Tipologia: Contratto integrativo
Data firma: 20 marzo 2012
Validità: dal 01.05.2012
Parti: AOU Parma e Anaao-Assomed, Cimo-Asmd, Aaroi-Emac, Cgil Medici, Fvm, Cisl Medici, Fassid, Anpo-Ascoti-Fials, Fm/Uil
Comparti: P.A., SSN, AOU Parma
Fonte: ao.pr.it
Sommario:
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Verbale |
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Art. 2 Pronta disponibilità |
Verbale di contrattazione integrativa tra Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma e Organizzazioni Sindacali dell’area della dirigenza medica Attuazione delle linee generali di indirizzo della regione Emilia Romagna in applicazione degli artt. 5 e 7 del CCNL 17/10/2008 dell’Area della dirigenza medica
Il giorno 20 marzo 2012 ha luogo l’incontro tra la delegazione trattante di parte pubblica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma e la rappresentanza sindacale dell’Area della Dirigenza Medica
La riunione è finalizzata a definire le modalità di riposo dei dirigenti medici in applicazione delle disposizioni dettate dal Contratto collettivo nazionale di categoria del 17/10/2008 al Titolo III “Rapporto di lavoro” -Capo Il “Protezione e tutela dei dirigenti e degli utenti”.
L’esigenza di un intervento della contrattazione aziendale nella materia, scaturisce dalle disposizioni legislative e pattizie intervenute in materia di riposo giornaliero (art. 41 comma 13 L. n. 133/2008; art. 7 CCNL di categoria 2006/2009 parte normativa), tenuto anche conto delle linee di indirizzo emanate sulla tematica dalla Regione Emilia Romagna in applicazione dell’art. 5 del CCNL di categoria 2006/2009 di cui alla D.G.R. n. 306/2009.
Nel merito della definizione delle modalità di riposo, la delegazione trattante di parte pubblica e la rappresentanza sindacale hanno realizzato ampio confronto in seno agli incontri effettuatisi in data 06/06/2011,19/09/2011,03/10/2011, 07/11/2011,16/01/2012, 20/02/2012,06/03/2012
Le parti si impegnano a ricondurre al tavolo negoziale entro il 30.09.2012 la complessiva disciplina dell’orario di lavoro, tenuto anche conto di quanto specificato al punto 6) delle linee di indirizzo di cui alla DGR n. 113/2006
Al termine della riunione odierna, le parti sottoscrivono l’allegato documento negoziale
Delegazione di parte pubblica
Delegazione sindacale Anaao-Assomed, Cimo-Asmd, Aaroi-Emac, Cgil Medici, Fvm, Cisl Medici, Fassid, Anpo-Ascoti-Fials, Fm/Uil
Attuazione linee di indirizzo della regione Emilia-Romagna in applicazione degli artt. 5 e 7 del CCNL area dirigenza medica del 17.10.2008
Premessa
Il presente documento, nel rispetto delle disposizioni normative e contrattuali vigenti e delle linee di indirizzo regionali, è preordinato al corretto utilizzo degli istituti ivi previsti in materia di orario di lavoro dei Dirigenti Medici e Sanitari, a tutela e garanzia della sicurezza e salute degli stessi e degli utenti.
Pur ribadendo che è connaturata alla funzione dirigenziale l'autonomia nell'esercizio di attività per le quali non sempre possono prestabilirsi rigidi vincoli orari, essendo la durata della prestazione lavorativa essenzialmente legata alla speciale natura delle funzioni e connesse responsabilità, si ravvisa, tuttavia, la necessità di stabilire limiti di garanzia volti ad impedire che detta variabilità determini rischi per la salute dei dirigenti e degli utenti. L'esigenza di un intervento della contrattazione aziendale in merito ai criteri per la definizione delle modalità di riposo nelle 24 ore, così come previsto dall’art. 7 del CCNL Area Dirigenza Medica del 17.10.2008, scaturisce da una modifica del quadro normativo che disciplina la materia dell'organizzazione dell'orario di lavoro operata dall’art. 41 del D.L. 112/08, convertito con legge n. 133/08 e dalle previsioni della contrattazione nazionale, che prevedono in particolare che le aziende definiscano in sede di contrattazione integrativa modalità di riposo nelle 24 ore atte a garantire idonee condizioni di lavoro ed il pieno recupero delle energie psicofisiche dei dirigenti nonché prevenire il rischio clinico.
