Tribunale di Castrovillari, Sez. Lav., 15 luglio 2025 - Riconoscimento di malattia professionale da esposizione prolungata a sostanze nocive: accolta la domanda di rendita INAIL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall’art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale “l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”.
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale
nella causa di lavoro promossa da:
G.P., con l’Avv. TENUTA GIOVANNI CARLO
parte ricorrente
CONTRO
INAIL, con l’Avv. ARCIDIACONO GIOVANNI FRANCESCO VINCENZO ;
Parte resistente
OGGETTO: Prestazione: indennita - rendita vitalizia INAIL o equivalente - altre ipotesi
FattoDiritto
Con ricorso depositato in data 16 settembre 2022 il ricorrente ha esposto di aver espletato l’attività di lavoratore subordinato a tempo pieno dal dicembre 1997 fino al 17.11.2004 presso la s.r.l. Falbo Motor, dall’1.11.2004 al 31.12.2004 presso la G.F. Motor, dal 28.1.2005 fino al 31.12.2006 presso la s.r.l. Officine SPEM, dal gennaio 2007 fino al 6.5.2018 (esclusi i periodi in cui era collocato in cassa integrazione) presso la s.r.l. Tema Motori svolgendo, prevalentemente, mansioni di lavaggista.
Per ogni esperienza lavorativa, ha reso una peculiare descrizione dello stato dei luoghi, consistente perlopiù in un unico ampio locale in cui venivano svolte contemporaneamente riparazioni meccaniche (con motori diesel e a benzina accesi per diagnosi e collaudo, senza che vi fossero impianti di aspirazione o areazione ad impedire la dispersione e l'inalazione dei fumi di scarico) e attività di carrozzeria (verniciatura, stuccatura, scrostatura) nonché di pulizia dei veicoli. Ha precisato che durante lo svolgimento di queste mansioni, si trovava esposto a materiali nocivi e faceva uso di prodotti aggressivi senza utilizzare una mascherina protettiva. Segnatamente: si è occupato di pulire manualmente i pezzi meccanici utilizzando prodotti chimici, solventi e liquidi sgrassanti, poi ha rimosso gli strati protettivi delle auto nuove adoperando decerante, biocomponente, sgrassante, neurogomma e shampoo, ha pulito internamente ed esternamente i veicoli con la lancia ad aria compressa, l’aspirapolvere e strofinacci imbevuti di acqua mista a nafta, gasolio e additivi chimici.
Di conseguenza, il lavoratore si è trovato esposto alla continua inalazione e respirazione di fumi di scarico di motori diesel e benzina, polveri sottili (da dischi dei freni, frizioni, ruote, abrasioni e smerigliatura di parti meccaniche) ed infine aerosol e liquidi nebulizzanti derivanti da attività di verniciatura e uso di spray. Ha chiarito che quanto riferito valeva per tutte le attività lavorative espletate, eccetto per quella resa nei locali della s.r.l. Tema Motori, ove gli ambienti dell’autofficina erano separati ed erano state adottate tutte le dovute cautele antinfortunistiche.
Ha reso noto, in seguito, di essere venuto a conoscenza di aver problemi di origine ematica solo alla fine del 2018 e di aver scoperto precisamente in data 10.6.2019, a seguito dell’ accertamento medico INPS, di essere affetto dal “Linfoma non Hodking”, in relazione al quale l’ente previdenziale certificava la sua condizione di invalido con totale e permanente inabilità lavorativa del 100% ai sensi degli artt. 2 e 12 L. 118/71 con decorrenza dalla data del 14.5.2019 (cfr. allegato n. 9 al ricorso).
