nel caso in specie, il giudice ha ritenuto accertata una determinata ipotesi ricostruttiva relativa al difetto di funzionamento della protezione sulla base di un dato equivoco, quale la riattivazione del sistema di sicurezza dopo l'infortunio. Invero se tale informazione, acquisita nel giudizio, vale a rappresentare come la macchina fosse provvista di una protezione di sicurezza che le impediva di funzionare se lo sportello era sollevato o mancante, la stessa non è in grado di spiegare la ragione per cui la protezione non abbia funzionato nel ciclo produttivo; a maggior ragione, e in assenza di alcuna ulteriore prova sul punto, non è in grado di condurre alla deduzione che la stessa fosse stata rimossa o aggirata.

4. Il giudice, pertanto, a fronte di specifica allegazione di una momentanea interruzione della misura di sicurezza, prospettata dalla difesa dei ricorrenti fin dal giudizio di primo grado, e considerato che il sistema di sicurezza era risultato operativo all'atto delle verifiche degli organi ispettivi, avrebbe dovuto applicare i sopra esposti principi in ordine alla esatta ricostruzione delle fasi della lavorazione e delle ragioni del mancata attivazione del sistema di sicurezza, tenuto altresì conto, con riferimento al ruolo rivestito da A.A., preposta alla lavorazione, che l'inosservanza agli obblighi di segnalazione sulla stessa gravanti, ai sensi dell'art. 19 comma 1 D.Lgs. n. 81/2008, presupponeva la prova della conoscenza, da parte di questa, del malfunzionamento del macchinario e dell'efficacia impeditiva dell'infortunio che una sua tempestiva segnalazione avrebbe determinato, non avendo la stessa, all'epoca dei fatti alcun potere autonomo di impedire la prosecuzione della lavorazione, essendo stato tale obbligo introdotto (art. 19, comma 1 lett. f bis TU cit.) soltanto in epoca successiva alla data dell'infortunio (con D.L. n. 146/2021 convertito in legge n. 215/2021).

5. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata in relazione al primo motivo di doglianza prospettato da ciascuna delle difese dei ricorrenti, che appare assorbente rispetto alle questioni sulla causalità della colpa e della causalità generale affrontate nelle restanti articolazioni con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte di appello di Torino.

5.1. Va ordinato l'oscuramento dei dati identificativi della persona offesa in presenza di reato di lesioni colpose e quindi di dati sanitari in relazione ai quali va assicurato il rispetto della riservatezza in caso di diffusione del presente provvedimento.

 

P.Q.M.
 

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino. Ai sensi dell'art. 52, comma 3 D.Lgs. 196/2003 dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento sia omessa la indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi della persona offesa.

Così deciso in Roma, il 20 marzo 2025.

Depositato in Cancelleria l'11 luglio 2025.