Ferma restando la particolare caratterizzazione dell'orario di lavoro dei dirigenti quale elemento funzionale al raggiungimento degli obiettivi assegnati così come sottolineato dalla legge e dai CC.CC.NN.LL., alla luce di quanto al riguardo stabilito dalle Linee generali di indirizzo sulla contrattazione integrativa della Dirigenza Medica e Veterinaria in applicazione dell’art. 9 del CCNL del 17.10.2008 approvate con delibera di Giunta Regionale n. 306 del 23.3.2009, si rende quindi necessario procedere all'applicazione degli indirizzi sopra indicati.
Art. 1 Servizio di guardia
1. Il servizio di guardia, analogamente all’istituto della pronta disponibilità, è finalizzato a garantire requisiti di continuità assistenziale e a fronteggiare le situazioni di urgenza clinica emergenti al di fuori degli orari di ordinaria presenza medica, in particolare nelle ore notturne e nei giorni festivi.
2. Il servizio di guardia è svolto durante il normale orario di lavoro dei dirigenti medici e sanitari e pertanto concorre al completamento del debito orario settimanale.
3. Il servizio di guardia è assicurato da tutti i Dirigenti esclusi quelli di Struttura Complessa ed è distribuito nella maniera il più uniforme possibile tra i componenti dell'équipe. Ha durata non superiore alle dodici ore. Nelle giornate di sabato, domenica e festivi possono essere svolti dallo stesso dirigente due turni di guardia continuativi solo in presenza di circostanze del tutto eccezionali e/o imprevedibili.
4. Salvo casi eccezionali legati ad emergenze od a condizioni organizzative, dovrà essere evitato che i dirigenti siano incaricati dello svolgimento di due o più servizi di guardia notturni consecutivi.
5. L'Azienda ed i dirigenti medici si impegnano a rispettare la vigente normativa in tema di lavoro notturno.
6. Prima del turno di guardia notturno feriale o festivo sono previste, di norma, almeno 6 ore di riposo. Di norma, successivamente alla guardia notturna, sono previste 11 ore di riposo, periodo nel quale non può essere svolta attività assistenziale, nemmeno libero professionale, in condizioni e misura tale da inficiare l'adeguata reintegrazione delle energie psico-fisiche.
7. L’attività di guardia prestata nel turno notturno prefestivo e/o festivo diurno, dà diritto se corrispondente alla giornata di riposo settimanale, ad un giorno di recupero del festivo, da usufruirsi entro le due settimane successive senza riduzione del debito orario. Tale recupero può essere effettuato dal lunedì al venerdì. La richiesta di fruizione di tale recupero avviene con le stesse modalità attualmente previste per il recupero dei turni di pronta disponibilità festiva.
8. Per quanto riguarda le modalità di gestione del Servizio di Guardia si rinvia alla disciplina contenuta negli specifici articoli dei CC.CC.NN.LL., alle disposizioni contenute nell’Accordo sulla ridefinizione del Servizio di Guardia sottoscritto il 20.01.2005 e alla definizione del Piano Annuale aziendale delle emergenze-urgenze, di cui si riportano di seguito i punti essenziali relativi alla presenza in servizio:
□ L’attività di guardia medica dovrà essere opportunamente timbrata con la causale F1 o 1.
□ Per ogni ingresso timbrato con la causale F1 o 11 deve pertanto corrispondere un'uscita con la medesima causale.
□ Le fasce orarie previste di norma sono le seguenti:
Notturna 20.00 - 08.00 (dal Lunedì al Sabato)
Festiva diurna 08.00 - 20.00
Festiva notturna 20.00 - 08.00
Sono fatte salve le variazioni di tali fasce già autorizzate.
La presenza in servizio nella giornata del sabato dalle ore 14 alle ore 20, nelle UU.OO./Servizi in cui è presente il punto guardia, è riconosciuta come continuità assistenziale e pertanto remunerata in base agli accordi vigenti. Analogamente dovrà essere timbrata con la causale F1 o 1.
