PROTOCOLLO D'INTESA PER LA DIFFUSIONE NELLE SCUOLE DELLA CULTURA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO E NEGLI AMBIENTI DI VITA
TRA
INAIL, ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO - DIREZIONE REGIONALE MARCHE (di seguito denominato INAIL o Istituto o Parte), ***, nella persona del Direttore Regionale per le Marche prò tempore Dott. Piero Iacono, domiciliato per la carica presso la Direzione Regionale Marche, in Via Piave, 25 - 60100 Ancona
E
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE (di seguito denominato USR o Parte) con sede legale in Ancona, Via XXV Aprile, 19 - 60125 Ancona, ***, rappresentato dal proprio Direttore Generale Dott.ssa Donatella D'amico, domiciliato per la carica presso USR Marche, in Via XXV Aprile, 19 - 60125 Ancona
PREMESSO CHE
- il vigente quadro normativo prevede la cooperazione tra le Istituzione pubbliche per promuovere e diffondere anche nel sistema scolastico la cultura della prevenzione, della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro mediante il coinvolgimento di tutti i soggetti che vi operano;
- l'Agenda Onu 2030, all'obiettivo 4, si prefigge di "garantire un'istruzione di qualità inclusiva ed equa e promuovere opportunità di apprendimento continuo per tutti": l'obiettivo di sviluppo del millennio (Osm) non si limita all'istruzione primaria, ma si concentra anche sul punto di contatto tra istruzione dì base e formazione professionale, ponendo l'accento sull'equità e sulla qualità dell'istruzione, in un'ottica di apprendimento che si estenda lungo tutto l'arco della vita;
- il Protocollo d'intesa tra Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Ministero dell'Istruzione, Inali e Ispettorato Nazionale del 26 maggio 2022 prevede che Inail sostiene e realizza proposte progettuali finalizzate a promuovere nelle giovani generazioni la comprensione delle problematiche riferite alle dette tematiche e la consapevolezza della necessità di adottare comportamenti sicuri in ogni ambiente di vita, studio e lavoro.
- le Linee Operative 2021 per la Prevenzione, emanate dalla Direzione Centrale Prevenzione INAIL indicano, tra gli obiettivi prioritari dell'attività in campo prevenzionale, la promozione della cultura della prevenzione nel sistema scolastico attraverso azioni a sostegno dell'orientamento professionale verso la cultura della salute e sicurezza sul lavoro
- l'USR Marche persegue la finalità di fornire supporto e consulenza agli istituti scolastici per la progettazione e innovazione dell'offerta formativa e per l'integrazione con gli altri attori locali;
- L'educazione scolastica è determinante nell'impostare negli individui i comportamenti adeguati e gli stili di vita sani, oltre che nel favorire l'interiorizzazione delle regole e dei valori fondamentali di responsabilità sociale e civile;
- sussiste pertanto una convergenza di interessi tra le parti a realizzare azioni concrete per la diffusione della cultura della salute e sicurezza in ambienti di vita studio e di lavoro, attraverso forme di informazione, formazione e comunicazione innovative, efficaci e coerenti con linguaggi del mondo giovanile nella convinzione che gli studenti, in quanto lavoratori e datori di lavoro del domani, devono acquisire fin da subito piena coscienza dei diritti e dei doveri che caratterizzano ogni ambiente di lavoro.
CONSIDERATO CHE
- le parti, nel rispetto dei reciproci ruoli istituzionali, intendono portare avanti una collaborazione strutturata e permanente in merito allo sviluppo di iniziative informative e formative in materia di salute e sicurezza negli ambienti di vita, studio e lavoro;
- le sinergie tra le parti costituiscono una modalità funzionale per fornire risposte integrate e di qualità ai bisogni di salute e sicurezza, utili all'acquisizione di conoscenze, atteggiamenti e comportamenti necessari a vivere una cittadinanza attiva e responsabile e far sì che la salute e sicurezza diventi un patrimonio da proteggere e attuare in ogni contesto della quotidianità con particolare riferimento all'ambito lavorativo
CONVENGONO
Articolo 1
Finalità
Le parti intendono sviluppare la più ampia collaborazione, in attuazione degli obiettivi generali sopra indicati, per lo sviluppo delle attività congiunte, con particolare riferimento agli ambiti di cui al successivo articolo 2.
Art. 2
Ambito di collaborazione
Con il presente Protocollo d'intesa sono definiti gli ambiti e le modalità di realizzazione delle attività finalizzate alla promozione di azioni volte a sensibilizzare e supportare i dirigenti scolastici, i docenti e gli studenti per l'acquisizione di una maggiore consapevolezza in materia di salute e sicurezza negli ambienti di vita, studio e lavoro nonché di interventi formativi e informativi su tali tematiche tra cui:
- realizzazione di iniziative didattico-integrative per la scuola primaria del territorio per promuovere l'educazione alla cultura della sicurezza attraverso moduli brevi, anche laboratoriali e con l'utilizzo di prodotti multimediali, per avvicinare i giovani al tema del rispetto della salute e della sicurezza, stile di vita e di lavoro su cui improntare i processi di crescita individuali e collettivi;
- bandi di concorso per la realizzazione di prodotti comunicativi, "calendario della sicurezza ecc." utili a stimolare e coinvolgere gli studenti sulle tematiche della salute e sicurezza e della disabilità;
- supporto alle iniziative di formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro promosse dagli Istituti scolastici di secondo grado per la realizzazione dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (PCTO);
- organizzazione di giornate di sensibilizzazione sulla tematica della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro presso gli istituti scolastici ad es. "Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole" che si celebra il 22 novembre di ciascun anno.