Acclarata solo nella giornata del 21.1.2022, a seguito della perizia medica richiesta (cfr. allegato n. 11), l’esistenza di un nesso di causalità tra la propria patologia e l’esposizione prolungata nel corso della sua attività lavorativa a sostanze chimiche cancerogene come quelle utilizzate sui luoghi di lavoro (sub species dell'amianto, del cloruro di vinile, del tetrafluoroetano, dei gas di scarico
– tutti fumi che disperdevano nell'aria idrocarburi incombusti, ossidi di azoto, anidride solforosa, ossido di carbonio, formaldeide, idrocarburi aromatici e alifatici, nonché SOV, COV e, principalmente, butadiene, benzene, ossido di etilene – nonché del vanadio e di polveri sottili) ha agito dunque prima in sede di gravame amministrativo (cfr. domanda amministrativa presentata all’INAIL in data 24.1.2022, presente in atti all’allegato n. 15 al ricorso) e poi in giudizio al fine di richiedere il riconoscimento della natura professionale della patologia certificata (ossia “Linfoma di non Hodking associato a disturbo post traumatico da stress”) e conseguente corresponsione della rendita ritenuta di sua spettanza
– commisurata naturalmente al danno biologico subito, valutato al 70% di invalidità permanente – oppure dell’indennizzo – qualora l’invalidità fosse superiore al 16% – dopo aver esperito, infruttuosamente, la via amministrativa ai sensi degli artt. 53, V° comma, D.P.R. 1124/1965 e 10, IV° comma, D. Lgs. 38/2000 (cfr. allegati nn. 16 e 16 bis).
Ha argomentato sul punto che dal d.P.R. 1124/1965, precisamente dalle tabelle delle malattie la cui origine professionale è presunta, risulta che le patologie del sistema emolinfopoietico sono ricollegate proprio all'esposizione a sostanze come il benzene, il butadiene e gli IPA (idrocarburi policiclici aromatici), sprigionate dai gas di scarico e dai motori diesel (cfr. pubblicazioni scientifiche allegate ai documenti nn. 12a, 12b, 12c, 12d nonché D.M. 11.2.2021, che ha recepito la direttiva UE, il quale conferma la presenza del butadiene nei motori diesel, allegato al documento n. 12e).
Ha chiesto dunque voler ritenersi provato il rapporto causale tra la malattia e lo svolgimento dell’attività lavorativa, in applicazione di diversi principi di diritto: dello standard probatorio del ‘più probabile che non’ (Cass. 8416/2018); della giurisprudenza di legittimità secondo cui il nesso causale sussiste anche quando l'insorgenza della malattia non è provocata direttamente ma ne viene accelerato il processo e pure quando, se fossero state messe in atto adeguate misure preventive (come una corretta valutazione del rischio), l'insorgenza della malattia sarebbe stata ritardata (Cass. 27952/2018 e 24997/2012); poi in ossequio al ‘principio della concretizzazione del rischio’ secondo cui per escludere l’esistenza del nesso e ricondurre l’evento ad un fattore extralavorativo occorre dimostrare, con alto grado di probabilità logica, che esso si sarebbe verificato anche senza agente nocivo (Cass. 21554/2021); infine, in ottemperanza al ‘principio di equivalenza delle concause’ (artt. 40 e 41 c.p.), in virtù del quale il concorso di fattori causali diversi non esclude il nesso salvo che l’evento nocivo si sia manifestato in maniera del tutto indipendente dal fattore professionale concorrente.
L'INAIL ha domandato il rigetto del ricorso, adducendo diverse motivazioni.
In primo luogo, ha sostenuto che accogliere la domanda avrebbe comportato una duplicazione della tutela. Il ricorrente infatti era già titolare di un'invalidità civile riconosciuta al 100%, e la menomazione del 70% richiesta sarebbe rimasta assorbita in tale percentuale più elevata in virtù del disposto dell’art. 1, c. 43, L. 335/95 secondo cui “le pensioni di inabilità, di reversibilità o l'assegno ordinario di invalidità (…), liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, fino a concorrenza della rendita stessa. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti”.