□ Nell’ambito dell’organizzazione del lavoro, qualora sia prevista per eccezionali esigenze la presenza in servizio del Dirigente prima dell'effettuazione del turno di guardia, si ribadisce la necessità di stimbrare, prima di iniziare l’attività di guardia, l'uscita dal servizio ordinario e timbrare l’entrata in guardia - ovviamente con la causale F1 o 1-. Qualora per esigenze di servizio non sia possibile accedere agli orologi marcatempo, quanto timbrato al di fuori della fascia oraria di guardia sarà comunque riconosciuto e conteggiato al fine del completamento del debito orario settimanale.
□ In corrispondenza del giorno di riposo compensativo il sistema di gestione presenze/assenze rileva una carenza oraria pari al debito orario giornaliero dovuto che verrà compensata automaticamente nell’ambito delle ore lavorate nel mese. Ne consegue che la fruizione di tali riposi non necessita di alcuna specifica richiesta e comunque il numero degli stessi non può eccedere il numero di turni di guardia effettuati nel mese né essere continuativi.
9. Onde assicurare il regolare svolgimento della attività di guardia anche in caso di improvvisa indisponibilità del Dirigente designato dal piano di presenza, i Direttori e i Responsabili di struttura, nel predisporre il piano presenze, provvedono ad identificare le modalità di individuazione dei sostituti.
Art. 2 Pronta disponibilità
1. Il servizio di Pronta Disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità telefonica del Dirigente e dall’obbligo, per lo stesso, di raggiungere la sede dell’ospedale, nel più breve tempo possibile e, comunque, entro 30 minuti dalla chiamata, per le situazioni di particolare emergenza.
2. Il servizio di Pronta Disponibilità è limitato alle fasce orarie previste nel Piano Annuale aziendale delle emergenze-urgenze.
3. Due turni continuativi di Pronta Disponibilità sono prevedibili solo per le giornate festive. Di regola non potranno essere previste, per ciascun dirigente, più di 10 turni di pronta disponibilità nel mese.
4. La pronta disponibilità dà diritto ad una indennità per ogni turno di 12 ore o frazione dello stesso. In caso di pronta disponibilità senza chiamata in servizio, al dirigente spetta l'indennità prevista dai CC.CC.NN.L. In caso di pronta disponibilità con chiamata in servizio, le ore di attività prestata vengono computate come straordinario.
5. Per quanto concerne le ore di servizio effettuate in pronta disponibilità, l’Azienda procede automaticamente al loro pagamento, salvo che il dirigente ne richieda il recupero entro il primo giorno del mese successivo all'effettuazione delle stesse. La richiesta, autorizzata dal Direttore della struttura che verifica la compatibilità con le esigenze di servizio, deve essere successivamente inoltrata al Servizio Gestione e Sviluppo del Personale.
6. Qualora il dirigente in pronta disponibilità, a seguito di chiamata abbia attivamente operato oltre il 50% dell’orario del turno, ai fini della disciplina di cui alle linee generali di indirizzo della Regione Emilia-Romagna, tale periodo, pur mantenendo il trattamento economico previsto, va considerato come servizio ordinario ai fini del recupero psicofisico.
7. Nel caso in cui il Servizio di Pronta Disponibilità sia prestato nel turno notturno prefestivo e/o festivo diurno, dà diritto se corrispondente alla giornata di riposo settimanale, ad un giorno di recupero del festivo, da usufruirsi entro le quattro settimane successive senza riduzione del debito orario. Tale recupero può essere effettuato dal lunedì al venerdì.
8. Onde assicurare il regolare svolgimento della attività di pronta disponibilità anche in caso di improvvisa indisponibilità del Dirigente designato dal piano/di presenza, i Direttori e i Responsabili di struttura nel predisporre il piano presenze provvedono ad identificare le modalità di individuazione dei sostituti.
Art. 3 Riposi
1. Al duplice scopo di garantire il rispetto dei principi di sicurezza del lavoro e degli utenti, nonché la qualità delle prestazioni sanitarie erogate con le specificità organizzative esistenti, è prevista, dopo l'effettuazione del servizio di guardia notturna o della turnazione notturna, la fruizione immediata, in ambito diurno, del necessario riposo, della durata di 11 ore continuative.