La realizzazione delle iniziative di cui ai punti sopra indicati potrà avvenire individuando la modalità ritenuta più adeguata rispetto sia alle finalità di ciascuna iniziativa sia alle condizioni di fattibilità che caratterizzano di volta in volta il contesto.
Nella realizzazione delle attività programmate, le parti convengono circa l'opportunità del coinvolgimento, laddove necessario, con altre Istituzioni e partner che condividono la medesima finalità di sensibilizzare gli studenti, futuri lavoratori e datori di lavoro, alla cultura della salute e della sicurezza e responsabilizzarli sui diritti e sui doveri, individuali e collettivi, caratterizzanti ogni ambiente di lavoro, di studio e di vita.
Art. 3
Comitato paritetico di coordinamento
Le parti costituiscono un Comitato di coordinamento, composto dal Direttore Regionale Inail e dal Dirigente Scolastico Regionale e da due referenti per ciascuna parte, individuati dall'Inail e dall'Ufficio scolastico regionale.
Al Comitato di coordinamento vengono affidati i compiti di indirizzo, di programmazione, di coordinamento e monitoraggio delle attività oggetto della collaborazione, di cui all'articolo 2 del presente Protocollo.
Art. 4
Obblighi delle parti
Per la realizzazione degli obiettivi previsti all'articolo 2, le parti, in funzione delle specifiche competenze e disponibilità, si impegnano a rendere disponibile il proprio patrimonio di conoscenze e a mettere in campo le risorse professionali, tecniche, strumentali destinate alle finalità d'interesse, individuate in logica di paritaria partecipazione.
Tali ambiti di collaborazione saranno regolati attraverso l'organizzazione congiunta di eventi e progetti concordati e definiti nell'ambito del Comitato di coordinamento e regolati attraverso la stipula di specifici Accordi attuativi.
I risultati delle iniziative realizzate nell'ambito del Protocollo d'intesa saranno considerati anche in ottica di replicabilità delle iniziative sviluppate e di ricaduta in termini di numero di destinatari raggiunti.
Art. 5
Accordi attuativi
Ciascun Accordo attuativo di cui all'art. 4 dovrà contenere:
- gli obiettivi da conseguire, le specifiche attività da espletare, gli impegni da assumere e la relativa tempificazione;
- gli oneri in termini di risorse umane e strumentali necessari per la realizzazione di specifiche attività oggetto dell'Accordo attuativo, ripartiti in logica di paritaria partecipazione;
- gli aspetti riguardanti la proprietà intellettuale dei prodotti realizzati, nonché il diritto alla riproduzione e alla diffusione dei prodotti stessi;
- la durata dell'Accordo attuativo che non può eccedere la durata del presente Protocollo d'intesa.
Art. 6
Durata
Il presente Protocollo d'intesa entra in vigore dal momento della sua sottoscrizione ed ha durata triennale ed è rinnovabile con espressa volontà dei firmatari.
Art. 7
Proprietà intellettuali
I risultati delle attività sviluppate in forza del presente atto saranno di proprietà comune.
Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale, di cui sia titolare una Parte, potrà essere utilizzato dalle altre Parti per le specifiche attività di cui al presente Accordo, solo dietro espresso consenso delle Parti proprietarie ed in conformità con le regole indicate da tali Parti e/o contenute nel presente atto.
I risultati delle attività svolte in comune nell'ambito del presente Protocollo saranno di proprietà delle Parti, le quali potranno utilizzarli nell'ambito dei propri compiti istituzionali. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo.
Art. 8
Tutela dell'immagine
Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di esse.
In particolare, i loghi di Inail e dell'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche saranno utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Accordo.
L'utilizzazione del logo delle Parti, straordinaria e/o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto della collaborazione di cui all'art. 2 del presente Accordo, richiederà il consenso delle Parti interessate.
Ciascuna delle Parti autorizza le altre a pubblicare sul proprio sito internet le notizie relative a eventuali iniziative comuni, fatti salvi i relativi diritti di terzi che siano coinvolti nelle stesse.
Art. 9
Trattamento dei dati
I dati personali raccolti in conseguenza e nel corso di esecuzione del presente atto vengono trattati e custoditi dalle Parti in conformità alle misure e agli obblighi imposte dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i., esclusivamente per le attività realizzate in attuazione della presente convenzione. Sono fatti salvi i diritti di cui al Regolamento europeo 2016/679 in vigore dal 25 maggio 2018.
Le Parti si impegnano altresì ad assicurare la riservatezza in relazione a dati, notizie ed informazioni di cui possano venire a conoscenza nell'attuazione dei progetti di collaborazione.
Art. 10
Recesso
Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente Accordo, previa comunicazione scritta e motivata, da inviarsi con un preavviso di almeno 30 giorni a mezzo di posta elettronica certificata (Pec) o con raccomandata con ricevuta di ritorno.
Art. 11
Foro competente
Le Parti accettano di definire bonariamente eventuali controversie derivanti dall'attuazione del presente Accordo. Qualora risulti impossibile la risoluzione bonaria si conviene che sia competente, in via esclusiva, il Foro di Ancona.
Art. 12
Modifiche all'Accordo
Qualsiasi integrazione o modifica del presente Accordo dovrà essere apportata per iscritto e sarà operante tra le Parti solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di tutti i Partner.
Il presente atto si compone di 6 pagine.
Al presente atto viene apposta firma digitale da parte dei sottoscrittori ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990.
La data di sottoscrizione s'intenderà quella in cui sarà effettuata l'ultima operazione informatica di apposizione di firma digitale.
I.N.A.I.L. - Direzione Regionale Marche
Il Direttore Regionale
Dott. Piero Iacono
Ufficio scolastico regionale per le Marche
Il Direttore Generale
Dott.ssa Donatella D'Amico
