Tipologia: Accordo rinnovo CCNL
Data firma: 15 luglio 2025
Validità: 15.07.2025 - 31.07.2028
Parti: Abi e Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca, Unisin
Settori: Credito Assicurazioni, Dirigenti imprese creditizie, finanziarie e strumentali
Fonte: falcri-is.com


Sommario:

 

Art. 1 [art. 3 (Prova) CCNL 13 luglio 2015]
Art. 2 [art. 8 (Trattamento economico) CCNL 13 luglio 2015]
Art. 3 [art. 16 (Malattie e infortuni), CCNL 13 luglio 2015]
Art. 4 [art. 17 (Maternità), CCNL 13 luglio 2015]

 

Art. 5 [art. 20 (Formazione e aggiornamento professionale) CCNL 13 luglio 2015]
Art. 6 [art. 35 (Decorrenze e scadenze), CCNL 13 luglio 2015]
Art. 7 Testo coordinato


Accordo di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali del 13 luglio 2015

Il 15 luglio 2025, in Roma, tra Abi e Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca, Unisin ad esito di un percorso di confronto, si è convenuto di stipulare il presente accordo di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali.

Art. 3
L'art. 16 (Malattie e infortuni), del CCNL 13 luglio 2015 è modificato come segue:
Omissis

4. I periodi suindicati sono aumentati del 50% in caso di ricovero in sanatorio o di accertata necessità di cura, in ambedue le circostanze per tbc, nonché nel caso di sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) e in caso di disabilità riconosciuta ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104, con un minimo di 12 mesi ed un massimo di 30 mesi complessivi.
Omissis
11. Se la malattia o l'infortunio proseguono oltre i termini suindicati la/il dirigente, prima della scadenza di detti termini, può chiedere di essere collocato in aspettativa non retribuita per la durata massima di 8 mesi e senza alcun effetto sul decorso dell'anzianità. La durata di più periodi di aspettativa non può tuttavia superare i 12 mesi in un quinquennio. Nei casi di malattie di carattere oncologico ovvero di patologie di analoga gravità, la durata massima dell'aspettativa di cui al presente comma è elevata a 24 mesi, fruibili continuativamente, ovvero frazionabili in due periodi.

Art. 4
L'art. 17 (Maternità), del CCNL 13 luglio 2015 è modificato come segue:
1. Durante il congedo di maternità dal lavoro per gravidanza e puerperio, alla/al dirigente compete il trattamento economico in misura pari alla retribuzione goduta in servizio, anche per i periodi di interdizione anticipata (c.d. gravidanza a rischio).
2. Nel caso in cui sia posta a carico di Enti previdenziali l'erogazione di trattamenti sostitutivi in misura inferiore a quella di cui al comma precedente, le prestazioni in parola vengono integrate dalle imprese per la relativa differenza.
Omissis

Art. 7 Testo coordinato
Le Parti stipulanti si incontreranno entro e non oltre il 30 settembre 2025 per la definizione del testo coordinato del contratto collettivo nazionale di lavoro.