2. Il Dirigente è in ogni caso tenuto ad assicurare la continuità assistenziale e completare la prestazione ove questa non possa essere adeguatamente assolta da un altro Dirigente.
3. Le parti assumono come principio generale che nel periodo di riposo successivo alla guardia o alla turnazione notturna di norma non possa essere svolta attività libero professionale in condizione e misura tale da inficiare l’adeguata reintegrazione delle energie psico-fisiche. Particolare attenzione dovrà essere rivolta ad evitare il ricorso in tale periodo di riposo alla libera professione ai sensi dell'art. 55 comma 2 del CCNL 08.06.2000.
4. Oltre ai riposi obbligatori dopo il servizio di guardia notturna o turnazione notturna, la misura della pausa fra la fine della prestazione lavorativa diurna e l’inizio della successiva notturna, è pari a sei ore continuative.
5. Il riposo settimanale normalmente coincide con la giornata di Domenica. Qualora il Dirigente sia impossibilitato ad usufruirne in detta giornata festiva il riposo sarà effettuato in altro giorno, in accordo con il Responsabile della Unità Operativa. Il riposo deve comunque essere osservato entro le due settimane successive. Con riferimento ai giorni festivi infrasettimanali, qualora il Dirigente sia impossibilitato ad usufruirne in detta giornata festiva il riposo dovrà essere fruito entro i trenta giorni successivi.
6. Le tipologie di recupero dei turni di guardia o di pronta disponibilità prestati nei giorni festivi non possono essere cumulate tra loro ad eccezione con il recupero previsto per la giornata del sabato.
Art. 4 Eccedenza oraria
1. L’articolazione settimanale della Dirigenza Medica definisce la presenza in servizio su 6 giorni (dal Lunedì al Sabato compreso). Nell'ambito della singola articolazione oraria ed in risposta alle singole esigenze organizzative della struttura di appartenenza, è riconosciuta la possibilità, da concordare con il Direttore della Struttura di afferenza, di assentarsi dal lavoro per un'intera giornata a titolo di flessibilità oraria coincidente con la giornata del sabato, a compensazione di ore aggiuntive svolte nell’ambito dello stesso mese.
2. Le eventuali ore eccedenti rispetto al debito orario contrattuale svolte nell’ambito del mese precedente, derivanti dall'attività di servizio, potranno altresì essere oggetto di compensazione, fatta salva la continuità assistenziale, previa autorizzazione del Direttore della struttura. Tale tipologia di assenza non potrà dar luogo a giornate di assenza consecutive. Questa modalità non potrà avere luogo nel mese di gennaio.
3. La richiesta di fruizione di cui al punto 2, autorizzata dal Direttore della struttura che verifica la compatibilità con le esigenze di servizio, deve essere successivamente inoltrata al Servizio Gestione e Sviluppo del Personale.
4. Quanto indicato ai punti precedenti non è possibile nel caso in cui il Dirigente risulti assente, a qualsiasi titolo, dal Lunedì al Venerdì compreso.
Art. 5 Norme finali
1. Il presente accordo integra le norme e le vigenti disposizioni contrattuali in materia di orario di lavoro, sostituendo eventuali parti e disposizioni difformi contenute in accordi precedenti o che siano in contrasto con quanto nel presente documento indicato. In particolare l'accordo aziendale sottoscritto in data 20.01.2005 sulla ridefinizione del Servizio di Guardia si intende sostituito nelle parti incompatibili con le disposizioni sopra riportate.
2. Il presente accordo integra altresì le precedenti linee guida della presenza in servizio di cui al verbale di concertazione sottoscritto in data 30.05.2005.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo si fa riferimento alla normativa ed alle regole contrattuali vigenti.
4. Ai sensi dell'art.5 del D.lgs 517/99 e del punto 5 ultimo alinea del documento “Revisione del Regolamento Operativo per la rilevazione del controllo orario informatizzato dei docenti universitari con compiti assistenziali" di cui alla delibera n. 191 del 4.08.2010, i principi sopra delineati di cui ai punti 1, 2 e 3 si estendono per la parte assistenziale ai professori e ricercatori universitari inseriti in attività assistenziale.
5. Le disposizioni di cui al presente documento entrano in vigore dal 1° maggio 2012.
