Tipologia: Protocollo di intesa
Data firma: 4 giugno 2008
Parti: Consigliera di fiducia, Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing del Comune di Genova, Comitato pari opportunità del Comune di Genova, OO.SS locali, provinciali, regionali della Liguria
Settori: P.A., Comune di Genova
Fonte: Comune di Genova


Protocollo d'intesa tra Consigliera di fiducia, Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing del Comune di Genova, Comitato pari opportunità del Comune di Genova, OO.SS locali, provinciali, regionali della Liguria

Premessa
Al fine di stabilire una proficua collaborazione per prevenire, riconoscere e gestire, in conformità con i differenti ruoli, le situazioni di mobbing e di molestie sessuali nel pieno rispetto dei principi di dignità, riservatezza, imparzialità ed equo trattamento delle persone coinvolte

Visti
- l'accordo quadro europeo dell' 8.11.2007 sulle molestie e la violenza sul luogo di lavoro che condanna ogni forma di mobbing e di molestia sessuale;
- la direttiva Nicolais del 23 maggio 2007 sulle misure per attuare parità e pari opportunità nelle Pubbliche Amministrazioni, che indica la necessità della presenza dei Comitati Pari Opportunità e dell'attuazione di Piani di Azioni Positive allo scopo di prevenire ogni forma di discriminazione e di consolidare la presenza femminile nella Pubblica Amministrazione;
- il "Codice di comportamento contro il mobbing e le molestie sessuali" del Comune di Genova che definisce inammissibile ogni forma di mobbing e di discriminazione perché insidiano la dignità di coloro che le subiscono compromettendone la salute, la fiducia, il morale, la motivazione al lavoro, incidendo negativamente anche sulla prestazione lavorativa, sul clima organizzativo e sull'immagine dell'Ente;
- il DLgs. n. 81 del 09.04.08 - "attuazione dell'art. 1 della Legge 3 Agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

Considerato
- che il "Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing" può formulare proposte in ordine alla prevenzione ed alla soluzione delle situazioni di criticità nell'organizzazione, anche al fine di realizzare misure di tutela del dipendente interessato;
- che il "Comitato pari Opportunità" può proporre iniziative volte a prevenire forme di molestie sessuali, di discriminazione diretta e indiretta e di segregazione professionale nei luoghi di lavoro ed intervenire per la rimozione delle cause;
- che il/la "Consigliera di fiducia" è la figura alla quale possono rivolgersi le presunte vittime di mobbing e di molestie sessuali per essere consigliate ed assistite come stabilito dall' art. 6 del "Codice di comportamento contro il mobbing e le molestie sessuali";
- che le OO.SS. con particolare riferimento alle/ai componenti designate/i nei due comitati, rappresentano interlocutrici privilegiate per le lavoratrici e i lavoratori e svolgono funzione di prevenzione e di individuazione di situazioni a rischio nei luoghi di lavoro.

Valutato
- che è indispensabile una costante e fattiva collaborazione ed una sinergia tra tutti i soggetti al fine di mettere in atto una tutela reale e concreta nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori;
- che è necessario porre in essere ogni iniziativa, con particolar attenzione alla comunicazione e alla trasparenza, utile ad assicurare un ambiente di lavoro idoneo e decoroso, libero da qualsiasi forma di discriminazioni ed un clima organizzativo in cui uomini e donne rispettino reciprocamente la professionalità e l'inviolabilità della persona;
- che la formazione, l'informazione e la comunicazione risultano essere strumenti indispensabili per la conoscenza, la prevenzione e il contrasto di ogni forma di mobbing e di molestie sessuali.

Le parti firmatarie di questo Protocollo, concordando sui principi e sui contenuti espressi nel "Codice di condotta contro il mobbing e le molestie sessuali" del Comune di Genova, si impegnano:
- ad elaborare strategie comuni idonee a prevenire, riconoscere e gestire le situazioni di presunto mobbing o molestie sessuale nei luoghi di lavoro;
- a garantire alle persone coinvolte un'audizione imparziale ed un trattamento equo;
- a garantire una collaborazione costante ed uno scambio continuo di materiale informativo, dati statistici e tutto quanto ritenuto utile per l'individuazione di eventuali aree a rischio;
- a garantire un canale di comunicazione reciproco, nella massima tutela della riservatezza e della privacy delle lavoratrici e dei lavoratori, individuando una comune modalità ed una tempestività di intervento nel caso di segnalazioni di presunto mobbing o molestie sessuali;
- ad agire con la discrezione necessaria, in conformità ai ruoli definiti, per tutelare la dignità e la vita privata di tutti;
- ad elaborare strategie comuni idonee a prevenire, riconoscere e gestire le situazioni di presunto mobbing o molestie sessuale nei luoghi di lavoro;
- ad intervenire tempestivamente nel caso di segnalazioni di presunto mobbing o molestie sessuali;
- a monitorare e segnalare reciprocamente eventuali aree a rischio al fine di progettare percorsi di azioni positive volti ad individuare e prevenire situazioni di presunto mobbing o molestie sessuali;
- a promuovere azioni di informazione e formazione idonee a garantire adeguate e omogenee conoscenze delle attività svolte sul mobbing nei rispettivi ambiti;
- a promuovere incontri periodici e seminariali finalizzati all'analisi dei dati raccolti ed all'individuazione di quelli da acquisire per una più ampia conoscenza e monitoraggio del fenomeno del mobbing.