Cassazione Civile, Sez. Lav., 18 luglio 2025, n. 20034 - Danno biologico differenziale. Ricorso inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO CIVILE
composta dagli ill.mi sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa DORONZO Adriana - Presidente
Dott.ssa PAGETTA Antonella - Consigliera
Dott.ssa PONTERIO Carla - Consigliera
Dott. PANARIELLO Francescopaolo - Consigliere-Relatore
Dott. CINQUE Guglielmo - Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25925/2021 r.g., proposto
da
S. LEGNAMI Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom.to in Via Denza n. 16/D, Roma, rappresentato e difeso dall'avv. Giancarlo Pompilio.
ricorrente
contro
I.N.A.I.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom.to in Via IV Novembre n. 144, Roma, rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Rossi e Letizia Crippa.
controricorrente
nonché
A.A.
intimato
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro n. 222/2021 pubblicata in data 30/03/2021, n.r.g. 1413/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 20/05/2025 dal Consigliere dott. Francescopaolo Panariello.
Fatto
1.- A.A. era dipendente di S. LEGNAMI Spa
In data 16/12/2009 aveva subìto un infortunio sul lavoro, poiché era caduto da un muletto condotto dal collega B.B., da cui erano conseguiti l'amputazione del 4 e del 5 dito del piede sinistro, la lussazione e la frattura di falangi di altre dita.
Deduceva di aver ottenuto dall'INAIL la rendita vitalizia per la riconosciuta invalidità permanente del 16%.
Adìva il Tribunale di Castrovillari per ottenere la condanna della società datrice di lavoro al risarcimento del danno biologico c.d. differenziale nella misura di Euro 188.861,64.
2.- Costituitosi il contraddittorio, l'INAIL spiegava intervento autonomo, con cui, ai sensi degli artt. 10 e 11 D.P.R. n. 1124/1965, proponeva azione di regresso nei confronti della società, di cui chiedeva la condanna al rimborso di quanto erogato da esso istituto all'infortunato a titolo di rendita.
3.- Assunte le prove testimoniali ammesse, espletata una consulenza tecnica d'ufficio medico legale, il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda del A.A. e condannava la società resistente al risarcimento del danno biologico c.d. differenziale, che liquidata nella somma di Euro 28.650,96; accoglieva la domanda di regresso dell'INAIL a condannava la stessa società a rimborsare all'istituto le somme erogate a titolo di rendita, pari ad Euro 97.056,97 secondo la certificazione del dirigente di sede del 09/05/2018.
4.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'Appello dichiarava cessata la materia del contendere fra il A.A. e la società (considerata l'intervenuta conciliazione in sede sindacale) e rigettava il gravame interposto da quest'ultima avverso il capo di condanna in favore dell'INAIL.
Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava:
a) nella conciliazione sindacale il A.A. ha dichiarato che "in data 16/12/2009 lo stesso cadeva dal muletto in seguito ad una manovra repentina e maldestra del sig. ((Omissis)) B.B., che di sua iniziativa decideva di intraprendere una gratuita manovra a zig-zag che determinava la caduta dello stesso";
b) contrariamente all'assunto della società, con tale dichiarazione il A.A. si è limitato a descrivere la dinamica, senza alcuna assunzione del c.d. rischio elettivo, sicché la predetta dichiarazione non spiega alcun effetto sulla domanda di regresso dell'INAIL;
c) dall'istruttoria è emerso che il muletto era monoposto, ma che era tollerato il trasporto con esso dei dipendenti; che il A.A. al momento del sinistro non indossava le scarpe antinfortunistiche;
d) quindi il A.A. non ha partecipato ad alcun gioco, ma si limitato a lasciarsi trasportare da un collega su un muletto, che per prassi veniva utilizzato anche per trasportare dipendenti da un posto all'altro del luogo di lavoro;
e) non risulta eliso il nesso causale, poiché gravava comunque sul datore di lavoro l'obbligo di vigilare sule modalità concrete di impiego del mezzo e di impedire che se ne facesse un uso improprio;
f) ai fini dell'azione di regresso l'accertamento della rilevanza penale del fatto può essere compiuta in via incidentale dal giudice civile, sicché nessuna rilevanza ha il fatto che il procedimento penale a carico del legale rappresentante della società sia stato archiviato;
g) del tutto nuova, e quindi inammissibile, è la questione del superamento del limite del danno civilistico;
h) comunque trattasi di fatto impeditivo rispetto alla pretesa di regresso dell'INAIL, sicché va provato dalla parte che l'eccepisce (Cass. n. 12198/2016), mentre nel caso di specie la società si è limitata ad una generica deduzione di superamento del limite del danno civilistico, senza fornire alcuna allegazione né alcuna fonte di prova.
5.- Avverso tale sentenza S. LEGNAMI Spa ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
6.- INAIL ha resistito con controricorso.
7.- A.A. è rimasto intimato.
8.- La Consigliera delegata dal Presidente ha formulato proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c., evidenziando da un lato l'inammissibilità delle censure di violazione di legge, che invece si risolvono nella critica alla ricostruzione del fatto da parte della Corte territoriale, non revisionabile in sede di legittimità; dall'altro la conformità della sentenza d'appello ai principi diritto affermati da questa Corte sulla distribuzione dell'onere probatorio e sulla responsabilità datoriale per violazione degli obblighi di prevenzione e di sicurezza sul lavoro.
9.- La società ricorrente ha proposto tempestiva istanza di decisione.
10.- Fissata l'adunanza camerale, la società ricorrente ha depositato rinunzia al ricorso.
11.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.
Diritto
Alla rinunzia non ha fatto seguito la sua accettazione da parte dell'INAIL. Pertanto non può essere dichiarata l'estinzione del processo.
Tuttavia con la rinunzia la società ricorrente ha dichiarato di non aver "più interesse alla prosecuzione del giudizio iniziato con il ricorso principale in quanto ha proposto un significativo piano di rientro per estinguere la propria debitoria".
Di tanto questa Corte prende atto, sicché il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse (Cass. sez. un., ord. n. 28182/2020; Cass. n. 13923/2019).
Resta la necessità di regolare le spese del giudizio di legittimità, che pertanto vanno poste a carico della società ricorrente e liquidate come in dispositivo.
In caso di diffusione deve essere omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi del lavoratore A.A. e del terzo coinvolto nel presente giudizio, ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n. 196/2003.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse; condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge.
Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell'art. 13, co. 1-bis, D.P.R. cit., se dovuto.
In caso di diffusione dispone che sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi della parte rimasta intimata e del terzo coinvolto nel presente giudizio, ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n. 196/2003.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data 20 maggio 2025.
Depositato in Cancwelleria il 18 luglio 2025.
