Cassazione Penale, Sez. 4, 15 luglio 2025, n. 25930 - Caduta dal tetto e mancanza di presidi di sicurezza. Confermata la condanna del datore di lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta da:
Dott. CIAMPI Francesco Maria - Relatore
Dott. FERRANTI Donatella - Consigliere
Dott. ARENA Maria Teresa - Consigliere
Dott. RICCI Anna Luisa Angela - Consigliere
Dott. DAWAN Daniela - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.A. nato a C il (Omissis)
avverso la sentenza del 08/07/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Presidente FRANCESCO MARIA CIAMPI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ALDO ESPOSITO
che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
udito il difensore
Fatto
1. A.A. a mezzo del difensore di fiducia ha proposto ricorso avverso la sentenza emessa l'8 luglio 2024 dalla Corte d'Appello di Venezia che, per quanto rileva in questa sede, aveva rigettato l'appello dallo stesso A.A. proposto avverso la sentenza emessa in data 6 giugno 2023 dal Tribunale di Padova, che lo aveva ritenuto responsabile, quale datore di lavoro dell'infortunato B.B., del reato di cui all'art. 590 c.p. , commesso con violazione della normativa antinfortunistica. All'odierno ricorrente era stato contestato di aver consentito per colpa dovuta a imperizia, negligenza e violazione degli artt. 100 e 97 D.Lgs.vo n. 81/2008, che l'operaio infortunato operasse in quota sul tetto di un condominio privo di ancoraggi, imbracature, non attuando quanto previsto dal piano di sicurezza e coordinamento relativo all'adozione di sistemi anti caduta e, quando il lavoro ben poteva essere eseguito diversamente evitando la salita dell'operatore sulla sommità del pannello, escludendosi lo scivolamento verso il basso, come occorso. E cagionando al lavoratore politraumi da precipitazione, fratture multiple braccio dx, branche ileo pubiche, lussazione gomito dx (malattia gg. 40)
2. Avverso tale decisione il ricorrente deduce violazione dell'art. 606, comma I lett. b) ed e), e contraddittorietà ed illogicità della motivazione, laddove non dà contezza delle ragioni logico-giuridiche della decisione nella parte in cui ritiene raggiunta la prova della sussistenza dell'elemento oggettivo del reato ed altresì del nesso eziologico tra la condotta commissiva contestata e l'evento.
Con un secondo motivo deduce mancanza e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui ritiene raggiunta la prova della sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto contestato. Infine si lamenta del trattamento sanzionatorio.
3. Il PG presso questa Corte ha concluso con requisitoria scritta chiedendo il rigetto del ricorso
Diritto
4. Il ricorso è infondato. Con riferimento ai primi due motivi di ricorso va premesso che, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro nei cantieri edili, per le opere da eseguire ad altezza superiore a due metri l'uso delle cinture di sicurezza non può sostituire l'obbligo di apprestare presidi di sicurezza come impalcature, ponteggi a altre opere provvisionali e deve essere adottato in tutti i casi in cui il lavoratore sia esposto al rischio di caduta dall'alto, tranne che nella ipotesi di presenza di impalcati di protezione e di parapetti idonei a scongiurare del tutto il rischio di caduta (Sez. 3, n. 23140 del 26/03/2019, Visconti, Rv. 276755 - 03).
Non vale a escludere la responsabilità del datore di lavoro il comportamento negligente del lavoratore infortunato che abbia dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondurre comunque all'insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio derivante dal richiamato comportamento imprudente (Sez. 4, n. 10460 del 21,/01/2025, Corcelli, non massimata; Sez. 4, n. 7364 del 14/0 2014, Scarselli, Rv. 259321, in fattispecie relativa alle lesioni "da caduta" riportate da un lavoratore nel corso di lavorazioni in alta quota, in relazione alla quale la Corte ha ritenuto configurabile la responsabilità del datore di lavoro che non aveva predisposto un'idonea impalcatura - "trabattello" - nonostante il lavoratore avesse concorso all'evento, non facendo uso dei tiranti di sicurezza).
In tema di infortuni sul lavoro, infatti, il principio informatore della materia consiste nell'esclusione dall'esonero di responsabilità all'interno dell'area di rischio, nella quale si colloca l'obbligo datoriale di assicurare condizioni di sicurezza appropriate anche in rapporto a possibili comportamenti trascurati del lavoratore.
In caso di incidente originato dall'assenza, dall'inidoneità delle misure di sicurezza o da un'invalsa prassi elusiva dei presidi antinfortunistici, nessuna efficacia causale può essere attribuita al comportamento del lavoratore infortunato che eventualmente abbia dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondursi alla mancanza o insufficienza di quelle cautele che, se adottate, avrebbero neutralizzato il rischio del comportamento del lavoratore, con la conseguenza che una condotta, anche avventata, del lavoratore, se realizzata mentre egli è dedito al lavoro affidatogli, può essere invocata come imprevedibile o abnorme solo se il datore di lavoro ha adempiuto a tutti gli obblighi impostigli in materia di sicurezza.