Ha inoltre eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto al beneficio, puntualizzando che il lavoratore sarebbe venuto a conoscenza della malattia alla fine del 2018 e non avrebbe presentato la domanda amministrativa all'INAIL entro i tre anni previsti dalla data di conoscenza o conoscibilità della patologia, violando così gli artt. 111 e 112 d.P.R. 1124/65. A tal proposito, ha evidenziato come il ricorrente avesse omesso di indicare la data di conoscenza del presunto danno anche nel primo certificato medico prodotto, nonostante sostenesse la certezza di un nesso di causalità diretto tra l'attività lavorativa e l'evento patologico. Questo ritardo avrebbe spostato in avanti il termine di decorrenza della prescrizione che, secondo l'INAIL, sarebbe spirato ben prima della richiesta. Ha poi lamentato la mancanza di prova circa l'esposizione del lavoratore al rischio specifico professionale (c.d. rischio chimico) durante lo svolgimento delle sue mansioni. In particolare, ha sottolineato una discontinuità temporale poiché, per stessa ammissione del ricorrente, tra il gennaio 2007 ed il maggio 2018, questi ha prestato la propria attività lavorativa per la Tema Motori s.r.l., dove ha corso un basso rischio espositivo per le cautele antinfortunistiche ivi adottate.
Ha osservato, sul tema, che l'effettiva dannosità dell'esposizione dipende non solo dalle caratteristiche tossicologiche delle sostanze e dalla loro concentrazione, ma anche dalla durata del periodo espositivo, dalla frequenza di adibizione del lavoratore alle attività pericolose e dalle modalità di trasporto delle stesse, in conformità con i parametri previsti dall’ art. 223 del D.Lgs. 81/2008 (Titolo IX, Capo I) e dall'art. 236 del D.Lgs. cit. (Titolo IX, Capo II), finalizzati alla corretta valutazione del rischio chimico e del rischio chimico cancerogeno. Successivamente, ha esaminato le proprietà tossicologiche dei prodotti menzionati dalla parte ricorrente e la loro pertinenza con le attrezzature e gli ambienti lavorativi frequentati.
In via residuale, ha contestato la qualificazione della patologia sofferta come "tabellata" argomentando che la tabellarità di una malattia non deriva solo dal "nomen juris" riportato nelle tabelle del T.U. n. 1124/65, ma richiedeva anche la corrispondenza tra le lavorazioni tabellari e quelle effettivamente svolte, requisito che in questo caso sarebbe assente.
Pertanto, ha concluso che la presunta malattia avrebbe dovuto essere ricondotta al c.d. sistema misto, con il conseguente e gravoso onere per la controparte di dimostrare il nesso causale tra le lavorazioni e le lesioni (cfr. Cass. Lav., 12909/2000).
In sede di prima udienza, parte ricorrente ha sottolineato innanzitutto una differenza sostanziale tra la tutela offerta dall'INAIL – ‘specifica’ per infortuni sul lavoro e malattie professionali, e ritenuta ‘maggiore’ in termini di copertura – e quella dell'INPS per l'invalidità civile – più ‘generica’ – la quale avrebbe giustificato l’esistenza di un interesse concreto ed attuale ad agire in giudizio al fine di ottenere la rendita.
In secondo luogo, ha sostenuto che la questione della cumulabilità o meno delle prestazioni andasse affrontata in un momento successivo rispetto all'accertamento del diritto.
Ha poi affermato che il diritto del lavoratore non era caduto in prescrizione poiché questi era venuto a conoscenza della natura professionale della sua malattia solo con il rilascio del certificato medico a firma del proprio consulente tecnico di parte. Inizialmente, infatti, gli era stata riconosciuta solo un'invalidità civile e non una malattia professionale. Invero, esponeva che nessuno dei medici che lo avevano visitato in ambito amministrativo aveva attivato la procedura prevista dall'art. 139 d.P.R. 1124/1965, il quale impone ai medici di denunciare d'ufficio all'INAIL i casi di malattie professionali sospette.