In buona sostanza, nel caso di infortunio sul lavoro, deve escludersi la sussistenza di un concorso di colpa della vittima, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, cod. civ., quando risulti che il datore di lavoro abbia mancato di adottare le prescritte misure di sicurezza; oppure abbia egli stesso impartito l'ordine, nell'esecuzione puntuale del quale si sia verificato l'infortunio; o ancora abbia trascurato di fornire al lavoratore infortunate un'adeguata formazione ed informazione sui rischi lavorativi, ricorrendo, in tali ipotesi, l'eventuate condotta imprudente della vittima degradata a mera occasione dell'infortunio, ed è perciò giuridicamente irrilevante" (Sez. 6 civ., n. 8988 del 2020).
La condotta dell'infortunato, il quale per una incauta scelta propria decida di eliminare temporaneamente il dispositivo di sicurezza comunque insufficiente non può essere idonea ad assumere valenza interruttiva del nesso di causalità tra il verificarsi del danno e la responsabilità del titolare della posizione di garanzia, in presenza di una situazione ti rischio accettata da quest'ultimo, il quale sia venuto meno all'obbligo di assicurare lo stato di efficienza e sicurezza del mezzo di lavoro, proprio perché l'interruzione del nesso di condizionamento a causa del comportamento imprudente del lavoratore richiede che la sua condotta si collochi al di fuori dell'area di rischio definita dalla lavorazione in corso. Il comportamento è dunque interruttivo non perché eccezionale, ma perché eccentrico rispetto al rischio lavorativo che il garante è tenuto a governare. Ne consegue che la responsabilità del lavoratore è esclusa laddove il sistema di sicurezza approntato dal datore di lavoro presenti delle criticità (Sez. 4, n. 49373 del 05/10/2018, Baglletto, non massimata).
5. Ciò posto, nella fattispecie in esame quanto alle misure di sicurezza, i testimoni fornivano concordi affermazioni circa l'insufficienza delle forme di protezione del lavoratore da rischi di caduta
A) L'arch. C.C. illustrava le ragioni dell'insufficienza della linea vita, a causa della presenza di una torretta, per cui occorreva un doppio cordino, del quale I'B.B. era privo. Proprio per superare il torrino l'B.B. effettuava la manovra imprudente che avrebbe comportato la successiva caduta.
B) Il D.D., in servizio presso lo Spisal, evidenziava la necessità prevista dalla documentazione acquisita di parapetti perimetrali.
C) Il PSC prevedeva la protezione dei bordi con ponteggio perimetrale o con parapetti, da apporre man mano che si procedeva coi lavori, la cui assenza era constatata in occasione dei due accessi dello Spisal, tanto da determinare l'ordine di sospensione dei lavori disatteso dal A.A. Non rileva la circostanza che lo Spisal avesse disposto la sospensione dei lavori per la mancata installazione di detti dispositivi di sicurezza in zona del cantiere diversa da quella dove era avvenuta la caduta, sussistendo l'identica problematica nei vari settori: la sospensione riguardava la "ripresa delle attività in quota".
Entrambi i giudici di merito, pertanto, facendo buon governo dei principi sopra enunciati, hanno logicamente escluso che l'eventuale condotta imprudente dell'operaio (slegatura dal cordino) avesse costituito un antecedente causale dell'evento.
D) La tesi difensiva della maggiore efficacia del meccanismo difensivo della linea vita rispetto ai parapetti, in contrasto col rilievi della Spisal, non era basata su prospettazioni di carattere tecnico espresse de un propria consulente di parte, bensì su considerazioni prive di riferimenti scientifici e su estemporanee ed isolate considerazioni di alcuni testi, del tutto inidonee a scalfire le valutazioni della Spisal rese all'esito dei due accessi.
D'altronde, la difesa non si confronta assolutamente con le indicazioni della Spisal e non chiarisce le ragioni per le quali il A.A. non aveva rispettato il PSC e l'ordine di sospensione emesso dallo Spisal nonché non aveva contestato immediatamente i rilievi tecnici formulati da detto organo, proponendo misure di prevenzione del genere ti quelle indicate nel ricorso.
Ne consegue che la violazione delle prescrizioni del PSC e la mancata predisposizione dei meccanismi di sicurezza imposti dallo Spisal, entrambi riguardanti tutte le lavorazioni in altezza del cantiere, sono in stretto rapporto causale con l'incidente, non rilevando al riguardo l'eventuale imprudenza del lavoratore.
6. In ordine al terzo motivo di ricorso, la Corte territoriale ha adeguatamente argomentato la commisurazione della pena. In ragione del grado della colpa, ritenuta correttamente ai limiti della colpa cosciente. D'altronde, il A.A. ha beneficiato dell'irrogazione di una pena pecuniaria sostitutiva, quindi inferiore alla media edittale.
7. Il ricorso va pertanto rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 9 aprile 2025.
Depositata in Cancelleria il 15 luglio 2025.