Infine, si è occupato di confutare le argomentazioni giuridiche avanzate dalla controparte, ribadendo tre principi giuridici consolidati: quello di inesistenza di una dose irrilevante – dal momento che in alcuni contesti, anche una dose minima o apparentemente insignificante di una sostanza nociva può determinare responsabilità –; quello di equivalenza causale – poiché quando più fattori hanno contribuito a causare un evento, tutti sono considerati ugualmente rilevanti ai fini della responsabilità, purché ciascuno sia stato indispensabile per il verificarsi dell'evento –; ed infine quello di rilevanza dell'esposizione e non della sua quantità – perché ai fini del riconoscimento di una malattia professionale, ciò che conta è l'esposizione all'agente nocivo, e non necessariamente la quantità o l'intensità di tale esposizione –.
Esperita CTU medica, la relazione illustrativa è stata depositata in data 26 luglio 2024 ed ha accertato che: “(…) Tra le sostanze chimiche presenti nei liquidi in uso del sig. G.P. e nell’ambiente chiuso dove svolgeva il proprio lavoro erano presenti sicuramente il benzene e la formaldeide. Non abbiamo attualmente alcuna informazione riguardo a tutti gli altri prodotti chimici da poter risalire ai vari componenti nello specifico. Sulla base di quanto rilevato e su esposto, alla luce della documentazione clinica agli atti si può riconoscere al periziando la malattia professionale dovuta all’utilizzo di prodotti chimici e gas di scarico delle autovetture. In particolare l’utilizzo di sostanze nocive con elevatissima probabilità hanno determinato la malattia del sig. G.P. visto che per circa 8 ore al giorno era in contatto con gli agenti nocivi. Inoltre è da riconoscere una percentuale di invalidItà pari al 30% (trenta per cento), con riferimento alla tabella delle menomazioni , del Decreto Ministeriale del 12 luglio 2000, concernenti il danno biologico da infortunio sul lavoro e malattia professionale ”.
La causa, istruita documentalmente e tramite CTU, viene decisa come segue.
***
Il ricorso in esame è fondato e va accolto.
In primo luogo, non può essere accolta l'eccezione di prescrizione del diritto avanzata. Considerata la natura a lungo latenza della patologia in oggetto e il fatto che il termine triennale di prescrizione, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 1124/65, decorre dal momento in cui il lavoratore è in grado di comprendere l'origine professionale della malattia e non dalla mera consapevolezza della stessa, nel caso di specie il diritto non è prescritto poiché tale conoscenza è avvenuta solo in data 21.1.2022, mentre nell’anno 2018 sono comparsi solamente i primi sintomi della stessa.
In secondo luogo, tenuto conto delle risultanze della CTU medica che hanno chiaramente dimostrato che il "Linfoma di non Hodgkin" – qualificabile come malattia professionale e presupposto per la prestazione INAIL – è stato determinato "con elevatissima probabilità" dall'utilizzo e dall'esposizione a sostanze nocive (nello specifico, benzene e formaldeide) presenti sul luogo di lavoro, deve essere rigettata anche la doglianza di parte resistente che sosteneva la non pertinenza delle mansioni svolte dal ricorrente con le lavorazioni tipicamente causali per tale patologia.
La malattia, infatti, è stata contratta per la provata esposizione ad agenti nocivi nell'ambiente lavorativo, configurando il nesso causale necessario per l’accertamento dell’origine professionale della stessa.
Rispetto invece all’applicabilità del principio di incumulabilità previsto dall'art. 1, c. 43, L. 335/95 – in base al quale la pensione di inabilità civile già percepita e la rendita INAIL richiesta non possono essere percepite congiuntamente, data la loro derivazione dal medesimo evento invalidante1 – deve osservarsi che dagli atti di causa emerge ictu oculi che la malattia professionale accertata è la causa dell'inabilità civile totale (100%) già riconosciuta al ricorrente.
Ciò nonostante, tale questione appare logicamente successiva rispetto all'accertamento del diritto alla prestazione INAIL, la cui valutazione si rende, in questa sede, necessaria.
Tale principio è sancito anche dalla legge la quale, all'art. 3, c. 1, L. 407/990 (nel testo modificato dall'art. 12 L. 296/2006) prevede che, se due prestazioni derivanti dallo stesso evento invalidante sono incompatibili, è l'invalido a dover esercitare il diritto di opzione per quella che ritiene più vantaggiosa.
È noto, infatti, che il divieto di cumulo tra prestazioni INPS e INAIL, ovvero l'incumulabilità, si applica solo quando entrambe le prestazioni derivano dallo stesso evento (infortunio sul lavoro o malattia professionale) e dall'identica invalidità, perché l'obiettivo è evitare una duplicazione indebita di protezione economica a fronte della medesima condizione.
Al contrario, non c'è incumulabilità se l'invalidità che ha dato luogo alla prestazione INPS è solo parzialmente coincidente o è il risultato di un quadro invalidante più ampio a cui l'evento indennizzato dall'INAIL ha solo contribuito cfr. su tutte ordinanza n. 25197/2019 della Suprema Corte di Cassazione).
Di conseguenza, deve desumersi che è sempre possibile richiedere l'accertamento giudiziario di una diversa invalidità per poter poi, eventualmente, esercitare questo diritto di scelta tra le prestazioni, anziché precludere ab origine la valutazione della spettanza di una prestazione solo per la preesistenza di un altro trattamento.
Ciò anche considerato che le prestazioni hanno natura del tutto diversa (una assistenziale, che vuol essere un sussidio economico per chi è invalido, e l’altra assicurativa, la quale mira ad indennizzare danni o infortuni subiti sul lavoro) e possono essere liquidate anche in importi di molto differenti, dal momento che alla base del calcolo sono considerati dei parametri diversi (per una c’è un’erogazione standardizzata e si considera il reddito, per l’altra invece si tiene conto anche del lavoro svolto e della retribuzione pregressa).
Tanto è in linea con la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. sentenza n. 4868/2016) secondo cui l'incompatibilità tra prestazioni pensionistiche non preclude l'accertamento in giudizio della titolarità dei due diversi diritti, lasciando salva la facoltà per l'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole.
Poiché le conclusioni del CTU – pienamente motivate e fatte proprie da questo Giudice in quanto frutto di indagini esaurienti e accurate – hanno accertato la piena coincidenza tra l'evento patologico che ha generato il diritto alla prestazione assistenziale d’invalidità civile e la malattia professionale che avrebbe dato origine alla rendita INAIL, ma non v’è certezza che la pensione di inabilità INPS copra il danno biologico e patrimoniale derivante dalla patologia (che invece sarebbero coperti dal beneficio INAIL) e ogni scelta sul trattamento del quale beneficiare è rimessa in capo al ricorrente, la domanda va comunque accolta a fronte del riconoscimento di una condizione di invalidità pari al 30% di menomazione secondo il DM 12 luglio 2000 (e le successive modifiche), la quale giustifica la corresponsione di una rendita INAIL.
Assorbite tutte le altre doglianze proposte dalle parti.
La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda rigettata, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l’effetto, dichiara che G.P. è affetto da malattia di origine professionale con postumi invalidanti permanenti pari al 30% e, per l’effetto, condanna l’INAIL alla corresponsione, in favore dell’istante, dell’indennizzo in rendita per inabilità permanente nella misura del 30%, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione dal 24.1.2022 e sino al soddisfo;
- condanna, altresì, l’INAIL resistente al pagamento delle spese e competenze del giudizio, liquidate in € 3.784,65, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
- pone definitivamente a carico della parte resistente le spese della C.T.U.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Marianna Dicosta, Funzionario Addetto all’Ufficio Per il Processo
Castrovillari, 15/07/2025
Il Giudice Dr.ssa Anna CAPUTO
